Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8493/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Napoli Nord, II Sezione Civile, In Composizione Monocratica Nella Persona della dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 8493/22 del ruolo generale degli affari contenziosi in materia di: Somministrazione, vertente:
TRA
(di seguito Parte_1 denominata anche solo “ ),CF: , P.IVA: Parte_1 P.IVA_1
, in persona del Socio Accomandatario e l.r.p.t., Sig. P.IVA_2 Pt_1
(CF: ), con sede legale in Villaricca (Na) alla
[...] C.F._1
Via Torino, 26, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Giuseppe Casalino, CF: , CodiceFiscale_2
, CF: ed , CF: Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3 [...]
coi quali elettivamente domicilia, ai fini del presente C.F._4 giudizio, presso lo Studio di questi ultimi, in Via Monterusso 27, CAP 80078 Pozzuoli (Na); Attrice E (nuova Controparte_1 denominazione di in virtu' di verbale Controparte_2 dell'Assemblea straordinaria del 06.09.2016 per atto del Notaio Per_1 di Roma Repertorio N. 52783 Raccolta N. 26322) società con unico
[...] socio soggetta a direzione e coordinamento di con sede legale in CP_2
Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale €uro 10.O00.000.000 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 09633951000, REA n. 1177794 – in persona del suo Procuratore avv. CP_3
, in virtu' di procura a rogito del Notaio di Roma
[...] Persona_1 del 12.01.2016 Rep. N. 51.663, Racc. n. 25.644, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Balletta (Cod. Fisc.: ) e con questi C.F._5 elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Sant'Antonio da Padova n. 84, giusta procura generale alle liti a rogito del Notaio Dott. di Persona_1
Roma del 07.02.2017 Rep. N. 53.730, Racc. n. 26.904 Convenuta
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E già denominata Controparte_4 Controparte_5
società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento di
[...] [...] con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, C.F. , in CP_2 P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante dott. elettivamente Controparte_6 domiciliata in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso lo studio dell'avv. Ferdinando Quagliata, C.F. , che rappresenta e difende C.F._6 la Società in virtù della procura generale alle liti per notar di Persona_1
Roma del 01 marzo 2017, Rep. 53868, Racc.
-convenuta-
*** Conclusioni: come da note di trattazione scritta e come da comparse conclusionali in atti.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. 1.Con atto di citazione notificato a mezzo posta certificata in data 30.7.2022, la Società conveniva in Parte_1 giudizio le e la Controparte_7 Controparte_4
per sentire dichiarare irrituali e/o nulli e/o annullabili e/o irregolari le
[...] verifiche effettuate da , in data 23.11.19 e 17.10.2020 e, Controparte_4 conseguentemente, ritenere infondato il credito di cui alla Fattura Con elettronica di , di € 38.690,79, IVA inclusa, in quanto relativa ad asseriti
“prelievi irregolari” . A supporto della dispiegata azione, premetteva di essere una società operante dal 1990 nel campo del commercio di mangimi e piante, titolare, sin dall'inizio dell'attività, di un contratto di fornitura elettrica (numero cliente: ; POD IT001E876182530; Tipologia: altri usi;
Potenza P.IVA_4 contrattualmente impegnata: 15 Kw;
Tensione fornitura: 400 V-trifase) con il “ (di seguito denominata anche solo Controparte_1 Con
), per l'esercizio della propria attività, con sede in Villaricca (Na), alla Via Torino 64. Precisava la di aver sempre pagato, entro la scadenza dei Parte_1 relativi termini, tutti i bollettini di cui alle fatture di pagamento di energia elettrica, per il contratto in oggetto, risultando, pertanto, “cliente vincolato buon pagatore”.
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Contestava, tuttavia, che in data 22.11.2019, nel riscontrare un'improvvisa mancanza di erogazione di elettricità presso l'azienda, rilevava, nell'immediatezza, ove era ubicato il contatore - ovvero, in una nicchia sulla strada pubblica, all'esterno della proprietà di e, quindi, accessibile a Parte_1 chiunque - che lo stesso risultava “incendiato” e non funzionante;
che contestualmente, in pari data, contattava sia “ Controparte_1
, che “ ”, al fine di ottenere un sopralluogo, in
[...] Controparte_4 contraddittorio, per verificare l'accaduto e provvedere a risolvere la problematica, onde poter proseguire l'attività. Inoltre, corroborava l'assunto sulla scorta della Perizia di Parte del 13.04.2022 a firma dell'ing. Per_2
, il quale a seguito dell'ispezione dei luoghi di causa, aveva
[...] relazionato, che dall' “apposito vano in muratura completo di portello metallico, sul muretto sormontato da ringhiera metallica di confine con la strada pubblica….all'interno di tale manufatto….appaiono tracce di fuliggine…più marcate nella parte inferiore del vano alloggio…risultando escluso che tali tracce di fuliggine all'interno del manufatto, possano provenire da agenti atmosferici;
tale assunto relativo alla bruciatura del
risulta assolutamente congruo e coerente con le visibili tracce di fuliggine Parte_4 presenti all'interno del manufatto succitato” (cfr. Perizia di parte 13.04.22 Ing.
