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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/11/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa ROSA LAROCCA Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.459 del Ruolo Generale dell'anno 2014, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1219/13 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 15.10.2013 e pubblicata il 16.10.2013, e vertente tra
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Orazio Abbamonte ed elettivamente domiciliato in Potenza alla Via Nazario Sauro n.102 presso lo studio dell'Avv. Raffaele De Bonis;
APPELLANTE – convenuto in riassunzione ex art.297 c.p.c.
E
, in persona del curatore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Carmela Pandolfo presso il cui studio in Baragiano alla Via Appia n.296 elettivamente domicilia;
APPELLATO – attore in riassunzione ex art.297 c.p.c.
trattenuta in decisione all'udienza di discussione del giorno 1.7.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 30.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.7.2002 la società “ , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., premesso che con atti di cessione in proprietà dell'1.12.1989
e del 3.11.1994 il Comune di aveva assegnato alla medesima società i lotti Parte_1
n.11, 12 e 13 in area P.I.P., sita in località Isca Pantanelle, sui quali erano stati realizzati tre corpi di fabbrica per l'insediamento dell'azienda artigiana facendo ricorso all'accensione di un mutuo ipotecario di £.
1.500.000.000 presso l'istituto , deduceva che, in occasione Parte_2 delle operazioni finalizzate all'iscrizione ipotecaria, il predetto istituto di credito aveva accertato che il non era proprietario degli immobili di cui ai lotti n.11, 12 e 13 ceduti in proprietà, Pt_1 trattandosi di suoli facenti parte dell'alveo abbandonato dal fiume Melandro e, quindi, di beni appartenenti al demanio idrico, con la conseguenza che il mutuo ipotecario era stato revocato e la società attrice era stata costretta a ricorrere ad altri mezzi per restituire al la Parte_2 somma di £. 900.000.000 che l'istituto di credito aveva già erogato a titolo di anticipo sull'im-porto concesso a mutuo. Su tali basi, la società “ , sul presupposto che con i Controparte_1 menzionati atti di cessione in proprietà dell'1.12.1989 e del 3.11.1994 fosse stata conclusa una vendita di cosa altrui ex art.1478 c.c., conveniva dinanzi al Tribunale di Potenza il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., affinchè, in via principale, l'ente pubblico Parte_1
convenuto fosse condannato ad acquistare la proprietà delle aree vendute alla società attrice, in modo che que-st'ultima ne divenisse proprietaria, nonché al risarcimento di tutti i danni sofferti, da quantificarsi almeno in £. 10.000.000.000 ovvero, in via subordinata, fosse dichiarata la risoluzione dei predetti atti di cessione in proprietà per responsabilità esclusiva dell'ente pubblico convenuto, con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme riscosse a titolo di corrispettivo, al rimborso delle spese sostenute dalla società attrice per la costruzione dei corpi di fabbrica sui suoli ceduti e per l'acquisto dei macchinari non più utilizzabili nonché al risarcimento di tutti i danni sofferti da liquidarsi nell'importo suindicato;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il , in persona del Sindaco p.t., eccepiva, in Parte_1 via preliminare, il difetto di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in ordine alla domanda di risoluzione contrattuale, trattandosi di pretesa implicante una indagine tecnica rientrante tra le competenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Nel merito, l'ente pubblico convenuto osservava che i terreni oggetto di causa, distinti in catasto al fol.17, p.lla n.147, ed al fol.18, p.lla n.306, prima di entrare nel patrimonio comunale per effetto di espropriazione, erano di proprietà dei sigg. (p.lla n.147) e (p.lla 306) per effetto di acquisto a titolo Parte_3 Controparte_2
originario ex art.942 c.c., nel testo vigente prima della modifica di cui all'art.3 della legge n.37/94.
Inoltre, l'ente pubblico convenuto contestava che i danni lamentati dalla società attrice potessero essere causalmente collegati al preteso inadempimento del e, in particolare, assumeva che Pt_1
il contratto di mutuo ipotecario con il , in quanto stipulato nel luglio 2000, Parte_2
non potesse essere collegato alla realizzazione delle opere sui terreni oggetto di cessione poiché, per espresso obbligo contrattuale, le opere medesime sarebbero dovute essere realizzate – e di fatto erano state realizzate – entro due anni dalla sottoscrizione dei contratti di cessione dei lotti, sottoscrizione risalente al gennaio 1989 ed al novembre 1994. Pertanto, il Parte_1
concludeva per il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese di lite.
[...]
Nel corso del giudizio si costituiva il Fallimento della società “ , in Controparte_1
pag. 2 persona del curatore, che insisteva nelle pretese azionate.
L'istruzione probatoria contemplava produzione documentale, assunzione di prova per testimoni ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 10.4.2013, precisate a cura delle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.1219/13 emessa il 15.10.2013 e pubblicata il 16.10.2013 il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, in parziale accoglimento della domanda attrice, riconosciuta la nullità per impossibilità dell'oggetto degli atti di cessione dell'1.12.1989 e del 3.11.1994, condannava il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore del Parte_1
Fallimento della società “ , della somma di € 407.120,91, oltre Controparte_1
interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, e rigettava nel resto le domande avanzate nell'atto introduttivo del giudizio, condannando l'ente pubblico convenuto alla refusione delle spese processuali.
