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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/07/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente Dott. Franco Davini Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nr 236/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata Parte_1 presso l'avv. Paolo Munafò del Foro de La Spezia, che lo Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in La Spezia, alla via San Cipriano n. 6 presso _1
l'avv. Francesco TURANO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in via principale, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della Spezia depositata in data 29.12.2022, resa in esito al procedimento civile n. 3370/16 R.G., per le causali di cui in premessa, in accoglimento totale delle domande risarcitorie / restitutorie proposte da , dichiarare tenuto e Parte_1 conseguentemente condannare il convenuto a corrispondere all'appellante _1 l'importo di euro 159.250,00 ovvero, in subordine, il diverso ed eventualmente minore importo liquidando dall'Ecc.ma Corte in accoglimento dei motivi indicati in narrativa;
condannare, altresì, il convenuto all'integrale rifusione in favore dell'appellante delle spese
1 del primo grado di giudizio oltre a quelle del presente grado di giudizio e consequenziale condanna a carico del convenuto dell'importo integrale della prima Consulenza Tecnica d'Ufficio, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Per l'Appellato: Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e respinta, RIGETTARE l'appello proposto da del tutto infondato in fatto ed in diritto, Parte_1 confermando in parte de qua, la sentenza appellata;
CONDANNARE l'appellante, al risarcimento del danno in favore dell'appellato sig. _1
, ex art. 96 cpc, per responsabilità aggravata processuale, per aver resistito in
[...] giudizio, coltivando domanda in appello del tutto destituita del benchè minimo fondamento, sia fattuale che in diritto;
In accoglimento del dispiegato appello incidentale proposto da , ed in parziale _1 riforma della sentenza impugnata, rideterminare la somma dovuta in restituzione al sig.
per i prelievi operati da con somma minore di quella determinata Parte_1 _1 dal Giudice di primo grado (€. 20.000,00), considerando tutti gli esborsi operati in via esclusiva da , come da produzioni di cui al fascicolo di primo grado e come _1 meglio specificato in parte motiva;
liquidando, eventualmente, e se ritenuto, la minor somma di €. 15.410,45 in favore di o quella meglio vista Parte_1 dall'Ecc.ma Corte di Appello adita, sempre tenuto conto degli esborsi effettuati in via esclusiva dal sig. come dalle predette produzioni di causa;
_1 rigettare la domanda risarcitoria dispiegata in primo grado dall'attore – appellante, sig.
ritenendo non provata la occupazione ad escludendum di Parte_1 _1 dell'immobile oggetto di divisione;
solo in via gradata e solo in denegata ipotesi di rigetto della suestesa domanda principale, rideterminare, comunque, la somma eventualmente dovuta a in quella minore Parte_1 di €. 39.500,00 (€. 6.500,00 – 17.000,00), così come da conteggi di cui alla suestesa parte motiva, considerando il dies a quo della richiesta risarcitoria di , nel novembre Parte_1
2016, data della notifica della domanda giudiziale e fino al settembre 2021, data della vendita all'incanto dell'immobile oggetto di divisione;
CONDANNARE, infine, a rifondere a tutte le spese ed Parte_1 _1 compensi, si del primo che del presente grado di giudizio, oltre spese generali ex art. 15 T.F. ed IVA e CPA come per legge ed ogni altra spesa successiva occorrenda “ FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio il fratello chiedendo procedersi allo scioglimento Parte_1 _1 della comunione ereditaria avente ad oggetto il patrimonio paterno. Chiedeva in particolare che, accertato che il fratello avesse prelevato dal conto corrente del padre - su cui aveva delega ad operare - la somma di euro 41.493.50, e che lo stesso avesse occupato in via esclusiva e contro il volere dell'attore gli immobili in comunione ereditaria, previa determinazione del valore economico dell'occupazione dell'immobile, il fratello venisse condannato alla restituzione delle somme prelevate ed al risarcimento di varie voci di danno
(da illegittima occupazione, rimborso IMU, ristoro canoni di locazione, risarcimento del
2 danno da svalutazione dell'immobile).
Il Tribunale, accertato che i prelevamenti effettuati da da metà marzo 2013 fino a _1 maggio 2013, nell'imminenza della morte del padre, fossero ictu oculi elevati e che il convenuto solo in minima parte avesse documentato l'utilizzo delle somme per soddisfare esigenze del genitore, condannava a restituire alla massa la quota parte pari alla _1 metà della somma prelevata, maggiorata degli interessi dalla data dei prelevamenti.
In ordine alla domanda risarcitoria per occupazione del bene indiviso, accertato l'utilizzo esclusivo e ad escludendum dell'immobile comune da parte del coerede contro la volontà dell'attore, accertato tramite CTU espletata il valore locatizio della quota parte del compendio nel periodo tra marzo 2014 e la vendita dello stesso in euro 56.500,00, condannava il convenuto al pagamento di tale somma maggiorata di interessi legali dalla sentenza.
Il Giudice rigettava le altre domande risarcitorie in quanto non provate o non riconoscibili.
In particolare rigettava come inammissibile duplicazione la richiesta del risarcimento del danno pari alla differenza di valore tra l'immobile come stimato dal CTU ed il diverso prezzo di vendita all'asta giudiziaria – incompatibile con il danno corrispondente al valore locatizio del bene, che presupponeva la non immediata vendita dello stesso. Peraltro non era emersa prova di concrete proposte di acquisto, come pure era “fisiologico” alla comunione ereditaria che, potendosi disporre dei beni comuni solo con il consenso di tutti, colui che avesse interesse allo scioglimento della comunione dovesse attivarsi al più presto presso l'autorità giudiziaria, mentre aveva preso iniziative solo a fine 2016. Parte_1
Il tribunale compensava per metà le spese di lite ponendo la residua parte a carico del convenuto soccombente, ed al 50% le spese della CTU disposta in vista della divisione, ed a carico del convenuto soccombente la seconda consulenza finalizzata alla quantificazione del danno.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , concludendo come sopra Parte_1 riportato. Si è ritualmente costituito;
spiegando appello incidentale, in _1 conformità alle conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 15 giugno 2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 maggio 2024, successivamente rinviata d'ufficio all'11 luglio 2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello ha dedotto “Motivazione carente e/o Parte_1 contraddittoria e/o illogica , violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti” nella parte in cui il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria escludendo il diritto dell'attore al rimborso degli oneri IMU sostenuti per l'immobile caduto in successione, quello dei canoni di locazione sopportati per il mancato utilizzo dell'immobile comune, ed il deprezzamento del bene conseguenziale ai ritardi nella vendita prodotti dall'atteggiamento ostruzionistico del fratello coerede, nonché nella parte relativa alla quantificazione del danno risarcibile. La sentenza è stata impugnata altresì in punto di compensazione delle spese di lite e di imputazione delle spese di CTU.
Deduce l'appellante che se non vi fosse stato comportamento ostruzionistico da parte del fratello che gli aveva impedito l'utilizzo della quota parte del bene comune, l'attore avrebbe risparmiato il pagamento dei canoni di locazione di fatto sopportati (per un totale di euro
36.985,08) dal 1.06.2016 al 1.10.2021, data della vendita dell'immobile. Lo stesso andava detto per la IMU, versata per intero come “seconda casa” per un totale di euro 8.876,00, laddove se l'attore avesse potuto adibirla ad abitazione personale l'imposta non sarebbe stata dovuta, e per il deprezzamento subito dall'immobile all'atto della vendita all'asta giudiziaria, cui l'attore era stato costretto dalla mancanza di collaborazione del fratello per una soluzione concordata.
Il Tribunale aveva considerato le voci di danno non accolte “cumulativamente incompatibili” tra loro, con riferimento alle tre distinte possibilità di locare a terzi, o vendere a terzi o risiedervi direttamente.
Nella prima ipotesi (locazione a terzi), in considerazione del valore locatizio attribuito al cespite dal CTU, si sarebbe pervenuti alla quantificazione pari ad euro 77.250,00, di fatto adottata dal Giudice di primo grado (canoni per euro 56.500,00 da sommarsi al credito per le somme sottratte da restituire alla massa pari ad euro 20.750,00) : il Tribunale tuttavia non aveva riconosciuto all'attore per questa ipotesi gli esborsi per la nomina del custode giudiziario e del delegato alla vendita.
Nella seconda ipotesi (alienazione immediata del bene a terzi) all'attore avrebbe dovuto essere riconosciuto il maggiore importo di euro 138.500,00 (in aggiunta sempre ai 20.750,00
4 di cui sopra) pari alla quota parte del valore stimato dal CTU , per un totale di euro
159.250,00.
Nella terza ipotesi (utilizzo diretto da parte di entrambi i coeredi) l'appellante avrebbe risparmiato la somma complessiva di euro 36.985,00 (canoni di locazione sopportati in assenza di disponibilità dell'immobile per euro 34.600,00, spese condominiali per euro
2.385,08), oltre i 20.750,00 di cui sopra.
