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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Song Damiani, all'esito della discussione delle parti, avvenuta mediante lo scambio di memorie ex art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni formulate, letti gli atti e visti i documenti, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al r.g. n. 1869/2024, vertente tra
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GAETANO NICOLA, giusta procura in atti;
-OPPONENTE;
E
(P.I. , in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. BARBIERI MARIA VITTORIA giusta procura in atti;
-OPPOSTA;
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - provvisoriamente esecutivo - n. 155/2024
(R.G. 622/2024) emesso e notificato il 07.03.2024 - Locazione - Canoni – Split Payment –
Aggiornamento ISTAT.
Conclusioni delle parti: opponente: come da note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter, depositate in data 24.09.2025; opposta: come da note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter, depositate in data 15.10.2025;
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 16.04.2024, la (di Parte_1
seguito, per brevità, ) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 155/2024 Pt_2 dell'intestato Tribunale con il quale le è stato ingiunto “il pagamento immediato in favore della parte ricorrente – -, per la causale di cui al ricorso, della somma di euro 8.967,62, CP_1 oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del presente procedimento che liquida in complessivi euro 712,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 567,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.”.
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:
- “INESISTENZA DELLA PROVA DEL CREDITO INGIUNTO” poiché le fatture non costituirebbero prova del credito;
- “nullità, inammissibilità, illegittimità del monitorio per l'inesistenza e l'infondatezza della pretesa creditoria - sulla non dovutezza degli interessi ex D.L.vo 231/2002”.
In particolare, l'opponente ha eccepito che:
- si versa in ipotesi di “split payment,” tale per cui l'IVA non deve essere corrisposta al concedente;
- “non dovuto è anche l'importo contabilizzato nelle predette fatture a titolo di aggiornamento ISTAT dal momento che difetta una specifica richiesta scritta del locatore da formularsi annualmente in base al regolamento contrattuale tra le parti”;
- gli interessi non sarebbero dovuti in base al D. lvo n. 231/2002, ma “ove riconosciuti dovuti dall'adito Giudicante, andranno calcolati nella misura legale e solo dalla data della messa in mora, qualora sussistente.”.
Ha, inoltre, rappresentato che “Nonostante l'inesistenza del diritto di credito sotteso alle azionate fatture, l'odierna opponente, al solo fine di evitare l'esecuzione e senza riconoscimento alcuno anche implicito della dovutezza dell'azionata creditoria, in data 03/04/2024, a seguito della notifica dell'atto di precetto, ha provveduto al pagamento in favore della dell'importo intimato in base al decreto CP_1 ingiuntivo oggi opposto, per la somma complessiva di € 11.527,70=; con espressa riserva di opposizione e di ripetizione delle somme anzidette”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 rilevando che:
- preliminarmente, la forma della domanda dell'opposizione, in quanto trattasi di controversie in tema di locazione, avrebbe dovuto essere il ricorso e non già l'atto di
2 citazione;
e che, sebbene ciò può comportare la conversione dell'atto introduttivo, in ogni caso devono essere rispettate le preclusioni formali e procedimentali medio tempore verificatesi a fronte del rito da seguirsi per la controversia in esame;
- nel merito, l'infondatezza dell'opposizione spiegata.
In particolare, ha dedotto che:
- quanto al corredo probatorio della pretesa azionata – a dire dell'opposta – “il ricorrente
– in monitorio - abbia correttamente adempiuto al proprio onere probatorio depositando, oltre alle fatture emesse, anche il contratto di locazione debitamente sottoscritto dalle parti”. Inoltre, versandosi in tema di inadempimento il debitore è gravato dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c.;
- quanto alla scissione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, “l'opponente, nel dolersi della non debenza di quanto richiesto a titolo di imposta sul valore aggiunto avrebbe dovuto dimostrare di aver essa stessa provveduto al pagamento della ridetta imposta, che, quindi, non avrebbe dovuto versare al cedente/prestatore. Inoltre “In effetti, sin dall'emissione della prima fattura nel 2020, la società avrebbe dovuto avvedersi dell'errore dal momento che la riferita documentazione contabile non conteneva la prescritta dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment”. Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, sono state emesse ben quattro fatture relative a quattro annualità diverse ed è stata trasmessa una diffida, già depositata nel giudizio monitorio, nel mese di ottobre 2023, e parte opponente non ha mai rilevato il preteso errore in cui era incorso l'emittente, che non aveva considerato il particolare e niente affatto scontato regime di operatività della destinataria”;
- quanto, invece, all'aggiornamento del canone ISTAT, la richiesta del locatore sarebbe contenuta nella stessa fattura con cui si provvedeva all'intimazione del pagamento annuale per gli anni in contestazione.
- infine, premessa la genericità della censura sugli interessi nelle transazioni commerciali, ribadisce la debenza trattandosi di contratti tra imprenditori.
Instaurato il contraddittorio e provvedendo all'istruzione, con ordinanza del 08.10.2024 è già stato rilevato, quanto alla non necessità del mutamento del rito:
- “considerato che “allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo, concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447 bis del cpc, sia stata erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina del mutamento del rito di cui all'articolo 4 del Dlgs 150/11, che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/11, producendo
3 l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro i termini di cui all'articolo 641 del cpc” (cfr. Cass. n. 6383/2023 e SU n.
22848/2023);
- rilevato che, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato notificato il 7.3.2024 e l'opposizione è stata iscritta a ruolo il 16.4.2024, pertanto nei termini di legge;
- ritenuto, seguendo l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che non si possa procedere al mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. - come chiesto dall'opponente - ma l'atto di citazione debba ritenersi convertito in ricorso ex art. 156, comma 3, c.p.c.;”.
Le parti, così, sono state invitate ad esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 bis d. lgs. 28/2010, con fissazione dell'udienza al 20.02.2025 per la verifica dell'avveramento della condizione anzidetta.
A quest'ultima udienza, prendendo atto del verbale negativo della mediazione e che la causa era matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, è stata fissata udienza per la discussione al 16.10.2025.
2. L'opposizione è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Quanto all'opposizione a decreto ingiuntivo, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità, più volte anche a Sezioni Unite, ha affermato che "l'opposizione prevista dall'art. 645
c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo". (cfr. Cass., Sez. Un. n. 927/2022; Cass., Sez. Un. n. 7448/1992).
Ciò significa che la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto in contestazione che non sposta le posizioni sostanziali delle parti in ordine al processo, bensì comporta soltanto l'inversione formale dei ruoli. Non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. (cfr. in motivazione, ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024; Cass.,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16336 del 30/07/2020; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12622 del
24/05/2010)
Pertanto, l'odierno giudizio riguarda l'inadempimento dell'obbligo di pagamento integrale dei canoni, di fonte contrattuale, da parte del conduttore di immobile ad uso non abitativo.
4 Trattandosi di un'obbligazione ex contractu vengono in rilievo le ordinarie regole civilistiche a proposito dell'inadempimento, ex art. 1218 c.c..
Difatti, in tema di carichi probatori ex art. 1218 c.c., si osserva che “Nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale – e negative - il creditore, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento.” (cfr. Cass., Sez., Sez. 3 -, Ordinanza n.
3689 del 13/02/2025; cfr. per le obbligazioni negative, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22244 del
14/07/2022).
Ciò costituisce la sintesi del principio di diritto consolidatosi in giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (cfr. Cass., Sez. Un.,
Sentenza n. 13533 del 2001; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
In altre parole, per il creditore sono necessari e sufficienti le allegazioni del fatto costitutivo,
e l'affermazione dell'inadempimento - poiché allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento -.
Ebbene, con riferimento al rapporto sostanziale dedotto, la creditrice opposta ha azionato il monitorio allegando di essere titolare di un credito derivante dal contratto di locazione stipulato tra le parti il 08.05.2017, avente ad oggetto la concessione un appezzamento di terreno della superficie di mq 50 circa, sito in Viale Crotone del comune di Catanzaro ed identificato nel NCEU/Catasto terreni al foglio 96, particella 8, per l'installazione di un impianto di telecomunicazioni denominato " , con una durata di anni nove, CP_2
5 rinnovabile per successivi periodi di sei anni, per un canone annuo di € 8.000,00, oltre I.V.A., da pagarsi annualmente in unica soluzione anticipata.
