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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2242 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Amos Andreoni e dall'avv. Parte_1 Pasquale Freddino ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio legale dei medesimi, alla via Nizza n. 59, giusta procura speciale in calce al ricorso in riassunzione. Ricorrente in riassunzione E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato. E
–rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 Maria Francesca Granata con la quale elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana INPS in Roma alla Via Cesare Beccaria,29, giusta procura generale rilasciata con atto per Notaio Rep. n. 37875 Racc.7313 del Persona_1 22.03.2024 Resistenti in riassunzione
Oggetto:- riassunzione all'esito della pronuncia rescindente della S.C. n. 17328/23 pubblicata il 16.06.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado chiedeva: - dichiarare l'illegittimità degli atti posti in essere dal di reiezione delle domande del dott. di incarico a CP_3 Parte_1
Direzioni generali e Regionali di primo livello funzionale e retributivo;
- dichiarare l'illegittimità degli atti di nomina da parte del del dott. a CP_3 Parte_1
Direttore Generale della Basilicata e di consulente del Segretario Generale;
- dichiarare il diritto del dott. al risarcimento del danno retributivo Parte_1 derivante dal mancato riconoscimento dello stipendio pari ad € 55.397,39 annui;
della retribuzione di posizione di primo livello fissa pari ad € 36.299,70; della retribuzione di parte variabile pari ad € 61.815,00; della 13° pari ad € 13.391,62; e per l'effetto condannare il a corrispondere le conseguenti differenze CP_3 economiche pari ad € 14.363,73; ovvero nelle diverse misure ritenute di giustizia;
- condannare il a risarcire il danno, procurato al dott. per CP_3 Parte_1
l'illegittima assegnazione di incarico dirigenziale in Basilicata, derivante dagli oneri di viaggio e di alloggio, da liquidarsi in separata sede;
- condannare il CP_3
a risarcire al dott. i danni biologico ed esistenziale patiti, nelle misure Parte_1 rispettivamente del 25% e del 12,5% ovvero nelle misure di giustizia;
- condannare il a risarcire al dott. il danno all'immagine subìto dall'agosto CP_3 Parte_1
2007, secondo equità; - condannare l' a riliquidare la pensione nonché il CP_4 trattamento di fine servizio sulla base della retribuzione annua lorda dovuta di €
174.191,43 o della diversa misura di giustizia.
Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 3992/13 pur dichiarando l'illegittimità degli atti di reiezione delle domande di incarico dirigenziale ha respinto tutte le richieste risarcitorie formulate nel ricorso per assenza di prova.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il Il si è Parte_1 CP_1 costituito, resistendo al gravame, del quale ha domandato il rigetto;
ha spiegato CP_ quindi appello incidentale. L' ha resistito al gravame.
La Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello principale e dichiarato assorbito l'appello incidentale.
Il ha proposto ricorso per Cassazione. Parte_1
Nella sentenza rescindente si legge: << ha adito il Tribunale Parte_1 di Roma, con ricorso del 3 aprile 2012, chiedendo che: - fossero dichiarati illegittimi gli atti, posti in essere dal , di rigetto delle sue domande di incarico a CP_3 direzioni generali e regionali di primo livello funzionale e retributivo e di sua nomina a direttore generale della Basilicata ed a consulente del segretario generale;
- fosse accertato il suo diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato riconoscimento dello stipendio di € 55.397,39 annuo, della retribuzione di primo livello fissa di € 36.299,70, della retribuzione di parte variabile di € 61.815,00, della
13° pari ad € 13.391,62, con condanna del a corrispondere € 14.363,73; - CP_3 fosse condannato il a risarcire i danni a lui causati (da illegittima CP_3 assegnazione dell'incarico dirigenziale in Basilicata, biologico, esistenziale ed all'immagine); - fosse condannato l' a riliquidare la sua pensione e il suo CP_4 trattamento di fine servizio. Il ricorrente ha esposto che: aveva svolto per il , CP_3 quale dirigente di II fascia, le funzioni di Direttore generale per lo spettacolo dal vivo dall'8 ottobre 2002 al 1° agosto 2004 e di Direttore generale per gli affari generali il bilancio, le risorse umane e la formazione dal 2 agosto 2004; con decreto dell'8 ottobre 2005 era transitato dalla II alla I fascia dirigenziale e aveva continuato a svolgere l'incarico in precedenza attribuitogli fino al 31 luglio 2007, data di scadenza del contratto;
il 25 luglio 2007 aveva chiesto il conferimento dell'incarico di DG per gli affari generali, in subordine di quello di DG per i beni archeologici;
l'8 agosto 2007 aveva chiesto l'attribuzione dell'incarico di Direttore regionale dell'Umbria; con nota del 31 luglio 2007 gli era stato comunicato l'avvio del conferimento dell'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata;
il 10 agosto 2007 aveva contestato il conferimento dell'incarico di
Direttore regionale della Basilicata;
il 26 novembre 2007 aveva chiesto l'assegnazione, nell'ordine, della , della Controparte_5 [...]