Secondo la prospettazione dell'appellante il giudice avrebbe quantomeno dovuto operare una media ponderata tra le tre ipotesi seppure considerate incompatibili, e così pervenire ad una quantificazione del danno ben superiore ai 77.250,00 oggetto di condanna.
Di qui la carenza motivazionale sul punto della sentenza gravata.
Erroneamente inoltre il Giudice di prime cure aveva compensato in misura pari al 50% le spese di lite sul presupposto che la domanda di scioglimento – non essendovisi opposto il convenuto – rispondesse ad un interesse di entrambe le parti. difatti, pur non _1 opponendosi formalmente allo scioglimento, aveva tuttavia tenuto un comportamento ostruzionistico adoperandosi con ogni mezzo per impedirlo, non presentandosi in mediazione e rifuggendo da qualsiasi possibilità conciliativa. Di qui l'erroneità della decisione di porre a carico di entrambe le parti le spese della CTU finalizzata alla domanda di divisione. Infine il
Giudice aveva attribuito all'attore la responsabilità della mancata individuazione dei beni oggetto di giudizio divisionale, mentre la circostanza che il fratello, di fatto, avesse impedito l'accesso all'immobile aveva in realtà messo l'attore in condizione di non poter effettuare un inventario. Sul punto tuttavia aveva articolato prova testimoniale e chiesto Parte_1 disporsi CTU per l'accertamento della consistenza della massa ereditaria, e tuttavia il giudice aveva ritenuto inspiegabilmente entrambi i mezzi istruttori inammissibili, mentre la loro ammissione avrebbe invece consentito di accertare le responsabilità del convenuto in ordine al danno subito, anche per effetto del deprezzamento subito dai beni per effetto della vendita all'incanto. La sentenza era dunque viziata da carenza motivazionale per travisamento dei fatti nella parte in cui il Giudice aveva affermato che l'attore non avrebbe fornito prova della consistenza del compendio immobiliare relitto da dividere.
Allo stesso modo, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere il diritto al risarcimento per gli esborsi IMU, atteso che se non fosse stata seconda casa – per indisponibilità a goderne
5 determinata dall'ostruzionismo del fratello – l'attore avrebbe risparmiato di pagare l'imposta relativa.
L'appello è infondato.
Nessuna carenza motivazionale è riscontrabile nella sentenza impugnata, e correttamente il
Giudice di prime cure ha ritenuto “inammissibile duplicazione risarcitoria” la domanda volta ad ottenere il danno da “deprezzamento” dell'immobile determinato dalla vendita non immediata dello stesso. E' difatti evidente che se presupposto del riconoscimento del valore locatizio del bene è che lo stesso fosse locato a terzi, il riconoscimento di detto valore locatizio escluda il riconoscimento del danno da differenza di valore dell'immobile come stimato dal CTU ed al prezzo inferiore cui era stato effettivamente venduto. Peraltro, nello specifico il dedotto danno da “deprezzamento” non è stato concretamente provato, non essendo state documentate proposte di acquisto ad un prezzo superiore a quello per il quale l'immobile è stato concretamente venduto all'asta.
Costituiscono inammissibile duplicazione risarcitoria, allo stesso modo, le diverse domande volte da una parte ad ottenere il valore locativo dell'immobile occupato in via esclusiva dal coerede – che presuppone evidentemente che l'immobile, ove liberamente goduto da entrambi, fosse locato a terzi sì da garantire a ciascuno la percezione del canone - e la domanda di rimborso dei canoni pagati a causa della occupazione esclusiva da parte del fratello – che presuppone la diversa ipotesi dell' utilizzo diretto dell'immobile. Il riconoscimento dunque di una indennità di occupazione corrispondente alla quota parte del valore locativo dell'immobile esclude logicamente le ulteriori domande risarcitorie.
Anche il rimborso delle spese dell'asta giudiziaria e del delegato alla vendita, oltre a non essere stato oggetto di domanda specifica, rientra tra le spese necessarie al giudizio divisionale, da porre a carico di tutti i condividendi.
Anche il rigetto della domanda di rimborso della IMU versata è coerentemente motivato, trattandosi di un onere fiscale ricadente sul comproprietario in quanto tale, restando solo eventuale e non provata la possibilità di un effettivo utilizzo diretto che giustificasse l'esenzione.
L'attribuzione delle spese di lite relative alla domanda di divisione alla massa costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale (ex pluribus: Cass ordinanza n. 21184/2015,
6 secondo cui le spese relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, comportamenti non rilevabili nel caso che ci occupa.