, produzione parte attrice ). Per_2
Deduceva, ancora, la parte attrice che in data 23.11.2019, l'erogazione di elettricità veniva ripristinata;
giacché , proprio in data Controparte_4
23.11.2019 aveva effettuato il richiesto sopralluogo ove si trovava il contatore (e precisamente in una nicchia posizionata nella pubblica strada, all'esterno della proprietà di , senza, però, contradditorio e senza preventivo
Parte_1 avviso alla di tale operazione, eccependo che illegittimamente
Parte_1 veniva rimosso da l'apparecchio malfunzionante, in quanto Controparte_4 incendiato e danneggiato, e sostituito con un altro e nuovo apparecchio funzionante, senza la necessaria presenza del cliente/consumatore ovvero del suo titolare legale rappresentante e, pertanto, in
Parte_1 inosservanza della normativa di riferimento, Delibera AEEG n. 200/99, che all'uopo richiamava. In particolare, il l.r. di Sig. eccepiva non
Parte_1 Parte_1 aver tempestivamente ricevuto il “Verbale di Rimozione Apparecchio di Misura”, del 23.11.2019, da ma, soltanto, a seguito di Controparte_4
“Istanza di Accesso agli Atti” averne avuto cognizione e altresì contestava che, erroneamente, nello stesso era indicato il “Cliente” “Italtipaldi Snc” in luogo di “ ”, pertanto ne evidenziava Parte_1 la riconducibilità ad altro e sconosciuto soggetto giuridico. Contestava, altresì, che successivamente, a distanza di un anno dalla rimozione dell'apparecchio di misura incendiato - avvenuta il 23.11.19 - in data 17.10.2020, provvedeva, illegittimamente, senza il Controparte_4 necessario contraddittorio, e, senza il preliminare necessario preavviso ad ad effettuare un'ulteriore “verifica” del suindicato apparecchio, Parte_1
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unilateralmente rimosso da dal suo sito. Pertanto, riteneva Controparte_4
[... essere inefficace ed inconferente la documentazione allegata da anche di tale verifica del 17.10.2020, in quanto non preceduta CP_9 da preventiva regolare notifica alla In merito a tale eccezione la Parte_1
rilevava che l'unica comunicazione che allegava Parte_1 Controparte_4 in risposta al reclamo-diffida, risultava essere la Lettera di comunicazione ed invito n.: , con allegato Avviso di ricevimento, Controparte_10 di cui alla , le quali eccepiva essere illegittime ed Parte_5
[... inconferenti per due diversi ordini di profili: 1) perché indirizzate, da
, ad una diversa persona giuridica, ovvero ad “ CP_9 [...]
” e non ad “ : Controparte_11 Parte_1 per cui, disconosceva essere stata mai ricevuta, né firmata dal dal l.r. di
“ , né da un suo delegato;
2) poiché Parte_1 in tale lettera, e distribuzione comunicava “di voler effettuare ulteriori operazioni di verifica in data 13.10.2020”, ovvero, in data diversa e differente rispetto a quella in cui sarebbe effettivamente avvenuta la verifica (17.10.2020). Da ciò sottolineava che non aveva dato Controparte_4 nessuna alcuna prova documentale di tempestiva comunicazione, alla
“ delle operazioni di verifica del Parte_1
17.10.2020. Quindi, fermi i suindicati rilievi di irritualità ed illegittimità della procedura che aveva attivato per la ricostruzione - Controparte_4 contestava che il calcolo del periodo di ricostruzione dei consumi, risultava errato, in quanto, avrebbe dovuto essere effettuato secondo i principi regolati dalla norma inderogabile di riferimento, ovvero la Del. 200/99, art. 10.1, secondo cui “La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza”, nella specie il 22.11.2019, “ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”, che rivendicava essere del 23.11.2019, come dai documenti. Di contro argomentava che nel caso di specie non fosse determinabile il momento della rottura del gruppo di misura di guisa che doveva procedersi all'applicazione del comma 10.2 dell'art. 10 della Del. 200/99, il quale dispone che “il periodo col quale l'esercente può procedere alla ricostruzione non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”. In sostanza, nel merito, rilevava che la ricostruzione del consumo quantitativo di energia risultava errato, in quanto calcolato su base presuntiva ed il distributore di energia, su cui grava l'onere di provare il consumo di energia, e che nel caso di specie il distributore non aveva assolto.
