Articolo 2 della Legge 10 agosto 1964, n. 719
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 settembre 1964
Art. 2.
Il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per l'industria e per il commercio, e' autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra, in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al precedente articolo 1, nonche' a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto e a fissare i termini, le modalita' e quanto altro occorra per l'acquisto e la distribuzione dei libri.
Entrata in vigore il 20 settembre 1964