Con atto di citazione spedito il 28.11.2014 per la notificazione a mezzo del servizio postale il in persona del Sindaco p.t., proponeva appello avverso la Parte_1
suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione: I) la violazione dell'art.140 co.1, lett. b, del R.D. n.1775/33 e dell'art.38 c.p.c. nonché la contraddittorietà della motivazione in riferimento alla decisione di rigetto dell'eccezione di incompetenza dell'A.G.O. in favore del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
II) la violazione e mancata applicazione dell'art.946
c.c., nel testo vigente prima della modifica di cui all'art.3 della legge n.37/94, e la violazione degli artt. 1218, 1453, 1470, 1476 e 2697 c.c. e 61 c.p.c. in riferimento al capo della decisione del primo giudice riguardante la natura giuridica dei suoli oggetto di cessione in proprietà; III) la violazione degli artt. 2697, 2721 e 2724 c.c. e 61, 191, 115 e 116 c.p.c., in riferimento alla decisione del primo giudice di ammettere le prove testimoniali richieste dalla parte attrice e di disporre l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, nonché l'erroneo apprezzamento delle prove testimoniali;
IV) la violazione degli artt. 946, 2697, 2699 e 2700 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in riferimento al convincimento del primo giudice circa la mancata dimostrazione, da parte dell'ente pubblico convenuto, della sdemanializzazione delle aree controverse. Su tali basi il Parte_1
conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza il Fallimento della società “ Controparte_1
, in persona del curatore, affinché fosse integralmente riformata la sentenza impugnata,
[...]
con vittoria di spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 13.2.2015 si costituiva nel presente giudizio di impugnazione il , in persona del curatore, il Controparte_3
pag. 3 quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del gravame e concludeva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 17.9.2019, precisate le rispettive conclusioni a cura delle parti costituite, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n.258/20 emessa il 28.4.2020 e pubblicata il 30.4.2020 la Corte, in accoglimento del primo motivo di appello proposto dal Parte_1 dichiarava l'incompetenza del Tribunale ordinario e la competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche di Napoli a conoscere della questione pregiudiziale rispetto alla soluzione di merito della controversia, questione costituita dall'accertamento della perdurante natura demaniale, all'epoca degli atti di cessione in proprietà dell'1.12.1989 e del 3.11.1994 rogati in forma pubblica amministrativa dal in favore della società “ Parte_1 Controparte_1
, dei terreni inclusi nei lotti n.11, 12 e 13 in area P.I.P., sita in località Isca Pantanelle del
[...]
predetto Comune, e disponeva la riassunzione della causa entro i termini di legge dinanzi al giudice dichiarato competente ai soli fini della decisione sulla questione pregiudiziale come precisata.
Quindi, con separata ordinanza resa in data 28.4.2020 la Corte disponeva, ai sensi dell'art.295
c.p.c., la sospensione necessaria del presente giudizio fino alla risoluzione della predetta questione pregiudiziale, di competenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche di Napoli.
Con atto depositato in data 6.12.2024 il Fallimento della società “ , in Controparte_1
persona del curatore, rappresentava che, riassunta la causa dinanzi al Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche di Napoli, lo stesso Tribunale Regionale con ordinanza del 30.10.2023, ritenuto che la materia non rientrasse tra quelle di sua competenza, aveva richiesto d'ufficio alla Corte di
Cassazione il regolamento di competenza ex art.45 c.p.c. e la Suprema Corte con ordinanza n.22277/2024 pubblicata in data 6.8.2024 aveva dichiarato la competenza della Corte di Appello di
Potenza dinanzi alla quale il processo doveva essere riassunto. Pertanto, conveniva il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., dinanzi alla Corte di Appello di Potenza per la Parte_1 riassunzione del processo fissando l'udienza dell'8.4.2025 ed insistendo per il rigetto dell'appello proposto dal predetto Ente pubblico e per la conferma della sentenza n.1219/2013 emessa dal
Tribunale di Potenza e pubblicata il 16.10.2013.
Con comparsa depositata in data 3.4.2025 si costituiva nel giudizio riassunto il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., il quale si riportava ai motivi di impugnazione Parte_1 articolati nell'atto di appello spedito il 28.11.2014 per la notificazione a mezzo del servizio postale e concludeva per il rigetto integrale delle domande avanzate in primo grado dalla società
“ con atto di citazione notificato in data 19.7.2002, sollecitando la CP_1 Controparte_1
pag. 4 rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 10.6.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il giorno 1.7.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il
30.6.2025, con provvedimento emesso il giorno 1.7.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Accertata definitivamente – per effetto dell'ordinanza n.22277/2024 emessa il 14.5.2024 dalla Corte di Cassazione e pubblicata in data 6.8.2024 - la competenza di questa Corte di Appello a conoscere della questione pregiudiziale rispetto alla soluzione di merito della controversia, questione costituita dall'accertamento della perdurante natura demaniale, all'epoca degli atti di cessione in proprietà dell'1.12.1989 e del 3.11.1994 rogati in forma pubblica amministrativa dal Comune di Parte_1
in favore della società “ , dei terreni inclusi nei lotti n.11, 12
[...] Controparte_1
e 13 in area P.I.P., sita in località Isca Pantanelle del predetto Comune, occorre in questa sede procedere allo scrutinio degli ulteriori motivi di impugnazione articolati dal
[...]
nell'atto di citazione spedito il 28.11.2014 per la notificazione a mezzo del Parte_1
servizio postale, atto introduttivo del giudizio di appello.
È pacifico, infatti, che con la riassunzione del processo sospeso si realizzi la prosecuzione della pregressa fase di merito e, trattandosi di giudizio di appello, le parti non possano prendere nuove conclusioni, diverse da quelle adottate negli atti introduttivi del giudizio di impugnazione, e neppure possano articolare motivi di gravame non identificantisi con quelli già contemplati nell'atto di appello e/o formulare domande ed eccezioni mai in precedenza avanzate e sollevate nei predetti atti introduttivi.
Pertanto, va ribadito che in questa sede possono essere vagliati esclusivamente i motivi di impugnazione come articolati dal nell'atto di citazione spedito il Parte_1
28.11.2014 per la notificazione a mezzo del servizio postale.