dal vivo, della e Controparte_6 Controparte_7 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio;
aveva domandato pure il conferimento della Direzione generale per l'organizzazione;
l'unico incarico conferitogli, fra quelli richiesti, era stata la Direzione generale della
Basilicata; il 19 febbraio 2009 gli era stato comunicato l'avvio del procedimento di risoluzione anticipata del rapporto, poi dichiarato illegittimo con sentenza della S.C.
n. 22790/13; il 23 giugno 2009 gli era stata trasmessa copia del decreto di suo collocamento a riposo dal 4 settembre 2009, data modificata nel 31 ottobre 2010 dalla menzionata sentenza della S.C. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3992/13, ha rigettato le domande del ricorrente di accertamento dell'illegittimità del conferimento dell'incarico di direttore generale della Basilicata e di consulente del segretario generale, nonché quelle di risarcimento del danno e di determinazione della retribuzione. Parte_1 ha proposto appello che la Corte d'appello di Roma, nel contraddittorio delle parti
(il ha presentato appello incidentale condizionato), con sentenza n. CP_3
7232/15, ha rigettato. ha proposto ricorso per cassazione sulla Parte_1 base di due motivi. Il si è difeso con controricorso. L' si è difeso con CP_3 CP_2 controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria>>
La Corte ha accolto il primo motivo, dove si lamentava il mancato esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 45, d.lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con l'art. 3, comma 3, CCNL 12 febbraio 2010, Personale dirigente Area I, biennio
2008/2009 perché la corte territoriale non avrebbe considerato che la Corte di cassazione, con sentenza n. 22790/13, aveva accertato che egli era cessato dal servizio il 31 ottobre 2010, con la conseguenza che, nel suo caso, avrebbe dovuto essere applicato il CCNL Dirig. Biennio 2008-2009, sottoscritto il 12 febbraio
2010. Inoltre, l'art. 3, comma 3, CCNL 12 febbraio 2010, Personale dirigente Area
I, biennio 2008/2009, aveva stabilito che i benefici economici derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 avevano effetto sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenza e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Tale disposizione aveva efficacia retroattiva con riferimento al personale pensionato e, quindi, era applicabile nella presente controversia>>.
Secondo la Corte di Cassazione anche a prescindere dal riferimento alla sentenza della S.C. n. 22790 del 2013 (la quale, in effetti, ha accertato che
[...]
è cessato dal servizio il 31 ottobre 2010), l'art. 3, comma 3, CCNL 12 Parte_1 febbraio 2010, Personale dirigente Area I, biennio 2008/2009, è applicabile ad anche a volere ritenere che il suo rapporto di lavoro sia cessato Parte_1 il 3 settembre 2009; <<.... il CCNL de quo è stato sottoscritto il 12 febbraio 2010.
Indubbiamente, come affermato dalla corte territoriale, il fenomeno della successione dei contratti collettivi nel tempo non è assimilabile a quello della successione tra norme giuridiche, per cui il contratto collettivo posteriore non modifica l'assetto precedente, ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o per volontà degli stessi stipulanti.
Ne consegue che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti (il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto), salvo che i lavoratori cessati dal servizio non abbiano conferito specifico mandato alle organizzazioni sindacali stipulanti, o ratificato la relativa attività negoziale, oppure abbiano prestato acquiescenza alle nuove normative (Cass., Sez.
L, n. 5141 del 12 marzo 2004). Peraltro, deve tenersi conto dell'ulteriore principio affermato dalla S.C., per il quale il lavoratore iscritto ad un'associazione sindacale che abbia dato mandato alla stessa per la stipula di un nuovo contratto collettivo ha diritto all'applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stato concluso successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, se le parti contraenti, nell'attribuire efficacia retroattiva al nuovo contratto, non abbiano operato alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio
e quelli non più in servizio alla data della stipulazione (Cass., Sez. L, n. 29906 del
25 ottobre 2021). Nella specie, il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I, biennio economico 2008-2009, prescrive, all'art. 3, intitolato “Effetti dei nuovi trattamenti economici”, che: “1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 3 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento”. Il precedente art. 1, intitolato “Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto”, dispone, ai commi 1 e 2, che: “1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'Area I, di cui all'art. 2, comma 1, primo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 1° febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009
e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli”. Pertanto, il contratto in esame, del quale è chiesta l'applicazione dal ricorrente, stabilisce espressamente, con riferimento agli istituti giuridici ed al trattamento economico regolati dagli articoli successivi al primo, che il suo campo di applicazione riguarda proprio il “periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2009”. Si tratta, allora, di una contrattazione collettiva munita di efficacia retroattiva (rispetto al momento della firma, avvenuta il 12 febbraio 2010) che non opera alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data della stipulazione. Pertanto, la Corte d'appello di Roma avrebbe dovuto applicare il CCNL in esame al ricorrente anche se il suo rapporto di lavoro fosse cessato il 3 settembre 2009 (e ciò a prescindere dalla circostanza che la conclusione di detto rapporto sia stata individuata nel 31 ottobre 2010 dalla sentenza della Corte di cassazione n. 22790 del 2013), trattandosi di data ricompresa fra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009>>.
Il secondo motivo è stato, invece, respinto.
Ivi veniva lamentata la violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., in combinato disposto con l'art. 62 CCNL Dirigenza Area 1, Quadriennio 2002-2005 e 6 D.M. CP_3
31 luglio 2007, nonché l'omesso esame di fatti decisivi.
La corte territoriale non avrebbe tenuto conto che: - l'incarico di funzione dirigenziale era rinnovabile, a meno che non fosse imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite;
che sei dirigenti su otto avevano ottenuto la conferma dell'incarico originario;
che alla data del 3 luglio 2007 egli era il solo dirigente di prima fascia non ancora riconfermato, mentre i posti disponibili per detta fascia erano venti, con la conseguenza che la sua nomina era sicura, poiché il D.M. 16 maggio 2007 dava la priorità ai dirigenti di prima fascia;
che vari incarichi per i quali aveva fatto domanda erano stati dati a dirigenti di seconda fascia, con la conseguenza che, in questi casi, la sua chance di ottenimento degli stessi era superiore al 75%; che l'art. 6, comma 4, D.M. 16 maggio 2007 aveva previsto l'invarianza tendenziale CP_3 di trattamento economico in presenza di nuovo incarico;
che erano stati violati gli artt. 1223 e 1226 c.c. <<…Nella specie, lo stesso ricorrente afferma la mancanza di motivazione dei provvedimenti contestati e, quindi, avrebbe dovuto prendere posizione anche quanto alla situazione degli altri candidati non vincitori, non potendo, altrimenti, il giudice del merito compiere la necessaria valutazione comparativa. 3) Il ricorso è accolto in ordine al primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo>>.
Con il ricorso in riassunzione lo ha così concluso: - dichiarare il diritto Parte_1 del dott. al risarcimento del danno retributivo derivante dal mancato Parte_1 riconoscimento dello stipendio pari ad € 55.397,39 annui;
della retribuzione di posizione di primo livello fissa pari ad € 36.299,70; della retribuzione di parte variabile pari ad € 52.946,00; della 13° pari ad € 12.736,90, ovvero nelle altre misure ritenute di giustizia;
- per l'effetto condannare il a corrispondere al CP_3 dott. le conseguenti differenze economiche maturate dal 1.1.2009 al Parte_1
31.10.2010 nella misura di € 42.660,6 o nella diversa misura di giustizia;
- condannare l' ora , a riliquidare la pensione nonché il trattamento di CP_4 CP_2 fine servizio sulla base della retribuzione annua lorda di € 164.667,71 ovvero di quella ritenuta di giustizia. Il tutto con gli accessori di legge sulle somme liquidate.
Con vittoria di spese e onorari di lite dei vari gradi di giudizio.
Si è costituito il così concludendo: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello CP_1 adita, contrariis reiectis, rigettare le domande di condanna tutte spiegate da controparte nei riguardi del , in quanto inammissibili per la Controparte_8 presenza di un giudicato interno già formatosi dopo la sentenza della Corte di
Cassazione n. 32130/2022 ovvero, in subordine, per litispendenza, in quanto trattasi di somme già pagate o comunque per le quali è stata già accertata la debenza, con piena vittoria di spese”. Ai fini istruttori, si offrono in comunicazione a mezzo di deposito in cancelleria i documenti di cui all'allegato indice. Inoltre, si fa espressa richiesta di CTU, nella misura in cui debbasi valutare la giustezza dei calcoli contenuti nell'atto avverso di riassunzione in merito alle differenze ottenute con l'applicazione del CCNL periodo 2008-2009, con l'avvertenza che al CTU debba essere proposto apposito quesito sulla non debenza, da parte del , a seguito CP_1 di quanto già avvenuto in esecuzione di altri giudizi, delle somme di cui il riassumente chiede in questa sede esplicita condanna al pagamento, ovvero su quale sia la minore somma al medesimo dovuta.
L' , costituitasi ha concluso chiedendo di dichiarare la carenza di CP_2 legittimazione passiva dell' in ordine alle domande di cui ai punti 1 e 2 delle CP_2 conclusioni del ricorso in riassunzione e, per l'effetto, estrometterlo dal giudizio tenendolo indenne da spese. b) Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore della Corte dei Conti in riferimento alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico (punto 3 delle conclusioni del ricorso in riassunzione).
Concesso termine per note a fronte delle deduzioni contenute nella memoria di costituzione del , all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa CP_1 come da sentenza contestuale.
Con la sentenza rescindente si demanda a questa Corte di applicare il CCNL richiesto dal riassumente <
2009 (e ciò a prescindere dalla circostanza che la conclusione di detto rapporto sia stata individuata nel 31 ottobre 2010 dalla sentenza della Corte di cassazione n.
22790 del 2013), trattandosi di data ricompresa fra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009>>.
Più nello specifico si tratta del CCNL 12 febbraio 2010, Personale dirigente Area I, biennio 2008/2009.
In aderenza alle originarie conclusioni ed in applicazione del predetto contratto collettivo spetterebbe al riassumente la rideterminazione dei ratei retributivi maturati dal 1.1.09 al 31.10.2010; della retribuzione utile per la indennità di buonuscita;
della retribuzione utile ai fini pensionistici.
