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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1382/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
SCAFURI ANGELO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4140/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2132/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 05/05/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220022653340000 IRPEG 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220022653340000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220022653340000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000413036/000 IRPEG
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000413036/000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000413036/000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6991/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in epigrafe indicata appella la decisione della Corte di giustizia I° grado di Caserta di rigetto del ricorso avverso intimazione di pagamento, e sottesa cartella, emessa per € 1.684.133,61.
Al riguardo espone che, a seguito della notifica della predetta cartella intervenuta il 28.10.2022 a mezzo posta elettronica certificata, ha presentato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 538, della Legge n.228/2012 - in data 23.12.2022, poi riproposta anche in data
16.10.2023 - per la sospensione legale della cartella medesima invocando la prescrizione e/o decadenza del debito in essa indicato.
L'istanza non è stata riscontratata, per cui, con il ricorso introduttivo ha dedotto che, essendo trascorsi
220 giorni dalla sua presentazione, si è reso applicabile l'articolo 1, comma 540 della Legge n.228/2012 che prevede la caducazione automatica del debito per effetto del silenzio-assenso.
La decisione di primo grado è stata motivata dalla considerazione della carenza dei presupposti per l'applicazione del silenzio-assenso, stante la circostanza impeditiva richiamata dalla normativa (art. 1, comma 540 della Legge n.228/2012), vale a dire l'esistenza di sentenza non definitiva di annullamento del credito, in quanto la medesima cartella era stata oggetto anche d'impugnativa giurisdizionale, il cui giudizio, deciso con sentenza favorevole sia in primo grado (n.2361/2023) sia in secondo grado
(n.4165/2024), attualmente pende in Corte di Cassazione (RG 21721/2024).
Con riferimento poi all'eccezione di litispendenza ai sensi dell'articolo 39 c.p.c., il Collegio di prime cure ha osservato che non ricorre alcun rapporto di pregiudizialità tale da giustificare, ai sensi dell'articolo 295
c.p.c., la sospensione necessaria del processo atteso che le impugnative insistono su presupposti diversi, essendo le ragioni dell'odierno gravame incardinato sul sopravvenuto (in tesi) silenzio-annullamento della cartella di pagamento oggetto della sospensione legale, del tutto differente rispetto al merito della pretesa impositiva contestato presso la Suprema Corte.
L'appello insiste sull'annullamento ex art. 1 comma 540 della Legge 228/2012, in assenza di riscontro da parte dell'ente creditore entro il termine di 220 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione legale.
In particolare rileva che la sentenza n. 2361/2023 ritenuta idonea ad impedire l'effetto legale è parziale, non avendo annullato l'intero credito ma solo una parte, per cui l'effetto caducatorio si perfeziona in ogni caso per la parte residua del credito.
Osserva inoltre che la valutazione della sussistenza dei presupposti ostativi deve essere fatta ex ante e non ex post - al momento della presentazione dell'istanza (23/12/2022) non esisteva alcuna sentenza - così come che il ricorso di cui alla sentenza n. 2361/2022 riguardava esclusivamente un errore nella pretesa impositiva (indeterminatezza degli importi richiesti) e non la prescrizione/decadenza oggetto invece del procedimento amministrativo.
Infine rileva la contraddizione tra la ritenuta autonomia dei giudizi e la rilevanza del giudizio pendente in cassazione, l'omessa valutazione dell'indeterminatezza della pretesa recata dall'intimazione di pagamento, la violazione del principio di buona fede e correttezza, la violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa.
L'appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito.
All'udienza del 21 novembre 2025, tenutasi come da relativo verbale, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella sottesa all'intimazione oggetto del presente giudizio deriva da avviso di accertamento emesso per maggior reddito rispetto al dichiarato.
La società ha impugnato l'avviso, con ricorso accolto in primo grado (sentenza di primo grado della Corte di Giustizia di Caserta n. 211/2011 e rigetto dell'appello con sentenza di questa Corte di Giustizia n.
424/2011) ma riformato in Cassazione (ordinanza n. 31932/05/2021) con rimessione degli atti a questa
Corte di Giustizia in nuova composizione.
Peraltro il giudizio non è stato riassunto nei termini di legge, con conseguente sua estinzione e riviviscenza del summenzionato avviso di accertamento, le cui somme sono state richieste alla parte con la cartella - sottesa all'intimazione oggetto dell'odierno giudizio - a sua volta impugnata in va giurisdizionale per indeterminatezza del quantum degli importi iscritti a ruolo.
Con sentenza n. 2361/2023 la CGT di I grado di Caserta ha accolto il relativo ricorso disponendo la rideterminazione del quantum iscritto a ruolo.
L'Ufficio da un lato ha proceduto allo sgravio parziale della cartella (provvedimento n. 2023S713173 comunicato alla società in data 22 novembre 2023) dall'altro ha proposto appello, respinto con sentenza n. 4165/2024.
