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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
RG nr. 905/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 11/11/2021 da
- C.F. Parte_1 P.IVA_1
Con gli avv.ti Nicola Maragna, Giuseppe Giacon ed Emanuele Ghiotto del Foro di Verona e domicilio eletto presso il loro studio in San Bonifacio (VR), Via Camporosolo, n. 26 Parte appellante contro
- Controparte_1 C.F._1
Con l'avv. Marco Antolini, domiciliatario in Verona, Largo Marzabotto n. 15 Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 327/2021 resa dal Tribunale di Verona e pubblicata
3/8/2021 e notificata il 12/10/2021
In punto: altre ipotesi.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Nel merito: In riforma della sentenza n. 327/2021, n. 2066/2018 R.G., pubblicata in data 03.08.2021 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Cristina Angeletti, notificata in data 12.10.2021 accogliersi le seguenti domande:
- accertare e dichiarare la inaccoglibilità, inammissibilità e nullità delle domande tutte per genericità e indeterminatezza dei fatti costituenti le ragioni delle stesse allegate dal Sig. nel giudizio Controparte_1 di primo grado, e con l'effetto, il rigetto delle domande formulate dallo stesso per tutte le ragioni di cui al presente atto e agli atti e documenti dimessi nel giudizio di primo grado;
- respingersi integralmente le domande formulate dal Sig. nel giudizio di primo grado in Controparte_1 quanto il ricorso proposto in primo grado non era atto ello scopo, anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio, e comunque, poiché infondato sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni di cui al presente atto e agli atti e documenti dimessi nel giudizio di primo grado;
1 - Dichiararsi e accertarsi che nulla è dovuto al Sig. per tutte le ragioni di cui al presente Controparte_1 atto e agli atti e documenti dimessi nel giudizio di primo grado;
- Per l'effetto della riforma della sentenza di primo grado disporsi la condanna del Sig. Controparte_1 alla rifusione nei confronti del delle somme corrisposte in suo favore dal Parte_1 Parte_1 in ottemperanza de 021 del Tribunale di Verona, Sezione
[...] tutte le ragioni di cui al presente atto e agli atti e documenti dimessi nel giudizio di primo grado. In subordine: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del diritto in capo al Sig. CP_1 di differenze retributive, si chiede di procedere alla compensazione con quanto dallo stesso
[...] el 2017 a titolo di indennità di qualifica per Responsabile del procedimento amministrativo. In via istruttoria: […].
Per parte appellata: nel merito: respingersi integralmente il ricorso d'appello presentato dal Parte_1
in persona del pro-tempore, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
[...] CP_2
e domande pro ll'appellante e confermare la sentenza del Tribunale di Verona n. 327/2021 del 03-08-2021. Con vittoria delle competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge..
* motivazione
1. Con la sentenza1 oggetto di impugnazione il Tribunale di Verona ha riconosciuto in capo alla parte appellata, , già Controparte_1 inquadrato in categoria D1 con mansioni di istruttore direttivo Comandante di Polizia Municipale per il , il diritto a percepire, Parte_1 con riferimento all'intero anno 2017, l'indennità di posizione correlata all'assegnazione (invero non rinnovata per l'anno in questione) della posizione organizzativa di cui l'appellato aveva goduto, di anno in anno rinnovata, negli anni precedenti, sin dall'anno 2011.
1.1. Il Tribunale di Verona ha in particolare rilevato che:
- era pacifico che l'appellato avesse svolto dall'1.9.2011 al 31.12.2017 le funzioni di Istruttore Direttivo Comandante della Polizia locale;
- era pacifico che all'appellato fosse stata corrisposta l'indennità di posizione fino al 31.12.2016 coerentemente con lo svolgimento da parte dello stesso dell'incarico di Responsabile dell'Area Polizia Locale, Protezione Civile, Messi, Servizi Demografici, Protocollo, con attribuzione quindi della relativa Posizione Organizzativa;
- era pacifico che l'incarico di Responsabile di Area e l'attribuzione della Posizione Organizzativa fosse stata assegnata, nell'anno 2017, ad altro soggetto;
ciò in coerenza con l'inquadramento in termini di servizio della 1 <
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire per il periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2017 l'indennità di Posizione Organizzativa e per l'effetto condanna l'ente resistente a corrispondergli la somma pari a € 12.911,47, oltre ad accessori di legge;
2.Compensa per un terzo le spese di lite e pone la residua parte a carico dell'ente resistente liquidandola in € 1340,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf.>>.
2 Polizia Municipale e l'inserimento di tale servizio all'interno di un Area affidata non già al ricorrente ma ad un diverso Responsabile di Area (beneficiario della posizione organizzativa, in quanto correlata all'assegnazione della direzione di un'Area, e della relativa indennità);
- nell'anno successivo, con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di n. 47/2018, veniva disposta la parziale Pt_1 riorganizzazione dell'Area “Polizia Locale, Protezione Civile, Servizi Demografici, Polizia Mortuaria, Protocollo Informatico e flussi documentali”, venendo quindi ripristinata l'Area “Polizia Locale, Protezione Civile, Servizi Demografici, Polizia Mortuaria, Protocollo Informatico e flussi documentali e attribuito ad altro soggetto/dipendente posto al vertice dell'area l'incarico di Posizione Organizzativa;
nel frattempo essendosi trasferito l' a lavorare CP_1 presso altro Comune;
- l'inserimento del Corpo di Polizia Municipale per l'anno 2017 nell'ambito di altra e più complessa Area (con possibilità di assegnazione della PO al dirigente della stessa) era illegittimo [CdS 27/8/2012 e Legge 65/1986]2; 2 <Questa configurazione gerarchica, oltre a rappresentare un momento di inspiegabile rottura, atteso che fino a tutto il 2016, così come dal 2018 in poi, il Comandante della Polizia Locale mantenne la titolarità della Posizione Organizzativa e la relativa indennità, si appalesa non legittima alla luce della specifica disciplina di settore del Corpo di Polizia Municipale. Sul punto, condivisa da questo Giudice è l'enunciazione dei principi contenuta nella sent. del 27.8.2012 del Consiglio di Stato che, sulla base della disciplina contenuta nella legge 7.3.1986, n. 65, legge - quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, chiarisce in un caso affine l'illegittimità della riorganizzazione amministrativa che inquadri il Corpo di Polizia Municipale come Servizio, interponendo tra il suo Comandante e il Sindaco, una ulteriore figura intermedia a livello gerarchico: “..la legge 7.3.1986, n. 65, legge - quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, premesso che i Comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale, dispone all'art. 7 co. 5 che “l'ordinamento si articola in: a) responsabile del Corpo (Comandante); b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (vigili)”, mentre all'art. 8 co. 1 stabilisce che: “Il comandante del Corpo di Polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo”. Dalla sola lettura delle norme ora riportate emerge chiaramente che, con la istituzione del Corpo di polizia municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del comune (un Corpo, appunto, a somiglianza dei corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che al vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un comandante (anch'egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco (Cons. Stato, V, 4 settembre 2000 n. 4663). Anche la legge regionale n. 58/87 all'art. 6 non lascia spazio a difficoltà interpretative, poiché la medesima stabilisce al comma primo che “Le strutture organizzative del servizio di Polizia locale o i corpi dei Vigili urbani, dove esistano, dipendono per l'esercizio delle funzioni dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, il quale impartisce le direttive e gli ordini”, configurando perciò anch'essa il Corpo di polizia municipale come entità organizzativa distinta ed autonoma dalle altre strutture dell'apparato comunale, lasciando diverse possibilità solamente per i consorzi di Comuni. L'autonomia del Corpo si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene. E' sufficiente al riguardo considerare l'attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità (art. 5 della legge n. 65 del 1986). La legge statale sopra richiamata – L. 65/86 - prevede inoltre uno stato giuridico ed economico differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti comunali (art. 7, primo e terzo comma, della legge n. 65 del 1986), sia pure nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego, mentre la legge piemontese – l. r. 58/87 – stabilisce l'obbligo di una precisa subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo – art. 8 – una professionalità del tutto speciale rispetto a qualsiasi
3 - conseguenza di una simile illegittimità, il <mancato rinnovo di P.O. in capo al ricorrente che, pacificamente, ha continuato a svolgere le stesse funzioni>>, era la necessità di riconoscimento in capo allo stesso del <diritto alla corresponsione dell'indennità di titolo di retribuzione di posizione, anche sotto il profilo di cui all'art. 52 d. lvo 165/2001>>;
- il rigetto di una porzione delle pretese dell consentiva parziale CP_1 compensazione delle spese di giudizio.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il Parte_1 sulla base di tre motivi di appello.
[...]
2.1. Con il primo motivo di appello parte appellante contesta la sentenza nella porzione in cui:
(a) ha affermato che <Nel comune di sussista un Corpo di polizia e non Pt_1 invero un Servizio di polizia e, pertanto, sussistendo un corpo lo stesso deve essere configurato come un'entità organizzativa distinta ed autonoma dalle altre strutture dell'apparato comunale>> ed inoltre
(b) nella porzione in cui ha sostenuto che <Il Comune abbia Pt_1 sottoposto il comandante della polizia per ciò che concerne le funzioni di polizia a un soggetto intermedio rispetto al sindaco>>.
2.1.1. Rileva infatti parte appellante sotto il primo profilo (a) come <La normativa in materia (legge quadro n. 65/1986 art. 7 co. 1 e legge regionale veneto n. 40/1988 art. 5, co. 1, lett. b) prevede che possa essere configurato un Corpo di Polizia in presenza di almeno n. 7 agenti. Il , […] non può essere dotato di un Parte_1
Corpo di polizia Municipale ma semplicemente un Servizio di Polizia Locale (dotato, allo stato attuale e continuativamente sin dal 1999, di circa soli cinque operatori). Più esattamente, i componenti del servizio di polizia locale furono dal 2011, n. 4 agenti compreso il Comandante e dal 2016 n. 5 agenti incluso il Comandante […]. Nel comune di pertanto, sussisteva unicamente un Servizio di Polizia Municipale, al cui Pt_1 capo poteva esserci un Istruttore direttivo – quale era il sig. – ma non Controparte_1 un Responsabile di Posizione Organizzativa, in base all'organizzazione amministrativa e degli uffici adottata in via autonoma dal con proprio Regolamento Parte_1
altro dipendente comunale – art.
9 - l'obbligo di frequenza di corsi ai fini degli avanzamenti in carriera – art. 14 - la distinzione per gradi e l'obbligo di una divisa – art. 17. Da quanto precede emerge che la polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia (nella specie come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura (Cons. Stato, V. n. 4663/00 cit.). …Ciò comporta, conseguentemente, la conferma dell'illegittimità ritenuta dal TAR dei provvedimenti con i quali sono state conferite funzioni attinenti al Comandante del Corpo a dirigente di altro Settore..”>>.
4 come previsto dall'art. 4 della legge quadro n. 65/1986 e dall'art. 89 d.lgs. 267/2000 (cfr. doc. 5 sub. 1 regolamento)>>.
Evidenzia conseguentemente come <In definitiva non sussistendo un corpo di polizia municipale nel comune di ma unicamente un servizio di polizia Pt_1 ricompreso all'interno di un'area più ampia e strutturata, non si configura un'entità unitaria autonoma rispetto a tutte le altre strutture presenti nel Comune. A nulla rileva che fosse stato dal eretto in precedenza erroneamente un corpo di polizia Parte_1 in quanto con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.1.2017, si disponeva la revoca immediata della deliberazione n. 43 del 28.6.1999, con cui venne a suo tempo erroneamente costituito un Corpo di Polizia Municipale, in quanto deliberazione contraria alla legge per impossibilità nel Comune di di istituire un Corpo di Pt_1
Polizia Locale. […] In altri termini nel 2017 veniva abrogata una delibera che aveva erroneamente predisposto il corpo di polizia e, pertanto, anche nel periodo di causa all'evidenza sussisteva, come previsto dalla legge, unicamente un servizio di polizia>>.
2.1.2. Sotto il secondo profilo (b) sopra evidenziato, sottolinea il Pt_1 appellante di essere stato conscio della necessità (ai sensi della Legge quadro n. 65/1986) di garantire l'autonomia delle funzioni di Comandante della Polizia Locale e così di avere in tal senso deliberato [deliberazione Giunta Comunale n. 195 del 22.12.2016], tanto che <È esclusivamente in tale ottica – di rispetto dell'autonomia propria del Servizio di Polizia Municipale – che l'odierno resistente veniva interpellato direttamente dal Sindaco (e non dal responsabile di Area) in relazione alle modalità dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo (armamento e dispositivi di protezione individuale) degli appartenenti alla Polizia Locale. Diversamente, per le funzioni prettamente gestionali (PEG – Piano Esecutivo di Gestione - e impegni di spesa), che esula quindi dal Servizio di Polizia, il Sig. doveva rispondere Controparte_1 al responsabile di Area in cui il Servizio era inserito, con l'accortezza – in ogni caso – di individuare obiettivi specifici in tale Area, proprio in ragione della specificità del servizio>>.
