TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 07/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), re- Parte_1 C.F._1 sidente in VIA LUIGI EINAUDI, 53 09070 NORBELLO Pt_2
(nata il [...] a [...]) Parte_3
Difesi dall'avv. CAU SILVIA (c.f. ) con stu- C.F._2 dio in PIAZZA MUNICIPIO, 1 NORBELLO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_4 C.F._3
GIOVANNI XXIII, 22 09070 NORBELLO Pt_2
Contumaci
– Controparte –
Ruolo: n. 991/2024 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
e Parte_1 Parte_3
1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158
c.c., legittimo proprietario, per intervenuto Parte_1 usucapione, dell'immobile, costituito da una casa di civile abitazione
— 1 — con garage, sito nel Comune di Norbello, via Luigi Einaudi n. 53, at- tualmente distinto al Catasto Fabbricati, a seguito delle soppressioni de- gli originari e precedenti mappali, al Foglio 15, particella 1649, Subal- terno 10, Rendita € 469,98, Categoria A/2, Classe 5, Consistenza 7 vani, superficie totale 152 mq totale escluse aree scoperte 141 mq, confinante con la proprietà dei coniugi e e con strada CP_1 CP_2 pubblica, unico corpo;
2) per l'effetto, ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza, a cura e spese dell'attore, nei Pubblici Registri della Conservatoria di Ori- stano;
3) dichiarare compensate le spese del giudizio o condannare i convenuti alle spese ed ai compensi professionali del giudizio solo nell'ipotesi in cui si oppongano alla domanda.
Ragioni della decisione
sostiene di aver usucapito un immobile a Nor- Parte_1 bello, in via Einaudi, dove vive con la moglie da oltre Parte_3 vent'anni. Intervenuta ad adiuvandum, la sig.ra ha aderito alla Pt_3 domanda.
Il teste ha riferito che l'abitazione è stata co- Testimone_1 struita dall' su commissione del sig. , e di essere CP_3 Pt_1 personalmente a conoscenza dei fatti in quanto operaio dell'impresa.
Ha riferito che i lavori sono iniziati nel 1991. La teste , invece, ha riferito di conoscere personal- Testimone_2 mente la figlia della coppia, che ha venticinque anni e vive Per_1 da sempre coi genitori in quell'abitazione.
Il potere di fatto è quindi dimostrato sin dal 1991 e deve ritenersi esercitato in modo continuativo fino a oggi. In mancanza di elementi contrari, deve ritenersi che tale potere di fatto sia un possesso utile all'usucapione (art. 1141 comma 1 c.c.).
La domanda di usucapione deve quindi essere accolta.
Le spese devono essere compensate, in ragione della mancata op- posizione, come da richiesta dell'attore.
— 2 — Dispositivo
Il Tribunale: 1. dichiara che ha usucapito l'immobile Parte_1 sito a Norbello in via Luigi Einaudi (catasto Oristano-Norbello, foglio
15, particella 1649, subalterno 10) 2. compensa le spese
Si comunichi.
4 aprile 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 3 —