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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6304 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
nato [...] elettivamente domiciliato\a in Pt_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ANTONIO PALUMBO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale Controparte_1 rapp. pt., rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CIACCIA CARLO, ed elettivamente domiciliato\a in
Resistente
, Controparte_2 in persona del legale rapp. pt. Resistente contumace CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 05/06/2023 conveniva in Pt_1 giudizio e Controparte_1 [...]
Controparte_2 impugnando l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90024887 43 000 notificata il 30.04.2023, relativa alle cartelle n. 05920120003447643000 per € 227,82 e n. 05920130003682348000 per € 148,24, entrambe emesse su incarico dell'
[...]
di Controparte_2 CP_2
Eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti sottesi.
1 Concludeva chiedendo “b) Accertare e dichiarare, la prescrizione delle somme portate dalla cartella n° 05920120003447643000 emessa da (già ) su Controparte_1 CP_3 incarico di di e notificata il Parte_2 CP_2
30/04/2023 con la quale si è provveduto a richiedere la somma di € 227,82; c) Accertare e dichiarare, la prescrizione delle somme portate dalla cartella n° 05920130003682348000 emessa da
[...]
(già ) su incarico di Controparte_1 CP_3 [...]
e notificata il 30/04/2023 con la quale si è Parte_3 provveduto a richiedere la somma di € 148,24; d) Per l'effetto, dichiarare l'inesigibilità delle somme portate dell'intimazione di pagamento 059 2022 90024887 43 000; e) In ogni caso, accogliere il presente ricorso con condanna dei resistenti in persona dei legali - rappresentanti p.t. - e/o chiunque altro tenuto per Legge al pagamento di spese e compensi di causa”.
Regolarmente costituita eccepiva, Controparte_1
a) l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione quale atto meramente sollecitatorio, e comunque dell'estratto di ruolo, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 e Cass. SS.UU. 26283/2022; b) la definitività delle cartelle presupposte ritualmente notificate;
c) l'intervenuta interruzione della prescrizione a mezzo preavviso di fermo amministrativo notificato in data 16.12.2016; d) la sospensione/proroga dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale (d.l. 18/2020, art. 67; d.l. 34/2020, art. 157; d.l. 41/2021, art. 4). Concludeva chiedendo “1- Accertare e dichiarare la correttezza dell'operato della comparente;
2- Controparte_4
Dichiarare la domanda inammissibile;
3- In via subordinata, rigettare le domande del ricorrente poiché infondate in fatto ed in diritto 4- Con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite”. ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LECCE, in persona del legale rapp. pt., non si costituiva e deve dichiarasene la contumacia. La causa, di natura documentale, è stata decisa a seguito di scadenza dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., con pubblicazione della sentenza comprensiva di motivazione. È preliminare l'esame dell'ammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento. L'intimazione, pur avendo natura meramente sollecitatoria, è atto impugnabile quando si facciano valere fatti estintivi sopravvenuti rispetto alla notifica del titolo, quali la prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella (Cass.
2 SS.UU. 26283/2022). Pertanto l'impugnazione è ammissibile limitatamente al profilo della prescrizione successiva e non già per rimettere in discussione l'an della pretesa, essendo definitive le cartelle non opposte nei termini. Nel merito, il thema decidendum riguarda esclusivamente il decorso del termine di prescrizione quinquennale tra l'ultimo atto interruttivo e l'intimazione impugnata. Per crediti di natura non pensionistica e non tributaria in senso stretto, come le entrate patrimoniali dell'Ordine professionale per contributi/quote, trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., salva interruzione. L'idoneità interruttiva di un atto di riscossione quale il preavviso di fermo amministrativo è pacifica in giurisprudenza (Cass. 15354/2015, tra le molte). Ciò premesso parte ricorente non contesta la notifica delle due cartelle prodromiche (e l'inoppugnabilità della pretesa nel merito) ma solo la prescrizione maturata tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione. Sul punto ha sostenuto l'interruzione della prescrizione CP_1 per effetto della notifica del preavviso di fermo n. 05980201600003615000, relativo alle due cartelle in oggetto,. Manca, però, in atti la relata di notifica di tale preavviso. Tra gli allegati alla memoria vengono idnicati numerosi atti che conterrebbero le notifiche relative al preavviso me che contengono, in realtà, le notifiche concernenti l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90024887 43 000 o le cartelle, mentre manca la produzione della relata concernente il fermo. Alla luce di quanto precede, ed in mancanza di atti interruttivi, non vi è dubbio che sia maturato il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione oggi impugnata. Ne consegue che l'opposizione dev'essere accolta e, per l'effetto, annullata l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90024887 43 000 notificata il 30.04.2023, dichiarando che i crediti di cui alle cartelle n. 05920120003447643000 per € 227,82 e n. 05920130003682348000 per € 148,24, sono prescritti. Per il principio della soccombenza Controparte_4
dev'essere condannata al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella Pt_1 misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto. Nulla per le spese di Controparte_2
, non costituito.
[...]
P.Q.M.
3 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Pt_1
e Controparte_1 [...]
, ogni contraria Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90024887 43 000 notificata il 30.04.2023, dichiarando che i crediti di cui alle cartelle n. 05920120003447643000 per € 227,82 e n. 05920130003682348000 per € 148,24, sono prescritti;
2) condanna al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese processuali Pt_1 che liquida in complessivi €238,70 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €43,00, IVA e CPA;
3) Nulla per le spese di Controparte_2
.
[...]
Lecce 12/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
4
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6304 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
nato [...] elettivamente domiciliato\a in Pt_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ANTONIO PALUMBO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale Controparte_1 rapp. pt., rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CIACCIA CARLO, ed elettivamente domiciliato\a in
Resistente
, Controparte_2 in persona del legale rapp. pt. Resistente contumace CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 05/06/2023 conveniva in Pt_1 giudizio e Controparte_1 [...]
Controparte_2 impugnando l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90024887 43 000 notificata il 30.04.2023, relativa alle cartelle n. 05920120003447643000 per € 227,82 e n. 05920130003682348000 per € 148,24, entrambe emesse su incarico dell'
[...]
di Controparte_2 CP_2
Eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti sottesi.
1 Concludeva chiedendo “b) Accertare e dichiarare, la prescrizione delle somme portate dalla cartella n° 05920120003447643000 emessa da (già ) su Controparte_1 CP_3 incarico di di e notificata il Parte_2 CP_2
30/04/2023 con la quale si è provveduto a richiedere la somma di € 227,82; c) Accertare e dichiarare, la prescrizione delle somme portate dalla cartella n° 05920130003682348000 emessa da
[...]
(già ) su incarico di Controparte_1 CP_3 [...]
e notificata il 30/04/2023 con la quale si è Parte_3 provveduto a richiedere la somma di € 148,24; d) Per l'effetto, dichiarare l'inesigibilità delle somme portate dell'intimazione di pagamento 059 2022 90024887 43 000; e) In ogni caso, accogliere il presente ricorso con condanna dei resistenti in persona dei legali - rappresentanti p.t. - e/o chiunque altro tenuto per Legge al pagamento di spese e compensi di causa”.
Regolarmente costituita eccepiva, Controparte_1
a) l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione quale atto meramente sollecitatorio, e comunque dell'estratto di ruolo, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 e Cass. SS.UU. 26283/2022; b) la definitività delle cartelle presupposte ritualmente notificate;
c) l'intervenuta interruzione della prescrizione a mezzo preavviso di fermo amministrativo notificato in data 16.12.2016; d) la sospensione/proroga dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale (d.l. 18/2020, art. 67; d.l. 34/2020, art. 157; d.l. 41/2021, art. 4). Concludeva chiedendo “1- Accertare e dichiarare la correttezza dell'operato della comparente;
2- Controparte_4
Dichiarare la domanda inammissibile;
3- In via subordinata, rigettare le domande del ricorrente poiché infondate in fatto ed in diritto 4- Con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite”. ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LECCE, in persona del legale rapp. pt., non si costituiva e deve dichiarasene la contumacia. La causa, di natura documentale, è stata decisa a seguito di scadenza dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., con pubblicazione della sentenza comprensiva di motivazione. È preliminare l'esame dell'ammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento. L'intimazione, pur avendo natura meramente sollecitatoria, è atto impugnabile quando si facciano valere fatti estintivi sopravvenuti rispetto alla notifica del titolo, quali la prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella (Cass.
2 SS.UU. 26283/2022). Pertanto l'impugnazione è ammissibile limitatamente al profilo della prescrizione successiva e non già per rimettere in discussione l'an della pretesa, essendo definitive le cartelle non opposte nei termini. Nel merito, il thema decidendum riguarda esclusivamente il decorso del termine di prescrizione quinquennale tra l'ultimo atto interruttivo e l'intimazione impugnata. Per crediti di natura non pensionistica e non tributaria in senso stretto, come le entrate patrimoniali dell'Ordine professionale per contributi/quote, trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., salva interruzione. L'idoneità interruttiva di un atto di riscossione quale il preavviso di fermo amministrativo è pacifica in giurisprudenza (Cass. 15354/2015, tra le molte). Ciò premesso parte ricorente non contesta la notifica delle due cartelle prodromiche (e l'inoppugnabilità della pretesa nel merito) ma solo la prescrizione maturata tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione. Sul punto ha sostenuto l'interruzione della prescrizione CP_1 per effetto della notifica del preavviso di fermo n. 05980201600003615000, relativo alle due cartelle in oggetto,. Manca, però, in atti la relata di notifica di tale preavviso. Tra gli allegati alla memoria vengono idnicati numerosi atti che conterrebbero le notifiche relative al preavviso me che contengono, in realtà, le notifiche concernenti l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90024887 43 000 o le cartelle, mentre manca la produzione della relata concernente il fermo. Alla luce di quanto precede, ed in mancanza di atti interruttivi, non vi è dubbio che sia maturato il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione oggi impugnata. Ne consegue che l'opposizione dev'essere accolta e, per l'effetto, annullata l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90024887 43 000 notificata il 30.04.2023, dichiarando che i crediti di cui alle cartelle n. 05920120003447643000 per € 227,82 e n. 05920130003682348000 per € 148,24, sono prescritti. Per il principio della soccombenza Controparte_4
dev'essere condannata al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella Pt_1 misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto. Nulla per le spese di Controparte_2
, non costituito.
[...]
P.Q.M.
3 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Pt_1
e Controparte_1 [...]
, ogni contraria Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90024887 43 000 notificata il 30.04.2023, dichiarando che i crediti di cui alle cartelle n. 05920120003447643000 per € 227,82 e n. 05920130003682348000 per € 148,24, sono prescritti;
2) condanna al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese processuali Pt_1 che liquida in complessivi €238,70 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €43,00, IVA e CPA;
3) Nulla per le spese di Controparte_2
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Lecce 12/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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