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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 117/2020 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott. Natalino SAPONE Presidente
2) dott.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
3) dott.ssa Rosa Maria BOVA Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 117/2020, promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Minasi, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Palmi (RC), C.so Ten. A.
Barbaro n. 34;
(PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Avv. Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1
Ranuccio, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Concetta D'Agostino, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Avvocatura Civica del Comune di Palmi, Piazza Municipio;
(PEC: Email_2
APPELLATA avente ad oggetto: altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, depositate ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/20
20, come modificato dalla legge n. 77/2020, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascr itto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23 ottobre 2017, introduceva il giudizio di Parte_1
merito, riproponendo le domande formulate in sede di ricorso ex art. 1170 c.c. e 703 c.p.c. depositato il 16 febbraio 2016 ove esponeva di essere proprietario di un terreno con annesso fabbricato sito nel
Comune di Palmi, via Pietrenere - indentificato al Catasto dei fabbricati al foglio di mappa n. 11, part. 1397 - confinante con un lotto di proprietà comunale su cui era stata realizzata un'opera pubblica
(Museo della Pesca e botteghe artigiane), identificata catastalmente al foglio di mappa n. 11, part. 543.
Lamentando la violazione dell'art. 10 del Regolamento edilizio e Urbanistico del di Palmi, CP_1
quindi della norma tesa a regolare i rapporti di vicinato e di distanza legale tra fabbricati,
[...]
conveniva in giudizio l' chiedendo al Tribunale di Palmi di: “ordinare la Parte_1 CP_2 restituzione in integro ex ante, con la conseguente demolizione dell'opera nelle parti eccedenti le distanze legali. E ciò con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del presente
Giudizio. Non confermare, in sede di merito, le ordinanze in primo e di secondo grado emanate nel
Giudizio de quo, e ciò in ogni loro parte”. Inoltre, in via istruttoria, domandava: “la rinnovazione della CTU sui luoghi di causa, previa acquisizione del progetto e degli atti relativi presso la casa
Comunale di Palmi;
accertare le distanze tra il fabbricato e quello destinato al Museo della Pt_1
Pesca e delle botteghe artigiane, sito in località Pietrenere di Palmi;
ordinare l'acquisizione del progetto originario del fabbricato di proprietà del Comune di Palmi, per come destinato da scuola a
Museo della Pesca”.
Con atto a difesa depositato in data 7 aprile 2017 si costituiva in giudizio il Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso avversario, attesa l'avvenuta proposizione della domanda cautelare oltre un anno dall'ultimazione dei lavori di costruzione.
Il procedimento proseguiva secondo le regole di rito, indi istruito mediante CTU che accertava come l'immobile del Comune di Palmi fosse stato realizzato giusta delibera n. 158 del 2 luglio 2014 - in esecuzione del progetto esecutivo “Riqualificazione del borgo marinaro di Pietre Nere” nell'ambito delle operazioni approvate nel PISL denominato “Artigianato Gusto e Mestieri nell'area della Costa
Viola” - nonché la destinazione a museo dell'opera realizzata.
All'udienza del 15 giugno 2017 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza n. 215/16 del 24 luglio 2017, il Tribunale di Palmi riconosceva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario atteso che la P.A. convenuta non agiva quale privato, che l'opera non era consistita in un'attività di diritto comune, che il ricorrente non lamentava “violazioni di prudenza tecnica, essendosi limitato a contestare il mancato rispetto delle distanze legali dell'opera rispetto al confine materiale”. Conseguentemente, rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Con atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., depositato il 31 luglio 2017 e ritualmente notificato in data 8 agosto 2017 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,
chiedeva la riforma della precitata ordinanza con conseguenziale accoglimento Parte_1
delle conclusioni formulate in sede di ricorso, sul presupposto della lesione di diritti soggettivi avvenuta in sede di reintegra del possesso a fronte di una attività della P.A. civilisticamente illecita.
Costituitosi in data 11 agosto 2017, l'Ente comunale eccepiva l'inammissibilità e/o infondatezza del reclamo insistendo nella conferma delle statuizioni di primo grado.
Seguiva ordinanza nr. 1344/17 del 13 settembre 2017 che, constatato il difetto del requisito del fumus boni iuris, confermava il provvedimento impugnato.
Sicché, , con atto di citazione notificato in data 23 ottobre 2017, introduceva il Parte_1
giudizio di merito riproponendo le domande formulate in sede di ricorso ex art. 1170 c.c. e 703 c.p.c.
Egli, quindi, domandava l'accertamento della violazione delle distanze legali tra la propria abitazione e l'edificio riconvertito dal da a struttura museale. Controparte_1 CP_3
Nel costituirsi con atto a difesa depositato in data 1° marzo 2018, il formulava le Controparte_1 seguenti conclusioni: “ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, voglia l'On. Tribunale adito: in via preliminare, dichiarare la domanda inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo al signor;
in via subordinata, nel merito, ritenere e dichiarare la domanda Parte_1 giudiziale infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto rigettarla integralmente;
condannare il
Signor al pagamento, in favore del delle spese, diritti ed Parte_1 Controparte_1 onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Nel corso del giudizio, il Tribunale di Palmi concedeva i domandati termini ex art. 183 c.p.c. ma non accoglieva né la richiesta di esibizione domandata da parte attrice “posto che per giurisprudenza costante l'onere della prova incombe sulla parte che ben avrebbe dovuto dimostrarsi di essersi infruttuosamente attivata in via stragiudiziale”, né la CTU “che in assenza di riscontri ulteriori” risultava avere “carattere esplorativo”.
L'odierno appellante concludeva in tali termini: “In conclusione, appare agevole porre all'attenzione del Giudicante le seguenti censure:
- l'Ente ha, comunque, realizzato non un'opera di ristrutturazione, ma una nuova Controparte_1
costruzione; riconvertendo la vecchia scuola elementare in una struttura museale e realizzando un immobile con volumetria diversa, addirittura realizzando un piano superiore ed incidendo, in tal modo, direttamente sui confini preesistenti tra la vecchia scuola elementare e l'immobile di proprietà . Pt_1 - per tale nuova opera, non esiste agli atti comunali alcuna documentazione ( o comunque il CTU non li ha rinvenuti) valida attestante la legittimità dell'opera.
Peraltro, non esiste neppure -al di là di calcoli statici e dei necessari pareri autorizzativi da parte di altri Organi statali di controllo ( parere autorizzativo della Sopraintendenza, essendo l'opera in zona vincolata)- una planimetria dei luoghi e dell'opera realizzata. È lo CTU, infatti, che riferisce di essersi potuto avvalere esclusivamente, per poter rispondere ai quesiti, di una mera relazione idrogeologica redatta dal Geologo Dott. . Per_1
- in ogni caso- e ciò è dato essenziale ai fini del giudizio de quo- la distanza tra la nuova opera comunale e il confine del fabbricato dei germani (aventi causa quali eredi della Pt_1 Per_2
) è inferiore ai 10 metri voluti dallo stesso Persona_3
Regolamento Comunale.
- allo stato degli atti, per quel che è dato sapere anche dal mancato rinvenimento documentale da parte del CTU, l'abusività dell'immobile è comunque contestata;
mentre la nuova opera Pt_1
comunale, per quanto tale dato possa essere paradossale, se ritenuta opera di mera ristrutturazione,
è da ritenersi comunque priva di legittimità, in quanto allo stato , per quanto è processualmente emerso, non vi è un progetto attestante la regolarità della nuova opera.
-in ogni caso, l'immobile , comprensivo di porticato e muro di confine, risulta Pt_1
essere stato edificato in epoca antecedente alla nuova opera del Comune. Con conseguenza che le distanze tra edifici devono tenere conto, così come per giurisprudenza costante (anche al di là della legittimità o meno dell'opera) del tempus di edificazione.”
Con sentenza nr. 1068/2019, pubblicata il 27 novembre 2019 a seguito di discussione orale della causa, il Tribunale di Palmi respingeva la domanda perché giudicata infondata, compensando integralmente le spese di lite.
Siffatta statuizione veniva gravata dall'appello proposto da che giudicava priva di Parte_1 fondamento l'affermazione relativa all'assenza di riscontro ulteriore, fondante il rigetto delle richieste istruttorie, attesa la produzione documentale asseritamente idonea a contraddire il dettato cautelare.
Censurava la sentenza gravata anche nella parte in cui giudicava su un'opera realizzata ma il cui progetto non era stato rinvenuto in atti comunali né in sede di accesso né in occasione della espletata
CTU.
in via istruttoria chiedeva di “disporre un'apposita CTU, per come proposta in Parte_1 primo grado, o, in alternativa, quantomeno l'acquisizione del progetto relativo all'opera Museo della
Pesca e botteghe artigiane.” Concludeva domandando di “ordinare la restituzione in integro ex ante, con la conseguente demolizione dell'opera nelle parti eccedenti le distanze legali;
e ciò in ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del presente giudizio, nonché di quelle del giudizio possessorio nelle sue varie fasi”.
Con atto a difesa ritualmente depositato, si costituiva in giudizio il rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, voglia l'On. Corte
d'Appello adita:
1. In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile in quanto costruito in maniera difforme rispetto alla previsione contenuta nell'art. 434 c.p.c.; 2. Ancora in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per mancanza del requisito del fumus boni iuris;
3. Nel merito, dichiarare l'appello infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarlo integralmente, con conseguente conferma delle statuizioni di primo grado;
4. Condannare il Signor al pagamento, in favore del delle spese di entrambi i Parte_1 Controparte_1 gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Con ordinanza dell'8 ottobre 2024, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in ultimo in data 27 marzo 2025, sostituita con la trattazione del giudizio secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 2 maggio 2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda le eccezioni preliminari formulate dal può ritenersi che l'atto Controparte_1 di appello rispetti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., indicando le criticità riscontrate in seno al provvedimento oggetto di gravame.
Poiché dalla disamina dell'atto di appello si evince quali siano le parti della sentenza oggetto di criticità non potrà prospettarsi una carenza di specificità o di genericità dei motivi e, conseguentemente, la violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c..
In tali termini si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte affermando che: “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., SS.UU., Ord.
n. 36481/2022).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del grado è sostanzialmente rispettoso del dettato normativo;
risultano, infatti, sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che lo stesso appellante denunciante l'intestata inammissibilità sia stato in grado di predisporre una congrua difesa.
Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., già disattesa con l'ordinanza con cui questa Corte ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'appellante eccepisce l'erronea valutazione delle emergenze processuali e probatorie.
La doglianza è infondata e va respinta nei termini di seguito indicati.
Giova rilevare che l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 cod. proc. civ. e 94 disp. att. cod. proc. civ., che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire (Cass. n. 1484/2014), e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili (Cass., n. 2935/1997), essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo (Cass. n. 877/1982).