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In altri termini contestava che il distributore non aveva offerto alcun termine di riferimento idoneo a dimostrare la dedotta significativa riduzione dei consumi, e a far conseguentemente presumere che l'asserita manomissione si fosse verificata nel momento indicato. Conseguentemente, eccepiva non dimostrata la correttezza del dato ricostruito su base presuntiva e costituito dalla durata del prelievo irregolare ai fini della determinazione dei consumi derivati dallo stesso e della conseguente quantificazione dell'eventuale corrispettivo dovuto dal cliente. Pertanto, eccepiva la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del Con credito richiesto con la fattura di , n. 29.10.2020 n. 63213146194011a di
€38.690,79 in quanto basata su verifiche e ricostruzione irrituali e/o illegittime e/o nulle e/o annullabili, nonché' in violazione alla normativa di riferimento. Inoltre, rilevava ed eccepiva che tale fattura era stata emessa il 29.10.2020, ovvero soltanto 12 giorni dopo il Verbale di Verifica di E- Distribuzione, avvenuta il 17.10.2020, dunque in violazione alla Del. 200/99 dell'AEEG, poiché prima dei necessari 30 giorni per consentire al cliente di formulare le proprie osservazioni e contestazioni eventuali. Tanto premesso l'istante, deducendo rimasti senza esito i numerosi tentativi finalizzati ad una definizione bonaria della controversia, citava i convenuti in epigrafe indicati a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 5 dicembre 2022, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: -Accertare e dichiarare irrituali e/o nulli e/o annullabili e/o irregolari le verifiche effettuate da in data 23.11.19 e 17.10.2020 e, conseguentemente, Controparte_4
[... ritenere infondato il rilievo dei presunti “prelievi irregolari”, effettuato da nei confronti di mancando la prova della riconducibilità della CP_9 Parte_1 manomissione all'operato della come ogni conseguente statuizione ad essa Parte_1 collegata o connessa . -Accertare e dichiarare irrituale e/o nulla e/o annullabile e/o irregolare la “ricostruzione dei consumi irregolari”, effettuata da in Controparte_4 quanto effettuata in violazione alla normativa vigente ed in assenza del dovuto contraddittorio ovvero in maniera presuntiva, generica e non in base a calcoli reali ed in violazione del principio della maggiore approssimazione del dato ricostruito a quello
[... reale e, conseguentemente, ritenere infondata ogni conseguente statuizione di anche ad essa collegata o connessa . -Accertare e dichiarare la CP_9 Con insussistenza e/o infondatezza del credito di cui alla Fattura elettronica di , di € 38.690,79, IVA inclusa, in quanto relativa a presunti, ma non provati “prelievi irregolari” ovvero non imputabili alla , che si assumono effettuati dal 17.10.2015 al Parte_1
23.11.2019, sulla base di due verifiche di E-Distribuzione, irregolari e/o nulle e/o annullabili e, comunque, in violazione alla normativa vigente e, conseguentemente, ritenere non dovute le somme richieste ordinando l'emissione del relativo storno integrale della stessa. In subordine, ferme le eccezioni formulate - Accertare e dichiarare che il Con suddetto credito di € 38.690,79, IVA inclusa, di cui alla Fattura elettronica di sia ridotto in base al ricalcolo della relativa ricostruzione a 365 giorni precedenti il guasto, come da Delibera n. 200/99, artt. 9, 10 e 11, nonché con la correzione in base a criteri reali
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e non presunti stabilendo il reale eventuale importo dovuto che si riterrà equo e/o dovuto di giustizia e ciò con la conseguenza del relativo storno totale o parziale della Fattura in oggetto e detrazione di quanto già versato per tali periodi accertati dovuti ovvero posti in compensazione. In via gradata :- Accertare e dichiarare che il suddetto credito di € Con 38.690,79, IVA inclusa, di cui alla Fattura elettronica di , sia ridotto in base al ricalcolo della relativa ricostruzione con l'applicazione della prescrizione biennale dei consumi, in virtù della Del. n. 97/2018/R, in conformità alla L. Bilancio 2018 n. 205/17; e ciò, con la correzione in base a criteri reali e non presunti stabilendo il reale eventuale importo dovuto che si riterrà equo e/o dovuto di giustizia e ciò con la conseguenza del relativo storno totale o parziale della Fattura in oggetto e detrazione di quanto già versato per tali periodi accertati dovuti ovvero posti in compensazione. - Condannare, in ogni caso, in via solidale ovvero alternativa ovvero chi di ragione, “ Controparte_1
CF: , in persona del l.r.p.t.; ed “ , C.F. e
[...] P.IVA_5 Controparte_4
P.IVA: , in persona l.r.p.t. al pagamento delle spese, competenze, diritti ed P.IVA_3 onorari del presente giudizio, oltre S.G. 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti. Si costituiva in giudizio il Controparte_1 impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e formulato, e chiedendone il rigetto. Preliminarmente, richiamava il Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, (meglio conosciuto come Decreto Bersani) evidenziando che con esso aveva avuto inizio il processo di liberalizzazione del mercato elettrico, completato con il D.L. n. 73 del 18.06.2007, convertito dalla Legge n. 125 del 3 agosto 2007. Dunque, che in conseguenza della soppressione del monopolio delle funzioni a suo tempo attribuite ad a questa CP_2 fosse rimasto esclusivamente, un ruolo di coordinamento delle attività svolte dalle varie società del Gruppo. Sul mercato elettrico rappresentava l'operatività di vari soggetti, con ruoli, funzioni ed attribuzioni differenti, e segnatamente: i Distributori (ruolo che, nel presente contenzioso, precisava svolto da ) i quali svolgono l'attività di gestione della Controparte_4 rete elettrica e degli impianti di distribuzione – di cui i medesimo sono proprietari- fino al punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale;
i Grossisti o Rivenditori, nella specie fornitori/venditori di energia elettrica ai clienti finali, nella cui categoria si includeva il Controparte_1 esercente il servizio di maggior tutela ( tra gli altri,
[...] CP_2
ENI Gas & Power S.p.A. etc., operatori sul mercato libero). CP_12
Quindi, rivendicava che le società che operano nel settore elettrico possono solamente o vendere o distribuire energia, ma mai cumulare i due ruoli. In particolare, imputava rientrare nelle attività assegnate al distributore la gestione dei misuratori dell'energia e la rilevazione dei consumi (attività di “misura”). Di conseguenza sottolineava che l'accertamento di eventuali guasti, malfunzionamenti e/o attività fraudolente sui misuratori, dirette ad alterare la rilevazione dei consumi n. 8493/2022 r.g.a.c. Pagina 6 di 19 N. 8493/2022 R.G.A.C.
attraverso interventi illeciti sui complessi di misura – la cui custodia, precisava, gravare sul cliente finale - costituissero attività rientranti nella competenza esclusiva del distributore, anche in riferimento alle conseguenti ricostruzioni di consumi, a valle dell'accertamento, di guasti, malfunzionamento o prelievi fraudolenti di energia o potenza. Tanto premesso eccepiva che la domanda di accertamento negativo avanzata dalla società attrice, attenendo alla contestazione di operazioni di verifica e di ricostruzione di consumi fosse di competenza della E- distribuzione S.p.A., mentre con riguardo alle attività di sua competenza, la Con
rilevava consistere unicamente nella fatturazione dei consumi, rilevati o ricostruiti dal distributore. Sul punto richiamava l'Allegato A alla Delibera n. 348/2007 (testo Integrato dell'Autorità per Energia Elettrica e il Gas) secondo cui per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'Energia elettrica) l'impresa distributrice –E-Distribuzione S.p.A.- è il soggetto
“responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure
“dell'energia elettrica (art. 21.2)”, nonché l'art. l'art.19 del contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica prevede, il quale al punto 19.6 prevede che: “Nel caso in cui vengano accertati prelievi irregolari e/o fraudolenti in relazione ai singoli Punti di Prelievo, il distributore comunicherà al venditore e, per conoscenza, al cliente il verbale di verifica e accertamento, comunicando altresì la ricostruzione dei prelievi che sarà effettuata con i criteri e le modalità di cui ai precedenti punto 19.3 e 19.4. Gli importi relativi alla predetta ricostruzione, ai quali vanno aggiunti gli importi dovuti per gli eventuali danni al gruppo di misura all'impianto del distributore e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art.18.1, saranno imputati e calcolati a maggiorazione dei prelievi misurati ai sensi dell'art.9 relativi al primo mese successivo a quello della comunicazione e saranno fatturati al venditore e da questi corrisposti con le modalità previste dal contratto, fermo restando quanto previsto al successivo art.22”. Nel caso di specie rivendicava essere stata pienamente rispettata la procedura suddetta;
dunque, dibatteva le domande proposte dalla Società inammissibili e destituite di ogni Parte_1 fondamento. All'uopo rappresentava che la Società attrice era titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi diversi dall'abitazione – 15 kw - 400v. dal mese di maggio 1991, di cui al codice Cliente 876 182 530 – POD IT001E876182530. Che in data 23/11/2019, su richiesta della stessa Cliente, Tecnici dipendenti di effettuavano una Controparte_4 verifica sul misuratore di energia elettrica con matricola n. 02580264 (il quale risultava manomesso), che di conseguenza veniva sostituito, e repertato in busta “BST0100875”; che alle operazioni di sostituzione del contatore partecipava il SI , socio accomandante della CP_13
Società come dalla Visura camerale che allegava in atti. Parte_1
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Altresì evidenziava che le letture di rimozione risultavano essere a sistema pari a: A1) 85274; A2) 54607; A3) 128088 e coincidenti con le letture indicate nella fattura emessa da nel mese Controparte_1 di dicembre 2019 di €uro 991,42=. Di seguito, esponeva che la E- Distribuzione S.p.A. procedeva alla verifica in laboratorio del misuratore (Verbale n. 654797045) in data 17/10/2020, senza la partecipazione della Cliente, sebbene ritualmente invitata a presenziare alle suddette operazioni con lettera raccomandata A/R del 14 settembre 2020, ricevuta dalla Società in data 17 settembre 2020;che in quella sede veniva confermato Parte_1 che il misuratore era stato “manomesso con spinotto tolto … Fasi R, S, e T manomesso (–) 75%”. Più specificamente, che il misuratore presentava “… i tesoni posteriori rotti, con il collante di sigillatura asportato quasi completamente e con il sigillo danneggiato …. 2Si riscontra una manomissione al circuito di sgancio dell'interruttore realizzata rimuovendo lo spinotto che ne regola la movimentazione… etc.”. A questo punto, con missiva del 20/10/2020, la inviava copia Controparte_4 della predetta verifica alla “Venditrice” Controparte_1 in uno alla “Tabella di Ricostruzione dei Consumi”, a seguito dei prelievi irregolari, relativi al periodo 17/10/2015 - 23/11/2019, eseguita applicando il coefficiente di correzione accertato in sede di verifica (-75%) così come previsto dalle Tabelle UTF. Da ciò scaturiva l'emissione della fattura contestata n. 63213146194011A datata 29/10/2020, pari a €uro 38.690,79= per prelievi irregolari relativi al suddetto periodo, in ossequio a quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 348/2007. Il ribadiva dunque che, in ossequio Controparte_1 alle disposizioni vigenti, aveva fatturato quanto le era stato comunicato dal
“Distributore” in termini di consumo, non avendo al riguardo alcuna discrezionalità, ma essendo tra l'altro per i predetti consumi, già tenuta preventivamente, a versare sempre al Distributore, il corrispettivo per il servizio di trasporto. Evidenziava, inoltre, che a seguito del reclamo presentato dal Cliente, richiamata ex adverso, il procedeva Controparte_1 all'apertura della “FOUR” in data 04/01/2021, ed anche in questo caso, la risposta del Distributore datata 13/01/2021, confermava la correttezza della verifica del 17/10/2020, con accertamento della manomissione del contatore, senza determinare alcuna revisione della ricostruzione dei consumi in precedenza effettuata, e comunicata alla Venditrice Controparte_1
Osservava inoltre che la successiva installazione di un nuovo misuratore aveva confermato che i consumi registrati e fatturati prima delle accertate manomissioni, erano notevolmente inferiori rispetto ai consumi effettivi, ed ai fabbisogni della Società Attrice. Rilevava infatti che dalla data di installazione del nuovo misuratore (23 novembre 2019) alla data del 4 ottobre 2022, la fornitura della Cliente, parte attrice, aveva avuto consumi n. 8493/2022 r.g.a.c. Pagina 8 di 19 N. 8493/2022 R.G.A.C.
medi giornalieri pari a 101,24, cioè pari addirittura ad oltre il doppio dei consumi misurati nel periodo ricostruito. Relativamente all'assunto contrario, secondo cui le operazioni di sostituzione del misuratore, e la successiva verifica dello stesso in laboratorio, sarebbero state illegittime e/o comunque irregolari, perché eseguite in assenza di contraddittorio con la Società Attrice, ne eccepiva la non veridicità, giacché deduceva che in data 23.11.2019, durante la sostituzione del contatore manomesso era presente il SI , CP_13 socio accomandante della il quale a conclusione delle Parte_1 suddette operazioni, provvedeva altresì, a sottoscrivere il “Verbale di Rimozione Apparecchio di Misura”, senza sollevare alcuna obiezione. Evidenziava l'atteggiamento fraudolento e penalmente punibile della società attrice consistita nella manomissione del contatore e rivendicava in ogni caso gravare sulla stessa l'obbligo di custodire tali impianti, rispettandone il corretto funzionamento, nonché di impedire eventuali alterazioni e/o manomissioni anche ad opera di terzi, essendone direttamente, e comunque esclusivamente, responsabile in quanto affidataria, ai sensi degli artt. 1559, 1177, e 1768 cod. civ. Esponeva altresì, ai sensi dell'art.1 comma 4 della Legge 205/2017, e della Delibera ARERA 97/2018, che in caso di sottrazione fraudolenta di energia (manomissione misuratore), non opera il termine di prescrizione biennale previsto dalla legge di bilancio regolante la materia in oggetto. Alla luce di quanto esposto, il Controparte_1 ribadiva essere creditrice nei confronti della Società Parte_1 in virtu' della fattura insoluta n. 63213146194011A
[...] datata 29/10/2020, della somma complessiva di Euro 38.664,33= (Euro 38.690,79= meno Euro 46,46= per compensazione parziale maggio 2021), emessa a seguito dei prelievi irregolari relativi al periodo 17/10/2015 - 23/11/2019. Di conseguenza, dispiegava domanda riconvenzionale al fine di sentir condannare la predetta Società Parte_1 in persona del suo legale Rapp.te pt., al pagamento in suo favore
[...] dell'importo di euro 38.664,33. Concludeva, chiedendo: -Rigettare tutte le domande proposte dalla Società nei confronti dell'odierna convenuta, in quanto Parte_1 inammissibili e destituite di ogni fondamento. In accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannare la Società in Parte_1 persona del suo legale Rapp.te p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 della somma complessiva di euro 38.664,33= ovvero in subordine, di quella diversa
[...] da quantificarsi in corso di causa, anche eventualmente a mezzo di C.T.U. tecnica, oltre gli interessi moratori previsti dall'art. 5 del D.lgs. n. 231 del 2002, dal dovuto all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Si costituiva in data 14.11.2022 l'ulteriore parte convenuta E- distribuzione S.p.A., impugnando e contestando le domande avanzate dalla n. 8493/2022 r.g.a.c. Pagina 9 di 19 N. 8493/2022 R.G.A.C.