2.2. Con il secondo motivo di appello il Parte_1 contesta la sentenza resa dal Tribunale di Verona nella porzione in cui:
(a) ha affermato che l ha <continuato anche per il 2017 a svolgere CP_1 le medesime funzioni svolte in precedenza >> ed inoltre
5 (b) nella porzione in cui ha <ritenuto dovuta la corresponsione dell'indennità di titolo di posizione organizzativa anche sotto il profilo di cui all'art. 52 d.lgs. 165/2001>>
(c) ed infine nella porzione in cui ha <quantificato l'indennità di titolo di posizione nella misura di € 12.911,47>>
2.2.1. Quanto al primo aspetto, parte appellante evidenzia come le posizioni organizzative potessero essere, a mente del Regolamento Comunale, assegnate solo ai responsabili di Area mentre l non lo era e come questi, CP_1 solo prima del 2017 avesse assunto funzioni più ampie di quelle limitate alla sola gestione/comando del settore dei vigili urbani a tal fine percependo
<specifica indennità di qualifica ai sensi dell'art. 17 co. 2 lett. F ccnl Enti Locali 1999, pari a € 2.500,00>>.
2.2.2. In ordine al secondo profilo rileva il Parte_1 come l'appellato abbia, anche nel corso dell'anno 2017, svolto mansioni del tutto coerenti con la declaratoria del proprio profilo professionale e come lo stesso si sia limitato a compiere atti di carattere meramente operativo ed organizzativo limitatamente al servizio gestito.
2.2.3. in merito alla quantificazione dell'indennità di posizione o meglio, in ordine alla somma oggetto di condanna, ha rilevato come dalla stessa avrebbe dovuto quantomeno detratto quanto percepito dall' a titolo di CP_1 indennità di qualifica.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo di appello il Parte_1 contesta la sentenza grava nella porzione in cui ha pronunciato
[...] sulle spese di lite rilevando come l'accoglimento dei primi due motivi di appello imponga anche la modifica delle statuizioni in merito alla distribuzione dei costi di giudizio.
3. Con memoria depositata in data 6/3/2023 si è costituito CP_1
prendendo specifica posizione sui vari motivi di appello.
[...]
3.1. Con riferimento al primo motivo di appello l rileva come il CP_1 appellante, in coerenza con il numero di abitanti presenti sul Pt_1 territorio comunale e con la normativa regionale che prevede la presenza di un addetto alla Polizia Locale ogni mille abitanti, avesse previsto in organico
<quali addetti alla Polizia Locale, di n. 2 posti di Istruttore Direttivo e di n. 6 posti di Agente di Polizia Locale>> cosicchè il aveva Parte_1
6 legittimamente in passato istituito il Corpo di Polizia Locale essendo di contro pretestuosa <la scelta dell'appellante di “declassare” la Polizia Locale da Corpo a Servizio, collocandolo all'interno dell'Area “Servizi Tecnici per lavori pubblici, tutela del territorio e servizi per la sicurezza”>>.
Rileva poi l'appellato come, a prescindere da ogni altra considerazione, <Le norme del CCNL richiamate [l'art. 11, comma 1, del CCNL Comparto Enti Locali del 31-3-1999 e l'art. 15 del CCNL Comparto Autonomie Locali 2002- 2005, n.d.r.] prevedono quindi espressamente sia la possibilità di attribuire la Posizione Organizzativa ai responsabili di Uffici e Servizi all'interno dell'Ente, sia la necessaria attribuzione della P.O. ai responsabili delle strutture apicali dell'Ente, quale è certamente il Comandante della Polizia Locale>>.
Contesta poi parte appellata le avverse affermazioni afferenti alla immutata autonomia del comando dei vigili urbani.
3.2. Quanto al secondo motivo di impugnazione, contesta l' che CP_1
<sulla base delle disposizioni regolamentari del l'incarico di Parte_1
Posizione Organizzativa potrebbe essere attribuito solamente ai Responsabili di Area>>; ed infatti, secondo parte appellata <l'art. 4 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune che contiene la Parte_1 definizione delle Aree, prevede che i Responsabili delle Aree siano titolari di incarico di Posizione Organizzativa, ma non prevede alcuna esclusività degli incarichi di P.O. ai Responsabili di Area, né tantomeno il divieto di conferimento dell'incarico di P.O. ad altri dipendenti inquadrati in cat. D con posizione apicale, quale è certamente il Comandante della Polizia Locale>>.
Contesta poi di avere svolto solo mansioni attinenti alle funzioni di polizia.
3.3. Infine, in merito al terzo motivo di appello ed agli aspetti attinenti alla determinazione della somma indicata dalla sentenza appellata (evidentemente) a titolo risarcitorio, parte appellata nulla dice.
4. La causa ha subito una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo ed è quindi stata tratta nel corso dell'udienza del 25/9/2025 all'esito della quale è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.
*
5. L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
6. Occorre innanzi tutto rammentare, ancorché le parti non sembra ne abbiano fatto cenno pur apparendo la pronuncia di primo grado ambigua su
7 tale aspetto, come l'attribuzione di una PO non corrisponda all'assegnazione di mansioni superiori posto che nel pubblico impiego privatizzato la posizione organizzativa certamente si distingue dal profilo professionale ed individua, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustifica il riconoscimento, pur nel mantenimento delle mansioni assegnate e risultanti dalla declaratoria, di una indennità aggiuntiva che pertanto non viene corrisposta in ragione di ulteriori e diverse mansioni affidate al dipendente pubblico ma solo ed esclusivamente in correlazione alla rilevanza strategica delle stesse rispetto ai fini dell'ente. Su tale aspetto l'art. 8 del CCNL, concordemente citato dalle parti, appare chiaro così come lo è la giurisprudenza di legittimità che si è espressa in merito a tale questione peraltro evidenziando la necessità della previa istituzione da parte dell'Ente locale della posizione organizzativa (ex multis, cass. civ. 14910/2025).
Deve poi essere ricordato come il Supremo Collegio abbia in più occasioni evidenziato come il conferimento, e prima ancora l'istituzione, di una posizione organizzativa rientra nella discrezionalità dell'Ente pubblico che, non solo può decidere di affidarla ad un dipendente diverso ad esempio secondo il principio di turnazione degli incarichi, ma può anche sopprimerla (cass. civ. 27384/2019); fermo restando il dovere in capo all'amministrazione di operare nel rispetto dei principii di correttezza e buona fede.
7. Posti i suddetti principii, e ricordato come tesi di parte appellata era ed è che il non poteva degradare il corpo di Polizia Municipale in servizio Pt_1
(quindi da Corpo di Polizia Municipale a Servizio di Polizia Municipale) e, con ciò, non poteva squalificarlo, privandolo della propria autonomia e diretta dipendenza dal Sindaco, escludendone la rilevanza di intesa quale unità Pt_2 organizzativa contenente un insieme di settori e quindi di servizi, deve essere rilevato come l'art. 7 della Legge 65/1986 stabilisca che i Comuni possono istituire il Corpo di polizia municipale allorquando il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti. I comuni quindi possono, non sono tenuti.
