TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/06/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Marianna Frangiosa Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 244/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ABBATE RENATO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PAPA MARIO
RESISTENTE
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI: All'udienza del 3/6/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno, pertanto, chiesto che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione personale dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/2/2025, nato a Parte_1
Cicerale (SA) il 22.05.1957 (cf: ), premettendo CodiceFiscale_3 di aver contratto matrimonio concordatario, in data 27/12/1984 (atto trascritto presso il Comune di Cicerale, Ufficio dello Stato Civile, anno 1985, Atto n.1, parte II, serie A, Ufficio 1), con CP_1
, nata in [...] il [...] (cf:
[...] C.F._4
), proponeva domanda di separazione giudiziale e cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, il ricorrente esponeva: che dal matrimonio erano nati tre figli, (nato in [...], il [...]), Persona_1 Per_2
(nata in [...], il [...]) e (nato in [...],
[...] Persona_3
l'1.2.1993), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, dopo i primi anni di armonia familiare, l'unione matrimoniale si era progressivamente deteriorata, a causa dell'atteggiamento della resistente, che aveva iniziato ad appalesare un totale disinteresse per il proprio marito e per la cura dei propri figli, tanto da spingere il ricorrente a proporre, già in passato, ricorso per la separazione personale, procedimento, tuttavia, abbandonato.
Concludeva, pertanto, il ricorrente perché il Tribunale adito volesse
“-dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi. -
Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, ormai ultradecennale, sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta di pronuncia di divorzio e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, comma terzo legge 1 dicembre 1970 n. 898; -una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, pronunciare lo scioglimento e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cicerale (SA), tra i sig.ri e e trascritto presso il Parte_1 Controparte_1
Comune di Cicerale, Ufficio dello Stato Civile, anno 1985, Atto n.1, parte II, serie A, ordinando al Competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita, con comparsa depositata in data 30/4/2025, , la quale ha aderito Controparte_1 in toto alle domande avanzate, confermando di nulla richiedere con riguardo alle statuizioni accessorie.
Le parti chiedevano, dunque, che la prima udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2 c.p.c.
Alla prima udienza del 3/6/2025, dunque, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, nel ribadire la propria volontà di separarsi e di non riconciliarsi, si riportavano ai propri scritti e chiedevano che la causa fosse decisa.
Il G.D., pertanto, con ordinanza resa in data 4/6/2025, riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Ebbene, data per presupposta la ormai pacifica ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve rilevarsi che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data.
La regolamentazione delle spese è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, coniugi per matrimonio celebrato in data 27/12/1984 (atto
[...] trascritto presso il Comune di Cicerale, Ufficio dello Stato Civile, anno
1985, Atto n.1, parte II, serie A, Ufficio 1) .
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_2
3) Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo. 4) Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 4/6/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Marianna Frangiosa Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 244/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ABBATE RENATO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PAPA MARIO
RESISTENTE
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI: All'udienza del 3/6/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno, pertanto, chiesto che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione personale dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/2/2025, nato a Parte_1
Cicerale (SA) il 22.05.1957 (cf: ), premettendo CodiceFiscale_3 di aver contratto matrimonio concordatario, in data 27/12/1984 (atto trascritto presso il Comune di Cicerale, Ufficio dello Stato Civile, anno 1985, Atto n.1, parte II, serie A, Ufficio 1), con CP_1
, nata in [...] il [...] (cf:
[...] C.F._4
), proponeva domanda di separazione giudiziale e cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, il ricorrente esponeva: che dal matrimonio erano nati tre figli, (nato in [...], il [...]), Persona_1 Per_2
(nata in [...], il [...]) e (nato in [...],
[...] Persona_3
l'1.2.1993), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, dopo i primi anni di armonia familiare, l'unione matrimoniale si era progressivamente deteriorata, a causa dell'atteggiamento della resistente, che aveva iniziato ad appalesare un totale disinteresse per il proprio marito e per la cura dei propri figli, tanto da spingere il ricorrente a proporre, già in passato, ricorso per la separazione personale, procedimento, tuttavia, abbandonato.
Concludeva, pertanto, il ricorrente perché il Tribunale adito volesse
“-dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi. -
Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, ormai ultradecennale, sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta di pronuncia di divorzio e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, comma terzo legge 1 dicembre 1970 n. 898; -una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, pronunciare lo scioglimento e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cicerale (SA), tra i sig.ri e e trascritto presso il Parte_1 Controparte_1
Comune di Cicerale, Ufficio dello Stato Civile, anno 1985, Atto n.1, parte II, serie A, ordinando al Competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita, con comparsa depositata in data 30/4/2025, , la quale ha aderito Controparte_1 in toto alle domande avanzate, confermando di nulla richiedere con riguardo alle statuizioni accessorie.
Le parti chiedevano, dunque, che la prima udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2 c.p.c.
Alla prima udienza del 3/6/2025, dunque, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, nel ribadire la propria volontà di separarsi e di non riconciliarsi, si riportavano ai propri scritti e chiedevano che la causa fosse decisa.
Il G.D., pertanto, con ordinanza resa in data 4/6/2025, riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Ebbene, data per presupposta la ormai pacifica ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve rilevarsi che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data.
La regolamentazione delle spese è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, coniugi per matrimonio celebrato in data 27/12/1984 (atto
[...] trascritto presso il Comune di Cicerale, Ufficio dello Stato Civile, anno
1985, Atto n.1, parte II, serie A, Ufficio 1) .
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_2
3) Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo. 4) Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 4/6/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni