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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1785/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI LUCA Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CITTANTI GIULIANO Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26-3-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione a precetto ex art. 615 cpc chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara adito - Nel merito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire da parte di per i motivi meglio specificati nel CP_1
presente atto nonché - Accertare e dichiarare la mancanza della procura rilasciata da a CP_1
e, in ogni caso, - Accertare e dichiarare che l'art. 2 l. 130/1999 è Controparte_2 norma imperativa e per l'effetto - Accertare e dichiarare la nullità della procura predetta per violazione di norma imperativa - Con vittoria di spese.”.
La creditrice procedente si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione per le Controparte_1
ragioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta. pagina 1 di 6 A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la carenza di prova in ordine alla titolarità Parte_1
del credito in capo alla creditrice procedente e l'assenza di valida procura ad agire.
In ordine al primo profilo la Cassazione ha da ultimo puntualizzato che è necessario tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cass., Sez.
I, 8 novembre 2024, n. 28790).
Nel caso di specie, parte opponente non nega l'esistenza della cessione ma contesta in modo generico l'inclusione del credito nella cessione in blocco documentata da parte opposta.
Al riguardo ha allegato e documentato quanto segue: Parte_2
- il credito precettato (incontestato) è quello consacrato nella sentenza - passata in giudicato- della
Corte d'Appello di Bologna, n.2469/2020, pubblicata il 23 settembre 2020, che condanna la a Pt_1
rifondere le spese del doppio grado di giudizio, per come ivi liquidate, in relazione alla causa di revocatoria ordinaria a suo tempo promossa dalla Banca per crediti derivanti da scoperto di conto pagina 2 di 6 corrente, assistiti da garanzia fideiussoria della predetta sig.ra sentenza che costituisce il titolo Pt_1
esecutivo su cui si fonda il precetto;
- al fine di dimostrare la contestata titolarità attiva del credito ha prodotto: • Copia Avviso di CP_1
cessione crediti, in Gazzetta Ufficiale n.151 del 23 dicembre 2017, Parte Seconda, Foglio delle
Inserzioni, pagg.12, 13 e 14(doc. n. 1 ); • Attestazione di cessione n.3400508, rilasciata in data 11 luglio 2024 da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa a riguardante i seguenti Controparte_1
rapporti: - contratto conto corrente acceso presso la Filiale 00779 rapporto 000015841; - contratto conto corrente acceso presso la Filiale 000015346; -fideiussione per euro 150.000,00 rilasciata dalla sig.ra (doc. n. 2); Parte_1
- con riferimento all'avviso di cessione ha rilevato che il credito, sulla base del quale
[...]
, con citazione notificata il 21 dicembre 2015, ha esperito l'azione revocatoria di Controparte_3 cui alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna, è costituito dallo scoperto di conti correnti “accesi tra l'ottobre 2007 ed il febbraio 2008”(pag.3, punto 2, della citata sentenza) e detti conti avevano
“saldo negativo alla data del recesso 10 giugno 2013” (pag. 5, punto 6, della sentenza della Corte).
Dai sopra evidenziati elementi emerge dunque che il credito di cui ai suddetti scoperti di conto corrente e relativi accessori rientra nella categoria di cui al punto (ii) dell'Avviso di cessione (pag.12 CP_4
, così descritto “(ii) rapporti giuridici sorti in capo a (o banche dalla stessa incorporate),
[...] CP_5 antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme”, categoria che, unitamente alle altre ivi descritte, riguarda, appunto, la cessione di crediti effettuata da (cedente) a (cessionaria). Controparte_3 Controparte_1
Nella fattispecie, come puntualmente dedotto e documentato da parte opposta, i rapporti giuridici di cui ai conti correnti in discorso sono sorti in capo a in data anteriore al 31 dicembre 2016 e, CP_6
trattandosi di contratti bancari, sono sorti “per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme”, con ciò rientrando, all'evidenza, detti rapporti, in una delle categorie (ii) previste nell'Avviso di cessione e così deve ritenersi provata la titolarità attiva della cessionaria e Controparte_1
l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della operazione di cessione crediti in blocco in oggetto.
Il contratto di cessione di crediti può essere provato in giudizio con qualunque mezzo e, pertanto, anche con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la precipua funzione di rendere nota, alla collettività ed ai debitori ceduti, l'esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli. pagina 3 di 6 Conseguentemente, se dall'informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche -come nella fattispecie- i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l'oggetto del contratto medesimo, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, nonché, come detto, l'inclusione, nella fattispecie, del credito precettato, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione, in assenza di obbligo di forma scritta (né ad substantiam, né ad probationem).
E' poi del tutto connaturato all'oggetto del contratto di cessione di crediti ex art.58 TUB che il suo contenuto -e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nella cessione- possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno, eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinchè possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto. Ciò che rileva è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal testo dell'Avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in modo determinato o anche solo in modo determinabile, come nel caso in esame
(art.1346 cc- Cass. n.21821/2023).
Con riferimento, poi, alla allegata attestazione di cessione, secondo la giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione del cedente può costituire “elemento documentale rilevante” e “potenzialmente decisivo” per la prova della cessione (Cass., Sez. III^, 16 aprile 2021 n.10200; Corte d'Appello di Firenze, 29 giugno 2021: “ ..essendo la notifica della cessione ex art.1264 cc un atto a forma libera può ritenersi idonea a tale scopo la conferma del cedente in corso di causa, da cui consegue la legittimazione della cessionaria”.).
Nel caso di specie, la dichiarazione resa in data 11 luglio 2024 dalla Dirigente della Banca Monte dei
Paschi di Siena Spa risulta del tutto coerente con le altre risultanze documentali e corrobora la prova della cessione del credito per cui è causa alla società cessionaria intimante il precetto.
Ulteriore elemento probante in tal senso è rappresentato poi dal possesso del titolo da parte del creditore procedente (v. sul punto Cass. ordinanza n.10200 del 2021).
In punto alla legittimazione ad agire, quale cessionaria del credito, ha Controparte_1
documentato che in data 15 febbraio 2018, ha conferito incarico a , in qualità di Parte_3
affinchè proceda, in qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti, Controparte_7 all'amministrazione, gestione, incasso e recupero delle somme dovute. ha a sua Parte_3
volta nominato quale Special Servicer Cerved Credit Management Spa, titolare di licenza ex art.115 pagina 4 di 6 TULPS. Ai sensi di un contratto di special servicing, stipulato in data 6 agosto 2018, Controparte_1
e hanno nominato quale Special Servicer, affidandole attività di
[...] Parte_3 CP_8
amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti pecuniari e diritti ad essi collegati di cui al portafoglio come sopra ceduto. Con effetto dal 1 agosto 2018, a seguito di una riorganizzazione societaria del , iscritta all'Albo Unico degli Controparte_9 Controparte_10
Intermediari Finanziari di cui all'art.106 del TUB al n.247, è subentrata al nel Parte_3
ruolo di In tal senso la attestazione resa, con ogni relativa specificazione, da Controparte_7 [...]
(doc. n. 3). CP_1
Con atto a rogito notaio dr. in data 31 agosto 2018, rep.57298, racc 29003, Persona_1 CP_1
(doc. n. 4) ha poi conferito procura speciale a per lo svolgimento dell'attività di
[...] CP_8
amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti acquisiti. Quindi , a sua volta, CP_8
sempre in qualità di mandataria di ha conferito, con atto a rogito notaio dott.ssa Controparte_1
in data 23 luglio 2021, rep. 16224, racc 7876 (doc. n. 5), procura speciale a Persona_2 [...] er lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, Controparte_2
incasso e recupero dei crediti e/o diritti ad essi collegati. E' in atti visura camerale della
[...]
il cui Amministratore Delegato è la dott.ssa Controparte_2 [...]
(doc. n. 6). CP_11
si è fusa per incorporazione in Cerved Credit Management Spa, con atto a rogito notaio dr. CP_8
del 23 novembre 2022, rep. 75095, racc.15653 (doc. n. 7). Persona_3
In definitiva, nella fattispecie, titolare del credito è mentre incaricato alla Controparte_1 riscossione è iscritta all'Albo ex art.106 TUB (Albo Bankitalia ex art.106 TUB, Controparte_10 relativo al dettaglio dati dell'Intermediario iscritto in data 1 agosto 2021 al n. 247 Controparte_10
codice meccanografico 31042, per “Attività finanziaria e/o servicing” - doc. n. 8).
In tesi di parte opponente “l'atto con cui la società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo di cui all'art.106 TUB è nullo per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cc”.
Occorre premettere, sul punto, che l'art.106, comma 1, TUB prevede: “L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”.
pagina 5 di 6 Il Decreto del Ministero Economia e Finanze n.53 del 2 aprile 2015, emanato proprio in attuazione dell'art.106 TUB, prevede, all'art.2, che l'acquisto a titolo definitivo di crediti da parte delle imprese di recupero crediti non costituisce attività di concessione di finanziamenti.
La cessione del credito non integra l'erogazione di un finanziamento, ossia l'anticipazione di denaro, e dunque non è “attività finanziaria” e, pertanto, non necessita l'iscrizione all'albo di cui all'art.106
TUB, come precisato anche da ultimo dalla Cassazione (Cass. Ord., 20 febbraio 2024 n.4427).
La Cassazione ha inoltre escluso che le disposizioni di cui all'art.2, comma 6, della legge 30 aprile
1999 n.130 e dell'art.106 TUB rivestano carattere imperativo, attenendo dette norme esclusivamente al settore bancario-finanziario, a garanzia del loro rispetto essendo già previsti appositi organi di
Vigilanza, in primis Banca d'Italia, e, quindi, ha ritenuto che eventuali violazioni di tali disposizioni - quale appunto la mancata iscrizione all'albo di cui all'art.106 TUB dei sub servicer -, non sia tale da inficiare la validità né dei contratti stipulati tra SPV e né delle conseguenti attività di recupero CP_7
del credito (Cass., Ord., 18 marzo 2024 n.7243).
L'opposizione a precetto promossa non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
- respinge le domande di parte opponente;
- condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite che liquida in complessivi euro
2540,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ferrara, 15 aprile 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1785/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI LUCA Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CITTANTI GIULIANO Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26-3-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione a precetto ex art. 615 cpc chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara adito - Nel merito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire da parte di per i motivi meglio specificati nel CP_1
presente atto nonché - Accertare e dichiarare la mancanza della procura rilasciata da a CP_1
e, in ogni caso, - Accertare e dichiarare che l'art. 2 l. 130/1999 è Controparte_2 norma imperativa e per l'effetto - Accertare e dichiarare la nullità della procura predetta per violazione di norma imperativa - Con vittoria di spese.”.
La creditrice procedente si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione per le Controparte_1
ragioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta. pagina 1 di 6 A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la carenza di prova in ordine alla titolarità Parte_1
del credito in capo alla creditrice procedente e l'assenza di valida procura ad agire.
In ordine al primo profilo la Cassazione ha da ultimo puntualizzato che è necessario tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cass., Sez.
I, 8 novembre 2024, n. 28790).
Nel caso di specie, parte opponente non nega l'esistenza della cessione ma contesta in modo generico l'inclusione del credito nella cessione in blocco documentata da parte opposta.
Al riguardo ha allegato e documentato quanto segue: Parte_2
- il credito precettato (incontestato) è quello consacrato nella sentenza - passata in giudicato- della
Corte d'Appello di Bologna, n.2469/2020, pubblicata il 23 settembre 2020, che condanna la a Pt_1
rifondere le spese del doppio grado di giudizio, per come ivi liquidate, in relazione alla causa di revocatoria ordinaria a suo tempo promossa dalla Banca per crediti derivanti da scoperto di conto pagina 2 di 6 corrente, assistiti da garanzia fideiussoria della predetta sig.ra sentenza che costituisce il titolo Pt_1
esecutivo su cui si fonda il precetto;
- al fine di dimostrare la contestata titolarità attiva del credito ha prodotto: • Copia Avviso di CP_1
cessione crediti, in Gazzetta Ufficiale n.151 del 23 dicembre 2017, Parte Seconda, Foglio delle
Inserzioni, pagg.12, 13 e 14(doc. n. 1 ); • Attestazione di cessione n.3400508, rilasciata in data 11 luglio 2024 da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa a riguardante i seguenti Controparte_1
rapporti: - contratto conto corrente acceso presso la Filiale 00779 rapporto 000015841; - contratto conto corrente acceso presso la Filiale 000015346; -fideiussione per euro 150.000,00 rilasciata dalla sig.ra (doc. n. 2); Parte_1
- con riferimento all'avviso di cessione ha rilevato che il credito, sulla base del quale
[...]
, con citazione notificata il 21 dicembre 2015, ha esperito l'azione revocatoria di Controparte_3 cui alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna, è costituito dallo scoperto di conti correnti “accesi tra l'ottobre 2007 ed il febbraio 2008”(pag.3, punto 2, della citata sentenza) e detti conti avevano
“saldo negativo alla data del recesso 10 giugno 2013” (pag. 5, punto 6, della sentenza della Corte).
Dai sopra evidenziati elementi emerge dunque che il credito di cui ai suddetti scoperti di conto corrente e relativi accessori rientra nella categoria di cui al punto (ii) dell'Avviso di cessione (pag.12 CP_4
, così descritto “(ii) rapporti giuridici sorti in capo a (o banche dalla stessa incorporate),
[...] CP_5 antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme”, categoria che, unitamente alle altre ivi descritte, riguarda, appunto, la cessione di crediti effettuata da (cedente) a (cessionaria). Controparte_3 Controparte_1
Nella fattispecie, come puntualmente dedotto e documentato da parte opposta, i rapporti giuridici di cui ai conti correnti in discorso sono sorti in capo a in data anteriore al 31 dicembre 2016 e, CP_6
trattandosi di contratti bancari, sono sorti “per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme”, con ciò rientrando, all'evidenza, detti rapporti, in una delle categorie (ii) previste nell'Avviso di cessione e così deve ritenersi provata la titolarità attiva della cessionaria e Controparte_1
l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della operazione di cessione crediti in blocco in oggetto.
Il contratto di cessione di crediti può essere provato in giudizio con qualunque mezzo e, pertanto, anche con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la precipua funzione di rendere nota, alla collettività ed ai debitori ceduti, l'esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli. pagina 3 di 6 Conseguentemente, se dall'informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche -come nella fattispecie- i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l'oggetto del contratto medesimo, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, nonché, come detto, l'inclusione, nella fattispecie, del credito precettato, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione, in assenza di obbligo di forma scritta (né ad substantiam, né ad probationem).
E' poi del tutto connaturato all'oggetto del contratto di cessione di crediti ex art.58 TUB che il suo contenuto -e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nella cessione- possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno, eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinchè possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto. Ciò che rileva è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal testo dell'Avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in modo determinato o anche solo in modo determinabile, come nel caso in esame
(art.1346 cc- Cass. n.21821/2023).
Con riferimento, poi, alla allegata attestazione di cessione, secondo la giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione del cedente può costituire “elemento documentale rilevante” e “potenzialmente decisivo” per la prova della cessione (Cass., Sez. III^, 16 aprile 2021 n.10200; Corte d'Appello di Firenze, 29 giugno 2021: “ ..essendo la notifica della cessione ex art.1264 cc un atto a forma libera può ritenersi idonea a tale scopo la conferma del cedente in corso di causa, da cui consegue la legittimazione della cessionaria”.).
Nel caso di specie, la dichiarazione resa in data 11 luglio 2024 dalla Dirigente della Banca Monte dei
Paschi di Siena Spa risulta del tutto coerente con le altre risultanze documentali e corrobora la prova della cessione del credito per cui è causa alla società cessionaria intimante il precetto.
Ulteriore elemento probante in tal senso è rappresentato poi dal possesso del titolo da parte del creditore procedente (v. sul punto Cass. ordinanza n.10200 del 2021).
In punto alla legittimazione ad agire, quale cessionaria del credito, ha Controparte_1
documentato che in data 15 febbraio 2018, ha conferito incarico a , in qualità di Parte_3
affinchè proceda, in qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti, Controparte_7 all'amministrazione, gestione, incasso e recupero delle somme dovute. ha a sua Parte_3
volta nominato quale Special Servicer Cerved Credit Management Spa, titolare di licenza ex art.115 pagina 4 di 6 TULPS. Ai sensi di un contratto di special servicing, stipulato in data 6 agosto 2018, Controparte_1
e hanno nominato quale Special Servicer, affidandole attività di
[...] Parte_3 CP_8
amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti pecuniari e diritti ad essi collegati di cui al portafoglio come sopra ceduto. Con effetto dal 1 agosto 2018, a seguito di una riorganizzazione societaria del , iscritta all'Albo Unico degli Controparte_9 Controparte_10
Intermediari Finanziari di cui all'art.106 del TUB al n.247, è subentrata al nel Parte_3
ruolo di In tal senso la attestazione resa, con ogni relativa specificazione, da Controparte_7 [...]
(doc. n. 3). CP_1
Con atto a rogito notaio dr. in data 31 agosto 2018, rep.57298, racc 29003, Persona_1 CP_1
(doc. n. 4) ha poi conferito procura speciale a per lo svolgimento dell'attività di
[...] CP_8
amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti acquisiti. Quindi , a sua volta, CP_8
sempre in qualità di mandataria di ha conferito, con atto a rogito notaio dott.ssa Controparte_1
in data 23 luglio 2021, rep. 16224, racc 7876 (doc. n. 5), procura speciale a Persona_2 [...] er lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, Controparte_2
incasso e recupero dei crediti e/o diritti ad essi collegati. E' in atti visura camerale della
[...]
il cui Amministratore Delegato è la dott.ssa Controparte_2 [...]
(doc. n. 6). CP_11
si è fusa per incorporazione in Cerved Credit Management Spa, con atto a rogito notaio dr. CP_8
del 23 novembre 2022, rep. 75095, racc.15653 (doc. n. 7). Persona_3
In definitiva, nella fattispecie, titolare del credito è mentre incaricato alla Controparte_1 riscossione è iscritta all'Albo ex art.106 TUB (Albo Bankitalia ex art.106 TUB, Controparte_10 relativo al dettaglio dati dell'Intermediario iscritto in data 1 agosto 2021 al n. 247 Controparte_10
codice meccanografico 31042, per “Attività finanziaria e/o servicing” - doc. n. 8).
In tesi di parte opponente “l'atto con cui la società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo di cui all'art.106 TUB è nullo per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cc”.
Occorre premettere, sul punto, che l'art.106, comma 1, TUB prevede: “L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”.
pagina 5 di 6 Il Decreto del Ministero Economia e Finanze n.53 del 2 aprile 2015, emanato proprio in attuazione dell'art.106 TUB, prevede, all'art.2, che l'acquisto a titolo definitivo di crediti da parte delle imprese di recupero crediti non costituisce attività di concessione di finanziamenti.
La cessione del credito non integra l'erogazione di un finanziamento, ossia l'anticipazione di denaro, e dunque non è “attività finanziaria” e, pertanto, non necessita l'iscrizione all'albo di cui all'art.106
TUB, come precisato anche da ultimo dalla Cassazione (Cass. Ord., 20 febbraio 2024 n.4427).
La Cassazione ha inoltre escluso che le disposizioni di cui all'art.2, comma 6, della legge 30 aprile
1999 n.130 e dell'art.106 TUB rivestano carattere imperativo, attenendo dette norme esclusivamente al settore bancario-finanziario, a garanzia del loro rispetto essendo già previsti appositi organi di
Vigilanza, in primis Banca d'Italia, e, quindi, ha ritenuto che eventuali violazioni di tali disposizioni - quale appunto la mancata iscrizione all'albo di cui all'art.106 TUB dei sub servicer -, non sia tale da inficiare la validità né dei contratti stipulati tra SPV e né delle conseguenti attività di recupero CP_7
del credito (Cass., Ord., 18 marzo 2024 n.7243).
L'opposizione a precetto promossa non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
- respinge le domande di parte opponente;
- condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite che liquida in complessivi euro
2540,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ferrara, 15 aprile 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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