L'appello è infondato anche nella parte in cui contesta al Giudice di prime cure di aver erroneamente rigettato la domanda di scioglimento della comunione in ordine ai beni mobili: costituisce difatti onere di chi agisca in giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria allegare e dimostrare la consistenza dell'asse ereditario da dividere, non potendosi sopperire alla carenza di allegazione mediante ricorso ad una CTU.
Nel costituirsi in appello ha spiegato appello incidentale impugnando _1 parzialmente la sentenza nella parte in cui il Giudice non aveva ammesso la prova orale sull'utilizzo delle somme prelevate dal conto nell'interesse del genitore a titolo giustificativo,
e nella parte relativa alla quantificazione del danno da occupazione esclusiva dell'immobile.
Ha inoltre spiegato domanda di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ex art 96 cpc.
Con il primo motivo di appello incidentale l'appellante deduce che la fattura 6 per l'installazione dell'impianto di condizionamento dell'aria dovesse ritenersi spesa giustificata dalla cura del genitore, considerato che la stessa fosse stata commissionata prima del decesso e che in ogni caso l'impianto, seppure realizzato successivamente, costituiva miglioria dell'immobile comune. L'appellante incidentale contesta la quantificazione in misura pari al
50% dei prelievi effettuati dal convenuto dell'importo da restituire alla massa, considerato che il Giudice avrebbe quantomeno considerare che vi erano esborsi in contanti legati alla quotidianità per esigenze di vitto e di vita del genitore ed in ogni caso detrarre gli importi di cui alle fatture prodotte sub 5,6,8,9,10,11 e 12.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Va difatti riconosciuta sicuramente quale spesa giustificata da esigenze del genitore quelle relativa alle fatture relative a lavori effettuati in casa datate prima del decesso del padre (doc
5) e quelle per visite mediche specialistiche e in generale le spese sanitarie di cui alle fatture sub 8, 9, 10, 11 e 12, per un totale di euro 4.364,46, che andranno sottratte all'importo
7 oggetto di obbligo di restituzione alla massa (pari al 50% di euro 41.500,00) che pertanto sarà pari ad euro 18.567,77. Non può invece essere riconosciuta la spesa relativa all'impianto di condizionamento (doc 6) , in quanto effettivamente successiva alla morte del de cuius, anche per quanto attiene il pagamento degli acconti.
Col secondo motivo di appello incidentale contesta la quantificazione fatta del _1 valore dell'occupazione dell'immobile avvenuta con decorrenza non dalla domanda giudiziale
(novembre 2016) ma dall'apertura della successione. L'appellante incidentale ribadisce di non aver mai effettivamente boicottato il godimento dell'immobile da parte del fratello, che non aveva in ogni caso provato la circostanza.
Il motivo è infondato.
Per giurisprudenza costante l'indennità di occupazione matura dal momento in cui il coerede ha manifestato il proprio dissenso all'utilizzo esclusivo chiedendo di poter godere del bene in comunione. Tale momento deve nel caso specifico farsi risalire quantomeno alla data di incardinamento del subprocedimento ex art 1105 c.c. datato marzo 2014.
La domanda di condanna al risarcimento ex art 96 cpc non può essere accolta.
Ai fini della condanna per lite temeraria non è sufficiente la prospettazione di tesi giuridiche non riconosciute meritevoli di tutela dal Giudice, occorrendo la prova del dolo o della colpa grave, nel senso di consapevolezza o ignoranza della infondatezza delle tesi prospettate derivante dal mancato uso di un minino di diligenza (Cass 15629/2010), che nel caso specifico non è dato rinvenire.
Le spese seguono la soccombenza complessiva dell'appellante.
L'accoglimento parziale ed in misura minima dell'appello incidentale, oltre alla non particolare complessità della questione esaminata giustificano l'applicazione dei minimi tariffari.
Le spese del grado vengono pertanto liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022
(scaglione fino ad euro 260.000,00) secondo i valori minimi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque: per la fase di studio della controversia euro 1.489,00 per la fase introduttiva euro 1.911,00 per la fase istruttoria euro 4.326,00
8 per la fase decisoria euro 5.103,00 per un totale di euro 12.829,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) Rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
808/2022 pubblicata il 30.12.2022 emessa dal Tribunale de La Spezia.
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso la _1 medesima sentenza n. 808/2022 pubblicata il 30.12.2022 resa dal tribunale della Spezia, condanna a corrispondere a l'importo di euro 75.067,77 oltre _1 Parte_1 interessi in misura legale con decorrenza dal pagamento e fino all'effettivo soddisfo.
3) Conferma per il resto la sentenza gravata.
4) Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1 _1 grado che liquida in euro 12.829,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa
5) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale è stato integralmente rigettato.
6) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 8 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
9
, elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata Parte_1 presso l'avv. Paolo Munafò del Foro de La Spezia, che lo Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in La Spezia, alla via San Cipriano n. 6 presso _1
l'avv. Francesco TURANO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in via principale, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della Spezia depositata in data 29.12.2022, resa in esito al procedimento civile n. 3370/16 R.G., per le causali di cui in premessa, in accoglimento totale delle domande risarcitorie / restitutorie proposte da , dichiarare tenuto e Parte_1 conseguentemente condannare il convenuto a corrispondere all'appellante _1 l'importo di euro 159.250,00 ovvero, in subordine, il diverso ed eventualmente minore importo liquidando dall'Ecc.ma Corte in accoglimento dei motivi indicati in narrativa;
condannare, altresì, il convenuto all'integrale rifusione in favore dell'appellante delle spese
1 del primo grado di giudizio oltre a quelle del presente grado di giudizio e consequenziale condanna a carico del convenuto dell'importo integrale della prima Consulenza Tecnica d'Ufficio, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Per l'Appellato: Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e respinta, RIGETTARE l'appello proposto da del tutto infondato in fatto ed in diritto, Parte_1 confermando in parte de qua, la sentenza appellata;
CONDANNARE l'appellante, al risarcimento del danno in favore dell'appellato sig. _1
, ex art. 96 cpc, per responsabilità aggravata processuale, per aver resistito in
[...] giudizio, coltivando domanda in appello del tutto destituita del benchè minimo fondamento, sia fattuale che in diritto;
In accoglimento del dispiegato appello incidentale proposto da , ed in parziale _1 riforma della sentenza impugnata, rideterminare la somma dovuta in restituzione al sig.
per i prelievi operati da con somma minore di quella determinata Parte_1 _1 dal Giudice di primo grado (€. 20.000,00), considerando tutti gli esborsi operati in via esclusiva da , come da produzioni di cui al fascicolo di primo grado e come _1 meglio specificato in parte motiva;
liquidando, eventualmente, e se ritenuto, la minor somma di €. 15.410,45 in favore di o quella meglio vista Parte_1 dall'Ecc.ma Corte di Appello adita, sempre tenuto conto degli esborsi effettuati in via esclusiva dal sig. come dalle predette produzioni di causa;
_1 rigettare la domanda risarcitoria dispiegata in primo grado dall'attore – appellante, sig.
ritenendo non provata la occupazione ad escludendum di Parte_1 _1 dell'immobile oggetto di divisione;
solo in via gradata e solo in denegata ipotesi di rigetto della suestesa domanda principale, rideterminare, comunque, la somma eventualmente dovuta a in quella minore Parte_1 di €. 39.500,00 (€. 6.500,00 – 17.000,00), così come da conteggi di cui alla suestesa parte motiva, considerando il dies a quo della richiesta risarcitoria di , nel novembre Parte_1
2016, data della notifica della domanda giudiziale e fino al settembre 2021, data della vendita all'incanto dell'immobile oggetto di divisione;
CONDANNARE, infine, a rifondere a tutte le spese ed Parte_1 _1 compensi, si del primo che del presente grado di giudizio, oltre spese generali ex art. 15 T.F. ed IVA e CPA come per legge ed ogni altra spesa successiva occorrenda “ FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio il fratello chiedendo procedersi allo scioglimento Parte_1 _1 della comunione ereditaria avente ad oggetto il patrimonio paterno. Chiedeva in particolare che, accertato che il fratello avesse prelevato dal conto corrente del padre - su cui aveva delega ad operare - la somma di euro 41.493.50, e che lo stesso avesse occupato in via esclusiva e contro il volere dell'attore gli immobili in comunione ereditaria, previa determinazione del valore economico dell'occupazione dell'immobile, il fratello venisse condannato alla restituzione delle somme prelevate ed al risarcimento di varie voci di danno
(da illegittima occupazione, rimborso IMU, ristoro canoni di locazione, risarcimento del
2 danno da svalutazione dell'immobile).
Il Tribunale, accertato che i prelevamenti effettuati da da metà marzo 2013 fino a _1 maggio 2013, nell'imminenza della morte del padre, fossero ictu oculi elevati e che il convenuto solo in minima parte avesse documentato l'utilizzo delle somme per soddisfare esigenze del genitore, condannava a restituire alla massa la quota parte pari alla _1 metà della somma prelevata, maggiorata degli interessi dalla data dei prelevamenti.
