Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7808/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 23/03/1958 rappresentato e difeso dall'avv. SAVOIA ANTONIETTA, come Parte_1 da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GORGONI MASSIMILIANO
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Perrone c.f. C.F._1 dall'Avv. Pasquale Galassi C.F. , dall'Avv. Francesco Goglia C.F. C.F._2 C.F._3 come da procura in atti
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 il ricorrente indicato in epigrafe – deducendo di aver lavorato alle dipendenze del Consorzio Unico di Bacino delle Province di NA e CE dal 27.3.2000 al 18.04.2013 – ha CP_ adito il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir condannare l' e il Con al pagamento della somma di € 11.334,20 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Nel costituirsi in giudizio, il “nel confermare che il ricorrente è stato dipendente del Controparte_2 Pt_2 liquidazione per il periodo 27/03/2000 – 18/04/2013 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e mansione di operatore ecologico, ha ulteriormente precisato che “in data 28/06/2013 Decreto Ingiuntivo n.
1093/2013 concesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per il recupero del CP_ TFR;
il , nei termini di prescrizione decennale, comunicava all' (mero soggetto delegato al CP_2
1
CP_ Per parte sua, l' ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito per TFR e, nel merito, ha contestato la debenza della somma rivendicata in assenza della relativa provvista contributiva, invocando sul punto l'applicazione del principio di equivalenza tra contribuzione e prestazione.
Ciò posto, sulla questione della legittimazione passiva del , questo giudice Controparte_2 condivide le argomentazioni dei precedenti di merito già pronunciati da altri Giudici della Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale e del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 co. 2 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenze n. 1690/2019, n. 2971/2020 e n. 596/2023).
Il è stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, Controparte_2 convertito in L. 123/2008, che riunisce i disciolti consorzi di bacino delle Province di e , CP_2 CP_2 istituiti con L. n. 4/1993. La sua disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze del Controparte_5
Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Occorre, altresì, sottolineare che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di personalità Controparte_2 giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs.
267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
La disciplina è compatibile con la natura del in questione, ente strumentale dei comuni associati, CP_2 munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli Enti
Locali. Alla stregua di tali considerazioni, il di e Controparte_2 CP_2 CP_2 deve essere qualificato ente pubblico, ed in particolare ente pubblico non economico. In base anche ad altre fonti normative (in particolare il D.L. 361/1995 convertito in L. 437/1995, ed in particolare l'art. 5, comma 11 bis) va ritenuto, utilizzando le parole della Suprema Corte, che la mera carenza di una esplicita distinzione tra le diverse categorie di Consorzi nel dettato normativo di cui al D.Lgs. 165/2001, art. 1, non sia idonea a prevalere sul senso complessivo e sulla ratio della disposizione che esclude comunque dalla tutela apprestata dal compendio normativo gli enti pubblici economici, al cui ambito non possono reputarsi estranei gli enti consortili, la cui struttura è suscettibile di diversamente atteggiarsi, a seconda dell'attività espletata con riferimento agli scopi dell'ente medesimo quale evincibile dalla disciplina statutaria (cfr. Cass.
n. 4062/11).
Sul punto, in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come l'indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo, non rilevando, a tal fine,
l'oggetto dell'attività stessa (Cass., SS.UU. n. 15661/06); in particolare, ha osservato che, poiché i criteri di individuazione degli enti pubblici economici consistono nel fine pubblico e nello svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico, non è riconoscibile tale natura ad enti che svolgano attività trascendenti quella imprenditoriale, in considerazione delle previsioni legali e statutarie secondo cui l'ente provvede al proprio fabbisogno utilizzando, oltre ai proventi della gestione, provvidenze statali e regionali e contributi degli enti consorziati, e, quindi, entrate estranee ad una gestione puramente economica (Cass. SS.UU. n. 6573/06). Ebbene, nel caso di specie vi sono elementi senz'altro significativi e sintomatici della natura non economica dell'Ente in questione. È il caso di premettere che, a norma dell'art. 31 del T.U.E.L. (d. lgs. 267/2000), “gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al possono partecipare altri enti pubblici, CP_2 quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. (...)
In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali”. Quindi, per come già adombrato in precedenza, il Controparte_6
[...] , attualmente in liquidazione, nasce dall'accorpamento di ex consorzi obbligatori: NA1;
[...]
NA2; NA3; NA4; CE1; CE2; CE3; CE4. L'art. 11, comma 8, D.L. 90/08, nell'istituire l'Ente convenuto, ha previsto che “nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione 14 CP_5 CP_5 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di e , istituiti con legge della regione CP_2 CP_2
10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad CP_5 un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato”. Già nelle disposizioni appena esaminate si rinviene un elemento determinante ai fini della decisione, ossia, l'essere stato il costituito al fine di operare in regime di esclusività, e non di libera concorrenza con altri CP_2 soggetti privati. Lo Statuto del offre, poi, ulteriori decisivi elementi atti a corroborare la Controparte_2 natura di ente pubblico non economico dello stesso. Si legge all'art. 1 comma 3 che “il
[...]
(...) è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia Controparte_2 imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”. In esso, dunque, vi è un esplicito richiamo alla disciplina degli enti locali contenuta nel T.U.. L'art. 2 del T.U.E.L. prevede, invero, che “ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”. Il successivo art. 6 dello Statuto stabilisce, poi, che “il CP_2
è dotato di un patrimonio costituito: da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione di euro uno per singolo abitante;
b. da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione valutati al valore attuale;
c. dai beni dei disciolti consorzi rimasti in capo al , in seguito alla definizione dei rapporti di dare ed avere con gli enti locali, Controparte_2 già consorziati dei disciolti consorzi di bacino e non costituenti il . La proprietà dei citati Controparte_2 beni dei disciolti consorzi rimane ripartita secondo le originarie quote di partecipazione. d. da acquisti, permute, donazioni, lasciti;
e. da contribuzioni annuali dei comuni consorziati determinate in base alla popolazione residente;
f. da contribuzioni straordinarie conferite dai comuni consorziati o da terzi;
g. da ogni diritto che venga devoluto al o acquisito dallo stesso;
h. dalle proprietà e capitali del CP_2
. Potranno altresì essere assegnati al dai comuni consorziati beni in uso, locazione o CP_2 CP_2 comodato gratuito”. Si tratta, dunque, di un patrimonio composto pressoché interamente da beni e mezzi finanziari provenienti dai soggetti consorziati, e non già dai proventi dell'attività imprenditoriale, sicché i costi dell'attività risultano prevalentemente sostenuti con entrate estranee ad una gestione puramente economica: tale elemento è considerato espressamente dalla S.C. significativo della natura non economica di un consorzio (cfr. Cass., SS.UU. n. 15661/06 e Cass., SS.UU. n. 6573/06). Inoltre, l'art. 23 dello Statuto, rubricato “Criteri di gestione”, prevede che “il informa la propria attività a criteri di efficacia, CP_2 efficienza e trasparenza, nel rispetto del vincolo dell'economicità”: criteri, dunque, che ricalcano quelli posti a fondamento dell'attività procedimentale della P.A. ex art. 97 Cost.
Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del convenuto, che, come tale, non è tenuto al pagamento delle somme maturate a CP_2 titolo di TFR: nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, infatti, dette somme devono essere CP_ corrisposte dall' Ora, l' eccepisce – nel merito – il mancato versamento degli Controparte_7 accantonamenti da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, prive di pregio appaiono le deduzioni che fondano l'opposto diniego sul presupposto dell'asserita vigenza, nella fattispecie, del principio di corrispondenza ed equivalenza tra contribuzione e prestazione, in luogo di quello di automaticità delle prestazioni previdenziali. Secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, può dirsi acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio
(Cass., S.U., n. 11329/05 e, più di recente, Cass. n. 13433/19 e Cass. n. 7608/19). Ciò posto, l'art. 2116 c.c.