Ha altresì affermato l'inadempimento, consistito nell'omesso pagamento parziale del canone per IVA per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Quanto alla fonte del diritto ad ottenere il canone adeguato in base agli indici ISTAT è necessario osservare che il creditore opposto non ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto: cioè di aver tempestivamente provveduto alla richiesta dell'adeguamento ISTAT prima del decorso delle singole annualità.
Invero, l'aggiornamento Istat non opera in maniera automatica, ma presuppone una necessaria specifica richiesta del locatore che si atteggia come elemento essenziale per il sorgere del suo diritto.
È stato affermato che «in tema di locazione, la richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore si pone condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore stesso può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati» (cfr. Cass., n. 14673 del 02/10/2003). Inoltre, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo cui “In base all'art. 32 della l. n. 392 del 1978, così come novellato dall'art. 1, comma 9-sexies del d.l. n. 12 del 1985, conv. dalla l. n. 118 del 1985, il locatore, su conforme pattuizione con il conduttore, è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta;
pertanto, è contraria al disposto normativo la clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni
ISTAT che intervengano nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente, e ciò perché la richiesta si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto.” (cfr. ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27287 del 07/10/2021; Cass. n. 24753 del
07/10/2008; n. 2417 del 07/02/2005).
Ne consegue che al locatore può richiedere l'aggiornamento del canone, da valere però per i canoni successivi a detta richiesta, ossia pro-futuro, non certo per quelli precedenti e già scaduti.
Seppur non è esplicitamente argomentato dall'opposta né dall'opponente, il contratto di locazione, stipulato l'8/05/2017, era sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio da parte delle PP. AA. delle autorizzazioni necessarie all'installazione delle infrastrutture.
La decorrenza così fissata era dal primo giorno del mese successivo alla verificazione dell'evento.
6 Il momento iniziale è da individuarsi nel 01/08/2017 – in virtù della qualificazione non retroattiva della condizione sospensiva, ex art.1360 c.p.c. - così per come riportato dall'opposta (all. 3 comparsa) già nel ricorso in monitorio (all. 3 ricorso per decreto ingiuntivo) nel foglio dei calcoli, riassuntivo dei crediti dovuti. Sul punto, nulla ha eccepito l'opponente: tale per cui, la circostanza non contestata, deve dirsi pacifica.
Tuttavia, la richiesta di aggiornamento del canone annuale deve essere tempestiva rispetto alla scadenza dell'obbligazione.
Ebbene, nel caso di specie, la scadenza dell'obbligazione doveva avvenire come riportato all'art. 5 del contratto di locazione: “il canone sarà corrisposto previa presentazione di fattura […] che il locatore farà pervenire al conduttore entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente il trimestre di riferimento
e non oltre i 10gg della prima decade del mese del trimestre di riferimento” (v. doc. 1 comparsa).
Allora, il termine di scadenza dell'obbligazione deve individuarsi dapprima con riferimento al trimestre di calendario in cui ha avuto inizio la locazione (luglio-agosto-settembre) e successivamente, calcolando a ritroso il mese precedente ad esso ed il termine di scadenza viene quindi ad individuarsi dal giorno 10 di giugno, quale mese precedente al trimestre di riferimento, così, il periodo individuato va dal 10 giugno al 10 luglio di ogni anno.
Rispetto a ciò, la richiesta di aggiornamento del canone è tardiva poiché alle date del 15 luglio 2020, 06 agosto 2021, 20 luglio 2022 e 19 luglio 2023, data di emissione delle fatture con contestuale richiesta di aggiornamento, l'obbligazione di pagamento era già perfezionata e scaduta.
A voler ritenere diversamente, si andrebbe a riconoscere un diritto agli arretrati sul canone in spregio all'art. 32. della legge n. 392 del 1978, così come chiarito dalla giurisprudenza sopra riportata.
Pertanto, solo con riferimento al mancato versamento dell'IVA, la creditrice opposta ha adempiuto agli oneri probatori su di essa incombenti dal momento che ha provato la fonte dell'obbligo ed ha allegato l'inadempimento.
Quanto alla prova liberatoria, allora, spetta al debitore contestare che il fatto costitutivo
(rectius, inadempimento) non si sia verificato in ragione dell'inesistenza del titolo, dell'adempimento, ovvero fornire la prova liberatoria, alla stregua di fatto impeditivo, stabilita dall'art. 1218 c.c. secondo cui “l'inadempimento o il ritardo si sia verificato per causa a lui non imputabile”.