Pertanto, l'ordine di esibizione costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. nr. 31251/2021; Cass. nr. 22196/2010; Cass. nr.
24188/2013; Cass. nr. 10043/2004).
Nel caso de quo, , quale parte onerata dalla prova, non ha fondatamente allegato di Parte_1 avere invano esperito altri mezzi per acquisire il progetto esecutivo “Riqualificazione del borgo marinaro di Pietre Nere” e gli atti relativi presso l'Ente comunale. Ha, infatti, prodotto una istanza di accesso agli atti asseritamente presentata al ma sprovvista di una ricevuta di Controparte_1 avvenuta consegna ovvero di un timbro di accettazione del protocollo dell'Ente, in tal modo impedendo al giudice di esercitare legittimamente i suoi poteri istruttori officiosi. A ciò si aggiunga che trattasi di indagine non utilmente esperibile, posto che – conformemente a quanto statuito nella sentenza oggi gravata – il CTU, già investito della medesima ricerca, non era stato in grado di rinvenire alcunché.
Parimenti infondate sono le doglianze rispetto al rigetto della domandata CTU.
La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio (Cass. nr. 11068/2020; Cass. nr. 3717/2019), risultando esso sottratto alle preclusioni che concernono le istanze istruttorie delle parti (Cass. nr.
26709/2020), in quanto lo stesso è rimesso alla valutazione del giudice del merito e non è subordinato ad un'istanza delle parti, le quali possono solo sollecitare il giudice ad esercitare il proprio potere officioso, senza che sul punto possano assumere rilevanza i principi che regolano le istanze istruttorie delle parti.
Conseguentemente, il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio è rimesso esclusivamente al potere discrezionale del giudice di merito (Cass. nr.
25281/2023; Cass. nr. 7472/2017).
Altrettanto conseguentemente, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. nr.
10373/2019; Cass. nr. 30218/2017; Cass. nr. 3130/2011), risultando, pertanto, incensurabile la decisione - anche implicita - del giudice di merito di non procedere a consulenza tecnica d'ufficio, una volta constatata l'inadeguatezza delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte.
Nel caso de quo, il Tribunale di Palmi ha correttamente respinto la richiesta di CTU non avendo l'attore/appellante chiesto di provare né provato alcunché di ulteriore ed idoneo a confutare le emergenze della fase cautelare, in considerazione del consolidato principio giurisprudenziale del giudice di legittimità, secondo il quale: “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Cass. nr. 15521/2019); "le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica." (Cass. nr. 30218/2017).
Nel caso de quo, non soltanto non ha integrato la propria precedente (insufficiente Parte_1
e lacunosa) produzione documentale, assolvendo così in maniera più compiuta al proprio onere probatorio, ma la CTU in atti ha già dimostrato l'assenza delle lamentate violazioni, asseritamente commesse dall'odierno appellato, rendendo inutile lo svolgimento di accertamenti e valutazioni diverse ed ulteriori.
In altri termini, l'intero impianto difensivo del si fonda sulla richiesta di una ulteriore Pt_1 consulenza tecnica o sull'acquisizione del progetto relativo all'opera realizzata dall'ente, senza fornire ulteriori elementi o argomenti utili a contestare quanto già accertato nella consulenza effettuata in fase cautelare e posta alla base del convincimento del giudicante.
Ritiene parte appellante che soltanto l'acquisizione del progetto consentirebbe di accertare se l'opera
è stata edificata regolarmente perché preceduta da un progetto, nonché “la natura dell'opera, ovvero se fosse un'opera nuova (perché ampliata), o meramente ristrutturata;
” nonché “la misurazione delle distanze tra gli edifici.”
Prosegue parte appellante affermando che “… anche alla luce di quanto indicato nella Consulenza
Tecnica della fase possessoria, come ci si trovi di fronte, allo stato, ad una delibera giuntale che ha approvato un'opera pubblica della quale non si è trovata traccia del progetto né in sede di accesso, né in sede di reperimento atti da parte del CTU.
Di conseguenza, non reperendo tale atto essenziale, nulla si può affermare sulla natura dell'opera e sulle distanze.”
Tale affermazione non è condivisibile: le distanze sono state calcolate in sede di consulenza e non è contestato che l'opera sia stata edificata sul suolo demaniale, per cui assolutamente irrilevante è la circostanza che l'opera originaria sia stata ampliata con l'edificazione di un ulteriore piano e conseguente aumento della volumetria, come sostenuto dall'odierno appellante, con la conseguenza che la mancata acquisizione del progetto originario non ha rilevanza in questa sede.
Sul punto, in sede di reclamo il Tribunale adito ha rilevato che “Non è contestato che l'immobile in questione consiste in un fabbricato da destinare a Museo della Pesca e botteghe artigiane, a seguito di approvazione, con deliberazione della Giunta comunale n. 158 del 2 luglio 2014, del progetto esecutivo "Riqualificazione del borgo marinaro di Pietre Nere". Appare pertanto - nei limiti della cognizione sommaria, salvo quindi approfondimenti in sede di giudizio di merito - che si tratta di edificio eretto su suolo pubblico, come tale non soggetto all'obbligo delle distanze, ai sensi dell'art.
