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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3778/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.3.2025 da
1) Parte_1
Nato a AN (CZ) il 23.03.1984
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rossella Amodeo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a SL (Bielorussia)
Parte_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Rossella Amodeo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in LL (CZ)
(anno atto n. 2 reg. parte i serie)
x separati con sentenza n. 9957/2024 presso il Tribunale di LA
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: nata a [...] il [...] cittadina Parte_4 Pt_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 10 novembre 2012;
matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di LL (CZ) Numero 2
Parte I.
2) ordinare al Comune di LL (CZ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) la figlia nata a [...] il [...] è affidata congiuntamente ad Parte_4
entrambi i genitori i quali prenderanno le decisioni di maggior interesse per la bambina.
4) Il papà continuerà a contattare quotidianamente la figlia a mezzo videochiamate tenuto conto delle sue attività scolastiche ed extrascolastiche.
5) I genitori di comune accordo, confermano che nata a [...] il [...], Parte_4
rimarrà collocata presso la mamma in Bielorussia.
6) I Sigg.ri e all'inizio di ogni anno, concorderanno ampi periodi di Pt_4 Pt_2
frequentazione tra la bambina ed il papà nei periodi di sospensione scolastica della minore, anche al fine di consentire la ripresa dei contatti con la famiglia del ramo paterno quali nonni, zii e cugini in Italia.
7) I genitori concorderanno anticipatamente le modalità di presa e di riaccompagnamento della bambina in Bielorussia i cui costi saranno sostenuti dal padre.
8) I Sigg.ri e provvederanno al mantenimento diretto della minore nei periodi Pt_4 Pt_2
in cui la bambina rimarrà con ciascun genitore.
9) Il padre provvederà a coprire il 100% delle spese straordinarie quali spese sanitarie e scolastiche della bambina documentate.
10) I Sigg.ri e dichiarano di essere autonomi economicamente e di nulla a Pt_4 Pt_2 pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi ragione e titolo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a LL (CZ) in data 10.11.2012 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (CZ) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge .
Così deciso in LA, il 23.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
LA, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.3.2025 da
1) Parte_1
Nato a AN (CZ) il 23.03.1984
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rossella Amodeo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a SL (Bielorussia)
Parte_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Rossella Amodeo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in LL (CZ)
(anno atto n. 2 reg. parte i serie)
x separati con sentenza n. 9957/2024 presso il Tribunale di LA
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: nata a [...] il [...] cittadina Parte_4 Pt_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 10 novembre 2012;
matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di LL (CZ) Numero 2
Parte I.
2) ordinare al Comune di LL (CZ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) la figlia nata a [...] il [...] è affidata congiuntamente ad Parte_4
entrambi i genitori i quali prenderanno le decisioni di maggior interesse per la bambina.
4) Il papà continuerà a contattare quotidianamente la figlia a mezzo videochiamate tenuto conto delle sue attività scolastiche ed extrascolastiche.
5) I genitori di comune accordo, confermano che nata a [...] il [...], Parte_4
rimarrà collocata presso la mamma in Bielorussia.
6) I Sigg.ri e all'inizio di ogni anno, concorderanno ampi periodi di Pt_4 Pt_2
frequentazione tra la bambina ed il papà nei periodi di sospensione scolastica della minore, anche al fine di consentire la ripresa dei contatti con la famiglia del ramo paterno quali nonni, zii e cugini in Italia.
7) I genitori concorderanno anticipatamente le modalità di presa e di riaccompagnamento della bambina in Bielorussia i cui costi saranno sostenuti dal padre.
8) I Sigg.ri e provvederanno al mantenimento diretto della minore nei periodi Pt_4 Pt_2
in cui la bambina rimarrà con ciascun genitore.
9) Il padre provvederà a coprire il 100% delle spese straordinarie quali spese sanitarie e scolastiche della bambina documentate.
10) I Sigg.ri e dichiarano di essere autonomi economicamente e di nulla a Pt_4 Pt_2 pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi ragione e titolo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a LL (CZ) in data 10.11.2012 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (CZ) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge .
Così deciso in LA, il 23.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
LA, _____________
IL PM IL PG