Avverso quest'ultima attualmente pende ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione.
Il presente giudizio, si ripete, ha invece ad oggetto l'intimazione riferita sempre alla ripetuta cartella, per la quale l'appellante invoca il silenzio-assenso sull'istanza di annullamento per prescrizione e/o decadenza, proposta ai sensi dell'articolo 1, comma 540, della Legge n.228/2012.
In altri termini oggetto dell'odierno giudizio è esclusivamente la declaratoria di formazione o meno del silenzio-assenso sull'istanza di sospensione legale della cartella di pagamento "de qua".
L'appello deve essere respinto.
In primo luogo sono inammissibili tutte le censure avverso la ripetuta cartella, che avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente, a seguito della regolare notifica della medesima, avvenuta incontestatamente in data 28.10.2022.
Al contrario, la contribuente, pur avendo impugnato in via giurisdizionale la cartella non ha proposto in quella sede i vizi fatti valere in via amministrativa ma ha limitato la tempestiva impugnativa - il cui giudizio attualmente pende in Cassazione - alla indeterminatezza della pretesa.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento può in questa sede essere contestata solo per vizi propri, stante, si ripete, la rituale notifica della cartella sottesa.
Per mera completezza di esame va comunque osservato che, come esattamente rilevato in prime cure, al caso di specie non è applicabile l'invocato art. 1, comma 540 della Legge n.228/2012 per la pendenza del suddetto giudizio di Cassazione e perchè la seconda istanza di sospensione legale del 16.10.2023 , assorbente la prima del 23.12.2022, ha avuto regolare riscontro da parte dell'Ufficio - con la comunicazione dello sgravio parziale in esecuzione della sentenza n. 2361/07/2023 della CGT di primo grado di Caserta, confermata in secondo grado con la sentenza n. 4165/03/2024 - per cui alcun alcun silenzio-assenso può dirsi formato in proposito.
In altri termini avendo la società contribuente proceduto alla presentazione di due successive istanze di sospensione legale della riscossione della medesima cartella di pagamento - ai sensi dell'articolo 1, comma 538, della Legge n.228/2012- la prima domanda (in data 23.12.2022) non può che ritenersi assorbita e superata - oltre che dal ricorso giurisdizionale proposto in data 27.12.2022 - dalla seconda (in data 16.10.2023 motivata anche dall'esecuzione della sentenza n.2361/2023 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta), regolarmente esitata dall'Ente destinatario nei termini di legge con il provvedimento di sgravio parziale.
Invero, la seconda istanza, presentata in data 16 ottobre 2023, nel rinnovare la richiesta non può che avere significato di rinuncia per acquiescenza al preteso effetto legale proprio perchè motivata anche con il richiamo alla collaterale impugnativa giurisdizionale.
Del pari, per quanto riguarda la lamentata valutazione della sussistenza dei presupposti ostativi ex post anziché al momento della presentazione dell'istanza, basti osservare che se al momento della domanda il ricorso giurisdizionale avverso la cartella non era stato proposto ed era quindi ammissibile è anche vero che al momento del giudizio di primo grado il ripetuto elemento giudiziario ostativo sussisteva, per cui il ricorso risultava infondato per mancanza dei presupposti di legge, come puntualmente rilevato in prime cure.
Ancora, la doglianza inerente il perfezionamento dell'effetto caducatorio per la parte residua del credito non oggetto del giudizio pendente in cassazione non è ammissibile perchè proposta per la prima volta in appello (art.57 d.lgs.546/92) e perchè comunque fattispecie non tipizzata dalla norma laddove comunque l'istanza di parte concerneva la totalità del credito fiscale.
Parimenti infondata si rivela la censura che contesta la presunta contraddizione della sentenza impugnata
- nella parte in cui avrebbe dapprima dichiarato l'autonomia dei giudizi per poi statuire che la pendenza del ricorso in Cassazione integrerebbe un motivo ostativo alla formazione del silenzio-assenso - atteso che la tematica della connessione per pregiudizialità è ben diversa da quella che ha individuato la sussistenza di un giudizio pendente quale elemento ostativo ex lege all'efficacia caducatoria del preteso silenzio.
L'unica censura avverso l'intimazione concerne l'indeterminatezza della pretesa ma anch'essa in realtà consegue dall'analoga doglianza sollevata avverso la cartella nel giudizio come sopra pendente.
In ogni caso tale censura si rivela inammissibile in quanto configura un motivo nuovo di impugnazione - precluso dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - ancor prima che infondata, alla luce del riconoscimento da parte dell'Ufficio dello sgravio parziale, il cui importo esatto potrà essere determinato solo a seguito della definizione del ripetuto giudizio attualmente pendente. In definitiva non risulta alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza e di giusto processo.
