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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1933/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado n. 1933/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato il 18.2.2025 ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata ed Parte_1 C.F._1 assistita dall'avv. dom. Barbara Comparetti, come da procura in atti, e Pt_2
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Massimo Cescutti,
[...] CodiceFiscale_2 in forza di procura alle liti unita al ricorso;
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di UDINE;
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) la figlia minore viene affidata in via super esclusiva alla Persona_1 madre - la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriali anche relativamente alle questioni scolastiche e di salute - e presso la stessa sarà collocata, mantenendo la residenza unitamente alla stessa nella casa familiare,
pagina 1 di 4 che alla madre viene assegnata;
2) il padre allo stato potrà vedere la figlia minore solo nell'ambito delle visite protette - in uno spazio neutro, con la presenza di un educatore - che il Servizio Sociale organizzerà nell'ambito del mandato di vigilanza e supporto che il Tribunale gli assegnerà; 3) i genitori svolgeranno i percorsi che verranno loro suggeriti nell'interesse della figlia minore e proseguiranno quelli attualmente in essere, la madre presso lo
Sportello Antiviolenza e il padre presso il Serd e l'Associazione Istrice o analoga;
4) al padre, salve le visite protette, viene vietato di avvicinarsi alla figlia minore, alla madre e alla nonna e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati;
( 5) il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia la somma di €uro 800,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 05 di ogni mese dal corrente mesi febbraio, versandola sul conto corrente intestato alla signora
; 6) il padre rimborserà inoltre alla madre l'80% delle spese Parte_1 straordinarie che la stessa sosterrà per la figlia, secondo quanto previsto dal
Protocollo dell'Osservatorio del diritto di famiglia adottato dal Tribunale di
UDINE; 7) l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre;
8) il padre presta il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio in favore della figlia minore al seguito della madre;
9) i genitori si esonerano reciprocamente dal deposito di documentazione ulteriore alle ultime tre dichiarazioni dei redditi;
10) anticipazioni e competenze di lite compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.
Visto, come da richiesta congiunta delle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso congiunto, e , Parte_1 Parte_2 deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da tale unione, in data 20.3.2016, era nata , figlia regolarmente Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori, hanno chiesto all'intestato Tribunale di prendere atto dell'accordo intercorso per regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore, stante la sopravvenuta cessazione, tra essi ricorrenti, della relazione affettiva e nell'impossibilità di ricreare l'originaria unione spirituale pagina 2 di 4 della coppia. Fermo questo, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano comunque conformi agli interessi morali e materiali della minore Per_1
. Anche il P.M., interpellato a norma dell'art. 473-bis.51, comma 3 cod.
[...] proc. civ., ha espresso parere favorevole. Di tali pattuizioni, così come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
▪ ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento di siano così disciplinati: Persona_1
1) la figlia minore viene affidata in via super esclusiva Persona_1 alla madre - la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche relativamente alle questioni scolastiche e di salute - e presso la stessa sarà collocata, mantenendo la residenza unitamente alla stessa nella casa familiare, che alla madre viene assegnata;
2) il padre allo stato potrà vedere la figlia minore solo nell'ambito delle visite protette - in uno spazio neutro, con la presenza di un educatore - che il
Servizio Sociale organizzerà nell'ambito del mandato di vigilanza e supporto che il Tribunale gli assegnerà;
3) i genitori svolgeranno i percorsi che verranno loro suggeriti nell'interesse della figlia minore e proseguiranno quelli attualmente in essere, la madre presso lo Sportello Antiviolenza e il padre presso il Serd e l'Associazione Istrice
o analoga;
4) al padre, salve le visite protette, viene vietato di avvicinarsi alla figlia minore, alla madre e alla nonna e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati;
5) il signor corrisponderà alla signora a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di €uro 800,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 05 di ogni mese dal corrente mesi febbraio, versandola sul conto corrente intestato alla signora;
Parte_1
6) il padre rimborserà inoltre alla madre l'80% delle spese straordinarie che pagina 3 di 4 la stessa sosterrà per la figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo dell'Osservatorio del diritto di famiglia adottato dal Tribunale di UDINE;
7) l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre;
8) il padre presta il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio in favore della figlia minore al seguito della madre;
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado n. 1933/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato il 18.2.2025 ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata ed Parte_1 C.F._1 assistita dall'avv. dom. Barbara Comparetti, come da procura in atti, e Pt_2
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Massimo Cescutti,
[...] CodiceFiscale_2 in forza di procura alle liti unita al ricorso;
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di UDINE;
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) la figlia minore viene affidata in via super esclusiva alla Persona_1 madre - la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriali anche relativamente alle questioni scolastiche e di salute - e presso la stessa sarà collocata, mantenendo la residenza unitamente alla stessa nella casa familiare,
pagina 1 di 4 che alla madre viene assegnata;
2) il padre allo stato potrà vedere la figlia minore solo nell'ambito delle visite protette - in uno spazio neutro, con la presenza di un educatore - che il Servizio Sociale organizzerà nell'ambito del mandato di vigilanza e supporto che il Tribunale gli assegnerà; 3) i genitori svolgeranno i percorsi che verranno loro suggeriti nell'interesse della figlia minore e proseguiranno quelli attualmente in essere, la madre presso lo
Sportello Antiviolenza e il padre presso il Serd e l'Associazione Istrice o analoga;
4) al padre, salve le visite protette, viene vietato di avvicinarsi alla figlia minore, alla madre e alla nonna e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati;
( 5) il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia la somma di €uro 800,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 05 di ogni mese dal corrente mesi febbraio, versandola sul conto corrente intestato alla signora
; 6) il padre rimborserà inoltre alla madre l'80% delle spese Parte_1 straordinarie che la stessa sosterrà per la figlia, secondo quanto previsto dal
Protocollo dell'Osservatorio del diritto di famiglia adottato dal Tribunale di
UDINE; 7) l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre;
8) il padre presta il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio in favore della figlia minore al seguito della madre;
9) i genitori si esonerano reciprocamente dal deposito di documentazione ulteriore alle ultime tre dichiarazioni dei redditi;
10) anticipazioni e competenze di lite compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.
Visto, come da richiesta congiunta delle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso congiunto, e , Parte_1 Parte_2 deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da tale unione, in data 20.3.2016, era nata , figlia regolarmente Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori, hanno chiesto all'intestato Tribunale di prendere atto dell'accordo intercorso per regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore, stante la sopravvenuta cessazione, tra essi ricorrenti, della relazione affettiva e nell'impossibilità di ricreare l'originaria unione spirituale pagina 2 di 4 della coppia. Fermo questo, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano comunque conformi agli interessi morali e materiali della minore Per_1
. Anche il P.M., interpellato a norma dell'art. 473-bis.51, comma 3 cod.
[...] proc. civ., ha espresso parere favorevole. Di tali pattuizioni, così come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
▪ ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento di siano così disciplinati: Persona_1
1) la figlia minore viene affidata in via super esclusiva Persona_1 alla madre - la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche relativamente alle questioni scolastiche e di salute - e presso la stessa sarà collocata, mantenendo la residenza unitamente alla stessa nella casa familiare, che alla madre viene assegnata;
2) il padre allo stato potrà vedere la figlia minore solo nell'ambito delle visite protette - in uno spazio neutro, con la presenza di un educatore - che il
Servizio Sociale organizzerà nell'ambito del mandato di vigilanza e supporto che il Tribunale gli assegnerà;
3) i genitori svolgeranno i percorsi che verranno loro suggeriti nell'interesse della figlia minore e proseguiranno quelli attualmente in essere, la madre presso lo Sportello Antiviolenza e il padre presso il Serd e l'Associazione Istrice
o analoga;
4) al padre, salve le visite protette, viene vietato di avvicinarsi alla figlia minore, alla madre e alla nonna e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati;
5) il signor corrisponderà alla signora a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di €uro 800,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 05 di ogni mese dal corrente mesi febbraio, versandola sul conto corrente intestato alla signora;
Parte_1
6) il padre rimborserà inoltre alla madre l'80% delle spese straordinarie che pagina 3 di 4 la stessa sosterrà per la figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo dell'Osservatorio del diritto di famiglia adottato dal Tribunale di UDINE;
7) l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre;
8) il padre presta il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio in favore della figlia minore al seguito della madre;
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4