3 dispone che “Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative]. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”. La norma cit. è, dunque, chiara nell'attribuire al cd. “principio di automaticità delle prestazioni” carattere generale, fatte salve espresse eccezioni previste da leggi speciali. CP_ Appare allora infondata la tesi dell' secondo cui il DPR 1032/1973, la L. 152/1968 e il DPCM del 20 dicembre 1999, non facendo “riferimento né rinvio a tale articolo del codice”, escluderebbero l'operatività del richiamato principio che, al contrario, per come stabilito inequivocabilmente dalla norma codicistica, non opera a fronte di espresso rinvio, ma in via generale e salva diversa disposizione. Tale esegesi, del resto, è confermata dalla stessa Corte di Cassazione, che ha chiarito a più riprese che il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374/1997, costituisce una regola generale che può essere derogata solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi (cfr. Cass. n. 27427/2020; Cass. n. 21933/22).
In particolare, in ordine ai contributi prescritti, giova altresì evidenziare quanto pure affermato nella citata pronuncia della Corte Costituzionale, secondo cui “dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che, come detto, esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio. In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore”. In CP_ conclusioni, tornando al caso in esame, non sussistono fattori ostativi alla corresponsione da parte dell' del TFR al ricorrente. Infondata, infatti, deve ritenersi la formulata eccezione di prescrizione quinquennale.
Innanzitutto, il CUB ha allegato e documentato che “in data 28/06/2013 Decreto Ingiuntivo n. 1093/2013 concesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per il recupero del TFR mai opposto, e divenuto esecutivo in data 07/06/2013 (per mancata opposizione) per il recupero del proprio
TFR” (cfr. fascic. ). CP_2
Ebbene, è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui “l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l'estinzione del giudizio di opposizione” (ex plurimis, Cass. sent. 15157/2017). Ne deriva che, per effetto dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, il previsto termine di prescrizione quinquennale del credito per TFR è divenuto decennale a partire dalla data di definitiva esecutività dell'ingiunzione di pagamento: nella specie,
a far data dal 7.06.2013. Sul punto, infatti, è utile ricordare che la prescrizione – con particolare riguardo ai crediti di lavoro dei “pubblici dipendenti” – può essere interrotta da qualsiasi atto dell'interessato dal quale possa desumersi l'intenzione di avvalersi del diritto stesso, anche se rivolto all'Amministrazione di appartenenza (v. Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 1998, n. 1496). Inoltre, il predetto termine (divenuto) CP_ decennale è stato nuovamente interrotto dalla comunicazione inviata all' in data 29.4.24 , a mezzo CP_ della quale l'Ente consortile, “nei termini di prescrizione decennale, comunicava all' (mero soggetto
4 delegato al pagamento) il modello TFR1 per procedere al pagamento”; modello recante altresì la firma del CP_ richiedente, (cfr. produz. . Infine, in relazione al quantum della pretesa, si osserva che Parte_1
l'importo rivendicato risulta documentato (cfr. allegati ricorso); né, d'altra parte, coglie nel segno l' CP_1 resistente, limitatosi a contestarne l'ammontare sul presupposto che “Dal 01/08/2006 al 23 luglio 2008 … la CP_ contribuzione è stata versata alla gestione privata dell' .
Invero, come già evidenziato, il delle di e , costituto ai Controparte_2 CP_2 CP_2 CP_2 sensi del D.L. 90/2008, convertito in L. 123/2008, riunisce i disciolti delle Province di Controparte_2 CP_
. Non v'è dubbio, allora, che l' sia tenuto al pagamento dell'importo maturato nel corso CP_2 CP_2 dell'intero periodo di lavoro dedotto in giudizio
CP_
Pertanto, l' va condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 11.334,20 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
CP_
Le spese di lite seguono la soccombenza dell e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione di 1/3 delle stesse stante la complessità dei profili giuridici esaminati.
P.Q.M.
CP_ 1) Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 11.334,20 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
CP_ CP_ 2) Compensa tra l' e il ricorrente 1/3 delle spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 1.400,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione
Si comunichi.
Aversa, 21/01/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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