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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8781 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, lette le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, pronuncia in data 26.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 14865/2024
TRA
C.F. rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Ruotolo Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, P.I. , in persona del legale rapp. Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Dell'Anna, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÈ
, C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 il ricorrente esponeva:
- che in data 03.05.2023 l' di Napoli gli notificava a mezzo Controparte_1 Pt_2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art 77 DPR 602/73 n.
[...]
07176202300007235000 per l'importo complessivo costi di iscrizione e cancellazione ipotecaria di
€ 181.622,13; - di impugnare i prodromici avvisi di addebito: n. 37120220011677592000 a titolo di Contributi IVS per l'anno 2020 (notificato il 06/08/2022); n. 37120220024153647000 a titolo di Contributi IVS per l'anno 2021 (notificato il 13/01/2023); n. 37120220024153647000 a titolo di Contributi IVS per l'anno 2017 (notificato il 03/06/2022); per un valore complessivo della controversia pari ad €
10.251,99.
Egli deduceva la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la violazione degli artt. 25, 26 e 50, d.p.r. n. 602/1973, degli artt. 6 e 17, legge n. 212/2000, dell'art. 24 cost., nonché la violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. Eccepiva la tardività della notifica della cartella e la decadenza dell'amministrazione alla riscossione;
la prescrizione dei crediti, delle sanzioni e degli interessi per la mancanza di ricezione di qualsiasi atto prodromico;
l'errata quantificazione della somma richiesta per mancata comunicazione delle motivazioni di spesa e per errato calcolo anche in base agli interessi calcolati. Tanto premesso, chiedeva l'immediata sospensione del provvedimento impugnato e concludeva nel seguente modo: “- in via preliminare, sospendere la presente esecuzione;
- nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità della notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per tutte le motivazioni rese;
- annullare le sanzioni, interessi per le motivazioni sopra dedotte e scomputarle dal calcolo richiesto;
- Risarcire il danno ingiusto subito dalla ricorrente a seguito del comportamento della odierna resistente quantificato nella misura che il Giudice vorrà ritenere equa e satisfattiva: -Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge”, da attribuire al procuratore antistatario”.
Si costituiva l' che deduceva la tardività e Controparte_3
l'inammissibilità delle avverse eccezioni di presunta mancata notifica degli AVA impugnati, di presunto difetto di motivazione della CPI impugnata, di presunta mancata notifica del preventivo AVI ex art. 50 D.P.R. 602/19873, di presunta decadenza dall'iscrizione a ruolo da parte dell'Ente impositore, in quanto queste ultime dovevano essere rilevate entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Deduceva che l' rispetto alla notificazione ed al merito CP_1
CP_ degli avvisi di addebito fosse carente di legittimazione passiva ed, infine, eccepiva l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione. Concludeva nel modo seguente: “A) Rigettare le domande attoree, in quanto tardive, inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui alla narrativa del presente atto;
B) In subordine, con riferimento alla notifica degli
AVA impugnati, dichiarare il difetto di legittimazione passiva, ovvero l'estraneità, di
[...]
rispetto all'assunto attoreo, per le causali di cui alla narrativa del presente Controparte_3 atto;
C) In caso di declaratoria di fondatezza della domanda avversa, dichiarare tenuto l'Ente impositore, in persona del suo legale rappresentante p.t., a garantire e manlevare lo scrivente Agente della Riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole a quest'ultimo eventualmente derivante al presente giudizio, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
D) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
L' resisteva al ricorso deducendo in via principale e preliminare il difetto di CP_2 legittimazione della nonché l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad CP_4 agire ex articolo 100 c.p.c. Deduceva l'inammissibilità delle eccezioni formali sollevate contro il titolo esecutivo poiché dovevano essere rilevate entro il termine di 20 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Contestava l'opposizione nel merito sia perché i titoli esecutivi erano già stati notificati, sia perché non risultava maturata la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, anche in considerazione della sospensione termini disposta nel periodo della pandemia. Chiedeva il rigetto dell'eccezione avversaria di decadenza ex articolo 25 del
DPR 602/1973 perché tardivamente sollevata oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito e concludeva nel modo seguente: “PREVIA ESTROMISSIONE della SCCI spa: -in via principale e preliminare dichiarare l'INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE per carenza di interesse ad agire con vittoria di spese;
-in via subordinata rigettare il ricorso nel merito, con vittoria di spese
ANCHE PER LITE TEMERARIA, VISTE LE RITUALI NOTIFICHE DEGLI AVVISI DI
ADDEBITO”.
All'udienza odierna, all'esito delle note di trattazione scritta, si pronuncia la seguente sentenza.
Il ricorso è da rigettare
In primis parte ricorrente impugna gli avvisi di addebito: n. 37120220011677592000 a titolo di Contributi IVS per l'anno 2020 (notificato il 06/08/2022); n. 37120220024153647000 a titolo di
Contributi IVS per l'anno 2021 (notificato il 13/01/2023); n. 37120220024153647000 a titolo di
Contributi IVS per l'anno 2017 (notificato il 03/06/2022); per un valore complessivo della controversia pari ad € 10.251,99, ma il campo di indagine va limitato agli avvisi di n.
37120220011677592000 a titolo di Contributi IVS per l'anno 2020 (notificato il 06/08/2022); n.
37120220024153647000 a titolo di Contributi IVS per l'anno 2021 (notificato il 13/01/2023), non risultando dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata nessun avviso di addebito n.
37120220024153647000 a titolo di Contributi IVS per l'anno 2017, notificato il 03/06/2022.
Inoltre va disattesa l'eccezione dell' sulla mancanza di legittimazione passiva della CP_2 CP_4 non essendosi l' costituita per quest'ultima. CP_2
In ordine alla legittimazione passiva di va condiviso l'arresto giurisprudenziale della CP_5
Suprema Corte che ravvisa nell' l'unico legittimato passivo. In proposito, è stato osservato che CP_2
"in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
nè trova applicazione il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria" (v. Cass.
n. 16425 del 2019, resa in seguito alla ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 19680 del 2018, che aveva sollecitato l'intervento nomofilattico della Sezione Quarta finalizzato alla verifica della sussistenza della legittimazione dell , quale litisconsorte necessario, nelle Controparte_6 controversie aventi ad oggetto un debito di contributi soggetti a riscossione mediante iscrizione a ruolo)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/11/2020 n.24613).
Nel caso di specie, si evidenzia che l'avviso di addebito n. 37120220011677592000 (a titolo di
Contributi IVS per l'anno 2020) risulta notificato via pec il 06/08/2022 e l'avviso di addebito n.
37120220024153647000 (a titolo di Contributi IVS per l'anno 2021) risulta notificato via pec il
13/01/2023, come provato e depositato dall' (cfr.atti). Essendo stato il ricorso depositato in data CP_2
25.06.2024, è decorso il termine di 20 previsto dall'art. 617 cpc e 40 giorni per l'impugnazione previsto dall'articolo 24 Decreto Legislativo 46/99. Pertanto alcuna eccezione sia formale che di merito può essere sollevata e gli avvisi di addebito sono diventati definitivi e incontestabili. Per lo stesso motivo non è decorsa alcuna prescrizione successivamente alla notifica dei suddetti avvisi di addebito. Come correttamente osservato dalle Sezione Unite sentenza n. 23397 del 17.11.2016 il corso prescrizionale successivo alla formazione del titolo di natura extra processuale, segue lo stesso corso della pretesa cui inerisce. Pertanto il termine di prescrizione successivo alla formazione dell'avviso di addebito è da considerarsi quinquennale.
Alla luce di tutto ciò il ricorso è da rigettare
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ciascuna parte convenuta pari a 1312 Euro ciascuna, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Si comunichi Napoli, il 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, lette le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, pronuncia in data 26.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 14865/2024
TRA
C.F. rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Ruotolo Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, P.I. , in persona del legale rapp. Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Dell'Anna, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÈ
, C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 il ricorrente esponeva:
- che in data 03.05.2023 l' di Napoli gli notificava a mezzo Controparte_1 Pt_2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art 77 DPR 602/73 n.
[...]
07176202300007235000 per l'importo complessivo costi di iscrizione e cancellazione ipotecaria di
€ 181.622,13; - di impugnare i prodromici avvisi di addebito: n. 37120220011677592000 a titolo di Contributi IVS per l'anno 2020 (notificato il 06/08/2022); n. 37120220024153647000 a titolo di Contributi IVS per l'anno 2021 (notificato il 13/01/2023); n. 37120220024153647000 a titolo di Contributi IVS per l'anno 2017 (notificato il 03/06/2022); per un valore complessivo della controversia pari ad €
10.251,99.
Egli deduceva la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la violazione degli artt. 25, 26 e 50, d.p.r. n. 602/1973, degli artt. 6 e 17, legge n. 212/2000, dell'art. 24 cost., nonché la violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. Eccepiva la tardività della notifica della cartella e la decadenza dell'amministrazione alla riscossione;
la prescrizione dei crediti, delle sanzioni e degli interessi per la mancanza di ricezione di qualsiasi atto prodromico;
l'errata quantificazione della somma richiesta per mancata comunicazione delle motivazioni di spesa e per errato calcolo anche in base agli interessi calcolati. Tanto premesso, chiedeva l'immediata sospensione del provvedimento impugnato e concludeva nel seguente modo: “- in via preliminare, sospendere la presente esecuzione;
- nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità della notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per tutte le motivazioni rese;
- annullare le sanzioni, interessi per le motivazioni sopra dedotte e scomputarle dal calcolo richiesto;
- Risarcire il danno ingiusto subito dalla ricorrente a seguito del comportamento della odierna resistente quantificato nella misura che il Giudice vorrà ritenere equa e satisfattiva: -Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge”, da attribuire al procuratore antistatario”.
Si costituiva l' che deduceva la tardività e Controparte_3
l'inammissibilità delle avverse eccezioni di presunta mancata notifica degli AVA impugnati, di presunto difetto di motivazione della CPI impugnata, di presunta mancata notifica del preventivo AVI ex art. 50 D.P.R. 602/19873, di presunta decadenza dall'iscrizione a ruolo da parte dell'Ente impositore, in quanto queste ultime dovevano essere rilevate entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Deduceva che l' rispetto alla notificazione ed al merito CP_1
CP_ degli avvisi di addebito fosse carente di legittimazione passiva ed, infine, eccepiva l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione. Concludeva nel modo seguente: “A) Rigettare le domande attoree, in quanto tardive, inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui alla narrativa del presente atto;
B) In subordine, con riferimento alla notifica degli
AVA impugnati, dichiarare il difetto di legittimazione passiva, ovvero l'estraneità, di
[...]
rispetto all'assunto attoreo, per le causali di cui alla narrativa del presente Controparte_3 atto;
C) In caso di declaratoria di fondatezza della domanda avversa, dichiarare tenuto l'Ente impositore, in persona del suo legale rappresentante p.t., a garantire e manlevare lo scrivente Agente della Riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole a quest'ultimo eventualmente derivante al presente giudizio, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
D) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
L' resisteva al ricorso deducendo in via principale e preliminare il difetto di CP_2 legittimazione della nonché l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad CP_4 agire ex articolo 100 c.p.c. Deduceva l'inammissibilità delle eccezioni formali sollevate contro il titolo esecutivo poiché dovevano essere rilevate entro il termine di 20 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Contestava l'opposizione nel merito sia perché i titoli esecutivi erano già stati notificati, sia perché non risultava maturata la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, anche in considerazione della sospensione termini disposta nel periodo della pandemia. Chiedeva il rigetto dell'eccezione avversaria di decadenza ex articolo 25 del
DPR 602/1973 perché tardivamente sollevata oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito e concludeva nel modo seguente: “PREVIA ESTROMISSIONE della SCCI spa: -in via principale e preliminare dichiarare l'INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE per carenza di interesse ad agire con vittoria di spese;
-in via subordinata rigettare il ricorso nel merito, con vittoria di spese
ANCHE PER LITE TEMERARIA, VISTE LE RITUALI NOTIFICHE DEGLI AVVISI DI
ADDEBITO”.
All'udienza odierna, all'esito delle note di trattazione scritta, si pronuncia la seguente sentenza.
Il ricorso è da rigettare
In primis parte ricorrente impugna gli avvisi di addebito: n. 37120220011677592000 a titolo di Contributi IVS per l'anno 2020 (notificato il 06/08/2022); n. 37120220024153647000 a titolo di
Contributi IVS per l'anno 2021 (notificato il 13/01/2023); n. 37120220024153647000 a titolo di
Contributi IVS per l'anno 2017 (notificato il 03/06/2022); per un valore complessivo della controversia pari ad € 10.251,99, ma il campo di indagine va limitato agli avvisi di n.
37120220011677592000 a titolo di Contributi IVS per l'anno 2020 (notificato il 06/08/2022); n.
37120220024153647000 a titolo di Contributi IVS per l'anno 2021 (notificato il 13/01/2023), non risultando dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata nessun avviso di addebito n.
37120220024153647000 a titolo di Contributi IVS per l'anno 2017, notificato il 03/06/2022.
Inoltre va disattesa l'eccezione dell' sulla mancanza di legittimazione passiva della CP_2 CP_4 non essendosi l' costituita per quest'ultima. CP_2
In ordine alla legittimazione passiva di va condiviso l'arresto giurisprudenziale della CP_5
Suprema Corte che ravvisa nell' l'unico legittimato passivo. In proposito, è stato osservato che CP_2
"in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
nè trova applicazione il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria" (v. Cass.
n. 16425 del 2019, resa in seguito alla ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 19680 del 2018, che aveva sollecitato l'intervento nomofilattico della Sezione Quarta finalizzato alla verifica della sussistenza della legittimazione dell , quale litisconsorte necessario, nelle Controparte_6 controversie aventi ad oggetto un debito di contributi soggetti a riscossione mediante iscrizione a ruolo)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/11/2020 n.24613).
Nel caso di specie, si evidenzia che l'avviso di addebito n. 37120220011677592000 (a titolo di
Contributi IVS per l'anno 2020) risulta notificato via pec il 06/08/2022 e l'avviso di addebito n.
37120220024153647000 (a titolo di Contributi IVS per l'anno 2021) risulta notificato via pec il
13/01/2023, come provato e depositato dall' (cfr.atti). Essendo stato il ricorso depositato in data CP_2
25.06.2024, è decorso il termine di 20 previsto dall'art. 617 cpc e 40 giorni per l'impugnazione previsto dall'articolo 24 Decreto Legislativo 46/99. Pertanto alcuna eccezione sia formale che di merito può essere sollevata e gli avvisi di addebito sono diventati definitivi e incontestabili. Per lo stesso motivo non è decorsa alcuna prescrizione successivamente alla notifica dei suddetti avvisi di addebito. Come correttamente osservato dalle Sezione Unite sentenza n. 23397 del 17.11.2016 il corso prescrizionale successivo alla formazione del titolo di natura extra processuale, segue lo stesso corso della pretesa cui inerisce. Pertanto il termine di prescrizione successivo alla formazione dell'avviso di addebito è da considerarsi quinquennale.
Alla luce di tutto ciò il ricorso è da rigettare
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ciascuna parte convenuta pari a 1312 Euro ciascuna, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Si comunichi Napoli, il 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia