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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SI, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 773/2024 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025
vertente tra
nato a [...] il [...] c.f elettivamente domiciliato in 98122 Parte_1 C.F._1
SI via del Bufalo n. 6 presso lo studio dell' avv. Alberto Santoro (c.f. CodiceFiscale_2
- Pec , che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su Email_1 foglio separato e allegata al ricorso, che dichiara di voler ricevere, ai sensi di legge, notificazioni, comunicazione e/o avvisi del presente procedimento presso l'indirizzo di posta elettronica sopra indicata o a mezzo fax n. 090 712463;
Appellante
e
nata a [...] P.G.(ME), il 13.07.1986 c.f. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in SI via Piemonte n. 30 presso lo studio dell'avv. Maria Rita Ielasi che la rappresenta e difende giusta procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e che dichiara di essere disponibile a ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 090-9702593
o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Appellata
e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 819/2024 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data
15.07.2024 e pubblicata in data 5.08.2024
Conclusioni delle parti: per parte appellante: chiede che la Corte voglia omologare l'accordo sottoscritto dalle parti e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione di spese;
per parte appellata: chiede che la Corte voglia recepire l' accordo sottoscritto dalle parti e dichiarare cessata la materia del contendere del presente procedimento recante r.g.n. 773/2024 con compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. n. 819/2024 emessa in data 15.07.2024 e pubblicata in data 5.08.2024 , il Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da al fine di Parte_1 ottenere l'affidamento condiviso del figlio minore, nato dalla relazione con , la sua Controparte_1 domiciliazione presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita e l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, così decideva:”
1. affida ad entrambi i genitori il figlio minore Per_1 con collocamento prevalente presso il domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra
[...] padre e figlio secondo quanto esplicitato in parte motiva;
2. assegna la casa familiare a
[...]
;
3. pone a carico di l'obbligo di versamento, a titolo di contributo per CP_1 Parte_1 il mantenimento del figlio della somma mensile di €.200.00, con rivalutazione annuale ex Per_1 indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per l'interesse del figlio;
4. dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da;
5. compensa le spese del giudizio”. Controparte_1
Avverso la sentenza con ricorso depositato in data 26.09.2024 proponeva appello il censurando Pt_1 esclusivamente la disposta assegnazione della casa coniugale in favore della . CP_1
Si costituiva in giudizio la , rappresentando che, per effetto di un accordo raggiunto, nelle CP_1 more, con il aveva rinunciato alla contestata assegnazione della casa coniugale, mentre il Pt_1 predetto appellante si era impegnato a rinunciare “”agli atti e all'azione” incoata davanti a questa Corte;
a corrispondere ogni mese, quale assegno di mantenimento per il figlio l'importo di Per_1
€ 300,00 mensili ed a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 60%.
Chiedeva, pertanto, l'omologa dell'accordo.
Disposta con decreto del 7.10.2024 la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza dei termini a tal fine assegnati, la Corte, con ordinanza del
5.03.2025, preso atto delle note con cui le parti avevano concordemente chiesto l'omologa dell'accordo e la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Giova premettere, in punto di diritto, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, l'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio di appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, senza, però, coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, pur potendo decidere anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame. (ex ultimis Cass.
n.30129/2024).
Occorre, in proposito, tenere presente che il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti
(Cass.n. 17897/2019;
Tale principio incontra una eccezione nell'ambito dei provvedimenti a tutela dei figli minori, anche eventualmente di coniugi non separati, che devono ispirarsi al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole , con la conseguenza che il giudice non è vincolato dalle richieste o dagli accordi delle parti.
Ebbene, nella specie, l'unica statuizione devoluta alla Corte concerne l'assegnazione della casa coniugale, che costituisce oggetto dell'unica doglianza formulata dall'appellante.
Nessuna censura, infatti, è stata avanzata in merito al contributo per il mantenimento del minore , che, conseguentemente deve ritenersi coperta da giudicato interno per effetto della pronuncia del
Tribunale, non impugnata in parte qua.
Ciò comporta che la decisione della Corte non può che riguardare l'assegnazione della casa coniugale, relativamente alla quale, per effetto dell'accordo raggiunto della parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avendo la rinunciato all'assegnazione disposta in suo favore, per essersi nelle more CP_1 trasferita altrove unitamente al minore , deve ritenersi venuta meno sul punto la ragione di contrasto tra le parti, tale da rendere incontestato il venir meno anche dell'interesse alla definizione del giudizio.
Nessuna statuizione compete, invece, in merito alla diversa quantificazione del contributo di mantenimento , divenuta intangibile in conseguenza della mancata impugnazione in parte qua della sentenza .
Tale situazione preclude ogni possibilità di rimetterla in discussione in questo grado di giudizio, al fine di far valere il contenuto dell'accordo transattivo .
Ebbene, una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni del conflitto tra le parti, occorre procedere, oltre che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, alla regolamentazione delle spese di lite, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute.
Nella specie, però, avendo le stesse parti chiesto la compensazione, non vi è ragione di procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese (Cass. n.