L'andamento processuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
SCAFURI ANGELO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4140/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2132/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 05/05/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220022653340000 IRPEG 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220022653340000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220022653340000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000413036/000 IRPEG
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000413036/000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000413036/000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6991/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in epigrafe indicata appella la decisione della Corte di giustizia I° grado di Caserta di rigetto del ricorso avverso intimazione di pagamento, e sottesa cartella, emessa per € 1.684.133,61.
Al riguardo espone che, a seguito della notifica della predetta cartella intervenuta il 28.10.2022 a mezzo posta elettronica certificata, ha presentato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 538, della Legge n.228/2012 - in data 23.12.2022, poi riproposta anche in data
16.10.2023 - per la sospensione legale della cartella medesima invocando la prescrizione e/o decadenza del debito in essa indicato.
L'istanza non è stata riscontratata, per cui, con il ricorso introduttivo ha dedotto che, essendo trascorsi
220 giorni dalla sua presentazione, si è reso applicabile l'articolo 1, comma 540 della Legge n.228/2012 che prevede la caducazione automatica del debito per effetto del silenzio-assenso.
La decisione di primo grado è stata motivata dalla considerazione della carenza dei presupposti per l'applicazione del silenzio-assenso, stante la circostanza impeditiva richiamata dalla normativa (art. 1, comma 540 della Legge n.228/2012), vale a dire l'esistenza di sentenza non definitiva di annullamento del credito, in quanto la medesima cartella era stata oggetto anche d'impugnativa giurisdizionale, il cui giudizio, deciso con sentenza favorevole sia in primo grado (n.2361/2023) sia in secondo grado
(n.4165/2024), attualmente pende in Corte di Cassazione (RG 21721/2024).
Con riferimento poi all'eccezione di litispendenza ai sensi dell'articolo 39 c.p.c., il Collegio di prime cure ha osservato che non ricorre alcun rapporto di pregiudizialità tale da giustificare, ai sensi dell'articolo 295
c.p.c., la sospensione necessaria del processo atteso che le impugnative insistono su presupposti diversi, essendo le ragioni dell'odierno gravame incardinato sul sopravvenuto (in tesi) silenzio-annullamento della cartella di pagamento oggetto della sospensione legale, del tutto differente rispetto al merito della pretesa impositiva contestato presso la Suprema Corte.
L'appello insiste sull'annullamento ex art. 1 comma 540 della Legge 228/2012, in assenza di riscontro da parte dell'ente creditore entro il termine di 220 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione legale.
In particolare rileva che la sentenza n. 2361/2023 ritenuta idonea ad impedire l'effetto legale è parziale, non avendo annullato l'intero credito ma solo una parte, per cui l'effetto caducatorio si perfeziona in ogni caso per la parte residua del credito.
Osserva inoltre che la valutazione della sussistenza dei presupposti ostativi deve essere fatta ex ante e non ex post - al momento della presentazione dell'istanza (23/12/2022) non esisteva alcuna sentenza - così come che il ricorso di cui alla sentenza n. 2361/2022 riguardava esclusivamente un errore nella pretesa impositiva (indeterminatezza degli importi richiesti) e non la prescrizione/decadenza oggetto invece del procedimento amministrativo.
Infine rileva la contraddizione tra la ritenuta autonomia dei giudizi e la rilevanza del giudizio pendente in cassazione, l'omessa valutazione dell'indeterminatezza della pretesa recata dall'intimazione di pagamento, la violazione del principio di buona fede e correttezza, la violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa.
L'appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito.
All'udienza del 21 novembre 2025, tenutasi come da relativo verbale, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella sottesa all'intimazione oggetto del presente giudizio deriva da avviso di accertamento emesso per maggior reddito rispetto al dichiarato.
La società ha impugnato l'avviso, con ricorso accolto in primo grado (sentenza di primo grado della Corte di Giustizia di Caserta n. 211/2011 e rigetto dell'appello con sentenza di questa Corte di Giustizia n.
424/2011) ma riformato in Cassazione (ordinanza n. 31932/05/2021) con rimessione degli atti a questa
Corte di Giustizia in nuova composizione.
Peraltro il giudizio non è stato riassunto nei termini di legge, con conseguente sua estinzione e riviviscenza del summenzionato avviso di accertamento, le cui somme sono state richieste alla parte con la cartella - sottesa all'intimazione oggetto dell'odierno giudizio - a sua volta impugnata in va giurisdizionale per indeterminatezza del quantum degli importi iscritti a ruolo.
Con sentenza n. 2361/2023 la CGT di I grado di Caserta ha accolto il relativo ricorso disponendo la rideterminazione del quantum iscritto a ruolo.
L'Ufficio da un lato ha proceduto allo sgravio parziale della cartella (provvedimento n. 2023S713173 comunicato alla società in data 22 novembre 2023) dall'altro ha proposto appello, respinto con sentenza n. 4165/2024.
Avverso quest'ultima attualmente pende ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione.
Il presente giudizio, si ripete, ha invece ad oggetto l'intimazione riferita sempre alla ripetuta cartella, per la quale l'appellante invoca il silenzio-assenso sull'istanza di annullamento per prescrizione e/o decadenza, proposta ai sensi dell'articolo 1, comma 540, della Legge n.228/2012.
In altri termini oggetto dell'odierno giudizio è esclusivamente la declaratoria di formazione o meno del silenzio-assenso sull'istanza di sospensione legale della cartella di pagamento "de qua".
L'appello deve essere respinto.
In primo luogo sono inammissibili tutte le censure avverso la ripetuta cartella, che avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente, a seguito della regolare notifica della medesima, avvenuta incontestatamente in data 28.10.2022.
Al contrario, la contribuente, pur avendo impugnato in via giurisdizionale la cartella non ha proposto in quella sede i vizi fatti valere in via amministrativa ma ha limitato la tempestiva impugnativa - il cui giudizio attualmente pende in Cassazione - alla indeterminatezza della pretesa.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento può in questa sede essere contestata solo per vizi propri, stante, si ripete, la rituale notifica della cartella sottesa.
Per mera completezza di esame va comunque osservato che, come esattamente rilevato in prime cure, al caso di specie non è applicabile l'invocato art. 1, comma 540 della Legge n.228/2012 per la pendenza del suddetto giudizio di Cassazione e perchè la seconda istanza di sospensione legale del 16.10.2023 , assorbente la prima del 23.12.2022, ha avuto regolare riscontro da parte dell'Ufficio - con la comunicazione dello sgravio parziale in esecuzione della sentenza n. 2361/07/2023 della CGT di primo grado di Caserta, confermata in secondo grado con la sentenza n. 4165/03/2024 - per cui alcun alcun silenzio-assenso può dirsi formato in proposito.
In altri termini avendo la società contribuente proceduto alla presentazione di due successive istanze di sospensione legale della riscossione della medesima cartella di pagamento - ai sensi dell'articolo 1, comma 538, della Legge n.228/2012- la prima domanda (in data 23.12.2022) non può che ritenersi assorbita e superata - oltre che dal ricorso giurisdizionale proposto in data 27.12.2022 - dalla seconda (in data 16.10.2023 motivata anche dall'esecuzione della sentenza n.2361/2023 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta), regolarmente esitata dall'Ente destinatario nei termini di legge con il provvedimento di sgravio parziale.
Invero, la seconda istanza, presentata in data 16 ottobre 2023, nel rinnovare la richiesta non può che avere significato di rinuncia per acquiescenza al preteso effetto legale proprio perchè motivata anche con il richiamo alla collaterale impugnativa giurisdizionale.
Del pari, per quanto riguarda la lamentata valutazione della sussistenza dei presupposti ostativi ex post anziché al momento della presentazione dell'istanza, basti osservare che se al momento della domanda il ricorso giurisdizionale avverso la cartella non era stato proposto ed era quindi ammissibile è anche vero che al momento del giudizio di primo grado il ripetuto elemento giudiziario ostativo sussisteva, per cui il ricorso risultava infondato per mancanza dei presupposti di legge, come puntualmente rilevato in prime cure.
Ancora, la doglianza inerente il perfezionamento dell'effetto caducatorio per la parte residua del credito non oggetto del giudizio pendente in cassazione non è ammissibile perchè proposta per la prima volta in appello (art.57 d.lgs.546/92) e perchè comunque fattispecie non tipizzata dalla norma laddove comunque l'istanza di parte concerneva la totalità del credito fiscale.
Parimenti infondata si rivela la censura che contesta la presunta contraddizione della sentenza impugnata
- nella parte in cui avrebbe dapprima dichiarato l'autonomia dei giudizi per poi statuire che la pendenza del ricorso in Cassazione integrerebbe un motivo ostativo alla formazione del silenzio-assenso - atteso che la tematica della connessione per pregiudizialità è ben diversa da quella che ha individuato la sussistenza di un giudizio pendente quale elemento ostativo ex lege all'efficacia caducatoria del preteso silenzio.
L'unica censura avverso l'intimazione concerne l'indeterminatezza della pretesa ma anch'essa in realtà consegue dall'analoga doglianza sollevata avverso la cartella nel giudizio come sopra pendente.
In ogni caso tale censura si rivela inammissibile in quanto configura un motivo nuovo di impugnazione - precluso dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - ancor prima che infondata, alla luce del riconoscimento da parte dell'Ufficio dello sgravio parziale, il cui importo esatto potrà essere determinato solo a seguito della definizione del ripetuto giudizio attualmente pendente. In definitiva non risulta alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza e di giusto processo.
L'andamento processuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese.