Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/06/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 425/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Grio
e
(c.f. , nata a [...] il [...]), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Grio
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/05/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/06/1995 in IS (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 2 part II, serie A anno 1995) e che dall'unione sono nati i figli (10/07/1995) e (22/02/2000) ormai Persona_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati garantendosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
2. La casa coniugale sita in IS (RC) alla via Marco Polo n. 29, è assegnata al sig. , mentre la sig.ra Parte_1 CP_1
IS (RC) alla contrada Iona snc.
3. Le parti rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento tra loro, dichiarandosi entrambi economicamente autonomi, mentre i propri figli, entrambi maggiorenni, sono autosufficienti sotto ogni profilo.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 24/06/1995 in
IS (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 2 part I, serie A anno 1995) e che dall'unione sono nati i figli (10/07/1995) e Persona_1 Per_2
(22/02/2000) ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1. I coniugi vivranno separati garantendosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
2. La casa coniugale sita in IS (RC) alla via Marco Polo n. 29, è assegnata al sig. , mentre la sig.ra ha già trasferito la Parte_1 CP_1 propria residenza presso altra abitazione, sita in IS (RC) alla contrada Iona snc.
3. Le parti rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento tra loro, dichiarandosi entrambi economicamente autonomi, mentre i propri figli, entrambi maggiorenni, sono autosufficienti sotto ogni profilo.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola