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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/11/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1613/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 5/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1613 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. LIGUORI MONICA Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
e
(C.F. , in giudizio con l'avv. SANNA MUCAJ Controparte_1 C.F._2
BRUNILDA
-resistente-
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 5/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/11/2024 ha adito l'Autorità Giudiziaria nei Parte_1 confronti di deducendo: Controparte_1 di essere stato sentimentalmente legato a dal 2011, instaurando una convivenza Controparte_1 more uxorio e fissando il domicilio familiare in Tempio Pausania, Viale ON RZ n. 31, a far data dall'anno 2014;
1 che dalla loro unione è nato il [...], riconosciuto da entrambi i genitori al momento Per_1 della nascita;
che con il passare del tempo la convivenza è divenuta insostenibile e problematica ed è stata interrotta dal 2023; di aver abbandonato l'abitazione familiare, di sua esclusiva proprietà, sita in Tempio Pausania viale
ON RZ 31, consentendo alla di viverci insieme al figlio;
CP_1 di aver provveduto, dal momento del suo allontanamento e sino all'attualità, a pagare in via esclusiva tutte le utenze afferenti all'abitazione de quo e che dal 2024 la TARI viene pagata dalla
; CP_1 che entrambi i genitori contribuiscono in egual misura al pagamento delle spese relative alla frequenza del figlio presso la scuola materna “Arcobaleno”, nonché al pagamento delle Per_1 prestazioni fornite al bambino dalla logopedista;
che la;
sin dal momento della cessazione della convivenza, ha mostrato un CP_1 atteggiamento violento, ostile e ostativo, anche alla presenza del piccolo Per_1 che il ricorrente svolge la professione di agente di Polizia Penitenziaria presso il carcere di Nuchis,
mentre la svolge la mansione di infermiera presso l'ospedale di Tempio Persona_2 CP_1
Pausania.
Sulla scorta di ciò, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. Che il minore venga affidato congiuntamente a entrambi i genitori e venga fissata la Per_1 residenza in Tempio, presso l'abitazione della madre;
2. Che la Sig.ra cesserà ogni condotta di ostruzionismo tenuta sinora e secondo le modalità CP_1 sopra descritte a titolo esemplificativo;
3. Che, al fine di garantire una efficace comunicazione tra genitori e nell'interesse del bambino, si escluda ogni forma di attività di impedimento alle frequentazioni tra padre e figlio e che il rapporto tra i genitori sia improntato al rispetto ed alla collaborazione reciproca.
4. Che il piccolo dimori sia col padre, sia con la madre, presso le rispettive abitazioni, Per_1 allorquando l'altro genitore si trovi a lavoro: a titolo esemplificativo, quando la Sig.ra ha CP_1 il turno dalle 21 alle 7, il padre terrà con sé il bambino per la cena e per dormire presso la sua abitazione, per poi accompagnarlo a scuola la mattina successiva;
la madre potrà riprenderlo e tenerlo con sé dalla fine delle lezioni;
5. Quando la madre presta attività lavorativa, nel turno dalle 7 alle 14, il padre può prendere con sé il bambino da casa della madre dopo cena e tenerlo per la notte, presso la sua abitazione, per accompagnarlo a scuola il giorno seguente, ove la madre potrà prelevarlo alla fine delle lezioni;
6. Quando la madre ha il turno di lavoro dalle 14 alle 21, il piccolo dormirà con la madre, Per_1
2 che lo accompagnerà a scuola;
il padre potrà poi ritirarlo da scuola ed riaccompagnarlo dalla madre dopo cena;
7. Premesso che ha un domicilio a Tempio in via Ildo Vivanti n° 16 ove dimora Pt_1 normalmente durante la settimana lavorativa, allorquando il medesimo lavora dalle 18 alle 24, se contemporaneamente risulta essere di turno anche la madre, i nonni paterni potranno ritirare da scuola, portarlo presso il predetto domicilio del padre, per poi riaccompagnarlo a casa Per_1 della madre alle ore 21,30/22,00, alla fine del turno lavorativo materno;
8. Se i turni notturni di entrambi i genitori coincidono, il minore sarà custodito dai nonni paterni presso l'abitazione del padre.
9. Il padre potrà recare il bambino presso l'abitazione dei nonni paterni e ivi potrà rimanere anche
a dormire (alla presenza del padre);
10. Il padre potrà trascorrere con il minore almeno tre cene e tre pomeriggi a settimana, stante
l'impossibilità, nel caso di specie, di discutere di fine settimana alterni, per via dei turni di lavoro di entrambi i genitori;
11. Durante le vacanze di Natale e di Pasqua, come da prassi, il minore starà con l'uno o con
l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza negli anni delle festività;
12. Quando l'uno o l'altro genitore avrà due giornate di riposo consecutive, il medesimo potrà passare entrambe le giornate con il bambino, compresa la notte;
13. Durante le vacanze estive, il Sig. potrà trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, Pt_1 con il figlio (nel periodo compreso tra giugno e settembre alla ripresa delle lezioni a scuola);
14. I genitori saranno tenuti a comunicare preventivamente gli spostamenti all'interno della regione. Per gli spostamenti al di fuori della regione, sia in Italia sia all'estero, sarà invece necessario richiedere il consenso (il padre ha recentemente acconsentito che la Sig. CP_1 recasse con sé il bambino presso la sua famiglia in Romania, per una settimana);
15. L'abitazione familiare, sita in viale ON RZ n. 31, Tempio Pausania, rimarrà nella disponibilità della madre affinché vi abiti con il bambino;
sarà, tuttavia, onere di costei volturare a suo nome tutte le utenze (enel, abbanoa, TARI, etc.);
16. Il padre verserà mensilmente euro 200,00 quale contributo per il mantenimento del minore a mani della Sig. , oltre il 50 % delle spese straordinarie, per le quali si seguirà il protocollo CP_1
CNF del 2017 e SS. MM., circa la necessità del previo consenso;
17. Entrambi i genitori si impegneranno, stante le diverse soluzioni alternative esplicate, a non affidare il minore alla sorveglianza di una baby sitter;
qualora la signora dovesse CP_1 necessitare di baby sitter per custodire il bambino presso l'abitazione familiare, questo avverrà a spese della signora medesima, atteso che il signor ha proposto i propri genitori CP_1 Pt_1
3 quali custodi del minore per l'ipotesi di impedimento di entrambe i genitori nello stesso momento.
18. Entrambi i genitori continueranno a contribuire, in egual misura, al pagamento delle spese relative alla retta della scuola materna e alle visite prestate dalla Logopedista come nell'attualità.
19. Tra i genitori vi dovrà essere una fruttuosa comunicazione nell'interesse del minore, ragion per cui non dovranno esservi numeri telefonici bloccati o altro che rechi l'impossibilità di interloquire;
20. Il padre potrà avere accesso alla cantina, pertinenza dell'abitazione familiare (non collegata a quest'ultima direttamente), ove sono ubicati i suoi attrezzi per l'esecuzione di piccoli lavori.
21. L'assegno UN INPS per i figli rimarrà in capo ai genitori nella misura del 50% come nell'attualità.
22. le azioni di straordinaria amministrazione riguardanti il minore dovranno essere oggetto di congiunta decisione e, in caso di disaccordo, le parti faranno ricorso al Giudice ai sensi dell'art
337 ter c. 3 C.C.
23. I genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative scolastiche ed extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
24. Quanto alle spese straordinarie, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nel contributo di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche (ivi compresi occhiali e/o lenti), ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
in ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, abiti di cerimonia;
: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e Controparte_2 ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi;
Tali spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate, eccetto quelle urgenti e necessarie che dovranno essere soltanto documentate con scontrini, fatture, ricevute, prescrizioni mediche, quali a mero titolo esemplificativo: medicine non da banco, materiale di cancelleria di inizio anno scolastico.
25. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con
4 ciascuno di essi;
i ricorrenti si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia o di chicchessia.
26. Per quanto sopra esposto chiede di addivenire alla presente regolamentazione Parte_1 dei rapporti relativamente alla minore alle condizioni predette.
27. Vittoria di spese in caso di opposizione”.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e concluso e, Controparte_1
a sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“
1. Disporre l'affidamento condiviso del piccolo ad entrambi i genitori, con il prevalente Per_1 diritto di permanenza presso la madre nella attuale residenza sita in Tempio Pausania alla Viale
ON RZ, 31, abitazione che sin da sempre ha rappresentato la casa familiare;
2. per quanto al tempo e alle modalità con cui il piccolo debba stare con il padre si chiede Per_1 che l'Ill.mo Tribunale determini una regolamentazione di due pomeriggi settimanali, nel rispetto degli orari che Vorrà fissare e di un fine settimana ogni due, garantendo che la madre possa sentire telefonicamente, seppur con moderazione, il bambino e possa essere aggiornata delle reali condizioni dello stesso;
3. per quanto alla possibilità di pernottamento notturno presso i nonni paterni che abitano a
Tisienari, disporre l'impossibilità attuale per i motivi suesposti;
4. per quanto riguarda il mantenimento del piccolo disponga a favore della signora Per_1
un assegno mensile di € 250,00, viste e considerate le esigenze del piccolo e dell'evidente Pt_2 necessità della madre di dover ricorrere alla vicina di casa ogni qualvolta ne avrà bisogno, nei tempi in cui il padre sarà impossibilitato per motivi di lavoro o per motivo di viaggi con la attuale compagna;
5. per quanto riguarda l'assegno UN PS disporre che lo stesso sia versato nell'interezza alla madre considerato che la stessa risponderà a maggiori esigenze quotidiane del piccolo Per_1
6. disporre la compartecipazione di entrambi i genitori nella pari quota di 50% delle spese straordinarie che dovranno essere sempre concordate preventivamente;
7. disporre che il padre non si debba opporre affinché possa passare le vacanze all'estero Per_1 presso i parenti materni, rendendosi di guiso disponibile ad ogni relativo adempimento burocratico.
8. Con vittoria di spese e competenze”.
All'udienza del 10/4/2025, fallito il tentativo di conciliazione, si è proceduto all'audizione di e di quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, è Controparte_1 Parte_1 stata fissata l'udienza del 5/11/2025 per la trasmissione del fascicolo al Collegio per la decisione
5 con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
All'udienza del 5/11/2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione e il Giudice istruttore ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La casa familiare (comprensiva dei beni mobili che la arredano e delle pertinenze) sita in Tempio
Pausania viale ON RZ n. 31 viene assegnata a la quale vi abiterà insieme Controparte_1 al figlio Per_1
In ordine all'affido ed al collocamento della prole nonché al diritto di visita del genitore non collocatario, il Collegio giudicante ritiene ragionevole ed idoneo a tutelare prevalentemente l'interesse primario del benessere del figlio disporre l'affido condiviso di quest'ultimo ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
La responsabilità genitoriale, conseguentemente, è attribuita ad entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative alla istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Sebbene il figlio continuerà a vivere prevalentemente presso la madre, il padre avrà facoltà Per_1 di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo desideri e, in particolare, almeno tre giorni alla settimana.
Alla luce della particolarità (sottoposizione a turnazione, mutabile mensilmente) delle attività lavorative svolte da entrambi genitori – con conseguente impossibilità di stabilire una rigida turnazione tra i genitori – si dispone che all'inizio di ogni mese ciascun genitore comunichi all'altro i propri turni mensili e sulla base degli stessi predispongano un calendario mensile degli incontri tra il padre e il figlio e dei giorni in cui quest'ultimo potrà pernottare presso il padre.
Orientativamente le turnazioni dovranno rispettare i seguenti principi:
- per (almeno) tre giorni a settimana il figlio potrà pernottare presso il padre;
Per_1
- per (almeno) tre pomeriggi e tre sere a settimana il figlio potrà rimanere con il padre;
Per_1
- nei casi in cui la avrà turno lavorativo notturno, il minore dovrà pernottare presso CP_1 il padre, il quale accompagnerà a scuola la mattina seguente;
Per_1
- nel caso di sovrapposizione dei turni di entrambi i genitori, il minore potrà rimanere Per_1 con e presso i nonni paterni, che potranno ritirare o accompagnare il minore medesimo da o a scuola;
- per le festività (es. Natale, Capodanno, Pasqua) dovrà tenersi conto del principio dell'alternanza;
- per le vacanze estive, il minore potrà rimanere con il padre per (almeno) 15 giorni Per_1
6 consecutivi;
- per eventuali viaggi all'estero del minore, ivi compreso nel paese di origine della odierna resistente, gli stessi dovranno essere preventivamente concordati dai genitori ed il ricorrente non si dovrà opporre.
Quanto al contributo al mantenimento del piccolo da porre a carico del genitore non Per_1 collocatario, ritiene il Collegio che, alla luce della tenera età del medesimo, del periodo
(sostanzialmente paritario) in cui il minore starà con ciascuno dei genitori e delle condizioni economiche di ciascuno di essi, occorra valorizzarsi il dovere gravante sui genitori di mantenere la prole ovvero di garantire ai figli il sostegno economico necessario al fine di consentire loro una crescita armonica e serena sin tanto che non diventino economicamente autosufficienti, presidiato dall'art. 30 della Carta Costituzionale, oltre che dalle disposizioni codicistiche.
Pertanto, tenuto conto del quadro probatorio emerso dagli atti del presente giudizio, dell'età del figlio minore e delle sue attuali esigenze, dell'età dei genitori, della capacità lavorativa e reddituale del ricorrente e della resistente, dell'esistenza di una sostanziale equiparazione delle posizioni economiche e patrimoniali complessive di entrambi i coniugi, dell'assegnazione della casa coniugale ala resistente, ritiene il Collegio che l'importo da porre a carico del ricorrente Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del proprio figlio debba essere determinato in € Per_1
200,00.
Affinché l'importo complessivo dell'assegno di mantenimento, così come determinato dal Collegio, rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente, ogni anno, secondo gli indici del costo della vita elaborati dall'ISTAT.
Sempre nell'ottica del mantenimento del minore, si ritiene che l'assegno UN PS debba essere versato nell'interezza alla madre, considerato che la stessa sarà collocataria prevalente del minore e risponderà, pertanto, alle maggiori esigenze quotidiane del figlio Per_1
Deve essere, altresì, regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie per il figlio minore, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN). Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie (a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi
7 indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). Il predetto contributo alle spese straordinarie per il figlio viene, dunque, determinato in misura pari al 50% a carico entrambi i genitori secondo le modalità individuate dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
Per quanto concerne le spese di lite, ritiene il Collegio che sussistano validi motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ASSEGNA alla resistente la casa familiare (ed i beni mobili che la Controparte_1 arredano) sita in Tempio Pausania via ON RZ n. 31, la quale verrà abitata dalla stessa unitamente al figlio minore Per_1
2) ATTRIBUISCE la responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente del figlio minore presso la madre, e per l'effetto
3) DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative alla istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
4) DISPONE che all'inizio di ogni mese ciascun genitore comunichi all'altro i propri turni mensili e sulla base degli stessi predispongano un calendario mensile degli incontri tra il padre non collocatario ed il figlio e dei giorni in cui quest'ultimo potrà pernottare presso il padre, seguendo in ogni caso i seguenti principi:
- per (almeno) tre giorni a settimana il figlio potrà pernottare presso il padre;
Per_1
- per (almeno) tre pomeriggi e tre sere a settimana il figlio potrà rimanere con il padre;
Per_1
- nei casi in cui la avrà turno lavorativo notturno, il minore dovrà pernottare presso CP_1 il padre, il quale accompagnerà a scuola la mattina seguente;
Per_1
- nel caso di sovrapposizione dei turni di entrambi i genitori, il minore potrà rimanere Per_1 con e presso i nonni paterni, che potranno ritirare o accompagnare il minore medesimo da o a scuola;
- per le festività (es. Natale, Capodanno, Pasqua) dovrà tenersi conto del principio dell'alternanza;
- per le vacanze estive, il minore potrà rimanere con il padre per (almeno) 15 giorni Per_1 consecutivi;
8 - per eventuali viaggi all'estero del minore, ivi compreso nel paese di origine della odierna resistente, gli stessi dovranno essere preventivamente concordati dai genitori ed il ricorrente non si dovrà opporre.
5) PONE a carico di il versamento, in favore del figlio minore a titolo Parte_1 Per_1 di contributo per il mantenimento, della somma mensile di € 200,00, da versarsi alla CP_1
a mezzo bonifico da eseguirsi entro il giorno 30 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate (mediche non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc).
6) DISPONE che l'assegno UN PS sia versato integralmente in favore della resistente
Controparte_1
7) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
8) RIGETTA ogni ulteriore domanda e/o istanza formulata dalle parti.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 6/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1613/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 5/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1613 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. LIGUORI MONICA Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
e
(C.F. , in giudizio con l'avv. SANNA MUCAJ Controparte_1 C.F._2
BRUNILDA
-resistente-
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 5/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/11/2024 ha adito l'Autorità Giudiziaria nei Parte_1 confronti di deducendo: Controparte_1 di essere stato sentimentalmente legato a dal 2011, instaurando una convivenza Controparte_1 more uxorio e fissando il domicilio familiare in Tempio Pausania, Viale ON RZ n. 31, a far data dall'anno 2014;
1 che dalla loro unione è nato il [...], riconosciuto da entrambi i genitori al momento Per_1 della nascita;
che con il passare del tempo la convivenza è divenuta insostenibile e problematica ed è stata interrotta dal 2023; di aver abbandonato l'abitazione familiare, di sua esclusiva proprietà, sita in Tempio Pausania viale
ON RZ 31, consentendo alla di viverci insieme al figlio;
CP_1 di aver provveduto, dal momento del suo allontanamento e sino all'attualità, a pagare in via esclusiva tutte le utenze afferenti all'abitazione de quo e che dal 2024 la TARI viene pagata dalla
; CP_1 che entrambi i genitori contribuiscono in egual misura al pagamento delle spese relative alla frequenza del figlio presso la scuola materna “Arcobaleno”, nonché al pagamento delle Per_1 prestazioni fornite al bambino dalla logopedista;
che la;
sin dal momento della cessazione della convivenza, ha mostrato un CP_1 atteggiamento violento, ostile e ostativo, anche alla presenza del piccolo Per_1 che il ricorrente svolge la professione di agente di Polizia Penitenziaria presso il carcere di Nuchis,
mentre la svolge la mansione di infermiera presso l'ospedale di Tempio Persona_2 CP_1
Pausania.
Sulla scorta di ciò, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. Che il minore venga affidato congiuntamente a entrambi i genitori e venga fissata la Per_1 residenza in Tempio, presso l'abitazione della madre;
2. Che la Sig.ra cesserà ogni condotta di ostruzionismo tenuta sinora e secondo le modalità CP_1 sopra descritte a titolo esemplificativo;
3. Che, al fine di garantire una efficace comunicazione tra genitori e nell'interesse del bambino, si escluda ogni forma di attività di impedimento alle frequentazioni tra padre e figlio e che il rapporto tra i genitori sia improntato al rispetto ed alla collaborazione reciproca.
4. Che il piccolo dimori sia col padre, sia con la madre, presso le rispettive abitazioni, Per_1 allorquando l'altro genitore si trovi a lavoro: a titolo esemplificativo, quando la Sig.ra ha CP_1 il turno dalle 21 alle 7, il padre terrà con sé il bambino per la cena e per dormire presso la sua abitazione, per poi accompagnarlo a scuola la mattina successiva;
la madre potrà riprenderlo e tenerlo con sé dalla fine delle lezioni;
5. Quando la madre presta attività lavorativa, nel turno dalle 7 alle 14, il padre può prendere con sé il bambino da casa della madre dopo cena e tenerlo per la notte, presso la sua abitazione, per accompagnarlo a scuola il giorno seguente, ove la madre potrà prelevarlo alla fine delle lezioni;
6. Quando la madre ha il turno di lavoro dalle 14 alle 21, il piccolo dormirà con la madre, Per_1
2 che lo accompagnerà a scuola;
il padre potrà poi ritirarlo da scuola ed riaccompagnarlo dalla madre dopo cena;
7. Premesso che ha un domicilio a Tempio in via Ildo Vivanti n° 16 ove dimora Pt_1 normalmente durante la settimana lavorativa, allorquando il medesimo lavora dalle 18 alle 24, se contemporaneamente risulta essere di turno anche la madre, i nonni paterni potranno ritirare da scuola, portarlo presso il predetto domicilio del padre, per poi riaccompagnarlo a casa Per_1 della madre alle ore 21,30/22,00, alla fine del turno lavorativo materno;
8. Se i turni notturni di entrambi i genitori coincidono, il minore sarà custodito dai nonni paterni presso l'abitazione del padre.
9. Il padre potrà recare il bambino presso l'abitazione dei nonni paterni e ivi potrà rimanere anche
a dormire (alla presenza del padre);
10. Il padre potrà trascorrere con il minore almeno tre cene e tre pomeriggi a settimana, stante
l'impossibilità, nel caso di specie, di discutere di fine settimana alterni, per via dei turni di lavoro di entrambi i genitori;
11. Durante le vacanze di Natale e di Pasqua, come da prassi, il minore starà con l'uno o con
l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza negli anni delle festività;
12. Quando l'uno o l'altro genitore avrà due giornate di riposo consecutive, il medesimo potrà passare entrambe le giornate con il bambino, compresa la notte;
13. Durante le vacanze estive, il Sig. potrà trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, Pt_1 con il figlio (nel periodo compreso tra giugno e settembre alla ripresa delle lezioni a scuola);
14. I genitori saranno tenuti a comunicare preventivamente gli spostamenti all'interno della regione. Per gli spostamenti al di fuori della regione, sia in Italia sia all'estero, sarà invece necessario richiedere il consenso (il padre ha recentemente acconsentito che la Sig. CP_1 recasse con sé il bambino presso la sua famiglia in Romania, per una settimana);
15. L'abitazione familiare, sita in viale ON RZ n. 31, Tempio Pausania, rimarrà nella disponibilità della madre affinché vi abiti con il bambino;
sarà, tuttavia, onere di costei volturare a suo nome tutte le utenze (enel, abbanoa, TARI, etc.);
16. Il padre verserà mensilmente euro 200,00 quale contributo per il mantenimento del minore a mani della Sig. , oltre il 50 % delle spese straordinarie, per le quali si seguirà il protocollo CP_1
CNF del 2017 e SS. MM., circa la necessità del previo consenso;
17. Entrambi i genitori si impegneranno, stante le diverse soluzioni alternative esplicate, a non affidare il minore alla sorveglianza di una baby sitter;
qualora la signora dovesse CP_1 necessitare di baby sitter per custodire il bambino presso l'abitazione familiare, questo avverrà a spese della signora medesima, atteso che il signor ha proposto i propri genitori CP_1 Pt_1
3 quali custodi del minore per l'ipotesi di impedimento di entrambe i genitori nello stesso momento.
18. Entrambi i genitori continueranno a contribuire, in egual misura, al pagamento delle spese relative alla retta della scuola materna e alle visite prestate dalla Logopedista come nell'attualità.
19. Tra i genitori vi dovrà essere una fruttuosa comunicazione nell'interesse del minore, ragion per cui non dovranno esservi numeri telefonici bloccati o altro che rechi l'impossibilità di interloquire;
20. Il padre potrà avere accesso alla cantina, pertinenza dell'abitazione familiare (non collegata a quest'ultima direttamente), ove sono ubicati i suoi attrezzi per l'esecuzione di piccoli lavori.
21. L'assegno UN INPS per i figli rimarrà in capo ai genitori nella misura del 50% come nell'attualità.
22. le azioni di straordinaria amministrazione riguardanti il minore dovranno essere oggetto di congiunta decisione e, in caso di disaccordo, le parti faranno ricorso al Giudice ai sensi dell'art
337 ter c. 3 C.C.
23. I genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative scolastiche ed extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
24. Quanto alle spese straordinarie, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nel contributo di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche (ivi compresi occhiali e/o lenti), ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
in ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, abiti di cerimonia;
: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e Controparte_2 ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi;
Tali spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate, eccetto quelle urgenti e necessarie che dovranno essere soltanto documentate con scontrini, fatture, ricevute, prescrizioni mediche, quali a mero titolo esemplificativo: medicine non da banco, materiale di cancelleria di inizio anno scolastico.
25. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con
4 ciascuno di essi;
i ricorrenti si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia o di chicchessia.
26. Per quanto sopra esposto chiede di addivenire alla presente regolamentazione Parte_1 dei rapporti relativamente alla minore alle condizioni predette.
27. Vittoria di spese in caso di opposizione”.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e concluso e, Controparte_1
a sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“
1. Disporre l'affidamento condiviso del piccolo ad entrambi i genitori, con il prevalente Per_1 diritto di permanenza presso la madre nella attuale residenza sita in Tempio Pausania alla Viale
ON RZ, 31, abitazione che sin da sempre ha rappresentato la casa familiare;
2. per quanto al tempo e alle modalità con cui il piccolo debba stare con il padre si chiede Per_1 che l'Ill.mo Tribunale determini una regolamentazione di due pomeriggi settimanali, nel rispetto degli orari che Vorrà fissare e di un fine settimana ogni due, garantendo che la madre possa sentire telefonicamente, seppur con moderazione, il bambino e possa essere aggiornata delle reali condizioni dello stesso;
3. per quanto alla possibilità di pernottamento notturno presso i nonni paterni che abitano a
Tisienari, disporre l'impossibilità attuale per i motivi suesposti;
4. per quanto riguarda il mantenimento del piccolo disponga a favore della signora Per_1
un assegno mensile di € 250,00, viste e considerate le esigenze del piccolo e dell'evidente Pt_2 necessità della madre di dover ricorrere alla vicina di casa ogni qualvolta ne avrà bisogno, nei tempi in cui il padre sarà impossibilitato per motivi di lavoro o per motivo di viaggi con la attuale compagna;
5. per quanto riguarda l'assegno UN PS disporre che lo stesso sia versato nell'interezza alla madre considerato che la stessa risponderà a maggiori esigenze quotidiane del piccolo Per_1
6. disporre la compartecipazione di entrambi i genitori nella pari quota di 50% delle spese straordinarie che dovranno essere sempre concordate preventivamente;
7. disporre che il padre non si debba opporre affinché possa passare le vacanze all'estero Per_1 presso i parenti materni, rendendosi di guiso disponibile ad ogni relativo adempimento burocratico.
8. Con vittoria di spese e competenze”.
All'udienza del 10/4/2025, fallito il tentativo di conciliazione, si è proceduto all'audizione di e di quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, è Controparte_1 Parte_1 stata fissata l'udienza del 5/11/2025 per la trasmissione del fascicolo al Collegio per la decisione
5 con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
All'udienza del 5/11/2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione e il Giudice istruttore ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La casa familiare (comprensiva dei beni mobili che la arredano e delle pertinenze) sita in Tempio
Pausania viale ON RZ n. 31 viene assegnata a la quale vi abiterà insieme Controparte_1 al figlio Per_1
In ordine all'affido ed al collocamento della prole nonché al diritto di visita del genitore non collocatario, il Collegio giudicante ritiene ragionevole ed idoneo a tutelare prevalentemente l'interesse primario del benessere del figlio disporre l'affido condiviso di quest'ultimo ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
La responsabilità genitoriale, conseguentemente, è attribuita ad entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative alla istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Sebbene il figlio continuerà a vivere prevalentemente presso la madre, il padre avrà facoltà Per_1 di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo desideri e, in particolare, almeno tre giorni alla settimana.
Alla luce della particolarità (sottoposizione a turnazione, mutabile mensilmente) delle attività lavorative svolte da entrambi genitori – con conseguente impossibilità di stabilire una rigida turnazione tra i genitori – si dispone che all'inizio di ogni mese ciascun genitore comunichi all'altro i propri turni mensili e sulla base degli stessi predispongano un calendario mensile degli incontri tra il padre e il figlio e dei giorni in cui quest'ultimo potrà pernottare presso il padre.
Orientativamente le turnazioni dovranno rispettare i seguenti principi:
- per (almeno) tre giorni a settimana il figlio potrà pernottare presso il padre;
Per_1
- per (almeno) tre pomeriggi e tre sere a settimana il figlio potrà rimanere con il padre;
Per_1
- nei casi in cui la avrà turno lavorativo notturno, il minore dovrà pernottare presso CP_1 il padre, il quale accompagnerà a scuola la mattina seguente;
Per_1
- nel caso di sovrapposizione dei turni di entrambi i genitori, il minore potrà rimanere Per_1 con e presso i nonni paterni, che potranno ritirare o accompagnare il minore medesimo da o a scuola;
- per le festività (es. Natale, Capodanno, Pasqua) dovrà tenersi conto del principio dell'alternanza;
- per le vacanze estive, il minore potrà rimanere con il padre per (almeno) 15 giorni Per_1
6 consecutivi;
- per eventuali viaggi all'estero del minore, ivi compreso nel paese di origine della odierna resistente, gli stessi dovranno essere preventivamente concordati dai genitori ed il ricorrente non si dovrà opporre.
Quanto al contributo al mantenimento del piccolo da porre a carico del genitore non Per_1 collocatario, ritiene il Collegio che, alla luce della tenera età del medesimo, del periodo
(sostanzialmente paritario) in cui il minore starà con ciascuno dei genitori e delle condizioni economiche di ciascuno di essi, occorra valorizzarsi il dovere gravante sui genitori di mantenere la prole ovvero di garantire ai figli il sostegno economico necessario al fine di consentire loro una crescita armonica e serena sin tanto che non diventino economicamente autosufficienti, presidiato dall'art. 30 della Carta Costituzionale, oltre che dalle disposizioni codicistiche.
Pertanto, tenuto conto del quadro probatorio emerso dagli atti del presente giudizio, dell'età del figlio minore e delle sue attuali esigenze, dell'età dei genitori, della capacità lavorativa e reddituale del ricorrente e della resistente, dell'esistenza di una sostanziale equiparazione delle posizioni economiche e patrimoniali complessive di entrambi i coniugi, dell'assegnazione della casa coniugale ala resistente, ritiene il Collegio che l'importo da porre a carico del ricorrente Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del proprio figlio debba essere determinato in € Per_1
200,00.
Affinché l'importo complessivo dell'assegno di mantenimento, così come determinato dal Collegio, rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente, ogni anno, secondo gli indici del costo della vita elaborati dall'ISTAT.
Sempre nell'ottica del mantenimento del minore, si ritiene che l'assegno UN PS debba essere versato nell'interezza alla madre, considerato che la stessa sarà collocataria prevalente del minore e risponderà, pertanto, alle maggiori esigenze quotidiane del figlio Per_1
Deve essere, altresì, regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie per il figlio minore, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN). Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie (a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi
7 indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). Il predetto contributo alle spese straordinarie per il figlio viene, dunque, determinato in misura pari al 50% a carico entrambi i genitori secondo le modalità individuate dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
Per quanto concerne le spese di lite, ritiene il Collegio che sussistano validi motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ASSEGNA alla resistente la casa familiare (ed i beni mobili che la Controparte_1 arredano) sita in Tempio Pausania via ON RZ n. 31, la quale verrà abitata dalla stessa unitamente al figlio minore Per_1
2) ATTRIBUISCE la responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente del figlio minore presso la madre, e per l'effetto
3) DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative alla istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
4) DISPONE che all'inizio di ogni mese ciascun genitore comunichi all'altro i propri turni mensili e sulla base degli stessi predispongano un calendario mensile degli incontri tra il padre non collocatario ed il figlio e dei giorni in cui quest'ultimo potrà pernottare presso il padre, seguendo in ogni caso i seguenti principi:
- per (almeno) tre giorni a settimana il figlio potrà pernottare presso il padre;
Per_1
- per (almeno) tre pomeriggi e tre sere a settimana il figlio potrà rimanere con il padre;
Per_1
- nei casi in cui la avrà turno lavorativo notturno, il minore dovrà pernottare presso CP_1 il padre, il quale accompagnerà a scuola la mattina seguente;
Per_1
- nel caso di sovrapposizione dei turni di entrambi i genitori, il minore potrà rimanere Per_1 con e presso i nonni paterni, che potranno ritirare o accompagnare il minore medesimo da o a scuola;
- per le festività (es. Natale, Capodanno, Pasqua) dovrà tenersi conto del principio dell'alternanza;
- per le vacanze estive, il minore potrà rimanere con il padre per (almeno) 15 giorni Per_1 consecutivi;
8 - per eventuali viaggi all'estero del minore, ivi compreso nel paese di origine della odierna resistente, gli stessi dovranno essere preventivamente concordati dai genitori ed il ricorrente non si dovrà opporre.
5) PONE a carico di il versamento, in favore del figlio minore a titolo Parte_1 Per_1 di contributo per il mantenimento, della somma mensile di € 200,00, da versarsi alla CP_1
a mezzo bonifico da eseguirsi entro il giorno 30 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate (mediche non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc).
6) DISPONE che l'assegno UN PS sia versato integralmente in favore della resistente
Controparte_1
7) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
8) RIGETTA ogni ulteriore domanda e/o istanza formulata dalle parti.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 6/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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