Versione
14 maggio 1886
14 maggio 1886
>
Versione
19 dicembre 2012
19 dicembre 2012
Art. 1. ((Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita' di lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o piu' delle seguenti attivita':
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.))
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.))
Commentari • 13
- 1. Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberalihttps://www.brocardi.it/ · 11.353592
[…] Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 7
- 1. Trib. Terni, sentenza 02/07/2024, n. 570Provvedimento: […] “ Fermo quanto previsto dall'articolo 1 della Legge 15 Aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche, la Società , CP in caso di mancato pagamento di corrispettivi previsti dal contratto d'opera con la società Quality S con sede CP_ in Roma Via Renato Fucini 14 C.F. e partita iva P.IVA_2 alle condizioni e nei lim iti previsti dal presente piano mutualistico liquiderà al socio relativamente indicato nel modulo di adesione, un sussidio mensileLeggi di più...
- art. 58 L. n. 69/2009·
- giurisdizione civile·
- legittimazione attiva·
- danno non patrimoniale·
- art. 132 c.p.c.·
- art. 96 c.p.c.·
- mutuo soccorso·
- incompetenza per valore·
- danno patrimoniale·
- inadempimento contrattuale