In ordine alla domanda risarcitoria per occupazione del bene indiviso, accertato l'utilizzo esclusivo e ad escludendum dell'immobile comune da parte del coerede contro la volontà dell'attore, accertato tramite CTU espletata il valore locatizio della quota parte del compendio nel periodo tra marzo 2014 e la vendita dello stesso in euro 56.500,00, condannava il convenuto al pagamento di tale somma maggiorata di interessi legali dalla sentenza.
Il Giudice rigettava le altre domande risarcitorie in quanto non provate o non riconoscibili.
In particolare rigettava come inammissibile duplicazione la richiesta del risarcimento del danno pari alla differenza di valore tra l'immobile come stimato dal CTU ed il diverso prezzo di vendita all'asta giudiziaria – incompatibile con il danno corrispondente al valore locatizio del bene, che presupponeva la non immediata vendita dello stesso. Peraltro non era emersa prova di concrete proposte di acquisto, come pure era “fisiologico” alla comunione ereditaria che, potendosi disporre dei beni comuni solo con il consenso di tutti, colui che avesse interesse allo scioglimento della comunione dovesse attivarsi al più presto presso l'autorità giudiziaria, mentre aveva preso iniziative solo a fine 2016. Parte_1
Il tribunale compensava per metà le spese di lite ponendo la residua parte a carico del convenuto soccombente, ed al 50% le spese della CTU disposta in vista della divisione, ed a carico del convenuto soccombente la seconda consulenza finalizzata alla quantificazione del danno.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , concludendo come sopra Parte_1 riportato. Si è ritualmente costituito;
spiegando appello incidentale, in _1 conformità alle conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 15 giugno 2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 maggio 2024, successivamente rinviata d'ufficio all'11 luglio 2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello ha dedotto “Motivazione carente e/o Parte_1 contraddittoria e/o illogica , violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti” nella parte in cui il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria escludendo il diritto dell'attore al rimborso degli oneri IMU sostenuti per l'immobile caduto in successione, quello dei canoni di locazione sopportati per il mancato utilizzo dell'immobile comune, ed il deprezzamento del bene conseguenziale ai ritardi nella vendita prodotti dall'atteggiamento ostruzionistico del fratello coerede, nonché nella parte relativa alla quantificazione del danno risarcibile. La sentenza è stata impugnata altresì in punto di compensazione delle spese di lite e di imputazione delle spese di CTU.
Deduce l'appellante che se non vi fosse stato comportamento ostruzionistico da parte del fratello che gli aveva impedito l'utilizzo della quota parte del bene comune, l'attore avrebbe risparmiato il pagamento dei canoni di locazione di fatto sopportati (per un totale di euro
36.985,08) dal 1.06.2016 al 1.10.2021, data della vendita dell'immobile. Lo stesso andava detto per la IMU, versata per intero come “seconda casa” per un totale di euro 8.876,00, laddove se l'attore avesse potuto adibirla ad abitazione personale l'imposta non sarebbe stata dovuta, e per il deprezzamento subito dall'immobile all'atto della vendita all'asta giudiziaria, cui l'attore era stato costretto dalla mancanza di collaborazione del fratello per una soluzione concordata.
Il Tribunale aveva considerato le voci di danno non accolte “cumulativamente incompatibili” tra loro, con riferimento alle tre distinte possibilità di locare a terzi, o vendere a terzi o risiedervi direttamente.
Nella prima ipotesi (locazione a terzi), in considerazione del valore locatizio attribuito al cespite dal CTU, si sarebbe pervenuti alla quantificazione pari ad euro 77.250,00, di fatto adottata dal Giudice di primo grado (canoni per euro 56.500,00 da sommarsi al credito per le somme sottratte da restituire alla massa pari ad euro 20.750,00) : il Tribunale tuttavia non aveva riconosciuto all'attore per questa ipotesi gli esborsi per la nomina del custode giudiziario e del delegato alla vendita.
Nella seconda ipotesi (alienazione immediata del bene a terzi) all'attore avrebbe dovuto essere riconosciuto il maggiore importo di euro 138.500,00 (in aggiunta sempre ai 20.750,00
4 di cui sopra) pari alla quota parte del valore stimato dal CTU , per un totale di euro
159.250,00.
Nella terza ipotesi (utilizzo diretto da parte di entrambi i coeredi) l'appellante avrebbe risparmiato la somma complessiva di euro 36.985,00 (canoni di locazione sopportati in assenza di disponibilità dell'immobile per euro 34.600,00, spese condominiali per euro
2.385,08), oltre i 20.750,00 di cui sopra.
Secondo la prospettazione dell'appellante il giudice avrebbe quantomeno dovuto operare una media ponderata tra le tre ipotesi seppure considerate incompatibili, e così pervenire ad una quantificazione del danno ben superiore ai 77.250,00 oggetto di condanna.
