Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Emma Manzionna Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere dott. Marcello Travaglione Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al RGN. 1531/2023, promossa da: supercondominio in Foggia alla via E. Pestalozzi 30 - via Salomone 95/C, C.F. Parte_1
, in persona del suo amministratore pro tempore con l'avv. Francesco Palumbo, pec: P.IVA_1
Email_1
APPELLANTE
Contro
: C.F. , con l'avv. Giuseppina Valentini, pec: Controparte_1 C.F._1
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APPELLATA per la riforma della sentenza n. 2711/2023, del Tribunale di Foggia, I sezione civile, pubblicata il
06/11/2023, resa nel giudizio RGN. 3140/2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra , sull'assunto di essere proprietaria di tre immobili siti al pianterreno e ubicati Controparte_1
in via Marchese De Rosa n. 19/c, in via Salomone 95/E 95/F, angolo Via Marchese De Rosa 19/A-B e in via Salomone n. 95/D, nonchè di un immobile ad uso abitativo sito alla via Salomone n.95/C, con atto di citazione notificato in data 23/04/15, impugnava la delibera assembleare del “Supercondominio
Valentini in Foggia alla Via Pestalozzi 30 e Via Salomone 95/C”, del 27/03/2015 relativamente ai punti
3-4-5-6 e 7 dell'O.D.G., del seguente tenore: “... .3) Contestazioni di alcuni condomini in merito alla gestione dell'acqua che alimenta i locali a piano terra: i locali a piano terra non farebbero parte del
pagina 1 di 7
.4) Avendo aderito all'istanza di conciliazione resa da
+5 e , si ripropone l'approvazione del Rendiconto Controparte_2 Controparte_3
Consuntivo anno 2013 (Nota sintetica Esplicativa, Riepilogo Economico, Situazione Patrimoniale, Conto
Economico dei Movimenti in entrata e in uscita, Piani di riparto, delle spese trai condomini, Riepilogo finanziario Registro di contabilità) rielaborato al solo fine di tentare il raggiungimento di un accordo conciliativo;
.5) Transazione liti in corso e decisioni in merito alle spese legali;
.6) approvazione Rendiconto
Consuntivo Gestione anno 2014 (Nota sintetica Esplicativa, Riepilogo Economico, Situazione Patrimoniale,
Conto Economico dei Movimenti in entrata e in uscita, Piano di riparto delle spese trai condomini, Riepilogo finanziario Registro di contabilità); .7) Approvazione preventivo gestione anno 2015 e relativa ripartizione delle spese;
” censurandola per la illegittima ed erronea inclusione nella contabilità del “Supercondominio
Palazzo Valentini” dei piani terranei di proprietà dell'appellata, relativamente ai consumi idrici degli stessi, sia nei riparti riferiti al consuntivo gestione anno 2013, 2014 e preventivo gestione anno 2015,.e concludeva per sentir: “1. In via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera assembleare del 27/03/2015 relativamente ai punti 3-4-5-6 e 7 e all'ordine del giorno;
2. In via principale, nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità nonchè l'inefficacia della delibera assembleare del 27/03/2015 adottata dal
Supercondominio in Foggia alla Via E. Pestalozzi 30 Via Salomone 95/C relativamente ai punti 3- Parte_1
4-5-6 e 7 e all'ordine del giorno;
3. Per l'effetto condannare il Supercondominio “Valentini” in Foggia alla Via
E. Pestalozzi 30 Via Salomone 95/C, in persona del suo amministratore pro tempore, alla rielaborazione dei bilanci consuntivi e preventivi approvati dall'assemblea del 27/03/2015 scomputando tutte le voci di spesa illegittimamente imputate alla sig.ra ;
4. Condannare il Supercondominio “Valentini” in Controparte_3
Foggia alla Via E. Pestalozzi n.30 e Via Salomone n. 95/C al rimborso delle spese processuali”.
Si costituiva in giudizio il Supercondominio contestando la domanda e concludeva per il rigetto dell'impugnazione della deliberazione del 27/03/2015 adottata dal Supercondominio “perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e/o per difetto di interesse di agire;
rigettare ogni altra domanda attorea e condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di lite”.
All'esito dell'istruttoria sostanzialmente documentale il Tribunale così statuiva: “1) dichiara la nullità della delibera assembleare del 27/03/2015 adottata dal Supercondominio “Valentini” in Foggia alla
Via E. Pestalozzi 30 Via Salomone 95/C relativamente ai punti 3, 4, 6 e 7 dell'ordine del giorno;
2) dichiara assorbita, dall'accoglimento della domanda di invalidità della delibera impugnata, la domanda di condanna del alla rielaborazione dei bilanci approvati dall'assemblea del CP_4
27.03.2015, scomputando le voci del servizio idrico imputate all'attrice; 3) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che qui si liquidano in euro 5.077,00 per compenso,
pagina 2 di 7 ed euro 284,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso) Iva e CPA come per legge;
4) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice per lite temeraria dell'importo pari ad € 2.620,00 liquidato in via equitativa”.
Censurava la sentenza, con atto di appello notificato il 07.12.2023, il
[...]
CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL Parte_2
DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.; CONTRADDITTORIETA' DELLA SENTENZA EX ART. 132 COMMA
II N.4 C.P.C. E 156 II COMMA C.P.C.; VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1123 C.C..; ASSENZA DI
MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE ART. 132 II COMMA N.4 E 156 II COMMA C.P.C. IN RELAZIONE ALLA
DICHIARAZIONE DI NULLITA' APPROVAZIONE PREVENTIVO INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI CP_5
RIELABORAZIONE DEI BILANCI;
ASSORBIMENTO - ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE EX ART. 132 COMMA II
N.4 C.P.C. E 156 II COMMA C.P.C.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA EX ART. 91. E 92 C.P.C
IN ORDINE AL RIGETTO DELLA DOMANDA DI IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DI CUI AL V PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO;
INFONDATEZZA DEL RISARCIMENTO DA LITE TEMERARIA;
VIOLAZIONE EX ARTT.
91 E 92 CPC IN ORDINE AL GOVERNO DELLE SPESE.
Resisteva l'appellata che contestava i motivi d'appello e concludeva per il rigetto del gravame con vittoria di spese e la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc.
La Corte, all'esito dell'udienza dell'11.09.2024, svoltasi telematicamente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note di trattazione, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta l'appellante, col primo motivo, il difetto di PROVA del DISTACCO dei PIANTERRENI
DELL'ATTRICE DALLA CONDOTTA CP_6
La censura NON convince.
La ha documentato di aver comunicato in data 21.02.2013 l'avvenuta installazione, in data CP_1
15.01.2023, di propri autonomi contatori e di aver stipulato i contratti di fornitura di acqua relativi ai piani terranei di sua proprietà (all.ti 8 - 12 fascicolo di I grado parte attrice).
Sul punto la Suprema Corte ha affermato il principio che la ripartizione delle spese per la bolletta dell'acqua comune deve avvenire in base ai “contatori di sottrazione” installati in ogni singola unità abitativa (Cass. sent. n. 17557/2014) e non è necessaria alcuna preventiva delibera condominiale che autorizzi l'installazione di un contatore collegato al singolo appartamento.
Col secondo motivo il Supercondominio, censura l'erronea ricostruzione in fatto in quanto il Tribunale di prime cure afferma che con le delibere impugnate il supercondominio avrebbe posto a carico di tutti
i partecipanti del supercondominio il costo di servizi goduti solo da alcuni.
pagina 3 di 7 La censura è infondata come si evince dai rendiconti allegati all'avviso di convocazione dell'assemblea
Condominiale sono inclusi nei bilanci oggetto di contestazione i costi per il servizio idrico anche ai piani terranei (cod. 50, 51 e 52).
Dagli atti di causa emerge inequivocabilmente l'esistenza di due condotte idriche e che l'utenza idrica dei piani terranei era ed è del tutto distinta da quella del Supercondominio, per cui, per quanto riguarda il consumo di acqua il è un soggetto del tutto distinto dal Supercondominio Controparte_7
convenuto.
Col terzo motivo l'appellante contesta la reale esistenza del ed afferma che il Parte_3
Tribunale confonde l'assunta impossibilità del supercondominio di deliberare in ordine a servizi che sono comuni solo ad alcuni condomini con il differente divieto di porre il costo a carico anche di condomini estranei ai servizi con violazione o falsa applicazione dell'art.1123 c.c., per sostenere che i bilanci sarebbero validi in quanto (ad eccezione del preventivo) gli stessi si limitano a ripartire i consumi acqua e col quarto motivo si duole della erronea declaratoria di nullità del bilancio preventivo 2015 in quanto sostiene che nel detto bilancio non ci sarebbero i costi idrici
Le censure, congiuntamente esaminate per la loro intrinseca connessione, sono infondate
Dall'esame dei bilanci allegati all'avviso di convocazione dell'assemblea Condominiale si evince che sono inclusi i costi per il servizio idrico anche ai piani terranei (cod. 50, 51 e 52) ed il primo giudice ha puntualmente rilevato l'esistenza di due distinte condotte idriche ... una delle quali è riservata ai piani terra e l'altra con l'autoclave è riservata agli appartamenti delle due scale, che emerge inequivocabilmente dagli atti di causa.
Tanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Foggia n. 1568/04 con le allegate tabelle millesimali complete (all. 16 fascicolo di parte attrice nel giudizio di I grado) relative alla centrale termica, all'autoclave (ove risultano esclusi i piani terranei) e all'impianto fognante, e si legge nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado del (a pag. 9). CP_4
Il supercondominio generale, nella sua composizione integrale, non aveva il potere di deliberare in ordine alla linea idrica dei piani terra, con la conseguente nullità del deliberato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, sul punto, con la sentenza n. 9839/2021 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art.
15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni” -, contenuto
pagina 4 di 7 illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'”ordine pubblico” o al “buon costume”. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”.
Si è realizzata, quindi, una ipotesi di nullità della delibera in questione in ordine ai punti impugnati.
L'appellante col quinto motivo lamenta che il primo giudice ha erroneamente dichiarato assorbita, dall'accoglimento della domanda di invalidità della delibera impugnata, la domanda di condanna del
alla rielaborazione dei bilanci approvati dall'assemblea del 27.03.2015, scomputando le CP_4 voci del servizio idrico imputate all'attrice, che doveva essere rigettata.
La censura è inammissibile per difetto di interesse.
Il primo giudice ha correttamente applicato il principio dell'assorbimento della domanda in senso proprio che ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno (Cass. n. 2193/2020; Cass. 12/11/2018, n. 28995;
Cass. 27/12/2013, n. 28995).
Il Tribunale ha, pertanto, correttamente ritenuto, riguardo alla domanda spiegata dalla di CP_1
condanna alla rielaborazione dei bilanci consuntivi e preventivi del supercondominio (approvati dall'assemblea del 27.03.2015) da riapprovare scomputando le voci riferibili alle condotte idriche e/o illegittimamente attribuite all'attrice, che la stessa è rimasta integralmente assorbita dalla domanda di declaratoria di nullità della delibera, e comunque la dichiarata nullità della delibera impugnata e, quindi, delle voci illegittimamente attribuitele a fronte dell'approvazione stessa, già determina
l'integrale soddisfacimento dell'interesse dell'attrice (odierna appellata).
Va, poi, osservato, che, nei gradi di impugnazione, il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado, dovendosi tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado, idonea ad assumere la consistenza del giudicato per le parti non impugnate, a causa dei limiti dell'effetto devolutivo dell'appello. Ne discende che, nel decidere sulla sussistenza di tale interesse, e quindi sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio. Pertanto, l'interesse, ed il conseguente onere, della parte
pagina 5 di 7 soccombente ad impugnare è esteso, e nel contempo limitato, alle sole rationes decidendi poste a base della sentenza, ma non coinvolge le questioni sulle quali questa non si sia pronunciata, perché ritenute assorbite (Cass. 12 luglio 2016, n. 14190; Cass., 8 ottobre 2001, n. 12700); indi sotto questo profilo la censura svolta si appalesa inammissibile, ed in ogni caso detta censura, come in primo grado, resta assorbita dal rigetto dei precedenti motivi di impugnazione in quanto la declaratoria di nullità del deliberato, come detto, ha già determina l'integrale soddisfacimento dell'interesse dell'istante.
Col sesto e settimo motivo l'appellante si duole della condanna alle spese.
La censura, peraltro generica, è infondata atteso che il Tribunale si è attenuto al principio della soccombenza e la condanna alle spese deve essere motivata solamente nell'ipotesi di deroga a tale principio.
Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della condanna ex art. 96 cpc.
La censura può trovare accoglimento atteso che “in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire” (Corte di Cassazione, sentenza del 20 luglio 2023, n. 216667).
L'agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è una condotta in sé, automaticamente, rimproverabile. In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della pretesa ovvero il resistere in giudizio, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nel caso di specie, il comportamento del convenuto appare contenuto nei limiti di ciò che consente di resistere in giudizio, non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave né si ravvisa la sussistenza di un elemento soggettivo di colpevolezza in capo al soccombente
La sentenza sul punto va riformata con la revoca della statuizione di condanna di cui al punto 4 della parte motiva del provvedimento impugnato.
Atteso il parziale accoglimento dell'atto di appello le spese legali del presente grado alla luce delle reciproche soccombenze possono essere compensate tra le parti;
ritiene la Corte di confermare la statuizione sulle spese legali della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 1531/2023, promosso dal supercondominio in Foggia alla via E. Pestalozzi 30 - via Parte_1
pagina 6 di 7 Salomone 95/C, contro la sig.ra , per la riforma della sentenza n. 2711/2023, del Controparte_1
Tribunale di Foggia, I sezione civile, pubblicata il 06/11/2023, resa nel giudizio RGN. 3140/2015, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata revoca la condanna del appellante al pagamento CP_4 in favore dell'appellata per lite temeraria dell'importo pari ad € 2.620,00 di cui al punto 4 della parte motiva della sentenza impugnata;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. compensa integralmente le spese di lite del presente grado;
Così deciso nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 18.12.2024.
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Emma Manzionna
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