in quanto inammissibili, improcedibili ed improponibili, Parte_1 oltre che manifestamente infondate sia in fatto che in diritto, chiedendone l'integrale rigetto. Premessi brevi cenni sul quadro normativo di riferimento, dibatteva in fatto alla prospettazione attorea, precisando in particolare che nel corso della verifica sul misuratore asportato in data 23 novembre 2019 riscontrava manomissioni che non consentivano la regolare registrazione dei consumi nella misura determinata con apposito strumento campione del meno 75 per cento (all. 4- 4bis), come descritto nell'apposito riquadro del verbale redatto in quella occasione che riportava nella comparsa di costituzione. Rilevava dunque la che, anche al fine di recuperare le Controparte_4 imposte evase, aveva eseguito la ricostruzione dei consumi nell'ambito della prescrizione quinquennale, dal 17 ottobre 2015 e sino al 23 novembre 2019, in base al coefficiente di correzione accertato in sede di verifica, inviandone, poi, gli esiti al e al cliente finale in data 20 ottobre 2020, nonché alle Pt_6
Autorità competenti per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità, informando inoltre della messa a disposizione alla stessa Autorità del contatore verificato per eventuali accertamenti dalla stessa ritenuti necessari. Precisava ancora che, per effetto della ricostruzione così effettuata, a fronte di consumi misurati nel periodo indicato pari a kWh 65.008 (media giorno 43,4 kWh) erano stati calcolati consumi per complessivi kWh 260.033 (media giorno 173,6 kWh) con un delta a debito del cliente finale pari a complessivi 195.025 kWh. Evidenziava in punto di fatto che, dalla data di installazione del nuovo misuratore in data 23 novembre 2019 alla data del 4 ottobre 2022, la fornitura aveva avuto consumi medi giornalieri pari a 101,24 pari a oltre il doppio dei consumi misurati nel periodo ricostruito e compatibile con la ricostruzione effettuata in considerazione di un logico maggior utilizzo della fornitura durante il periodo oggetto di prelievo in frode. In diritto rilevava che l'assunto preliminare di controparte, secondo cui il misuratore posto al suo servizio si trovava posizionato all'esterno dell'immobile ovverosia in una nicchia accessibile dalla strada pubblica, non fosse atto ad esimerla dalla responsabilità derivante dai doveri di custodia sul misuratore che gravano sull'utente per legge (ex artt. 1559, 1177, e 1768 c.c.) e per contratto (art. 15 condizioni generali di contratto in all. 7), essendo la consegna dell'apparecchio all'utente un deposito strumentale alla somministrazione nell'interesse di entrambi i contraenti (Cass. 3954/78 e, tra le tante, Tribunale Napoli 6961/95, 3506/94), sicché spetta all'utente, al fine di superare la presunzione di colpa posta dalla legge a suo carico, provare il verificarsi di una causa concreta di inadempimento a lui non imputabile e, poi, di aver usato nella custodia la prescritta diligenza (Cass. 977/90, 6242/93, 7363/97). A ciò aggiungeva che la riscontrata n. 8493/2022 r.g.a.c. Pagina 10 di 19 N. 8493/2022 R.G.A.C.
manomissione è un gesto preciso e specifico, a cui unico interessato è solo l'utente, effettivo beneficiario del prelievo fraudolento. Evidenziava incontestato che in data 23.11.2019 il misuratore affidato alla attrice non era funzionante per cui i tecnici di al Controparte_4 fine di consentire l'immediata ripresa della fornitura in favore della attrice, lo sostituivano e lo repertavano in busta sigillata. Contestava l'assunto attoreo circa la verifica del misuratore eseguita senza preventivo avviso all'utente. Di contro, rilevava dimostrato dalla documentazione depositata in atti, che in data 14.09.2020 era stata inviata all'utente una comunicazione mediante lettera raccomandata con la quale veniva indicato il giorno ed il luogo in cui sarebbe stata eseguita l'apertura del misuratore repertato e la relativa verifica con espresso invito a parteciparvi;
sul fatto contestato ex adverso che la verifica era stata eseguita tre giorni dopo la data indicata nella me, rilevava Controparte_4 essere una cautela per consentire all'utente di far pervenire, anche in ultimissima battuta, una istanza di differimento motivata. Dunque, dibatteva che la contestazione della comunicazione in esame da parte dell'attrice non fossero atte a inficiare la legittimità dell'operato ( nella specie aver indicato nella comunicazione la società destinataria come
“ ” e non ad “ Controparte_11 Parte_1
).
[...]
A tal fine evidenziava che il verbale ispettivo redatto dal dipendente di in funzione di verifica (anche fiscale) aveva efficacia Controparte_4 probatoria privilegiata essendo il dipendente in quel particolare CP_2 frangente, incaricato di un pubblico servizio, per cui nel caso di specie non poteva essere discussa la sussistenza di una manomissione del misuratore come descritta nel verbale di verifica (per altro in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario); in applicazione del dettame di cui all'art. 2700 c.c. Ribadiva nella specie la correttezza del metodo di ricostruzione dei consumi frodati, richiamando all'uopo diversi precedenti della giurisprudenza di merito, nonché ulteriormente argomentava che la ricostruzione presuntiva del consumo dell'utenza rinviene un fondamento legale più specifico, oltre che nell'art.1560 c.c., nel Decreto legislativo 26.10.1995 n. 504, Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, che agli artt. 52,53,54,55,56,57,58,59,60 si occupa dell'imposizione tributaria sull'energia elettrica. In ogni caso eccepiva che, nel caso di specie, a fronte della corretta modalità di ricostruzione della energia prelevata abusivamente, l'attrice si era limitata ad una contestazione generica e formale mancando di offrire alcun reale e concreto elemento per contrastare ragionevolmente il criterio adottato.
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Contestava l'applicabilità dell'art. 200/99 Delibera ARERA 200/99, richiamata da parte attrice, nel caso di specie e concludeva chiedendo: - rigettare tutte le domande avanzate dalla in Parte_1 quanto infondate in fatto e diritto oltreché non provate, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, venivano concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma cpc e rinviato il giudizio all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie del 26.6.2023. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c, preso atto della natura documentale della controversia, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024 e trattenuto in decisione, con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc. 2.Sul merito . In linea generale, mette conto evidenziare che nei contratti di somministrazione, a fronte della contestazione - anche stragiudiziale - della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova nonché del disposto dell'art. 1560 c.c., a fronte di un contratto di somministrazione di un dato servizio ( nella fattispecie elettrico). Al contempo, va evidenziato che il fruitore del servizio che voglia contestare la rilevazione dei consumi effettuata per mezzo del contatore, deve dedurre e dimostrare l'eccessività dei consumi oppure che la stessa è dovuta a fattori esterni al suo controllo che non ha potuto evitare nonostante l'attenta custodia del contatore, di cui gli incombe l'onere ( cfr. in proposito Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 19/3/2019, n.371 ). La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455 - 01).