Di qui la carenza motivazionale sul punto della sentenza gravata.
Erroneamente inoltre il Giudice di prime cure aveva compensato in misura pari al 50% le spese di lite sul presupposto che la domanda di scioglimento – non essendovisi opposto il convenuto – rispondesse ad un interesse di entrambe le parti. difatti, pur non _1 opponendosi formalmente allo scioglimento, aveva tuttavia tenuto un comportamento ostruzionistico adoperandosi con ogni mezzo per impedirlo, non presentandosi in mediazione e rifuggendo da qualsiasi possibilità conciliativa. Di qui l'erroneità della decisione di porre a carico di entrambe le parti le spese della CTU finalizzata alla domanda di divisione. Infine il
Giudice aveva attribuito all'attore la responsabilità della mancata individuazione dei beni oggetto di giudizio divisionale, mentre la circostanza che il fratello, di fatto, avesse impedito l'accesso all'immobile aveva in realtà messo l'attore in condizione di non poter effettuare un inventario. Sul punto tuttavia aveva articolato prova testimoniale e chiesto Parte_1 disporsi CTU per l'accertamento della consistenza della massa ereditaria, e tuttavia il giudice aveva ritenuto inspiegabilmente entrambi i mezzi istruttori inammissibili, mentre la loro ammissione avrebbe invece consentito di accertare le responsabilità del convenuto in ordine al danno subito, anche per effetto del deprezzamento subito dai beni per effetto della vendita all'incanto. La sentenza era dunque viziata da carenza motivazionale per travisamento dei fatti nella parte in cui il Giudice aveva affermato che l'attore non avrebbe fornito prova della consistenza del compendio immobiliare relitto da dividere.
Allo stesso modo, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere il diritto al risarcimento per gli esborsi IMU, atteso che se non fosse stata seconda casa – per indisponibilità a goderne
5 determinata dall'ostruzionismo del fratello – l'attore avrebbe risparmiato di pagare l'imposta relativa.
L'appello è infondato.
Nessuna carenza motivazionale è riscontrabile nella sentenza impugnata, e correttamente il
Giudice di prime cure ha ritenuto “inammissibile duplicazione risarcitoria” la domanda volta ad ottenere il danno da “deprezzamento” dell'immobile determinato dalla vendita non immediata dello stesso. E' difatti evidente che se presupposto del riconoscimento del valore locatizio del bene è che lo stesso fosse locato a terzi, il riconoscimento di detto valore locatizio escluda il riconoscimento del danno da differenza di valore dell'immobile come stimato dal CTU ed al prezzo inferiore cui era stato effettivamente venduto. Peraltro, nello specifico il dedotto danno da “deprezzamento” non è stato concretamente provato, non essendo state documentate proposte di acquisto ad un prezzo superiore a quello per il quale l'immobile è stato concretamente venduto all'asta.
Costituiscono inammissibile duplicazione risarcitoria, allo stesso modo, le diverse domande volte da una parte ad ottenere il valore locativo dell'immobile occupato in via esclusiva dal coerede – che presuppone evidentemente che l'immobile, ove liberamente goduto da entrambi, fosse locato a terzi sì da garantire a ciascuno la percezione del canone - e la domanda di rimborso dei canoni pagati a causa della occupazione esclusiva da parte del fratello – che presuppone la diversa ipotesi dell' utilizzo diretto dell'immobile. Il riconoscimento dunque di una indennità di occupazione corrispondente alla quota parte del valore locativo dell'immobile esclude logicamente le ulteriori domande risarcitorie.
Anche il rimborso delle spese dell'asta giudiziaria e del delegato alla vendita, oltre a non essere stato oggetto di domanda specifica, rientra tra le spese necessarie al giudizio divisionale, da porre a carico di tutti i condividendi.
Anche il rigetto della domanda di rimborso della IMU versata è coerentemente motivato, trattandosi di un onere fiscale ricadente sul comproprietario in quanto tale, restando solo eventuale e non provata la possibilità di un effettivo utilizzo diretto che giustificasse l'esenzione.
L'attribuzione delle spese di lite relative alla domanda di divisione alla massa costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale (ex pluribus: Cass ordinanza n. 21184/2015,
6 secondo cui le spese relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, comportamenti non rilevabili nel caso che ci occupa.
L'appello è infondato anche nella parte in cui contesta al Giudice di prime cure di aver erroneamente rigettato la domanda di scioglimento della comunione in ordine ai beni mobili: costituisce difatti onere di chi agisca in giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria allegare e dimostrare la consistenza dell'asse ereditario da dividere, non potendosi sopperire alla carenza di allegazione mediante ricorso ad una CTU.
Nel costituirsi in appello ha spiegato appello incidentale impugnando _1 parzialmente la sentenza nella parte in cui il Giudice non aveva ammesso la prova orale sull'utilizzo delle somme prelevate dal conto nell'interesse del genitore a titolo giustificativo,
e nella parte relativa alla quantificazione del danno da occupazione esclusiva dell'immobile.
Ha inoltre spiegato domanda di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ex art 96 cpc.
Con il primo motivo di appello incidentale l'appellante deduce che la fattura 6 per l'installazione dell'impianto di condizionamento dell'aria dovesse ritenersi spesa giustificata dalla cura del genitore, considerato che la stessa fosse stata commissionata prima del decesso e che in ogni caso l'impianto, seppure realizzato successivamente, costituiva miglioria dell'immobile comune. L'appellante incidentale contesta la quantificazione in misura pari al
50% dei prelievi effettuati dal convenuto dell'importo da restituire alla massa, considerato che il Giudice avrebbe quantomeno considerare che vi erano esborsi in contanti legati alla quotidianità per esigenze di vitto e di vita del genitore ed in ogni caso detrarre gli importi di cui alle fatture prodotte sub 5,6,8,9,10,11 e 12.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Va difatti riconosciuta sicuramente quale spesa giustificata da esigenze del genitore quelle relativa alle fatture relative a lavori effettuati in casa datate prima del decesso del padre (doc
5) e quelle per visite mediche specialistiche e in generale le spese sanitarie di cui alle fatture sub 8, 9, 10, 11 e 12, per un totale di euro 4.364,46, che andranno sottratte all'importo
7 oggetto di obbligo di restituzione alla massa (pari al 50% di euro 41.500,00) che pertanto sarà pari ad euro 18.567,77. Non può invece essere riconosciuta la spesa relativa all'impianto di condizionamento (doc 6) , in quanto effettivamente successiva alla morte del de cuius, anche per quanto attiene il pagamento degli acconti.
Col secondo motivo di appello incidentale contesta la quantificazione fatta del _1 valore dell'occupazione dell'immobile avvenuta con decorrenza non dalla domanda giudiziale
(novembre 2016) ma dall'apertura della successione. L'appellante incidentale ribadisce di non aver mai effettivamente boicottato il godimento dell'immobile da parte del fratello, che non aveva in ogni caso provato la circostanza.
Il motivo è infondato.
Per giurisprudenza costante l'indennità di occupazione matura dal momento in cui il coerede ha manifestato il proprio dissenso all'utilizzo esclusivo chiedendo di poter godere del bene in comunione. Tale momento deve nel caso specifico farsi risalire quantomeno alla data di incardinamento del subprocedimento ex art 1105 c.c. datato marzo 2014.
La domanda di condanna al risarcimento ex art 96 cpc non può essere accolta.
Ai fini della condanna per lite temeraria non è sufficiente la prospettazione di tesi giuridiche non riconosciute meritevoli di tutela dal Giudice, occorrendo la prova del dolo o della colpa grave, nel senso di consapevolezza o ignoranza della infondatezza delle tesi prospettate derivante dal mancato uso di un minino di diligenza (Cass 15629/2010), che nel caso specifico non è dato rinvenire.
Le spese seguono la soccombenza complessiva dell'appellante.
L'accoglimento parziale ed in misura minima dell'appello incidentale, oltre alla non particolare complessità della questione esaminata giustificano l'applicazione dei minimi tariffari.
Le spese del grado vengono pertanto liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022
(scaglione fino ad euro 260.000,00) secondo i valori minimi e con riferimento a tutte e quattro le fasi del giudizio e dunque: per la fase di studio della controversia euro 1.489,00 per la fase introduttiva euro 1.911,00 per la fase istruttoria euro 4.326,00
8 per la fase decisoria euro 5.103,00 per un totale di euro 12.829,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% , oltre iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1) Rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
808/2022 pubblicata il 30.12.2022 emessa dal Tribunale de La Spezia.
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso la _1 medesima sentenza n. 808/2022 pubblicata il 30.12.2022 resa dal tribunale della Spezia, condanna a corrispondere a l'importo di euro 75.067,77 oltre _1 Parte_1 interessi in misura legale con decorrenza dal pagamento e fino all'effettivo soddisfo.
3) Conferma per il resto la sentenza gravata.
4) Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1 _1 grado che liquida in euro 12.829,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa
5) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale è stato integralmente rigettato.
6) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 8 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
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