879 c.c. Ha infatti recentemente precisato la S.C., con la pronuncia n. 2863/2016, che l'art. 879 secondo comma c.c. <<è applicabile a fortiori quando la costruzione (...) è edificata su suolo pubblico. A tale conclusione - aggiunge la S.C. - sono peraltro pervenute le Sezioni Unite di questa
Corte quando hanno affermato che l'art. 873 c.c., che regola la distanza da osservarsi tra costruzioni su fondi finitimi non è applicabile alle costruzioni erette su suolo pubblico (...)>> L'inapplicabilità della normativa sulle distanze legali alle opere pubbliche è affermata anche da Cass. civ. n.
5258/2011; anche Cass. civ. n. 9913/2017 ha enunciato il principio secondo cui le norme sulle distanze legali non trovano applicazione quindi si tratti di opera costruita su area di proprietà demaniale.”
In ogni caso, anche ritenendo l'inapplicabilità dell'art. 879 secondo comma c.c. e l'applicabilità della normativa sulle distanze legali, la domanda appare non sorretta dal fumus boni iuris, dal momento che dalla ctu esperita nella prima fase - le cui risultanze, siccome tratte all'esito di diligente indagine, il Collegio ritiene di far proprie - è emerso che l'edificio del Comune di Palmi non viola le distanze legali.”
Al riguardo, quanto rilevato nell'atto di costituzione nel giudizio di merito da parte del in CP_1 merito alle distanza legali (pag. 4 “…la Consulenza Tecnica d'Ufficio in atti, redatta dall'Ing. Per_4
— che è assolutamente esaustiva, ben motivata e puntuale nelle risposte ai quesiti posti — ha
[...] dimostrato, in maniera inequivocabile, l'assoluta infondatezza delle pretese avversarie atteso che non è stata rilevata alcuna violazione da parte dell'edificio di proprietà comunale delle distanze legali. Infatti, è stato accertato che, rispetto al confine catastale, l'opera pubblica comunale si trova ad una distanza di 8,85 mi da un lato e di 8,07 mi dall'altro, superiore alla distanza minima di 5 mi prevista dagli art. 52 e 132 del vecchio Regolamento Edilizio vigente all'epoca di realizzazione del fabbricato. Per quanto attiene, invece, alla distanza tra edifici, tra l'opera di proprietà del Comune di Palmi e le parti legittimamente realizzate del fabbricato è di mi 12,11 da un kto e di mi Pt_1
11,23 dall'altro, nettamente superiore alla distanza minima di mi 10,00 richiesta del D.M. 1444/68.
Le distanze, invero, sono inferiori se rapportate ad una veranda annessa al fabbricato ma Pt_1
abusivamente realizzata in parte su suolo comunale e sanzionata con Ordinanza di demolizione n.
83 del 30 aprile 2016 (Allegata alla C.T.U. in atti). E' vero che, ai fini del rispetto delle distanze tra fabbricati, devono essere considerate come vere e proprie costruzioni le parti dell'edificio avanzate, destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato o, comunque, rientranti nel concetto civilistico di corpo edilizio avanzato”), non ha costituito oggetto di contestazione alcuna da parte del , il quale si è limitato a sostenere che soltanto l'acquisizione del progetto dell'opera Pt_1
avrebbe consentito di rilevarne la legittimità, la natura ed il rispetto delle distanze.
L'assunto difensivo di parte appellante non è però convincente, poiché non è l'acquisizione del progetto dell'opera che consente di accertare tali requisiti.
Come detto, non è contestata, infatti, la destinazione della struttura a museo, né la proprietà demaniale dell'area in cui è situata l'opera.
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in merito di distanze legali delle opere pubbliche, richiamato in sede di reclamo, è stato da ultimo recentemente confermato dalla Suprema
Corte: “Le norme sulle distanze legali disciplinano i rapporti tra fondi privati contigui e non trovano applicazione quando si tratti di opera costruita su area di proprietà demaniale, atteso che, in tal caso, l'eventuale pregiudizio dei diritti dei proprietari dei fondi contigui deve essere valutato in relazione all'uso normale spettante ai medesimi sul bene pubblico.” (Cassazione civile sez. II,
19/03/2021, n.7857).
Non è dunque condivisibile quanto affermato da parte appellante in merito alla circostanza che l'art. 879 cod. civ. rileverebbe unicamente con riferimento alle distanze tra gli edifici e le piazze e/o strade pubbliche.
Dunque, alla stregua dei consolidati e condivisi principi esposti, i motivi di doglianza devono essere respinti e, per conseguenza, sul punto va confermata l'impugnata sentenza.
Spese processuali
L'appello è integralmente rigettato;
pertanto, va confermata la regolamentazione delle spese processuali del primo grado stabilita dalla sentenza impugnata.
In ordine alle spese processuali del secondo grado di giudizio, il rigetto dell'appello giustifica la condanna di al pagamento delle spese processuali del secondo grado in favore Parte_1 dell'appellato Controparte_1
Applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, tenendo conto dei parametri minimi, rilevando la complessità minima della controversia, le spese a favore della parte appellata devono essere liquidate in complessivi € 4.996,00 di cui 1.029,00 per la fase di studio della controversia;
euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.523,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1.735,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge.
Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
In proposito si ritiene, in conformità al più recente orientamento della Suprema Corte, che la norma in questione richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di avere adottato una decisione configurabile come pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o di “respingimento integrale”, al solo fine di fugare possibili dubbi che il tenore della decisione, in termini di motivazione e/o di dispositivo, potrebbe ingenerare in ordine alla ricorrenza di una di tali fattispecie (Cass. civ., sez. III,
n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Palmi n. 1068/2019 emessa il 27 novembre 2019 ed in pari data pubblicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna al pagamento in favore del delle spese del CP_4 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.996,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
C O R T E D' A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott. Natalino SAPONE Presidente
2) dott.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
3) dott.ssa Rosa Maria BOVA Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 117/2020, promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Minasi, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Palmi (RC), C.so Ten. A.