L'indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione annua fissa e continuativa spettante (per legge e/o per CCNL) per quanti sono gli anni di servizio. Poiché il computo è su base annuale deve essere ricalcolata la retribuzione sulla base del nuovo CCNL entrato in vigore dal 2.1.2009.
Analogamente, ai fini pensionistici secondo il d. leg. 30.3.2001, n. 165 (art. 19 co.
2).
L'ultimo incarico svolto nel 2009 dallo è stato quello di Direttore Parte_1
Regionale della Basilicata.
In relazione a tale incarico andava calcolato il trattamento spettante in base al nuovo
CCNL (decorrente dal 2.1.09) ed in base al DM 20/7/09 (decorrente dal 2.7.09).
Spetterebbe secondo gli stessi conteggi dello € 55.397,39 a titolo di Parte_1 differenze stipendiali;
€ 7.287,72 per retribuzione individuale anzianità; €
36.299,70 quale retrib. Posizione – parte fissa ed € 52.946,00 quale Retrib.
Posizione – parte variabile;
€ 12.736,90 a titolo di ricalcolo della tredicesima.
Il totale della retribuzione pensionabile e utile per buonuscita sarebbe pari ad €
164.667,71 in applicazione del CCNL 2008-9 e DM 20.7.09.
Il avrebbe invece < CP_3 ad € 141.365,50 (v. all. 71 ter cit.). Questo differenziale tra € 164.667 ed € 141.365
- pari ad € 23.302,00 che diviso in tredici mensilità corrisponde ad un mensile di €
1.792,4 – va recuperato per i ratei maturati dal 1.1.09 al 31.10.2010 in misura pari ad € 42.660,6 (1.792,4 x 23,8 mensilità, ivi compreso il pro quota di tredicesima del 2010) nonché per la buonuscita e per la pensione, come richiesto ai punti 3 e 7 delle conclusioni di primo grado.
In sede di costituzione il ha dedotto, come del resto rappresentato dallo CP_1 stesso riassumente, che lo aveva agito, presso differenti fori per la Parte_1 stessa vicenda, per cui esiste < pende dinanzi alla Corte d'appello di Napoli, per la questione dell'esatto ammontare del risarcimento del danno in relazione alla deduzione che era stata operata al montante risarcitorio dall'Amministrazione, rappresentato da quanto dal medesimo incassato a titolo di pensione, con lo scomputo dalle somme per le quali nel frattempo lo stesso aveva agito, parallelamente a questo Parte_1 contenzioso…>>.
In sostanza vi sarebbe un potenziale rischio di duplicazione di poste.
Si aggiunge che << il giudizio incardinato presso il Tribunale di Potenza per il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per il periodo 3.9.2009 - 31.10.2010. In quella sede il ha già chiesto il Parte_1 risarcimento del danno per il titolo appena detto, risarcimento che ha chiesto anche a Roma (“- dichiarare il diritto del dott. al risarcimento del danno Parte_1 retributivo derivante dal mancato riconoscimento dello stipendio pari ad €
55.397,39 annui;
della retribuzione di posizione di primo livello fissa pari ad €
36.299,70; della retribuzione di parte variabile pari ad € 61.815,00; della 13° pari ad € 13.391,62; e per l'effetto condannare il a corrispondere le conseguenti CP_3 differenze economiche pari ad € 14.363,73”, pagg. 2 e 3 del ricorso in riassunzione)>>.
Precisa il che con la sentenza 586/2016 della Corte di Appello di Salerno, CP_1 in parziale riforma della sentenza 1132/2011 del Tribunale di Potenza, veniva riconosciuta allo a titolo di risarcimento del danno per la risoluzione Parte_1 anticipata del rapporto di lavoro illegittimamente disposta dal , per il CP_1 periodo 3.9.2009 - 31.10 2020, la somma di € 187.051,00 detratte le somme percepite a titolo di pensione (€ 131.452,10), per una differenza di € 55.598,90.
La detta sentenza della Corte di appello è stata poi cassata con rinvio dalla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 32130/2022 e il giudizio è stato riassunto presso la
Corte di appello di Napoli per la restante somma del risarcimento (€ 131.452,10, ovvero la pensione percepita dallo oggetto di quel giudizio di appello, Parte_1 tutt'ora pendente).
Nello specifico si è dedotto puntualmente che < Parte_1 pretenderebbe ora con la riassunzione di questo giudizio, sono ivi state accertate, attraverso una specifica CTU contabile (All. 3) e sono già state pagate al riassumente>>.
Secondo il nel presente giudizio le differenze economiche richieste in CP_1 applicazione del diverso CCNL, successivo e più favorevole al richiedente, sarebbero state già corrisposte in forza della disposta c.t.u. contabile.
La somma di € 42.606,6 richiesta in questa sede, che sarebbe riferibile < mancanza dell'applicazione del rinnovo contrattuale (biennio 2008-2009, siglato il
12.02.2010)…non è assolutamente dovuta, in quanto, come risulta dalla CTU contabile predetta, che si allega e cui si rinvia (All. 3, cfr. pag. 4), con tale somma si è già tenuto conto del suddetto rinnovo di CCNL nei calcoli fatti in quella sede dal consulente di ufficio e sui quali la Corte d'appello locale si è basata…Quanto oggi richiesto in condanna, risulta già percepito dal (o già attribuito Parte_1 con sentenza in altro giudizio), per cui non devono essere consentite indebite duplicazioni…Si eccepisce, perciò, il bis in idem rappresentato dalla domanda di condanna in questa sede dell'Amministrazione, su cui si è formato già un giudicato interno, perché il giudizio che pende presso la Corte d'appello di non potrà Pt_2 più interessarsi, dopo la sentenza della Cassazione, del quantum, ma solo dalla legittimità del predetto deffalco, che l'Amministrazione ha operato relativamente ai ratei di pensione percepiti medio tempore dal In ogni caso si Parte_1 eccepisce altresì come la domanda appaia inammissibile per litispendenza, posto che sulla questione l'attuale giudizio è posteriore, rispetto a quello ove la somma oggi richiesta è già stata calcolata e pagata. Sul tema degli aggiornamenti che devono essere tenuti in considerazione per riliquidare la pensione nonché il trattamento di fine servizio, sulla base della nuova retribuzione annua lorda, le domande riguarderebbero l'ente previdenziale.
La difesa del ricorrente in riassunzione, dando riscontro al concesso termine per note, ha chiarito che il contenzioso fra le parti si è < giudiziari: - il primo, avanti al Foro di Salerno, per la declaratoria di illegittimità dell'anticipata risoluzione del rapporto di servizio con richiesta delle mensilità aggiuntive fino all'età pensionabile (v. Cass. n. 32130/2022 e Corte di Appello
Napoli n. 2207/2024); - il secondo, avanti al Foro di Roma, per ricalcolare tutte le mensilità dovute sulla base del CCNL aggiornato. Il primo procedimento si è concluso dichiarando il diritto sia alle mensilità mancanti, sia al ricalcolo delle stesse sulla base del nuovo CCNL>>.
L'attuale controversia oggetto di cognizione non è stata “assorbita” e permane in quanto << la conclusione del primo [giudizio] è avvenuta con il pagamento (v. all.
1) come da sentenza n. 2207/2024 del 28.08.2024 (v. all. 2), successivamente dunque alla riassunzione del presente procedimento realizzato con ricorso del
05.09.2023 e depositato in pari data. - il primo procedimento ricalcola gli importi correttamente sulla base del nuovo CCNL ma omette di ricomprendere nel dovuto il ricalcolo della tredicesima mensilità: tanto emerge dal confronto tra quanto esposto a pag. 5 della CTU (v. all. 3) ove si inseriscono le varie voci dovute e ricalcolate con eccezione della tredicesima mensilità invece richiesta nel presente procedimento (v. ricorso in riassunzione a pag. 6 e ss.: € 12.736,90 richieste - €
10.874,27 liquidate, v. all. 1 al ricorso)>>.
Vi sarebbe un residuo credito, un differenziale di € 1.862,63 nell'attuale controversia a titolo di 13° mensilità.
Del pari devono decidersi le domande relative al ricalcolo del rateo pensionistico richiesto < aggiornata, salvo rinviare ad altra sede la quantificazione del medesimo>>.
Sulla questione relativa alla eccezione di giurisdizione posta dall' se è vero CP_2 che di massima In materia di pensioni pubbliche, le questioni concernenti il trattamento pensionistico sono di competenza della Corte dei Conti, laddove la domanda abbia ad oggetto in via principale questioni interenti il rapporto di lavoro (quali ad esempio l'accertamento di mansioni superiori e le conseguenti differenze retributive, come pure l'applicazione di un CCNL successivo e più favorevole) e la domanda di adeguamento della pensione costituisce solamente una conseguenza della domanda principale. In tal caso la competenza è del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 11 novembre 2018, n. 29396). Analogamente quanto al trattamento di fine servizio che andrà riliquidato alla luce della presente pronuncia.
Le spese dei gradi di giudizio, di quello di legittimità e della presente fase seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo e già compensate per ½ quanto al ricorrente in riassunzione ed il . Compensa le spese di tutti i gradi fra il CP_1 ricorrente in riassunzione e l' . CP_2
P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio nei limiti del devolutum, dichiara che al va applicato l'art. 3 del CCNL relativo al personale dirigente Parte_1 dell'Area I, biennio economico 2008-2009 e per l'effetto dichiara il diritto del predetto al risarcimento del danno retributivo derivante dal mancato riconoscimento dello stipendio pari ad € 55.397,39 annui;
della retribuzione di posizione di primo livello fissa pari ad € 36.299,70; della retribuzione di parte variabile pari ad €
52.946,00; della 13° pari ad € 12.736,90. In ragione degli intervenuti pagamenti in altro parallelo giudizio fra le medesime parti condanna il a corrispondere CP_3 al la sola somma di € 1.862,63 a titolo di 13° mensilità a titolo Parte_1 di differenze economiche maturate dal 1.1.2009 al 31.10.2010 oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo. Condanna l' ora , a riliquidare CP_4 CP_2 la pensione nonché il trattamento di fine servizio sulla base della retribuzione annua lorda di € 164.667,71 oltre interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo.
