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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/07/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 677/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 677 del 2025 promossa da: Parte_1
nata a [...], il [...] e , nato a [...]
[...] Parte_2
(CS) il 21-08-1964, entrambi con il patrocinio dell'Avv. Davide Di Santo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Latina, Piazza Bruno Buozzi n. 9, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 ultimo comma p.c.c. per la modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni di cui al ricorso congiunto: “…Voglia rimettere gli atti al Collegio affinché con sentenza venga disposta la modifica delle condizioni della separazione, con espressa revoca dell'assegno di mantenimento di € 800,00 a carico di in favore dei figli Parte_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, con decorrenza dalla dal deposito del presente ricorso”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. ultimo comma i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Latina con decreto n. cron. 20/04 emesso il 30 dicembre
2003, chiedendo la revoca dell'assegno di € 800,00 concordato dalle parti a carico di Pt_2
a titolo di mantenimento dei figli.
[...]
Pagina 1 Gli atti sono stati comunicati al PM che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ritiene il Collegio che il ricorso congiunto, sia meritevole di accoglimento. I figli non convivono più con i genitori come risulta dai certificati di stato di famiglia dei ricorrenti prodotti. E' pacifico inter partes che i due figli, nati il 22 aprile 1984 e il 12 maggio 1991, come si legge dal ricorso di separazione consensuale, siano economicamente indipendenti. Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 549 del 2025 così provvede:
“In accoglimento del ricorso congiunto delle parti, modifica le condizioni della separazione consensuale delle parti come da conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso introduttivo, e per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento di € 800,00 posto a carico di Parte_2
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto”.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 2 luglio 2025”
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 677 del 2025 promossa da: Parte_1
nata a [...], il [...] e , nato a [...]
[...] Parte_2
(CS) il 21-08-1964, entrambi con il patrocinio dell'Avv. Davide Di Santo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Latina, Piazza Bruno Buozzi n. 9, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 ultimo comma p.c.c. per la modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni di cui al ricorso congiunto: “…Voglia rimettere gli atti al Collegio affinché con sentenza venga disposta la modifica delle condizioni della separazione, con espressa revoca dell'assegno di mantenimento di € 800,00 a carico di in favore dei figli Parte_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, con decorrenza dalla dal deposito del presente ricorso”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. ultimo comma i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Latina con decreto n. cron. 20/04 emesso il 30 dicembre
2003, chiedendo la revoca dell'assegno di € 800,00 concordato dalle parti a carico di Pt_2
a titolo di mantenimento dei figli.
[...]
Pagina 1 Gli atti sono stati comunicati al PM che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ritiene il Collegio che il ricorso congiunto, sia meritevole di accoglimento. I figli non convivono più con i genitori come risulta dai certificati di stato di famiglia dei ricorrenti prodotti. E' pacifico inter partes che i due figli, nati il 22 aprile 1984 e il 12 maggio 1991, come si legge dal ricorso di separazione consensuale, siano economicamente indipendenti. Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 549 del 2025 così provvede:
“In accoglimento del ricorso congiunto delle parti, modifica le condizioni della separazione consensuale delle parti come da conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso introduttivo, e per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento di € 800,00 posto a carico di Parte_2
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto”.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 2 luglio 2025”
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino
Pagina 2