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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1777/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Diana Panzica e Stefania Tomasello;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 25 febbraio 2022 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 596 2021 00027686 84 000 notificato il 18 gennaio 2022 con cui l' richiedeva il pagamento di € 3.309,36 a titolo di contributi maturati nell'anno CP_1
2019 (aprile-dicembre) per l'iscrizione alla Gestione commercianti. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto di non aver svolto attività non dipendente nel periodo indicato dall'ente previdenziale (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata (tardivamente) il 21 settembre 2023
l' ha chiesto il rigetto dell'opposizione, visto che l'iscrizione alla Gestione CP_1
commercianti sarebbe avvenuta con decorrenza 31 marzo 2010 su domanda della stessa ricorrente, la quale dichiarava di essere socia de “La stamperia s.r.l.” e di “partecipare direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” (cfr. memoria).
Con le note conclusionali del 29 maggio 2025 la ricorrente ha evidenziato che nell'anno 2019 avrebbe svolto attività di lavoro subordinato e che tale posizione lavorativa sarebbe stata ben nota all'ente previdenziale;
ha negato, poi, di aver presentato la domanda di iscrizione alla Gestione Commercianti, presumibilmente depositata
“dall'amministratore unico unitamente alla comunicazione di inizio attività, come di rito”; ha contestato, infine, la legittimità della doppia contribuzione che risulterebbe dovuta per la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato mai formalmente disconosciuto dall' CP_1
(cfr. note).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
La pretesa contributiva dell' è pienamente comprensibile alla luce della CP_1 dichiarazione pervenutagli, ma, alla luce dell'odierno ricorso, certamente infondata: premesso che il presupposto per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è costituito dalla partecipazione personale, abituale e prevalente al lavoro aziendale (art. 1, comma 203,
662/1996), nel caso di specie, all'esito della specifica deduzione attorea secondo cui il rapporto si sarebbe svolto sotto il vincolo della subordinazione (di per sé non incompatibile con la partecipazione sociale: cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 6827 del 2 luglio 1999, secondo cui “la qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa”), va escluso che l'ente previdenziale, onerato della relativa prova, abbia dimostrato la sussistenza di tali presupposti.
Pertanto, l'opposizione va accolta e l'avviso di addebito n. 596 2021 00027686 84 000 notificato il 18 gennaio 2022 va annullato.
La peculiarità della controversia e, in particolare, l'affidamento riposto dall' CP_1 nella compilazione del Quadro AC, tuttavia, giustificano senz'altro l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
2
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 596 2021
00027686 84 000; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1777/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Diana Panzica e Stefania Tomasello;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 25 febbraio 2022 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 596 2021 00027686 84 000 notificato il 18 gennaio 2022 con cui l' richiedeva il pagamento di € 3.309,36 a titolo di contributi maturati nell'anno CP_1
2019 (aprile-dicembre) per l'iscrizione alla Gestione commercianti. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto di non aver svolto attività non dipendente nel periodo indicato dall'ente previdenziale (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata (tardivamente) il 21 settembre 2023
l' ha chiesto il rigetto dell'opposizione, visto che l'iscrizione alla Gestione CP_1
commercianti sarebbe avvenuta con decorrenza 31 marzo 2010 su domanda della stessa ricorrente, la quale dichiarava di essere socia de “La stamperia s.r.l.” e di “partecipare direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” (cfr. memoria).
Con le note conclusionali del 29 maggio 2025 la ricorrente ha evidenziato che nell'anno 2019 avrebbe svolto attività di lavoro subordinato e che tale posizione lavorativa sarebbe stata ben nota all'ente previdenziale;
ha negato, poi, di aver presentato la domanda di iscrizione alla Gestione Commercianti, presumibilmente depositata
“dall'amministratore unico unitamente alla comunicazione di inizio attività, come di rito”; ha contestato, infine, la legittimità della doppia contribuzione che risulterebbe dovuta per la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato mai formalmente disconosciuto dall' CP_1
(cfr. note).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
La pretesa contributiva dell' è pienamente comprensibile alla luce della CP_1 dichiarazione pervenutagli, ma, alla luce dell'odierno ricorso, certamente infondata: premesso che il presupposto per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è costituito dalla partecipazione personale, abituale e prevalente al lavoro aziendale (art. 1, comma 203,
662/1996), nel caso di specie, all'esito della specifica deduzione attorea secondo cui il rapporto si sarebbe svolto sotto il vincolo della subordinazione (di per sé non incompatibile con la partecipazione sociale: cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 6827 del 2 luglio 1999, secondo cui “la qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa”), va escluso che l'ente previdenziale, onerato della relativa prova, abbia dimostrato la sussistenza di tali presupposti.
Pertanto, l'opposizione va accolta e l'avviso di addebito n. 596 2021 00027686 84 000 notificato il 18 gennaio 2022 va annullato.
La peculiarità della controversia e, in particolare, l'affidamento riposto dall' CP_1 nella compilazione del Quadro AC, tuttavia, giustificano senz'altro l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
2
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 596 2021
00027686 84 000; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3