Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1382
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 1, comma 540, Legge 228/2012

    La Corte ha ritenuto non applicabile la norma invocata sia per la pendenza di un giudizio in Cassazione relativo alla stessa cartella, sia perché la seconda istanza di sospensione legale è stata riscontrata dall'Ufficio con comunicazione di sgravio parziale.

  • Rigettato
    Valutazione dei presupposti ostativi ex ante

    La Corte ha osservato che, sebbene al momento della domanda il ricorso giurisdizionale non fosse stato proposto, al momento del giudizio di primo grado tale elemento ostativo sussisteva, rendendo infondato il ricorso.

  • Inammissibile
    Formazione dell'effetto caducatorio per la parte residua del credito

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta in appello e comunque non pertinente, dato che l'istanza riguardava la totalità del credito.

  • Rigettato
    Contraddizione nella valutazione dell'autonomia dei giudizi

    La Corte ha chiarito che la tematica della connessione per pregiudizialità è distinta dalla sussistenza di un giudizio pendente come elemento ostativo ex lege all'efficacia caducatoria del silenzio-assenso.

  • Inammissibile
    Indeterminatezza della pretesa

    Tale censura è stata ritenuta inammissibile in quanto configura un motivo nuovo di impugnazione, oltre che infondata alla luce dello sgravio parziale operato dall'Ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1382
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1382
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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