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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2706/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
MORGIGNI DO, Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5042/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240255176145000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Resistente/Appellato: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento specificata in epigrafe per i seguenti motivi:
- Mancata notifica dell'avviso bonario;
- Difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- Mancanza del requisito oggettivo per l'applicazione dell'imposta.
Le parti comparivano in udienza come da verbale allegato in atti.
La Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In via preliminare, deve rilevarsi l'assenza del requisito oggettivo del tributo, atteso che l'Ufficio Territoriale
Roma 3 – Settebagni, a seguito di un riesame della posizione fiscale dell'odierna ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, ha adottato il provvedimento di sgravio n. 2025S515083. Con tale atto, l'Amministrazione finanziaria ha provveduto alla rideterminazione delle somme dovute all'esito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, venendo meno, conseguentemente, la pretesa impositiva originariamente iscritta a ruolo.
2) In particolare, nell'ambito del suddetto riesame, l'Ufficio ha riconosciuto la spettanza del riporto del credito maturato nel periodo d'imposta 2020 al successivo periodo d'imposta 2021, così come correttamente spettante alla contribuente sulla base delle risultanze dichiarative e della normativa applicabile.
3) In considerazione dell'intervenuto sgravio della partita iscritta a ruolo, oggetto della cartella di pagamento impugnata, e della conseguente eliminazione della pretesa tributaria controversa, le parti hanno richiesto che il presente giudizio venga dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 546/1992, non residuando più alcun interesse concreto ed attuale alla decisione nel merito della controversia.
4) Si precisa, altresì, che il provvedimento di sgravio è stato adottato successivamente alla costituzione in giudizio dell'Ufficio, a seguito di un intervento in autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria territorialmente competente, la quale ha provveduto alla rimozione dell'atto impositivo solo dopo l'instaurazione del presente giudizio.
5) Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto stesso della controversia per effetto dell'annullamento, in via amministrativa, della pretesa tributaria originariamente azionata. 6) Quanto alle spese di giudizio, le stesse devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente, la quale ha dato causa all'instaurazione del processo, avendo adottato il provvedimento di sgravio soltanto in un momento successivo alla proposizione del ricorso e alla propria costituzione in giudizio. Ricorre, inoltre, una soccombenza almeno parziale dell'Ufficio, atteso che la pretesa impositiva originariamente fatta valere
è risultata infondata ed è stata integralmente rimossa in sede di autotutela. Ne consegue che, in applicazione dei principi di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, l'Amministrazione resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo e condanna la resistente al pagamento delle spese in favore della ricorrente liquidate in settecento euro per compensi e a centoventi euro per spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
MORGIGNI DO, Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5042/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240255176145000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Resistente/Appellato: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento specificata in epigrafe per i seguenti motivi:
- Mancata notifica dell'avviso bonario;
- Difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- Mancanza del requisito oggettivo per l'applicazione dell'imposta.
Le parti comparivano in udienza come da verbale allegato in atti.
La Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In via preliminare, deve rilevarsi l'assenza del requisito oggettivo del tributo, atteso che l'Ufficio Territoriale
Roma 3 – Settebagni, a seguito di un riesame della posizione fiscale dell'odierna ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, ha adottato il provvedimento di sgravio n. 2025S515083. Con tale atto, l'Amministrazione finanziaria ha provveduto alla rideterminazione delle somme dovute all'esito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, venendo meno, conseguentemente, la pretesa impositiva originariamente iscritta a ruolo.
2) In particolare, nell'ambito del suddetto riesame, l'Ufficio ha riconosciuto la spettanza del riporto del credito maturato nel periodo d'imposta 2020 al successivo periodo d'imposta 2021, così come correttamente spettante alla contribuente sulla base delle risultanze dichiarative e della normativa applicabile.
3) In considerazione dell'intervenuto sgravio della partita iscritta a ruolo, oggetto della cartella di pagamento impugnata, e della conseguente eliminazione della pretesa tributaria controversa, le parti hanno richiesto che il presente giudizio venga dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 546/1992, non residuando più alcun interesse concreto ed attuale alla decisione nel merito della controversia.
4) Si precisa, altresì, che il provvedimento di sgravio è stato adottato successivamente alla costituzione in giudizio dell'Ufficio, a seguito di un intervento in autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria territorialmente competente, la quale ha provveduto alla rimozione dell'atto impositivo solo dopo l'instaurazione del presente giudizio.
5) Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto stesso della controversia per effetto dell'annullamento, in via amministrativa, della pretesa tributaria originariamente azionata. 6) Quanto alle spese di giudizio, le stesse devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente, la quale ha dato causa all'instaurazione del processo, avendo adottato il provvedimento di sgravio soltanto in un momento successivo alla proposizione del ricorso e alla propria costituzione in giudizio. Ricorre, inoltre, una soccombenza almeno parziale dell'Ufficio, atteso che la pretesa impositiva originariamente fatta valere
è risultata infondata ed è stata integralmente rimossa in sede di autotutela. Ne consegue che, in applicazione dei principi di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, l'Amministrazione resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo e condanna la resistente al pagamento delle spese in favore della ricorrente liquidate in settecento euro per compensi e a centoventi euro per spese.