*
1.0 Il ha denunciato la violazione e mancata applicazione Parte_1 dell'art.946 c.c., nel testo vigente prima della modifica di cui all'art.3 della legge n.37/94, e la violazione degli artt. 1218, 1453, 1470, 1476 e 2697 c.c. e 61 c.p.c. in riferimento al capo della decisione del primo giudice riguardante la natura giuridica dei suoli oggetto di cessione in proprietà.
Ha sostenuto l'Ente pubblico appellante che, in aderenza ai principi enunciati dalla giurisprudenza pag. 5 di legittimità (Cass. n.5868/98), la sdemanializzazione di terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento di un corso di acqua consegue, automaticamente (nella disciplina di cui all'art. 946
c.c. anteriore alla modifica di cui alla legge n.37 del 1994), all'evento naturale dell'abbandono dell'alveo, indipendentemente da atti, formali o taciti, della P.A., venendo a cessare, in conseguenza del detto evento naturale, quella originaria funzione di pubblico interesse dalla quale dipendeva la demanialità cosiddetta "necessaria" della "res", di tal ché è legittimo l'acquisto della proprietà del terreno a titolo originario, per accessione, da parte del proprietario del fondo rivierasco ed è configurabile la possibilità dell'acquisto della proprietà del terreno medesimo, per usucapione, da parte di terzi in danno del detto proprietario.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, il Tribunale di Potenza avrebbe errato nel ritenere che il non avesse dimostrato la sussistenza delle condizioni in presenza Parte_1 delle quali, a norma dell'art.946 c.c. nel testo vigente prima della novella ex L.n.34/1994, avrebbe potuto operare, in favore dei proprietari dei fondi rivieraschi, il meccanismo acquisitivo della proprietà dell'alveo abbandonato da un fiume, vale a dire sia l'evento che il corso fluviale avesse abbandonato il suo antico letto, formandosi un nuovo letto, sia il fatto che detto evento si fosse verificato esclusivamente per cause naturali. Avverso tale convincimento l'appellante ha obiettato che, se è vero – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità – che la sdemanializzazione di terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento di un corso di acqua consegue automaticamente all'evento naturale dell'abbandono dell'alveo, nel caso di specie già solo per effetto dell'evento che il corso fluviale avesse abbandonato il suo antico letto i terreni abbandonati dell'alveo sarebbero dovuti considerarsi “sdemanializzati” senza che fosse necessario dimostrare null'altro da parte del
Pt_1
L'Ente pubblico appellante ha altresì rimarcato che a sostegno del convincimento errato del primo giudice non possano soccorrere né le due pronunce della Cassazione (n.9376/94 e n.11101/2002) evocate nella sentenza impugnata in quanto riferite entrambe a fattispecie diverse sussumibili nell'ambito della disciplina di cui all'art.942 c.c., né la considerazione di due distinte delibere di
Giunta Municipale nelle quali sarebbe stata riconosciuta la natura demaniale dei terreni per cui è causa, trattandosi all'evidenza di atti amministrativi emessi in violazione di legge e, segnatamente, in violazione dell'art. 946 c.c., con la conseguenza che entrambe le delibere dal primo giudice sarebbero dovute, ai sensi dell'art.5 L.n.2248/1865 all.E) e dell'art.63 co.1 D.Lgs n.165/01, essere disapplicate ai fini della risoluzione della presente controversia.
1.1 Il motivo di gravame è fondato.
Il Tribunale di Potenza, aderendo sul punto alle conclusioni rassegnate dal C.t.u., ha sostenuto che
“tanto le particelle rientranti nel lotto nr.13 di cui al primo contratto di cessione del 01.12.1989,
pag. 6 quanto quelle ricadenti nei lotti nr.11 e 12 del secondo contratto di cessione del 03.11.1994, alla data di stipula di detti contratti, erano senz'altro da ritenersi (ancora) beni demaniali (…) facendo tutte parte dell'ex alveo del Fiume Melandro” (v. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata).
Quindi, il primo giudice ha affermato che, a norma dell'art.946 c.c. nel testo vigente prima della novella ex L.n.34/1994, il meccanismo acquisitivo della proprietà dell'alveo abbandonato da un fiume, in favore dei proprietari dei fondi rivieraschi, era espressamente condizionato sia all'evento che il corso fluviale avesse abbandonato il suo antico letto, formandosi un nuovo letto, sia alla circostanza che detto evento si fosse verificato esclusivamente per cause naturali.
Su tali basi, il Tribunale di Potenza è giunto alla conclusione che, non avendo il
[...]
fornito la prova certa della sussistenza dei predetti presupposti (giacchè la Parte_1 documentazione prodotta dall'Ente pubblico non sarebbe stata idonea allo scopo, ad avviso del giudice), i terreni oggetto dei due contratti di cessione avessero conservato la natura di beni demaniali, con la conseguenza che non fossero suscettibili di alienazione e, quindi, che i contratti di cessione in discorso fossero nulli “per impossibilità dell'oggetto” (v. pag.11 della sentenza impugnata).
Il percorso argomentativo privilegiato dal Tribunale di Potenza non è convincente perchè, come rilevato dall'appellante, muove da un assunto non rispettoso del dettato normativo e dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia.
Innanzitutto, costituisce circostanza pacificamente acquisita tra le parti che i terreni oggetto di cessione facessero originariamente parte dell'alveo del fiume Melandro che da epoca remota per fenomeno naturale aveva definitivamente abbandonato l'alveo. Di tanto v'è riscontro, peraltro, nell'allegato 13 (nota di risposta dell' , Ufficio di Controparte_4
Matera, dell'11.4.2011) alla relazione scritta del C.t.u. In ogni caso, è dirimente la considerazione che la Corte di Cassazione nell'ordinanza n.22277/2024 pubblicata in data 6.8.2024 in sede di regolamento di competenza abbia espressamente statuito che assurga a dato pacifico tra le parti che il suolo oggetto di cessione, già appartenente al demanio idrico fluviale in quanto facente parte dell'alveo del fiume Melandro, abbia perso la sua natura pubblica per effetto dell'abbandono dell'alveo da parte del fiume.
In secondo luogo, dall'incarto processuale non emerge nessun rassicurante elemento di giudizio che valga a riscontrare che l'abbandono dell'alveo da parte del fiume sia stato dipeso da regolamento artificiale ovvero da altre attività antropiche e non sia invece riconducibile ad un fenomeno naturale.
Del resto, poiché l'intero impianto argomentativo approntato nell'atto di citazione notificato in data
19.7.2002 dalla società a giustificazione delle domande azionate in Controparte_1
pag. 7 giudizio è fondato sull'assunto che “…è risultato che i suoli “ceduti in proprietà” alla società attrice (…) non appartenevano al Comune cedente (venditore), bensì al demanio idrico, trattandosi di alveo abbandonato dal fiume Melandro” (v. pag.4 della citazione introduttiva), non può dubitarsi che incombesse sulla società attrice l'onere di dimostrare la perdurante (ancora all'epoca di stipulazione dei due atti di cessione dei terreni) natura di bene demaniale dell'alveo abbandonato dal fiume e, quindi, in ossequio all'iter argomentativo svolto dal primo giudice in sentenza, la riconducibilità dell'evento dell'abbandono dell'alveo ad attività dell'uomo, vale a dire a cause artificiali e non a fenomeno naturale.
In tale ottica si rivela errato il convincimento del primo giudice che gravasse sul la Pt_1 dimostrazione che l'evento dell'abbandono dell'alveo da parte del fiume si fosse verificato esclusivamente per cause naturali.
Ma vi è di più.
Un'analisi della regolamentazione legislativa della condizione giuridica del terreno interessato dallo scorrimento dell'acqua pubblica in relazione alle varie ipotesi di modificazioni apportate da fenomeni naturali non può prescindere dalla considerazione che la legge 5.1.1994 n. 37 ha consistentemente modificato l'originaria disciplina giuridica introducendo una nuova formulazione degli artt.942, 945, 946 e 947 c.c. Invero, con la riforma introdotta dalla citata legge del 1994,
l'originaria disciplina giuridica dettata dal codice civile è stata completamente sovvertita, poiché è stato aggiunto il terzo comma dell'art. 947 c.c., per cui "in ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico", e sono stati modificati l'art. 942 co.1 c.c.
(nel senso che: "i terreni abbandonati dalle acque correnti che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra appartengono al demanio pubblico") e l'art.946 c.c. (nel senso che:
"Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico").
Pertanto, la possibilità dell'acquisto automatico, in favore dei proprietari dei fondi rivieraschi, dei terreni abbandonati dalle acque correnti è del tutto preclusa, verificandosi l'acquisto dell'alveo abbandonato da parte del demanio pubblico e con la possibilità di un successivo acquisto da parte del privato solo ove intervenga un provvedimento esplicito di sdemanializzazione.
Tuttavia, la nuova disciplina, come da ultimo ribadito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n.14645 del 13/06/2017 (in precedenza, già Cass.civ.Sez.Un., 26/07/2002,
n.11101), non è retroattiva e, pertanto, non può essere applicata a quelle fattispecie in cui l'evento naturale si sia verificato prima dell'entrata in vigore della legge, di modo che la sdemanializzazione e il conseguente effetto acquisitivo siano già perfezionati prima della riforma.
Nella fattispecie in esame è pacifico che i contratti di cessione dell'1.12.1989 e del 3.11.1994 siano pag. 8 stati conclusi quando già da epoca remota il fiume Melandro per fenomeno naturale aveva definitivamente abbandonato l'alveo.
Pertanto, trova applicazione la originaria disciplina giuridica prevista dagli artt.942, 945, 946 e 947
c.c. nella formulazione precedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge
5.1.1994 n. 37.
Orbene, il regime giuridico del suolo interessato dallo scorrimento (per i fiumi) e dalla immanenza
(per i laghi) delle acque è stabilito dall'ordinamento vigente in relazione alla funzione indispensabile che esso esercita quale supporto o contenitore delle acque stesse. In sostanza, quando le acque sono definite (o dichiarate in base a quanto da queste previsto) pubbliche dalle leggi in materia e conseguentemente soggette al regime del demanio pubblico (art. 822 e 823 c.c. e norme alle prime collegate, fra le quali l'art. 1145 primo comma c.c.) la demanialità del suolo interessato è in funzione di quella delle acque.
Infatti, le norme in materia non prevedono espressamente (la menzione sarebbe inutile stante il rapporto di strumentalità) la demanialità di detto suolo (il R.D. 25.7.1904 n.523 sulle opere idrauliche, che nell'art. 93 fornisce la nozione dell'alveo e di ciò che costituisce pertinenza di esso, elenca tutte le opere che possono comunque riguardarlo e prevede, ai soli fini di polizia idraulica, una serie di obblighi e divieti incombenti sui proprietari di terreni direttamente o indirettamente interessati al regime delle acque) e prevedono, invece, espressamente (nella loro formulazione precedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge 5.1.1994 n. 37) la cessazione
(artt. 942 e 946 c.c.) ed il sorgere (art. 945 co.1 c.c.) del regime demaniale in conseguenza di determinati fenomeni naturali e, infine, (art. 947 c.c.) la giuridica irrilevanza, ai fini del mutamento del regime stesso, delle modificazioni artificiali.
Invero, per quel che rileva ai fini della definizione del presente giudizio, l'art. 942 c.c. nell'originaria formulazione, precedente alla riforma avvenuta con Legge n. 37/1994, statuiva che
"il terreno abbandonato dall'acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull'altra, appartiene al proprietario della riva scoperta", sempre che, come stabilito dalla norma di chiusura dell'art. 947 c.c. per le ipotesi contemplate negli artt. 941 c.c. e ss., il fenomeno non fosse stato provocato dall'azione dell'uomo. A sua volta, l'art.946 c.c. nella originaria formulazione prevedeva che "Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando
l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti con le due rive. Essi se lo dividono fino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte del fondo di ciascuno".
In sostanza, alla luce della originaria disciplina giuridica resa manifesta dalle disposizioni appena richiamate, la demanialità delle acque veniva estesa al terreno interessato dallo scorrimento del corso d'acqua in virtù della pubblica funzione dello stesso, funzione che veniva automaticamente pag. 9 meno in conseguenza di fenomeni incidenti sul corso d'acqua.
In base al collegamento delle norme citate, alla elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria della materia ed alla utilizzazione di nozioni scientifiche di comune conoscenza, deve innanzitutto affermarsi che alcuni fenomeni naturali, ricorrenti periodicamente (anche se con cicli irregolari) e caratterizzati, fra l'altro, dalla sostanziale reversibilità delle modificazioni prodotte, non incidono sul regime giuridico dei suoli interessati e non sono perciò considerati dalle norme stesse ovvero sono considerati in relazione ad effetti giuridici diversi dal mutamento del regime. Tali sono indubbiamente i fenomeni c.d. di "piena" e di "magra" di un fiume.
Invece, il fenomeno, le cui conseguenze, definite "alluvione impropria" dalla giurisprudenza e dalla dottrina, sono così disciplinate dall'art. 942 co.1 c.c. "il terreno abbandonato dall'acqua corrente che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi verso l'altra, appartiene al proprietario della riva scoperta, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto", incide sul regime giuridico del terreno rimasto (definitivamente) scoperto, determinando la cessazione della demanialità. Le caratteristiche atte a differenziare nettamente (anche per la rilevanza dell'effetto giuridico) da altre fattispecie apparentemente affini sono la irreversibilità
(descritta dalla norma mediante l'espressione "terreno abbandonato dall'acqua corrente") e la corrispondenza, anche temporale, tra l'incidenza (positiva) su una riva e (negativa) sulla riva opposta (descritta con l'espressione "si ritira da una riva portandosi sull'altra") comportanti in complesso un lento spostamento dell'alveo in senso laterale rispetto alla originaria direzione.
L'effetto giuridico della cessazione della demanialità e del contemporaneo acquisto a titolo originario in capo al proprietario del fondo rivierasco è determinato dal venir meno definitivamente, per il terreno interessato, a causa dell'abbandono, della funzione di supporto e contenitore dell'acqua corrente.
In ultimo, viene in rilievo il fenomeno dell'alveo abbandonato, descritto solo genericamente dall'art.946 c.c. con l'espressione "Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando
l'antico...", il quale è normalmente caratterizzato, nel momento iniziale della serie causale, dall'insorgere di un ostacolo allo scorrimento dell'acqua, interessante l'intera sezione dell'alveo, determinato dal franamento delle due ripe o dall'accumulo di altro materiale trasportato dall'acqua, dalla conseguente deviazione della massa di acqua ostacolata nelle zone a destra o a sinistra dell'alveo interrotto e dalla "inalveazione" o "inalveamento", ossia la formazione di un nuovo alveo per effetto della erosione in profondità, operata dal tumultuoso scorrimento dell'acqua, di più strati dei terreni attraversati.
Qualora il citato fenomeno naturale si sia svolto con le modalità descritte (e salva, ovviamente,
l'ipotesi in cui l'interruzione che aveva determinato la deviazione dello scorrimento venga meno per pag. 10 cause naturali dopo un certo periodo di tempo e l'acqua refluisca nel vecchio alveo), la modificazione dello stato dei luoghi (abbandono del vecchio alveo e formazione del nuovo) deve considerarsi irreversibile, anche ai fini degli effetti giuridici che la norma ne fa derivare (cessazione della demanialità ed acquisto a titolo originario della proprietà da parte dei titolari dei fondi confinanti con le due vecchie rive), malgrado la impossibilità parziale di proficua utilizzazione agricola del letto abbandonato, dipendente dalla permanenza in qualche tratto di acqua infiltratasi attraverso il materiale ostruente o colata dalle rive scoperte e dalla non ancora avvenuta essiccazione dello strato superficiale del terreno in altri tratti dello stesso.
L'opinione della giuridica irrilevanza di tali situazioni residuali e temporanee è fondata invero sulla considerazione che, nella mens legis, quale traspare dalla regolamentazione normativa degli effetti di tutti gli altri fenomeni naturali in precedenza riferita, la cessazione della demanialità è collegata al venir meno dell'attitudine del terreno a consentire lo scorrimento dell'acqua (pubblica e perciò soggetta a regime demaniale) e non vi è dubbio che la necessità dell'assoggettamento del terreno a detto regime più non sussiste quando l'intero alveo, definito dall'art. 93 co.1 Legge n. 253 del 1904 quale "spazio compreso tra le sponde fisse di fiumi", non sia più percorso dall'acqua corrente.
Tale assunto è suffragato, a contrario, cioè per il sorgere della demanialità, dalla disposizione del primo comma dell'art. 945 c.c. ("le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico"), disposizione evidentemente ispirata alla incompatibilità di un regime, per dette isole, diverso da quello dell'acqua che le circonda.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel vigore della disciplina giuridica originaria (precedente, cioè, alla riforma avvenuta con la Legge n. 37/1994) la sdemanializzazione dei terreni conseguiva, se avvenuta prima del 1994, automaticamente all'evento naturale dell'abbandono dell'alveo, senza necessità di atti formali ed espressi della Pubblica
Amministrazione, al momento in cui, ritiratosi o spostatosi il corso d'acqua, cessava l'originaria funzione di pubblico interesse dell'area abbandonata (cfr. Cass.sez.2, Sentenza n. 10607 del
09/10/1991: “La demanialità di un terreno, che sia interessato dallo scorrimento delle acque pubbliche di un fiume, discende dalla funzione che esso assume di supporto e contenimento del fiume medesimo, e, quindi, viene automaticamente meno, in conseguenza di fenomeni naturali, quando questi non abbiano carattere transitorio (come i fenomeni di "piena" e di "magra"), e determinano in via irreversibile la cessazione di quella funzione. Ciò si verifica nel caso del ritiro delle acque da una riva verso l'altra (art. 942 primo comma cod. civ.), ovvero nel caso dell'abbandono dell'alveo (art. 946 cod. civ.), tenendo conto che l'irreversibilità della situazione, anche agli indicati effetti, non è esclusa dalla eventuale impossibilità temporanea di proficua utilizzazione del letto abbandonato, a causa della mancanza di una sua completa essiccazione od
pag. 11 anche della permanenza di infiltrazioni di acque”; Cass.sez.2, Sentenza n. 5868 del 12/06/1998:
“La sdemanializzazione dei terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento di un corso di acqua consegue, automaticamente (nella disciplina di cui all'art. 946 cod. civ. anteriore alla modifica di cui alla legge n. 37 del 1994), all'evento naturale dell'abbandono dell'alveo, indipendentemente da atti, formali o taciti, della P.A., venendo a cessare, in conseguenza del detto evento naturale, quella originaria funzione di pubblico interesse dalla quale dipendeva la demanialità cosiddetto
"necessaria" della "res". Ne consegue la legittimità dell'acquisto della proprietà del terreno a titolo originario, per accessione, da parte del proprietario del fondo rivierasco, e la possibilità dell'acquisto della proprietà del terreno medesimo, per usucapione, da parte di terzi in danno del detto proprietario”).
Si tratta, in verità, di un orientamento che rinviene le proprie origini in una risalente pronuncia della
Corte di Cassazione (Cass., 17 luglio 1969, n. 2640), in cui si afferma che il terreno rimasto abbandonato dall'acqua corrente viene, a seguito della cessazione della materiale destinazione all'uso pubblico, implicitamente sdemanializzato ed accede al fondo privato in conseguenza dell'estinzione della proprietà della P.A. ed in virtù della forza assorbente della proprietà privata,
"senza alcuna correlazione tra il fenomeno giuridico della sdemanializzazione della riva abbandonata e quella della sussunzione nel Demanio fluviale di quella ricoperta dalle acque, intercorrendo tali fenomeni fra i singoli proprietari da un lato e la p.a. dall'altro".
Più di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza lo stesso principio con pronuncia adottata dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 14645 del 13/06/2017), nella quale si è giunti ad affermare
“che dall'esame delle ipotesi dell'alluvione impropria e dell'abbandono dell'alveo, figure specifiche di un unico fenomeno generico (accessione da immobile ad immobile) emerge un aspetto comune, costituito dal fatto che, a seguito della deviazione o dello spostamento del corso dell'acqua, una porzione di terreno, che prima costituiva parte integrante dell'alveo, cessa di appartenervi (Cass., 8 agosto 1957, n. 3358), di tal che anche l'ipotesi del ritiro di una sola sponda, non temporaneo e non dovuto a fenomeni naturali, comporta la perdita della demanialità del relativo terreno, ai sensi dell'art. 942 c.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte con la L. n. 37 del 1994”.
Applicando al caso di specie la disciplina giuridica dettata dagli artt.942, 946 e 947 c.c. nella loro originaria formulazione nonché gli illustrati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità si perviene alla ineludibile conclusione che alla data di perfezionamento degli atti di cessione
(1.12.1989 e 3.11.1994), poiché già da epoca remota il fiume Melandro per fenomeno naturale aveva definitivamente abbandonato l'alveo, i terreni che facevano parte dell'alveo avessero ormai già perduto in via automatica la natura giuridica di beni demaniali, indipendentemente da atti, formali o taciti, della P.A., e quindi fossero senz'altro suscettibili di formare oggetto di acquisto pag. 12 della proprietà a titolo originario, per accessione, da parte dei proprietari dei fondi rivieraschi e, successivamente, di atti di disposizione.
A diversa conclusione non può indurre – come preteso dal Tribunale di Potenza – la considerazione dei contenuti della Deliberazione di Giunta Municipale n.1709 del 15.4.1986 nella quale “si dava atto della circostanza che nell'ambito delle superfici espropriate per dare esecuzione al piano per la realizzazione del nucleo industriale in località “Isca-Pantanelle” rientrava anche un'area a carattere demaniale” (v. pag.11 della sentenza impugnata). In disparte il rilievo che negli indici dei fascicoli di parte relativi al giudizio di primo grado non vi è traccia della produzione in copia della
Deliberazione di Giunta Municipale n.1709 del 15.4.1986, né l'atto amministrativo figura tra gli allegati alla relazione scritta del C.t.u. o tra gli allegati alla relazione redatta dal C.t.p., né il
Tribunale di Potenza nella motivazione della sentenza ha avuto cura di indicare il documento da cui egli ha tratto conoscenza dei contenuti della predetta Deliberazione, sicchè è precluso alla Corte di accedere direttamente a siffatti contenuti onde accertare se ed in quale misura essi possano sorreggere il convincimento del primo giudice, sono decisive, da un lato, la circostanza che per la ragione appena esposta non sia possibile verificare se proprio i terreni oggetto della presente causa siano stati dalla Giunta Municipale ritenuti compresi nell'area a carattere demaniale che, secondo il disposto della Deliberazione n.1709 del 15.4.1986, sarebbe “anche” inclusa nell'ambito delle superfici espropriate per dare esecuzione al piano per la realizzazione del nucleo industriale in località “Isca-Pantanelle” e, dall'altro, la considerazione che non possa certamente attribuirsi ad un organo amministrativo, la Giunta Municipale, il potere di qualificare come bene demaniale un'area
– id est, l'alveo abbandonato del fiume Melandro – che alla data della indicata Deliberazione per legge aveva già perduto in via automatica il carattere della demanialità.
Neppure ha pregio valorizzare – come invece ha fatto il primo giudice – la nota del 12.12.2000 con il quale l' , nel richiamare la richiesta di cessione in proprietà delle Controparte_5
aree appartenenti al demanio idrico ricadenti in zona P.I.P. Isca-Pantanelle, richiesta inoltrata dal
Consiglio Comunale di Sant'Angelo le Fratte con delibera n.52 del 28.9.2000 al Ministero delle
Finanze per il tramite dell' di Potenza, ha segnalato che le aree in questione Controparte_5 non avrebbero potuto formare oggetto di cessione “se non dopo l'intervenuta sdemanializzazione”, vale a dire dopo l'attivazione ed il positivo espletamento di apposita procedura amministrativa volta a declassificare l'area demaniale, procedura risultata - alla stregua delle emergenze processuali - mai di fatto definita.
Invero, la lettura del documento in parola (v. doc. n.29 della produzione in primo grado di parte attrice) evidenzia come il dirigente dell' si sia limitato a Controparte_5
comunicare la risposta resa alla suindicata richiesta dalla con Controparte_6
pag. 13 ministeriale del 24.11.2000 prot. n.81767, risposta con la quale quella Centrale aveva CP_6 ribadito “che tutti i beni del demanio idrico, attese le particolari funzioni di pubblica utilità cui sono proposti, non possono formare oggetto di cessione, se non dopo l'intervenuta sdemanializzazione”.
È evidente che la , a cui verosimilmente non era stata precisata Controparte_6
l'epoca a cui far risalire l'abbandono dell'alveo da parte del fiume Melandro, abbia soltanto enunciato un principio di diritto pacificamente acquisito e pienamente vigente all'epoca.
Infatti, avuto riguardo alla data (24.11.2000) a cui risale la risposta della Controparte_6
è ragionevole inferire che il principio di diritto ivi ribadito fosse pienamente coerente con
[...]
l'assetto normativo in vigore a quella data e, quindi, con la disciplina giuridica dettata dagli artt.942, 945, 946 e 947 c.c. nella formulazione scaturita dalle modifiche introdotte dalla legge
5.1.1994 n. 37, formulazione che, come già in precedenza rimarcato, ha escluso del tutto la possibilità dell'acquisto automatico, in favore dei proprietari dei fondi rivieraschi, dei terreni abbandonati dalle acque correnti, verificandosi l'acquisto dell'alveo abbandonato da parte del demanio pubblico e la possibilità di un successivo acquisto da parte del privato soltanto ove intervenga un provvedimento esplicito di sdemanializzazione.
Pertanto, alla nota del 12.12.2000 dell' di Potenza non può essere attribuita Controparte_5
nessuna determinante valenza probatoria in chiave di riscontro della perdurante natura demaniale dei terreni facenti parte dell'alveo abbandonato del fiume Melandro.
In ogni caso, vale ribadire che non può certamente attribuirsi ad un'autorità o ad un organo amministrativo, o , il potere di qualificare la Controparte_6 CP_5 CP_5 natura giuridica (in termini di bene demaniale) di un'area – nella specie, l'alveo abbandonato del fiume Melandro – che alla data della stipulazione degli atti di cessione (1.12.1989 e 3.11.1994) per legge aveva già perduto in via automatica il carattere della demanialità.
In conclusione, è errata la decisione del Tribunale di Potenza di dichiarare la nullità – per impossibilità dell'oggetto - dei menzionati atti di cessione sul presupposto che i terreni ceduti, in quanto all'epoca della cessione ancora appartenenti al demanio idrico e perciò beni incommerciabili, non fossero suscettibili di alienazione e di essi non potesse disporre il
[...]
. Parte_1
Il primo motivo di impugnazione articolato dal , dunque, è fondato Parte_1
e va accolto.
***
2.0 Con altro motivo di gravame l'Ente pubblico appellante ha denunciato la violazione degli artt.
2697, 2721 e 2724 c.c. e 61, 191, 115 e 116 c.p.c., in riferimento alla decisione del primo giudice di pag. 14 ammettere le prove testimoniali richieste dalla parte attrice e di disporre l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, nonché l'erroneo apprezzamento delle prove testimoniali.
Con un ultimo motivo di impugnazione è stata, infine, fatta valere la violazione degli artt. 946,
2697, 2699 e 2700 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in riferimento al convincimento del primo giudice circa la mancata dimostrazione, da parte dell'ente pubblico convenuto, della sdemanializzazione delle aree controverse.
L'accoglimento dell'appello con riguardo al riconoscimento della natura di beni non demaniali sia delle particelle rientranti nel lotto nr.13 oggetto del primo contratto di cessione dell'1.12.1989, sia delle particelle ricadenti nei lotti nr.11 e 12 del secondo contratto di cessione del 3.11.1994, vale a far ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame e, quindi, a rendere superfluo lo scrutinio nel merito degli stessi.
