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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Emma MANZIONNA Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1417/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Latorre Parte_1
-appellante-
c/
e , rappresentati e difesi dall'avv. Vito Parte_2 Parte_3
Cutrone
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_3 Parte_2
Bari, il al fine di ottenerne l'accertamento della responsabilità del Parte_1 medesimo per i danni subiti ai propri fondi agricoli, in agro di , ed alle relative Pt_1 colture, derivanti dal ripetuto riversamento delle acque da adiacente canale -di compluvio delle acque meteoriche- di titolarità del Pt_1
Si precisava di avere sollecitato, senza esito, l'Ente ad approntare rimedi per evitare la tracimazione delle acque, e di aver promosso apposito giudizio di ATP, all'esito del quale erano emerse le responsabilità del con riscontro dei danni causati, derivanti Pt_1 dalla cattiva manutenzione del canale, ostruito da detriti e vegetazione, e non dotato di adeguate opere di regimentazione delle acque.
Il , costituendosi, eccepiva in primis la nullità dell'atto di citazione, Parte_1 per carenza nell'esposizione dei fatti costitutivi, quindi contestava l'addebito di responsabilità, asserendo che i lamentati fenomeni, erano riconducibili alla particolare conformazione morfologica del sito, e deducendo essere l'intera zona ad alta pericolosità idraulica.
Pagina 1 Veniva dagli attori anche proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l'esecuzione delle opere volte ad evitare il protrarsi dei fenomeni di allagamento, ricorso a seguito del quale il dava corso alle opere di manutenzione. Pt_1
Si disponeva, e quindi espletava, ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale la causa veniva riservata per la decisione.
Il Tribunale di Bari emetteva quindi la sentenza n. 3228/2022 del 6/9/2022, con la quale veniva accolta la domanda attorea, con condanna del al risarcimento Pt_1 danni per il 70% degli importi stimati, e quindi per € 18.410,00 oltre accessori, con condanna del al pagamento delle spese di lite, e di ctu. Pt_1
Il Giudice di prime cure, rigettando l'eccezione di nullità, giungeva a tali conclusioni, considerando le risultanze della istruttoria e delle ccttuu espletate, e la desumibilità della origine delle inondazioni, quali provenienti dal canale di titolarità del da Pt_1 ritenersi quindi responsabile ex art. 2051 c.c., non essendo emerse e desumibili ipotesi di caso fortuito idonee ad escludere o limitare la responsabilità per l'occorso.
Si riteneva esser ravvisabile il nesso causale tra le condizioni della res in custodia, ed i danni subiti dai richiedenti, per quanto precisato nella perizia in atti, sulla riconducibilità dei maggiori flussi di acqua, alle carenze di funzionalità del canale.
La responsabilità veniva addebitata al nella percentuale al 70% -con Pt_1 liquidazione della corrispondente quota di danno-, posto che per il residuo 30% i fenomeni di specie dovevano ritenersi riconducibili anche ad altre cause, identificabili nelle caratteristiche dei terreni degli attori.
Proponeva appello il chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, ed il Pt_1 rigetto -previa delibazione sulla relativa nullità- della domanda attorea, adducendo, quali motivi:
1) La nullità della citazione per genericità della domanda:
2) L'infondatezza della domanda risarcitoria
- Per assenza di prova sulla riconducibilità degli asseriti allagamenti al Pt_1 deducendo che vi era sempre stata contestazione al riguardo, ed in particolare sostenendo essere erronea l'affermazione del Tribunale che aveva ritenuto esser pacifici e provati per tabulas le relative circostanze di fatto.
- Per assenza di prova sul nesso di causalità
Essendosi il Giudice di prime cure, limitato ad aderire acriticamente alla ctu, e non avendo il perito designato, neppure dato corso ai necessari approfondimenti, svolgendo un accertamento superficiale, ed anche sulla scorta di documentazione irritualmente acquisita dagli attori, che avrebbero dovuto produrla nei termini di rito.
3) Nullità della ctu
Anche per omesso riscontro rispetto alle osservazioni di Ctp, e per avere il Ctu effettuato accertamenti in termini meramente ipotetici e teorici, privi di specifici rilievi, calcoli, e supporti motivazionali, nulla avendo chiarito sulla sussistenza, epoca e origini dei fenomeni tracimativi, non avendo condotto neppure accertamenti sulle colture.
4) Assenza del nesso di causalità
Stante l'omesso riscontro sulle condotte antidoverose imputate al -omessa Pt_1 manutenzione-, comunque contestate.
Pagina 2 Veniva al riguardo dedotto che i terreni degli attori erano attraversati da un alveo fluviale in modellamento attivo, con conseguente probabilità di inondazioni, e che il relativo posizionamento a valle, e la conformazione morfologica, potevano esser considerate le cause dei fenomeni di allagamento lamentati.
5) Mancanza di colpa del con riferimento alla omessa manutenzione Pt_1
Rilevando essere le relative opere, risalenti nel tempo, e che i correlati lavori di manutenzione, erano rimasti sospesi a causa del blocco delle necessarie autorizzazioni da rilasciare dagli Enti all'uopo competenti
6) Erronea determinazione del quantum
Essendosi il Ctu nominato nel giudizio di primo grado, riportato alle imprecise ed inattendibili risultanze dell'Atp, senza dar corso ad alcun approfondimento in merito, e non avendo i periti neppure considerato l'incidenza degli eventi meteorici.
7) Erroneità della condanna alle spese
Non avendo il Giudice di prime cure considerato il riparto percentuale -30% e 70%- riscontrato ai fini della individuazione della responsabilità, che avrebbe dovuto comportare la compensazione, almeno parziale, delle spese.
Si deduceva inoltre che, essendosi il procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., concluso in termini sostanzialmente conciliativi, con conseguente adempimento del all'accordo conciliativo -se pur con non consistente ritardo, dovuto alle Pt_1 problematiche legate al Covid, ed a questioni amministrative-, le relative spese non dovevano esser poste a carico del essendo il suddetto procedimento stato Pt_1 chiuso con provvedimento di cessata materia del contendere.
Si costituivano gli appellati, contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto, e instando per il rigetto dell'appello.
La Corte, dopo aver rigettato l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., proposta dal procedeva a conferire nuovo incarico di ctu, ritenendo l'inadeguatezza della Pt_1 ctu svolta nel giudizio di primo grado, e conferendo al professionista incaricato il mandato di rispondere ai quesiti già indicati in prime cure.
******************************
L'appello è solo in parte fondato e deve essere accolto per quanto di ragione, e rigettato per il resto.
Occorre in primis rilevare che la Corte, con le ordinanze emesse in corso di causa, ha già formulato considerazioni sulla contestazione attinente la dedotta nullità della citazione di primo grado, ritenendo la relativa infondatezza, perché comunque sanata dal successivo ampio contraddittorio –e non essendo neppure stata pronunciata alcuna ordinanza ex art. 164 penultimo comma c.p.c.- sulla causa degli allagamenti nel periodo
2014-2016 e sull'entità dei danni.
E' stato anche precisato che rituale doveva ritenersi l'acquisizione, da parte del CTU del primo grado, della documentazione indispensabile allo svolgimento dell'incarico.
Peraltro va considerato che la questione concernente la nullità della ctu di primo grado, deve ritenersi superata, posto che nel giudizio di appello è stata disposta ed espletata una nuova ctu.
Pagina 3 La Corte ha, difatti, con ordinanza del 25/1/2024, conferito nuovo incarico peritale, ritenendo di dover procedere ad approfondimenti rispetto a quanto verificato in prime cure.
Le considerazioni già svolte, costituiscono riscontro negativo sulle correlate doglianze manifestate con l'appello, concernenti la nullità dell'atto di citazione del primo grado, e l'illegittima acquisizione dal Ctu -e tardiva produzione dagli attori- della documentazione indicata dall'appellante.
Le ulteriori questioni oggetto di appello vertono quindi sulla assenza di prova sul nesso di causalità, e sulla riconducibilità della responsabilità degli allagamenti al - Pt_1 oltre che sulla inconfigurabilità della responsabilità/colpa dell' ed ancora sulla CP_1 quantificazione dei danni, essendo state oggetto di censura le considerazioni tecniche oggetto di valutazione nel giudizio di primo grado.
Il ha anche contestato la regolamentazione delle sese del giudizio di primo Pt_1 grado.
Va quindi considerato che deve ritenersi acclarata la circostanza degli avvenuti allagamenti dei terreni degli attori, peraltro riscontrata dalle molteplici fotografie allegate -munite anche di apposite date-, che documentano il ristagno di notevoli quantità di acqua sui fondi degli appellati.
Altrettanto deve ritenersi sulle tipologie di colture, prevalentemente ad uliveto (270 alberi), e con qualche unità di alberi di fico (10 alberi), essendovi specifici riscontri in tal senso, per quanto accertato dai CCttuu avvicendatisi nel giudizio.
Per la verifica della fondatezza delle richieste dei danneggiati, e delle relative doglianze manifestate con l'appello, si è reso quindi necessario -come da richiamata ordinanza del 25/1/2024-, procedere a nuova ctu, vista l'inadeguatezza della perizia espletata in primo grado;
va peraltro considerato che il consulente nominato in sede di
Atp, ha condotti accertamenti a breve distanza rispetto dagli accadimenti.
La nuova ctu è stata disposta per poter:
a) compiutamente valutare la configurabilità del nesso causale tra pretesa tracimazione imputabile al e allagamento dei fondi attorei, anche a fronte delle specifiche Pt_1 contestazioni dei CCttpp del Pt_1
b) verificare il difetto di manutenzione del canale, e valutare, con giudizio controfattuale, se la condotta omessa avrebbe potuto evitare o ridurre i danni lamentati;
c) valutare e quantificare l'entità dei danni.
Dalla ctu da ultimo espletata, si ricava che:
- Il fondo degli attori -con prevalente coltivazione olivicola, e 270 piante di ulivo- confina, nella parte a sud, con il canale costruito dal Comune , oggetto Parte_1 di causa,
- Il canale de quo è in concreto una fossa d'infiltrazione che funge da recapito finale delle acque canalizzate dalla fogna bianca della zona di via Modugno del
; Parte_1
Pagina 4 - Il “canale” di specie si presentava -al momento del sopralluogo del Ctu del
21/3/2024- ripulito al 90 % dalle piante e dagli arbusti descritti e presenti all'atto dello svolgimento delle precedenti attività peritali;
- Comunque nel 2019 -come documentato da coeve fotografie- e dopo gli eventi lamentati dagli attori (del 2014 e 2016), il canale era ingombro di vegetazione arbustiva che facilmente avrebbe potuto comportare ostruzioni, e impedire la sua funzione primaria, ovvero quella di drenaggio e smaltimento delle acque di fogna bianca.
Il Ctu ha peraltro precisato che “a distanza di circa dieci anni dagli eventi, è difficile, se non impossibile, trovare riscontri dei danni lamentati da parte convenuta;
oggi gli alberi di olivo presenti nel fondo dei convenuti manifestano segni di non eccessiva vigoria, ma dire se questa dipende da eventi di 10 anni fa, o da più probabili avversità recenti, quali siccità in corso, o anche problemi di conduzione, non è possibile dirlo”.
Il Ctu ha anche affermato che “Senz'altro una asfissia radicale prodotta da ristagno idrico, soprattutto se tale evento è da riportarsi indietro negli anni, potrebbe determinare una minor vigoria delle piante così come oggi manifestata”, riportandosi quindi alle percentuali di danno indicate dal primo Ctu, incaricato in Atp (dott. ) Per_1 avendo il medesimo reso la propria relazione il 24.01.2017, quindi poco dopo gli eventi lamentati.
