Sentenza 12 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/09/2018, n. 40489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40489 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AE RC nato a [...] il [...] AE LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2017 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore LA DIFESA CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO k
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova - in parziale riforma della sentenza di condanna emessa in data 15.4.2014 dal Tribunale di Genova a carico del predetto imputato per il reato di bancarotta da reato societario di cui agli artt. 223, comma 2 n. 1, e 216 comma 1, I. fall. e 2621 cc - ha concesso le reclamate attenuanti generiche e ha ridotto la pena ad anni due di reclusione, confermando nel resto le statuizioni di condanna. Avverso la predetta sentenza ricorrono entrambi gli imputati, per mezzo del loro comune difensore, affidando la loro impugnativa a tre motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine al reato di false comunicazioni sociali per travisamento della prova.
1.1.1 Osserva la difesa che la motivazione relativa al giudizio di penale responsabilità dell'imputato si fondava sulla dichiarata falsificazione dei dati del bilancio straordinario del 30 novembre 2002, e ciò con particolare riferimento al valore delle rimanenze iscritte, fondando i giudici del merito tale valutazione sull'evidente discrasia tra quanto iscritto nel predetto bilancio e quanto invece dichiarato nel bilancio immediatamente successivo del 31 dicembre 2002 ove, grazie alla più corretta valutazione delle menzionate rimanenze, si accertava una perdita di esercizio pari ad euro 1.805.872. Tale situazione di dissesto sarebbe stata determinata, sempre secondo le osservazioni della Corte distrettuale, dalle condizioni particolarmente negative della società ID SS, proprietaria della società poi fallita FGR, a causa di alcune operazioni economiche che ne avevano minato la solidità patrimoniale.
1.1.2 Tuttavia — osserva ancora la difesa — il giudice impugnato non avrebbe considerato una circostanza fattuale rilevante per la ricostruzione delle dinamiche imprenditoriali della società ruotanti intorno alla società ID , e cioè l'acquisizione da parte di una cordata di banche della partecipazione societaria di ID, e ciò in una ottica di ristrutturazione aziendale diretta al rilancio dell'impresa. Tale tentativo di rilancio della ID ( che aveva stretti rapporti commerciali e creditori anche con la società fallita ) aveva avuto, invece, un influenza decisiva sulle scelte di quest'ultima e anche sulle determinazioni in ordine alla predisposizione dei due bilanci dalla cui comparazione la Corte distrettuale aveva tratto la dimostrazione probatoria della fondatezza dell'accusa di bancarotta fraudolenta da reato societario attraverso la falsa comunicazione dei dati attinenti al valore delle rimanenze iscritte in bilancio. Ciò aveva anche determinato nuove prospettive di soddisfazione dei crediti vantati dalla società fallita e dalle altre società satelliti verso la società "capogruppo" Idra, come era emerso anche dall'escussione dibattimentale del teste NT, commercialista del gruppo ID, attraverso le cui dichiarazioni si era potuto accertare che vi erano serie prospettive di rilancio della società ID, con la possibilità di fornire un valore adeguato anche alle rimanenze delle materie prime e dei lavorati la cui commercializzazione era possibile solo attraverso la detta società Idra. 2 Lt Tale ultima circostanza renderebbe palese l'erroneità del parametro di giudizio utilizzato dalla Corte distrettuale per la sua valutazione di colpevolezza degli imputati, parametro legato invero ad una valutazione ex post dei fatti e sulla base di un giudizio complessivo disancorato dai singoli episodi e dalle circostanze sopra descritte.
1.1.3 Non era stata neanche valutata da parte della Corte di merito - per ritenere insussistente per lo meno l'elemento soggettivo del reato contestato — l'ulteriore circostanza del rilevante accordo raggiunto dagli imputati con la società Idra per l'acquisto della quota di partecipazione di quest'ultima nella fallita, e ciò per un prezzo pari ad euro 700.000 ed attraverso l'allegazione al detto accordo di un addendum contenente un contratto preliminare ed uno definitivo che rendeva contraddittoria la scelta degli imputati di acquisizione delle quote con la conoscenza dello stato di decozione della società, poi, dichiarata fallita. Ciò rendeva palese invece la mancata conoscenza da parte degli imputati della volontà dei vertici della società Idra di porre quest'ultima in liquidazione e di rendere non operativo il rilancio della società capogruppo, con la conseguenza di rendere non più attendibili quelle valutazioni di stima delle rimanenze che erano invece strettamente collegate alle sorti imprenditoriali della Idra.
1.1.4 Si sarebbe errato da parte del giudice impugnato anche nella valutazione del principio di competenza che, ai sensi dell'art. 2423 c.c., regola l'imputabilità temporale delle valutazioni di bilancio.
1.2 Con un secondo motivo si articola vizio di violazione di legge in riferimento all'art. 223, comma 2, n. 1, I. fall., in relazione al profilo di valutazione del nesso causale tra la condotta contestata e la declaratoria di fallimento. Osserva la difesa che, secondo il provvedimento impugnato, la rappresentazione non veritiera del bilancio avrebbe concorso ad aggravare il dissesto, come emergerebbe dai risultati esposti nei bilanci successivi e dallo stato passivo della società in fallimento FGR.
1.2.1 La motivazione impugnata tuttavia non aveva correttamente argomentato sul profilo del richiesto nesso causale perché manchevole della necessaria valutazione, da un lato, della circostanza secondo cui lo stato di iniziale difficoltà della società capogruppo Idra - dalla cui solidità patrimoniale e finanziaria discendevano le sorti anche delle società satellite ( tra cui anche la fallita ) - era stato superato grazia alla "cordata" della banche creditrici e, dall'altro, del fatto che le effettive difficoltà della fallita erano discese dall'inaspettata quanto repentina scelta della proprietà della società Idra di mettere in liquidazione quest'ultima.
1.2.2 Ciò posto - osserva ancora la difesa - la sentenza impugnata avrebbe errato anche nella valutazione del dato temporale di comparazione dei due bilanci ( dal cui confronto si sarebbe evinta la valutazione di colpevolezza degli imputati ) giacché proprio l'esiguità del lasso temporale intercorrente tra l'approvazione dei due bilanci farebbe giustizia della sussistenza di un nesso causale tra il falso comunicativo ed il dissesto.
1.3 Con un terzo motivo si articola vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.{ Si osserva che la volontà dei EL di acquisire la partecipazione societaria della fallita dalla Idra Press che ne era la proprietaria evidenziava la non consapevolezza degli imputati dello stato di decozione della Idra Press e la volontà di legali rappresentanti di quest'ultima di liquidare la società capogruppo, così evidenziando l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, con la conseguenza che la spiegazione argomentativa fornita dalla Corte distrettuale sul punto qui da ultimo in esame sarebbe irragionevole nella misura in cui aveva ricostruito la volontà causativa del dissesto come espressione dell'intenzione di fornire respiro alla fallita in attesa di possibili nuove commesse ed altre intraprese commerciali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisato.
2.1 Il primo motivo di doglianza è infondato.
2.1.1 La prima parte delle censure è, in realtà, addirittura inammissibile. Si vorrebbe accreditare una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale attraverso la richiesta rivalutazione della prova dichiarativa relativa al teste NT, il commercialista del gruppo ID.
2.1.2 Sul punto, occorre precisare, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che questo non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Ed invero, il sindacato demandato alla Corte di Cassazione si limita al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Ciò posto, osserva la Corte come la parte ricorrente intenda sollecitarla ad una rivalutazione diretta della prova senza neanche il medio di un vizio argomentativo che sia idoneo a inficiare la tenuta logica complessiva della motivazione, prospettando doglianze che si pongono, all'evidenza, ben al di là del perimetro delimitante la cognizione del giudice di legittimità. Né è possibile rintracciare nel tessuto motivatorio della sentenza impugnata aporie logiche ovvero contraddizioni interne. Ed invero, il percorso argomentativo seguito dalla Corte ligure per motivare la sussistenza del falso comunicativo risposa su una valutazione difficilmente controvertibile e superabile, e cioè che vi era una enorme (e non spiegabile) differenza di valore tra i dati del bilancio straordinario del 30 novembre 2002 relativi aILL rimanenze e quelli iscritti nel successivo ( e ravvicinato ) bilancio del 31 dicembre 2002 ove, grazie alla più corretta valutazione delle menzionate rimanenze, si accertava una perdita di esercizio pari ad euro 1.805.872. Tale situazione di dissesto sarebbe stata determinata - sempre secondo le condivisibili osservazioni della Corte distrettuale - dalle condizioni particolarmente negative della società ID SS, proprietaria della società poi fallita FGR, a causa di alcune operazioni economiche che ne avevano minato la solidità patrimoniale. Orbene, tale differenza di iscrizione di valori in bilancio in un lasso temporale così ristretto non può essere spiegato se non con la volontà degli amministratori della fallita di falsificare le iscrizioni con la chiara volontà di fornire "respiro" alla società FGR, ormai decotta, in attesa di uno sperato recupero in extremis di quest'ultima società grazie a nuove commesse e a nuove operazioni di mercato non necessariamente collegate alle sorti della capogruppo. Né è credibile e verificabile il diverso scenario prefigurato dalla difesa dell'imputato secondo il quale la società capogruppo (che aveva determinato - per vero - la crisi finanziaria collettiva anche delle società satellite) fosse, al momento della falsificazione del bilancio, finanziaramente solida ed avesse serie prospettive di rilancio, di talchè l'indicazione del valore gonfiato delle rimanenze e dei crediti potesse spiegarsi in quest'ottica con la possibilità che quelle rimanenze e quei crediti avessero ancora rispettivamente un valore di mercato e una residua esigibilità. Ed invero, la società capogruppo - spiega coerentemente la motivazione impugnata - aveva un dissesto finanziario che si attestava sui 78 milioni di euro e la stessa fu messa in liquidazione subito dopo la contestata operazione di falsificazione del bilancio. Ne consegue che non può seriamente pensarsi che gli amministratori della fallita potessero contare sul rilancio economico della società capogruppo.
2.2 Venendo a trattare subito il terzo motivo le cui censure si collegano immediatamente a quanto da ultimo osservato in tema di falso comunicativo, deve ritenersi che, anche in tal caso, le doglianze sulla tenuta logica della motivazione in punto di elemento soggettivo del reato sono destinate a scontrarsi con la solida considerazione della sicura consapevolezza degli imputati della volontà di aggravare il dissesto con quella operazione che la stessa Corte territoriale etichetta correttamente come "spregiudicata" perché, da un lato, posta in essere nella conoscenza della stato di dissesto finanziario della capogruppo e dunque della impossibilità di un rilancio del gruppo societario nel suo insieme e, dall'altro, dalla volontà di fornire ossigeno ad una società, quella poi fallita, che si trovava anch'essa in condizione di decozione e che attraverso le false comunicazioni sociali avrebbe potuto trovare nuovi creditori e nuove commesse.
2.3 Ciò che invece non può superare il vaglio di legittimità è la motivazione resa in relazione al profilo del nesso causale tra la condotta del falso comunicativo e l'aggravamento del dissesto della fallita. 5 r 2.3.1 Sul punto se è pur vero che il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società cfr. Cass., Sentenza n. 29885 del 09/05/2017 Ud. (dep. 15/06/2017 ) Rv. 270877 ), tuttavia non si può non rilevare nel caso di specie un evidente profilo di genericità della motivazione che liquida con poche righe il rilevante elemento costitutivo del reato contestato rappresentato dal nesso causale. Ed invero, l'ultima riforma del 2002, che ha interessato anche il secondo comma dell'art. 223 I. fall. ha fatto sì che il reato in esame divenisse reato di danno e non più di pericolo, richiedendo, invero, il verificarsi dell'evento dissesto, cui la condotta deve essere ora riconnessa da un preciso nesso di causalità, espresso dalla dizione "ha cagionato o contribuito a cagionare il dissesto" . Ma oltre il profilo della laconicità della motivazione resa dalla Corte territoriale ( cfr. pagg.
4-5 della motivazione impugnata ) ciò che desta estrema perplessità è l'accertamento di un nesso causale tra la condotta contestata del falso comunicativo ed un dissesto intervenuto nelle immediate vicinanze temporali della predetta operazione di falsificazione, senza che la motivazione spieghi come tale condotta ascrivibile agli odierni ricorrenti avesse anche solo concorso ad aggravare il dissesto in un arco temporale — si ripete — estremamente ridotto. Sul punto si impone pertanto un nuovo esame da parte della Corte territoriale che approfondisca le criticità argomentative sopra indicate in punto di nesso di causalità nel reato di bancarotta impropria da rea