Compensa per ½ le spese di tutti i gradi di giudizio che liquida già così compensati per il primo grado in euro 2.500,00 e per il secondo in € 2.000,00, per il giudizio di legittimità in € 2.200,00, per il giudizio di rinvio in € 2.000,00 e condanna il al pagamento in favore Controparte_1 di oltre, per tutte al rimborso forfettario delle spese generali Parte_1 nella misura del 15%, CPA, IVA. Compensa integralmente le spese di tutti i gradi fra il ricorrente in riassunzione e l' . CP_2
Roma, 27.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2242 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Amos Andreoni e dall'avv. Parte_1 Pasquale Freddino ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio legale dei medesimi, alla via Nizza n. 59, giusta procura speciale in calce al ricorso in riassunzione. Ricorrente in riassunzione E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato. E
–rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 Maria Francesca Granata con la quale elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana INPS in Roma alla Via Cesare Beccaria,29, giusta procura generale rilasciata con atto per Notaio Rep. n. 37875 Racc.7313 del Persona_1 22.03.2024 Resistenti in riassunzione
Oggetto:- riassunzione all'esito della pronuncia rescindente della S.C. n. 17328/23 pubblicata il 16.06.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado chiedeva: - dichiarare l'illegittimità degli atti posti in essere dal di reiezione delle domande del dott. di incarico a CP_3 Parte_1
Direzioni generali e Regionali di primo livello funzionale e retributivo;
- dichiarare l'illegittimità degli atti di nomina da parte del del dott. a CP_3 Parte_1
Direttore Generale della Basilicata e di consulente del Segretario Generale;
- dichiarare il diritto del dott. al risarcimento del danno retributivo Parte_1 derivante dal mancato riconoscimento dello stipendio pari ad € 55.397,39 annui;
della retribuzione di posizione di primo livello fissa pari ad € 36.299,70; della retribuzione di parte variabile pari ad € 61.815,00; della 13° pari ad € 13.391,62; e per l'effetto condannare il a corrispondere le conseguenti differenze CP_3 economiche pari ad € 14.363,73; ovvero nelle diverse misure ritenute di giustizia;
- condannare il a risarcire il danno, procurato al dott. per CP_3 Parte_1
l'illegittima assegnazione di incarico dirigenziale in Basilicata, derivante dagli oneri di viaggio e di alloggio, da liquidarsi in separata sede;
- condannare il CP_3
a risarcire al dott. i danni biologico ed esistenziale patiti, nelle misure Parte_1 rispettivamente del 25% e del 12,5% ovvero nelle misure di giustizia;
- condannare il a risarcire al dott. il danno all'immagine subìto dall'agosto CP_3 Parte_1
2007, secondo equità; - condannare l' a riliquidare la pensione nonché il CP_4 trattamento di fine servizio sulla base della retribuzione annua lorda dovuta di €
174.191,43 o della diversa misura di giustizia.
Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 3992/13 pur dichiarando l'illegittimità degli atti di reiezione delle domande di incarico dirigenziale ha respinto tutte le richieste risarcitorie formulate nel ricorso per assenza di prova.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il Il si è Parte_1 CP_1 costituito, resistendo al gravame, del quale ha domandato il rigetto;
ha spiegato CP_ quindi appello incidentale. L' ha resistito al gravame.
La Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello principale e dichiarato assorbito l'appello incidentale.
Il ha proposto ricorso per Cassazione. Parte_1
Nella sentenza rescindente si legge: << ha adito il Tribunale Parte_1 di Roma, con ricorso del 3 aprile 2012, chiedendo che: - fossero dichiarati illegittimi gli atti, posti in essere dal , di rigetto delle sue domande di incarico a CP_3 direzioni generali e regionali di primo livello funzionale e retributivo e di sua nomina a direttore generale della Basilicata ed a consulente del segretario generale;
- fosse accertato il suo diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato riconoscimento dello stipendio di € 55.397,39 annuo, della retribuzione di primo livello fissa di € 36.299,70, della retribuzione di parte variabile di € 61.815,00, della
13° pari ad € 13.391,62, con condanna del a corrispondere € 14.363,73; - CP_3 fosse condannato il a risarcire i danni a lui causati (da illegittima CP_3 assegnazione dell'incarico dirigenziale in Basilicata, biologico, esistenziale ed all'immagine); - fosse condannato l' a riliquidare la sua pensione e il suo CP_4 trattamento di fine servizio. Il ricorrente ha esposto che: aveva svolto per il , CP_3 quale dirigente di II fascia, le funzioni di Direttore generale per lo spettacolo dal vivo dall'8 ottobre 2002 al 1° agosto 2004 e di Direttore generale per gli affari generali il bilancio, le risorse umane e la formazione dal 2 agosto 2004; con decreto dell'8 ottobre 2005 era transitato dalla II alla I fascia dirigenziale e aveva continuato a svolgere l'incarico in precedenza attribuitogli fino al 31 luglio 2007, data di scadenza del contratto;
il 25 luglio 2007 aveva chiesto il conferimento dell'incarico di DG per gli affari generali, in subordine di quello di DG per i beni archeologici;
l'8 agosto 2007 aveva chiesto l'attribuzione dell'incarico di Direttore regionale dell'Umbria; con nota del 31 luglio 2007 gli era stato comunicato l'avvio del conferimento dell'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata;
il 10 agosto 2007 aveva contestato il conferimento dell'incarico di
Direttore regionale della Basilicata;
il 26 novembre 2007 aveva chiesto l'assegnazione, nell'ordine, della , della Controparte_5 [...]