Il Ctu ha anche evidenziato che “Il terreno oggetto del danno è leggermente sottoposto rispetto al canale, …….., è in parte situato in area di deflusso di un bacino idrografico che include anche lo stesso ”, area connotata da rilevante Parte_1 pericolosità idraulica, e nella quale ricadono i fondi degli danneggiati.
Il perito de quo ha anche precisato che “Un eventuale danno da 'evento' eccezionale che comunque statisticamente non poteva verificarsi a distanza di due anni, avrebbe Pa coinvolto la sola superficie (come riportata nella cartografia riprodotta in ctu): in sede di ATP il danno è stato accertato invece sull'intera superficie di proprietà degli appellati e quindi, solo una eventuale concausa dovuto allo sversamento del canale avrebbe potuto causare simile danno.”
Sono al riguardo state analizzate le serie storiche di piovosità della provincia di Bari, constatando che negli anni 2014 e 2016 -nei quali, per quanto indicato dai danneggiati, si sarebbero verificati gli eventi dannosi- non si erano riscontrati eventi piovosi maggiormente rilevanti.
In considerazione e conseguenza di tale rilievo, il Ctu ha affermato che la causa dell'accaduto, “si puo' ritenere con ragionevole certezza, è da ricercarsi altrove, ovvero in un probabile sversamento del 'canale' del , che come si è Parte_1 visto, era in cattive condizioni di manutenzione”.
Rispondendo alle osservazioni dei CCttpp del il Ctu ha quindi precisato che Pt_1 risultando essere la zona in controversia ad “alto rischio” (comunque solo parzialmente) di inondazione, la possibilità di allagamento era prospettabile in un ampio arco temporale -frequenza inferiore ai 30 anni- e non certo a breve distanza temporale (nella specie si riscontrano un allagamento nel 2014 ed un altro nel 2016) come avvenuto.
Pagina 5 Il Ctu ha anche precisato che i terreni de quibus non risultano esser situati in mezzo ad un alveo fluviale in attività, non potendosi considerare tale, il “canale” di raccolta di proprietà comunale, avente la funzione di alleggerire i rischi per i terreni limitrofi, e non dovendo aumentare tali rischi.
E' stato inoltre precisato, rispetto alle osservazioni del Ctp del ed anche Pt_1 quanto alla ripartizione percentuale 30/70% dell'addebito, che i terreni oggetto di causa, risultano sì avere un avvallamento, quindi soggetto ad eventuali allagamenti;
ma che non giacendo tali terreni in un alveo fluviale, si deve ritenere che il relativo allagamento sia stato determinato da un evento esterno e quindi dalla tracimazione del canale-trincea.
A conforto di tale conclusione si è rilevato che in differente ipotesi, e di reiterati allagamenti dovuti alla conformazione e posizione dei terreni, gli ulivi secolari non avrebbero avuto modo di sopravvivere, come invece constatato all'epoca dell'ultima perizia.
Il Ctu ha quindi ricostruito la riconducibilità dell'occorso, escludendo anche l'incidenza ex sé degli eventi meteorici, non avendo riscontrato indici di piovosità idonei a trarre conclusioni differenti, e non essendo stati constatati eventi meteorici eccezionali nel periodo -2014/2016- oggetto di controversia, tali da giustificare, di per sé soli,
l'allagamento dei terreni degli attori.
E' quindi stata identificata la causa esterna “altamente probabile”, nello sversamento dal canale-trincea, incapace di smaltire le acque, per la presenza di ingombri e vegetazione.
In ordine alla quantificazione dei danni il Ctu ha effettuato il relativo computo per gli anni 2014 e 2016, tenendo anche conto di quanto già verificato dai precedenti periti, ma rettificando i relativi importi.
Tanto si è reso necessario, posto che -come precisato dal perito- il Ctu, certo non poteva avere alcuno ulteriore strumento -a distanza di un sì lungo lasso temporale, di circa 10 anni- per valutare i riflessi dannosi verificatisi a notevole distanza di tempo, e quindi accertabili -come avvenuto nella specie-, nell'immediatezza, o a ridosso degli eventi, a mezzo di un Atp.
Sono quindi stati correttamente utilizzati gli stessi parametri indicati nell'ATP, riportandosi alle precisazioni rese dal Ctu dell'ATP, in quanto comunque compatibili con la descrizione dei luoghi effettuata in sede di accertamento preventivo -ed anche nella relazione tecnica successiva-.
Sono comunque state formulate autonome valutazioni in ordine ai valori computabili, ritenendo esser stato sovrastimato il danno da mancata produzione.
E' stato effettuato il computo in detrazione di alcuni dei costi di produzione, non calcolati dai precedenti periti, indicando anche un eventuale costo da considerare per rimborso per spese ipotizzabili -pari ad un totale di € 3.680,00-, e comunque precisando al riguardo, che in atti non erano riscontrabili i correlati supporti documentati.
Pagina 6 Il Ctu è quindi giunto alla individuazione delle somme suscettibili di riconoscimento a titolo di danno, come da tabella a pag. 18 e 19 della perizia, che qui si richiama, e per un importo totale di € 11.600,00, indicando le spese non documentate in € 3.680,00
Va poi considerato che il Ctu ha puntualmente riscontrato le osservazioni sollevate dai
CCttpp, evidenziando:
- Quanto alle osservazioni del Ctp degli appellati, concernenti il degrado vegetativo da eccessiva umidità, le micosi e malattie conseguenti sempre all' umidità eccessiva -con riduzione della produzione di olive-, la perdita di produzione delle olive a causa dei danni subiti dagli alberi, e l'incidenza sulla monumentalità degli alberi;
Di aver tenuto già in considerazione tali circostanze ai fini della constatazione della presenza dei danni, e della relativa valutazione;
va peraltro considerato che -per quanto poc'anzi già rilevato- che il Ctu ha dovuto necessariamente far riferimento agli accertamenti svolti nell'immediato, e nell'ambito dell'Atp.
Si è poi evidenziato non avere incidenza al riguardo, quanto sostenuto dalla parte sulla monumentalità delle piante, per non essere ravvisabili i relativi presupposti.
Ed ancora si è considerato che quanto sostenuto dal Ctp sulla maggior perdita di produzione -rispetto a quella ritenuta in ctu-, non era stato riscontrato con apposita documentazione di raffronto.
- Quanto alle osservazioni dei CCttpp del Pt_1 di non poter recepire le difformi considerazioni sull'incidenza di eventuali allagamenti e sulla relativa frequenza nelle zone ad alto rischio idrogeologico, rilevando la carenza di specifici riscontri sull'entità degli eventi meteorici in zona.
E' stato evidenziato, quanto alla verifica dei danni, che essendo le attività peritali condotte a distanza di un decennio dall'espletamento dell'Atp, il Ctu non poteva, al riguardo, che far riferimento ai relativi e più risalenti accertamenti, in mancanza di possibilità di verifica all'attualità.
Ed ancora che le condizioni attuali dei fondi e degli ulivi -in non buone condizioni, dovute all'asfissia da ristagno di acqua-, erano chiaramente indicative della verificazione degli accadimenti oggetto di causa, non si fossero verificati.
Il Ctu ha inoltre evidenziato che le contestazioni sollevate -da tutti i periti di parte, e per computo in difetto o in eccesso- sulla quantificazione data sui riflessi pregiudizievoli, non erano state supportate da idonei riscontri documentali o da comprovati supporti di comparazione, utili ad indurre una differente rivalutazione dei computi effettuati.
Il Ctu è, in definitiva, giunto alle seguenti conclusioni:
- I terreni in controversia non sono naturalmente sottoposti ad inondazioni,
pur essendo compresi in zona ad alto rischio idrogeologico
- Dopo gli eventi lamentati -allagamenti del 2014 e del 2016- il canale di raccolta del adiacente ai terreni de quibus, risultava essere ingombro di Pt_1 vegetazione, che avrebbe potuto ostruire e impedire la funzione di drenaggio e smaltimento delle acque di fogna bianca;
- E' altamente probabile che tale predetta condizione del canale, abbia potuto cagionare le conseguenze oggetto di riscontro in sede di Atp
Pagina 7 - Non esiste attualmente uno strumento per valutare con precisione la percentuale di danno dopo circa 10 anni dagli eventi in questione.
Ritenendo pertanto, di dover utilizzare le indicazioni ricavate dalla ATP e le relative percentuali, in quanto compatibili con la descrizione dei luoghi avvenuta in sede di ATP e nella relazione tecnica successiva.
- Si è reso necessario rivedere i calcoli già formulati nelle precedenti ctu, avendo i precedenti periti sovrastimato la produttività dei fondi, e non avendo calcolato alcuni costi
Avendo il Ctu utilizzato differenti parametri di computo
- Il danno calcolato è pari ad € 11.600,00, oltre eventuali spese per € 3.680,00 - comunque non documentate-
Dalla Ctu -ed anche dai precedenti accertamenti tecnici- che si appalesa immune da vizi e congruamente motivata, avendo dato riscontro ai quesiti sottoposti ed avendo fornito chiarimenti adeguati rispetto alle deduzioni dei CCttpp, si desume quindi che:
- i terreni degli appellati sono adiacenti rispetto al canale di titolarità Comunale;
- pur essendo ubicati -ma solo in parte- in zona ad alto rischio idrogeologico, non sono naturalmente assoggettati ad allagamenti;
- dall'esame dei dati pluviometrici del periodo di riferimento -2014 e 2016- non risulta che vi siano stati eventi meteorici di intensità tale da comportare gli allagamenti quali quelli lamentati;
- il canale del adiacente ai fondi degli appellati -di convogliamento delle Pt_1 acque bianche- era all'epoca dei lamentati danni (da allagamento), ingombro di vegetazione, che avrebbe potuto ostruire e impedire la funzione di drenaggio e smaltimento delle acque di fogna bianca.
Tale “canale” presentava -come rilevato e specificato nelle ccttuu in atti- chiari deficit di manutenzione, che potevano comportare la fuoriuscita delle acque raccolte, e lo sversamento nei terreni adiacenti;
- gli allagamenti, e conseguenti danni verificatisi nelle proprietà degli appellati, sono con alta probabilità –“ragionevole certezza” come affermato dal Ctu-, riconducibili alla condizione del canale de quo, che, vista l'ostruzione rilevabile,
e le condizioni constatate, non avrebbe potuto smaltire il flusso delle acque nello stesso convogliate, con relativo sversamento nei fondi circostanti;
- in sede di ATP il danno è stato accertato sull'intera superficie di proprietà degli appellati;
- lo stato di non eccesiva vigoria degli alberi di ulivo, va ricondotto ad una asfissia radicale prodotta da ristagno idrico, tanto più incidente, quanto più risalente il relativo allagamento;
- i danni sono stati stimati dal Ctu, tenendo conto di quanto già accertato diversi anni prima in sede di Atp, e rivedendo la relativa quantificazione, in quanto sovrastimata dai precedenti periti.
Quanto alle ulteriori contestazioni formulate dal appellante, sulle risultanze Pt_1 della ctu del giudizio di appello, va considerato che:
Pagina 8 - la causa degli allagamenti dei fondi attorei è stata ritenuta con ragionevole certezza riconducibile alle condizioni del canale comunale, pieno di vegetazione e detriti, carente di manutenzione, ed anche deficitario dal punto di vista strutturale;
tanto è stato constatato da tutti e tre i Ctu officiati, come può desumersi dalle relazioni in atti, e deve considerarsi acquisizione ormai pacifica;
E' quindi ravvisabile il nesso causale tra le richiamate condizioni, e gli allagamenti verificatisi, potendo pertanto affermarsi, con valutazione controfattuale, che ove effettuata adeguata manutenzione e pulizia del sito, ed i necessari lavori di manutenzione, il deflusso delle acque del canale de quo, non avrebbe subito ostruzioni, e le acque non sarebbero state convogliate verso fondi adiacenti.
La condotta antidoverosa ravvisabile in capo al è quindi integrata dalla Pt_1 chiara mancanza di manutenzione, desumibile dalle condizioni del canale come constata sin ab initio ed in sede di Atp, e quindi anche dal Ctu nominato in prime cure, nonché ribadita dal Ctu da ultimo officiato.
D'altronde va osservato che i lavori di sistemazione e pulizia erano palesemente necessari, come desumibile da quanto occorso nel procedimento ex art. 700 c.p.c. introdotto in corso di causa;
si rileva peraltro che il si è determinato ad Pt_1 eseguire tali lavori solo dopo l'avvenuta presentazione del ricorso ex art. 700 c.p.c., da parte degli odierni appellati.
L'affermazione dell'Ente appellante (e del proprio Ct) che anche ove l'Amministrazione concludente avesse provveduto ad eseguire gli interventi di manutenzione ex adverso invocati, i presunti allagamenti si sarebbero ugualmente verificati, non trova alcun riscontro concreto, trattandosi di mera ed indimostrata asserzione, peraltro smentita dalla constatazione degli avvenuti allagamenti pur in assenza, nel periodo in controversia, di eventi meteorici di rilievo.
Non assume poi rilevanza quanto dedotto sul mancato riscontro su “allerte di
Autorità di Bacino, Protezione Civile, Vigili Urbani e/o altre autorità competenti al governo e protezione del territorio” (cfr. ulteriori osservazioni Ctp del , Pt_1 dovendosi ritenere, per quanto sopra documentato, acclarati gli allagamenti lamentati,
e la riconducibilità al canale di titolarità -e quindi in custodia e gestione- comunale.
Va al riguardo considerato che, come apprezzabile dalle foto in atti, gli allagamenti verificatisi possono -vista la quantità d'acqua presente in loco- o essere riconducibili ad un evento meteorico alluvionale, del quale non vi è riscontro, per quanto accertato specificamente dal Ctu;
oppure da invasione di acque provenienti da altre zone, come rilevabile nella specie, e per i problemi ostruttivi, manutentivi e strutturali dell'adiacente canale comunale.
Tanto consente, in carenze di ulteriori fattori eziologici preponderanti identificabili, la riconducibilità degli allagamenti al canale comunale, e quindi l'addebitabilità al titolare. Pt_1
Ed ancora, e per quanto innanzi rilevato sulla mancata individuazione di un fattore terzo -rispetto a quello identificato- avente incidenza prevalente per l'occorso, va considerato che quanto dedotto sulla mancanza di “prove di eventi atmosferici che possano correlare l'accaduto, perizie fotografiche, bollettini di allerta meteo, …………….
Pagina 9 sulla quale basare una responsabilità” (sempre Ctp del , conferma vieppiù la Pt_1 riconducibilità, alla stregua del principio della preponderanza probabilistica, degli allagamenti alle condizioni deficitarie e mancanza di manutenzione del canale de quo loquimur.
Anche le considerazioni sulla ininfluenza della cattiva manutenzione e secondo le quali, “l'efficienza di assorbimento certamente sarà stata inferiore per un certo periodo, ma in ogni caso avrà contribuito, seppur in percentuale ridotta, ad una riduzione della portata verso i terreni del ricorrente”, costituiscono un mero assunto difensivo, che non è idoneo a scalfire -trattandosi di mera ed indimostrata ipotesi- la verifica eziologica nei termini sopra precisati.
Deve inoltre esser considerato che irrilevante risulta essere -se non in parte-, ai fini della riconducibilità causale, la posizione del fondo degli attori in una zona ad alto rischio di allagamento per cause naturali.
Ed infatti i consulenti officiati hanno nello specifico valutato tali circostanze, constatando che gli allagamenti hanno interessato l'intero fondo, e precisando che solo una parte di tale fondo è classificata ad “alto rischio”.
Va quindi considerato che pur essendo i fondi posti a valle di altri terreni, non è ipotizzabile, anche alla stregua di una verifica probabilistica, che i medesimi possano allagarsi ed essersi allagati -come percepibile dalle foto in atti- per scorrimento delle acque da altri fondi, che comunque dovrebbero avere capacità drenante -essendo i terreni normalmente permeabili (salvo prova contraria, non acquisita nella specie)-.
Deve peraltro essere ribadito che non è stata fornita prova su eventuali eventi meteorici eccezionali, che possano indurre a ritenere che gli allagamenti siano prevalentemente o esclusivamente addebitabili ad altre e diverse cause -rispetto a quella individuata- quali il testè menzionato scorrimento delle acque, o il mero ristagno nei fondi degli appellati, avendo il Ctu riscontrato negativamente tale circostanza, ed a mezzo di apposite verifiche sui dati pluviometrici.
Anche quanto asserito sulla mancata incidenza del cattivo stato di manutenzione del canale -già sopra oggetto di specifico e testuale richiamo-, non può ritenersi contestazione idonea a confutare le conclusioni tratte, trattandosi di mero assunto, rispetto al quale va invece constatata la presenza di allagamenti consistenti, che non trova giustificazione né nella conformazione del fondo degli originari attori, né nel posizionamento dello stesso, né in eventi meteorici di rilievo, che possano essere individuati quale causa degli allagamenti.
Tanto a differenza rispetto alla altamente probabile -e ragionevolmente certa- riconducibilità all'adiacente canale, la cui funzione propria -di convogliamento e smaltimento delle acque- può essere assecondata e svolta, ove la struttura sia mantenuta in piena efficienza, ed al fine di evitare fenomeni come quello verificatosi nel caso di specie.
Va al riguardo considerato che i problemi e deficit ostruttivi, e le cattive condizioni del canale -come oggetto di chiari rilievi da parte dei periti- sono elementi idonei e sufficienti al fine di ravvisare la riconducibilità dell'accaduto, nei termini indicati.
Pagina 10 La responsabilità è stata correttamente ritenuta ex art. 2051 c.c., ed alcuna rilevanza può assumere la doglianza relativa all'assenza di colpa in capo al - Pt_1 peraltro indimostrata- visti i ritardi nella manutenzione e disostruzione del canale.
Va al riguardo, e peraltro, considerato che l'Ente si è determinato ad effettuare i lavori, solo a seguito della presentazione del ricorso ex art. 700 c.p.c., e nonostante il Co già espletato , e l'introduzione dell'azione risarcitoria da parte degli appellati.
Quanto testè rilevato, giustifica la condanna dell'Ente, anche al pagamento delle spese del procedimento ex art. 700 c.p.c.
Non risulta esser dimostrato alcunchè sulla configurabilità del caso fortuito, ed indimostrata risulta essere la affermazione secondo la quale, anche in caso di condizioni di saturazione e/o ostruzione del canale, ed in caso di eventi meteorici di entità eccezionale, l'acqua di deflusso, prima di giungere al canale, esonderebbe a monte del cunicolo chiuso interrato che andrebbe in pressione con rigurgito verso il centro abitato (e non già verso il fondo degli attori), e poi a valle attraverso le finestre di sfioro laterale di emergenza.
Quanto poi alla carenza di calcoli e rilievi geologici, si rileva che la relativa questione non è stata oggetto di specifico approfondimento e valutazione, non appalesatasi necessaria, posto che l'appellante -che ha formulato la relativa osservazione- non ha fornito alcun utile riscontro sulle caratteristiche geologiche dei terreni de quibus e degli ulteriori in zona, e sulla relativa incidenza rispetto ai ristagni di acqua, dovendo ritenersi gravare sullo stesso il relativo onere, ed ai fini della dimostrazione del caso fortuito per quanto previsto ex art. 2051 c.c.
Assodata la responsabilità, va con riferimento alla valutazione dei danni, considerato che se è pur stato affermato che «a distanza di circa dieci anni dagli eventi, è difficile, se non impossibile, trovare riscontri dei danni lamentati da parte convenuta;
oggi gli alberi di olivo presenti nel fondo dei convenuti manifestano segni di non eccessiva vigoria, ma dire se questa dipende da eventi di 10 anni fa, o da più probabili avversità recenti, quali siccità in corso, o anche problemi di conduzione, non è possibile dirlo», il perito da ultimo officiato, ha comunque constatato la compatibilità dello stato attuale delle piante con gli effetti del ristagno di acqua -anche a lungo termine-.
Il Ctu si è quindi dovuto riportare ai relativi accertamenti effettuati -in epoca prossima all'occorso- in sede di Atp, ma comunque formulando valutazioni autonome sulla relativa quantificazione, non potendo certo esprimere considerazioni maggiormente approfondite al riguardo, vista l'insuscettibilità di verifica diretta, dovuta al lungo lasso di tempo trascorso.
Occorre inoltre considerare che comunque la quantificazione di specie è stata effettuata sulla scorta di appositi parametri valutativi, e tenendo conto della produttività degli alberi, del pregiudizio ravvisabile alla produzione, e dei prezzi del prodotto non fruibile, oltre che dei costi da dover sostenere per la produzione e raccolta.
Le indennità olivicole eventualmente incassate dai ed a titolo di aiuti Parte_5 comunitari, non assumono rilevanza ai fini del computo di specie, essendo oggetto di
Pagina 11 verifica, il danno derivante dalla mancata fruizione del prodotto, valutato al netto dei costi di coltivazione e raccolta.
Va quindi, e con riferimento alle questioni poste sulla determinazione del quantum, in primis considerato e ribadito che il Ctu da ultimo designato, non ha potuto che rifarsi agli accertamenti condotti in prossimità degli eventi, e quindi in Atp.
Il Comune -e il Ctp- contestano che “non esiste la prova dello status quo ante degli alberi, mancando di fatto una evidenza della situazione e dello stato delle piante (non esistono foto) e della produzione olivicola oltre che dati di produzione storici sulla base di quali poter evidenziare di fatto un calo di produzione.”
Tale rilievo non è idoneo a contrastare le considerazioni e computi effettuati dai
CCttuu, posto che i danni di specie si sono concretizzati nel pregiudizio alle coltivazioni, e nella mancata fruizione dei prodotti, negli anni 2014 e 2016; e che si è dato corso alla relativa stima, con valutazione della produttività in considerazione delle tipologie di piante presenti in loco, e quindi del prodotto ricavabile, e con computo del relativo prezzo alla stregua di quelli correnti all'epoca dei fatti, secondo verifiche condotte nei settori operativi di riferimento (prezzo delle olive portate alla molitura).
Non è peraltro esigibile un riscontro sullo “status quo ante degli alberi, mancando di fatto una evidenza della situazione e dello stato delle piante (non esistono foto) e della produzione olivicola”, posto che quel che andava valutato nel caso, era il pregiudizio alla produzione derivante dagli allagamenti, ed in seguito ai medesimi, essendo necessario effettuare i relativi rilievi, dopo la verificazione dell'evento dannoso.
