Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 20/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 459/2024 promossa da:
AR US, C.F. [...], con il patrocinio dell'Avv. Angelo Canarezza, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Ravenna, Via IV Novembre, n. 5, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con il patrocinio dell'Avv. Grazia Guerra, giusto mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito dott. Roberto
Fantini, Notaio in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875, elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Varese, Via Volta, n. 3/5,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
In fatto
1. Con ricorso telematico ex art. 442 c.p.c. iscritto a ruolo generale in data 12.03.2024, il Sig.
AR SS ha esposto di aver presentato in data 16.09.2023 domanda volta ad ottenere l'autorizzazione per il riconoscimento degli assegni familiari a far data 17.09.2018, protocollata al riferimento INPS.8792.16/09/2023.0024580 (doc. 22 fascicolo ricorrente); tale domanda è stata respinta dall'INPS con provvedimento del 20.09.2023 per il seguente motivo: “1. Domanda respinta dall'operatore - stato civile del richiedente comunicato in pagina 1 di 11
2. Il ricorrente ha presentato in data 11.12.2023 il ricorso amministrativo avverso detto provvedimento di diniego (doc. 24 fascicolo ricorrente) allegando la documentazione comprovante i requisiti utili al fine dell'ottenimento del diritto, ovvero il certificato di matrimonio, il certificato di nascita dei figli, il certificato dello stato di famiglia, attestante la composizione e, a dire del ricorrente, il livello reddituale del nucleo negli anni 2018 - 2022.
Tale gravame è stato rigettato dall'INPS con deliberazione n. 245994 del 27.02.2024, con la seguente motivazione (doc. 1 fascicolo ricorrente): “L'autorizzazione ANF e le domande
ANF/Dip presentate dal sig. AR SS con decorrenza 17/09/2018 sono state respinte in quanto lo stato civile dell'interessato non risulta allineato con i dati dell'anagrafe comunale.
Da una consultazione in ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – infatti, lo stato civile dell'interessato risulta 'celibe' e non 'coniugato'. Il signor AR pertanto dovrà aggiornare i dati presso i competenti Uffici del Comune di residenza;
successivamente potrà chiedere un riesame delle domande inoltrate ai fini della percezione dell'assegno unico familiare”.
3. In seguito al rigetto di tale ricorso, il ricorrente - sulla base di quanto statuito dalla direttiva
2003/109 CE - ha convenuto in giudizio l'Inps chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: - accertare e dichiarare l'applicabilità della disciplina dettata dalla direttiva comunitaria Self-executing 2003/109/CE e 98/2011/UE in materia di assistenza e protezione sociale, come interpretata dalle sentenza del 25.11.2020 CGUE nelle cause C-
302/19 e C-303/19, e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del sig. AR SS
a percepire l'Assegno per il Nucleo Familiare con decorrenza 17.09.2018, come da domanda amministrativa allegata in atti, e comunque alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani, per tutti i figli del ricorrente come da causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite e oneri fiscali come per legge e con richiesta di distrazione delle spese legali ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara procuratore antistatario”.
4. L'Inps si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. La difesa della parte resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda in quanto parte ricorrente risulta censito nell'anagrafe dello stato civile come 'cittadino celibe', che dalla lettura dell'estratto di matrimonio il ricorrente risulterebbe celibe nello stato italiano e in stato di poligamia nel paese di origine, che il pagina 2 di 11 ricorrente ha omesso l'allegazione sul quantum richiesto e sui redditi del nucleo familiare e non ha fornito prova circa la sussistenza degli ulteriori presupposti ex lege previsti per il riconoscimento del beneficio.
Nel merito, l'INPS ha rilevato che l'ANF non ha natura di prestazione essenziale, trattandosi, viceversa, di prestazione previdenziale di carattere integrativo e che, con riferimento a Paesi non comunitari ovvero con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni internazionali in condizioni di reciprocità “non sarebbe possibile conoscere e valorizzare in termini di incompatibilità l'eventuale sussistenza di altre prestazioni erogate dallo Stato estero per il medesimo nucleo familiare (circostanza viceversa monitorata nell'area comunitaria e nell'ambito convenzionale) ovvero eventuali mutazioni dei vincoli coniugali, vicende dei rapporti familiari ovvero trasformazioni di status … in grado di incidere validamente sulla permanenza del diritto alla percezione dell'ANF relativamente ad un nucleo familiare che fosse collocato in un paese extracomunitario e con il quale non vige il principio di reciprocità oppure una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”.
Inoltre, l'INPS ha dedotto che “a norma dell'art. 1 co. 2 DPR n. 349/99 si esclude, a far data dal 19/11/99, la necessità della verifica della reciprocità per gli stranieri titolari di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno di lungo periodo) o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro relativamente ai livelli minimi essenziali di assistenza ed alla tutela connessa con i diritti civili, mentre resta necessaria la condizione di reciprocità per le prestazioni di natura assistenziale integrative dei livelli di reddito e di sussistenza garantiti nonché accessorie ai livelli di assistenza essenziali già garantiti e per le prestazioni a carattere previdenziale”.
In conclusione, l'Inps ha rilevato che il dispositivo di parità di trattamento, invocato a mezzo del richiamo alla Direttiva 2003/109/CE, non può essere applicato con riferimento ad una prestazione come l'ANF che non ha natura essenziale ed ha, viceversa, una specifica funzione di integrazione di un reddito già esistente cui accede. Inoltre, secondo la prospettazione dell'INPS, la Direttiva 2003/109/CE pone una clausola di limitazione, stabilendo che “…Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali…”. Infine, la presenza nell'ordinamento nazionale della norma di cui all'art. 2, co. 6 bis, l. 153/88 - nella misura in cui disciplina in modo specifico la materia del riconoscimento della prestazione di sicurezza sociale in favore dei cittadini extra comunitari in modo difforme rispetto ai soggetti titolari della nazionalità - costituisce quel riferimento sistematico previsto ed autorizzato dalla clausola di pagina 3 di 11 cui al richiamato art. 9, co. 12, lett. c, D. Lgs. 286/1998 che stabilisce la parità di trattamento
“… salvo che sia diversamente disposto …”.
5. Fallito il tentativo di conciliazione, omessa ogni istruttoria, fissata udienza di discussione e concessi i termini per il deposito di note scritte ex art 127ter, la causa viene decisa con deposito di sentenza.
Il ricorso non è fondato e va rigettato per i seguenti motivi.
In diritto
La questione alla base della presente controversia riguarda il riconoscimento del diritto alla prestazione Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo, per i familiari residenti in [...]terzo.
I. La normativa in tema ANF
L'articolo 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, disciplinando la tutela dell'Assegno per il nucleo familiare (ANF), prevede che il riconoscimento e la misura della prestazione ANF avvengano sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo. La normativa in esame individua la nozione di nucleo familiare, con valenza generale, al comma 6 dell'articolo 2 del citato d.l. prevedendo che il nucleo familiare sia composto “dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.
L'art. 2, comma 6 bis, del d.l. n. 69 del 13 marzo 1988 citato, nella sua perdurante vigenza
(prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), dispone che: “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini pagina 4 di 11 italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”.
La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 67 dell'11 marzo 2022, ha dichiarato inammissibili, per carenza di rilevanza, le sollevate questioni di legittimità dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 69 del 1988 precisando che occorre procedere alla disapplicazione di tale disposizione. Pertanto, la prestazione di Assegno per il nucleo familiare erogata dall'Inps ai lavoratori del settore privato e ai titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente spetta anche ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia, alle condizioni previste nell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988.
II. I presupposti per l'erogazione dell'assegno e la circolare INPS
I presupposti per l'erogazione dell'assegno in esame sono: la sussistenza di un rapporto di lavoro;
il numero dei componenti del nucleo familiare, composto dal richiedente l'assegno e dai familiari indicati al comma 6 dell'art. 2 cit. (debitamente documentati anche tramite una dichiarazione di responsabilità appositamente compilata); il reddito del nucleo familiare, pari all'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno nel quale viene presentata la domanda;
l'assenza di un altro A.N.F. o di altro trattamento di famiglia.
Con la circolare n. 95 del 02.08.2022 INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di assegno per il nucleo familiare ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale sopra citata, per i familiari – residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo – di lavoratore extracomunitario, cittadino di Paese terzo, titolare di permesso unico lavoro o soggiornante di lungo periodo (depositata quale doc. 25 di parte ricorrente). Ciò con riguardo alla documentazione da acquisire e alle verifiche da effettuare per la definizione del diritto e della misura dell'Assegno per il nucleo familiare ai fini del recepimento della sentenza sopra richiamata.
Al fine di potere procedere con la verifica e l'accertamento del diritto, nonché della misura della prestazione familiare, l'acquisizione della documentazione necessaria, in gran parte dei casi, avviene mediante le autocertificazioni del richiedente la prestazione, in ottemperanza di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, all'articolo 3 è stato definito l'ambito soggettivo di applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000 prevedendo, ai commi pagina 5 di 11 2 e 3, che il cittadino straniero non appartenente all'Unione europea possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei suddetti casi, pertanto, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati “mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, 'dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri'” (cfr. il comma 4 del citato articolo 3).
Laddove non risulti possibile il rilascio di autocertificazioni attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all'estero del lavoratore soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente l'Assegno per il nucleo familiare, questi dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale o mediante apposizione di “apostilla”.
Analogamente, i redditi prodotti all'estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.
III. L'oggetto del contendere e la giurisprudenza rilevante
Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all'Istituto da cittadino di
Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all'estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati, al pari delle situazioni o fatti autocertificabili, i documenti, redatti nella forma descritta al paragrafo 3 della circolare Inps sopra citata, che attestino: lo stato civile del richiedente;
lo stato di famiglia con l'indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell'ANF; il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l'ANF); i redditi dei familiari prodotti all'estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell'imposta sui redditi, per il periodo di riferimento della domanda di ANF;
eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo. pagina 6 di 11 In relazione all'oggetto della controversia in esame, va osservato che il ricorso amministrativo proposto dal ricorrente avverso il diniego INPS è stato respinto con la seguente motivazione:
“L'autorizzazione ANF e le domande ANF/Dip presentate dal sig. AR SS con decorrenza 17/09/2018 sono state respinte in quanto lo stato civile dell'interessato non risulta allineato con i dati dell'anagrafe comunale. Da una consultazione in ANPR – Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente – infatti, lo stato civile dell'interessato risulta 'celibe' e non 'coniugato'. Il signor AR pertanto dovrà aggiornare i dati presso i competenti Uffici del
Comune di residenza;
successivamente potrà chiedere un riesame delle domande inoltrate ai fini della percezione dell'assegno unico familiare”.
A tal riguardo, va precisato che, seppur solo nel corso del giudizio, con nota del 28.08.2024, il ricorrente ha depositato il “certificato legalizzato attestante l'omogamia del ricorrente” in data
19.08.2024, necessario al fine dell'ottenimento del beneficio.
A mezzo di tale produzione documentale, seppur di formazione successiva all'instaurazione del giudizio, si potrebbe ritenere sanata l'eccezione sollevata a riguardo dall'Istituto.
Si ritiene invece fondata l'eccezione dell'Istituto resistente con riguardo all'omessa allegazione sul quantum richiesto e sui redditi del nucleo familiare. Come detto sopra, i redditi prodotti all'estero dai soggetti interessati e loro familiari devono essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.
Sul punto si è già espressa la giurisprudenza di merito (ex plurimis Corte Appello di Bologna, sentenza n. 79/2025 del 06.02.2025 pubblicata in data 10.03.2025) che si riporta anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c.: “In base alla normativa richiamata, dunque, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane;
negli altri casi, è necessario ottenere dall'autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33, commi 2 e 3, del d.P.R. 445/2000; il comma 4 prevede che “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture”).
Non rientrano tra gli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all'estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con riferimento ad esempio all'accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni. pagina 7 di 11 Se, quindi, la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l'esperibilità da parte della Pubblica Amministrazione di effettivi controlli ex post che possano fare emergere l'eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l'autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
La possibilità che la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da autocertificazione, è dunque priva di fondamento normativo.
In particolare, si deve osservare che l'art. 2, comma 2, lett. b), del D.M. 12 maggio 2003, con cui è stata data attuazione all'art. 49, comma 1, della l. n. 289/2002, prevede che possa essere presentata autocertificazione per gli eventuali “ulteriori redditi”, restando comunque imprescindibile la
“certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali” di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M.
12 maggio 2003.
Inoltre, l'art. 2, comma 3, D.M. 12 maggio 2003 specifica che non è comunque sufficiente una mera autocertificazione, dato che “le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152” (sul punto, si richiama la sentenza n. 156/2023 R.S. del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Prima Civile – Sottosezione Lavoro emessa e pubblicata il
12.4.2023, confermata da questa Corte di Appello) con sentenza emessa il 16.5.2024, in causa n.
528/2023 RG CA).
A ciò aggiungasi, in linea generale e con affermazione valevole sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri residenti in Italia, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'autocertificazione, pur utilizzabili in sede amministrativa e nei limiti sopra indicati, non possono valere come prova in sede giudiziaria, in quanto nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non può essere attribuito valore probatorio ad una dichiarazione diretta ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda (in tal senso, v., tra le tante, Cass., 20.9.2004, n. 18856;
conforme: Cass., 25.7.2002, n. 10981).
Ne consegue, quindi, che si deve verificare se parte appellata abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della domanda.
Si rileva, infatti, che la Corte di Cassazione (Cass. lav. n. 16710/22, n.7097/23) ha ripetutamente asserito che l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2, d.l. n. 69/1988 presuppone la duplice condizione dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro pagina 8 di 11 dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare, e che tale condizione deve essere provata da chi presenta la relativa domanda.
Va, poi, escluso che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che opinare diversamente consentirebbe ai cittadini extracomunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani (cfr. Cass. 6953/23, Cass.7097/23).
La Suprema Corte (Cass. lav n. 6953/2023) ha, infatti, asserito che: “La concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo C.U.D. (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione dell'art. 2, comma 9, del d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla l. n. 153 del 1988, il quale, in coerenza col principio egualitario insito nella struttura e nella funzione dell'ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori”.
Si deve, inoltre, evidenziare che l'esatta determinazione del reddito del nucleo familiare è necessaria anche per calcolare l'entità della prestazione spettante.
Ciò posto si ritiene che il reddito complessivo del nucleo familiare dell'odierno appellato per gli anni rilevanti ai fini della domanda tenuto conto della documentazione prodotta non può ritenersi adeguatamente provato.
L'appellato, infatti, con specifico riferimento al proprio reddito personale, si è limitato a produrre i modelli 730 e le CU 2017-2020 produzione insufficiente, in quanto nella dichiarazione reddituale per
A.N.F. devono, altresì, essere dichiarati eventuali altri redditi, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero.
Nel caso di specie non vi sono idonee produzioni circa i redditi esteri dell'appellato, né in relazione al reddito dei componenti del suo nucleo familiare.
L'appellato, infatti, in relazione ai componenti del nucleo familiare ha prodotto solo due attestati di famiglia del consolato del Burkina Faso da cui risulta che la moglie e i figli sono “viventi e fiscalmente a suo carico” senza indicazione dei redditi degli stessi e con una dizione “fiscalmente a carico” del tutto generica in quanto non è nemmeno specificato ai sensi di quale normativa siano considerati tali.
Peraltro tali attestati sono stati emessi nel 2021 e 2022 e nulla provano in relazione alla precedente composizione e situazione del nucleo familiare dell'appellato e ciò tanto più se si considera che i due figli indicati nella domanda di ANF e negli attestati non sono figli della moglie sposata il 9 marzo 2021 in regime di poligamia inserita nel nucleo familiare (cfr. doc n.4, 5,6 di parte appellata).
Come risulta dalla norma è, invece, imprescindibile l'esatta determinazione del reddito del nucleo familiare e ciò sia per verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto agli ANF sia per la determinazione in concreto della loro entità. pagina 9 di 11 Né a fronte della rigorosa formulazione della norma è possibile ricorrere a presunzioni per determinare il reddito del nucleo familiare e ciò considerato che, oltre ai redditi da lavoro, vi sono redditi diversi come, per esempio, quelli derivanti da immobili, da successioni, alimenti o altro e specialmente nel caso di specie in cui, come sopra detto, i due minori indicati nella domanda ANF sono figli di madre diversa dalla moglie dell'appellato attualmente inserita nel nucleo familiare e sposata in regime di poligamia.
Va, peraltro, escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una
“pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n.
18252/2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).
Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in materia, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui “in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale” (v. Cass. nn. 4067/2002;
13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011; 8856 /
2017) e secondo cui “nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutari e di quello socio - economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello” (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 /
2016).
La necessità della specifica deduzione della situazione reddituale e della relativa prova non può dunque essere ovviata da istanze di acquisizione documentale volte alla conoscenza dei dati rilevanti, venendo in rilievo una richiesta del tutto esplorativa.
A conforto delle suesposte valutazioni, si osserva che questa Corte si è già pronunciata su diversi ricorsi in appello promossi contro l'I.N.P.S. aventi ad oggetto analoga questione, confermando le sentenze emesse in primo grado favorevoli, in punto di carenza di prova del requisito reddituale, pagina 10 di 11 all'assunto dell'Istituto, odierno appellante (tra le prime, v. sentenza Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, n 784/2021 del 05.10.2021)”.
Alla luce dei motivi esposti, la domanda non può essere accolta. Si ritiene infatti che il reddito complessivo del nucleo familiare dell'odierno ricorrente per gli anni rilevanti ai fini della domanda, tenuto conto della documentazione prodotta non può ritenersi adeguatamente provato. Peraltro, l'esatta determinazione del reddito del nucleo familiare è necessaria anche per calcolare l'entità della prestazione spettante.
La complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata e le difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, complessivamente considerate, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 20 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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