7 La – onerata della prova liberatoria – si è difesa asserendo l'insussistenza del Pt_2 credito per IVA per sottoposizione al regime di scissione nel pagamento IVA, e sull'insussistenza del regime degli interessi da ritardo nelle transazioni commerciali.
Dette contestazioni si rivelano meramente asserite e non provate, tale per cui non può dirsi raggiunta la prova liberatoria.
Principiano dallo “Split Payment”: con detta locuzione si intende un particolare regime fiscale cui sono sottoposte le “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società” ai sensi dell'art. 17 ter del d.P.R. n. 633/1792.
Ebbene, ai fini della sottoposizione a detto regime fiscale (per cui “i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”) l'opponente non ha provato di essere uno dei soggetti di cui al co. 1 o 1 bis dell'art. 17 ter d.P.R. cit.
Pertanto, la censura si rivela allo stato degli atti meramente asserita e non altrimenti provata.
Non può peraltro non rilevarsi che – non contestato peraltro dall'opponente – sin già dal ricorso in monitorio l'opposta ha evidenziato il fatto che per le annualità 2018 e 2019, la ha corrisposto l'intero canone comprensivo dell'IVA. Pertanto, il difetto di Pt_2 allegazioni su un eventuale mutamento della natura dell'ente, sorregge la conclusione raggiunta.
Con riferimento agli interessi per i ritardi nelle transazioni commerciali, il d. lgs. 231/2002, all'art. 1 prevede che il corpus normativo si applica alle transazioni commerciali, meglio definite nella successiva disposizione. Infatti, a mente di quest'ultima (art. 2, d .lgs. cit) sono
“transazioni commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Anche in riferimento a ciò, la censura si rivela infondata, essendo peraltro provato e altrimenti non contestato il fatto che il contratto è avvenuto tra imprese, due società commerciali.
Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. cit. “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”
È stato talaltro precisato che;
“In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5
8 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
28413 del 05/11/2024)
Ebbene, con riferimento alla rideterminazione del quantum debeatur – circoscrivendo, pertanto, il debito alla sola omissione del canone per IVA non corrisposta – gli interessi moratori sono dovuti dall'11 agosto 2020, dall'11 agosto 2021, dall'11 agosto 2022 e dall'11 agosto 2023 in relazione al debito IVA (€. 1760,00) per ogni anno fino al soddisfo.
3. Premesso quanto sopra, allora, l'opposizione spiegata deve essere parzialmente accolta con riferimento al debito per aggiornamento del canone;
mentre, per il resto, la pretesa monitoria deve dirsi definitivamente accertata quanto alla debenza dell'IVA per €.
7.040,00 derivante dalla sommatoria dei canoni omessi dal 2020 al 2023, in base al 22% del canone annuo, e alla condanna alla corresponsione degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002 come specificato sopra.
4. Con riferimento alle spese del procedimento monitorio, si ritiene che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non renda di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio di opposizione, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. n.
24482/2022 e n. 18125/2017).
In ordine alle spese del presente giudizio, si fa presente che il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 n. 4860 e, in senso conforme, Cass., Sez. lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015,
n. 9587).
Considerato, quindi, l'esito complessivo della lite, si dichiarano quindi compensate le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio nella misura di un terzo ponendo i restanti due terzi a carico della e in Parte_1
9 favore della spese di lite che si liquidano come in dispositivo, facendo Controparte_1 applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'opposizione spiegata, con riferimento all'aggiornamento dei canoni in base agli indici ISTAT, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la al pagamento in Parte_1
favore della della somma di € 7.040,00 a titolo di residuo dei Controparte_1 canoni per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, nonché agli interessi ex d.lgs. 231/2002 come specificato in parte motiva, dalla singola scadenza fino al soddisfo;
- Compensa per un terzo le spese del presente giudizio di opposizione, ponendo i restanti due terzi a carico della Parte_1
e in favore della spese di lite che si liquidano – per l'intero - in € Controparte_1
5.077,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, nella misura di legge.
- Compensa le spese del monitorio.
Catanzaro, lì 16.10.2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato,
Dott. Mario R. VINCENZO, nominato con d. m. 22 ottobre 2024.
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Song Damiani, all'esito della discussione delle parti, avvenuta mediante lo scambio di memorie ex art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni formulate, letti gli atti e visti i documenti, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al r.g. n. 1869/2024, vertente tra
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GAETANO NICOLA, giusta procura in atti;
-OPPONENTE;
E
(P.I. , in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. BARBIERI MARIA VITTORIA giusta procura in atti;
-OPPOSTA;
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - provvisoriamente esecutivo - n. 155/2024
(R.G. 622/2024) emesso e notificato il 07.03.2024 - Locazione - Canoni – Split Payment –
Aggiornamento ISTAT.
Conclusioni delle parti: opponente: come da note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter, depositate in data 24.09.2025; opposta: come da note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter, depositate in data 15.10.2025;
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 16.04.2024, la (di Parte_1
seguito, per brevità, ) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 155/2024 Pt_2 dell'intestato Tribunale con il quale le è stato ingiunto “il pagamento immediato in favore della parte ricorrente – -, per la causale di cui al ricorso, della somma di euro 8.967,62, CP_1 oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del presente procedimento che liquida in complessivi euro 712,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 567,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.”.
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:
- “INESISTENZA DELLA PROVA DEL CREDITO INGIUNTO” poiché le fatture non costituirebbero prova del credito;
- “nullità, inammissibilità, illegittimità del monitorio per l'inesistenza e l'infondatezza della pretesa creditoria - sulla non dovutezza degli interessi ex D.L.vo 231/2002”.
In particolare, l'opponente ha eccepito che:
- si versa in ipotesi di “split payment,” tale per cui l'IVA non deve essere corrisposta al concedente;
- “non dovuto è anche l'importo contabilizzato nelle predette fatture a titolo di aggiornamento ISTAT dal momento che difetta una specifica richiesta scritta del locatore da formularsi annualmente in base al regolamento contrattuale tra le parti”;
- gli interessi non sarebbero dovuti in base al D. lvo n. 231/2002, ma “ove riconosciuti dovuti dall'adito Giudicante, andranno calcolati nella misura legale e solo dalla data della messa in mora, qualora sussistente.”.
Ha, inoltre, rappresentato che “Nonostante l'inesistenza del diritto di credito sotteso alle azionate fatture, l'odierna opponente, al solo fine di evitare l'esecuzione e senza riconoscimento alcuno anche implicito della dovutezza dell'azionata creditoria, in data 03/04/2024, a seguito della notifica dell'atto di precetto, ha provveduto al pagamento in favore della dell'importo intimato in base al decreto CP_1 ingiuntivo oggi opposto, per la somma complessiva di € 11.527,70=; con espressa riserva di opposizione e di ripetizione delle somme anzidette”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 rilevando che:
- preliminarmente, la forma della domanda dell'opposizione, in quanto trattasi di controversie in tema di locazione, avrebbe dovuto essere il ricorso e non già l'atto di
2 citazione;
e che, sebbene ciò può comportare la conversione dell'atto introduttivo, in ogni caso devono essere rispettate le preclusioni formali e procedimentali medio tempore verificatesi a fronte del rito da seguirsi per la controversia in esame;
- nel merito, l'infondatezza dell'opposizione spiegata.
In particolare, ha dedotto che:
- quanto al corredo probatorio della pretesa azionata – a dire dell'opposta – “il ricorrente
– in monitorio - abbia correttamente adempiuto al proprio onere probatorio depositando, oltre alle fatture emesse, anche il contratto di locazione debitamente sottoscritto dalle parti”. Inoltre, versandosi in tema di inadempimento il debitore è gravato dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c.;
- quanto alla scissione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, “l'opponente, nel dolersi della non debenza di quanto richiesto a titolo di imposta sul valore aggiunto avrebbe dovuto dimostrare di aver essa stessa provveduto al pagamento della ridetta imposta, che, quindi, non avrebbe dovuto versare al cedente/prestatore. Inoltre “In effetti, sin dall'emissione della prima fattura nel 2020, la società avrebbe dovuto avvedersi dell'errore dal momento che la riferita documentazione contabile non conteneva la prescritta dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment”. Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, sono state emesse ben quattro fatture relative a quattro annualità diverse ed è stata trasmessa una diffida, già depositata nel giudizio monitorio, nel mese di ottobre 2023, e parte opponente non ha mai rilevato il preteso errore in cui era incorso l'emittente, che non aveva considerato il particolare e niente affatto scontato regime di operatività della destinataria”;
- quanto, invece, all'aggiornamento del canone ISTAT, la richiesta del locatore sarebbe contenuta nella stessa fattura con cui si provvedeva all'intimazione del pagamento annuale per gli anni in contestazione.