Infatti, tali ulteriori motivi di impugnazione investono la decisione del primo giudice riferita all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla società “ Controparte_1
, decisione fondata sull'errato convincimento della nullità dei menzionati atti di
[...]
cessione (per avere essi avuto ad oggetto terreni non suscettibili di alienazione perchè ancora appartenenti al demanio idrico e perciò costituenti beni incommerciabili) e sulla conseguente responsabilità precontrattuale ex artt.1337-1338 c.c. ascritta al per Parte_1 avere concluso con la società “ due contratti invalidi. Controparte_1
Una volta accertata l'intervenuta sdemanializzazione dei terreni già all'epoca della stipulazione dei contratti di cessione dell'1.12.1989 e del 3.11.1994, non è più ravvisabile la nullità “per impossibilità dell'oggetto” dei menzionati atti di cessione e non è più configurabile, a carico del una responsabilità precontrattuale ex artt.1337-1338 c.c. e, Parte_1 quindi, non c'è titolo per l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni.
Ricorre in tal caso la figura dell'assorbimento in senso proprio nel senso che la decisione assorbente
(riferita all'accoglimento del primo motivo di appello scrutinato in questa sede) esclude la necessità
o la possibilità di provvedere sulle altre questioni poste con gli ulteriori motivi di impugnazione e ciò per sopravvenuto difetto di interesse della parte appellante, la quale con la pronuncia sul primo motivo di gravame ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. Ne consegue che l'assorbimento non comporti un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare una decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione consiste proprio in quella dell'assorbimento (cfr. Cass.civ.sez.1,
17/04/2020, n.7905; Cass.civ.sez.1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018; Cass.civ.sez.1, 27/12/2013
n. 28663).
***
pag. 15 3.0 In conclusione, la sentenza n.1219/13 emessa il 15.10.2013 dal Tribunale di Potenza e pubblicata il 16.10.2013 va riformata, con conseguente rigetto di tutte le domande avanzate dalla società “ con atto di citazione notificato in data 19.7.2002. Controparte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello proposto dal , la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del Parte_1
giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837; Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727;
Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985;
Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata infondatezza della domanda azionata dalla società “ con atto di citazione notificato in data Controparte_1
19.7.2002, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo del Fallimento della società “ , che nel corso del giudizio di Controparte_1
primo grado è subentrato nella posizione originaria della società attrice, risultata soccombente all'esito del presente giudizio di impugnazione. In tema di condanna alle spese processuali, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008
n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Con riferimento alla liquidazione delle spese, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da
Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez.
6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione pag. 16 professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore dal nel Parte_1
giudizio di primo grado (instaurato nel vigore delle tariffe professionali di cui al D.M. 5 ottobre
1994 n.585 ed esauritosi nel vigore dei parametri forensi di cui al D.M. 20 luglio 2012, n.140) e nel presente giudizio di impugnazione (instaurato nel vigore delle tariffe professionali di cui al D.M.
10.3.2014 n.55 ed al successivo D.M.
8.3.2018 n.37 ed esauritosi nel vigore delle tariffe professionali di cui al D.M. 13.8.2022 n.147), vanno liquidate sulla base di queste ultime tariffe in riferimento al valore della causa, con applicazione dei compensi fissati per ciascuna fase nei valori medi.
Ai fini della determinazione del valore della causa, va rimarcato che la regola - contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, ribadita nell'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 e tuttora vigente - secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante (cfr.
Cass.Sez. L, Sentenza n. 29420 del 13/11/2019; Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 23082 del 18/08/2021;
Cass. sez.3 29 febbraio 2016 n. 3903; Cass.sez.III, 20 ottobre 2016 n.21256).
In applicazione dell'illustrato principio di diritto, avendo il Tribunale di Potenza nella sentenza fatta oggetto di impugnazione riconosciuto alla parte attrice la somma di € 407.120,91, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni, somma notevolmente inferiore a quella di € 5.164.569,00 richiesta dalla medesima società nella citazione introduttiva, il valore della causa con riferimento al giudizio di primo grado ed al presente giudizio di appello deve considerarsi pari a € 407.120,91, con la conseguenza che vadano applicati i compensi previsti per lo scaglione da € 260.000,01 a €
520.000,00.
A carico esclusivo del Fallimento della società “ vanno altresì poste Controparte_1 le spese occorse per l'espletamento in primo grado della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal giudice a quo, con diritto riconosciuto in capo dal di Parte_1
rivalersi nei confronti della controparte nei limiti delle somme eventualmente già corrisposte al c.t.u. a titolo di anticipo e/o di saldo dei compensi a quest'ultimo spettanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1219/13 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
15.10.2013 e pubblicata il 16.10.2013, proposto dal in persona Parte_1
pag. 17 del Sindaco p.t., con atto di citazione spedito il 28.11.2014 per la notificazione a mezzo del servizio postale nei confronti del Fallimento della società “ , in persona del Controparte_1
curatore p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto dal in persona del Sindaco Parte_1
p.t., con atto di citazione spedito il 28.11.2014 per la notificazione a mezzo del servizio postale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1219/13 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 15.10.2013 e pubblicata il 16.10.2013:
a) rigetta integralmente le domande avanzate dalla società “ Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 19.7.2002;
[...]
b) condanna il Fallimento della società “ , in persona del Controparte_1 curatore p.t., al pagamento, in favore del , in persona Parte_1
del Sindaco p.t., delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 22.457,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
c) pone definitivamente a carico del Controparte_3
, in persona del curatore p.t., le spese occorse per l'espletamento in primo grado
[...] della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal giudice a quo, con diritto riconosciuto in capo dal di rivalersi nei confronti della Parte_1
controparte nei limiti delle somme eventualmente già corrisposte al c.t.u. a titolo di anticipo e/o di saldo dei compensi a quest'ultimo spettanti;
- Condanna il , in persona del Controparte_3 curatore p.t., al pagamento, in favore del , in persona del Parte_1 Parte_1
Sindaco p.t., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 20.119,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso il giorno 15.11.2025 con collegamento da remoto.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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