Articolo 1 della Legge 27 ottobre 1965, n. 1199
Versione
24 novembre 1965
Art. 1. Articolo unico.

I trattamenti minimi spettanti ai pensionati dello Istituto nazionale della previdenza sociale sono dovuti anche a coloro i quali prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi.
Sono pertanto abrogati, con effetto dal 1 gennaio 1965, la lettera b) del secondo comma, il settimo e l'ultimo comma, dell' articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .

Entrata in vigore il 24 novembre 1965