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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4121 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice all'esito della riserva che precede, trattandosi di procedimento collegiale iscritto a ruolo il 29 settembre 2023, emette la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4121 del 2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Arcangelo Peppe ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fondi (LT), Via
Arnale Rosso, 61, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Controparte_1 C.F._2
Forte e dall'Avv. Benedetta Orticelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Fondi (LT), Via Trieste n. 10/A, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., ha chiesto di Parte_1
modificare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore come stabilite con decreto del Tribunale di Latina n. cron. 694/2022 del 20 aprile Persona_1
2022, chiedendo il collocamento prevalente del minore presso la propria abitazione, la regolamentazione del diritto di visita del padre come indicato in ricorso e la previsione a carico del
Pagina 1 padre di un assegno a titolo di mantenimento per il figlio di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito che ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 della domanda per violazione dell'art. 473-bis.12 c.p.c. per mancata produzione del piano genitoriale e in quanto privo dell'indicazione di cui all'art. 473-bis. 12 secondo comma c.p.c; nonché nel merito, di rigettarla.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
Il Giudice relatore, stanti le allegazioni di parte ricorrente, ha mandato al Servizio Sociale del
Comune di Fondi di prendere in carico il nucleo familiare e di verificare il benessere psicofisico del minore . Persona_1
All'udienza del 28 maggio 2024, sentite le parti personalmente, il Giudice relatore ha modificato in via del tutto urgente e provvisoria i provvedimenti vigenti nel senso che quando il minore è con un genitore l'altro lo possa contattare telefonicamente al telefono dell'altro genitore in orario che salvo diverso accordo è fissato per le ore 18,00 – 18,30, ha mandato alle parti di comunicarsi ogni eventuale località diversa da casa in cui pernotti il minore e ha disposto che per il periodo estivo e nei periodi festivi il minore venga portato a casa dell'altro genitore alle ore 09,30 e non in orario corrispondente a quello di inizio di scuola, riservando l'emissione di compiuti provvedimenti temporanei e urgenti al deposito da parte del di una relazione sul benessere psicofisico CP_2
del minore e all'espletamento di una verifica delle competenze genitoriali dei genitori alla luce della mancanza di dialogo dei medesimi.
All'udienza successiva il procuratore di parte resistente ha rilevato che il decreto di volontaria giurisdizione oggetto della presente modifica è stato reclamato innanzi alla Corte di Appello ed ha esibito il reclamo notificato, il decreto di fissazione di udienza e i successivi atti di causa che ha, poi, depositato telematicamente.
In quella stessa sede, il difensore di parte ricorrente ha confermato la pendenza del procedimento di reclamo rilevando che la presente modifica è stata richiesta “stanti i motivi di urgenza e il prolungarsi del procedimento in appello”, sicché il giudice relatore ha riservato la decisione.
***
Tanto premesso, dall'esame della documentazione prodotta dal difensore di parte resistente il 22 ottobre 2024 risulta che il decreto n. cron. 694/2022 del 20 aprile 2022 è stato reclamato in Corte di
Appello con atto del 2 maggio 2022 che ha originato il procedimento n. r.g. 50908/2022 con udienza fissata da ultimo per il 16 gennaio 2025, mentre il presente ricorso è stato iscritto a ruolo il
29 settembre 2023.
Pagina 2 Parte ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, in violazione dell'art. 473-bis.12, comma 2 c.p.c., ha taciuto la pendenza del procedimento in Corte di Appello, rappresentando, peraltro, in modo che poi
è emerso non essere corrispondente al vero, che “ha inizialmente ritenuto ingiusto quanto deciso, tantè che aveva per il tramite del precedente difenore proposto reclamo alla Corte di Appello di
Roma, tuttavia non…lo ha coltivato cercando di "rispettare" il Decisum.” (v. pag. 2 del ricorso introduttivo).
Parte resistente in sede di prima udienza non ha eccepito l'avvenuto reclamo del decreto oggetto di modifica, d'altronde successivamente ha documentato che ha ricevuto la notifica del reclamo in
Corte di Appello e del decreto di fissazione di udienza solamente in data 18 giugno 2024, per cui ha potuto formulare l'eccezione solo all'udienza successiva.
Ebbene, osserva il Collegio che per proporre la modifica dei provvedimenti inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli è necessario che, della questione oggetto della domanda, non sia stato investito il giudice del grado superiore. Invero, secondo unanime giurisprudenza, i provvedimenti riguardanti la prole possono essere oggetto di richiesta di revisione solo dopo che siano divenuti definitivi.
Detto principio, statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 8389/1993 in tema di separazione e di divorzio, è, senz'altro, applicabile, anche ai casi di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di genitori non sposati, sussistendo l'eadem ratio (v. in questo senso Trib. Roma, sez. I civ., decreto 16 giugno 2017, consultabile su “Il.caso.it” e Trib.
Lecco, decreto 17 settembre 2019, consultabile su “dirittoegiustizia.it”)
Pertanto, essendo pacifico inter partes e, comunque, documentato che avverso il decreto n. cron.
694/2022 del 20 aprile 2022 è stato proposto dall'odierna parte ricorrente reclamo in Corte di
Appello, deve ritenersi che il presente procedimento sia inammissibile.
Ne consegue che devono revocarsi i provvedimenti provvisori emessi all'udienza del 28 maggio
2024, quando il Tribunale non era a conoscenza della pendenza del reclamo in Corte di Appello.
Le ragioni della decisione e la mancata indicazione della pendenza del reclamo in appello da parte della ricorrente, in violazione del disposto di cui all'art. 473-bis.12 comma 2 c.p.c., impongono di porre a carico di parte ricorrente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 4121 del 2023 così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Revoca le modifiche provvisoriamente disposte all'udienza del 28 maggio 2024.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di giudizio che si liquidano in €
2.236,00, oltre accessori di legge.
Pagina 3 Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025.
SI COMUNICHI PER OPPORTUNA CONOSCENZA ANCHE AL SERVIZIO SOCIALE DEL
COMUNE DI FONDI.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice all'esito della riserva che precede, trattandosi di procedimento collegiale iscritto a ruolo il 29 settembre 2023, emette la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4121 del 2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Arcangelo Peppe ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fondi (LT), Via
Arnale Rosso, 61, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Controparte_1 C.F._2
Forte e dall'Avv. Benedetta Orticelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Fondi (LT), Via Trieste n. 10/A, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., ha chiesto di Parte_1
modificare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore come stabilite con decreto del Tribunale di Latina n. cron. 694/2022 del 20 aprile Persona_1
2022, chiedendo il collocamento prevalente del minore presso la propria abitazione, la regolamentazione del diritto di visita del padre come indicato in ricorso e la previsione a carico del
Pagina 1 padre di un assegno a titolo di mantenimento per il figlio di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito che ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 della domanda per violazione dell'art. 473-bis.12 c.p.c. per mancata produzione del piano genitoriale e in quanto privo dell'indicazione di cui all'art. 473-bis. 12 secondo comma c.p.c; nonché nel merito, di rigettarla.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
Il Giudice relatore, stanti le allegazioni di parte ricorrente, ha mandato al Servizio Sociale del
Comune di Fondi di prendere in carico il nucleo familiare e di verificare il benessere psicofisico del minore . Persona_1
All'udienza del 28 maggio 2024, sentite le parti personalmente, il Giudice relatore ha modificato in via del tutto urgente e provvisoria i provvedimenti vigenti nel senso che quando il minore è con un genitore l'altro lo possa contattare telefonicamente al telefono dell'altro genitore in orario che salvo diverso accordo è fissato per le ore 18,00 – 18,30, ha mandato alle parti di comunicarsi ogni eventuale località diversa da casa in cui pernotti il minore e ha disposto che per il periodo estivo e nei periodi festivi il minore venga portato a casa dell'altro genitore alle ore 09,30 e non in orario corrispondente a quello di inizio di scuola, riservando l'emissione di compiuti provvedimenti temporanei e urgenti al deposito da parte del di una relazione sul benessere psicofisico CP_2
del minore e all'espletamento di una verifica delle competenze genitoriali dei genitori alla luce della mancanza di dialogo dei medesimi.
All'udienza successiva il procuratore di parte resistente ha rilevato che il decreto di volontaria giurisdizione oggetto della presente modifica è stato reclamato innanzi alla Corte di Appello ed ha esibito il reclamo notificato, il decreto di fissazione di udienza e i successivi atti di causa che ha, poi, depositato telematicamente.
In quella stessa sede, il difensore di parte ricorrente ha confermato la pendenza del procedimento di reclamo rilevando che la presente modifica è stata richiesta “stanti i motivi di urgenza e il prolungarsi del procedimento in appello”, sicché il giudice relatore ha riservato la decisione.
***
Tanto premesso, dall'esame della documentazione prodotta dal difensore di parte resistente il 22 ottobre 2024 risulta che il decreto n. cron. 694/2022 del 20 aprile 2022 è stato reclamato in Corte di
Appello con atto del 2 maggio 2022 che ha originato il procedimento n. r.g. 50908/2022 con udienza fissata da ultimo per il 16 gennaio 2025, mentre il presente ricorso è stato iscritto a ruolo il
29 settembre 2023.
Pagina 2 Parte ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, in violazione dell'art. 473-bis.12, comma 2 c.p.c., ha taciuto la pendenza del procedimento in Corte di Appello, rappresentando, peraltro, in modo che poi
è emerso non essere corrispondente al vero, che “ha inizialmente ritenuto ingiusto quanto deciso, tantè che aveva per il tramite del precedente difenore proposto reclamo alla Corte di Appello di
Roma, tuttavia non…lo ha coltivato cercando di "rispettare" il Decisum.” (v. pag. 2 del ricorso introduttivo).
Parte resistente in sede di prima udienza non ha eccepito l'avvenuto reclamo del decreto oggetto di modifica, d'altronde successivamente ha documentato che ha ricevuto la notifica del reclamo in
Corte di Appello e del decreto di fissazione di udienza solamente in data 18 giugno 2024, per cui ha potuto formulare l'eccezione solo all'udienza successiva.
Ebbene, osserva il Collegio che per proporre la modifica dei provvedimenti inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli è necessario che, della questione oggetto della domanda, non sia stato investito il giudice del grado superiore. Invero, secondo unanime giurisprudenza, i provvedimenti riguardanti la prole possono essere oggetto di richiesta di revisione solo dopo che siano divenuti definitivi.
Detto principio, statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 8389/1993 in tema di separazione e di divorzio, è, senz'altro, applicabile, anche ai casi di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di genitori non sposati, sussistendo l'eadem ratio (v. in questo senso Trib. Roma, sez. I civ., decreto 16 giugno 2017, consultabile su “Il.caso.it” e Trib.
Lecco, decreto 17 settembre 2019, consultabile su “dirittoegiustizia.it”)
Pertanto, essendo pacifico inter partes e, comunque, documentato che avverso il decreto n. cron.
694/2022 del 20 aprile 2022 è stato proposto dall'odierna parte ricorrente reclamo in Corte di
Appello, deve ritenersi che il presente procedimento sia inammissibile.
Ne consegue che devono revocarsi i provvedimenti provvisori emessi all'udienza del 28 maggio
2024, quando il Tribunale non era a conoscenza della pendenza del reclamo in Corte di Appello.
Le ragioni della decisione e la mancata indicazione della pendenza del reclamo in appello da parte della ricorrente, in violazione del disposto di cui all'art. 473-bis.12 comma 2 c.p.c., impongono di porre a carico di parte ricorrente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 4121 del 2023 così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Revoca le modifiche provvisoriamente disposte all'udienza del 28 maggio 2024.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di giudizio che si liquidano in €
2.236,00, oltre accessori di legge.
Pagina 3 Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025.
SI COMUNICHI PER OPPORTUNA CONOSCENZA ANCHE AL SERVIZIO SOCIALE DEL
COMUNE DI FONDI.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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