- infine, premessa la genericità della censura sugli interessi nelle transazioni commerciali, ribadisce la debenza trattandosi di contratti tra imprenditori.
Instaurato il contraddittorio e provvedendo all'istruzione, con ordinanza del 08.10.2024 è già stato rilevato, quanto alla non necessità del mutamento del rito:
- “considerato che “allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo, concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447 bis del cpc, sia stata erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina del mutamento del rito di cui all'articolo 4 del Dlgs 150/11, che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/11, producendo
3 l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro i termini di cui all'articolo 641 del cpc” (cfr. Cass. n. 6383/2023 e SU n.
22848/2023);
- rilevato che, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato notificato il 7.3.2024 e l'opposizione è stata iscritta a ruolo il 16.4.2024, pertanto nei termini di legge;
- ritenuto, seguendo l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che non si possa procedere al mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. - come chiesto dall'opponente - ma l'atto di citazione debba ritenersi convertito in ricorso ex art. 156, comma 3, c.p.c.;”.
Le parti, così, sono state invitate ad esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 bis d. lgs. 28/2010, con fissazione dell'udienza al 20.02.2025 per la verifica dell'avveramento della condizione anzidetta.
A quest'ultima udienza, prendendo atto del verbale negativo della mediazione e che la causa era matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, è stata fissata udienza per la discussione al 16.10.2025.
2. L'opposizione è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Quanto all'opposizione a decreto ingiuntivo, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità, più volte anche a Sezioni Unite, ha affermato che "l'opposizione prevista dall'art. 645
c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo". (cfr. Cass., Sez. Un. n. 927/2022; Cass., Sez. Un. n. 7448/1992).
Ciò significa che la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto in contestazione che non sposta le posizioni sostanziali delle parti in ordine al processo, bensì comporta soltanto l'inversione formale dei ruoli. Non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. (cfr. in motivazione, ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024; Cass.,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16336 del 30/07/2020; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12622 del
24/05/2010)
Pertanto, l'odierno giudizio riguarda l'inadempimento dell'obbligo di pagamento integrale dei canoni, di fonte contrattuale, da parte del conduttore di immobile ad uso non abitativo.
4 Trattandosi di un'obbligazione ex contractu vengono in rilievo le ordinarie regole civilistiche a proposito dell'inadempimento, ex art. 1218 c.c..
Difatti, in tema di carichi probatori ex art. 1218 c.c., si osserva che “Nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale – e negative - il creditore, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento.” (cfr. Cass., Sez., Sez. 3 -, Ordinanza n.
3689 del 13/02/2025; cfr. per le obbligazioni negative, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22244 del
14/07/2022).
Ciò costituisce la sintesi del principio di diritto consolidatosi in giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (cfr. Cass., Sez. Un.,
Sentenza n. 13533 del 2001; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
In altre parole, per il creditore sono necessari e sufficienti le allegazioni del fatto costitutivo,
e l'affermazione dell'inadempimento - poiché allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento -.
Ebbene, con riferimento al rapporto sostanziale dedotto, la creditrice opposta ha azionato il monitorio allegando di essere titolare di un credito derivante dal contratto di locazione stipulato tra le parti il 08.05.2017, avente ad oggetto la concessione un appezzamento di terreno della superficie di mq 50 circa, sito in Viale Crotone del comune di Catanzaro ed identificato nel NCEU/Catasto terreni al foglio 96, particella 8, per l'installazione di un impianto di telecomunicazioni denominato " , con una durata di anni nove, CP_2
5 rinnovabile per successivi periodi di sei anni, per un canone annuo di € 8.000,00, oltre I.V.A., da pagarsi annualmente in unica soluzione anticipata.