Barbaro n. 34;
(PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Avv. Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1
Ranuccio, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Concetta D'Agostino, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Avvocatura Civica del Comune di Palmi, Piazza Municipio;
(PEC: Email_2
APPELLATA avente ad oggetto: altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, depositate ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/20
20, come modificato dalla legge n. 77/2020, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascr itto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23 ottobre 2017, introduceva il giudizio di Parte_1
merito, riproponendo le domande formulate in sede di ricorso ex art. 1170 c.c. e 703 c.p.c. depositato il 16 febbraio 2016 ove esponeva di essere proprietario di un terreno con annesso fabbricato sito nel
Comune di Palmi, via Pietrenere - indentificato al Catasto dei fabbricati al foglio di mappa n. 11, part. 1397 - confinante con un lotto di proprietà comunale su cui era stata realizzata un'opera pubblica
(Museo della Pesca e botteghe artigiane), identificata catastalmente al foglio di mappa n. 11, part. 543.
Lamentando la violazione dell'art. 10 del Regolamento edilizio e Urbanistico del di Palmi, CP_1
quindi della norma tesa a regolare i rapporti di vicinato e di distanza legale tra fabbricati,
[...]
conveniva in giudizio l' chiedendo al Tribunale di Palmi di: “ordinare la Parte_1 CP_2 restituzione in integro ex ante, con la conseguente demolizione dell'opera nelle parti eccedenti le distanze legali. E ciò con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del presente
Giudizio. Non confermare, in sede di merito, le ordinanze in primo e di secondo grado emanate nel
Giudizio de quo, e ciò in ogni loro parte”. Inoltre, in via istruttoria, domandava: “la rinnovazione della CTU sui luoghi di causa, previa acquisizione del progetto e degli atti relativi presso la casa
Comunale di Palmi;
accertare le distanze tra il fabbricato e quello destinato al Museo della Pt_1
Pesca e delle botteghe artigiane, sito in località Pietrenere di Palmi;
ordinare l'acquisizione del progetto originario del fabbricato di proprietà del Comune di Palmi, per come destinato da scuola a
Museo della Pesca”.
Con atto a difesa depositato in data 7 aprile 2017 si costituiva in giudizio il Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso avversario, attesa l'avvenuta proposizione della domanda cautelare oltre un anno dall'ultimazione dei lavori di costruzione.
Il procedimento proseguiva secondo le regole di rito, indi istruito mediante CTU che accertava come l'immobile del Comune di Palmi fosse stato realizzato giusta delibera n. 158 del 2 luglio 2014 - in esecuzione del progetto esecutivo “Riqualificazione del borgo marinaro di Pietre Nere” nell'ambito delle operazioni approvate nel PISL denominato “Artigianato Gusto e Mestieri nell'area della Costa
Viola” - nonché la destinazione a museo dell'opera realizzata.
All'udienza del 15 giugno 2017 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza n. 215/16 del 24 luglio 2017, il Tribunale di Palmi riconosceva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario atteso che la P.A. convenuta non agiva quale privato, che l'opera non era consistita in un'attività di diritto comune, che il ricorrente non lamentava “violazioni di prudenza tecnica, essendosi limitato a contestare il mancato rispetto delle distanze legali dell'opera rispetto al confine materiale”. Conseguentemente, rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Con atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., depositato il 31 luglio 2017 e ritualmente notificato in data 8 agosto 2017 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,
chiedeva la riforma della precitata ordinanza con conseguenziale accoglimento Parte_1
delle conclusioni formulate in sede di ricorso, sul presupposto della lesione di diritti soggettivi avvenuta in sede di reintegra del possesso a fronte di una attività della P.A. civilisticamente illecita.
Costituitosi in data 11 agosto 2017, l'Ente comunale eccepiva l'inammissibilità e/o infondatezza del reclamo insistendo nella conferma delle statuizioni di primo grado.
Seguiva ordinanza nr. 1344/17 del 13 settembre 2017 che, constatato il difetto del requisito del fumus boni iuris, confermava il provvedimento impugnato.
Sicché, , con atto di citazione notificato in data 23 ottobre 2017, introduceva il Parte_1
giudizio di merito riproponendo le domande formulate in sede di ricorso ex art. 1170 c.c. e 703 c.p.c.
Egli, quindi, domandava l'accertamento della violazione delle distanze legali tra la propria abitazione e l'edificio riconvertito dal da a struttura museale. Controparte_1 CP_3
Nel costituirsi con atto a difesa depositato in data 1° marzo 2018, il formulava le Controparte_1 seguenti conclusioni: “ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, voglia l'On. Tribunale adito: in via preliminare, dichiarare la domanda inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo al signor;
in via subordinata, nel merito, ritenere e dichiarare la domanda Parte_1 giudiziale infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto rigettarla integralmente;
condannare il
Signor al pagamento, in favore del delle spese, diritti ed Parte_1 Controparte_1 onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Nel corso del giudizio, il Tribunale di Palmi concedeva i domandati termini ex art. 183 c.p.c. ma non accoglieva né la richiesta di esibizione domandata da parte attrice “posto che per giurisprudenza costante l'onere della prova incombe sulla parte che ben avrebbe dovuto dimostrarsi di essersi infruttuosamente attivata in via stragiudiziale”, né la CTU “che in assenza di riscontri ulteriori” risultava avere “carattere esplorativo”.
L'odierno appellante concludeva in tali termini: “In conclusione, appare agevole porre all'attenzione del Giudicante le seguenti censure:
- l'Ente ha, comunque, realizzato non un'opera di ristrutturazione, ma una nuova Controparte_1
costruzione; riconvertendo la vecchia scuola elementare in una struttura museale e realizzando un immobile con volumetria diversa, addirittura realizzando un piano superiore ed incidendo, in tal modo, direttamente sui confini preesistenti tra la vecchia scuola elementare e l'immobile di proprietà . Pt_1 - per tale nuova opera, non esiste agli atti comunali alcuna documentazione ( o comunque il CTU non li ha rinvenuti) valida attestante la legittimità dell'opera.
Peraltro, non esiste neppure -al di là di calcoli statici e dei necessari pareri autorizzativi da parte di altri Organi statali di controllo ( parere autorizzativo della Sopraintendenza, essendo l'opera in zona vincolata)- una planimetria dei luoghi e dell'opera realizzata. È lo CTU, infatti, che riferisce di essersi potuto avvalere esclusivamente, per poter rispondere ai quesiti, di una mera relazione idrogeologica redatta dal Geologo Dott. . Per_1
- in ogni caso- e ciò è dato essenziale ai fini del giudizio de quo- la distanza tra la nuova opera comunale e il confine del fabbricato dei germani (aventi causa quali eredi della Pt_1 Per_2
) è inferiore ai 10 metri voluti dallo stesso Persona_3
Regolamento Comunale.
- allo stato degli atti, per quel che è dato sapere anche dal mancato rinvenimento documentale da parte del CTU, l'abusività dell'immobile è comunque contestata;
mentre la nuova opera Pt_1
comunale, per quanto tale dato possa essere paradossale, se ritenuta opera di mera ristrutturazione,
è da ritenersi comunque priva di legittimità, in quanto allo stato , per quanto è processualmente emerso, non vi è un progetto attestante la regolarità della nuova opera.
-in ogni caso, l'immobile , comprensivo di porticato e muro di confine, risulta Pt_1
essere stato edificato in epoca antecedente alla nuova opera del Comune. Con conseguenza che le distanze tra edifici devono tenere conto, così come per giurisprudenza costante (anche al di là della legittimità o meno dell'opera) del tempus di edificazione.”
Con sentenza nr. 1068/2019, pubblicata il 27 novembre 2019 a seguito di discussione orale della causa, il Tribunale di Palmi respingeva la domanda perché giudicata infondata, compensando integralmente le spese di lite.
Siffatta statuizione veniva gravata dall'appello proposto da che giudicava priva di Parte_1 fondamento l'affermazione relativa all'assenza di riscontro ulteriore, fondante il rigetto delle richieste istruttorie, attesa la produzione documentale asseritamente idonea a contraddire il dettato cautelare.
Censurava la sentenza gravata anche nella parte in cui giudicava su un'opera realizzata ma il cui progetto non era stato rinvenuto in atti comunali né in sede di accesso né in occasione della espletata
CTU.
in via istruttoria chiedeva di “disporre un'apposita CTU, per come proposta in Parte_1 primo grado, o, in alternativa, quantomeno l'acquisizione del progetto relativo all'opera Museo della
Pesca e botteghe artigiane.” Concludeva domandando di “ordinare la restituzione in integro ex ante, con la conseguente demolizione dell'opera nelle parti eccedenti le distanze legali;
e ciò in ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del presente giudizio, nonché di quelle del giudizio possessorio nelle sue varie fasi”.
Con atto a difesa ritualmente depositato, si costituiva in giudizio il rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, voglia l'On. Corte
d'Appello adita:
1. In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile in quanto costruito in maniera difforme rispetto alla previsione contenuta nell'art. 434 c.p.c.; 2. Ancora in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per mancanza del requisito del fumus boni iuris;
3. Nel merito, dichiarare l'appello infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarlo integralmente, con conseguente conferma delle statuizioni di primo grado;
4. Condannare il Signor al pagamento, in favore del delle spese di entrambi i Parte_1 Controparte_1 gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Con ordinanza dell'8 ottobre 2024, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in ultimo in data 27 marzo 2025, sostituita con la trattazione del giudizio secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 2 maggio 2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda le eccezioni preliminari formulate dal può ritenersi che l'atto Controparte_1 di appello rispetti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., indicando le criticità riscontrate in seno al provvedimento oggetto di gravame.
Poiché dalla disamina dell'atto di appello si evince quali siano le parti della sentenza oggetto di criticità non potrà prospettarsi una carenza di specificità o di genericità dei motivi e, conseguentemente, la violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c..
In tali termini si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte affermando che: “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., SS.UU., Ord.
n. 36481/2022).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del grado è sostanzialmente rispettoso del dettato normativo;
risultano, infatti, sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che lo stesso appellante denunciante l'intestata inammissibilità sia stato in grado di predisporre una congrua difesa.
Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., già disattesa con l'ordinanza con cui questa Corte ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'appellante eccepisce l'erronea valutazione delle emergenze processuali e probatorie.
La doglianza è infondata e va respinta nei termini di seguito indicati.
Giova rilevare che l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 cod. proc. civ. e 94 disp. att. cod. proc. civ., che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire (Cass. n. 1484/2014), e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili (Cass., n. 2935/1997), essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo (Cass. n. 877/1982).