Quanto alla acquisizione dei “dati di produzione storici” al fine di “poter evidenziare di fatto un calo di produzione”, va comunque considerato che i riscontri peritali de quibus, sono stati correttamente fondati sulla valutazione della tipologia e numero di piante, con relativa stima correlata alla produttività, e computo conseguente, ed anche con applicazione di percentuali di abbattimento.
Può quindi ritenersi corretto il metodo seguito dal perito de quo, e con rivalutazione in chiave critica delle risultanze della ctu dell'Atp, non essendo suscettibili di verifica diretta -da parte Ctu ultimo- le condizioni delle piante nella condizione post allagamento, ed il correlato pregiudizio alla produzione olivicola del tempo, ed essendo le relative valutazioni state formulate sulla scorta di quanto nell'immediato accertabile.
Va al riguardo considerato che le stime dell'Atp, costituiscono idoneo riferimento valutativo, proprio perché effettuate sulla scorta dei rilievi condotti in loco -dal perito nominato all'uopo- con verifica effettuata a breve distanza dagli eventi.
Quanto dedotto dal – e dal Ctp- sulla “inesistenza di qualsivoglia evidenza Pt_1
(fisica, contabile, fiscale, fotografica etc.) in ordine alle doglianze degli Appellati”, e quanto contestato sul metodo seguito dal Ctu, e per avere il medesimo fondato le Co proprie valutazioni su quanto considerato ed indicato dal Ctu dell' , non può quindi essere recepito, per le ragioni innanzi esposte sulla necessità di procedere in tal senso e con le modalità indicate, e la correttezza delle relative scelte.
Pagina 12 Va inoltre considerato che le censure concernenti la mancanza di riferimenti alle pratiche colturali, si appalesano infondate, per quanto già considerato sulla idoneità della valutazione della vocazione colturale del fondo, e delle relative produzioni fruibili.
Le ulteriori questioni poste dall'appellante -e dal Ctp- su:
- la quantificazione delle rese produttive -e dei conseguenti danni- su basi bibliografiche e/o esperienziali, senza aver rilevato la totale assenza di tracciabilità delle produzioni olivicole;
- la necessità di acquisizione dei riscontri sulla tracciabilità delle produzioni olivicole, in quanto imposta da norme cogenti -e da dimostrare (annualmente) tramite ddt-;
- la assenza di fatture, conferimenti a frantoi oleari, quaderni di campagna, eventuali registrazioni sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale, relative alle produzioni conseguite, trasformate e commercializzate.
- La mancata valutazione dell'alternanza della produzione (anni di carica e scarica) che caratterizza le produzioni olivicole, e della mancanza di risorse irrigue per i fondi degli attori;
- L'essere il sopralluogo del perito, avvenuto in data antecedente alla fioritura, allorquando le piante erano ovviamente prive non soltanto di frutti (olive) ma anche di fiori.
- L'erroneità del metodo di stima in quanto fondato solo sulla base della mera osservazione della dimensione e dell'età degli ulivi (unici elementi a disposizione al momento del sopralluogo di perizia del 21.03.2024):
- La mancata individuazione delle varietà di ulivo presenti in loco, al fine di valutarne la produttività;
Non si appalesano idonee al fine di confutare gli accertamenti di specie, e relative risultanze.
E tanto posto che la stima effettuata -e peraltro anche rivista dal Ctu da ultimo nominato- risulta esser rispondente alla verifica della condizione delle piante in prossimità degli accadimenti, ed alla relativa produttività computata in considerazione dei kg/quintali di prodotto ottenibili dalle tipologie di albero oggetto di esame, e dai prezzi del prodotto;
il tutto sempre con riferimento alle condizioni e quotazioni dell'epoca, ed inoltre ai costi da dover sostenere per la relativa produzione.
Tali valutazioni e parametri utilizzati, non possono peraltro ritenersi confutati da difformi computi, corredati da riscontri, e fonti, idonee a consentire di individuare produttività, prezzi dei frutti, e costi di gestione differenti, rispetto a quelli posti a base della stima;
il si è difatti limitato a contestare la stima, senza tuttavia Pt_1 addurre elementi di confronto utili a consentire di rivalutare in chiave critica le conclusioni e determinazioni rese dai CCttuu.
Va quindi considerato che nella ctu dell'Atp, alla quale ha fatto riferimento il Ctu da ultimo officiato, è stato in particolare precisato che:
- I danni conseguiti all'allagamento sono comunque riscontrabili;
- La stima concernente la perdita del prodotto è stata effettuata;
Pagina 13 - La stima ha tenuto conto della produttività delle piante in dimensioni ottimali - che oscilla tra 60 e 100 kg-, stimata in media a 80 kg per albero;
- Il prezzo delle olive è stato rilevato in quello corrente nei frantoi locali;
- La mancata produzione è stata stimata nel 50% per l'anno 2014, e nel 70% per l'anno 2016, e con riferimento alle 270 piante di ulivo presenti sui fondi, e dei
10 alberi di fico, tenendo altresì conto delle spese ripristino fertilizzante, e trattamenti antiparassitari
Quanto alla osservazione sui mancati riscontri sulla tracciabilità delle produzioni olivicole, va considerato che nel caso di specie occorreva formulare una stima sui danni per perdita di prodotto, non potendosi che valutare la produttività degli alberi, e non assumendo rilevanza il riferimento alla carenza di produzione documentale, oggetto delle osservazioni del Pt_1
Peraltro non è contestato quanto dedotto dagli appellati sulla modesta dimensione della attività agricola, e sulla relativa gestione familiare, e con modalità informali.
Irrilevante si appalesa quanto osservato circa la mancata valutazione dell'alternanza della produzione (anni di carica e scarica) che caratterizza le produzioni olivicole, e della mancanza di risorse irrigue per i fondi degli attori, essendo le stime del caso state formulate per singolo anno e con riferimento ad annate differenti -2014 e 2016-.
La circostanza che il sopralluogo dell'ultimo Ctu sia avvenuto in periodo antecedente alla fioritura, allorquando le piante erano ovviamente prive non soltanto di frutti
(olive) ma anche di fiori, è irrilevante, posto che le relative valutazioni sono state effettuate con richiamo di quanto valutato nell'immediato dal Ctu dell'Atp.
Tutte le censure riferite alla incongruità della stima e sopra riportate, non si appalesano comunque idonee a confutare le valutazioni e conclusioni tratte dai periti, in particolare perché mancanti -come sopra rilevato- di specifiche e motivate prospettazioni quantificative differenti, idonee a far ritenere la incongruità della stima data dai periti.
In definitiva vanno condivise le ulteriori riflessioni formulate dal Ctu nominato in appello, ed il conseguente ricalcolo dei danni, dovendosi riquantificare i danni nell' importo di € 11.600,00.
Non possono esser comunque riconosciute a favore degli appellati, le spese indicate dal Ctu, che pur quantificate in € 3.680,00, non trovano riscontro probatorio
Per quanto poi concerne la condivisione delle percentuali di danno indicate dal Ctu Co dell' -e le relative doglianze del occorre considerare che in prime cure è Pt_1 stata effettuata una ripartizione percentuale dell'addebito, indicando il 70% a carico del ed il 30% ad altre cause. Pt_1
Non risulta esser stata proposta impugnazione incidentale su tale decisione, dovendo esser la ripartizione di addebito percentuale - non rivedibile, nei confronti degli originari attori-, vagliata sulla sola scorta della valutazione delle doglianze del
Pt_1
Va al riguardo considerato che i periti officiati, hanno ritenuto essere la tracimazione del canale la causa principale dei danni, ma non l'unica.
Pagina 14 La ripartizione percentuale indicata, anche in sentenza, deve essere confermata, anche al cospetto delle doglianze manifestate al riguardo dall'Ente appellante.
Ed infatti deve esser considerato che se l'incidenza altamente probabile -e preponderante-, rispetto agli allagamenti dei fondi de quibus, va ricondotta allo sversamento -per tracimazione o perdita- delle acque provenienti dal canale comunale, e se comunque vanno -per quanto affermato dai CCttuu- individuati anche altri fattori incidenti, tali fattori, in quanto secondari rispetto alla prevalente probabilità individuata in ctu, non possono che assumere valenza minore nell'eziologia degli allagamenti di specie.
Quanto innanzi giustifica l'attribuzione della maggiore responsabilità al Pt_1 indicata congruamente nel 70%, e della minore ad altri fattori eziologici, aventi incidenza più ridotta.
Non essendo suscettibile di rivalutazione il riparto di responsabilità nelle percentuali indicate in prime cure, dovrà, in conseguenza, esser riconosciuta a beneficio degli appellati, il 70% della somma di € 11.600,00, e quindi l'importo di € 8.120,00.
Tale importo dovrà essere maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite va considerato la relativa disciplina deve essere rivalutata, dovendosi disporre la parziale compensazione secondo le percentuali di addebitabilità indicate, e quindi con compensazione delle spese al 30%, con condanna del al pagamento del residuo 70%. Pt_1
Tale compensazione va disposta sulle spese così come liquidate in primo grado, non essendovi specifica contestazione sui parametri utilizzati dal Tribunale, e rimanendo immutato lo scaglione di riferimento -fino ad € 26.000,00-.
Anche per il procedimento cautelare va disposta la condanna alle spese -sempre in percentuale- posto che comunque la realizzazione delle opere e lavori di manutenzione da parte del è intervenuta dopo l'introduzione dell'apposito Pt_1 procedimento cautelare da parte degli appellati, le cui ragioni e richieste sono state in sostanza riconosciute, ma pur sempre dopo la presentazione del ricorso cautelare.
La determinazione del quantum dei compensi, risulta peraltro essere congrua in considerazione di quanto effettivamente liquidato per i danni riconosciuti.
L'appello può quindi essere accolto nei termini innanzi indicati, e rigettato per il residuo.
Le spese del giudizio di appello devono, tenendo conto dell'esito complessivo e della ripartizione percentuale indicato, essere compensate per il 30%, con condanna del al pagamento del residuo 70%, direttamente a favore del difensore degli Pt_1 appellati, dichiaratosi antistatario.
Quanto alle spese di tutte le ctu -quella dell'Atp, quella del giudizio di primo grado, e quella del giudizio di appello-, si ritiene che debba esser disposto l'esclusivo addebito al posto che la necessità di procedere ai relativi -e reiterati- accertamenti Pt_1 tecnici è riconducibile alla necessità di verifica (sempre, ma infondatamente, contestata, anche dopo l'esecuzione dal dei lavori a seguito del ricorso ex art. Pt_1
700 c.p.c.) dell'origine degli allagamenti e della omessa manutenzione/riparazione del
Pagina 15 canale per cui è causa, che hanno portato conseguenze pregiudizievoli che, se pur contestate nella relativa entità, si sono comunque e conseguentemente verificate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 3228/2022 del 6/9/2022, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza appellata:
1) Condanna il al pagamento, per le causali di cui in Parte_1 motivazione, della somma di € 8.120,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) Compensa le spese del giudizio di primo grado al 30%, condannando il al pagamento del residuo 70%, che liquida in complessivi € Parte_1
588,70 per esborsi, ed € 5.250,00 per compensi, oltre accessori come per legge, direttamente al difensore di e , Parte_3 Parte_2 dichiaratosi anticipatario;
3) Compensa le spese del giudizio di appello al 30%, condannando il Parte_1
al pagamento del residuo 70%, che liquida in complessivi € 4.066,30,
[...] oltre accessori come per legge, direttamente al difensore di e Parte_3
, dichiaratosi anticipatario;
Parte_2
4) Pone le spese di tutte le ctu svoltesi nel giudizio, definitivamente a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 28/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Emma Manzionna
Pagina 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Emma MANZIONNA Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1417/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Latorre Parte_1
-appellante-
c/
e , rappresentati e difesi dall'avv. Vito Parte_2 Parte_3
Cutrone
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_3 Parte_2
Bari, il al fine di ottenerne l'accertamento della responsabilità del Parte_1 medesimo per i danni subiti ai propri fondi agricoli, in agro di , ed alle relative Pt_1 colture, derivanti dal ripetuto riversamento delle acque da adiacente canale -di compluvio delle acque meteoriche- di titolarità del Pt_1
Si precisava di avere sollecitato, senza esito, l'Ente ad approntare rimedi per evitare la tracimazione delle acque, e di aver promosso apposito giudizio di ATP, all'esito del quale erano emerse le responsabilità del con riscontro dei danni causati, derivanti Pt_1 dalla cattiva manutenzione del canale, ostruito da detriti e vegetazione, e non dotato di adeguate opere di regimentazione delle acque.
Il , costituendosi, eccepiva in primis la nullità dell'atto di citazione, Parte_1 per carenza nell'esposizione dei fatti costitutivi, quindi contestava l'addebito di responsabilità, asserendo che i lamentati fenomeni, erano riconducibili alla particolare conformazione morfologica del sito, e deducendo essere l'intera zona ad alta pericolosità idraulica.
Pagina 1 Veniva dagli attori anche proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l'esecuzione delle opere volte ad evitare il protrarsi dei fenomeni di allagamento, ricorso a seguito del quale il dava corso alle opere di manutenzione. Pt_1
Si disponeva, e quindi espletava, ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale la causa veniva riservata per la decisione.
Il Tribunale di Bari emetteva quindi la sentenza n. 3228/2022 del 6/9/2022, con la quale veniva accolta la domanda attorea, con condanna del al risarcimento Pt_1 danni per il 70% degli importi stimati, e quindi per € 18.410,00 oltre accessori, con condanna del al pagamento delle spese di lite, e di ctu. Pt_1
Il Giudice di prime cure, rigettando l'eccezione di nullità, giungeva a tali conclusioni, considerando le risultanze della istruttoria e delle ccttuu espletate, e la desumibilità della origine delle inondazioni, quali provenienti dal canale di titolarità del da Pt_1 ritenersi quindi responsabile ex art. 2051 c.c., non essendo emerse e desumibili ipotesi di caso fortuito idonee ad escludere o limitare la responsabilità per l'occorso.
Si riteneva esser ravvisabile il nesso causale tra le condizioni della res in custodia, ed i danni subiti dai richiedenti, per quanto precisato nella perizia in atti, sulla riconducibilità dei maggiori flussi di acqua, alle carenze di funzionalità del canale.
La responsabilità veniva addebitata al nella percentuale al 70% -con Pt_1 liquidazione della corrispondente quota di danno-, posto che per il residuo 30% i fenomeni di specie dovevano ritenersi riconducibili anche ad altre cause, identificabili nelle caratteristiche dei terreni degli attori.
Proponeva appello il chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, ed il Pt_1 rigetto -previa delibazione sulla relativa nullità- della domanda attorea, adducendo, quali motivi:
1) La nullità della citazione per genericità della domanda:
2) L'infondatezza della domanda risarcitoria
- Per assenza di prova sulla riconducibilità degli asseriti allagamenti al Pt_1 deducendo che vi era sempre stata contestazione al riguardo, ed in particolare sostenendo essere erronea l'affermazione del Tribunale che aveva ritenuto esser pacifici e provati per tabulas le relative circostanze di fatto.
- Per assenza di prova sul nesso di causalità
Essendosi il Giudice di prime cure, limitato ad aderire acriticamente alla ctu, e non avendo il perito designato, neppure dato corso ai necessari approfondimenti, svolgendo un accertamento superficiale, ed anche sulla scorta di documentazione irritualmente acquisita dagli attori, che avrebbero dovuto produrla nei termini di rito.
3) Nullità della ctu
Anche per omesso riscontro rispetto alle osservazioni di Ctp, e per avere il Ctu effettuato accertamenti in termini meramente ipotetici e teorici, privi di specifici rilievi, calcoli, e supporti motivazionali, nulla avendo chiarito sulla sussistenza, epoca e origini dei fenomeni tracimativi, non avendo condotto neppure accertamenti sulle colture.
4) Assenza del nesso di causalità
Stante l'omesso riscontro sulle condotte antidoverose imputate al -omessa Pt_1 manutenzione-, comunque contestate.
Pagina 2 Veniva al riguardo dedotto che i terreni degli attori erano attraversati da un alveo fluviale in modellamento attivo, con conseguente probabilità di inondazioni, e che il relativo posizionamento a valle, e la conformazione morfologica, potevano esser considerate le cause dei fenomeni di allagamento lamentati.
5) Mancanza di colpa del con riferimento alla omessa manutenzione Pt_1
Rilevando essere le relative opere, risalenti nel tempo, e che i correlati lavori di manutenzione, erano rimasti sospesi a causa del blocco delle necessarie autorizzazioni da rilasciare dagli Enti all'uopo competenti
6) Erronea determinazione del quantum
Essendosi il Ctu nominato nel giudizio di primo grado, riportato alle imprecise ed inattendibili risultanze dell'Atp, senza dar corso ad alcun approfondimento in merito, e non avendo i periti neppure considerato l'incidenza degli eventi meteorici.
7) Erroneità della condanna alle spese
Non avendo il Giudice di prime cure considerato il riparto percentuale -30% e 70%- riscontrato ai fini della individuazione della responsabilità, che avrebbe dovuto comportare la compensazione, almeno parziale, delle spese.
Si deduceva inoltre che, essendosi il procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., concluso in termini sostanzialmente conciliativi, con conseguente adempimento del all'accordo conciliativo -se pur con non consistente ritardo, dovuto alle Pt_1 problematiche legate al Covid, ed a questioni amministrative-, le relative spese non dovevano esser poste a carico del essendo il suddetto procedimento stato Pt_1 chiuso con provvedimento di cessata materia del contendere.
Si costituivano gli appellati, contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto, e instando per il rigetto dell'appello.
La Corte, dopo aver rigettato l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., proposta dal procedeva a conferire nuovo incarico di ctu, ritenendo l'inadeguatezza della Pt_1 ctu svolta nel giudizio di primo grado, e conferendo al professionista incaricato il mandato di rispondere ai quesiti già indicati in prime cure.
******************************
L'appello è solo in parte fondato e deve essere accolto per quanto di ragione, e rigettato per il resto.
Occorre in primis rilevare che la Corte, con le ordinanze emesse in corso di causa, ha già formulato considerazioni sulla contestazione attinente la dedotta nullità della citazione di primo grado, ritenendo la relativa infondatezza, perché comunque sanata dal successivo ampio contraddittorio –e non essendo neppure stata pronunciata alcuna ordinanza ex art. 164 penultimo comma c.p.c.- sulla causa degli allagamenti nel periodo
2014-2016 e sull'entità dei danni.
E' stato anche precisato che rituale doveva ritenersi l'acquisizione, da parte del CTU del primo grado, della documentazione indispensabile allo svolgimento dell'incarico.
Peraltro va considerato che la questione concernente la nullità della ctu di primo grado, deve ritenersi superata, posto che nel giudizio di appello è stata disposta ed espletata una nuova ctu.
Pagina 3 La Corte ha, difatti, con ordinanza del 25/1/2024, conferito nuovo incarico peritale, ritenendo di dover procedere ad approfondimenti rispetto a quanto verificato in prime cure.
Le considerazioni già svolte, costituiscono riscontro negativo sulle correlate doglianze manifestate con l'appello, concernenti la nullità dell'atto di citazione del primo grado, e l'illegittima acquisizione dal Ctu -e tardiva produzione dagli attori- della documentazione indicata dall'appellante.
Le ulteriori questioni oggetto di appello vertono quindi sulla assenza di prova sul nesso di causalità, e sulla riconducibilità della responsabilità degli allagamenti al - Pt_1 oltre che sulla inconfigurabilità della responsabilità/colpa dell' ed ancora sulla CP_1 quantificazione dei danni, essendo state oggetto di censura le considerazioni tecniche oggetto di valutazione nel giudizio di primo grado.
Il ha anche contestato la regolamentazione delle sese del giudizio di primo Pt_1 grado.
Va quindi considerato che deve ritenersi acclarata la circostanza degli avvenuti allagamenti dei terreni degli attori, peraltro riscontrata dalle molteplici fotografie allegate -munite anche di apposite date-, che documentano il ristagno di notevoli quantità di acqua sui fondi degli appellati.
Altrettanto deve ritenersi sulle tipologie di colture, prevalentemente ad uliveto (270 alberi), e con qualche unità di alberi di fico (10 alberi), essendovi specifici riscontri in tal senso, per quanto accertato dai CCttuu avvicendatisi nel giudizio.
Per la verifica della fondatezza delle richieste dei danneggiati, e delle relative doglianze manifestate con l'appello, si è reso quindi necessario -come da richiamata ordinanza del 25/1/2024-, procedere a nuova ctu, vista l'inadeguatezza della perizia espletata in primo grado;
va peraltro considerato che il consulente nominato in sede di
Atp, ha condotti accertamenti a breve distanza rispetto dagli accadimenti.
La nuova ctu è stata disposta per poter:
a) compiutamente valutare la configurabilità del nesso causale tra pretesa tracimazione imputabile al e allagamento dei fondi attorei, anche a fronte delle specifiche Pt_1 contestazioni dei CCttpp del Pt_1
b) verificare il difetto di manutenzione del canale, e valutare, con giudizio controfattuale, se la condotta omessa avrebbe potuto evitare o ridurre i danni lamentati;
c) valutare e quantificare l'entità dei danni.
Dalla ctu da ultimo espletata, si ricava che:
- Il fondo degli attori -con prevalente coltivazione olivicola, e 270 piante di ulivo- confina, nella parte a sud, con il canale costruito dal Comune , oggetto Parte_1 di causa,
- Il canale de quo è in concreto una fossa d'infiltrazione che funge da recapito finale delle acque canalizzate dalla fogna bianca della zona di via Modugno del
; Parte_1
Pagina 4 - Il “canale” di specie si presentava -al momento del sopralluogo del Ctu del
21/3/2024- ripulito al 90 % dalle piante e dagli arbusti descritti e presenti all'atto dello svolgimento delle precedenti attività peritali;
- Comunque nel 2019 -come documentato da coeve fotografie- e dopo gli eventi lamentati dagli attori (del 2014 e 2016), il canale era ingombro di vegetazione arbustiva che facilmente avrebbe potuto comportare ostruzioni, e impedire la sua funzione primaria, ovvero quella di drenaggio e smaltimento delle acque di fogna bianca.
Il Ctu ha peraltro precisato che “a distanza di circa dieci anni dagli eventi, è difficile, se non impossibile, trovare riscontri dei danni lamentati da parte convenuta;
oggi gli alberi di olivo presenti nel fondo dei convenuti manifestano segni di non eccessiva vigoria, ma dire se questa dipende da eventi di 10 anni fa, o da più probabili avversità recenti, quali siccità in corso, o anche problemi di conduzione, non è possibile dirlo”.
Il Ctu ha anche affermato che “Senz'altro una asfissia radicale prodotta da ristagno idrico, soprattutto se tale evento è da riportarsi indietro negli anni, potrebbe determinare una minor vigoria delle piante così come oggi manifestata”, riportandosi quindi alle percentuali di danno indicate dal primo Ctu, incaricato in Atp (dott. ) Per_1 avendo il medesimo reso la propria relazione il 24.01.2017, quindi poco dopo gli eventi lamentati.
Il Ctu ha anche evidenziato che “Il terreno oggetto del danno è leggermente sottoposto rispetto al canale, …….., è in parte situato in area di deflusso di un bacino idrografico che include anche lo stesso ”, area connotata da rilevante Parte_1 pericolosità idraulica, e nella quale ricadono i fondi degli danneggiati.
Il perito de quo ha anche precisato che “Un eventuale danno da 'evento' eccezionale che comunque statisticamente non poteva verificarsi a distanza di due anni, avrebbe Pa coinvolto la sola superficie (come riportata nella cartografia riprodotta in ctu): in sede di ATP il danno è stato accertato invece sull'intera superficie di proprietà degli appellati e quindi, solo una eventuale concausa dovuto allo sversamento del canale avrebbe potuto causare simile danno.”
Sono al riguardo state analizzate le serie storiche di piovosità della provincia di Bari, constatando che negli anni 2014 e 2016 -nei quali, per quanto indicato dai danneggiati, si sarebbero verificati gli eventi dannosi- non si erano riscontrati eventi piovosi maggiormente rilevanti.
In considerazione e conseguenza di tale rilievo, il Ctu ha affermato che la causa dell'accaduto, “si puo' ritenere con ragionevole certezza, è da ricercarsi altrove, ovvero in un probabile sversamento del 'canale' del , che come si è Parte_1 visto, era in cattive condizioni di manutenzione”.
Rispondendo alle osservazioni dei CCttpp del il Ctu ha quindi precisato che Pt_1 risultando essere la zona in controversia ad “alto rischio” (comunque solo parzialmente) di inondazione, la possibilità di allagamento era prospettabile in un ampio arco temporale -frequenza inferiore ai 30 anni- e non certo a breve distanza temporale (nella specie si riscontrano un allagamento nel 2014 ed un altro nel 2016) come avvenuto.
Pagina 5 Il Ctu ha anche precisato che i terreni de quibus non risultano esser situati in mezzo ad un alveo fluviale in attività, non potendosi considerare tale, il “canale” di raccolta di proprietà comunale, avente la funzione di alleggerire i rischi per i terreni limitrofi, e non dovendo aumentare tali rischi.
E' stato inoltre precisato, rispetto alle osservazioni del Ctp del ed anche Pt_1 quanto alla ripartizione percentuale 30/70% dell'addebito, che i terreni oggetto di causa, risultano sì avere un avvallamento, quindi soggetto ad eventuali allagamenti;
ma che non giacendo tali terreni in un alveo fluviale, si deve ritenere che il relativo allagamento sia stato determinato da un evento esterno e quindi dalla tracimazione del canale-trincea.
A conforto di tale conclusione si è rilevato che in differente ipotesi, e di reiterati allagamenti dovuti alla conformazione e posizione dei terreni, gli ulivi secolari non avrebbero avuto modo di sopravvivere, come invece constatato all'epoca dell'ultima perizia.
Il Ctu ha quindi ricostruito la riconducibilità dell'occorso, escludendo anche l'incidenza ex sé degli eventi meteorici, non avendo riscontrato indici di piovosità idonei a trarre conclusioni differenti, e non essendo stati constatati eventi meteorici eccezionali nel periodo -2014/2016- oggetto di controversia, tali da giustificare, di per sé soli,
l'allagamento dei terreni degli attori.
E' quindi stata identificata la causa esterna “altamente probabile”, nello sversamento dal canale-trincea, incapace di smaltire le acque, per la presenza di ingombri e vegetazione.
In ordine alla quantificazione dei danni il Ctu ha effettuato il relativo computo per gli anni 2014 e 2016, tenendo anche conto di quanto già verificato dai precedenti periti, ma rettificando i relativi importi.
Tanto si è reso necessario, posto che -come precisato dal perito- il Ctu, certo non poteva avere alcuno ulteriore strumento -a distanza di un sì lungo lasso temporale, di circa 10 anni- per valutare i riflessi dannosi verificatisi a notevole distanza di tempo, e quindi accertabili -come avvenuto nella specie-, nell'immediatezza, o a ridosso degli eventi, a mezzo di un Atp.
Sono quindi stati correttamente utilizzati gli stessi parametri indicati nell'ATP, riportandosi alle precisazioni rese dal Ctu dell'ATP, in quanto comunque compatibili con la descrizione dei luoghi effettuata in sede di accertamento preventivo -ed anche nella relazione tecnica successiva-.
Sono comunque state formulate autonome valutazioni in ordine ai valori computabili, ritenendo esser stato sovrastimato il danno da mancata produzione.
E' stato effettuato il computo in detrazione di alcuni dei costi di produzione, non calcolati dai precedenti periti, indicando anche un eventuale costo da considerare per rimborso per spese ipotizzabili -pari ad un totale di € 3.680,00-, e comunque precisando al riguardo, che in atti non erano riscontrabili i correlati supporti documentati.
Pagina 6 Il Ctu è quindi giunto alla individuazione delle somme suscettibili di riconoscimento a titolo di danno, come da tabella a pag. 18 e 19 della perizia, che qui si richiama, e per un importo totale di € 11.600,00, indicando le spese non documentate in € 3.680,00
Va poi considerato che il Ctu ha puntualmente riscontrato le osservazioni sollevate dai
CCttpp, evidenziando:
- Quanto alle osservazioni del Ctp degli appellati, concernenti il degrado vegetativo da eccessiva umidità, le micosi e malattie conseguenti sempre all' umidità eccessiva -con riduzione della produzione di olive-, la perdita di produzione delle olive a causa dei danni subiti dagli alberi, e l'incidenza sulla monumentalità degli alberi;
Di aver tenuto già in considerazione tali circostanze ai fini della constatazione della presenza dei danni, e della relativa valutazione;
va peraltro considerato che -per quanto poc'anzi già rilevato- che il Ctu ha dovuto necessariamente far riferimento agli accertamenti svolti nell'immediato, e nell'ambito dell'Atp.
Si è poi evidenziato non avere incidenza al riguardo, quanto sostenuto dalla parte sulla monumentalità delle piante, per non essere ravvisabili i relativi presupposti.
Ed ancora si è considerato che quanto sostenuto dal Ctp sulla maggior perdita di produzione -rispetto a quella ritenuta in ctu-, non era stato riscontrato con apposita documentazione di raffronto.
- Quanto alle osservazioni dei CCttpp del Pt_1 di non poter recepire le difformi considerazioni sull'incidenza di eventuali allagamenti e sulla relativa frequenza nelle zone ad alto rischio idrogeologico, rilevando la carenza di specifici riscontri sull'entità degli eventi meteorici in zona.
E' stato evidenziato, quanto alla verifica dei danni, che essendo le attività peritali condotte a distanza di un decennio dall'espletamento dell'Atp, il Ctu non poteva, al riguardo, che far riferimento ai relativi e più risalenti accertamenti, in mancanza di possibilità di verifica all'attualità.
Ed ancora che le condizioni attuali dei fondi e degli ulivi -in non buone condizioni, dovute all'asfissia da ristagno di acqua-, erano chiaramente indicative della verificazione degli accadimenti oggetto di causa, non si fossero verificati.
Il Ctu ha inoltre evidenziato che le contestazioni sollevate -da tutti i periti di parte, e per computo in difetto o in eccesso- sulla quantificazione data sui riflessi pregiudizievoli, non erano state supportate da idonei riscontri documentali o da comprovati supporti di comparazione, utili ad indurre una differente rivalutazione dei computi effettuati.
Il Ctu è, in definitiva, giunto alle seguenti conclusioni:
- I terreni in controversia non sono naturalmente sottoposti ad inondazioni,
pur essendo compresi in zona ad alto rischio idrogeologico
- Dopo gli eventi lamentati -allagamenti del 2014 e del 2016- il canale di raccolta del adiacente ai terreni de quibus, risultava essere ingombro di Pt_1 vegetazione, che avrebbe potuto ostruire e impedire la funzione di drenaggio e smaltimento delle acque di fogna bianca;
- E' altamente probabile che tale predetta condizione del canale, abbia potuto cagionare le conseguenze oggetto di riscontro in sede di Atp
Pagina 7 - Non esiste attualmente uno strumento per valutare con precisione la percentuale di danno dopo circa 10 anni dagli eventi in questione.
Ritenendo pertanto, di dover utilizzare le indicazioni ricavate dalla ATP e le relative percentuali, in quanto compatibili con la descrizione dei luoghi avvenuta in sede di ATP e nella relazione tecnica successiva.
- Si è reso necessario rivedere i calcoli già formulati nelle precedenti ctu, avendo i precedenti periti sovrastimato la produttività dei fondi, e non avendo calcolato alcuni costi
Avendo il Ctu utilizzato differenti parametri di computo
- Il danno calcolato è pari ad € 11.600,00, oltre eventuali spese per € 3.680,00 - comunque non documentate-
Dalla Ctu -ed anche dai precedenti accertamenti tecnici- che si appalesa immune da vizi e congruamente motivata, avendo dato riscontro ai quesiti sottoposti ed avendo fornito chiarimenti adeguati rispetto alle deduzioni dei CCttpp, si desume quindi che:
- i terreni degli appellati sono adiacenti rispetto al canale di titolarità Comunale;
- pur essendo ubicati -ma solo in parte- in zona ad alto rischio idrogeologico, non sono naturalmente assoggettati ad allagamenti;
- dall'esame dei dati pluviometrici del periodo di riferimento -2014 e 2016- non risulta che vi siano stati eventi meteorici di intensità tale da comportare gli allagamenti quali quelli lamentati;
- il canale del adiacente ai fondi degli appellati -di convogliamento delle Pt_1 acque bianche- era all'epoca dei lamentati danni (da allagamento), ingombro di vegetazione, che avrebbe potuto ostruire e impedire la funzione di drenaggio e smaltimento delle acque di fogna bianca.
Tale “canale” presentava -come rilevato e specificato nelle ccttuu in atti- chiari deficit di manutenzione, che potevano comportare la fuoriuscita delle acque raccolte, e lo sversamento nei terreni adiacenti;
- gli allagamenti, e conseguenti danni verificatisi nelle proprietà degli appellati, sono con alta probabilità –“ragionevole certezza” come affermato dal Ctu-, riconducibili alla condizione del canale de quo, che, vista l'ostruzione rilevabile,
e le condizioni constatate, non avrebbe potuto smaltire il flusso delle acque nello stesso convogliate, con relativo sversamento nei fondi circostanti;
- in sede di ATP il danno è stato accertato sull'intera superficie di proprietà degli appellati;
- lo stato di non eccesiva vigoria degli alberi di ulivo, va ricondotto ad una asfissia radicale prodotta da ristagno idrico, tanto più incidente, quanto più risalente il relativo allagamento;
- i danni sono stati stimati dal Ctu, tenendo conto di quanto già accertato diversi anni prima in sede di Atp, e rivedendo la relativa quantificazione, in quanto sovrastimata dai precedenti periti.
Quanto alle ulteriori contestazioni formulate dal appellante, sulle risultanze Pt_1 della ctu del giudizio di appello, va considerato che:
Pagina 8 - la causa degli allagamenti dei fondi attorei è stata ritenuta con ragionevole certezza riconducibile alle condizioni del canale comunale, pieno di vegetazione e detriti, carente di manutenzione, ed anche deficitario dal punto di vista strutturale;
tanto è stato constatato da tutti e tre i Ctu officiati, come può desumersi dalle relazioni in atti, e deve considerarsi acquisizione ormai pacifica;
E' quindi ravvisabile il nesso causale tra le richiamate condizioni, e gli allagamenti verificatisi, potendo pertanto affermarsi, con valutazione controfattuale, che ove effettuata adeguata manutenzione e pulizia del sito, ed i necessari lavori di manutenzione, il deflusso delle acque del canale de quo, non avrebbe subito ostruzioni, e le acque non sarebbero state convogliate verso fondi adiacenti.
La condotta antidoverosa ravvisabile in capo al è quindi integrata dalla Pt_1 chiara mancanza di manutenzione, desumibile dalle condizioni del canale come constata sin ab initio ed in sede di Atp, e quindi anche dal Ctu nominato in prime cure, nonché ribadita dal Ctu da ultimo officiato.
D'altronde va osservato che i lavori di sistemazione e pulizia erano palesemente necessari, come desumibile da quanto occorso nel procedimento ex art. 700 c.p.c. introdotto in corso di causa;
si rileva peraltro che il si è determinato ad Pt_1 eseguire tali lavori solo dopo l'avvenuta presentazione del ricorso ex art. 700 c.p.c., da parte degli odierni appellati.
L'affermazione dell'Ente appellante (e del proprio Ct) che anche ove l'Amministrazione concludente avesse provveduto ad eseguire gli interventi di manutenzione ex adverso invocati, i presunti allagamenti si sarebbero ugualmente verificati, non trova alcun riscontro concreto, trattandosi di mera ed indimostrata asserzione, peraltro smentita dalla constatazione degli avvenuti allagamenti pur in assenza, nel periodo in controversia, di eventi meteorici di rilievo.
Non assume poi rilevanza quanto dedotto sul mancato riscontro su “allerte di
Autorità di Bacino, Protezione Civile, Vigili Urbani e/o altre autorità competenti al governo e protezione del territorio” (cfr. ulteriori osservazioni Ctp del , Pt_1 dovendosi ritenere, per quanto sopra documentato, acclarati gli allagamenti lamentati,
e la riconducibilità al canale di titolarità -e quindi in custodia e gestione- comunale.
Va al riguardo considerato che, come apprezzabile dalle foto in atti, gli allagamenti verificatisi possono -vista la quantità d'acqua presente in loco- o essere riconducibili ad un evento meteorico alluvionale, del quale non vi è riscontro, per quanto accertato specificamente dal Ctu;
oppure da invasione di acque provenienti da altre zone, come rilevabile nella specie, e per i problemi ostruttivi, manutentivi e strutturali dell'adiacente canale comunale.
Tanto consente, in carenze di ulteriori fattori eziologici preponderanti identificabili, la riconducibilità degli allagamenti al canale comunale, e quindi l'addebitabilità al titolare. Pt_1
Ed ancora, e per quanto innanzi rilevato sulla mancata individuazione di un fattore terzo -rispetto a quello identificato- avente incidenza prevalente per l'occorso, va considerato che quanto dedotto sulla mancanza di “prove di eventi atmosferici che possano correlare l'accaduto, perizie fotografiche, bollettini di allerta meteo, …………….
Pagina 9 sulla quale basare una responsabilità” (sempre Ctp del , conferma vieppiù la Pt_1 riconducibilità, alla stregua del principio della preponderanza probabilistica, degli allagamenti alle condizioni deficitarie e mancanza di manutenzione del canale de quo loquimur.
Anche le considerazioni sulla ininfluenza della cattiva manutenzione e secondo le quali, “l'efficienza di assorbimento certamente sarà stata inferiore per un certo periodo, ma in ogni caso avrà contribuito, seppur in percentuale ridotta, ad una riduzione della portata verso i terreni del ricorrente”, costituiscono un mero assunto difensivo, che non è idoneo a scalfire -trattandosi di mera ed indimostrata ipotesi- la verifica eziologica nei termini sopra precisati.
Deve inoltre esser considerato che irrilevante risulta essere -se non in parte-, ai fini della riconducibilità causale, la posizione del fondo degli attori in una zona ad alto rischio di allagamento per cause naturali.
Ed infatti i consulenti officiati hanno nello specifico valutato tali circostanze, constatando che gli allagamenti hanno interessato l'intero fondo, e precisando che solo una parte di tale fondo è classificata ad “alto rischio”.
Va quindi considerato che pur essendo i fondi posti a valle di altri terreni, non è ipotizzabile, anche alla stregua di una verifica probabilistica, che i medesimi possano allagarsi ed essersi allagati -come percepibile dalle foto in atti- per scorrimento delle acque da altri fondi, che comunque dovrebbero avere capacità drenante -essendo i terreni normalmente permeabili (salvo prova contraria, non acquisita nella specie)-.
Deve peraltro essere ribadito che non è stata fornita prova su eventuali eventi meteorici eccezionali, che possano indurre a ritenere che gli allagamenti siano prevalentemente o esclusivamente addebitabili ad altre e diverse cause -rispetto a quella individuata- quali il testè menzionato scorrimento delle acque, o il mero ristagno nei fondi degli appellati, avendo il Ctu riscontrato negativamente tale circostanza, ed a mezzo di apposite verifiche sui dati pluviometrici.
Anche quanto asserito sulla mancata incidenza del cattivo stato di manutenzione del canale -già sopra oggetto di specifico e testuale richiamo-, non può ritenersi contestazione idonea a confutare le conclusioni tratte, trattandosi di mero assunto, rispetto al quale va invece constatata la presenza di allagamenti consistenti, che non trova giustificazione né nella conformazione del fondo degli originari attori, né nel posizionamento dello stesso, né in eventi meteorici di rilievo, che possano essere individuati quale causa degli allagamenti.
Tanto a differenza rispetto alla altamente probabile -e ragionevolmente certa- riconducibilità all'adiacente canale, la cui funzione propria -di convogliamento e smaltimento delle acque- può essere assecondata e svolta, ove la struttura sia mantenuta in piena efficienza, ed al fine di evitare fenomeni come quello verificatosi nel caso di specie.
Va al riguardo considerato che i problemi e deficit ostruttivi, e le cattive condizioni del canale -come oggetto di chiari rilievi da parte dei periti- sono elementi idonei e sufficienti al fine di ravvisare la riconducibilità dell'accaduto, nei termini indicati.
Pagina 10 La responsabilità è stata correttamente ritenuta ex art. 2051 c.c., ed alcuna rilevanza può assumere la doglianza relativa all'assenza di colpa in capo al - Pt_1 peraltro indimostrata- visti i ritardi nella manutenzione e disostruzione del canale.
Va al riguardo, e peraltro, considerato che l'Ente si è determinato ad effettuare i lavori, solo a seguito della presentazione del ricorso ex art. 700 c.p.c., e nonostante il Co già espletato , e l'introduzione dell'azione risarcitoria da parte degli appellati.
Quanto testè rilevato, giustifica la condanna dell'Ente, anche al pagamento delle spese del procedimento ex art. 700 c.p.c.
Non risulta esser dimostrato alcunchè sulla configurabilità del caso fortuito, ed indimostrata risulta essere la affermazione secondo la quale, anche in caso di condizioni di saturazione e/o ostruzione del canale, ed in caso di eventi meteorici di entità eccezionale, l'acqua di deflusso, prima di giungere al canale, esonderebbe a monte del cunicolo chiuso interrato che andrebbe in pressione con rigurgito verso il centro abitato (e non già verso il fondo degli attori), e poi a valle attraverso le finestre di sfioro laterale di emergenza.
Quanto poi alla carenza di calcoli e rilievi geologici, si rileva che la relativa questione non è stata oggetto di specifico approfondimento e valutazione, non appalesatasi necessaria, posto che l'appellante -che ha formulato la relativa osservazione- non ha fornito alcun utile riscontro sulle caratteristiche geologiche dei terreni de quibus e degli ulteriori in zona, e sulla relativa incidenza rispetto ai ristagni di acqua, dovendo ritenersi gravare sullo stesso il relativo onere, ed ai fini della dimostrazione del caso fortuito per quanto previsto ex art. 2051 c.c.
Assodata la responsabilità, va con riferimento alla valutazione dei danni, considerato che se è pur stato affermato che «a distanza di circa dieci anni dagli eventi, è difficile, se non impossibile, trovare riscontri dei danni lamentati da parte convenuta;
oggi gli alberi di olivo presenti nel fondo dei convenuti manifestano segni di non eccessiva vigoria, ma dire se questa dipende da eventi di 10 anni fa, o da più probabili avversità recenti, quali siccità in corso, o anche problemi di conduzione, non è possibile dirlo», il perito da ultimo officiato, ha comunque constatato la compatibilità dello stato attuale delle piante con gli effetti del ristagno di acqua -anche a lungo termine-.
Il Ctu si è quindi dovuto riportare ai relativi accertamenti effettuati -in epoca prossima all'occorso- in sede di Atp, ma comunque formulando valutazioni autonome sulla relativa quantificazione, non potendo certo esprimere considerazioni maggiormente approfondite al riguardo, vista l'insuscettibilità di verifica diretta, dovuta al lungo lasso di tempo trascorso.
Occorre inoltre considerare che comunque la quantificazione di specie è stata effettuata sulla scorta di appositi parametri valutativi, e tenendo conto della produttività degli alberi, del pregiudizio ravvisabile alla produzione, e dei prezzi del prodotto non fruibile, oltre che dei costi da dover sostenere per la produzione e raccolta.
Le indennità olivicole eventualmente incassate dai ed a titolo di aiuti Parte_5 comunitari, non assumono rilevanza ai fini del computo di specie, essendo oggetto di
Pagina 11 verifica, il danno derivante dalla mancata fruizione del prodotto, valutato al netto dei costi di coltivazione e raccolta.
Va quindi, e con riferimento alle questioni poste sulla determinazione del quantum, in primis considerato e ribadito che il Ctu da ultimo designato, non ha potuto che rifarsi agli accertamenti condotti in prossimità degli eventi, e quindi in Atp.
Il Comune -e il Ctp- contestano che “non esiste la prova dello status quo ante degli alberi, mancando di fatto una evidenza della situazione e dello stato delle piante (non esistono foto) e della produzione olivicola oltre che dati di produzione storici sulla base di quali poter evidenziare di fatto un calo di produzione.”
Tale rilievo non è idoneo a contrastare le considerazioni e computi effettuati dai
CCttuu, posto che i danni di specie si sono concretizzati nel pregiudizio alle coltivazioni, e nella mancata fruizione dei prodotti, negli anni 2014 e 2016; e che si è dato corso alla relativa stima, con valutazione della produttività in considerazione delle tipologie di piante presenti in loco, e quindi del prodotto ricavabile, e con computo del relativo prezzo alla stregua di quelli correnti all'epoca dei fatti, secondo verifiche condotte nei settori operativi di riferimento (prezzo delle olive portate alla molitura).
Non è peraltro esigibile un riscontro sullo “status quo ante degli alberi, mancando di fatto una evidenza della situazione e dello stato delle piante (non esistono foto) e della produzione olivicola”, posto che quel che andava valutato nel caso, era il pregiudizio alla produzione derivante dagli allagamenti, ed in seguito ai medesimi, essendo necessario effettuare i relativi rilievi, dopo la verificazione dell'evento dannoso.
Quanto alla acquisizione dei “dati di produzione storici” al fine di “poter evidenziare di fatto un calo di produzione”, va comunque considerato che i riscontri peritali de quibus, sono stati correttamente fondati sulla valutazione della tipologia e numero di piante, con relativa stima correlata alla produttività, e computo conseguente, ed anche con applicazione di percentuali di abbattimento.
Può quindi ritenersi corretto il metodo seguito dal perito de quo, e con rivalutazione in chiave critica delle risultanze della ctu dell'Atp, non essendo suscettibili di verifica diretta -da parte Ctu ultimo- le condizioni delle piante nella condizione post allagamento, ed il correlato pregiudizio alla produzione olivicola del tempo, ed essendo le relative valutazioni state formulate sulla scorta di quanto nell'immediato accertabile.
Va al riguardo considerato che le stime dell'Atp, costituiscono idoneo riferimento valutativo, proprio perché effettuate sulla scorta dei rilievi condotti in loco -dal perito nominato all'uopo- con verifica effettuata a breve distanza dagli eventi.
Quanto dedotto dal – e dal Ctp- sulla “inesistenza di qualsivoglia evidenza Pt_1
(fisica, contabile, fiscale, fotografica etc.) in ordine alle doglianze degli Appellati”, e quanto contestato sul metodo seguito dal Ctu, e per avere il medesimo fondato le Co proprie valutazioni su quanto considerato ed indicato dal Ctu dell' , non può quindi essere recepito, per le ragioni innanzi esposte sulla necessità di procedere in tal senso e con le modalità indicate, e la correttezza delle relative scelte.
Pagina 12 Va inoltre considerato che le censure concernenti la mancanza di riferimenti alle pratiche colturali, si appalesano infondate, per quanto già considerato sulla idoneità della valutazione della vocazione colturale del fondo, e delle relative produzioni fruibili.
Le ulteriori questioni poste dall'appellante -e dal Ctp- su:
- la quantificazione delle rese produttive -e dei conseguenti danni- su basi bibliografiche e/o esperienziali, senza aver rilevato la totale assenza di tracciabilità delle produzioni olivicole;
- la necessità di acquisizione dei riscontri sulla tracciabilità delle produzioni olivicole, in quanto imposta da norme cogenti -e da dimostrare (annualmente) tramite ddt-;
- la assenza di fatture, conferimenti a frantoi oleari, quaderni di campagna, eventuali registrazioni sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale, relative alle produzioni conseguite, trasformate e commercializzate.
- La mancata valutazione dell'alternanza della produzione (anni di carica e scarica) che caratterizza le produzioni olivicole, e della mancanza di risorse irrigue per i fondi degli attori;
- L'essere il sopralluogo del perito, avvenuto in data antecedente alla fioritura, allorquando le piante erano ovviamente prive non soltanto di frutti (olive) ma anche di fiori.
- L'erroneità del metodo di stima in quanto fondato solo sulla base della mera osservazione della dimensione e dell'età degli ulivi (unici elementi a disposizione al momento del sopralluogo di perizia del 21.03.2024):
- La mancata individuazione delle varietà di ulivo presenti in loco, al fine di valutarne la produttività;
Non si appalesano idonee al fine di confutare gli accertamenti di specie, e relative risultanze.
E tanto posto che la stima effettuata -e peraltro anche rivista dal Ctu da ultimo nominato- risulta esser rispondente alla verifica della condizione delle piante in prossimità degli accadimenti, ed alla relativa produttività computata in considerazione dei kg/quintali di prodotto ottenibili dalle tipologie di albero oggetto di esame, e dai prezzi del prodotto;
il tutto sempre con riferimento alle condizioni e quotazioni dell'epoca, ed inoltre ai costi da dover sostenere per la relativa produzione.
Tali valutazioni e parametri utilizzati, non possono peraltro ritenersi confutati da difformi computi, corredati da riscontri, e fonti, idonee a consentire di individuare produttività, prezzi dei frutti, e costi di gestione differenti, rispetto a quelli posti a base della stima;
il si è difatti limitato a contestare la stima, senza tuttavia Pt_1 addurre elementi di confronto utili a consentire di rivalutare in chiave critica le conclusioni e determinazioni rese dai CCttuu.
Va quindi considerato che nella ctu dell'Atp, alla quale ha fatto riferimento il Ctu da ultimo officiato, è stato in particolare precisato che:
- I danni conseguiti all'allagamento sono comunque riscontrabili;
- La stima concernente la perdita del prodotto è stata effettuata;
Pagina 13 - La stima ha tenuto conto della produttività delle piante in dimensioni ottimali - che oscilla tra 60 e 100 kg-, stimata in media a 80 kg per albero;
- Il prezzo delle olive è stato rilevato in quello corrente nei frantoi locali;
- La mancata produzione è stata stimata nel 50% per l'anno 2014, e nel 70% per l'anno 2016, e con riferimento alle 270 piante di ulivo presenti sui fondi, e dei
10 alberi di fico, tenendo altresì conto delle spese ripristino fertilizzante, e trattamenti antiparassitari
Quanto alla osservazione sui mancati riscontri sulla tracciabilità delle produzioni olivicole, va considerato che nel caso di specie occorreva formulare una stima sui danni per perdita di prodotto, non potendosi che valutare la produttività degli alberi, e non assumendo rilevanza il riferimento alla carenza di produzione documentale, oggetto delle osservazioni del Pt_1
Peraltro non è contestato quanto dedotto dagli appellati sulla modesta dimensione della attività agricola, e sulla relativa gestione familiare, e con modalità informali.
Irrilevante si appalesa quanto osservato circa la mancata valutazione dell'alternanza della produzione (anni di carica e scarica) che caratterizza le produzioni olivicole, e della mancanza di risorse irrigue per i fondi degli attori, essendo le stime del caso state formulate per singolo anno e con riferimento ad annate differenti -2014 e 2016-.
La circostanza che il sopralluogo dell'ultimo Ctu sia avvenuto in periodo antecedente alla fioritura, allorquando le piante erano ovviamente prive non soltanto di frutti
(olive) ma anche di fiori, è irrilevante, posto che le relative valutazioni sono state effettuate con richiamo di quanto valutato nell'immediato dal Ctu dell'Atp.
Tutte le censure riferite alla incongruità della stima e sopra riportate, non si appalesano comunque idonee a confutare le valutazioni e conclusioni tratte dai periti, in particolare perché mancanti -come sopra rilevato- di specifiche e motivate prospettazioni quantificative differenti, idonee a far ritenere la incongruità della stima data dai periti.
In definitiva vanno condivise le ulteriori riflessioni formulate dal Ctu nominato in appello, ed il conseguente ricalcolo dei danni, dovendosi riquantificare i danni nell' importo di € 11.600,00.
Non possono esser comunque riconosciute a favore degli appellati, le spese indicate dal Ctu, che pur quantificate in € 3.680,00, non trovano riscontro probatorio
Per quanto poi concerne la condivisione delle percentuali di danno indicate dal Ctu Co dell' -e le relative doglianze del occorre considerare che in prime cure è Pt_1 stata effettuata una ripartizione percentuale dell'addebito, indicando il 70% a carico del ed il 30% ad altre cause. Pt_1
Non risulta esser stata proposta impugnazione incidentale su tale decisione, dovendo esser la ripartizione di addebito percentuale - non rivedibile, nei confronti degli originari attori-, vagliata sulla sola scorta della valutazione delle doglianze del
Pt_1
Va al riguardo considerato che i periti officiati, hanno ritenuto essere la tracimazione del canale la causa principale dei danni, ma non l'unica.
Pagina 14 La ripartizione percentuale indicata, anche in sentenza, deve essere confermata, anche al cospetto delle doglianze manifestate al riguardo dall'Ente appellante.
Ed infatti deve esser considerato che se l'incidenza altamente probabile -e preponderante-, rispetto agli allagamenti dei fondi de quibus, va ricondotta allo sversamento -per tracimazione o perdita- delle acque provenienti dal canale comunale, e se comunque vanno -per quanto affermato dai CCttuu- individuati anche altri fattori incidenti, tali fattori, in quanto secondari rispetto alla prevalente probabilità individuata in ctu, non possono che assumere valenza minore nell'eziologia degli allagamenti di specie.
Quanto innanzi giustifica l'attribuzione della maggiore responsabilità al Pt_1 indicata congruamente nel 70%, e della minore ad altri fattori eziologici, aventi incidenza più ridotta.
Non essendo suscettibile di rivalutazione il riparto di responsabilità nelle percentuali indicate in prime cure, dovrà, in conseguenza, esser riconosciuta a beneficio degli appellati, il 70% della somma di € 11.600,00, e quindi l'importo di € 8.120,00.
Tale importo dovrà essere maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite va considerato la relativa disciplina deve essere rivalutata, dovendosi disporre la parziale compensazione secondo le percentuali di addebitabilità indicate, e quindi con compensazione delle spese al 30%, con condanna del al pagamento del residuo 70%. Pt_1
Tale compensazione va disposta sulle spese così come liquidate in primo grado, non essendovi specifica contestazione sui parametri utilizzati dal Tribunale, e rimanendo immutato lo scaglione di riferimento -fino ad € 26.000,00-.
Anche per il procedimento cautelare va disposta la condanna alle spese -sempre in percentuale- posto che comunque la realizzazione delle opere e lavori di manutenzione da parte del è intervenuta dopo l'introduzione dell'apposito Pt_1 procedimento cautelare da parte degli appellati, le cui ragioni e richieste sono state in sostanza riconosciute, ma pur sempre dopo la presentazione del ricorso cautelare.
La determinazione del quantum dei compensi, risulta peraltro essere congrua in considerazione di quanto effettivamente liquidato per i danni riconosciuti.
L'appello può quindi essere accolto nei termini innanzi indicati, e rigettato per il residuo.
Le spese del giudizio di appello devono, tenendo conto dell'esito complessivo e della ripartizione percentuale indicato, essere compensate per il 30%, con condanna del al pagamento del residuo 70%, direttamente a favore del difensore degli Pt_1 appellati, dichiaratosi antistatario.
Quanto alle spese di tutte le ctu -quella dell'Atp, quella del giudizio di primo grado, e quella del giudizio di appello-, si ritiene che debba esser disposto l'esclusivo addebito al posto che la necessità di procedere ai relativi -e reiterati- accertamenti Pt_1 tecnici è riconducibile alla necessità di verifica (sempre, ma infondatamente, contestata, anche dopo l'esecuzione dal dei lavori a seguito del ricorso ex art. Pt_1
700 c.p.c.) dell'origine degli allagamenti e della omessa manutenzione/riparazione del
Pagina 15 canale per cui è causa, che hanno portato conseguenze pregiudizievoli che, se pur contestate nella relativa entità, si sono comunque e conseguentemente verificate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 3228/2022 del 6/9/2022, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza appellata:
1) Condanna il al pagamento, per le causali di cui in Parte_1 motivazione, della somma di € 8.120,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) Compensa le spese del giudizio di primo grado al 30%, condannando il al pagamento del residuo 70%, che liquida in complessivi € Parte_1
588,70 per esborsi, ed € 5.250,00 per compensi, oltre accessori come per legge, direttamente al difensore di e , Parte_3 Parte_2 dichiaratosi anticipatario;
3) Compensa le spese del giudizio di appello al 30%, condannando il Parte_1
al pagamento del residuo 70%, che liquida in complessivi € 4.066,30,
[...] oltre accessori come per legge, direttamente al difensore di e Parte_3
, dichiaratosi anticipatario;
Parte_2
4) Pone le spese di tutte le ctu svoltesi nel giudizio, definitivamente a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 28/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Emma Manzionna
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