Ha altresì affermato l'inadempimento, consistito nell'omesso pagamento parziale del canone per IVA per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Quanto alla fonte del diritto ad ottenere il canone adeguato in base agli indici ISTAT è necessario osservare che il creditore opposto non ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto: cioè di aver tempestivamente provveduto alla richiesta dell'adeguamento ISTAT prima del decorso delle singole annualità.
Invero, l'aggiornamento Istat non opera in maniera automatica, ma presuppone una necessaria specifica richiesta del locatore che si atteggia come elemento essenziale per il sorgere del suo diritto.
È stato affermato che «in tema di locazione, la richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore si pone condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore stesso può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati» (cfr. Cass., n. 14673 del 02/10/2003). Inoltre, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo cui “In base all'art. 32 della l. n. 392 del 1978, così come novellato dall'art. 1, comma 9-sexies del d.l. n. 12 del 1985, conv. dalla l. n. 118 del 1985, il locatore, su conforme pattuizione con il conduttore, è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta;
pertanto, è contraria al disposto normativo la clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni
ISTAT che intervengano nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente, e ciò perché la richiesta si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto.” (cfr. ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27287 del 07/10/2021; Cass. n. 24753 del
07/10/2008; n. 2417 del 07/02/2005).
Ne consegue che al locatore può richiedere l'aggiornamento del canone, da valere però per i canoni successivi a detta richiesta, ossia pro-futuro, non certo per quelli precedenti e già scaduti.
Seppur non è esplicitamente argomentato dall'opposta né dall'opponente, il contratto di locazione, stipulato l'8/05/2017, era sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio da parte delle PP. AA. delle autorizzazioni necessarie all'installazione delle infrastrutture.
La decorrenza così fissata era dal primo giorno del mese successivo alla verificazione dell'evento.
6 Il momento iniziale è da individuarsi nel 01/08/2017 – in virtù della qualificazione non retroattiva della condizione sospensiva, ex art.1360 c.p.c. - così per come riportato dall'opposta (all. 3 comparsa) già nel ricorso in monitorio (all. 3 ricorso per decreto ingiuntivo) nel foglio dei calcoli, riassuntivo dei crediti dovuti. Sul punto, nulla ha eccepito l'opponente: tale per cui, la circostanza non contestata, deve dirsi pacifica.
Tuttavia, la richiesta di aggiornamento del canone annuale deve essere tempestiva rispetto alla scadenza dell'obbligazione.
Ebbene, nel caso di specie, la scadenza dell'obbligazione doveva avvenire come riportato all'art. 5 del contratto di locazione: “il canone sarà corrisposto previa presentazione di fattura […] che il locatore farà pervenire al conduttore entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente il trimestre di riferimento
e non oltre i 10gg della prima decade del mese del trimestre di riferimento” (v. doc. 1 comparsa).
Allora, il termine di scadenza dell'obbligazione deve individuarsi dapprima con riferimento al trimestre di calendario in cui ha avuto inizio la locazione (luglio-agosto-settembre) e successivamente, calcolando a ritroso il mese precedente ad esso ed il termine di scadenza viene quindi ad individuarsi dal giorno 10 di giugno, quale mese precedente al trimestre di riferimento, così, il periodo individuato va dal 10 giugno al 10 luglio di ogni anno.
Rispetto a ciò, la richiesta di aggiornamento del canone è tardiva poiché alle date del 15 luglio 2020, 06 agosto 2021, 20 luglio 2022 e 19 luglio 2023, data di emissione delle fatture con contestuale richiesta di aggiornamento, l'obbligazione di pagamento era già perfezionata e scaduta.
A voler ritenere diversamente, si andrebbe a riconoscere un diritto agli arretrati sul canone in spregio all'art. 32. della legge n. 392 del 1978, così come chiarito dalla giurisprudenza sopra riportata.
Pertanto, solo con riferimento al mancato versamento dell'IVA, la creditrice opposta ha adempiuto agli oneri probatori su di essa incombenti dal momento che ha provato la fonte dell'obbligo ed ha allegato l'inadempimento.
Quanto alla prova liberatoria, allora, spetta al debitore contestare che il fatto costitutivo
(rectius, inadempimento) non si sia verificato in ragione dell'inesistenza del titolo, dell'adempimento, ovvero fornire la prova liberatoria, alla stregua di fatto impeditivo, stabilita dall'art. 1218 c.c. secondo cui “l'inadempimento o il ritardo si sia verificato per causa a lui non imputabile”.
7 La – onerata della prova liberatoria – si è difesa asserendo l'insussistenza del Pt_2 credito per IVA per sottoposizione al regime di scissione nel pagamento IVA, e sull'insussistenza del regime degli interessi da ritardo nelle transazioni commerciali.
Dette contestazioni si rivelano meramente asserite e non provate, tale per cui non può dirsi raggiunta la prova liberatoria.
Principiano dallo “Split Payment”: con detta locuzione si intende un particolare regime fiscale cui sono sottoposte le “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società” ai sensi dell'art. 17 ter del d.P.R. n. 633/1792.
Ebbene, ai fini della sottoposizione a detto regime fiscale (per cui “i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”) l'opponente non ha provato di essere uno dei soggetti di cui al co. 1 o 1 bis dell'art. 17 ter d.P.R. cit.
Pertanto, la censura si rivela allo stato degli atti meramente asserita e non altrimenti provata.
Non può peraltro non rilevarsi che – non contestato peraltro dall'opponente – sin già dal ricorso in monitorio l'opposta ha evidenziato il fatto che per le annualità 2018 e 2019, la ha corrisposto l'intero canone comprensivo dell'IVA. Pertanto, il difetto di Pt_2 allegazioni su un eventuale mutamento della natura dell'ente, sorregge la conclusione raggiunta.
Con riferimento agli interessi per i ritardi nelle transazioni commerciali, il d. lgs. 231/2002, all'art. 1 prevede che il corpus normativo si applica alle transazioni commerciali, meglio definite nella successiva disposizione. Infatti, a mente di quest'ultima (art. 2, d .lgs. cit) sono
“transazioni commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Anche in riferimento a ciò, la censura si rivela infondata, essendo peraltro provato e altrimenti non contestato il fatto che il contratto è avvenuto tra imprese, due società commerciali.
Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. cit. “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”
È stato talaltro precisato che;
“In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5
8 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
28413 del 05/11/2024)
Ebbene, con riferimento alla rideterminazione del quantum debeatur – circoscrivendo, pertanto, il debito alla sola omissione del canone per IVA non corrisposta – gli interessi moratori sono dovuti dall'11 agosto 2020, dall'11 agosto 2021, dall'11 agosto 2022 e dall'11 agosto 2023 in relazione al debito IVA (€. 1760,00) per ogni anno fino al soddisfo.
3. Premesso quanto sopra, allora, l'opposizione spiegata deve essere parzialmente accolta con riferimento al debito per aggiornamento del canone;
mentre, per il resto, la pretesa monitoria deve dirsi definitivamente accertata quanto alla debenza dell'IVA per €.
7.040,00 derivante dalla sommatoria dei canoni omessi dal 2020 al 2023, in base al 22% del canone annuo, e alla condanna alla corresponsione degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002 come specificato sopra.
4. Con riferimento alle spese del procedimento monitorio, si ritiene che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non renda di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio di opposizione, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. n.
24482/2022 e n. 18125/2017).
In ordine alle spese del presente giudizio, si fa presente che il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 n. 4860 e, in senso conforme, Cass., Sez. lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015,
n. 9587).
Considerato, quindi, l'esito complessivo della lite, si dichiarano quindi compensate le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio nella misura di un terzo ponendo i restanti due terzi a carico della e in Parte_1
9 favore della spese di lite che si liquidano come in dispositivo, facendo Controparte_1 applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'opposizione spiegata, con riferimento all'aggiornamento dei canoni in base agli indici ISTAT, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la al pagamento in Parte_1
favore della della somma di € 7.040,00 a titolo di residuo dei Controparte_1 canoni per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, nonché agli interessi ex d.lgs. 231/2002 come specificato in parte motiva, dalla singola scadenza fino al soddisfo;
- Compensa per un terzo le spese del presente giudizio di opposizione, ponendo i restanti due terzi a carico della Parte_1
e in favore della spese di lite che si liquidano – per l'intero - in € Controparte_1
5.077,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, nella misura di legge.
- Compensa le spese del monitorio.
Catanzaro, lì 16.10.2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato,
Dott. Mario R. VINCENZO, nominato con d. m. 22 ottobre 2024.
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