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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/12/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3055/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. NC IA Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3055/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Cesarini, giusta procura in atti e
C.F. nata a [...] il 10 novembre Controparte_1 C.F._2
1983 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Salvi, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 30 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 20 luglio 2007 in Controparte_1
1 FO OV (RM) e precisando che dall'unione sono nate le figlie (il 6 Per_1 settembre 2007) e (nata il [...] e deceduta il 26 aprile 2011) - Per_2 essendo trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale sostituita dal deposito di note di trattazione scritta (25 luglio 2024) nel procedimento di separazione personale (R.G.N. 212/2023), conclusosi con decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 31 luglio 2024 – hanno chiesto la pronuncia del lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 3 dicembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento
2. Prevedere per la Sig.ra un contributo al mantenimento per la Controparte_1 figlia mediante assegno mensile di € 150,00, oltre rivalutazione Persona_3
ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie "subordinate al consenso di entrambi i genitori"
e delle spese straordinarie "obbligatorie", così come indicate nel protocollo
d'intesa siglato in data 29.10.2018 tra il Presidente del Tribunale Ordinario di
Tivoli ed Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, protocollo d'intesa che i ricorrenti dichiarano di voler recepire, come in effetti recepiscono, finché la stessa non sarà economicamente autosufficiente;
3. dichiarare compensate le spese legali”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta.
Le condizioni sono congrue e conformi, legge e idonee a tutelare l'interesse della prole;
pertanto, possono essere condivise da questo Collegio ed essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
2 P R O N U N C I A
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in data 20 luglio 2007 in FO OV CP_1
(RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FO OV
(RM), atto n. 11, parte I, serie – anno 2007.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di FO OV (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU IU NC IA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. NC IA Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3055/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Cesarini, giusta procura in atti e
C.F. nata a [...] il 10 novembre Controparte_1 C.F._2
1983 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Salvi, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 30 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 20 luglio 2007 in Controparte_1
1 FO OV (RM) e precisando che dall'unione sono nate le figlie (il 6 Per_1 settembre 2007) e (nata il [...] e deceduta il 26 aprile 2011) - Per_2 essendo trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale sostituita dal deposito di note di trattazione scritta (25 luglio 2024) nel procedimento di separazione personale (R.G.N. 212/2023), conclusosi con decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 31 luglio 2024 – hanno chiesto la pronuncia del lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 3 dicembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento
2. Prevedere per la Sig.ra un contributo al mantenimento per la Controparte_1 figlia mediante assegno mensile di € 150,00, oltre rivalutazione Persona_3
ISTAT, da corrispondersi entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie "subordinate al consenso di entrambi i genitori"
e delle spese straordinarie "obbligatorie", così come indicate nel protocollo
d'intesa siglato in data 29.10.2018 tra il Presidente del Tribunale Ordinario di
Tivoli ed Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, protocollo d'intesa che i ricorrenti dichiarano di voler recepire, come in effetti recepiscono, finché la stessa non sarà economicamente autosufficiente;
3. dichiarare compensate le spese legali”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta.
Le condizioni sono congrue e conformi, legge e idonee a tutelare l'interesse della prole;
pertanto, possono essere condivise da questo Collegio ed essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
2 P R O N U N C I A
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in data 20 luglio 2007 in FO OV CP_1
(RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FO OV
(RM), atto n. 11, parte I, serie – anno 2007.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di FO OV (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU IU NC IA
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