Sentenza 21 febbraio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 21/02/2013, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00470/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00799/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 799 del 1999, proposto da:
TE TE e IN SA, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lamberti, con domicilio eletto presso Maria Lamberti Avv. * . * in RN, c.so G.Garibaldi,8 c/o Iorio;
contro
Comune di Scafati, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Bottoni, con domicilio eletto presso Fabio Bottoni Avv. in RN, P/Za S.Francesco,12;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale 15\12\1998 n.34008 reg.abus.n.1077 con cui si dispone la demolizione di alcune opere abusive
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scafati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Luigi Antonio Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugna l'ordinanza di demolizione sopra specificata, avverso cui si articolano le censure di violazione della l. 47/85 e di eccesso di potere per erroneo presupposto e difetto di motivazione.
Dagli atti risulta che parte ricorrente ha depositato copia di un’istanza di condono.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso, da ultimo, nella seguente massima: "La presentazione dell'istanza di sanatoria - sia essa di accertamento di conformità, sia essa di condono - produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla predetta istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (esplicito o implicito, di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa. Infatti, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza, l'Amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere. Del pari, in caso di positiva delibazione dell'istanza non si avrebbe più interesse alla definizione del giudizio, essendo stato sanato il lamentato abuso, con effetto estintivo anche delle sanzioni acquisitive, eventualmente già adottate" (Cfr. exmultis T. A. R. Campania Napoli, sez. III, 11 settembre 2009, n. 4918;Cons.stato, V, 31 ottobre 2012 n.5553).
La pronuncia preliminare in rito inibisce l'esame del merito della controversia.
Sussistono validi motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente, Estensore
Ferdinando Minichini, Consigliere
Francesco Gaudieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2013
IL SEGRETARIO