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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccarso CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 6 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1121 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dal Bo ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in (00191) Roma, alla Via
Gerolamo Belloni n. 88, giusta delega in calce al ricorso in appello.
Appellante
E
residente in [...]
Crescenzio n. 20 presso lo studio dell'avv. Cinzia Buraglia che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso di primo grado.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1744/2023 pubbl. il 21/04/2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado chiedeva al Tribunale di Roma, Controparte_1 quale giudice del lavoro, di “Accertare e dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà per cui è causa ed ancora ad oggi in essere a carico del ricorrente applicato su ratei di pensione in godimento nel termine decennale trattandosi di indebito oggettivo;
2) Condannare la Controparte_2
(…) alla restituzione (…) delle somme trattenute a titolo Parte_1 di contributo di solidarietà nel termine decennale dall'introduzione del presente giudizio (…)”.
A fondamento della domanda allegava di aver prestato attività professionale quale dottore commercialista iscritto alla convenuta fino al 1.1.05, quando ha Pt_1 maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Lamentava che dalla data del pensionament aveva subìto una illegittima ritenuta a titolo di contributo di solidarietà sul rateo mensile di pensione.
Richiamata la normativa ritenuta applicabile ha sostenuto l'illegittimità della decurtazione effettuata fino alla data del deposito del ricorso ed ha concluso come riportato.
La convenuta, oggi appellante, ha contestato la fondatezza della domanda di Pt_1 restituzione replicando alle diverse censure formulate in ricorso.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così statuito: < contributo di solidarietà prelevato sul trattamento pensionistico del ricorrente;
condanna la convenuta alla restituzione in suo favore degli importi trattenuti Pt_1
a tale titolo a decorrere dal 4.10.2011 e fino alla decisione, oltre interessi legali, ed alle spese di lite liquidate in € 2.500,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi>>
Il primo giudice, richiamato l'art. 118 disp. att. c.p.c., ha così motivato:
< un prelievo sulla pensione ritenuto illegittimo non vi è obbligo di far precedere il ricorso giudiziale dalla proposizione di una domanda amministrativa ex art. 443 cpc., atteso che in tale ipotesi non è in contestazione la prestazione già in godimento, ma viene chiesto di accertare che la stessa non debba subire decurtazioni a titolo di contributo di solidarietà. Con riferimento alla prescrizione si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto con orientamento consolidato che in materia di previdenza obbligatoria (come quella gestita dagli enti
2 previdenziali privatizzati ex d.lgs. 509/94) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 R.d.l. 1827/35 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato; ove vi sia contestazione sull'ammontare del trattamento pensionistico il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. sez. un. 17742/15, nonché Cass. 36618/21 e Cass. 41320/21). La decisione 3448/21 ha osservato nel merito che la questione delle legittimità del contributo di solidarietà, introdotto ex art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della approvato con D.I. 14.7.04, è stata oggetto di Pt_1 numerose decisioni della Suprema Corte che hanno confutato le argomentazioni
(qui esposte dalla dirette a sostenere la legittimità del contributo in Pt_1 contestazione anche in ragione delle disposizioni legislative via via sopravvenute;
la sentenza in questione ha - tra l'altro - rilevato che “(…) con la sentenza n. 19711 dell'8.8.2017, la Suprema Corte ha ribadito anche con riferimento alla Pt_1 convenuta il principio, in precedenza affermato con riferimento ad altre Casse di previdenza professionali (v. ad es. Cass., 7.6.2005, n. 11792, relativa alla
[...] ragionieri e periti , secondo Parte_2 Parte_3 cui “una volta sorto il diritto alla pensione, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo”, così confermando la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la trattenuta, operata dalla
[...]
a titolo di contributo di solidarietà su una Parte_4 pensione già maturata, per il periodo 2009-2013. 5.2. Con la sentenza n. 31875 del
10.12.2018 la Suprema Corte ha approfonditamente esaminato tutti i rilievi sollevati dalla convenuta, basati, in particolare, sulle disposizioni dell'art. 1, Pt_1 comma 488, della legge n. 147/2013, di interpretazione autentica dell'art. 1, comma
763, legge n. 296/2006. Ritiene il Tribunale (…) di dover riportare i passi salienti della citata pronuncia dei Giudici di legittimità, relativa a fattispecie di trattamento pensionistico con decorrenza 1.1.2004, cui era stato applicato il contributo straordinario di solidarietà introdotto dall'art. 22 del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2004, inizialmente per un periodo di cinque anni, rinnovato per il quadriennio 2009- 2013 con successiva delibera del 28 ottobre 2008, ritenuto
3 illegittimo dai giudici di merito. “Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla legge delega n. 537/1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della A riguardo va Pt_1 ricordato che: a) il Governo è stato delegato (con la L. n 537/19993 art b1, commi
32 e 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare ( )uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: "privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti". b) il D.Lgs. 30 giugno 1994,
n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate"" hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta
"e che" la gestione economicofinanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Pt_1 approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr.
Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti". c) Tali disposizioni del d.lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2,( che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in
4 conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicché ad essi - e, quindi, anche all'emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. d) Quest'ultima disposizione (…) sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n 509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile
è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge". La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al d.lgs. n. 509/1994 art. 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati.
In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento
5 pensionistico". e) Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione (…) concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti. Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali. Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della
(eventuale) caducazione degli atti medesimi (artt. 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative. Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe
(anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva. 6. (…) questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass. 25212/09) che Parte_1
"L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n. 509/1994), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (…) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. (…) che la imposizione di un
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra (…) né una "variazione delle aliquote contributive", né una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i
6 provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente
(di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995 in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei Pt_1 pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 488, della L. n.147/2013, qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui : "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,comma
763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr. Cass.
6702/2016, ord. n 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". (…) comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006,
n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e Pt_1 non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. (…) la
7 recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 (…) ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del
2003)".
8. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto (…) esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di Pt_1 solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte
Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1 comma
486 della legge finanziaria del 2014 (…) possa incidere sulle conclusioni qui assunte”. Tale impostazione è stata ribadita in successive pronunzie di legittimità relative a fattispecie in cui la convenuta aveva operato ritenuta a titolo di Pt_1 contributo di solidarietà per il periodo 2009-2013 e aveva anche denunciato la violazione del disposto dell'art. 24, c. 24, d.l. 201/11 (Cass. 29292/19, 28054/20 e
27340/20). Prosegue la decisione 3448/21 rilevando che quanto ai rilievi basati sul disposto dell'art. 24, c. 24, d.l. 201/11, conv. in l. 214/11 “la disposizione invocata non può consentire alla di pretendere il contributo di solidarietà per gli anni Pt_1
2012 e 2013 nella misura ivi prevista dell'1% sia perché essa presuppone l'inerzia dell'Ente, che è condizione non assimilabile alla illegittimità del provvedimento dal medesimo adottato in materia, sia perché si tratta disposizione non
“autoapplicativa”, ma comunque necessitante di un atto in tal senso da parte dell'Ente. Ancora in punto di prescrizione la stessa decisione ha osservato che “(…) la Corte Costituzionale, con sentenza n.283 del 17 maggio 1989, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.11 della legge 11 marzo 1988, n.67, il quale, interpretando autenticamente l'art.129 del r.d.l. n. 1827/1935, aveva stabilito che l'articolo stesso - a mente del quale "le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell' " - dovesse CP_3 essere interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applicasse anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento.
6.2. La Corte (…) ha evidenziato che per effetto della normativa in esame "la prescrizione (breve) di cui
8 all'art. 129, legge del 1935 veniva a dispiegare i suoi effetti in tutte le fasi, comunque, del procedimento inteso alla liquidazione (…) “elemento rivelatore di concreta irrazionalità: identicamente disciplinandole, si rendono omogenee posizioni oggettivamente difformi e cioè la fase, non ancora esaurita, della liquidazione (o della riliquidazione) con la ben diversa fattispecie della riscossione". (…) una interpretazione costituzionalmente orientata, impone di interpretare la disposizione dell'art. 19, comma 3, della legge n. 21/1986 come riferita ai soli ratei delle prestazioni erogate dalla posti in pagamenti e, quindi, Pt_1 liquidi ed esigibili, ma non riscossi (…)”. Alla luce delle condivisibili osservazioni di cui sopra deve concludersi nel senso che non è dovuto il contributo di solidarietà operato sul trattamento pensionistico erogato al ricorrente in forza delle delibere nn.
4/2008, 3/2013 e 10/2017, illegittime perché fondate sul disposto dell'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14.7.04; la resistente va quindi condannata alla restituzione in favore del ricorrente Pt_1 della somma trattenuta con decorrenza dal 4.10.21 (data di notifica del ricorso), maggiorata di interessi legali dalla maturazione al saldo>>.
Con l'atto di gravame la Parte_5 ha censurato diffusamente la decisione chiedendone la riforma con
[...] rigetto dell'avverso ricorso.
Il si è costituito in giudizio contestando l'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Concesso termine per deposito di note all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
La appellante ha riepilogato i motivi di gravame. Pt_1
Secondo la prospettazione avendo il < CP_1 di vecchiaia anticipata a decorrere dall'1.01.2005, quando ormai era in vigore l'art. 22 Regolamento del 2004, che ha introdotto il contributo di solidarietà per il periodo dal 2004 al 2008>>, sarebbe evidende la legittimità del contributo per non esservi stata << alcuna incisione da parte della normativa regolamentare su una pensione già maturata ed in corso di erogazione>>.
Si aggiunge < contributo di solidarietà previsto, per i quinquenni 2009-2013, 2014-2018 e 2019-
2023, rispettivamente dalle delibere della nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017. Le Pt_1 suddette delibere, che hanno previsto il contributo di solidarietà nel periodo oggetto di causa, sono state emanate nella vigenza dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, così
9 come modificato con L. n. 296/2006, che pertanto costituisce la loro fonte normativa e, dunque, è palese la loro legittimità. Ed invero, nel nuovo testo dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, il Legislatore ha, da una parte, eliminato qualsiasi limite alle tipologie dei provvedimenti che gli Enti previdenziali privatizzati possono adottare al fine di salvaguardare l'equilibrio di bilancio, non essendo più tali provvedimenti ricondotti ad un numerus clausus, e, dall'altra parte, ha sostituito il riferimento al “rispetto del principio del pro rata” a quello più flessibile di “aver[lo] presente”, affiancandovi esplicitamente anche i “criteri di gradualità e di equità fra generazioni”. Pertanto, a fronte della nuova formulazione dell'art. 3, co. 12, L. n.
335/1995, la aveva ed ha il potere di emanare tutte le Parte_1 tipologie di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa quindi la previsione del contributo di solidarietà in parola…deve quindi ritenersi che la con l'entrata in vigore dell'art. 1, Pt_1 comma 763, l. n. 296/2006, ha acquisito il potere di emanare tutte le tipologie di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa l'imposizione del contributo di solidarietà in parola” (cfr.
Tribunale di Padova, sez. lav., n. 270 del 16.04.2024…>>.
Si aggiunge che è certa < salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di lungo termine, [stante] la documentazione attuariale redatta per la valutazione degli effetti della riforma del sistema previdenziale della operata nel 2004, Parte_1 documentazione sottoposta anche al vaglio dei Ministeri Vigilanti…Aggiungasi, inoltre, che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto, confermando sul punto quanto espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., nn. 24202/2009 e 12209/2011, 3461/2018 e 544/2021, che si sono espresse in tal modo già con riferimento all'originaria versione dell'art. 3, co. 12, L. n.
335/1995), che in materia di previdenza dei liberi professionisti vi è stata una sostanziale delegificazione, data l'ampia autonomia normativa degli Enti previdenziali da una parte e l'impossibilità per gli stessi di ricevere finanziamenti pubblici dall'altra (cfr. Corte Cost. ordinanza n. 254/2016 e sentenza n. 7/2017)…lo stesso Legislatore ha ritenuto, a più riprese, anche con riferimento specifico agli
Enti previdenziali privatizzati, di introdurre un contributo di solidarietà, sia attraverso l'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011 sia attraverso l'art. 1, co. 486, L. n.
147/2013, ritenendo l'introduzione di tale contributo di solidarietà, anche
10 temporalmente limitato, necessario per la stabilità finanziaria di lungo termine degli
Enti previdenziali privatizzati…Con tale previsione normativa, il Legislatore ha, definitivamente ed inequivocabilmente, chiarito che il contributo di solidarietà rappresenta una misura che gli Enti previdenziali privatizzati, “nell'esercizio della loro autonomia gestionale”, possono, ed anzi devono, adottare al fine di assicurare l'esigenza dell'equilibrio finanziario di lungo termine, secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni (come avvenuto nel caso di specie)...
In via subordinata, qualora non si ritenesse l'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011 norma confermativa del potere delle Casse previdenziali privatizzate di introdurre anche provvedimenti come quello del contributo di solidarietà in parola, tale norma…non può che essere considerata la fonte legislativa che ha espressamente e puntualmente previsto la possibilità, ed anzi la doverosità, di introdurre, nel sistema previdenziale del singolo Ente, quantomeno a partire dal 2011, il contributo di solidarietà per cui
è causa, con conseguente legittimità (quantomeno a partire da tale data) dell'imposizione di tale istituto, nelle misure fissate dalle delibere n. 4/2008, n.
3/2013 e n. 10/2017>>.
L'appellante ha poi insistito, in ulteriore subordine, nella richiesta di limitare
< condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto dai professionisti a tale titolo, ai sensi della predetta norma, per gli anni 2012 e
2013…>>
Infine ha insistito nell'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme richieste in restituzione dal perché << a) innanzitutto, il caso di specie CP_1 rientra pienamente nel campo di applicazione dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986 (“Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della ), dettata Pt_1 dal Legislatore con specifico riferimento alla;
b) Inoltre, Parte_6 anche in assenza del citato art. 19 L. 21/1986, sarebbe in ogni caso applicabile l'art. 2948 c.c. Sul punto, la recente giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “non si tratta di domanda volta ad ottenere la restituzione di somme indebitamente pagate, atteso che il ricorrente chiede (per la parte qui in esame) la restituzione di somme non erogate e trattenute a titolo di contributo di solidarietà, altresì puntualmente indicate nelle buste paga (ciò che non è in contestazione), sicché deve trovare applicazione del termine di prescrizione quinquennale. Infatti, come condivisibilmente affermato nella sentenza n. 10517/2021 di questo
11 Tribunale: …non si tratta di somme erogate, ritenute non dovute e quindi successivamente recuperate tramite trattenute e pertanto da restituire alla parte, nel qual caso si tratterebbe di indebito con prescrizione di 10 anni per ottenere la restituzione, ma si tratta di trattenute mai erogate e disposte sulle rate mensili di pensione, in quanto la non ha operato l'integrale pagamento dei ratei, per cui, Pt_1
l'azione è configurabile come esatto adempimento e si applicherà la prescrizione quinquennale di cui all'art. 16 del Regolamento secondo cui si prescrivono in 5 anni i ratei arretrati ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, o delle relative differenze o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni” …c) Infine, la ritenuta prescrizione quinquennale trova conferma anche nel disposto di cui all'art. 47bis D.P.R. n. 639/19701 , che può, ed anzi deve, trovare applicazione anche con riguardo ai ratei di pensione erogati dagli Enti previdenziali privatizzati, considerato che, anche dopo la privatizzazione di tali Enti, è rimasta ferma l'obbligatorietà delle prestazioni erogate e il carattere pubblicistico del loro fine istituzionale, anche alla luce dell'art. 38 Cost. Diversamente opinando, infatti, i pensionati che percepiscono il trattamento previdenziale dall' sarebbero CP_4 assoggettati a termini prescrizionali significativamente più ridotti rispetto ai pensionati che percepiscono il medesimo trattamento dagli altri Enti previdenziali, in modo del tutto ingiustificato atteso che l' e gli Enti previdenziali privatizzati CP_4 esercitano la medesima funzione pubblica ed il trattamento previdenziale erogato dall'uno e dagli altri discende ugualmente dalla tutela di cui all'art. 38 Cost.>>.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente con il richiamo ex art. 118 c.p.c.
Disp. Att. pronuncia della Corte di Cassazione
Sez. L - , Ordinanza n. 20684 del 25/07/2024, la cui massima recita: <<sono illegittime le previsioni di trattenute, a titolo contributo solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, stabilite dai regolamenti disciplina degli enti previdenziali privatizzati (nella specie, dall'art. 22, ratione temporis vigente, del regolamento regime previdenziale della
Cassa nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti - CNPADC), in quanto aventi natura di prestazioni patrimoniali sottoposte alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.>>.
In quella controversia, similmente alla attuale, la ha lamentato la Pt_1 <dell'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.
12 civ., degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/94, dell'art 3, comma 12, della legge n. 335/95, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, dell'art. 24, comma
24, del d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost, anche in relazione e combinato disposto agli artt. 2, 9 e 32 dello
Statuto della e alle delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, Pt_1 emanate anche in virtù dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ. laddove la sentenza ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione del dott…. In subordine, la lamenta violazione o falsa Pt_1 applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 24, comma 24, lettera b) del d.l. n. 2010/2011, ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo dell'1% ivi previsto per il biennio 2012/2013. In ulteriore subordine, infine, deduce violazione o falsa applicazione, i sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 19, comma 3, della legge n. 21/1986, dell'art.2948, n. dell'art. 2943 cod. civ., dell'art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 3 Cost., per aver la sentenza ritenuto applicabile la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale>>.
Si legge nella pronuncia:- < del consolidato orientamento iniziato con Cass. 25212/09 e proseguito con, ex multis, Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019,
n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n.
18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n.
9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n.
6170/2024, n. 7489/2024, con cui questa Corte ha affermato quanto segue. Con la legge n. 537/1993 il Governo è stato delegato “ad emanare […] uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza”, attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
“privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti”. Il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega, ha ribadito che le Casse “privatizzate” “hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel
13 rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” e che “la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”. Come evidenziato in Cass. n.
603/2019, «per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma
2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria
(il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad introdurre Pt_1 norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di “sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti” (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202)
e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”. […] Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, [...] sicché ad essi – […] – non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse “privatizzate”, a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. […] Quest'ultima disposizione […] – che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame – sancisce testualmente: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n
509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”. […] Questa Corte ha esposto con riferimento
14 a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass 25212/09) che Parte_1
“L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto […]. Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il “rispetto del principio del pro rata (…)” – qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” – la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un
“contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una “variazione delle aliquote contributive”, né una
“riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che – al pari di quelli specificamente identificati nominativamente
(di “variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) – incidano su “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che – lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, l. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura». Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 poiché detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà; tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre Pt_1 prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
L'Ente ricorrente invoca altresì l'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, secondo cui: “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
15 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”. A tal proposito, questa Corte (ex multis,
Cass. n. 6702/2016, n 7568/2017) ha già affermato che «quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente». Inoltre, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Pt_1
Al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, nei precedenti citati questa Corte ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, della legge n.
147/2013, lo ha considerato come un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del
2000; ordinanza n. 22 del 2003)». Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art.24, comma
24, lett. b) del d.l. n.201/2011 conv. nella legge n.214/2011, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con
16 l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di legge. Deve, pertanto, confermarsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di introdurre un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un
«criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Neppure ha pregio la doglianza di cui al secondo motivo, in passato sempre implicitamente rigettato da questa Corte, con il quale la lamenta la violazione o falsa applicazione Pt_1 dell'art. 24, comma 24, lettera b) del d.l. n. 201/2011 per aver il Collegio milanese respinto la domanda subordinata relativa all'applicabilità del contributo di solidarietà previsto dalla citata normativa nella misura dell'1% per gli anni 2012 e
2013. L'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, convert. nella legge n. 214/2011, come modificato dal d.l. n. 216/2011, statuisce: “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il
30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma
2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”. La Corte d'appello di Milano sul punto ha così motivato: «la domanda va rigettata da un lato per un difetto di più compiute e specifiche allegazioni inerenti il biennio suddetto e dall'altro perché non pare ravvisarsi nella fattispecie la inerzia dell'Ente nell'adozione dei provvedimenti previsti – nel termine indicato – quale presupposto per l'applicabilità del contributo nella misura prevista dalla norma richiamata». L'Ente ricorrente, premesso che
«non si comprende quali siano le “compiute e specifiche allegazioni inerenti il
17 biennio”», stigmatizza il fatto che «la corte d'appello senza meglio argomentare la propria decisione, esclude il requisito dell'inerzia della (cui è subordinata ex Pt_1 lege l'applicazione del contributo previsto nel richiamato art. 24). Tale passaggio si appalesa errato atteso che dalla lettura della disposizione in esame si evince chiaramente che, nell'ipotesi in cui si considera illegittimo il contributo di solidarietà previsto dalla in virtù delle delibere per cui è causa, a ciò Pt_1 equivalendo la inerzia dell'Ente, non poteva non darsi quantomeno applicazione del contributo di solidarietà previsto dal Legislatore nella misura dell'1% del trattamento pensionistico». La Corte fornisce una lettura del comma 24 in forza della quale, nella specie, non è ravvisabile il presupposto specifico della “inerzia”.
Il percorso argomentativo, sia pure sintetico, è chiaro e resiste alle censure. La norma de qua introduce un contributo di solidarietà dell'1%, limitatamente agli anni
2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell'emissione di parere negativo da parte dei
Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione). Il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla Pt_1 che vorrebbe equiparare all'inerzia degli Enti nell'intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l'ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di “inattività” degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l'inerzia è condizione che la stessa ha Pt_1 espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato – con l'introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l'imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)>>.
Con riguardo alle questioni relative al termine di prescrizione ed alla relativa decorrenza, si legge nella mesedima pronuncia, che si richiama sempre ex art. 118
Disp. Att. C.p.c., i seguenti principi di diritto, dai quali questa Corte di merito, al
18 pari di quelli in precedenza riportati, non ha ragioni per discostarsi e che sono stati già ritenuti fondanti di analoga controversia decisa con la sentenza n. 3056/2025 pubbl. il 02/10/2025:- << Anche il terzo motivo è infondato. Come evidenziato in
Cass. n. 31527/2022, «questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal
R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. 14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la è a tutti Pt_1 Pt_7 gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità
e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v.
Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr.
10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 […], secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a
19 seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. 18. La ha Pt_1 esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale». Questo indirizzo si è consolidato (ex multis Cass. n. 31527/2022, n. 31641/2022, n.
31642/2022, n. 32812/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4604/2023,
n. 9705/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis del d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost. Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della Pt_1 presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nei precedenti casi nei quali questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati. Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza>>.
Sul punto da ultimo esaminato si richiama anche Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 16677 del 22/06/2025 dove si è condivisibilmente ritenuto che : < maturati per effetto della declaratoria di illegittimità delle trattenute sulla pensione operate a titolo di contributo di solidarietà dalla dottori Parte_1 commercialisti si applicano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi illegittimi, fino al momento dell'effettivo pagamento, atteso che i crediti previdenziali non seguono la disciplina delle obbligazioni pecuniarie ma sono prestazioni unitarie, di cui gli accessori costituiscono una
20 componente essenziale.>>.
Sul tema si riporta altresì Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 10917 del 25/04/2025 secondo cui <<la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto restituirle in unica soluzione e rate, la conseguenza il diritto al rimborso tali importi soggetto termine prescrizione quinquennale cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. (fattispecie relativa alla domanda restituzione delle ritenute operate dalla Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dal Bo ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in (00191) Roma, alla Via
Gerolamo Belloni n. 88, giusta delega in calce al ricorso in appello.
Appellante
E
residente in [...]
Crescenzio n. 20 presso lo studio dell'avv. Cinzia Buraglia che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso di primo grado.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1744/2023 pubbl. il 21/04/2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado chiedeva al Tribunale di Roma, Controparte_1 quale giudice del lavoro, di “Accertare e dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà per cui è causa ed ancora ad oggi in essere a carico del ricorrente applicato su ratei di pensione in godimento nel termine decennale trattandosi di indebito oggettivo;
2) Condannare la Controparte_2
(…) alla restituzione (…) delle somme trattenute a titolo Parte_1 di contributo di solidarietà nel termine decennale dall'introduzione del presente giudizio (…)”.
A fondamento della domanda allegava di aver prestato attività professionale quale dottore commercialista iscritto alla convenuta fino al 1.1.05, quando ha Pt_1 maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Lamentava che dalla data del pensionament aveva subìto una illegittima ritenuta a titolo di contributo di solidarietà sul rateo mensile di pensione.
Richiamata la normativa ritenuta applicabile ha sostenuto l'illegittimità della decurtazione effettuata fino alla data del deposito del ricorso ed ha concluso come riportato.
La convenuta, oggi appellante, ha contestato la fondatezza della domanda di Pt_1 restituzione replicando alle diverse censure formulate in ricorso.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così statuito: < contributo di solidarietà prelevato sul trattamento pensionistico del ricorrente;
condanna la convenuta alla restituzione in suo favore degli importi trattenuti Pt_1
a tale titolo a decorrere dal 4.10.2011 e fino alla decisione, oltre interessi legali, ed alle spese di lite liquidate in € 2.500,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi>>
Il primo giudice, richiamato l'art. 118 disp. att. c.p.c., ha così motivato:
< un prelievo sulla pensione ritenuto illegittimo non vi è obbligo di far precedere il ricorso giudiziale dalla proposizione di una domanda amministrativa ex art. 443 cpc., atteso che in tale ipotesi non è in contestazione la prestazione già in godimento, ma viene chiesto di accertare che la stessa non debba subire decurtazioni a titolo di contributo di solidarietà. Con riferimento alla prescrizione si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto con orientamento consolidato che in materia di previdenza obbligatoria (come quella gestita dagli enti
2 previdenziali privatizzati ex d.lgs. 509/94) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 R.d.l. 1827/35 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato; ove vi sia contestazione sull'ammontare del trattamento pensionistico il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. sez. un. 17742/15, nonché Cass. 36618/21 e Cass. 41320/21). La decisione 3448/21 ha osservato nel merito che la questione delle legittimità del contributo di solidarietà, introdotto ex art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della approvato con D.I. 14.7.04, è stata oggetto di Pt_1 numerose decisioni della Suprema Corte che hanno confutato le argomentazioni
(qui esposte dalla dirette a sostenere la legittimità del contributo in Pt_1 contestazione anche in ragione delle disposizioni legislative via via sopravvenute;
la sentenza in questione ha - tra l'altro - rilevato che “(…) con la sentenza n. 19711 dell'8.8.2017, la Suprema Corte ha ribadito anche con riferimento alla Pt_1 convenuta il principio, in precedenza affermato con riferimento ad altre Casse di previdenza professionali (v. ad es. Cass., 7.6.2005, n. 11792, relativa alla
[...] ragionieri e periti , secondo Parte_2 Parte_3 cui “una volta sorto il diritto alla pensione, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo”, così confermando la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la trattenuta, operata dalla
[...]
a titolo di contributo di solidarietà su una Parte_4 pensione già maturata, per il periodo 2009-2013. 5.2. Con la sentenza n. 31875 del
10.12.2018 la Suprema Corte ha approfonditamente esaminato tutti i rilievi sollevati dalla convenuta, basati, in particolare, sulle disposizioni dell'art. 1, Pt_1 comma 488, della legge n. 147/2013, di interpretazione autentica dell'art. 1, comma
763, legge n. 296/2006. Ritiene il Tribunale (…) di dover riportare i passi salienti della citata pronuncia dei Giudici di legittimità, relativa a fattispecie di trattamento pensionistico con decorrenza 1.1.2004, cui era stato applicato il contributo straordinario di solidarietà introdotto dall'art. 22 del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2004, inizialmente per un periodo di cinque anni, rinnovato per il quadriennio 2009- 2013 con successiva delibera del 28 ottobre 2008, ritenuto
3 illegittimo dai giudici di merito. “Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla legge delega n. 537/1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della A riguardo va Pt_1 ricordato che: a) il Governo è stato delegato (con la L. n 537/19993 art b1, commi
32 e 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare ( )uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: "privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti". b) il D.Lgs. 30 giugno 1994,
n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate"" hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta
"e che" la gestione economicofinanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Pt_1 approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr.
Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti". c) Tali disposizioni del d.lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2,( che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in
4 conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicché ad essi - e, quindi, anche all'emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. d) Quest'ultima disposizione (…) sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n 509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile
è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge". La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al d.lgs. n. 509/1994 art. 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati.
In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento
5 pensionistico". e) Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione (…) concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti. Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali. Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della
(eventuale) caducazione degli atti medesimi (artt. 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative. Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe
(anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva. 6. (…) questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass. 25212/09) che Parte_1
"L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n. 509/1994), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (…) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. (…) che la imposizione di un
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra (…) né una "variazione delle aliquote contributive", né una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i
6 provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente
(di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995 in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei Pt_1 pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 488, della L. n.147/2013, qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui : "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,comma
763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr. Cass.
6702/2016, ord. n 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". (…) comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006,
n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e Pt_1 non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. (…) la
7 recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 (…) ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del
2003)".
8. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto (…) esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di Pt_1 solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte
Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1 comma
486 della legge finanziaria del 2014 (…) possa incidere sulle conclusioni qui assunte”. Tale impostazione è stata ribadita in successive pronunzie di legittimità relative a fattispecie in cui la convenuta aveva operato ritenuta a titolo di Pt_1 contributo di solidarietà per il periodo 2009-2013 e aveva anche denunciato la violazione del disposto dell'art. 24, c. 24, d.l. 201/11 (Cass. 29292/19, 28054/20 e
27340/20). Prosegue la decisione 3448/21 rilevando che quanto ai rilievi basati sul disposto dell'art. 24, c. 24, d.l. 201/11, conv. in l. 214/11 “la disposizione invocata non può consentire alla di pretendere il contributo di solidarietà per gli anni Pt_1
2012 e 2013 nella misura ivi prevista dell'1% sia perché essa presuppone l'inerzia dell'Ente, che è condizione non assimilabile alla illegittimità del provvedimento dal medesimo adottato in materia, sia perché si tratta disposizione non
“autoapplicativa”, ma comunque necessitante di un atto in tal senso da parte dell'Ente. Ancora in punto di prescrizione la stessa decisione ha osservato che “(…) la Corte Costituzionale, con sentenza n.283 del 17 maggio 1989, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.11 della legge 11 marzo 1988, n.67, il quale, interpretando autenticamente l'art.129 del r.d.l. n. 1827/1935, aveva stabilito che l'articolo stesso - a mente del quale "le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell' " - dovesse CP_3 essere interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applicasse anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento.
6.2. La Corte (…) ha evidenziato che per effetto della normativa in esame "la prescrizione (breve) di cui
8 all'art. 129, legge del 1935 veniva a dispiegare i suoi effetti in tutte le fasi, comunque, del procedimento inteso alla liquidazione (…) “elemento rivelatore di concreta irrazionalità: identicamente disciplinandole, si rendono omogenee posizioni oggettivamente difformi e cioè la fase, non ancora esaurita, della liquidazione (o della riliquidazione) con la ben diversa fattispecie della riscossione". (…) una interpretazione costituzionalmente orientata, impone di interpretare la disposizione dell'art. 19, comma 3, della legge n. 21/1986 come riferita ai soli ratei delle prestazioni erogate dalla posti in pagamenti e, quindi, Pt_1 liquidi ed esigibili, ma non riscossi (…)”. Alla luce delle condivisibili osservazioni di cui sopra deve concludersi nel senso che non è dovuto il contributo di solidarietà operato sul trattamento pensionistico erogato al ricorrente in forza delle delibere nn.
4/2008, 3/2013 e 10/2017, illegittime perché fondate sul disposto dell'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14.7.04; la resistente va quindi condannata alla restituzione in favore del ricorrente Pt_1 della somma trattenuta con decorrenza dal 4.10.21 (data di notifica del ricorso), maggiorata di interessi legali dalla maturazione al saldo>>.
Con l'atto di gravame la Parte_5 ha censurato diffusamente la decisione chiedendone la riforma con
[...] rigetto dell'avverso ricorso.
Il si è costituito in giudizio contestando l'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Concesso termine per deposito di note all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
La appellante ha riepilogato i motivi di gravame. Pt_1
Secondo la prospettazione avendo il < CP_1 di vecchiaia anticipata a decorrere dall'1.01.2005, quando ormai era in vigore l'art. 22 Regolamento del 2004, che ha introdotto il contributo di solidarietà per il periodo dal 2004 al 2008>>, sarebbe evidende la legittimità del contributo per non esservi stata << alcuna incisione da parte della normativa regolamentare su una pensione già maturata ed in corso di erogazione>>.
Si aggiunge < contributo di solidarietà previsto, per i quinquenni 2009-2013, 2014-2018 e 2019-
2023, rispettivamente dalle delibere della nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017. Le Pt_1 suddette delibere, che hanno previsto il contributo di solidarietà nel periodo oggetto di causa, sono state emanate nella vigenza dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, così
9 come modificato con L. n. 296/2006, che pertanto costituisce la loro fonte normativa e, dunque, è palese la loro legittimità. Ed invero, nel nuovo testo dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, il Legislatore ha, da una parte, eliminato qualsiasi limite alle tipologie dei provvedimenti che gli Enti previdenziali privatizzati possono adottare al fine di salvaguardare l'equilibrio di bilancio, non essendo più tali provvedimenti ricondotti ad un numerus clausus, e, dall'altra parte, ha sostituito il riferimento al “rispetto del principio del pro rata” a quello più flessibile di “aver[lo] presente”, affiancandovi esplicitamente anche i “criteri di gradualità e di equità fra generazioni”. Pertanto, a fronte della nuova formulazione dell'art. 3, co. 12, L. n.
335/1995, la aveva ed ha il potere di emanare tutte le Parte_1 tipologie di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa quindi la previsione del contributo di solidarietà in parola…deve quindi ritenersi che la con l'entrata in vigore dell'art. 1, Pt_1 comma 763, l. n. 296/2006, ha acquisito il potere di emanare tutte le tipologie di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa l'imposizione del contributo di solidarietà in parola” (cfr.
Tribunale di Padova, sez. lav., n. 270 del 16.04.2024…>>.
Si aggiunge che è certa < salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di lungo termine, [stante] la documentazione attuariale redatta per la valutazione degli effetti della riforma del sistema previdenziale della operata nel 2004, Parte_1 documentazione sottoposta anche al vaglio dei Ministeri Vigilanti…Aggiungasi, inoltre, che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto, confermando sul punto quanto espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., nn. 24202/2009 e 12209/2011, 3461/2018 e 544/2021, che si sono espresse in tal modo già con riferimento all'originaria versione dell'art. 3, co. 12, L. n.
335/1995), che in materia di previdenza dei liberi professionisti vi è stata una sostanziale delegificazione, data l'ampia autonomia normativa degli Enti previdenziali da una parte e l'impossibilità per gli stessi di ricevere finanziamenti pubblici dall'altra (cfr. Corte Cost. ordinanza n. 254/2016 e sentenza n. 7/2017)…lo stesso Legislatore ha ritenuto, a più riprese, anche con riferimento specifico agli
Enti previdenziali privatizzati, di introdurre un contributo di solidarietà, sia attraverso l'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011 sia attraverso l'art. 1, co. 486, L. n.
147/2013, ritenendo l'introduzione di tale contributo di solidarietà, anche
10 temporalmente limitato, necessario per la stabilità finanziaria di lungo termine degli
Enti previdenziali privatizzati…Con tale previsione normativa, il Legislatore ha, definitivamente ed inequivocabilmente, chiarito che il contributo di solidarietà rappresenta una misura che gli Enti previdenziali privatizzati, “nell'esercizio della loro autonomia gestionale”, possono, ed anzi devono, adottare al fine di assicurare l'esigenza dell'equilibrio finanziario di lungo termine, secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni (come avvenuto nel caso di specie)...
In via subordinata, qualora non si ritenesse l'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011 norma confermativa del potere delle Casse previdenziali privatizzate di introdurre anche provvedimenti come quello del contributo di solidarietà in parola, tale norma…non può che essere considerata la fonte legislativa che ha espressamente e puntualmente previsto la possibilità, ed anzi la doverosità, di introdurre, nel sistema previdenziale del singolo Ente, quantomeno a partire dal 2011, il contributo di solidarietà per cui
è causa, con conseguente legittimità (quantomeno a partire da tale data) dell'imposizione di tale istituto, nelle misure fissate dalle delibere n. 4/2008, n.
3/2013 e n. 10/2017>>.
L'appellante ha poi insistito, in ulteriore subordine, nella richiesta di limitare
< condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto dai professionisti a tale titolo, ai sensi della predetta norma, per gli anni 2012 e
2013…>>
Infine ha insistito nell'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme richieste in restituzione dal perché << a) innanzitutto, il caso di specie CP_1 rientra pienamente nel campo di applicazione dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986 (“Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della ), dettata Pt_1 dal Legislatore con specifico riferimento alla;
b) Inoltre, Parte_6 anche in assenza del citato art. 19 L. 21/1986, sarebbe in ogni caso applicabile l'art. 2948 c.c. Sul punto, la recente giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “non si tratta di domanda volta ad ottenere la restituzione di somme indebitamente pagate, atteso che il ricorrente chiede (per la parte qui in esame) la restituzione di somme non erogate e trattenute a titolo di contributo di solidarietà, altresì puntualmente indicate nelle buste paga (ciò che non è in contestazione), sicché deve trovare applicazione del termine di prescrizione quinquennale. Infatti, come condivisibilmente affermato nella sentenza n. 10517/2021 di questo
11 Tribunale: …non si tratta di somme erogate, ritenute non dovute e quindi successivamente recuperate tramite trattenute e pertanto da restituire alla parte, nel qual caso si tratterebbe di indebito con prescrizione di 10 anni per ottenere la restituzione, ma si tratta di trattenute mai erogate e disposte sulle rate mensili di pensione, in quanto la non ha operato l'integrale pagamento dei ratei, per cui, Pt_1
l'azione è configurabile come esatto adempimento e si applicherà la prescrizione quinquennale di cui all'art. 16 del Regolamento secondo cui si prescrivono in 5 anni i ratei arretrati ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, o delle relative differenze o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni” …c) Infine, la ritenuta prescrizione quinquennale trova conferma anche nel disposto di cui all'art. 47bis D.P.R. n. 639/19701 , che può, ed anzi deve, trovare applicazione anche con riguardo ai ratei di pensione erogati dagli Enti previdenziali privatizzati, considerato che, anche dopo la privatizzazione di tali Enti, è rimasta ferma l'obbligatorietà delle prestazioni erogate e il carattere pubblicistico del loro fine istituzionale, anche alla luce dell'art. 38 Cost. Diversamente opinando, infatti, i pensionati che percepiscono il trattamento previdenziale dall' sarebbero CP_4 assoggettati a termini prescrizionali significativamente più ridotti rispetto ai pensionati che percepiscono il medesimo trattamento dagli altri Enti previdenziali, in modo del tutto ingiustificato atteso che l' e gli Enti previdenziali privatizzati CP_4 esercitano la medesima funzione pubblica ed il trattamento previdenziale erogato dall'uno e dagli altri discende ugualmente dalla tutela di cui all'art. 38 Cost.>>.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente con il richiamo ex art. 118 c.p.c.
Disp. Att. pronuncia della Corte di Cassazione
Sez. L - , Ordinanza n. 20684 del 25/07/2024, la cui massima recita: <Cassa nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti - CNPADC), in quanto aventi natura di prestazioni patrimoniali sottoposte alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.>>.
In quella controversia, similmente alla attuale, la ha lamentato la Pt_112 civ., degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/94, dell'art 3, comma 12, della legge n. 335/95, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, dell'art. 24, comma
24, del d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost, anche in relazione e combinato disposto agli artt. 2, 9 e 32 dello
Statuto della e alle delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, Pt_1 emanate anche in virtù dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ. laddove la sentenza ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione del dott…. In subordine, la lamenta violazione o falsa Pt_1 applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 24, comma 24, lettera b) del d.l. n. 2010/2011, ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo dell'1% ivi previsto per il biennio 2012/2013. In ulteriore subordine, infine, deduce violazione o falsa applicazione, i sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 19, comma 3, della legge n. 21/1986, dell'art.2948, n. dell'art. 2943 cod. civ., dell'art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 3 Cost., per aver la sentenza ritenuto applicabile la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale>>.
Si legge nella pronuncia:- < del consolidato orientamento iniziato con Cass. 25212/09 e proseguito con, ex multis, Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019,
n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n.
18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n.
9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n.
6170/2024, n. 7489/2024, con cui questa Corte ha affermato quanto segue. Con la legge n. 537/1993 il Governo è stato delegato “ad emanare […] uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza”, attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
“privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti”. Il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega, ha ribadito che le Casse “privatizzate” “hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel
13 rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” e che “la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”. Come evidenziato in Cass. n.
603/2019, «per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma
2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria
(il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad introdurre Pt_1 norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di “sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti” (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202)
e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”. […] Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, [...] sicché ad essi – […] – non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse “privatizzate”, a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. […] Quest'ultima disposizione […] – che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame – sancisce testualmente: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n
509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”. […] Questa Corte ha esposto con riferimento
14 a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass 25212/09) che Parte_1
“L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto […]. Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il “rispetto del principio del pro rata (…)” – qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” – la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un
“contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una “variazione delle aliquote contributive”, né una
“riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che – al pari di quelli specificamente identificati nominativamente
(di “variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) – incidano su “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che – lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, l. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura». Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 poiché detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà; tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre Pt_1 prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
L'Ente ricorrente invoca altresì l'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, secondo cui: “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
15 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”. A tal proposito, questa Corte (ex multis,
Cass. n. 6702/2016, n 7568/2017) ha già affermato che «quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente». Inoltre, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Pt_1
Al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, nei precedenti citati questa Corte ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, della legge n.
147/2013, lo ha considerato come un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del
2000; ordinanza n. 22 del 2003)». Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art.24, comma
24, lett. b) del d.l. n.201/2011 conv. nella legge n.214/2011, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con
16 l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di legge. Deve, pertanto, confermarsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di introdurre un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un
«criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Neppure ha pregio la doglianza di cui al secondo motivo, in passato sempre implicitamente rigettato da questa Corte, con il quale la lamenta la violazione o falsa applicazione Pt_1 dell'art. 24, comma 24, lettera b) del d.l. n. 201/2011 per aver il Collegio milanese respinto la domanda subordinata relativa all'applicabilità del contributo di solidarietà previsto dalla citata normativa nella misura dell'1% per gli anni 2012 e
2013. L'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, convert. nella legge n. 214/2011, come modificato dal d.l. n. 216/2011, statuisce: “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il
30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma
2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”. La Corte d'appello di Milano sul punto ha così motivato: «la domanda va rigettata da un lato per un difetto di più compiute e specifiche allegazioni inerenti il biennio suddetto e dall'altro perché non pare ravvisarsi nella fattispecie la inerzia dell'Ente nell'adozione dei provvedimenti previsti – nel termine indicato – quale presupposto per l'applicabilità del contributo nella misura prevista dalla norma richiamata». L'Ente ricorrente, premesso che
«non si comprende quali siano le “compiute e specifiche allegazioni inerenti il
17 biennio”», stigmatizza il fatto che «la corte d'appello senza meglio argomentare la propria decisione, esclude il requisito dell'inerzia della (cui è subordinata ex Pt_1 lege l'applicazione del contributo previsto nel richiamato art. 24). Tale passaggio si appalesa errato atteso che dalla lettura della disposizione in esame si evince chiaramente che, nell'ipotesi in cui si considera illegittimo il contributo di solidarietà previsto dalla in virtù delle delibere per cui è causa, a ciò Pt_1 equivalendo la inerzia dell'Ente, non poteva non darsi quantomeno applicazione del contributo di solidarietà previsto dal Legislatore nella misura dell'1% del trattamento pensionistico». La Corte fornisce una lettura del comma 24 in forza della quale, nella specie, non è ravvisabile il presupposto specifico della “inerzia”.
Il percorso argomentativo, sia pure sintetico, è chiaro e resiste alle censure. La norma de qua introduce un contributo di solidarietà dell'1%, limitatamente agli anni
2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell'emissione di parere negativo da parte dei
Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione). Il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla Pt_1 che vorrebbe equiparare all'inerzia degli Enti nell'intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l'ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di “inattività” degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l'inerzia è condizione che la stessa ha Pt_1 espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato – con l'introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l'imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)>>.
Con riguardo alle questioni relative al termine di prescrizione ed alla relativa decorrenza, si legge nella mesedima pronuncia, che si richiama sempre ex art. 118
Disp. Att. C.p.c., i seguenti principi di diritto, dai quali questa Corte di merito, al
18 pari di quelli in precedenza riportati, non ha ragioni per discostarsi e che sono stati già ritenuti fondanti di analoga controversia decisa con la sentenza n. 3056/2025 pubbl. il 02/10/2025:- << Anche il terzo motivo è infondato. Come evidenziato in
Cass. n. 31527/2022, «questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal
R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. 14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la è a tutti Pt_1 Pt_7 gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità
e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v.
Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr.
10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 […], secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a
19 seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. 18. La ha Pt_1 esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale». Questo indirizzo si è consolidato (ex multis Cass. n. 31527/2022, n. 31641/2022, n.
31642/2022, n. 32812/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4604/2023,
n. 9705/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis del d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost. Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della Pt_1 presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nei precedenti casi nei quali questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati. Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza>>.
Sul punto da ultimo esaminato si richiama anche Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 16677 del 22/06/2025 dove si è condivisibilmente ritenuto che : < maturati per effetto della declaratoria di illegittimità delle trattenute sulla pensione operate a titolo di contributo di solidarietà dalla dottori Parte_1 commercialisti si applicano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi illegittimi, fino al momento dell'effettivo pagamento, atteso che i crediti previdenziali non seguono la disciplina delle obbligazioni pecuniarie ma sono prestazioni unitarie, di cui gli accessori costituiscono una
20 componente essenziale.>>.
Sul tema si riporta altresì Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 10917 del 25/04/2025 secondo cui <Parte_1 Parte_1
e assistenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla
[...] pensione di vecchiaia)>>.
Si rileva inoltre che la fattispecie oggetto dell'appello appare del tutto sovrapponibile a quella decisa da questa Corte con la sentenza n. . 1615/2024 pubbl. il 29/04/2024 nel procedimento RG n. 2423/2023 che, risulta del tutto in linea ed aderente rispetto all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sopra riportata e condivisa.
Anche in questo caso si formula relatio ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. e per chiarezza di riporta, condividendola come di seguito: << Avverso tale decisione proponeva appello la Parte_1 chiedendo la riforma della decisione impugnata per i seguenti, articolati motivi: I)
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 L.
n. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24,
D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2, 3 e 23 Cost.
e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della laddove la sentenza Parte_1 impugnata ha ritenuto illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del Dott…, in virtù delle delibere nn. 3/2013 e 10/2017.
Vizio di motivazione”. II) In subordine: “Violazione dell'art. 19, co. 3, L. n.
21/1986, dell'art. 2948, n. 4), c.c., dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/1947, degli artt. 3 e
38 Cost. ove la sentenza impugnata non ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute”; III) “Sempre in subordine, sulla violazione dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991, laddove la sentenza ha condannato la a Pt_1 restituire le somme trattenute oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalle singole trattenute al saldo. Difetto di motivazione.”. Pertanto, così
21 concludeva: “respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal Dott. , poiché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente diritto della a ripetere le somme Parte_1 eventualmente corrisposte al Dott…a titolo di restituzione del contributo di solidarietà, in esecuzione provvisoria, con riserva di impugnazione, della sentenza di primo grado;
- in subordine: dichiarare prescritta la domanda del Dott…di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla
[...] per il periodo precedente al 17.03.2017; - sempre in Parte_1 subordine: escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi e limitare il computo degli interessi sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire al Dott…a partire dal 17.03.2022”; con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio…, confutando le avverse censure alla sentenza di primo grado, di cui chiedeva la conferma. All'udienza del
23.4.2024, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo riportato in calce.
2. L'appello è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2.1. Il primo motivo di gravame è destituito di fondamento.
Questo Collegio condivide e fa proprio l'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità in materia, che ha riguardato, da ultimo, e specificamente, anche le questioni che costituiscono oggetto del presente gravame.
In particolare, la Corte di Cassazione Sez. L, con ordinanza n. 3093/2023 (ud.
10/11/2022 - dep. 01/02/2023), a fronte di censure del tutto sovrapponibili a quelle prospettate dalla nell'atto di appello (ed in particolare con riferimento alla Pt_1 dedotta violazione degli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 509/1994, art. 3 co.12, l. n. 335/1995, come modificato dall'art.1 comma 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147, dell'art. 24 co. 4 d.l.
n.201/2011, conv. in l. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione al combinato disposto agli artt. 2, 9, e 32 dello statuto della Parte_1 nonché alle delibere della del 28.10.2008 e del 27.6.2013 e 10/2017, emanate Pt_1 anche in virtù dell'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004), ha richiamato “il proprio consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (cfr., da ultimo, Cass. n 6301 del 2022;
v., altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n.
19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre)” e ribadito “il principio di diritto
22 secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di
[...] assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”. È bene precisare, avuto riguardo alle argomentazioni di cui al primo motivo di gravame, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., in motivazione, la già richiamata
Sez. L - , Sentenza n. 31875 del 10/12/2018), alla legittimità della trattenuta non si può giungere “attraverso il richiamo alla L. n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995”, che “non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei Pt_1 pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 488 della L n 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica, secondo cui : “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai
Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006,
n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”, va rilevato che la Corte (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 6702 del 2016, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7568 del 2017) ha già affermato che “quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente”. Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che “la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di
23 determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e Pt_1 non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame.”. Tali conclusioni sono state, motivatamente, ribadite da Sez. L, Ordinanza n. 10047 del
2023, ove si legge che l'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, che fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle Casse professionali in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge, non si tramuta in una salvaguardia indiscriminata delle deliberazioni già assunte dagli enti, anche con riguardo alla riduzione contra legem delle prestazioni già erogate (sentenza n. 25212 del 2009, cit.; nello stesso senso, Cass., S.U., 16 settembre 2015, n. 18136, punto 11). Lo ius superveniens, menzionato anche nell'odierno giudizio dalla “non sta ad indicare che tali Pt_1 atti, sol perché già adottati, siano legittimi, ma si limita a garantirne la perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge” (Cass., sez. VI-L, 8 agosto 2017, n. 19711).
Quanto alla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, invocata anche nell'odierno giudizio al fine di conferire un crisma di legittimità al prelievo contestato, è già stato affermato che le Casse dispongono della facoltà di apprestare “le più opportune iniziative per assicurare nel tempo la tutela previdenziale/pensionistica degli iscritti, con la salvaguardia però dell'integrità delle pensioni già maturate e liquidate” (Cass., sez. lav., 8 gennaio 2015, n. 53, punto 4). Né il contributo di solidarietà rappresenta implicazione ineludibile del sistema contributivo di calcolo delle pensioni, introdotto dalla legge n. 335 del 1995. È stato altresì ribadito – da ultimo, tra le altre, dall'ordinanza Sez. L, n. 36560/2022 (ud. 27/10/2022 dep.
14/12/2022), specificamente concernente le medesime questioni oggetto del presente gravame, con precipuo riferimento al contributo di solidarietà trattenuto, con delibera n. 4 del 2008, per il quinquennio 2009/2013, e, con delibera del 27 giugno 2013, per il quinquennio 2014/2018 - che “con la pronuncia n. 603 del 2019, la Corte, nel confermare l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, ha richiamato, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000;
24 ordinanza n. 22 del 2003)” e che “esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”. Proprio con riferimento alla citata sentenza n. 173 del 2016, è stato di recente affermato che con tale pronuncia la Corte costituzionale ha escluso che l'affine contributo di solidarietà, regolato dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013, abbia natura tributaria e sia dunque riconducibile alla garanzia dell'art. 53 Cost.: il prelievo in esame non è acquisito al patrimonio dello Stato. Purtuttavia, la Corte costituzionale, “nella pronuncia citata, ha soggiunto che tale contributo, pur gravitando nel circuito previdenziale, presenta tutti i tratti distintivi delle «prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost.» (punto 10 del Considerato in diritto). Il contributo di solidarietà, in quanto volto a decurtare il trattamento pensionistico già riconosciuto, non può che rinvenire un inequivocabile fondamento nella legge, come prescrive l'art. 23 Cost.
L'assenza di un divieto d'imporre tale contributo, dato sul quale pone l'accento la difesa della non ne implica per ciò stesso la legittimità. La Carta Pt_1 fondamentale, in chiave di garanzia, affida alla legge la previsione di una prestazione patrimoniale di tal fatta e la riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost. non può essere svilita sul presupposto dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati. L'autonomia non è legibus soluta. L'imposizione del prelievo in questione è dunque appannaggio del legislatore, come questa Corte ha già ricordato
(fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 dicembre 2020, n. 28055 e n. 28054). La carenza di base legale si rivela dirimente e impedisce di reputare legittimo il contributo” (cfr. la già citata Sez. L, Ordinanza n. 10047 del 2023). Con particolare riferimento all'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, specificamente menzionato nell'atto di gravame, è noto che tale norma statuisce:
“In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia
25 sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”. Orbene, non è condivisibile l'assunto di parte appellante secondo cui detta norma legittimerebbe il contributo di solidarietà di cui alle delibere per cui è causa. In proposito giova innanzi tutto evidenziare, in piena adesione all'indirizzo di legittimità sul punto, che l'art. 24, comma 24 citato è “una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge” (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 2454 del 2023). Le delibere n. 3/13
e n. 10/17, che hanno introdotto il contributo di solidarietà al di fuori dei limiti
(anche temporali) specificamente indicati dal legislatore del 2011, sono quindi prive di “copertura normativa”, non potendosi in alcun modo condividere l'interpretazione secondo cui la norma in esame non individuerebbe un arco temporale limitato per la vigenza di tale contributo di solidarietà”. A ciò osta, con manifesta evidenza, il dato normativo, che indica espressamente un limite temporale (30 settembre 2012) entro cui la avrebbe dovuto adottare misure Pt_1 volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, stabilendo altresì (a riprova della rigidità del termine) che, in caso di inerzia, trova applicazione un contributo compiutamente disciplinato, quanto ad anni di riferimento e criteri di calcolo, dal legislatore (contributo, quest'ultimo, estraneo al presente giudizio). Sotto altro profilo deve evidenziarsi che, a fronte dell'assenza in capo all'ente previdenziale del potere di adottare atti che impongono trattenute a titolo di contributo di solidarietà, nessun rilievo assume la circostanza di fatto, stigmatizzata dalla nell'atto di gravame, che il trattamento di Pt_1 quiescenza di… sia stato erogato dopo che il contributo di solidarietà era stato introdotto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale approvato con Decreto Interministeriale del 14.7.2004. Invero, le delibere n. 3/13 e n. 10/17 (che hanno determinato le trattenute oggetto del presente giudizio) hanno
26 indebitamente inciso su un trattamento già in corso di erogazione, sia pure illegittimamente decurtato anche per gli anni precedenti (in relazione ai quali non è stata proposta domanda attesa l'intervenuta prescrizione). La legittimità di dette delibere, e delle trattenute che hanno comportato, non può certo discendere dal fatto che la misura de qua fosse già stata, illegittimamente, introdotta. È appena il caso di evidenziare che le sentenze della Corte di Cassazione che hanno ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà si riferiscono anche a trattamenti successivi all'introduzione del contributo di solidarietà da parte del predetto regolamento e non hanno ritenuto tale dato rilevante anche quando è stato oggetto di specifico motivo di doglianza da parte della (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35469 del Pt_1
2021 riguardante l'imposizione del contributo di solidarietà su trattamento pensionistico erogato dal luglio 2014; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36002 del 2022 riguardante un trattamento pensionistico maturato dall'1.5.2009; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 36002 del 2022 riguardante un trattamento pensionistico con decorrenza 1.1.2013; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36096 del 2022 concernente un trattamento pensionistico maturato dall'1.11.2004; Sez. L, Ordinanza n. 3093 del
2023 relativa a trattamento di quiescenza con decorrenza 1.2.2006; Sez. IV civile n. 9886 del 2023 relativa a pensione maturata dal 22.2.2012)>>.
Con la medesima pronuncia di merito, quanto all'applicabilità, nella specie, del termine di prescrizione quinquennale e di seguito quanto alla decorrenza della prescrizione, così passandosi anche all'esame dell'appello incidentale, si è condivisibilmente ritenuto che: << In proposito giova rilevare che, da ultimo, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4604 del 2023 ha evidenziato che rappresenta un orientamento di legittimità ormai consolidato quello secondo cui “il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”. A fondamento del principio, la Corte, richiamati i precedenti conformi, ha osservato che “se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi “pagabile” e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.”; ha osservato come differenti soluzioni non possano trarsi dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (concernente la revisione degli
27 ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). Ciò per la decisiva considerazione che “la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata”. Alla luce di tali argomentazioni, che questa Corte condivide e fa proprie, la decisione impugnata, che ha applicato i predetti principi,
è immune da censure. Infatti, nella specie, non si pone alcun problema di prescrizione, atteso che la domanda riguarda le trattenute dall'anno 2014 e il ricorso di primo grado è stato notificato il 9.11.2022…>>
Quanto alla decorrenza ed al preteso divieto di cumulo si legge <<…oggetto di domanda (come detto non coperte da prescrizione), interessi legali e rivalutazione monetaria senza applicare il divieto di cumulo di cui all'art. 16, comma 6, della l.
n. 412/1991 e ha fatto decorrere gli accessori non già dalla domanda di restituzione, ma dai singoli prelievi. In ordine alla contestazione relativa al riconoscimento da parte del primo giudice degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme trattenute, costituisce ius receptum che al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda per cui è causa, competono gli accessori dalla data di maturazione del diritto - coincidente con i prelievi effettuati dalla - Pt_1 fino al momento dell'effettivo pagamento. E ciò in base ad un consolidato indirizzo di legittimità che, con riguardo alla decorrenza degli accessori maturati sulle somme trattenute, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito
“maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato” (cfr. sul punto Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36560 del 2022, Sez. L, Sentenza n. 31642 del 2022, che richiama anche Cass. n. 12023 del 2003; Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016). La S.C. ha chiarito che dalla natura previdenziale del credito deriva che agli accessori da cumulare non si
28 applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria, sicché gli accessori devono essere calcolati dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito. Ciò posto, giova rilevare che, esprimendosi in ordine alla prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle trattenute per cui è causa (su cui cfr. infra), i giudici di legittimità hanno chiarito che anche gli “interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo”, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo (cfr., ex ceteris, da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 4362 del
2023). Ne discende che, secondo la giurisprudenza di legittimità sul punto, è pacifico che, nel caso considerato, spettino non solo gli interessi legali ma anche la rivalutazione monetaria. Tale conclusione è, del resto coerente, con i principi che regolano la materia degli accessori in campo previdenziale. E invero, al trattamento pensionistico erogato da enti previdenziali privatizzati (tra cui rientra la Pt_1 odierna appellante) non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi introdotto dall'art. 16 c. 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412. Il diritto alla rivalutazione monetaria del credito previdenziale di natura non pubblicistica
(quale è quello per cui è causa) deriva, invero, dall'intervento della Corte
Costituzionale, la quale, con sentenza n. 156/1991 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare gli interessi a tasso legale dovuti e il maggior danno eventualmente subito dal titolare del credito per la diminuzione di valore del credito a causa della svalutazione monetaria. Dunque,
l'equiparazione ai crediti di lavoro di quelli previdenziali non aventi natura pubblicistica (ovviamente ai fini dell'applicazione della rivalutazione monetaria) deriva dal già menzionato intervento della Consulta e non già da un'interpretazione a contrariis della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, norma dettata per un'esigenza di salvaguardia del bilancio statale, che non sussiste con riguardo agli enti previdenziali privatizzati quale è la . Pt_1
Sugli importi predetti il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria decorre dal momento delle singole trattenute al soddisfo perché i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti
29 essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito “maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato” (cfr. sul punto Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36560 del 2022, Sez. L,
Sentenza n. 31642 del 2022, che richiama anche Cass. n. 12023 del 2003; Cass. n.
18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016)» (C. App. Lav. Roma, 23 aprile 2024: docc. 17 e 18).
Vale la pena in ultimo di richiamare quanto ritenuto dalla S.C. sugli argomenti di cui è causa dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 16677/2025 del 22/06/2025
I motivi della sono analoghi agli altri giudizi ( I) Violazione dell'art. 2 del Pt_1
d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con la Delibera della
CNPADC del 27.6.2013; dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995; dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006; dell'art. 1, 3 comma 488, della legge n.
147/2013; dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n.
214/2011; degli artt. 3, 23 e 38 Cost. II) Violazione dell'art. 1 della legge n.
147/2013, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995; dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006; dell'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC
e successive delibere. III)Violazione dell'art. 1 della legge n. 147/2013, degli artt.
2946 e 2948 cod. civ.; dell'art. 129 del R.D.L n. 1827/1935 e dell'art. 47-bis del
D.P.R. n. 639/1970. IV)violazione dell'art. 16 della legge n. 412/1991, dell'art. 1224 cod. civ., dell'art. 2033 cod. civ.)
La Corte ha esaminato i primi due motivi congiuntamente e li ha ritenuti << manifestamente infondati alla stregua dell'oramai consolidato orientamento di questa Corte che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso, in controversie del tutto sovrapponibili a quella odierna, anche in rapporto alle previsioni del d.l. n. 201 del 2011, essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Parte_1 dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del
30 pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Cassazione n. 603/2019, ex multis, ha poi rilevato che «appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n.
147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa;
sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore». Detto orientamento, iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con, ex multis, Cass.
n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n.
16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n.
18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n.
9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n.
6170/2024, n. 7489/2024, n. 24403/2024, n. 24605/2024, n. 24667/2024 è consolidato e va confermato. La sentenza impugnata non incorre neppure nei vizi denunciati con la terza doglianza, che prospetta l'applicabilità della prescrizione quinquennale. Va nuovamente richiamato l'orientamento di legittimità consolidato sul punto. Come evidenziato fin da Cass. n. 31527/2022, in cui si controverteva di un caso analogo al presente, la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n.
4, cod. civ. – così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di
31 cui all'art. 2946 c.c. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l.
n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (ex plurimis,
Cass. n. 4604/2023). Questo indirizzo si è consolidato (ex multis, Cass. n.
31641/2022, n. 31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n. 4263/2023, n.
4314/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.>>.
Sulla decorrenza degli accessori si è poi ritenuto << infondato è anche il quarto mezzo di gravame relativo alla decisione sulla decorrenza degli interessi maturati sulle somme trattenute. Su punto si richiama ex multis Cass. n. 36560/2022: «Cass.
n.31642 del 2022 ha confermato il principio secondo il quale al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla fino al Pt_1 momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito "maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n.
12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016). La Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del
2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass., sez. un., n. 6928 del
2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che "(...) Dalla affermata natura previdenziale
(del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito
32 originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito(...)» (cosi Cass. n. 36560/2022; idem n. 35986/2022, n. 36000/2022, n.
36002/2022, n. 687/2023, n. 3687/2023, n. 3990/2023; n. 12122/2023; n.
24255/2024)>>.
Per tutte le ragioni esposte l'appello va rigettato.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la Parte_1 al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano
[...] in complessivi € 4.500,00 oltre al rimborso spese forfettarie iva e cpa da distrarsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 6.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccarso CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 6 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1121 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dal Bo ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in (00191) Roma, alla Via
Gerolamo Belloni n. 88, giusta delega in calce al ricorso in appello.
Appellante
E
residente in [...]
Crescenzio n. 20 presso lo studio dell'avv. Cinzia Buraglia che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso di primo grado.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1744/2023 pubbl. il 21/04/2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado chiedeva al Tribunale di Roma, Controparte_1 quale giudice del lavoro, di “Accertare e dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà per cui è causa ed ancora ad oggi in essere a carico del ricorrente applicato su ratei di pensione in godimento nel termine decennale trattandosi di indebito oggettivo;
2) Condannare la Controparte_2
(…) alla restituzione (…) delle somme trattenute a titolo Parte_1 di contributo di solidarietà nel termine decennale dall'introduzione del presente giudizio (…)”.
A fondamento della domanda allegava di aver prestato attività professionale quale dottore commercialista iscritto alla convenuta fino al 1.1.05, quando ha Pt_1 maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Lamentava che dalla data del pensionament aveva subìto una illegittima ritenuta a titolo di contributo di solidarietà sul rateo mensile di pensione.
Richiamata la normativa ritenuta applicabile ha sostenuto l'illegittimità della decurtazione effettuata fino alla data del deposito del ricorso ed ha concluso come riportato.
La convenuta, oggi appellante, ha contestato la fondatezza della domanda di Pt_1 restituzione replicando alle diverse censure formulate in ricorso.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così statuito: < contributo di solidarietà prelevato sul trattamento pensionistico del ricorrente;
condanna la convenuta alla restituzione in suo favore degli importi trattenuti Pt_1
a tale titolo a decorrere dal 4.10.2011 e fino alla decisione, oltre interessi legali, ed alle spese di lite liquidate in € 2.500,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi>>
Il primo giudice, richiamato l'art. 118 disp. att. c.p.c., ha così motivato:
< un prelievo sulla pensione ritenuto illegittimo non vi è obbligo di far precedere il ricorso giudiziale dalla proposizione di una domanda amministrativa ex art. 443 cpc., atteso che in tale ipotesi non è in contestazione la prestazione già in godimento, ma viene chiesto di accertare che la stessa non debba subire decurtazioni a titolo di contributo di solidarietà. Con riferimento alla prescrizione si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto con orientamento consolidato che in materia di previdenza obbligatoria (come quella gestita dagli enti
2 previdenziali privatizzati ex d.lgs. 509/94) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 R.d.l. 1827/35 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato; ove vi sia contestazione sull'ammontare del trattamento pensionistico il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. sez. un. 17742/15, nonché Cass. 36618/21 e Cass. 41320/21). La decisione 3448/21 ha osservato nel merito che la questione delle legittimità del contributo di solidarietà, introdotto ex art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della approvato con D.I. 14.7.04, è stata oggetto di Pt_1 numerose decisioni della Suprema Corte che hanno confutato le argomentazioni
(qui esposte dalla dirette a sostenere la legittimità del contributo in Pt_1 contestazione anche in ragione delle disposizioni legislative via via sopravvenute;
la sentenza in questione ha - tra l'altro - rilevato che “(…) con la sentenza n. 19711 dell'8.8.2017, la Suprema Corte ha ribadito anche con riferimento alla Pt_1 convenuta il principio, in precedenza affermato con riferimento ad altre Casse di previdenza professionali (v. ad es. Cass., 7.6.2005, n. 11792, relativa alla
[...] ragionieri e periti , secondo Parte_2 Parte_3 cui “una volta sorto il diritto alla pensione, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo”, così confermando la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la trattenuta, operata dalla
[...]
a titolo di contributo di solidarietà su una Parte_4 pensione già maturata, per il periodo 2009-2013. 5.2. Con la sentenza n. 31875 del
10.12.2018 la Suprema Corte ha approfonditamente esaminato tutti i rilievi sollevati dalla convenuta, basati, in particolare, sulle disposizioni dell'art. 1, Pt_1 comma 488, della legge n. 147/2013, di interpretazione autentica dell'art. 1, comma
763, legge n. 296/2006. Ritiene il Tribunale (…) di dover riportare i passi salienti della citata pronuncia dei Giudici di legittimità, relativa a fattispecie di trattamento pensionistico con decorrenza 1.1.2004, cui era stato applicato il contributo straordinario di solidarietà introdotto dall'art. 22 del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2004, inizialmente per un periodo di cinque anni, rinnovato per il quadriennio 2009- 2013 con successiva delibera del 28 ottobre 2008, ritenuto
3 illegittimo dai giudici di merito. “Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla legge delega n. 537/1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della A riguardo va Pt_1 ricordato che: a) il Governo è stato delegato (con la L. n 537/19993 art b1, commi
32 e 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare ( )uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: "privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti". b) il D.Lgs. 30 giugno 1994,
n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate"" hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta
"e che" la gestione economicofinanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Pt_1 approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr.
Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti". c) Tali disposizioni del d.lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2,( che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in
4 conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicché ad essi - e, quindi, anche all'emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. d) Quest'ultima disposizione (…) sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n 509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile
è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge". La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al d.lgs. n. 509/1994 art. 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati.
In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento
5 pensionistico". e) Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione (…) concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti. Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali. Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della
(eventuale) caducazione degli atti medesimi (artt. 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative. Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe
(anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva. 6. (…) questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass. 25212/09) che Parte_1
"L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n. 509/1994), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (…) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. (…) che la imposizione di un
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra (…) né una "variazione delle aliquote contributive", né una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i
6 provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente
(di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995 in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei Pt_1 pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 488, della L. n.147/2013, qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui : "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,comma
763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr. Cass.
6702/2016, ord. n 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". (…) comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006,
n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e Pt_1 non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. (…) la
7 recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 (…) ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del
2003)".
8. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto (…) esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di Pt_1 solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte
Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1 comma
486 della legge finanziaria del 2014 (…) possa incidere sulle conclusioni qui assunte”. Tale impostazione è stata ribadita in successive pronunzie di legittimità relative a fattispecie in cui la convenuta aveva operato ritenuta a titolo di Pt_1 contributo di solidarietà per il periodo 2009-2013 e aveva anche denunciato la violazione del disposto dell'art. 24, c. 24, d.l. 201/11 (Cass. 29292/19, 28054/20 e
27340/20). Prosegue la decisione 3448/21 rilevando che quanto ai rilievi basati sul disposto dell'art. 24, c. 24, d.l. 201/11, conv. in l. 214/11 “la disposizione invocata non può consentire alla di pretendere il contributo di solidarietà per gli anni Pt_1
2012 e 2013 nella misura ivi prevista dell'1% sia perché essa presuppone l'inerzia dell'Ente, che è condizione non assimilabile alla illegittimità del provvedimento dal medesimo adottato in materia, sia perché si tratta disposizione non
“autoapplicativa”, ma comunque necessitante di un atto in tal senso da parte dell'Ente. Ancora in punto di prescrizione la stessa decisione ha osservato che “(…) la Corte Costituzionale, con sentenza n.283 del 17 maggio 1989, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.11 della legge 11 marzo 1988, n.67, il quale, interpretando autenticamente l'art.129 del r.d.l. n. 1827/1935, aveva stabilito che l'articolo stesso - a mente del quale "le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell' " - dovesse CP_3 essere interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applicasse anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento.
6.2. La Corte (…) ha evidenziato che per effetto della normativa in esame "la prescrizione (breve) di cui
8 all'art. 129, legge del 1935 veniva a dispiegare i suoi effetti in tutte le fasi, comunque, del procedimento inteso alla liquidazione (…) “elemento rivelatore di concreta irrazionalità: identicamente disciplinandole, si rendono omogenee posizioni oggettivamente difformi e cioè la fase, non ancora esaurita, della liquidazione (o della riliquidazione) con la ben diversa fattispecie della riscossione". (…) una interpretazione costituzionalmente orientata, impone di interpretare la disposizione dell'art. 19, comma 3, della legge n. 21/1986 come riferita ai soli ratei delle prestazioni erogate dalla posti in pagamenti e, quindi, Pt_1 liquidi ed esigibili, ma non riscossi (…)”. Alla luce delle condivisibili osservazioni di cui sopra deve concludersi nel senso che non è dovuto il contributo di solidarietà operato sul trattamento pensionistico erogato al ricorrente in forza delle delibere nn.
4/2008, 3/2013 e 10/2017, illegittime perché fondate sul disposto dell'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14.7.04; la resistente va quindi condannata alla restituzione in favore del ricorrente Pt_1 della somma trattenuta con decorrenza dal 4.10.21 (data di notifica del ricorso), maggiorata di interessi legali dalla maturazione al saldo>>.
Con l'atto di gravame la Parte_5 ha censurato diffusamente la decisione chiedendone la riforma con
[...] rigetto dell'avverso ricorso.
Il si è costituito in giudizio contestando l'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Concesso termine per deposito di note all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
La appellante ha riepilogato i motivi di gravame. Pt_1
Secondo la prospettazione avendo il < CP_1 di vecchiaia anticipata a decorrere dall'1.01.2005, quando ormai era in vigore l'art. 22 Regolamento del 2004, che ha introdotto il contributo di solidarietà per il periodo dal 2004 al 2008>>, sarebbe evidende la legittimità del contributo per non esservi stata << alcuna incisione da parte della normativa regolamentare su una pensione già maturata ed in corso di erogazione>>.
Si aggiunge < contributo di solidarietà previsto, per i quinquenni 2009-2013, 2014-2018 e 2019-
2023, rispettivamente dalle delibere della nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017. Le Pt_1 suddette delibere, che hanno previsto il contributo di solidarietà nel periodo oggetto di causa, sono state emanate nella vigenza dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, così
9 come modificato con L. n. 296/2006, che pertanto costituisce la loro fonte normativa e, dunque, è palese la loro legittimità. Ed invero, nel nuovo testo dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, il Legislatore ha, da una parte, eliminato qualsiasi limite alle tipologie dei provvedimenti che gli Enti previdenziali privatizzati possono adottare al fine di salvaguardare l'equilibrio di bilancio, non essendo più tali provvedimenti ricondotti ad un numerus clausus, e, dall'altra parte, ha sostituito il riferimento al “rispetto del principio del pro rata” a quello più flessibile di “aver[lo] presente”, affiancandovi esplicitamente anche i “criteri di gradualità e di equità fra generazioni”. Pertanto, a fronte della nuova formulazione dell'art. 3, co. 12, L. n.
335/1995, la aveva ed ha il potere di emanare tutte le Parte_1 tipologie di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa quindi la previsione del contributo di solidarietà in parola…deve quindi ritenersi che la con l'entrata in vigore dell'art. 1, Pt_1 comma 763, l. n. 296/2006, ha acquisito il potere di emanare tutte le tipologie di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa l'imposizione del contributo di solidarietà in parola” (cfr.
Tribunale di Padova, sez. lav., n. 270 del 16.04.2024…>>.
Si aggiunge che è certa < salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di lungo termine, [stante] la documentazione attuariale redatta per la valutazione degli effetti della riforma del sistema previdenziale della operata nel 2004, Parte_1 documentazione sottoposta anche al vaglio dei Ministeri Vigilanti…Aggiungasi, inoltre, che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto, confermando sul punto quanto espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., nn. 24202/2009 e 12209/2011, 3461/2018 e 544/2021, che si sono espresse in tal modo già con riferimento all'originaria versione dell'art. 3, co. 12, L. n.
335/1995), che in materia di previdenza dei liberi professionisti vi è stata una sostanziale delegificazione, data l'ampia autonomia normativa degli Enti previdenziali da una parte e l'impossibilità per gli stessi di ricevere finanziamenti pubblici dall'altra (cfr. Corte Cost. ordinanza n. 254/2016 e sentenza n. 7/2017)…lo stesso Legislatore ha ritenuto, a più riprese, anche con riferimento specifico agli
Enti previdenziali privatizzati, di introdurre un contributo di solidarietà, sia attraverso l'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011 sia attraverso l'art. 1, co. 486, L. n.
147/2013, ritenendo l'introduzione di tale contributo di solidarietà, anche
10 temporalmente limitato, necessario per la stabilità finanziaria di lungo termine degli
Enti previdenziali privatizzati…Con tale previsione normativa, il Legislatore ha, definitivamente ed inequivocabilmente, chiarito che il contributo di solidarietà rappresenta una misura che gli Enti previdenziali privatizzati, “nell'esercizio della loro autonomia gestionale”, possono, ed anzi devono, adottare al fine di assicurare l'esigenza dell'equilibrio finanziario di lungo termine, secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni (come avvenuto nel caso di specie)...
In via subordinata, qualora non si ritenesse l'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011 norma confermativa del potere delle Casse previdenziali privatizzate di introdurre anche provvedimenti come quello del contributo di solidarietà in parola, tale norma…non può che essere considerata la fonte legislativa che ha espressamente e puntualmente previsto la possibilità, ed anzi la doverosità, di introdurre, nel sistema previdenziale del singolo Ente, quantomeno a partire dal 2011, il contributo di solidarietà per cui
è causa, con conseguente legittimità (quantomeno a partire da tale data) dell'imposizione di tale istituto, nelle misure fissate dalle delibere n. 4/2008, n.
3/2013 e n. 10/2017>>.
L'appellante ha poi insistito, in ulteriore subordine, nella richiesta di limitare
< condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto dai professionisti a tale titolo, ai sensi della predetta norma, per gli anni 2012 e
2013…>>
Infine ha insistito nell'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme richieste in restituzione dal perché << a) innanzitutto, il caso di specie CP_1 rientra pienamente nel campo di applicazione dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986 (“Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della ), dettata Pt_1 dal Legislatore con specifico riferimento alla;
b) Inoltre, Parte_6 anche in assenza del citato art. 19 L. 21/1986, sarebbe in ogni caso applicabile l'art. 2948 c.c. Sul punto, la recente giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “non si tratta di domanda volta ad ottenere la restituzione di somme indebitamente pagate, atteso che il ricorrente chiede (per la parte qui in esame) la restituzione di somme non erogate e trattenute a titolo di contributo di solidarietà, altresì puntualmente indicate nelle buste paga (ciò che non è in contestazione), sicché deve trovare applicazione del termine di prescrizione quinquennale. Infatti, come condivisibilmente affermato nella sentenza n. 10517/2021 di questo
11 Tribunale: …non si tratta di somme erogate, ritenute non dovute e quindi successivamente recuperate tramite trattenute e pertanto da restituire alla parte, nel qual caso si tratterebbe di indebito con prescrizione di 10 anni per ottenere la restituzione, ma si tratta di trattenute mai erogate e disposte sulle rate mensili di pensione, in quanto la non ha operato l'integrale pagamento dei ratei, per cui, Pt_1
l'azione è configurabile come esatto adempimento e si applicherà la prescrizione quinquennale di cui all'art. 16 del Regolamento secondo cui si prescrivono in 5 anni i ratei arretrati ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, o delle relative differenze o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni” …c) Infine, la ritenuta prescrizione quinquennale trova conferma anche nel disposto di cui all'art. 47bis D.P.R. n. 639/19701 , che può, ed anzi deve, trovare applicazione anche con riguardo ai ratei di pensione erogati dagli Enti previdenziali privatizzati, considerato che, anche dopo la privatizzazione di tali Enti, è rimasta ferma l'obbligatorietà delle prestazioni erogate e il carattere pubblicistico del loro fine istituzionale, anche alla luce dell'art. 38 Cost. Diversamente opinando, infatti, i pensionati che percepiscono il trattamento previdenziale dall' sarebbero CP_4 assoggettati a termini prescrizionali significativamente più ridotti rispetto ai pensionati che percepiscono il medesimo trattamento dagli altri Enti previdenziali, in modo del tutto ingiustificato atteso che l' e gli Enti previdenziali privatizzati CP_4 esercitano la medesima funzione pubblica ed il trattamento previdenziale erogato dall'uno e dagli altri discende ugualmente dalla tutela di cui all'art. 38 Cost.>>.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente con il richiamo ex art. 118 c.p.c.
Disp. Att. pronuncia della Corte di Cassazione
Sez. L - , Ordinanza n. 20684 del 25/07/2024, la cui massima recita: <<sono illegittime le previsioni di trattenute, a titolo contributo solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, stabilite dai regolamenti disciplina degli enti previdenziali privatizzati (nella specie, dall'art. 22, ratione temporis vigente, del regolamento regime previdenziale della
Cassa nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti - CNPADC), in quanto aventi natura di prestazioni patrimoniali sottoposte alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.>>.
In quella controversia, similmente alla attuale, la ha lamentato la Pt_1 <dell'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.
12 civ., degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/94, dell'art 3, comma 12, della legge n. 335/95, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, dell'art. 24, comma
24, del d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost, anche in relazione e combinato disposto agli artt. 2, 9 e 32 dello
Statuto della e alle delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, Pt_1 emanate anche in virtù dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ. laddove la sentenza ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione del dott…. In subordine, la lamenta violazione o falsa Pt_1 applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 24, comma 24, lettera b) del d.l. n. 2010/2011, ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo dell'1% ivi previsto per il biennio 2012/2013. In ulteriore subordine, infine, deduce violazione o falsa applicazione, i sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 19, comma 3, della legge n. 21/1986, dell'art.2948, n. dell'art. 2943 cod. civ., dell'art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 3 Cost., per aver la sentenza ritenuto applicabile la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale>>.
Si legge nella pronuncia:- < del consolidato orientamento iniziato con Cass. 25212/09 e proseguito con, ex multis, Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019,
n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n.
18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n.
9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n.
6170/2024, n. 7489/2024, con cui questa Corte ha affermato quanto segue. Con la legge n. 537/1993 il Governo è stato delegato “ad emanare […] uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza”, attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
“privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti”. Il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega, ha ribadito che le Casse “privatizzate” “hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel
13 rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” e che “la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”. Come evidenziato in Cass. n.
603/2019, «per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma
2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria
(il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad introdurre Pt_1 norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di “sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti” (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202)
e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”. […] Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, [...] sicché ad essi – […] – non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse “privatizzate”, a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. […] Quest'ultima disposizione […] – che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame – sancisce testualmente: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n
509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”. […] Questa Corte ha esposto con riferimento
14 a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass 25212/09) che Parte_1
“L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto […]. Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il “rispetto del principio del pro rata (…)” – qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” – la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un
“contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una “variazione delle aliquote contributive”, né una
“riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che – al pari di quelli specificamente identificati nominativamente
(di “variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) – incidano su “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che – lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, l. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura». Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 poiché detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà; tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre Pt_1 prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
L'Ente ricorrente invoca altresì l'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, secondo cui: “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
15 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”. A tal proposito, questa Corte (ex multis,
Cass. n. 6702/2016, n 7568/2017) ha già affermato che «quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente». Inoltre, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Pt_1
Al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, nei precedenti citati questa Corte ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, della legge n.
147/2013, lo ha considerato come un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del
2000; ordinanza n. 22 del 2003)». Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art.24, comma
24, lett. b) del d.l. n.201/2011 conv. nella legge n.214/2011, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con
16 l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di legge. Deve, pertanto, confermarsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di introdurre un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un
«criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Neppure ha pregio la doglianza di cui al secondo motivo, in passato sempre implicitamente rigettato da questa Corte, con il quale la lamenta la violazione o falsa applicazione Pt_1 dell'art. 24, comma 24, lettera b) del d.l. n. 201/2011 per aver il Collegio milanese respinto la domanda subordinata relativa all'applicabilità del contributo di solidarietà previsto dalla citata normativa nella misura dell'1% per gli anni 2012 e
2013. L'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, convert. nella legge n. 214/2011, come modificato dal d.l. n. 216/2011, statuisce: “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il
30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma
2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”. La Corte d'appello di Milano sul punto ha così motivato: «la domanda va rigettata da un lato per un difetto di più compiute e specifiche allegazioni inerenti il biennio suddetto e dall'altro perché non pare ravvisarsi nella fattispecie la inerzia dell'Ente nell'adozione dei provvedimenti previsti – nel termine indicato – quale presupposto per l'applicabilità del contributo nella misura prevista dalla norma richiamata». L'Ente ricorrente, premesso che
«non si comprende quali siano le “compiute e specifiche allegazioni inerenti il
17 biennio”», stigmatizza il fatto che «la corte d'appello senza meglio argomentare la propria decisione, esclude il requisito dell'inerzia della (cui è subordinata ex Pt_1 lege l'applicazione del contributo previsto nel richiamato art. 24). Tale passaggio si appalesa errato atteso che dalla lettura della disposizione in esame si evince chiaramente che, nell'ipotesi in cui si considera illegittimo il contributo di solidarietà previsto dalla in virtù delle delibere per cui è causa, a ciò Pt_1 equivalendo la inerzia dell'Ente, non poteva non darsi quantomeno applicazione del contributo di solidarietà previsto dal Legislatore nella misura dell'1% del trattamento pensionistico». La Corte fornisce una lettura del comma 24 in forza della quale, nella specie, non è ravvisabile il presupposto specifico della “inerzia”.
Il percorso argomentativo, sia pure sintetico, è chiaro e resiste alle censure. La norma de qua introduce un contributo di solidarietà dell'1%, limitatamente agli anni
2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell'emissione di parere negativo da parte dei
Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione). Il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla Pt_1 che vorrebbe equiparare all'inerzia degli Enti nell'intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l'ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di “inattività” degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l'inerzia è condizione che la stessa ha Pt_1 espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato – con l'introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l'imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)>>.
Con riguardo alle questioni relative al termine di prescrizione ed alla relativa decorrenza, si legge nella mesedima pronuncia, che si richiama sempre ex art. 118
Disp. Att. C.p.c., i seguenti principi di diritto, dai quali questa Corte di merito, al
18 pari di quelli in precedenza riportati, non ha ragioni per discostarsi e che sono stati già ritenuti fondanti di analoga controversia decisa con la sentenza n. 3056/2025 pubbl. il 02/10/2025:- << Anche il terzo motivo è infondato. Come evidenziato in
Cass. n. 31527/2022, «questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal
R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. 14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la è a tutti Pt_1 Pt_7 gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità
e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v.
Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr.
10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 […], secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a
19 seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. 18. La ha Pt_1 esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale». Questo indirizzo si è consolidato (ex multis Cass. n. 31527/2022, n. 31641/2022, n.
31642/2022, n. 32812/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4604/2023,
n. 9705/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis del d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost. Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della Pt_1 presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nei precedenti casi nei quali questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati. Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza>>.
Sul punto da ultimo esaminato si richiama anche Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 16677 del 22/06/2025 dove si è condivisibilmente ritenuto che : < maturati per effetto della declaratoria di illegittimità delle trattenute sulla pensione operate a titolo di contributo di solidarietà dalla dottori Parte_1 commercialisti si applicano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi illegittimi, fino al momento dell'effettivo pagamento, atteso che i crediti previdenziali non seguono la disciplina delle obbligazioni pecuniarie ma sono prestazioni unitarie, di cui gli accessori costituiscono una
20 componente essenziale.>>.
Sul tema si riporta altresì Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 10917 del 25/04/2025 secondo cui <<la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto restituirle in unica soluzione e rate, la conseguenza il diritto al rimborso tali importi soggetto termine prescrizione quinquennale cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. (fattispecie relativa alla domanda restituzione delle ritenute operate dalla Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dal Bo ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in (00191) Roma, alla Via
Gerolamo Belloni n. 88, giusta delega in calce al ricorso in appello.
Appellante
E
residente in [...]
Crescenzio n. 20 presso lo studio dell'avv. Cinzia Buraglia che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso di primo grado.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1744/2023 pubbl. il 21/04/2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado chiedeva al Tribunale di Roma, Controparte_1 quale giudice del lavoro, di “Accertare e dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà per cui è causa ed ancora ad oggi in essere a carico del ricorrente applicato su ratei di pensione in godimento nel termine decennale trattandosi di indebito oggettivo;
2) Condannare la Controparte_2
(…) alla restituzione (…) delle somme trattenute a titolo Parte_1 di contributo di solidarietà nel termine decennale dall'introduzione del presente giudizio (…)”.
A fondamento della domanda allegava di aver prestato attività professionale quale dottore commercialista iscritto alla convenuta fino al 1.1.05, quando ha Pt_1 maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Lamentava che dalla data del pensionament aveva subìto una illegittima ritenuta a titolo di contributo di solidarietà sul rateo mensile di pensione.
Richiamata la normativa ritenuta applicabile ha sostenuto l'illegittimità della decurtazione effettuata fino alla data del deposito del ricorso ed ha concluso come riportato.
La convenuta, oggi appellante, ha contestato la fondatezza della domanda di Pt_1 restituzione replicando alle diverse censure formulate in ricorso.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così statuito: < contributo di solidarietà prelevato sul trattamento pensionistico del ricorrente;
condanna la convenuta alla restituzione in suo favore degli importi trattenuti Pt_1
a tale titolo a decorrere dal 4.10.2011 e fino alla decisione, oltre interessi legali, ed alle spese di lite liquidate in € 2.500,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi>>
Il primo giudice, richiamato l'art. 118 disp. att. c.p.c., ha così motivato:
< un prelievo sulla pensione ritenuto illegittimo non vi è obbligo di far precedere il ricorso giudiziale dalla proposizione di una domanda amministrativa ex art. 443 cpc., atteso che in tale ipotesi non è in contestazione la prestazione già in godimento, ma viene chiesto di accertare che la stessa non debba subire decurtazioni a titolo di contributo di solidarietà. Con riferimento alla prescrizione si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto con orientamento consolidato che in materia di previdenza obbligatoria (come quella gestita dagli enti
2 previdenziali privatizzati ex d.lgs. 509/94) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 R.d.l. 1827/35 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato; ove vi sia contestazione sull'ammontare del trattamento pensionistico il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. sez. un. 17742/15, nonché Cass. 36618/21 e Cass. 41320/21). La decisione 3448/21 ha osservato nel merito che la questione delle legittimità del contributo di solidarietà, introdotto ex art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della approvato con D.I. 14.7.04, è stata oggetto di Pt_1 numerose decisioni della Suprema Corte che hanno confutato le argomentazioni
(qui esposte dalla dirette a sostenere la legittimità del contributo in Pt_1 contestazione anche in ragione delle disposizioni legislative via via sopravvenute;
la sentenza in questione ha - tra l'altro - rilevato che “(…) con la sentenza n. 19711 dell'8.8.2017, la Suprema Corte ha ribadito anche con riferimento alla Pt_1 convenuta il principio, in precedenza affermato con riferimento ad altre Casse di previdenza professionali (v. ad es. Cass., 7.6.2005, n. 11792, relativa alla
[...] ragionieri e periti , secondo Parte_2 Parte_3 cui “una volta sorto il diritto alla pensione, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo”, così confermando la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la trattenuta, operata dalla
[...]
a titolo di contributo di solidarietà su una Parte_4 pensione già maturata, per il periodo 2009-2013. 5.2. Con la sentenza n. 31875 del
10.12.2018 la Suprema Corte ha approfonditamente esaminato tutti i rilievi sollevati dalla convenuta, basati, in particolare, sulle disposizioni dell'art. 1, Pt_1 comma 488, della legge n. 147/2013, di interpretazione autentica dell'art. 1, comma
763, legge n. 296/2006. Ritiene il Tribunale (…) di dover riportare i passi salienti della citata pronuncia dei Giudici di legittimità, relativa a fattispecie di trattamento pensionistico con decorrenza 1.1.2004, cui era stato applicato il contributo straordinario di solidarietà introdotto dall'art. 22 del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2004, inizialmente per un periodo di cinque anni, rinnovato per il quadriennio 2009- 2013 con successiva delibera del 28 ottobre 2008, ritenuto
3 illegittimo dai giudici di merito. “Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso le mosse dalla legge delega n. 537/1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della A riguardo va Pt_1 ricordato che: a) il Governo è stato delegato (con la L. n 537/19993 art b1, commi
32 e 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare ( )uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: "privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti". b) il D.Lgs. 30 giugno 1994,
n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse "privatizzate"" hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta
"e che" la gestione economicofinanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Pt_1 approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr.
Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti". c) Tali disposizioni del d.lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2,( che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in
4 conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicché ad essi - e, quindi, anche all'emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. d) Quest'ultima disposizione (…) sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n 509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile
è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge". La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al d.lgs. n. 509/1994 art. 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati.
In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento
5 pensionistico". e) Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione (…) concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti. Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali. Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della
(eventuale) caducazione degli atti medesimi (artt. 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative. Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe
(anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva. 6. (…) questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass. 25212/09) che Parte_1
"L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n. 509/1994), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (…) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. (…) che la imposizione di un
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra (…) né una "variazione delle aliquote contributive", né una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i
6 provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente
(di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
7. Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995 in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei Pt_1 pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 488, della L. n.147/2013, qualificata come di interpretazione autentica, - secondo cui : "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,comma
763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr. Cass.
6702/2016, ord. n 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". (…) comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006,
n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e Pt_1 non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. (…) la
7 recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 (…) ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del
2003)".
8. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto (…) esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
9. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di Pt_1 solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte
Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1 comma
486 della legge finanziaria del 2014 (…) possa incidere sulle conclusioni qui assunte”. Tale impostazione è stata ribadita in successive pronunzie di legittimità relative a fattispecie in cui la convenuta aveva operato ritenuta a titolo di Pt_1 contributo di solidarietà per il periodo 2009-2013 e aveva anche denunciato la violazione del disposto dell'art. 24, c. 24, d.l. 201/11 (Cass. 29292/19, 28054/20 e
27340/20). Prosegue la decisione 3448/21 rilevando che quanto ai rilievi basati sul disposto dell'art. 24, c. 24, d.l. 201/11, conv. in l. 214/11 “la disposizione invocata non può consentire alla di pretendere il contributo di solidarietà per gli anni Pt_1
2012 e 2013 nella misura ivi prevista dell'1% sia perché essa presuppone l'inerzia dell'Ente, che è condizione non assimilabile alla illegittimità del provvedimento dal medesimo adottato in materia, sia perché si tratta disposizione non
“autoapplicativa”, ma comunque necessitante di un atto in tal senso da parte dell'Ente. Ancora in punto di prescrizione la stessa decisione ha osservato che “(…) la Corte Costituzionale, con sentenza n.283 del 17 maggio 1989, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.11 della legge 11 marzo 1988, n.67, il quale, interpretando autenticamente l'art.129 del r.d.l. n. 1827/1935, aveva stabilito che l'articolo stesso - a mente del quale "le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell' " - dovesse CP_3 essere interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applicasse anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento.
6.2. La Corte (…) ha evidenziato che per effetto della normativa in esame "la prescrizione (breve) di cui
8 all'art. 129, legge del 1935 veniva a dispiegare i suoi effetti in tutte le fasi, comunque, del procedimento inteso alla liquidazione (…) “elemento rivelatore di concreta irrazionalità: identicamente disciplinandole, si rendono omogenee posizioni oggettivamente difformi e cioè la fase, non ancora esaurita, della liquidazione (o della riliquidazione) con la ben diversa fattispecie della riscossione". (…) una interpretazione costituzionalmente orientata, impone di interpretare la disposizione dell'art. 19, comma 3, della legge n. 21/1986 come riferita ai soli ratei delle prestazioni erogate dalla posti in pagamenti e, quindi, Pt_1 liquidi ed esigibili, ma non riscossi (…)”. Alla luce delle condivisibili osservazioni di cui sopra deve concludersi nel senso che non è dovuto il contributo di solidarietà operato sul trattamento pensionistico erogato al ricorrente in forza delle delibere nn.
4/2008, 3/2013 e 10/2017, illegittime perché fondate sul disposto dell'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14.7.04; la resistente va quindi condannata alla restituzione in favore del ricorrente Pt_1 della somma trattenuta con decorrenza dal 4.10.21 (data di notifica del ricorso), maggiorata di interessi legali dalla maturazione al saldo>>.
Con l'atto di gravame la Parte_5 ha censurato diffusamente la decisione chiedendone la riforma con
[...] rigetto dell'avverso ricorso.
Il si è costituito in giudizio contestando l'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Concesso termine per deposito di note all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
La appellante ha riepilogato i motivi di gravame. Pt_1
Secondo la prospettazione avendo il < CP_1 di vecchiaia anticipata a decorrere dall'1.01.2005, quando ormai era in vigore l'art. 22 Regolamento del 2004, che ha introdotto il contributo di solidarietà per il periodo dal 2004 al 2008>>, sarebbe evidende la legittimità del contributo per non esservi stata << alcuna incisione da parte della normativa regolamentare su una pensione già maturata ed in corso di erogazione>>.
Si aggiunge < contributo di solidarietà previsto, per i quinquenni 2009-2013, 2014-2018 e 2019-
2023, rispettivamente dalle delibere della nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017. Le Pt_1 suddette delibere, che hanno previsto il contributo di solidarietà nel periodo oggetto di causa, sono state emanate nella vigenza dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, così
9 come modificato con L. n. 296/2006, che pertanto costituisce la loro fonte normativa e, dunque, è palese la loro legittimità. Ed invero, nel nuovo testo dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, il Legislatore ha, da una parte, eliminato qualsiasi limite alle tipologie dei provvedimenti che gli Enti previdenziali privatizzati possono adottare al fine di salvaguardare l'equilibrio di bilancio, non essendo più tali provvedimenti ricondotti ad un numerus clausus, e, dall'altra parte, ha sostituito il riferimento al “rispetto del principio del pro rata” a quello più flessibile di “aver[lo] presente”, affiancandovi esplicitamente anche i “criteri di gradualità e di equità fra generazioni”. Pertanto, a fronte della nuova formulazione dell'art. 3, co. 12, L. n.
335/1995, la aveva ed ha il potere di emanare tutte le Parte_1 tipologie di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa quindi la previsione del contributo di solidarietà in parola…deve quindi ritenersi che la con l'entrata in vigore dell'art. 1, Pt_1 comma 763, l. n. 296/2006, ha acquisito il potere di emanare tutte le tipologie di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine, ivi compresa l'imposizione del contributo di solidarietà in parola” (cfr.
Tribunale di Padova, sez. lav., n. 270 del 16.04.2024…>>.
Si aggiunge che è certa < salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di lungo termine, [stante] la documentazione attuariale redatta per la valutazione degli effetti della riforma del sistema previdenziale della operata nel 2004, Parte_1 documentazione sottoposta anche al vaglio dei Ministeri Vigilanti…Aggiungasi, inoltre, che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto, confermando sul punto quanto espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., nn. 24202/2009 e 12209/2011, 3461/2018 e 544/2021, che si sono espresse in tal modo già con riferimento all'originaria versione dell'art. 3, co. 12, L. n.
335/1995), che in materia di previdenza dei liberi professionisti vi è stata una sostanziale delegificazione, data l'ampia autonomia normativa degli Enti previdenziali da una parte e l'impossibilità per gli stessi di ricevere finanziamenti pubblici dall'altra (cfr. Corte Cost. ordinanza n. 254/2016 e sentenza n. 7/2017)…lo stesso Legislatore ha ritenuto, a più riprese, anche con riferimento specifico agli
Enti previdenziali privatizzati, di introdurre un contributo di solidarietà, sia attraverso l'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011 sia attraverso l'art. 1, co. 486, L. n.
147/2013, ritenendo l'introduzione di tale contributo di solidarietà, anche
10 temporalmente limitato, necessario per la stabilità finanziaria di lungo termine degli
Enti previdenziali privatizzati…Con tale previsione normativa, il Legislatore ha, definitivamente ed inequivocabilmente, chiarito che il contributo di solidarietà rappresenta una misura che gli Enti previdenziali privatizzati, “nell'esercizio della loro autonomia gestionale”, possono, ed anzi devono, adottare al fine di assicurare l'esigenza dell'equilibrio finanziario di lungo termine, secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni (come avvenuto nel caso di specie)...
In via subordinata, qualora non si ritenesse l'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011 norma confermativa del potere delle Casse previdenziali privatizzate di introdurre anche provvedimenti come quello del contributo di solidarietà in parola, tale norma…non può che essere considerata la fonte legislativa che ha espressamente e puntualmente previsto la possibilità, ed anzi la doverosità, di introdurre, nel sistema previdenziale del singolo Ente, quantomeno a partire dal 2011, il contributo di solidarietà per cui
è causa, con conseguente legittimità (quantomeno a partire da tale data) dell'imposizione di tale istituto, nelle misure fissate dalle delibere n. 4/2008, n.
3/2013 e n. 10/2017>>.
L'appellante ha poi insistito, in ulteriore subordine, nella richiesta di limitare
< condanna di restituzione alle differenze tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto dai professionisti a tale titolo, ai sensi della predetta norma, per gli anni 2012 e
2013…>>
Infine ha insistito nell'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme richieste in restituzione dal perché << a) innanzitutto, il caso di specie CP_1 rientra pienamente nel campo di applicazione dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986 (“Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della ), dettata Pt_1 dal Legislatore con specifico riferimento alla;
b) Inoltre, Parte_6 anche in assenza del citato art. 19 L. 21/1986, sarebbe in ogni caso applicabile l'art. 2948 c.c. Sul punto, la recente giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “non si tratta di domanda volta ad ottenere la restituzione di somme indebitamente pagate, atteso che il ricorrente chiede (per la parte qui in esame) la restituzione di somme non erogate e trattenute a titolo di contributo di solidarietà, altresì puntualmente indicate nelle buste paga (ciò che non è in contestazione), sicché deve trovare applicazione del termine di prescrizione quinquennale. Infatti, come condivisibilmente affermato nella sentenza n. 10517/2021 di questo
11 Tribunale: …non si tratta di somme erogate, ritenute non dovute e quindi successivamente recuperate tramite trattenute e pertanto da restituire alla parte, nel qual caso si tratterebbe di indebito con prescrizione di 10 anni per ottenere la restituzione, ma si tratta di trattenute mai erogate e disposte sulle rate mensili di pensione, in quanto la non ha operato l'integrale pagamento dei ratei, per cui, Pt_1
l'azione è configurabile come esatto adempimento e si applicherà la prescrizione quinquennale di cui all'art. 16 del Regolamento secondo cui si prescrivono in 5 anni i ratei arretrati ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, o delle relative differenze o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni” …c) Infine, la ritenuta prescrizione quinquennale trova conferma anche nel disposto di cui all'art. 47bis D.P.R. n. 639/19701 , che può, ed anzi deve, trovare applicazione anche con riguardo ai ratei di pensione erogati dagli Enti previdenziali privatizzati, considerato che, anche dopo la privatizzazione di tali Enti, è rimasta ferma l'obbligatorietà delle prestazioni erogate e il carattere pubblicistico del loro fine istituzionale, anche alla luce dell'art. 38 Cost. Diversamente opinando, infatti, i pensionati che percepiscono il trattamento previdenziale dall' sarebbero CP_4 assoggettati a termini prescrizionali significativamente più ridotti rispetto ai pensionati che percepiscono il medesimo trattamento dagli altri Enti previdenziali, in modo del tutto ingiustificato atteso che l' e gli Enti previdenziali privatizzati CP_4 esercitano la medesima funzione pubblica ed il trattamento previdenziale erogato dall'uno e dagli altri discende ugualmente dalla tutela di cui all'art. 38 Cost.>>.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente con il richiamo ex art. 118 c.p.c.
Disp. Att. pronuncia della Corte di Cassazione
Sez. L - , Ordinanza n. 20684 del 25/07/2024, la cui massima recita: <
In quella controversia, similmente alla attuale, la ha lamentato la Pt_1
24, del d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost, anche in relazione e combinato disposto agli artt. 2, 9 e 32 dello
Statuto della e alle delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, Pt_1 emanate anche in virtù dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ. laddove la sentenza ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione del dott…. In subordine, la lamenta violazione o falsa Pt_1 applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 24, comma 24, lettera b) del d.l. n. 2010/2011, ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo dell'1% ivi previsto per il biennio 2012/2013. In ulteriore subordine, infine, deduce violazione o falsa applicazione, i sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 19, comma 3, della legge n. 21/1986, dell'art.2948, n. dell'art. 2943 cod. civ., dell'art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 3 Cost., per aver la sentenza ritenuto applicabile la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale>>.
Si legge nella pronuncia:- < del consolidato orientamento iniziato con Cass. 25212/09 e proseguito con, ex multis, Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019,
n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n.
18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n.
9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n.
6170/2024, n. 7489/2024, con cui questa Corte ha affermato quanto segue. Con la legge n. 537/1993 il Governo è stato delegato “ad emanare […] uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza”, attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
“privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti”. Il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega, ha ribadito che le Casse “privatizzate” “hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel
13 rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” e che “la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”. Come evidenziato in Cass. n.
603/2019, «per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma
2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria
(il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad introdurre Pt_1 norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di “sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti” (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202)
e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”. […] Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, [...] sicché ad essi – […] – non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse “privatizzate”, a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. […] Quest'ultima disposizione […] – che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame – sancisce testualmente: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n
509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”. […] Questa Corte ha esposto con riferimento
14 a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass 25212/09) che Parte_1
“L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto […]. Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il “rispetto del principio del pro rata (…)” – qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” – la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un
“contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una “variazione delle aliquote contributive”, né una
“riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che – al pari di quelli specificamente identificati nominativamente
(di “variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) – incidano su “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che – lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, l. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura». Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 poiché detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà; tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre Pt_1 prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
L'Ente ricorrente invoca altresì l'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, secondo cui: “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
15 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”. A tal proposito, questa Corte (ex multis,
Cass. n. 6702/2016, n 7568/2017) ha già affermato che «quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente». Inoltre, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Pt_1
Al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, nei precedenti citati questa Corte ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, della legge n.
147/2013, lo ha considerato come un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del
2000; ordinanza n. 22 del 2003)». Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art.24, comma
24, lett. b) del d.l. n.201/2011 conv. nella legge n.214/2011, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con
16 l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di legge. Deve, pertanto, confermarsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di introdurre un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un
«criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Neppure ha pregio la doglianza di cui al secondo motivo, in passato sempre implicitamente rigettato da questa Corte, con il quale la lamenta la violazione o falsa applicazione Pt_1 dell'art. 24, comma 24, lettera b) del d.l. n. 201/2011 per aver il Collegio milanese respinto la domanda subordinata relativa all'applicabilità del contributo di solidarietà previsto dalla citata normativa nella misura dell'1% per gli anni 2012 e
2013. L'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, convert. nella legge n. 214/2011, come modificato dal d.l. n. 216/2011, statuisce: “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il
30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma
2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”. La Corte d'appello di Milano sul punto ha così motivato: «la domanda va rigettata da un lato per un difetto di più compiute e specifiche allegazioni inerenti il biennio suddetto e dall'altro perché non pare ravvisarsi nella fattispecie la inerzia dell'Ente nell'adozione dei provvedimenti previsti – nel termine indicato – quale presupposto per l'applicabilità del contributo nella misura prevista dalla norma richiamata». L'Ente ricorrente, premesso che
«non si comprende quali siano le “compiute e specifiche allegazioni inerenti il
17 biennio”», stigmatizza il fatto che «la corte d'appello senza meglio argomentare la propria decisione, esclude il requisito dell'inerzia della (cui è subordinata ex Pt_1 lege l'applicazione del contributo previsto nel richiamato art. 24). Tale passaggio si appalesa errato atteso che dalla lettura della disposizione in esame si evince chiaramente che, nell'ipotesi in cui si considera illegittimo il contributo di solidarietà previsto dalla in virtù delle delibere per cui è causa, a ciò Pt_1 equivalendo la inerzia dell'Ente, non poteva non darsi quantomeno applicazione del contributo di solidarietà previsto dal Legislatore nella misura dell'1% del trattamento pensionistico». La Corte fornisce una lettura del comma 24 in forza della quale, nella specie, non è ravvisabile il presupposto specifico della “inerzia”.
Il percorso argomentativo, sia pure sintetico, è chiaro e resiste alle censure. La norma de qua introduce un contributo di solidarietà dell'1%, limitatamente agli anni
2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell'emissione di parere negativo da parte dei
Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione). Il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla Pt_1 che vorrebbe equiparare all'inerzia degli Enti nell'intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa l'ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di “inattività” degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l'inerzia è condizione che la stessa ha Pt_1 espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato – con l'introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l'imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)>>.
Con riguardo alle questioni relative al termine di prescrizione ed alla relativa decorrenza, si legge nella mesedima pronuncia, che si richiama sempre ex art. 118
Disp. Att. C.p.c., i seguenti principi di diritto, dai quali questa Corte di merito, al
18 pari di quelli in precedenza riportati, non ha ragioni per discostarsi e che sono stati già ritenuti fondanti di analoga controversia decisa con la sentenza n. 3056/2025 pubbl. il 02/10/2025:- << Anche il terzo motivo è infondato. Come evidenziato in
Cass. n. 31527/2022, «questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal
R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. 14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la è a tutti Pt_1 Pt_7 gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità
e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v.
Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr.
10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 […], secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a
19 seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. 18. La ha Pt_1 esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale». Questo indirizzo si è consolidato (ex multis Cass. n. 31527/2022, n. 31641/2022, n.
31642/2022, n. 32812/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4604/2023,
n. 9705/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis del d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost. Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della Pt_1 presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nei precedenti casi nei quali questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati. Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza>>.
Sul punto da ultimo esaminato si richiama anche Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 16677 del 22/06/2025 dove si è condivisibilmente ritenuto che : < maturati per effetto della declaratoria di illegittimità delle trattenute sulla pensione operate a titolo di contributo di solidarietà dalla dottori Parte_1 commercialisti si applicano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi illegittimi, fino al momento dell'effettivo pagamento, atteso che i crediti previdenziali non seguono la disciplina delle obbligazioni pecuniarie ma sono prestazioni unitarie, di cui gli accessori costituiscono una
20 componente essenziale.>>.
Sul tema si riporta altresì Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 10917 del 25/04/2025 secondo cui <
e assistenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla
[...] pensione di vecchiaia)>>.
Si rileva inoltre che la fattispecie oggetto dell'appello appare del tutto sovrapponibile a quella decisa da questa Corte con la sentenza n. . 1615/2024 pubbl. il 29/04/2024 nel procedimento RG n. 2423/2023 che, risulta del tutto in linea ed aderente rispetto all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sopra riportata e condivisa.
Anche in questo caso si formula relatio ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. e per chiarezza di riporta, condividendola come di seguito: << Avverso tale decisione proponeva appello la Parte_1 chiedendo la riforma della decisione impugnata per i seguenti, articolati motivi: I)
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 L.
n. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24,
D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2, 3 e 23 Cost.
e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della laddove la sentenza Parte_1 impugnata ha ritenuto illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del Dott…, in virtù delle delibere nn. 3/2013 e 10/2017.
Vizio di motivazione”. II) In subordine: “Violazione dell'art. 19, co. 3, L. n.
21/1986, dell'art. 2948, n. 4), c.c., dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/1947, degli artt. 3 e
38 Cost. ove la sentenza impugnata non ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute”; III) “Sempre in subordine, sulla violazione dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991, laddove la sentenza ha condannato la a Pt_1 restituire le somme trattenute oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalle singole trattenute al saldo. Difetto di motivazione.”. Pertanto, così
21 concludeva: “respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal Dott. , poiché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente diritto della a ripetere le somme Parte_1 eventualmente corrisposte al Dott…a titolo di restituzione del contributo di solidarietà, in esecuzione provvisoria, con riserva di impugnazione, della sentenza di primo grado;
- in subordine: dichiarare prescritta la domanda del Dott…di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla
[...] per il periodo precedente al 17.03.2017; - sempre in Parte_1 subordine: escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi e limitare il computo degli interessi sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire al Dott…a partire dal 17.03.2022”; con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio…, confutando le avverse censure alla sentenza di primo grado, di cui chiedeva la conferma. All'udienza del
23.4.2024, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo riportato in calce.
2. L'appello è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2.1. Il primo motivo di gravame è destituito di fondamento.
Questo Collegio condivide e fa proprio l'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità in materia, che ha riguardato, da ultimo, e specificamente, anche le questioni che costituiscono oggetto del presente gravame.
In particolare, la Corte di Cassazione Sez. L, con ordinanza n. 3093/2023 (ud.
10/11/2022 - dep. 01/02/2023), a fronte di censure del tutto sovrapponibili a quelle prospettate dalla nell'atto di appello (ed in particolare con riferimento alla Pt_1 dedotta violazione degli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 509/1994, art. 3 co.12, l. n. 335/1995, come modificato dall'art.1 comma 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147, dell'art. 24 co. 4 d.l.
n.201/2011, conv. in l. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione al combinato disposto agli artt. 2, 9, e 32 dello statuto della Parte_1 nonché alle delibere della del 28.10.2008 e del 27.6.2013 e 10/2017, emanate Pt_1 anche in virtù dell'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004), ha richiamato “il proprio consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (cfr., da ultimo, Cass. n 6301 del 2022;
v., altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n.
19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre)” e ribadito “il principio di diritto
22 secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di
[...] assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”. È bene precisare, avuto riguardo alle argomentazioni di cui al primo motivo di gravame, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., in motivazione, la già richiamata
Sez. L - , Sentenza n. 31875 del 10/12/2018), alla legittimità della trattenuta non si può giungere “attraverso il richiamo alla L. n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995”, che “non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei Pt_1 pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 488 della L n 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica, secondo cui : “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai
Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006,
n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”, va rilevato che la Corte (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 6702 del 2016, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7568 del 2017) ha già affermato che “quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente”. Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che “la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di
23 determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e Pt_1 non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame.”. Tali conclusioni sono state, motivatamente, ribadite da Sez. L, Ordinanza n. 10047 del
2023, ove si legge che l'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, che fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle Casse professionali in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge, non si tramuta in una salvaguardia indiscriminata delle deliberazioni già assunte dagli enti, anche con riguardo alla riduzione contra legem delle prestazioni già erogate (sentenza n. 25212 del 2009, cit.; nello stesso senso, Cass., S.U., 16 settembre 2015, n. 18136, punto 11). Lo ius superveniens, menzionato anche nell'odierno giudizio dalla “non sta ad indicare che tali Pt_1 atti, sol perché già adottati, siano legittimi, ma si limita a garantirne la perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge” (Cass., sez. VI-L, 8 agosto 2017, n. 19711).
Quanto alla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, invocata anche nell'odierno giudizio al fine di conferire un crisma di legittimità al prelievo contestato, è già stato affermato che le Casse dispongono della facoltà di apprestare “le più opportune iniziative per assicurare nel tempo la tutela previdenziale/pensionistica degli iscritti, con la salvaguardia però dell'integrità delle pensioni già maturate e liquidate” (Cass., sez. lav., 8 gennaio 2015, n. 53, punto 4). Né il contributo di solidarietà rappresenta implicazione ineludibile del sistema contributivo di calcolo delle pensioni, introdotto dalla legge n. 335 del 1995. È stato altresì ribadito – da ultimo, tra le altre, dall'ordinanza Sez. L, n. 36560/2022 (ud. 27/10/2022 dep.
14/12/2022), specificamente concernente le medesime questioni oggetto del presente gravame, con precipuo riferimento al contributo di solidarietà trattenuto, con delibera n. 4 del 2008, per il quinquennio 2009/2013, e, con delibera del 27 giugno 2013, per il quinquennio 2014/2018 - che “con la pronuncia n. 603 del 2019, la Corte, nel confermare l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, ha richiamato, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000;
24 ordinanza n. 22 del 2003)” e che “esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”. Proprio con riferimento alla citata sentenza n. 173 del 2016, è stato di recente affermato che con tale pronuncia la Corte costituzionale ha escluso che l'affine contributo di solidarietà, regolato dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013, abbia natura tributaria e sia dunque riconducibile alla garanzia dell'art. 53 Cost.: il prelievo in esame non è acquisito al patrimonio dello Stato. Purtuttavia, la Corte costituzionale, “nella pronuncia citata, ha soggiunto che tale contributo, pur gravitando nel circuito previdenziale, presenta tutti i tratti distintivi delle «prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost.» (punto 10 del Considerato in diritto). Il contributo di solidarietà, in quanto volto a decurtare il trattamento pensionistico già riconosciuto, non può che rinvenire un inequivocabile fondamento nella legge, come prescrive l'art. 23 Cost.
L'assenza di un divieto d'imporre tale contributo, dato sul quale pone l'accento la difesa della non ne implica per ciò stesso la legittimità. La Carta Pt_1 fondamentale, in chiave di garanzia, affida alla legge la previsione di una prestazione patrimoniale di tal fatta e la riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost. non può essere svilita sul presupposto dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati. L'autonomia non è legibus soluta. L'imposizione del prelievo in questione è dunque appannaggio del legislatore, come questa Corte ha già ricordato
(fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 dicembre 2020, n. 28055 e n. 28054). La carenza di base legale si rivela dirimente e impedisce di reputare legittimo il contributo” (cfr. la già citata Sez. L, Ordinanza n. 10047 del 2023). Con particolare riferimento all'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, specificamente menzionato nell'atto di gravame, è noto che tale norma statuisce:
“In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia
25 sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”. Orbene, non è condivisibile l'assunto di parte appellante secondo cui detta norma legittimerebbe il contributo di solidarietà di cui alle delibere per cui è causa. In proposito giova innanzi tutto evidenziare, in piena adesione all'indirizzo di legittimità sul punto, che l'art. 24, comma 24 citato è “una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge” (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 2454 del 2023). Le delibere n. 3/13
e n. 10/17, che hanno introdotto il contributo di solidarietà al di fuori dei limiti
(anche temporali) specificamente indicati dal legislatore del 2011, sono quindi prive di “copertura normativa”, non potendosi in alcun modo condividere l'interpretazione secondo cui la norma in esame non individuerebbe un arco temporale limitato per la vigenza di tale contributo di solidarietà”. A ciò osta, con manifesta evidenza, il dato normativo, che indica espressamente un limite temporale (30 settembre 2012) entro cui la avrebbe dovuto adottare misure Pt_1 volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, stabilendo altresì (a riprova della rigidità del termine) che, in caso di inerzia, trova applicazione un contributo compiutamente disciplinato, quanto ad anni di riferimento e criteri di calcolo, dal legislatore (contributo, quest'ultimo, estraneo al presente giudizio). Sotto altro profilo deve evidenziarsi che, a fronte dell'assenza in capo all'ente previdenziale del potere di adottare atti che impongono trattenute a titolo di contributo di solidarietà, nessun rilievo assume la circostanza di fatto, stigmatizzata dalla nell'atto di gravame, che il trattamento di Pt_1 quiescenza di… sia stato erogato dopo che il contributo di solidarietà era stato introdotto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale approvato con Decreto Interministeriale del 14.7.2004. Invero, le delibere n. 3/13 e n. 10/17 (che hanno determinato le trattenute oggetto del presente giudizio) hanno
26 indebitamente inciso su un trattamento già in corso di erogazione, sia pure illegittimamente decurtato anche per gli anni precedenti (in relazione ai quali non è stata proposta domanda attesa l'intervenuta prescrizione). La legittimità di dette delibere, e delle trattenute che hanno comportato, non può certo discendere dal fatto che la misura de qua fosse già stata, illegittimamente, introdotta. È appena il caso di evidenziare che le sentenze della Corte di Cassazione che hanno ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà si riferiscono anche a trattamenti successivi all'introduzione del contributo di solidarietà da parte del predetto regolamento e non hanno ritenuto tale dato rilevante anche quando è stato oggetto di specifico motivo di doglianza da parte della (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35469 del Pt_1
2021 riguardante l'imposizione del contributo di solidarietà su trattamento pensionistico erogato dal luglio 2014; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36002 del 2022 riguardante un trattamento pensionistico maturato dall'1.5.2009; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 36002 del 2022 riguardante un trattamento pensionistico con decorrenza 1.1.2013; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36096 del 2022 concernente un trattamento pensionistico maturato dall'1.11.2004; Sez. L, Ordinanza n. 3093 del
2023 relativa a trattamento di quiescenza con decorrenza 1.2.2006; Sez. IV civile n. 9886 del 2023 relativa a pensione maturata dal 22.2.2012)>>.
Con la medesima pronuncia di merito, quanto all'applicabilità, nella specie, del termine di prescrizione quinquennale e di seguito quanto alla decorrenza della prescrizione, così passandosi anche all'esame dell'appello incidentale, si è condivisibilmente ritenuto che: << In proposito giova rilevare che, da ultimo, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4604 del 2023 ha evidenziato che rappresenta un orientamento di legittimità ormai consolidato quello secondo cui “il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”. A fondamento del principio, la Corte, richiamati i precedenti conformi, ha osservato che “se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi “pagabile” e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.”; ha osservato come differenti soluzioni non possano trarsi dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (concernente la revisione degli
27 ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). Ciò per la decisiva considerazione che “la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata”. Alla luce di tali argomentazioni, che questa Corte condivide e fa proprie, la decisione impugnata, che ha applicato i predetti principi,
è immune da censure. Infatti, nella specie, non si pone alcun problema di prescrizione, atteso che la domanda riguarda le trattenute dall'anno 2014 e il ricorso di primo grado è stato notificato il 9.11.2022…>>
Quanto alla decorrenza ed al preteso divieto di cumulo si legge <<…oggetto di domanda (come detto non coperte da prescrizione), interessi legali e rivalutazione monetaria senza applicare il divieto di cumulo di cui all'art. 16, comma 6, della l.
n. 412/1991 e ha fatto decorrere gli accessori non già dalla domanda di restituzione, ma dai singoli prelievi. In ordine alla contestazione relativa al riconoscimento da parte del primo giudice degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme trattenute, costituisce ius receptum che al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda per cui è causa, competono gli accessori dalla data di maturazione del diritto - coincidente con i prelievi effettuati dalla - Pt_1 fino al momento dell'effettivo pagamento. E ciò in base ad un consolidato indirizzo di legittimità che, con riguardo alla decorrenza degli accessori maturati sulle somme trattenute, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito
“maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato” (cfr. sul punto Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36560 del 2022, Sez. L, Sentenza n. 31642 del 2022, che richiama anche Cass. n. 12023 del 2003; Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016). La S.C. ha chiarito che dalla natura previdenziale del credito deriva che agli accessori da cumulare non si
28 applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria, sicché gli accessori devono essere calcolati dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito. Ciò posto, giova rilevare che, esprimendosi in ordine alla prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle trattenute per cui è causa (su cui cfr. infra), i giudici di legittimità hanno chiarito che anche gli “interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo”, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo (cfr., ex ceteris, da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 4362 del
2023). Ne discende che, secondo la giurisprudenza di legittimità sul punto, è pacifico che, nel caso considerato, spettino non solo gli interessi legali ma anche la rivalutazione monetaria. Tale conclusione è, del resto coerente, con i principi che regolano la materia degli accessori in campo previdenziale. E invero, al trattamento pensionistico erogato da enti previdenziali privatizzati (tra cui rientra la Pt_1 odierna appellante) non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi introdotto dall'art. 16 c. 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412. Il diritto alla rivalutazione monetaria del credito previdenziale di natura non pubblicistica
(quale è quello per cui è causa) deriva, invero, dall'intervento della Corte
Costituzionale, la quale, con sentenza n. 156/1991 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare gli interessi a tasso legale dovuti e il maggior danno eventualmente subito dal titolare del credito per la diminuzione di valore del credito a causa della svalutazione monetaria. Dunque,
l'equiparazione ai crediti di lavoro di quelli previdenziali non aventi natura pubblicistica (ovviamente ai fini dell'applicazione della rivalutazione monetaria) deriva dal già menzionato intervento della Consulta e non già da un'interpretazione a contrariis della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, norma dettata per un'esigenza di salvaguardia del bilancio statale, che non sussiste con riguardo agli enti previdenziali privatizzati quale è la . Pt_1
Sugli importi predetti il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria decorre dal momento delle singole trattenute al soddisfo perché i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti
29 essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito “maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato” (cfr. sul punto Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36560 del 2022, Sez. L,
Sentenza n. 31642 del 2022, che richiama anche Cass. n. 12023 del 2003; Cass. n.
18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016)» (C. App. Lav. Roma, 23 aprile 2024: docc. 17 e 18).
Vale la pena in ultimo di richiamare quanto ritenuto dalla S.C. sugli argomenti di cui è causa dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 16677/2025 del 22/06/2025
I motivi della sono analoghi agli altri giudizi ( I) Violazione dell'art. 2 del Pt_1
d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con la Delibera della
CNPADC del 27.6.2013; dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995; dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006; dell'art. 1, 3 comma 488, della legge n.
147/2013; dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n.
214/2011; degli artt. 3, 23 e 38 Cost. II) Violazione dell'art. 1 della legge n.
147/2013, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995; dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006; dell'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC
e successive delibere. III)Violazione dell'art. 1 della legge n. 147/2013, degli artt.
2946 e 2948 cod. civ.; dell'art. 129 del R.D.L n. 1827/1935 e dell'art. 47-bis del
D.P.R. n. 639/1970. IV)violazione dell'art. 16 della legge n. 412/1991, dell'art. 1224 cod. civ., dell'art. 2033 cod. civ.)
La Corte ha esaminato i primi due motivi congiuntamente e li ha ritenuti << manifestamente infondati alla stregua dell'oramai consolidato orientamento di questa Corte che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso, in controversie del tutto sovrapponibili a quella odierna, anche in rapporto alle previsioni del d.l. n. 201 del 2011, essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Parte_1 dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del
30 pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Cassazione n. 603/2019, ex multis, ha poi rilevato che «appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n.
147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa;
sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore». Detto orientamento, iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con, ex multis, Cass.
n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n.
16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n.
18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n.
9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n.
6170/2024, n. 7489/2024, n. 24403/2024, n. 24605/2024, n. 24667/2024 è consolidato e va confermato. La sentenza impugnata non incorre neppure nei vizi denunciati con la terza doglianza, che prospetta l'applicabilità della prescrizione quinquennale. Va nuovamente richiamato l'orientamento di legittimità consolidato sul punto. Come evidenziato fin da Cass. n. 31527/2022, in cui si controverteva di un caso analogo al presente, la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n.
4, cod. civ. – così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di
31 cui all'art. 2946 c.c. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l.
n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (ex plurimis,
Cass. n. 4604/2023). Questo indirizzo si è consolidato (ex multis, Cass. n.
31641/2022, n. 31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n. 4263/2023, n.
4314/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.>>.
Sulla decorrenza degli accessori si è poi ritenuto << infondato è anche il quarto mezzo di gravame relativo alla decisione sulla decorrenza degli interessi maturati sulle somme trattenute. Su punto si richiama ex multis Cass. n. 36560/2022: «Cass.
n.31642 del 2022 ha confermato il principio secondo il quale al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla fino al Pt_1 momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito "maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n.
12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016). La Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del
2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass., sez. un., n. 6928 del
2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che "(...) Dalla affermata natura previdenziale
(del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito
32 originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito(...)» (cosi Cass. n. 36560/2022; idem n. 35986/2022, n. 36000/2022, n.
36002/2022, n. 687/2023, n. 3687/2023, n. 3990/2023; n. 12122/2023; n.
24255/2024)>>.
Per tutte le ragioni esposte l'appello va rigettato.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la Parte_1 al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano
[...] in complessivi € 4.500,00 oltre al rimborso spese forfettarie iva e cpa da distrarsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 6.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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