Il suddetto concetto è poi ribadito dalla Legge Regionale (LRV 40/1988), emanata in materia, la quale, con l'art. 5, stabilisce che <L'ordinamento e la struttura dei servizi di polizia municipale, disciplinati con regolamento comunale nei limiti posti dalla legislazione vigente e nel rispetto delle indicazioni e dei parametri stabiliti con la presente legge, devono tenere presente i seguenti criteri: a) previsione, di norma, di un addetto per ogni mille abitanti, esclusi i casi in cui il servizio è gestito in forma associata;
b) possibilità di istituire il corpo di polizia municipale nei comuni singoli o associati ove siano impiegati almeno sette operatori;
[…]>>.
8 I Comuni, quindi anche il appellante, non sono tenuti ad organizzare Pt_1 il servizio di polizia municipale a mezzo istituzione di un Corpo bensì possono farlo ove all'interno dello stesso siano impiegati almeno sette addetti.
7.1. Ciò detto, senza che quanto realizzato dal Parte_1 risulti (neppure è allegato) essere stato fatto al fine di danneggiare personalmente l , emerge come il detto anche per CP_1 Pt_1 ragioni economiche (parrebbe soprattutto per tali ragioni), abbia proceduto alla riorganizzazione della propria struttura (docc. 15, 16, 20) in tal modo, per quanto qui di specifico interesse, provvedendo a ridurre le aree di rilievo organizzativo (da 8 a 4), ad associare ai responsabili di area l'attribuzione di posizione organizzativa e a mutare il Corpo di polizia municipale in servizio con inglobamento dello stesso, evidentemente dal punto di vista organizzativo ma non gerarchico (in particolare si vedano i doc. 16 e 20), nell'ambito dell'Area denominata Servizi Tecnici per lavori pubblici, tutela del territorio, del Patrimonio e Servizi per la Sicurezza.
Risulta in particolare come il , per proprie qui Parte_1 insindacabili e comunque motivate esigenze organizzative, abbia soppresso il Corpo di Polizia Municipale previa constatazione – fatto non negato dall'appellato – dell'adibizione (costante nel tempo) di un numero di addetti inferiore a sette (pur vero che in organico erano previsti più di sette addetti).
Pare qui utile ricordare come tanto la normativa nazionale quanto quella regionale consenta (non imponga) l'organizzazione della Polizia Municipale in Corpo – piuttosto che in Servizio – allorquando questa consti di almeno sette operatori e non certo in ipotesi di astratta previsione in organico di sette o più addetti.
Ora, una simile riorganizzazione non si palesa, ad avviso del Collegio, che sul punto dissente dall'opposta valutazione operata dal giudice di prime cure, affatto illegittima. Dovendosi qui certamente premettere come chi oggi giudica, quale giudice ordinario che statuisce sul diritto soggettivo e non certo sulla legittimità dell'atto, ben possa operare valutazione meramente incidentale sull'atto in funzione della verifica circa una eventuale compromissione del diritto soggettivo che l'ESPOSITO qui afferma essere stato leso.
7.2. Ora, reputa il Collegio come il abbia Parte_1 certamente agito nell'ambito dei propri poteri e competenze tanto all'atto della soppressione della PO organizzativa in precedenza assegnata all' CP_1 quanto nel momento, antecedente, di trasformazione del Corpo di Polizia Municipale in Servizio di Polizia Municipale.
9 7.3. Quanto a tale secondo aspetto si è sopra già detto dovendosi qui solo chiarire come il abbia avuto cura, in linea con Parte_1 quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, di mantenere salda l'autonomia del Comandante del Servizio di Polizia Municipale e, soprattutto, il filo diretto che, secondo normativa, deve sussistere tra il detto Comandante ed il vertice – il Sindaco – del In tal senso più che esplicite sono le Pt_1 delibere del e del suo Sindaco (reperibili tra la Parte_1 documentazione in atti dimessa dall'appellante e comunque sopra indicate) che sottolineano come una simile diretta dipendenza (tra Comandante del Servizio di Polizia Municipale e Sindaco) dovesse e sia stata assicurata.
7.4. Quanto al primo aspetto sopra ricordato, fermo restando che in base alla disciplina di cui al CCNL gli Enti Locali non sono tenuti ad istituire PO (cfr. cass. civ. 11353/2025) e, pertanto, possono altrettanto discrezionalmente revocarle (con il limite del rispetto dei principii di correttezza e buona fede e, in ogni caso, dei principii che regolamento il buon amministrare), deve essere rilevato come il regolamento del che Parte_1 certamente non si palesa su tale aspetto in alcun modo illegittimo, preveda al proprio art. 4 l'assegnazione delle PO ai soli responsabili di Area – come sopra detto ridotte da 8 a 4 – di modo che la non ri-assegnazione all'ESPOSITO della PO nel corso dell'anno 2017 è certamente stata coerente con tale previsione posto che con la trasformazione del Corpo in Servizio di Polizia Municipale questo è stato inserito, come detto nell'esposizione in fatto, all'interno di più estesa Area amministrativa dotata di un proprio responsabile cui è stata conferita la PO.
7.5. Parimenti non illegittima, anche perché coerentemente motivata, seppur il cambio di rotta appaia piuttosto singolare e si ponga, al più, quale indizio semplice e non decisivo a sostegno delle tesi dell'appellato, è la delibera adottata dal allorquando, ad inizio anno 2018, Parte_1 ormai trasferito l' presso altro Comune, ha re-istituito la PO CP_1 associandola alla figura del Comandante del servizio di Polizia Municipale.
8. Posto quanto sopra e con ciò concludendo, certo non potendo l'odierno Collegio giudicante sindacare le scelte del ma solo, al più, valutarne la Pt_1 correttezza e buona fede in funzione della verifica di una qualche compressione di un diritto soggettivo, non ravvisa la Corte alcuna lesione, neppure sottoforma di incisione della chance di vedersi assegnata la PO, di un diritto dell'ESPOSITO. Evidentemente non potendosi in alcun modo ricostruire la riorganizzazione operata dal quale Parte_1 strategia pensata ed attuata per danneggiare l . CP_1
10 9. L'appello deve pertanto essere accolto e con ciò rigettata la domanda, accolta dal Tribunale di Verona, proposta dall' con il deposito del CP_1 ricorso in primo grado.
10. Venendo infine alle spese di giudizio, queste possono essere integralmente compensate tra le parti in relazione al doppio grado, tenuto conto dell'incertezza dell'esito della vertenza alla luce, anche, di quanto sopra evidenziato in ordine al differente operare del Parte_1 che solo un anno dopo la soppressione della PO la ha re-istituita.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza appellata rigetta la domanda proposta in primo grado dalla parte appellata;
- integralmente compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Venezia, 25 settembre 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 11/11/2021 da
- C.F. Parte_1 P.IVA_1
Con gli avv.ti Nicola Maragna, Giuseppe Giacon ed Emanuele Ghiotto del Foro di Verona e domicilio eletto presso il loro studio in San Bonifacio (VR), Via Camporosolo, n. 26 Parte appellante contro
- Controparte_1 C.F._1
Con l'avv. Marco Antolini, domiciliatario in Verona, Largo Marzabotto n. 15 Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 327/2021 resa dal Tribunale di Verona e pubblicata
3/8/2021 e notificata il 12/10/2021
In punto: altre ipotesi.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Nel merito: In riforma della sentenza n. 327/2021, n. 2066/2018 R.G., pubblicata in data 03.08.2021 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Cristina Angeletti, notificata in data 12.10.2021 accogliersi le seguenti domande:
- accertare e dichiarare la inaccoglibilità, inammissibilità e nullità delle domande tutte per genericità e indeterminatezza dei fatti costituenti le ragioni delle stesse allegate dal Sig. nel giudizio Controparte_1 di primo grado, e con l'effetto, il rigetto delle domande formulate dallo stesso per tutte le ragioni di cui al presente atto e agli atti e documenti dimessi nel giudizio di primo grado;
- respingersi integralmente le domande formulate dal Sig. nel giudizio di primo grado in Controparte_1 quanto il ricorso proposto in primo grado non era atto ello scopo, anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio, e comunque, poiché infondato sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni di cui al presente atto e agli atti e documenti dimessi nel giudizio di primo grado;
1 - Dichiararsi e accertarsi che nulla è dovuto al Sig. per tutte le ragioni di cui al presente Controparte_1 atto e agli atti e documenti dimessi nel giudizio di primo grado;
- Per l'effetto della riforma della sentenza di primo grado disporsi la condanna del Sig. Controparte_1 alla rifusione nei confronti del delle somme corrisposte in suo favore dal Parte_1 Parte_1 in ottemperanza de 021 del Tribunale di Verona, Sezione
[...] tutte le ragioni di cui al presente atto e agli atti e documenti dimessi nel giudizio di primo grado. In subordine: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del diritto in capo al Sig. CP_1 di differenze retributive, si chiede di procedere alla compensazione con quanto dallo stesso
[...] el 2017 a titolo di indennità di qualifica per Responsabile del procedimento amministrativo. In via istruttoria: […].
Per parte appellata: nel merito: respingersi integralmente il ricorso d'appello presentato dal Parte_1
in persona del pro-tempore, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
[...] CP_2
e domande pro ll'appellante e confermare la sentenza del Tribunale di Verona n. 327/2021 del 03-08-2021. Con vittoria delle competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge..
* motivazione
1. Con la sentenza1 oggetto di impugnazione il Tribunale di Verona ha riconosciuto in capo alla parte appellata, , già Controparte_1 inquadrato in categoria D1 con mansioni di istruttore direttivo Comandante di Polizia Municipale per il , il diritto a percepire, Parte_1 con riferimento all'intero anno 2017, l'indennità di posizione correlata all'assegnazione (invero non rinnovata per l'anno in questione) della posizione organizzativa di cui l'appellato aveva goduto, di anno in anno rinnovata, negli anni precedenti, sin dall'anno 2011.
1.1. Il Tribunale di Verona ha in particolare rilevato che:
- era pacifico che l'appellato avesse svolto dall'1.9.2011 al 31.12.2017 le funzioni di Istruttore Direttivo Comandante della Polizia locale;
- era pacifico che all'appellato fosse stata corrisposta l'indennità di posizione fino al 31.12.2016 coerentemente con lo svolgimento da parte dello stesso dell'incarico di Responsabile dell'Area Polizia Locale, Protezione Civile, Messi, Servizi Demografici, Protocollo, con attribuzione quindi della relativa Posizione Organizzativa;
- era pacifico che l'incarico di Responsabile di Area e l'attribuzione della Posizione Organizzativa fosse stata assegnata, nell'anno 2017, ad altro soggetto;
ciò in coerenza con l'inquadramento in termini di servizio della 1 <
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire per il periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2017 l'indennità di Posizione Organizzativa e per l'effetto condanna l'ente resistente a corrispondergli la somma pari a € 12.911,47, oltre ad accessori di legge;
2.Compensa per un terzo le spese di lite e pone la residua parte a carico dell'ente resistente liquidandola in € 1340,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf.>>.
2 Polizia Municipale e l'inserimento di tale servizio all'interno di un Area affidata non già al ricorrente ma ad un diverso Responsabile di Area (beneficiario della posizione organizzativa, in quanto correlata all'assegnazione della direzione di un'Area, e della relativa indennità);
- nell'anno successivo, con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di n. 47/2018, veniva disposta la parziale Pt_1 riorganizzazione dell'Area “Polizia Locale, Protezione Civile, Servizi Demografici, Polizia Mortuaria, Protocollo Informatico e flussi documentali”, venendo quindi ripristinata l'Area “Polizia Locale, Protezione Civile, Servizi Demografici, Polizia Mortuaria, Protocollo Informatico e flussi documentali e attribuito ad altro soggetto/dipendente posto al vertice dell'area l'incarico di Posizione Organizzativa;
nel frattempo essendosi trasferito l' a lavorare CP_1 presso altro Comune;
- l'inserimento del Corpo di Polizia Municipale per l'anno 2017 nell'ambito di altra e più complessa Area (con possibilità di assegnazione della PO al dirigente della stessa) era illegittimo [CdS 27/8/2012 e Legge 65/1986]2; 2 <Questa configurazione gerarchica, oltre a rappresentare un momento di inspiegabile rottura, atteso che fino a tutto il 2016, così come dal 2018 in poi, il Comandante della Polizia Locale mantenne la titolarità della Posizione Organizzativa e la relativa indennità, si appalesa non legittima alla luce della specifica disciplina di settore del Corpo di Polizia Municipale. Sul punto, condivisa da questo Giudice è l'enunciazione dei principi contenuta nella sent. del 27.8.2012 del Consiglio di Stato che, sulla base della disciplina contenuta nella legge 7.3.1986, n. 65, legge - quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, chiarisce in un caso affine l'illegittimità della riorganizzazione amministrativa che inquadri il Corpo di Polizia Municipale come Servizio, interponendo tra il suo Comandante e il Sindaco, una ulteriore figura intermedia a livello gerarchico: “..la legge 7.3.1986, n. 65, legge - quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, premesso che i Comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale, dispone all'art. 7 co. 5 che “l'ordinamento si articola in: a) responsabile del Corpo (Comandante); b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (vigili)”, mentre all'art. 8 co. 1 stabilisce che: “Il comandante del Corpo di Polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo”. Dalla sola lettura delle norme ora riportate emerge chiaramente che, con la istituzione del Corpo di polizia municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del comune (un Corpo, appunto, a somiglianza dei corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che al vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un comandante (anch'egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco (Cons. Stato, V, 4 settembre 2000 n. 4663). Anche la legge regionale n. 58/87 all'art. 6 non lascia spazio a difficoltà interpretative, poiché la medesima stabilisce al comma primo che “Le strutture organizzative del servizio di Polizia locale o i corpi dei Vigili urbani, dove esistano, dipendono per l'esercizio delle funzioni dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, il quale impartisce le direttive e gli ordini”, configurando perciò anch'essa il Corpo di polizia municipale come entità organizzativa distinta ed autonoma dalle altre strutture dell'apparato comunale, lasciando diverse possibilità solamente per i consorzi di Comuni. L'autonomia del Corpo si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene. E' sufficiente al riguardo considerare l'attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità (art. 5 della legge n. 65 del 1986). La legge statale sopra richiamata – L. 65/86 - prevede inoltre uno stato giuridico ed economico differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti comunali (art. 7, primo e terzo comma, della legge n. 65 del 1986), sia pure nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego, mentre la legge piemontese – l. r. 58/87 – stabilisce l'obbligo di una precisa subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo – art. 8 – una professionalità del tutto speciale rispetto a qualsiasi
3 - conseguenza di una simile illegittimità, il <mancato rinnovo di P.O. in capo al ricorrente che, pacificamente, ha continuato a svolgere le stesse funzioni>>, era la necessità di riconoscimento in capo allo stesso del <diritto alla corresponsione dell'indennità di titolo di retribuzione di posizione, anche sotto il profilo di cui all'art. 52 d. lvo 165/2001>>;
- il rigetto di una porzione delle pretese dell consentiva parziale CP_1 compensazione delle spese di giudizio.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il Parte_1 sulla base di tre motivi di appello.
[...]
2.1. Con il primo motivo di appello parte appellante contesta la sentenza nella porzione in cui:
(a) ha affermato che <Nel comune di sussista un Corpo di polizia e non Pt_1 invero un Servizio di polizia e, pertanto, sussistendo un corpo lo stesso deve essere configurato come un'entità organizzativa distinta ed autonoma dalle altre strutture dell'apparato comunale>> ed inoltre
(b) nella porzione in cui ha sostenuto che <Il Comune abbia Pt_1 sottoposto il comandante della polizia per ciò che concerne le funzioni di polizia a un soggetto intermedio rispetto al sindaco>>.
2.1.1. Rileva infatti parte appellante sotto il primo profilo (a) come <La normativa in materia (legge quadro n. 65/1986 art. 7 co. 1 e legge regionale veneto n. 40/1988 art. 5, co. 1, lett. b) prevede che possa essere configurato un Corpo di Polizia in presenza di almeno n. 7 agenti. Il , […] non può essere dotato di un Parte_1
Corpo di polizia Municipale ma semplicemente un Servizio di Polizia Locale (dotato, allo stato attuale e continuativamente sin dal 1999, di circa soli cinque operatori). Più esattamente, i componenti del servizio di polizia locale furono dal 2011, n. 4 agenti compreso il Comandante e dal 2016 n. 5 agenti incluso il Comandante […]. Nel comune di pertanto, sussisteva unicamente un Servizio di Polizia Municipale, al cui Pt_1 capo poteva esserci un Istruttore direttivo – quale era il sig. – ma non Controparte_1 un Responsabile di Posizione Organizzativa, in base all'organizzazione amministrativa e degli uffici adottata in via autonoma dal con proprio Regolamento Parte_1
altro dipendente comunale – art.
9 - l'obbligo di frequenza di corsi ai fini degli avanzamenti in carriera – art. 14 - la distinzione per gradi e l'obbligo di una divisa – art. 17. Da quanto precede emerge che la polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia (nella specie come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura (Cons. Stato, V. n. 4663/00 cit.). …Ciò comporta, conseguentemente, la conferma dell'illegittimità ritenuta dal TAR dei provvedimenti con i quali sono state conferite funzioni attinenti al Comandante del Corpo a dirigente di altro Settore..”>>.
4 come previsto dall'art. 4 della legge quadro n. 65/1986 e dall'art. 89 d.lgs. 267/2000 (cfr. doc. 5 sub. 1 regolamento)>>.
Evidenzia conseguentemente come <In definitiva non sussistendo un corpo di polizia municipale nel comune di ma unicamente un servizio di polizia Pt_1 ricompreso all'interno di un'area più ampia e strutturata, non si configura un'entità unitaria autonoma rispetto a tutte le altre strutture presenti nel Comune. A nulla rileva che fosse stato dal eretto in precedenza erroneamente un corpo di polizia Parte_1 in quanto con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.1.2017, si disponeva la revoca immediata della deliberazione n. 43 del 28.6.1999, con cui venne a suo tempo erroneamente costituito un Corpo di Polizia Municipale, in quanto deliberazione contraria alla legge per impossibilità nel Comune di di istituire un Corpo di Pt_1
Polizia Locale. […] In altri termini nel 2017 veniva abrogata una delibera che aveva erroneamente predisposto il corpo di polizia e, pertanto, anche nel periodo di causa all'evidenza sussisteva, come previsto dalla legge, unicamente un servizio di polizia>>.
2.1.2. Sotto il secondo profilo (b) sopra evidenziato, sottolinea il Pt_1 appellante di essere stato conscio della necessità (ai sensi della Legge quadro n. 65/1986) di garantire l'autonomia delle funzioni di Comandante della Polizia Locale e così di avere in tal senso deliberato [deliberazione Giunta Comunale n. 195 del 22.12.2016], tanto che <È esclusivamente in tale ottica – di rispetto dell'autonomia propria del Servizio di Polizia Municipale – che l'odierno resistente veniva interpellato direttamente dal Sindaco (e non dal responsabile di Area) in relazione alle modalità dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo (armamento e dispositivi di protezione individuale) degli appartenenti alla Polizia Locale. Diversamente, per le funzioni prettamente gestionali (PEG – Piano Esecutivo di Gestione - e impegni di spesa), che esula quindi dal Servizio di Polizia, il Sig. doveva rispondere Controparte_1 al responsabile di Area in cui il Servizio era inserito, con l'accortezza – in ogni caso – di individuare obiettivi specifici in tale Area, proprio in ragione della specificità del servizio>>.
2.2. Con il secondo motivo di appello il Parte_1 contesta la sentenza resa dal Tribunale di Verona nella porzione in cui:
(a) ha affermato che l ha <continuato anche per il 2017 a svolgere CP_1 le medesime funzioni svolte in precedenza >> ed inoltre
5 (b) nella porzione in cui ha <ritenuto dovuta la corresponsione dell'indennità di titolo di posizione organizzativa anche sotto il profilo di cui all'art. 52 d.lgs. 165/2001>>
(c) ed infine nella porzione in cui ha <quantificato l'indennità di titolo di posizione nella misura di € 12.911,47>>
2.2.1. Quanto al primo aspetto, parte appellante evidenzia come le posizioni organizzative potessero essere, a mente del Regolamento Comunale, assegnate solo ai responsabili di Area mentre l non lo era e come questi, CP_1 solo prima del 2017 avesse assunto funzioni più ampie di quelle limitate alla sola gestione/comando del settore dei vigili urbani a tal fine percependo
<specifica indennità di qualifica ai sensi dell'art. 17 co. 2 lett. F ccnl Enti Locali 1999, pari a € 2.500,00>>.
2.2.2. In ordine al secondo profilo rileva il Parte_1 come l'appellato abbia, anche nel corso dell'anno 2017, svolto mansioni del tutto coerenti con la declaratoria del proprio profilo professionale e come lo stesso si sia limitato a compiere atti di carattere meramente operativo ed organizzativo limitatamente al servizio gestito.
2.2.3. in merito alla quantificazione dell'indennità di posizione o meglio, in ordine alla somma oggetto di condanna, ha rilevato come dalla stessa avrebbe dovuto quantomeno detratto quanto percepito dall' a titolo di CP_1 indennità di qualifica.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo di appello il Parte_1 contesta la sentenza grava nella porzione in cui ha pronunciato
[...] sulle spese di lite rilevando come l'accoglimento dei primi due motivi di appello imponga anche la modifica delle statuizioni in merito alla distribuzione dei costi di giudizio.
3. Con memoria depositata in data 6/3/2023 si è costituito CP_1
prendendo specifica posizione sui vari motivi di appello.
[...]
3.1. Con riferimento al primo motivo di appello l rileva come il CP_1 appellante, in coerenza con il numero di abitanti presenti sul Pt_1 territorio comunale e con la normativa regionale che prevede la presenza di un addetto alla Polizia Locale ogni mille abitanti, avesse previsto in organico
<quali addetti alla Polizia Locale, di n. 2 posti di Istruttore Direttivo e di n. 6 posti di Agente di Polizia Locale>> cosicchè il aveva Parte_1
6 legittimamente in passato istituito il Corpo di Polizia Locale essendo di contro pretestuosa <la scelta dell'appellante di “declassare” la Polizia Locale da Corpo a Servizio, collocandolo all'interno dell'Area “Servizi Tecnici per lavori pubblici, tutela del territorio e servizi per la sicurezza”>>.
Rileva poi l'appellato come, a prescindere da ogni altra considerazione, <Le norme del CCNL richiamate [l'art. 11, comma 1, del CCNL Comparto Enti Locali del 31-3-1999 e l'art. 15 del CCNL Comparto Autonomie Locali 2002- 2005, n.d.r.] prevedono quindi espressamente sia la possibilità di attribuire la Posizione Organizzativa ai responsabili di Uffici e Servizi all'interno dell'Ente, sia la necessaria attribuzione della P.O. ai responsabili delle strutture apicali dell'Ente, quale è certamente il Comandante della Polizia Locale>>.
Contesta poi parte appellata le avverse affermazioni afferenti alla immutata autonomia del comando dei vigili urbani.
3.2. Quanto al secondo motivo di impugnazione, contesta l' che CP_1
<sulla base delle disposizioni regolamentari del l'incarico di Parte_1
Posizione Organizzativa potrebbe essere attribuito solamente ai Responsabili di Area>>; ed infatti, secondo parte appellata <l'art. 4 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune che contiene la Parte_1 definizione delle Aree, prevede che i Responsabili delle Aree siano titolari di incarico di Posizione Organizzativa, ma non prevede alcuna esclusività degli incarichi di P.O. ai Responsabili di Area, né tantomeno il divieto di conferimento dell'incarico di P.O. ad altri dipendenti inquadrati in cat. D con posizione apicale, quale è certamente il Comandante della Polizia Locale>>.
Contesta poi di avere svolto solo mansioni attinenti alle funzioni di polizia.
3.3. Infine, in merito al terzo motivo di appello ed agli aspetti attinenti alla determinazione della somma indicata dalla sentenza appellata (evidentemente) a titolo risarcitorio, parte appellata nulla dice.
4. La causa ha subito una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo ed è quindi stata tratta nel corso dell'udienza del 25/9/2025 all'esito della quale è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.
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5. L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
6. Occorre innanzi tutto rammentare, ancorché le parti non sembra ne abbiano fatto cenno pur apparendo la pronuncia di primo grado ambigua su
7 tale aspetto, come l'attribuzione di una PO non corrisponda all'assegnazione di mansioni superiori posto che nel pubblico impiego privatizzato la posizione organizzativa certamente si distingue dal profilo professionale ed individua, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustifica il riconoscimento, pur nel mantenimento delle mansioni assegnate e risultanti dalla declaratoria, di una indennità aggiuntiva che pertanto non viene corrisposta in ragione di ulteriori e diverse mansioni affidate al dipendente pubblico ma solo ed esclusivamente in correlazione alla rilevanza strategica delle stesse rispetto ai fini dell'ente. Su tale aspetto l'art. 8 del CCNL, concordemente citato dalle parti, appare chiaro così come lo è la giurisprudenza di legittimità che si è espressa in merito a tale questione peraltro evidenziando la necessità della previa istituzione da parte dell'Ente locale della posizione organizzativa (ex multis, cass. civ. 14910/2025).
Deve poi essere ricordato come il Supremo Collegio abbia in più occasioni evidenziato come il conferimento, e prima ancora l'istituzione, di una posizione organizzativa rientra nella discrezionalità dell'Ente pubblico che, non solo può decidere di affidarla ad un dipendente diverso ad esempio secondo il principio di turnazione degli incarichi, ma può anche sopprimerla (cass. civ. 27384/2019); fermo restando il dovere in capo all'amministrazione di operare nel rispetto dei principii di correttezza e buona fede.
7. Posti i suddetti principii, e ricordato come tesi di parte appellata era ed è che il non poteva degradare il corpo di Polizia Municipale in servizio Pt_1
(quindi da Corpo di Polizia Municipale a Servizio di Polizia Municipale) e, con ciò, non poteva squalificarlo, privandolo della propria autonomia e diretta dipendenza dal Sindaco, escludendone la rilevanza di intesa quale unità Pt_2 organizzativa contenente un insieme di settori e quindi di servizi, deve essere rilevato come l'art. 7 della Legge 65/1986 stabilisca che i Comuni possono istituire il Corpo di polizia municipale allorquando il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti. I comuni quindi possono, non sono tenuti.
Il suddetto concetto è poi ribadito dalla Legge Regionale (LRV 40/1988), emanata in materia, la quale, con l'art. 5, stabilisce che <L'ordinamento e la struttura dei servizi di polizia municipale, disciplinati con regolamento comunale nei limiti posti dalla legislazione vigente e nel rispetto delle indicazioni e dei parametri stabiliti con la presente legge, devono tenere presente i seguenti criteri: a) previsione, di norma, di un addetto per ogni mille abitanti, esclusi i casi in cui il servizio è gestito in forma associata;
b) possibilità di istituire il corpo di polizia municipale nei comuni singoli o associati ove siano impiegati almeno sette operatori;
[…]>>.
8 I Comuni, quindi anche il appellante, non sono tenuti ad organizzare Pt_1 il servizio di polizia municipale a mezzo istituzione di un Corpo bensì possono farlo ove all'interno dello stesso siano impiegati almeno sette addetti.
7.1. Ciò detto, senza che quanto realizzato dal Parte_1 risulti (neppure è allegato) essere stato fatto al fine di danneggiare personalmente l , emerge come il detto anche per CP_1 Pt_1 ragioni economiche (parrebbe soprattutto per tali ragioni), abbia proceduto alla riorganizzazione della propria struttura (docc. 15, 16, 20) in tal modo, per quanto qui di specifico interesse, provvedendo a ridurre le aree di rilievo organizzativo (da 8 a 4), ad associare ai responsabili di area l'attribuzione di posizione organizzativa e a mutare il Corpo di polizia municipale in servizio con inglobamento dello stesso, evidentemente dal punto di vista organizzativo ma non gerarchico (in particolare si vedano i doc. 16 e 20), nell'ambito dell'Area denominata Servizi Tecnici per lavori pubblici, tutela del territorio, del Patrimonio e Servizi per la Sicurezza.
Risulta in particolare come il , per proprie qui Parte_1 insindacabili e comunque motivate esigenze organizzative, abbia soppresso il Corpo di Polizia Municipale previa constatazione – fatto non negato dall'appellato – dell'adibizione (costante nel tempo) di un numero di addetti inferiore a sette (pur vero che in organico erano previsti più di sette addetti).
Pare qui utile ricordare come tanto la normativa nazionale quanto quella regionale consenta (non imponga) l'organizzazione della Polizia Municipale in Corpo – piuttosto che in Servizio – allorquando questa consti di almeno sette operatori e non certo in ipotesi di astratta previsione in organico di sette o più addetti.
Ora, una simile riorganizzazione non si palesa, ad avviso del Collegio, che sul punto dissente dall'opposta valutazione operata dal giudice di prime cure, affatto illegittima. Dovendosi qui certamente premettere come chi oggi giudica, quale giudice ordinario che statuisce sul diritto soggettivo e non certo sulla legittimità dell'atto, ben possa operare valutazione meramente incidentale sull'atto in funzione della verifica circa una eventuale compromissione del diritto soggettivo che l'ESPOSITO qui afferma essere stato leso.
7.2. Ora, reputa il Collegio come il abbia Parte_1 certamente agito nell'ambito dei propri poteri e competenze tanto all'atto della soppressione della PO organizzativa in precedenza assegnata all' CP_1 quanto nel momento, antecedente, di trasformazione del Corpo di Polizia Municipale in Servizio di Polizia Municipale.
9 7.3. Quanto a tale secondo aspetto si è sopra già detto dovendosi qui solo chiarire come il abbia avuto cura, in linea con Parte_1 quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, di mantenere salda l'autonomia del Comandante del Servizio di Polizia Municipale e, soprattutto, il filo diretto che, secondo normativa, deve sussistere tra il detto Comandante ed il vertice – il Sindaco – del In tal senso più che esplicite sono le Pt_1 delibere del e del suo Sindaco (reperibili tra la Parte_1 documentazione in atti dimessa dall'appellante e comunque sopra indicate) che sottolineano come una simile diretta dipendenza (tra Comandante del Servizio di Polizia Municipale e Sindaco) dovesse e sia stata assicurata.
7.4. Quanto al primo aspetto sopra ricordato, fermo restando che in base alla disciplina di cui al CCNL gli Enti Locali non sono tenuti ad istituire PO (cfr. cass. civ. 11353/2025) e, pertanto, possono altrettanto discrezionalmente revocarle (con il limite del rispetto dei principii di correttezza e buona fede e, in ogni caso, dei principii che regolamento il buon amministrare), deve essere rilevato come il regolamento del che Parte_1 certamente non si palesa su tale aspetto in alcun modo illegittimo, preveda al proprio art. 4 l'assegnazione delle PO ai soli responsabili di Area – come sopra detto ridotte da 8 a 4 – di modo che la non ri-assegnazione all'ESPOSITO della PO nel corso dell'anno 2017 è certamente stata coerente con tale previsione posto che con la trasformazione del Corpo in Servizio di Polizia Municipale questo è stato inserito, come detto nell'esposizione in fatto, all'interno di più estesa Area amministrativa dotata di un proprio responsabile cui è stata conferita la PO.
7.5. Parimenti non illegittima, anche perché coerentemente motivata, seppur il cambio di rotta appaia piuttosto singolare e si ponga, al più, quale indizio semplice e non decisivo a sostegno delle tesi dell'appellato, è la delibera adottata dal allorquando, ad inizio anno 2018, Parte_1 ormai trasferito l' presso altro Comune, ha re-istituito la PO CP_1 associandola alla figura del Comandante del servizio di Polizia Municipale.
8. Posto quanto sopra e con ciò concludendo, certo non potendo l'odierno Collegio giudicante sindacare le scelte del ma solo, al più, valutarne la Pt_1 correttezza e buona fede in funzione della verifica di una qualche compressione di un diritto soggettivo, non ravvisa la Corte alcuna lesione, neppure sottoforma di incisione della chance di vedersi assegnata la PO, di un diritto dell'ESPOSITO. Evidentemente non potendosi in alcun modo ricostruire la riorganizzazione operata dal quale Parte_1 strategia pensata ed attuata per danneggiare l . CP_1
10 9. L'appello deve pertanto essere accolto e con ciò rigettata la domanda, accolta dal Tribunale di Verona, proposta dall' con il deposito del CP_1 ricorso in primo grado.
10. Venendo infine alle spese di giudizio, queste possono essere integralmente compensate tra le parti in relazione al doppio grado, tenuto conto dell'incertezza dell'esito della vertenza alla luce, anche, di quanto sopra evidenziato in ordine al differente operare del Parte_1 che solo un anno dopo la soppressione della PO la ha re-istituita.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza appellata rigetta la domanda proposta in primo grado dalla parte appellata;
- integralmente compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Venezia, 25 settembre 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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