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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13325/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13325/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEMINARA ROSARIA Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ORNATI ANDREA e ZURLO CP_1 P.IVA_1
RAFFAELE ;
CONVENUTO
Oggi 12 febbraio 2025 alle ore 9.30 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. SEMINARA ROSARIA Parte_1 Per l'avv. ORNATI ANDREA e l'avv. ZURLO RAFFAELE;
oggi sostituiti CP_1 dall'avv. ANZALONE FEDERICA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13325/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in FIRENZE 103 95128 CATANIA Parte_1 C.F._1
ITALIA; rappresentato e difeso dall'avv. SEMINARA ROSARIA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA FONTEVIVO 21/N 19125 LA CP_1 P.IVA_1
SPEZIA; rappresentato e difeso dagli avv. ORNATI ANDREA ZURLO RAFFAELE giusta procura in atti
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 12 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come da superiore verbale pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale e proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. n. 3444/2023 emesso CP_1
dal Tribunale di Catania in data 11.09.2023 , con il quale è stato ingiunto ad esso ingiunto il pagamento della somma di € 22.121,15 in favore della società opposta, oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale e spese del procedimento monitorio, a titolo di rate insolute del contratto di finanziamento stipulato il 27.7.2011 con COMPASS spa.
Sulle premesse formulate con l'atto introduttivo del giudizio parte opponente concludeva chiedendo al
Tribunale adito;
“ In via principale e nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e attiva in capo alla società per i motivi esposti al punto 1) della CP_1
narrativa; - per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 3444/2023; - In via subordinata e nel merito: - accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art 12 del contratto di finanziamento giacché vessatoria ex artt. 33, comma 2, lett. “f” e 36 Codice del Consumo;
- accertare e dichiarare la nullità ex art. 33, comma 2, Codice del Consumo ed ex art. 1815, comma 2,
c.c. degli interessi moratori applicati, per violazione del tasso di usura ex Legge 108/1996; - accertare
e dichiarare la nullità della pattuizione sugli interessi corrispettivi ex art. 33, comma 2, Codice del
Consumo, ex art. 1815, comma 2, c.c. ed ex artt. 117 e 125 –bis, comma 6, TUB, per scorretta indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento;
- per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 3444/2023; - per l'effetto, in via gradata, dichiarare che il Sig. è tenuto a Parte_1
pagare la residua quota capitale e gli interessi corrispettivi rideterminati in base ai tassi minimi dei
BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla stipula del contratto;
- In via ulteriormente subordinata e nel merito, accertare e dichiarare la violazione del principio di buona fede oggettiva da parte della creditrice originaria, COMPASS S.p.A. e dei cessionari, in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 2
Cost., giusta i motivi esposti al punto 3) della narrativa;
- per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi moratori maturati sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate, revocando e/o annullando il decreto ingiuntivo opposto”.
Si costituiva in giudizio la società opposta ed eccepiva preliminarmente la inammissibilità e improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto l'atto di citazione in opposizione era stato notificato tardivamente rispetto al termine perentorio di giorni quaranta
(decorrenti dalla data di notifica del decreto ingiuntivo) previsto dall'art. 641 c.p.c.; nel merito poi contestava tutto quanto eccepito e dedotto in seno all'atto di opposizione, sia in fatto che in diritto, e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma del DI opposto.
pagina 3 di 6 Con decreto ex art.171 bis cpc del 24 gennaio 2024 il GI, verificata l'integrità del contraddittorio, fissava nuova udienza di comparizione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
Con ordinanza del 10 settembre 2024, rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 12 febbraio 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Indi all'udienza del 12 febbraio 2025 la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
Ciò premesso l'eccezione di inammissibilità proposta dal procuratore della convenuta è fondata.
Ed invero giova osservare che il presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento della somma di €22.121,15, oltre interessi e spese, risulta essere stato tardivamente proposta.
Come risulta inconfutabilmente dagli atti di causa il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo posta in data 21/09/2023 ; il postino, in ragione dell'assenza del destinatario, inviava in data 26/07/2023 la comunicazione di avvenuto deposito (CAD); il plico non veniva ritirato nel termine di dieci giorni dall'invio del CAD.
Orbene, in assenza del destinatario, il perfezionamento della notifica a mezzo posta avviene decorsi dieci giorni dall'invio del CAD, o dalla data del ritiro del plico, se avvenuta anteriormente ai dieci giorni di compiuta giacenza (art. 8 comma 6 L. 890/1982).
Sul punto giova ricordare che la Suprema Corte ha escluso che “il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l'ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine di impugnazione dell'atto notificato, con conseguente compressione dell'interesse del soggetto notificante (Cass. n. 19958/2017, Cass. 4049/2018).
Ne consegue che la regola da applicare per il perfezionamento della notifica, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, è quella secondo cui la notificazione si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza, risultando irrilevante la successiva data del ritiro del plico postale.