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In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di specifica contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01). Infatti, in tema di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Sulla questione, la Suprema Corte è di recente ritornata con ordinanza n. 297 del 09-01- 2020, in cui ha affermato che "Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” chiarendo su punto che, "applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)". Orbene, venendo al caso che qui ci occupa, dal carteggio processuale risulta pacificamente accertato, poiché documentalmente provato, che parte attrice abbia illecitamente prelevato energia elettrica, mediante n. 8493/2022 r.g.a.c. Pagina 13 di 19 N. 8493/2022 R.G.A.C.
manomissione del contatore con matricola n. 02580264, destinato alla rilevazione del consumo di energia elettrica. La pretesa creditoria di parte convenuta trova dunque il proprio fondamento giustificativo nella condotta illecita rappresentata dalla captazione fraudolenta di energia che gli stessi organi accertatori, nelle dispiegate qualità, hanno verificato nel corso del sopralluogo effettuato in data 23/11/2019. In questo contesto, connotato dalla suddetta condotta illecita, deve ritenersi formata la prova, sotto il profilo della legittimità della pretesa de qua, da un punto di vista oggettivo, dell'effettivo fatto illecito sopra rappresentato e della conseguente esecuzione della prestazione da cui origina il credito portato dalla fattura n. 63213146194011A datata 29/10/2020, pari a € 38.690,79, da un punto di vista soggettivo, della titolarità passiva dell'odierna parte attrice in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Sotto il primo profilo, occorre innanzitutto precisare che, con riguardo ai verbali ispettivi, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. L, sentenza n. 23800 del 07.11.2014, con ampi richiami giurisprudenziali). In coerenza con tale principio è stato affermato che, viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 9111 del 29.08.1995, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 10569 del 02.08.2001). A fronte di tale valore probatorio, il verbale presente in atti, (cfr.produzione parti convenute) nel contesto delle risultanze documentali delibate nel presente giudizio, assume il valore di prova certa con riguardo alla circostanza di fatto relativa all'esistenza della manomissione del contatore relativo all'utenza commerciale della parte attrice (cfr. Verbale n. 654797045 datato 17/10/2020, “manomesso con spinotto tolto … Fasi R, S, e T manomesso (–) 75%” ) Nessun dubbio può esservi altresì, da un punto di vista soggettivo, in merito alla titolarità passiva del rapporto creditorio discendente dal suddetto fatto materiale in capo all'odierna parte attrice, atteso che l'accertamento in questione risulta essere effettuato presso la fornitura di n. 8493/2022 r.g.a.c. Pagina 14 di 19 N. 8493/2022 R.G.A.C.
energia elettrica intestata ed utilizzata dalla società Controparte_11
Codice POD IT001E87618253.
[...]
Non può poi porsi in dubbio che la responsabilità della manomissione sia da ascriversi senz'altro alla stessa società attrice, quale di fatto l'unica interessata alla abusiva fruizione dell'energia elettrica, oltre che in difetto di prova circa l'illecita manomissione/utilizzazione ad opera di terzi. Sotto il profilo dell'an debeatur, pertanto, deve ritenersi provato il fatto costitutivo del credito in questione rappresentato, in punto di inquadramento giuridico della presente fattispecie, da un illecito di natura extracontrattuale discendente dalla suddetta condotta fraudolenta, astrattamente idonea ad integrare la fattispecie di furto di energia elettrica. Logico corollario di quanto testé dedotto è che non possono trovare applicazione all'ipotesi del prelievo fraudolento, i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui "In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (in termini la massima di Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 19154 del 19.07.2018, in senso conforme Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23699 del 22.11.2016 e Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza n. 297 del 09.01.2020). Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione presuppone proprio la registrazione dei consumi, mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione. Ritenuto pertanto provato il fatto illecito nei termini sopra dedotti e l'irrilevanza della doglianza di parte attrice, resta a questo punto da esaminare, l'entità dei consumi fraudolentemente effettuati e il momento temporale di verificazione dell'illecito de quo, essendo tali elementi, strettamente afferenti al quantum della pretesa, specificamente contestati da parte attrice . In primo luogo, occorre riassumere la normativa in materia di ricostruzione dei consumi per verificarne l'applicabilità al caso di specie. Orbene, la Delib. n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, diretta ai clienti del mercato vincolato, disciplina, nel Titolo IV, artt. 9, 10 e 11, la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura.
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Dalla lettura degli artt. 9, 10 e 11 si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto ad una "rottura" o ad un "guasto" del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente. In tal caso, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se, invece, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo (vedi art. 10 rubricato "Periodo di ricostruzione dei consumi"). Quanto alle modalità di ricostruzione dei consumi, questo deve essere effettuato sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura. Tuttavia, qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente (vedi art.11 rubricato "Modalità di ricostruzione dei consumi"). La Delib. n. 200 del 1999 è stata successivamente modificata dalle Delib. 14 luglio 2006, n. 148/06; 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09; 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e 463/2016/R/com, ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale. In particolare, il Testo Integrato Delle Disposizioni Per La Regolazione Dell'attività Di Misura Elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica - TIME) 2016-2019, Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/eel, modificato ed integrato con le deliberazioni 738/2016/R/com, 128/2017/R/eel, 646/2016/R/eel, 248/2017/R/eel, 594/2017/R/eel, 882/2017/R/eel, 318/2018/R/eel e 419/2018/R/eel efficace dal 1° gennaio 2017, ha previsto all'art. 16, co. 1, che "Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi
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irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99". Al co. 3 terzo dello stesso art. 16, il ha regolamentato le Pt_7 modalità di ricostruzione nel modo di seguito indicato: "Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo". Orbene, la Delib. n. 200 del 1999 si riferisce espressamente alla "rottura" o "guasto" del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore. Anche l'art. 16 del sebbene aggiunga, nel co. 1, ai casi di Pt_7 malfunzionamento quelli di prelievo irregolare, fa riferimento sempre, nei commi successivi, ad irregolarità di funzionamento del misuratore. Dalla lettura complessiva dell'art. 16 si deduce quindi, ad ulteriore conforto di quanto sopra argomentato in punto di qualificazione giuridica della fattispecie, che anche i prelievi irregolari si inseriscono nello svolgimento del rapporto contrattuale secondo buona fede e attengono ad irregolarità non dolose di funzionamento del misuratore. Si ritiene, pertanto, che il prelievo fraudolento non possa equipararsi al prelievo irregolare e non sia pertanto regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate, né tantomeno richiamate dalla società attrice Ne consegue che non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere citate. In particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a 365 giorni prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti del misuratore. L'omissione di tale controllo, infatti, non può certamente costituire una esimente dell'utente nell'ipotesi, del tutto diversa, di manomissione dolosa del misuratore, sicché sarebbe illogica l'applicazione di un criterio temporale che è stato disposto a tutela dell'utente. In assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre a questo punto individuare i criteri da seguire.
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Certamente, per quanto concerne il periodo di ricostruzione, questo deve avere come termine iniziale di decorrenza la data della manomissione, ove accertata. Tale accertamento può essere svolto secondo criteri presuntivi e in particolare secondo un criterio di maggiore probabilità, sulla base del calo dei consumi rispetto ai consumi usuali dell'utente. Invero, proprio l'improvviso calo dei consumi, non ascrivibile ad altre circostanze (il cui onere della prova grava sull'utente) evidenzia il momento a partire dal quale la registrazione del consumo di energia risulta alterata per difetto a causa della manomissione. Qualora non sia possibile stabilire, anche in base ad un criterio di maggiore probabilità, la data della manomissione, si reputa doversi procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico (ridotto a due anni dalla Delib. ARERA n.97/2018/R/COM, tranne il caso di responsabilità accertata del titolare del contratto di S.E.). Il termine finale è ovviamente quello della verifica o della sostituzione del misuratore se successiva alla verifica. La società di distribuzione ha adoperato il criterio di ricostruzione fondato sulla potenza tecnicamente prelevabile e considerando poi i tempi medi di utilizzo presunti in considerazione dell'uso commerciale dell'immobile alimentato dalla fornitura. Tale metodologia di calcolo si basa sulla capacità di prelievo del cavo utilizzato per l'abusiva alimentazione, sulla sua dimensione e portata tenuto conto delle ore di utilizzo stimate per kW di potenza “tecnicamente prelevabile” (nella specie 16,5 kW (chilowatt) Tensione di fornitura 400 V). Il periodo oggetto di ricostruzione è quello relativo al quinquennio antecedente all'accertamento delle anomalie (ott.2015 - nov.2019), dal momento che l'allacciamento era ancora antecedente, come si desume dal fatto che, nel predetto quadriennio, l'andamento dei consumi registrati si presumeva regolare. Ciò posto, tenuto conto della tipologia di manomissione operata sul misuratore, il predetto metodo di ricostruzione dei consumi deve ritenersi fondato su criteri oggettivi e predeterminati, poiché, come si evince, i consumi giornalieri vengono calcolati con il prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabile e le ore di utilizzo stimate. Non colgono, pertanto, nel segno le doglianze dell'attrice. Ed invero, nel caso in esame, l'entità dei consumi è stata ricostruita sulla base dei soli criteri oggettivi e predeterminati utilizzabili nella specie, vale a dire la stima dei tempi medi di utilizzo degli apparecchi fruitori di energia e la potenza tecnicamente prelevabile. Per tutto quanto sin qui detto, la domanda attrice è da ritenersi infondata e va rigettata.
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Alla stressa stregua, per le medesime motivazioni esposte è da ritenersi fondata la domanda riconvenzionale dispiegata dalla convenuta Con
, di guisa che la società attrice è da condannarsi al pagamento della ( fattura insoluta n. Parte_1
63213146194011A datata 29/10/2020, della somma complessiva di Euro 38.664,33= (Euro 38.690,79= meno Euro 46,46= per compensazione parziale maggio 2021), emessa a seguito dei prelievi irregolari relativi al periodo 17/10/2015 - 23/11/2019. 3.Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-Rigetta la domanda di attrice;
-Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
e per l'effetto
[...]
- condanna la in persona del Parte_1
l.r., al pagamento, in favore di della Controparte_1 somma complessiva di Euro 38.664,33 per le causali indicate in motivazione, oltre interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla messa in mora in atti e sino al soddisfo;
-Condanna altresì la parte attrice soccombente al pagamento delle spese processuali, in favore delle parti convenute costituite che si liquidano in € 3809,00 ciascuno per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 14/02/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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