30251/2023), dovendo la Corte disporre in conformità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SI , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 773/2024 sull'appello proposto da avverso la Parte_1 avverso la sentenza n. 819/2024 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 15.07.2024 e pubblicata in data 5.08.2024 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
2) dichiara integralmente compensate le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 .03.2025
Il Consigliere e est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Massimo Gullino
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SI, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 773/2024 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025
vertente tra
nato a [...] il [...] c.f elettivamente domiciliato in 98122 Parte_1 C.F._1
SI via del Bufalo n. 6 presso lo studio dell' avv. Alberto Santoro (c.f. CodiceFiscale_2
- Pec , che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su Email_1 foglio separato e allegata al ricorso, che dichiara di voler ricevere, ai sensi di legge, notificazioni, comunicazione e/o avvisi del presente procedimento presso l'indirizzo di posta elettronica sopra indicata o a mezzo fax n. 090 712463;
Appellante
e
nata a [...] P.G.(ME), il 13.07.1986 c.f. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in SI via Piemonte n. 30 presso lo studio dell'avv. Maria Rita Ielasi che la rappresenta e difende giusta procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e che dichiara di essere disponibile a ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 090-9702593
o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Appellata
e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 819/2024 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data
15.07.2024 e pubblicata in data 5.08.2024
Conclusioni delle parti: per parte appellante: chiede che la Corte voglia omologare l'accordo sottoscritto dalle parti e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione di spese;
per parte appellata: chiede che la Corte voglia recepire l' accordo sottoscritto dalle parti e dichiarare cessata la materia del contendere del presente procedimento recante r.g.n. 773/2024 con compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. n. 819/2024 emessa in data 15.07.2024 e pubblicata in data 5.08.2024 , il Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da al fine di Parte_1 ottenere l'affidamento condiviso del figlio minore, nato dalla relazione con , la sua Controparte_1 domiciliazione presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita e l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, così decideva:”
1. affida ad entrambi i genitori il figlio minore Per_1 con collocamento prevalente presso il domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra
[...] padre e figlio secondo quanto esplicitato in parte motiva;
2. assegna la casa familiare a
[...]
;
3. pone a carico di l'obbligo di versamento, a titolo di contributo per CP_1 Parte_1 il mantenimento del figlio della somma mensile di €.200.00, con rivalutazione annuale ex Per_1 indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per l'interesse del figlio;
4. dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da;
5. compensa le spese del giudizio”. Controparte_1
Avverso la sentenza con ricorso depositato in data 26.09.2024 proponeva appello il censurando Pt_1 esclusivamente la disposta assegnazione della casa coniugale in favore della . CP_1
Si costituiva in giudizio la , rappresentando che, per effetto di un accordo raggiunto, nelle CP_1 more, con il aveva rinunciato alla contestata assegnazione della casa coniugale, mentre il Pt_1 predetto appellante si era impegnato a rinunciare “”agli atti e all'azione” incoata davanti a questa Corte;
a corrispondere ogni mese, quale assegno di mantenimento per il figlio l'importo di Per_1
€ 300,00 mensili ed a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 60%.
Chiedeva, pertanto, l'omologa dell'accordo.
Disposta con decreto del 7.10.2024 la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza dei termini a tal fine assegnati, la Corte, con ordinanza del
5.03.2025, preso atto delle note con cui le parti avevano concordemente chiesto l'omologa dell'accordo e la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Giova premettere, in punto di diritto, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, l'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio di appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, senza, però, coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, pur potendo decidere anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame. (ex ultimis Cass.
n.30129/2024).
Occorre, in proposito, tenere presente che il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti
(Cass.n. 17897/2019;
Tale principio incontra una eccezione nell'ambito dei provvedimenti a tutela dei figli minori, anche eventualmente di coniugi non separati, che devono ispirarsi al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole , con la conseguenza che il giudice non è vincolato dalle richieste o dagli accordi delle parti.
Ebbene, nella specie, l'unica statuizione devoluta alla Corte concerne l'assegnazione della casa coniugale, che costituisce oggetto dell'unica doglianza formulata dall'appellante.
Nessuna censura, infatti, è stata avanzata in merito al contributo per il mantenimento del minore , che, conseguentemente deve ritenersi coperta da giudicato interno per effetto della pronuncia del
Tribunale, non impugnata in parte qua.
Ciò comporta che la decisione della Corte non può che riguardare l'assegnazione della casa coniugale, relativamente alla quale, per effetto dell'accordo raggiunto della parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avendo la rinunciato all'assegnazione disposta in suo favore, per essersi nelle more CP_1 trasferita altrove unitamente al minore , deve ritenersi venuta meno sul punto la ragione di contrasto tra le parti, tale da rendere incontestato il venir meno anche dell'interesse alla definizione del giudizio.
Nessuna statuizione compete, invece, in merito alla diversa quantificazione del contributo di mantenimento , divenuta intangibile in conseguenza della mancata impugnazione in parte qua della sentenza .
Tale situazione preclude ogni possibilità di rimetterla in discussione in questo grado di giudizio, al fine di far valere il contenuto dell'accordo transattivo .
Ebbene, una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni del conflitto tra le parti, occorre procedere, oltre che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, alla regolamentazione delle spese di lite, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute.
Nella specie, però, avendo le stesse parti chiesto la compensazione, non vi è ragione di procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese (Cass. n.
30251/2023), dovendo la Corte disporre in conformità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SI , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 773/2024 sull'appello proposto da avverso la Parte_1 avverso la sentenza n. 819/2024 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 15.07.2024 e pubblicata in data 5.08.2024 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
2) dichiara integralmente compensate le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 .03.2025
Il Consigliere e est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Massimo Gullino