Pertanto, l'ordine di esibizione costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. nr. 31251/2021; Cass. nr. 22196/2010; Cass. nr.
24188/2013; Cass. nr. 10043/2004).
Nel caso de quo, , quale parte onerata dalla prova, non ha fondatamente allegato di Parte_1 avere invano esperito altri mezzi per acquisire il progetto esecutivo “Riqualificazione del borgo marinaro di Pietre Nere” e gli atti relativi presso l'Ente comunale. Ha, infatti, prodotto una istanza di accesso agli atti asseritamente presentata al ma sprovvista di una ricevuta di Controparte_1 avvenuta consegna ovvero di un timbro di accettazione del protocollo dell'Ente, in tal modo impedendo al giudice di esercitare legittimamente i suoi poteri istruttori officiosi. A ciò si aggiunga che trattasi di indagine non utilmente esperibile, posto che – conformemente a quanto statuito nella sentenza oggi gravata – il CTU, già investito della medesima ricerca, non era stato in grado di rinvenire alcunché.
Parimenti infondate sono le doglianze rispetto al rigetto della domandata CTU.
La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio (Cass. nr. 11068/2020; Cass. nr. 3717/2019), risultando esso sottratto alle preclusioni che concernono le istanze istruttorie delle parti (Cass. nr.
26709/2020), in quanto lo stesso è rimesso alla valutazione del giudice del merito e non è subordinato ad un'istanza delle parti, le quali possono solo sollecitare il giudice ad esercitare il proprio potere officioso, senza che sul punto possano assumere rilevanza i principi che regolano le istanze istruttorie delle parti.
Conseguentemente, il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio è rimesso esclusivamente al potere discrezionale del giudice di merito (Cass. nr.
25281/2023; Cass. nr. 7472/2017).
Altrettanto conseguentemente, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. nr.
10373/2019; Cass. nr. 30218/2017; Cass. nr. 3130/2011), risultando, pertanto, incensurabile la decisione - anche implicita - del giudice di merito di non procedere a consulenza tecnica d'ufficio, una volta constatata l'inadeguatezza delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte.
Nel caso de quo, il Tribunale di Palmi ha correttamente respinto la richiesta di CTU non avendo l'attore/appellante chiesto di provare né provato alcunché di ulteriore ed idoneo a confutare le emergenze della fase cautelare, in considerazione del consolidato principio giurisprudenziale del giudice di legittimità, secondo il quale: “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Cass. nr. 15521/2019); "le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica." (Cass. nr. 30218/2017).
Nel caso de quo, non soltanto non ha integrato la propria precedente (insufficiente Parte_1
e lacunosa) produzione documentale, assolvendo così in maniera più compiuta al proprio onere probatorio, ma la CTU in atti ha già dimostrato l'assenza delle lamentate violazioni, asseritamente commesse dall'odierno appellato, rendendo inutile lo svolgimento di accertamenti e valutazioni diverse ed ulteriori.
In altri termini, l'intero impianto difensivo del si fonda sulla richiesta di una ulteriore Pt_1 consulenza tecnica o sull'acquisizione del progetto relativo all'opera realizzata dall'ente, senza fornire ulteriori elementi o argomenti utili a contestare quanto già accertato nella consulenza effettuata in fase cautelare e posta alla base del convincimento del giudicante.
Ritiene parte appellante che soltanto l'acquisizione del progetto consentirebbe di accertare se l'opera
è stata edificata regolarmente perché preceduta da un progetto, nonché “la natura dell'opera, ovvero se fosse un'opera nuova (perché ampliata), o meramente ristrutturata;
” nonché “la misurazione delle distanze tra gli edifici.”
Prosegue parte appellante affermando che “… anche alla luce di quanto indicato nella Consulenza
Tecnica della fase possessoria, come ci si trovi di fronte, allo stato, ad una delibera giuntale che ha approvato un'opera pubblica della quale non si è trovata traccia del progetto né in sede di accesso, né in sede di reperimento atti da parte del CTU.
Di conseguenza, non reperendo tale atto essenziale, nulla si può affermare sulla natura dell'opera e sulle distanze.”
Tale affermazione non è condivisibile: le distanze sono state calcolate in sede di consulenza e non è contestato che l'opera sia stata edificata sul suolo demaniale, per cui assolutamente irrilevante è la circostanza che l'opera originaria sia stata ampliata con l'edificazione di un ulteriore piano e conseguente aumento della volumetria, come sostenuto dall'odierno appellante, con la conseguenza che la mancata acquisizione del progetto originario non ha rilevanza in questa sede.
Sul punto, in sede di reclamo il Tribunale adito ha rilevato che “Non è contestato che l'immobile in questione consiste in un fabbricato da destinare a Museo della Pesca e botteghe artigiane, a seguito di approvazione, con deliberazione della Giunta comunale n. 158 del 2 luglio 2014, del progetto esecutivo "Riqualificazione del borgo marinaro di Pietre Nere". Appare pertanto - nei limiti della cognizione sommaria, salvo quindi approfondimenti in sede di giudizio di merito - che si tratta di edificio eretto su suolo pubblico, come tale non soggetto all'obbligo delle distanze, ai sensi dell'art.
879 c.c. Ha infatti recentemente precisato la S.C., con la pronuncia n. 2863/2016, che l'art. 879 secondo comma c.c. <<è applicabile a fortiori quando la costruzione (...) è edificata su suolo pubblico. A tale conclusione - aggiunge la S.C. - sono peraltro pervenute le Sezioni Unite di questa
Corte quando hanno affermato che l'art. 873 c.c., che regola la distanza da osservarsi tra costruzioni su fondi finitimi non è applicabile alle costruzioni erette su suolo pubblico (...)>> L'inapplicabilità della normativa sulle distanze legali alle opere pubbliche è affermata anche da Cass. civ. n.
5258/2011; anche Cass. civ. n. 9913/2017 ha enunciato il principio secondo cui le norme sulle distanze legali non trovano applicazione quindi si tratti di opera costruita su area di proprietà demaniale.”
In ogni caso, anche ritenendo l'inapplicabilità dell'art. 879 secondo comma c.c. e l'applicabilità della normativa sulle distanze legali, la domanda appare non sorretta dal fumus boni iuris, dal momento che dalla ctu esperita nella prima fase - le cui risultanze, siccome tratte all'esito di diligente indagine, il Collegio ritiene di far proprie - è emerso che l'edificio del Comune di Palmi non viola le distanze legali.”
Al riguardo, quanto rilevato nell'atto di costituzione nel giudizio di merito da parte del in CP_1 merito alle distanza legali (pag. 4 “…la Consulenza Tecnica d'Ufficio in atti, redatta dall'Ing. Per_4
— che è assolutamente esaustiva, ben motivata e puntuale nelle risposte ai quesiti posti — ha
[...] dimostrato, in maniera inequivocabile, l'assoluta infondatezza delle pretese avversarie atteso che non è stata rilevata alcuna violazione da parte dell'edificio di proprietà comunale delle distanze legali. Infatti, è stato accertato che, rispetto al confine catastale, l'opera pubblica comunale si trova ad una distanza di 8,85 mi da un lato e di 8,07 mi dall'altro, superiore alla distanza minima di 5 mi prevista dagli art. 52 e 132 del vecchio Regolamento Edilizio vigente all'epoca di realizzazione del fabbricato. Per quanto attiene, invece, alla distanza tra edifici, tra l'opera di proprietà del Comune di Palmi e le parti legittimamente realizzate del fabbricato è di mi 12,11 da un kto e di mi Pt_1
11,23 dall'altro, nettamente superiore alla distanza minima di mi 10,00 richiesta del D.M. 1444/68.
Le distanze, invero, sono inferiori se rapportate ad una veranda annessa al fabbricato ma Pt_1
abusivamente realizzata in parte su suolo comunale e sanzionata con Ordinanza di demolizione n.
83 del 30 aprile 2016 (Allegata alla C.T.U. in atti). E' vero che, ai fini del rispetto delle distanze tra fabbricati, devono essere considerate come vere e proprie costruzioni le parti dell'edificio avanzate, destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato o, comunque, rientranti nel concetto civilistico di corpo edilizio avanzato”), non ha costituito oggetto di contestazione alcuna da parte del , il quale si è limitato a sostenere che soltanto l'acquisizione del progetto dell'opera Pt_1
avrebbe consentito di rilevarne la legittimità, la natura ed il rispetto delle distanze.
L'assunto difensivo di parte appellante non è però convincente, poiché non è l'acquisizione del progetto dell'opera che consente di accertare tali requisiti.
Come detto, non è contestata, infatti, la destinazione della struttura a museo, né la proprietà demaniale dell'area in cui è situata l'opera.
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in merito di distanze legali delle opere pubbliche, richiamato in sede di reclamo, è stato da ultimo recentemente confermato dalla Suprema
Corte: “Le norme sulle distanze legali disciplinano i rapporti tra fondi privati contigui e non trovano applicazione quando si tratti di opera costruita su area di proprietà demaniale, atteso che, in tal caso, l'eventuale pregiudizio dei diritti dei proprietari dei fondi contigui deve essere valutato in relazione all'uso normale spettante ai medesimi sul bene pubblico.” (Cassazione civile sez. II,
19/03/2021, n.7857).
Non è dunque condivisibile quanto affermato da parte appellante in merito alla circostanza che l'art. 879 cod. civ. rileverebbe unicamente con riferimento alle distanze tra gli edifici e le piazze e/o strade pubbliche.
Dunque, alla stregua dei consolidati e condivisi principi esposti, i motivi di doglianza devono essere respinti e, per conseguenza, sul punto va confermata l'impugnata sentenza.
Spese processuali
L'appello è integralmente rigettato;
pertanto, va confermata la regolamentazione delle spese processuali del primo grado stabilita dalla sentenza impugnata.
In ordine alle spese processuali del secondo grado di giudizio, il rigetto dell'appello giustifica la condanna di al pagamento delle spese processuali del secondo grado in favore Parte_1 dell'appellato Controparte_1
Applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, tenendo conto dei parametri minimi, rilevando la complessità minima della controversia, le spese a favore della parte appellata devono essere liquidate in complessivi € 4.996,00 di cui 1.029,00 per la fase di studio della controversia;
euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.523,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1.735,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge.
Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
In proposito si ritiene, in conformità al più recente orientamento della Suprema Corte, che la norma in questione richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di avere adottato una decisione configurabile come pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o di “respingimento integrale”, al solo fine di fugare possibili dubbi che il tenore della decisione, in termini di motivazione e/o di dispositivo, potrebbe ingenerare in ordine alla ricorrenza di una di tali fattispecie (Cass. civ., sez. III,
n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Palmi n. 1068/2019 emessa il 27 novembre 2019 ed in pari data pubblicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna al pagamento in favore del delle spese del CP_4 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.996,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone