Articolo 157 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 122Articolo 158
Versione
1 gennaio 2006
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Versione
30 giugno 2015
Art. 157. Ruolo dei periti assicurativi 1. L' ((CONSAP)) cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, ((da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet,)) gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attivita' in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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