Parte Nel caso in esame, poiché la raccomandata veniva spedita in data 26/09/2023 ed il plico non
Parte veniva ritirato nel termine di dieci giorni dall'invio della (come si evince chiaramente dalle cartoline allegate), conseguentemente il perfezionamento della notifica va individuato dieci giorni dopo
Parte dall'invio della , ovvero nel giorno 06/10/2023 ( peraltro in data 07/10/2023 il plico veniva restituito al mittente (cfr. doc. 4).
Dunque il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, decorrendo dal 06/10/2023, veniva a scadere il giorno 15/11/2023.
pagina 4 di 6 L'opposizione in oggetto, invece, veniva notificata in data 23/11/2023, quindi oltre il termine di legge di cui all'art. 641 c.p.c. e dunque è tardiva.
Ne consegue pertanto che, stante la tardività della opposizione proposta, la stessa va dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero deve ritenersi che la tardività dell'opposizione determina l'inammissibilità del presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1372/2023, il quale, per l'effetto, “diviene esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata (cfr. Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 11 ottobre 2013, n.
23202; Tribunale Roma, 02 maggio 2013, n. 9306; Tribunale Torino, 11 febbraio 2013, n. 966;
Tribunale Monza, 24 aprile 2013; Cass. 06 marzo 2012, n. 3453; Tribunale Nola 12 gennaio 2011;
Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. 06 settembre 2007, n. 18698; Cass. 06 settembre 2007, n.
18725; Cass. 03 settembre 2007, n. 18529; Cass. 16 novembre 2006, n. 24373; Cass. 19 luglio 2006, n.
16540; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. Sezioni Unite, 01 marzo 2006, n. 4510; Cass. 26 marzo
2004, n. 6085).
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
A ben vedere, l'art. 647 c.p.c. non lo prevede espressamente, ma la dottrina e la giurisprudenza prevalenti desumono l'intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile) l'efficacia propria del giudicato (vedasi Trib. Torino sentenza n. 1398 del 16/03/2017).
Dalla declaratoria di inammissibilità ne consegue che sono sottratte a qualsivoglia sindacato giudiziale le contestazioni e doglianze svolte dall'odierno opponente.
Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia e della attività difensiva effettivamente svolta per le tre fasi processuali di studio, introduzione del giudizio e trattazione ( non risultando svolta alcuna attività difensiva conclusionale) secondo i parametri di cui al dm 147/2022.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.13325/2023 R.G., dichiara la inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e conferma, per Parte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo.
pagina 5 di 6 Condanna parte opponente al rimborso in favore opposta delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa..
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 12 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13325/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEMINARA ROSARIA Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ORNATI ANDREA e ZURLO CP_1 P.IVA_1
RAFFAELE ;
CONVENUTO
Oggi 12 febbraio 2025 alle ore 9.30 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. SEMINARA ROSARIA Parte_1 Per l'avv. ORNATI ANDREA e l'avv. ZURLO RAFFAELE;
oggi sostituiti CP_1 dall'avv. ANZALONE FEDERICA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13325/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in FIRENZE 103 95128 CATANIA Parte_1 C.F._1
ITALIA; rappresentato e difeso dall'avv. SEMINARA ROSARIA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA FONTEVIVO 21/N 19125 LA CP_1 P.IVA_1
SPEZIA; rappresentato e difeso dagli avv. ORNATI ANDREA ZURLO RAFFAELE giusta procura in atti
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 12 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come da superiore verbale pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale e proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. n. 3444/2023 emesso CP_1
dal Tribunale di Catania in data 11.09.2023 , con il quale è stato ingiunto ad esso ingiunto il pagamento della somma di € 22.121,15 in favore della società opposta, oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale e spese del procedimento monitorio, a titolo di rate insolute del contratto di finanziamento stipulato il 27.7.2011 con COMPASS spa.
Sulle premesse formulate con l'atto introduttivo del giudizio parte opponente concludeva chiedendo al
Tribunale adito;
“ In via principale e nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e attiva in capo alla società per i motivi esposti al punto 1) della CP_1
narrativa; - per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 3444/2023; - In via subordinata e nel merito: - accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art 12 del contratto di finanziamento giacché vessatoria ex artt. 33, comma 2, lett. “f” e 36 Codice del Consumo;
- accertare e dichiarare la nullità ex art. 33, comma 2, Codice del Consumo ed ex art. 1815, comma 2,
c.c. degli interessi moratori applicati, per violazione del tasso di usura ex Legge 108/1996; - accertare
e dichiarare la nullità della pattuizione sugli interessi corrispettivi ex art. 33, comma 2, Codice del
Consumo, ex art. 1815, comma 2, c.c. ed ex artt. 117 e 125 –bis, comma 6, TUB, per scorretta indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento;
- per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 3444/2023; - per l'effetto, in via gradata, dichiarare che il Sig. è tenuto a Parte_1
pagare la residua quota capitale e gli interessi corrispettivi rideterminati in base ai tassi minimi dei
BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla stipula del contratto;
- In via ulteriormente subordinata e nel merito, accertare e dichiarare la violazione del principio di buona fede oggettiva da parte della creditrice originaria, COMPASS S.p.A. e dei cessionari, in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 2
Cost., giusta i motivi esposti al punto 3) della narrativa;
- per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi moratori maturati sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate, revocando e/o annullando il decreto ingiuntivo opposto”.
Si costituiva in giudizio la società opposta ed eccepiva preliminarmente la inammissibilità e improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto l'atto di citazione in opposizione era stato notificato tardivamente rispetto al termine perentorio di giorni quaranta
(decorrenti dalla data di notifica del decreto ingiuntivo) previsto dall'art. 641 c.p.c.; nel merito poi contestava tutto quanto eccepito e dedotto in seno all'atto di opposizione, sia in fatto che in diritto, e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma del DI opposto.
pagina 3 di 6 Con decreto ex art.171 bis cpc del 24 gennaio 2024 il GI, verificata l'integrità del contraddittorio, fissava nuova udienza di comparizione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
Con ordinanza del 10 settembre 2024, rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 12 febbraio 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Indi all'udienza del 12 febbraio 2025 la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
Ciò premesso l'eccezione di inammissibilità proposta dal procuratore della convenuta è fondata.
Ed invero giova osservare che il presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento della somma di €22.121,15, oltre interessi e spese, risulta essere stato tardivamente proposta.
Come risulta inconfutabilmente dagli atti di causa il decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo posta in data 21/09/2023 ; il postino, in ragione dell'assenza del destinatario, inviava in data 26/07/2023 la comunicazione di avvenuto deposito (CAD); il plico non veniva ritirato nel termine di dieci giorni dall'invio del CAD.
Orbene, in assenza del destinatario, il perfezionamento della notifica a mezzo posta avviene decorsi dieci giorni dall'invio del CAD, o dalla data del ritiro del plico, se avvenuta anteriormente ai dieci giorni di compiuta giacenza (art. 8 comma 6 L. 890/1982).
Sul punto giova ricordare che la Suprema Corte ha escluso che “il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l'ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine di impugnazione dell'atto notificato, con conseguente compressione dell'interesse del soggetto notificante (Cass. n. 19958/2017, Cass. 4049/2018).
Ne consegue che la regola da applicare per il perfezionamento della notifica, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, è quella secondo cui la notificazione si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza, risultando irrilevante la successiva data del ritiro del plico postale.
Parte Nel caso in esame, poiché la raccomandata veniva spedita in data 26/09/2023 ed il plico non
Parte veniva ritirato nel termine di dieci giorni dall'invio della (come si evince chiaramente dalle cartoline allegate), conseguentemente il perfezionamento della notifica va individuato dieci giorni dopo
Parte dall'invio della , ovvero nel giorno 06/10/2023 ( peraltro in data 07/10/2023 il plico veniva restituito al mittente (cfr. doc. 4).
Dunque il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, decorrendo dal 06/10/2023, veniva a scadere il giorno 15/11/2023.
pagina 4 di 6 L'opposizione in oggetto, invece, veniva notificata in data 23/11/2023, quindi oltre il termine di legge di cui all'art. 641 c.p.c. e dunque è tardiva.
Ne consegue pertanto che, stante la tardività della opposizione proposta, la stessa va dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero deve ritenersi che la tardività dell'opposizione determina l'inammissibilità del presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1372/2023, il quale, per l'effetto, “diviene esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata (cfr. Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 11 ottobre 2013, n.
23202; Tribunale Roma, 02 maggio 2013, n. 9306; Tribunale Torino, 11 febbraio 2013, n. 966;
Tribunale Monza, 24 aprile 2013; Cass. 06 marzo 2012, n. 3453; Tribunale Nola 12 gennaio 2011;
Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. 06 settembre 2007, n. 18698; Cass. 06 settembre 2007, n.
18725; Cass. 03 settembre 2007, n. 18529; Cass. 16 novembre 2006, n. 24373; Cass. 19 luglio 2006, n.
16540; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. Sezioni Unite, 01 marzo 2006, n. 4510; Cass. 26 marzo
2004, n. 6085).
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
A ben vedere, l'art. 647 c.p.c. non lo prevede espressamente, ma la dottrina e la giurisprudenza prevalenti desumono l'intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile) l'efficacia propria del giudicato (vedasi Trib. Torino sentenza n. 1398 del 16/03/2017).
Dalla declaratoria di inammissibilità ne consegue che sono sottratte a qualsivoglia sindacato giudiziale le contestazioni e doglianze svolte dall'odierno opponente.
Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia e della attività difensiva effettivamente svolta per le tre fasi processuali di studio, introduzione del giudizio e trattazione ( non risultando svolta alcuna attività difensiva conclusionale) secondo i parametri di cui al dm 147/2022.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.13325/2023 R.G., dichiara la inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e conferma, per Parte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo.
pagina 5 di 6 Condanna parte opponente al rimborso in favore opposta delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa..
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 12 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 6 di 6