dal vivo, della e Controparte_6 Controparte_7 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio;
aveva domandato pure il conferimento della Direzione generale per l'organizzazione;
l'unico incarico conferitogli, fra quelli richiesti, era stata la Direzione generale della
Basilicata; il 19 febbraio 2009 gli era stato comunicato l'avvio del procedimento di risoluzione anticipata del rapporto, poi dichiarato illegittimo con sentenza della S.C.
n. 22790/13; il 23 giugno 2009 gli era stata trasmessa copia del decreto di suo collocamento a riposo dal 4 settembre 2009, data modificata nel 31 ottobre 2010 dalla menzionata sentenza della S.C. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3992/13, ha rigettato le domande del ricorrente di accertamento dell'illegittimità del conferimento dell'incarico di direttore generale della Basilicata e di consulente del segretario generale, nonché quelle di risarcimento del danno e di determinazione della retribuzione. Parte_1 ha proposto appello che la Corte d'appello di Roma, nel contraddittorio delle parti
(il ha presentato appello incidentale condizionato), con sentenza n. CP_3
7232/15, ha rigettato. ha proposto ricorso per cassazione sulla Parte_1 base di due motivi. Il si è difeso con controricorso. L' si è difeso con CP_3 CP_2 controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria>>
La Corte ha accolto il primo motivo, dove si lamentava il mancato esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 45, d.lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con l'art. 3, comma 3, CCNL 12 febbraio 2010, Personale dirigente Area I, biennio
2008/2009 perché la corte territoriale non avrebbe considerato che la Corte di cassazione, con sentenza n. 22790/13, aveva accertato che egli era cessato dal servizio il 31 ottobre 2010, con la conseguenza che, nel suo caso, avrebbe dovuto essere applicato il CCNL Dirig. Biennio 2008-2009, sottoscritto il 12 febbraio
2010. Inoltre, l'art. 3, comma 3, CCNL 12 febbraio 2010, Personale dirigente Area
I, biennio 2008/2009, aveva stabilito che i benefici economici derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 avevano effetto sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenza e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Tale disposizione aveva efficacia retroattiva con riferimento al personale pensionato e, quindi, era applicabile nella presente controversia>>.
Secondo la Corte di Cassazione anche a prescindere dal riferimento alla sentenza della S.C. n. 22790 del 2013 (la quale, in effetti, ha accertato che
[...]
è cessato dal servizio il 31 ottobre 2010), l'art. 3, comma 3, CCNL 12 Parte_1 febbraio 2010, Personale dirigente Area I, biennio 2008/2009, è applicabile ad anche a volere ritenere che il suo rapporto di lavoro sia cessato Parte_1 il 3 settembre 2009; <<.... il CCNL de quo è stato sottoscritto il 12 febbraio 2010.
Indubbiamente, come affermato dalla corte territoriale, il fenomeno della successione dei contratti collettivi nel tempo non è assimilabile a quello della successione tra norme giuridiche, per cui il contratto collettivo posteriore non modifica l'assetto precedente, ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o per volontà degli stessi stipulanti.
Ne consegue che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti (il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto), salvo che i lavoratori cessati dal servizio non abbiano conferito specifico mandato alle organizzazioni sindacali stipulanti, o ratificato la relativa attività negoziale, oppure abbiano prestato acquiescenza alle nuove normative (Cass., Sez.
L, n. 5141 del 12 marzo 2004). Peraltro, deve tenersi conto dell'ulteriore principio affermato dalla S.C., per il quale il lavoratore iscritto ad un'associazione sindacale che abbia dato mandato alla stessa per la stipula di un nuovo contratto collettivo ha diritto all'applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stato concluso successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, se le parti contraenti, nell'attribuire efficacia retroattiva al nuovo contratto, non abbiano operato alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio
e quelli non più in servizio alla data della stipulazione (Cass., Sez. L, n. 29906 del
25 ottobre 2021). Nella specie, il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I, biennio economico 2008-2009, prescrive, all'art. 3, intitolato “Effetti dei nuovi trattamenti economici”, che: “1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 3 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento”. Il precedente art. 1, intitolato “Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto”, dispone, ai commi 1 e 2, che: “1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'Area I, di cui all'art. 2, comma 1, primo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 1° febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009
e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli”. Pertanto, il contratto in esame, del quale è chiesta l'applicazione dal ricorrente, stabilisce espressamente, con riferimento agli istituti giuridici ed al trattamento economico regolati dagli articoli successivi al primo, che il suo campo di applicazione riguarda proprio il “periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2009”. Si tratta, allora, di una contrattazione collettiva munita di efficacia retroattiva (rispetto al momento della firma, avvenuta il 12 febbraio 2010) che non opera alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data della stipulazione. Pertanto, la Corte d'appello di Roma avrebbe dovuto applicare il CCNL in esame al ricorrente anche se il suo rapporto di lavoro fosse cessato il 3 settembre 2009 (e ciò a prescindere dalla circostanza che la conclusione di detto rapporto sia stata individuata nel 31 ottobre 2010 dalla sentenza della Corte di cassazione n. 22790 del 2013), trattandosi di data ricompresa fra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009>>.
Il secondo motivo è stato, invece, respinto.
Ivi veniva lamentata la violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., in combinato disposto con l'art. 62 CCNL Dirigenza Area 1, Quadriennio 2002-2005 e 6 D.M. CP_3
31 luglio 2007, nonché l'omesso esame di fatti decisivi.
La corte territoriale non avrebbe tenuto conto che: - l'incarico di funzione dirigenziale era rinnovabile, a meno che non fosse imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite;
che sei dirigenti su otto avevano ottenuto la conferma dell'incarico originario;
che alla data del 3 luglio 2007 egli era il solo dirigente di prima fascia non ancora riconfermato, mentre i posti disponibili per detta fascia erano venti, con la conseguenza che la sua nomina era sicura, poiché il D.M. 16 maggio 2007 dava la priorità ai dirigenti di prima fascia;
che vari incarichi per i quali aveva fatto domanda erano stati dati a dirigenti di seconda fascia, con la conseguenza che, in questi casi, la sua chance di ottenimento degli stessi era superiore al 75%; che l'art. 6, comma 4, D.M. 16 maggio 2007 aveva previsto l'invarianza tendenziale CP_3 di trattamento economico in presenza di nuovo incarico;
che erano stati violati gli artt. 1223 e 1226 c.c. <<…Nella specie, lo stesso ricorrente afferma la mancanza di motivazione dei provvedimenti contestati e, quindi, avrebbe dovuto prendere posizione anche quanto alla situazione degli altri candidati non vincitori, non potendo, altrimenti, il giudice del merito compiere la necessaria valutazione comparativa. 3) Il ricorso è accolto in ordine al primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo>>.
Con il ricorso in riassunzione lo ha così concluso: - dichiarare il diritto Parte_1 del dott. al risarcimento del danno retributivo derivante dal mancato Parte_1 riconoscimento dello stipendio pari ad € 55.397,39 annui;
della retribuzione di posizione di primo livello fissa pari ad € 36.299,70; della retribuzione di parte variabile pari ad € 52.946,00; della 13° pari ad € 12.736,90, ovvero nelle altre misure ritenute di giustizia;
- per l'effetto condannare il a corrispondere al CP_3 dott. le conseguenti differenze economiche maturate dal 1.1.2009 al Parte_1
31.10.2010 nella misura di € 42.660,6 o nella diversa misura di giustizia;
- condannare l' ora , a riliquidare la pensione nonché il trattamento di CP_4 CP_2 fine servizio sulla base della retribuzione annua lorda di € 164.667,71 ovvero di quella ritenuta di giustizia. Il tutto con gli accessori di legge sulle somme liquidate.
Con vittoria di spese e onorari di lite dei vari gradi di giudizio.
Si è costituito il così concludendo: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello CP_1 adita, contrariis reiectis, rigettare le domande di condanna tutte spiegate da controparte nei riguardi del , in quanto inammissibili per la Controparte_8 presenza di un giudicato interno già formatosi dopo la sentenza della Corte di
Cassazione n. 32130/2022 ovvero, in subordine, per litispendenza, in quanto trattasi di somme già pagate o comunque per le quali è stata già accertata la debenza, con piena vittoria di spese”. Ai fini istruttori, si offrono in comunicazione a mezzo di deposito in cancelleria i documenti di cui all'allegato indice. Inoltre, si fa espressa richiesta di CTU, nella misura in cui debbasi valutare la giustezza dei calcoli contenuti nell'atto avverso di riassunzione in merito alle differenze ottenute con l'applicazione del CCNL periodo 2008-2009, con l'avvertenza che al CTU debba essere proposto apposito quesito sulla non debenza, da parte del , a seguito CP_1 di quanto già avvenuto in esecuzione di altri giudizi, delle somme di cui il riassumente chiede in questa sede esplicita condanna al pagamento, ovvero su quale sia la minore somma al medesimo dovuta.
L' , costituitasi ha concluso chiedendo di dichiarare la carenza di CP_2 legittimazione passiva dell' in ordine alle domande di cui ai punti 1 e 2 delle CP_2 conclusioni del ricorso in riassunzione e, per l'effetto, estrometterlo dal giudizio tenendolo indenne da spese. b) Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore della Corte dei Conti in riferimento alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico (punto 3 delle conclusioni del ricorso in riassunzione).
Concesso termine per note a fronte delle deduzioni contenute nella memoria di costituzione del , all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa CP_1 come da sentenza contestuale.
Con la sentenza rescindente si demanda a questa Corte di applicare il CCNL richiesto dal riassumente <
2009 (e ciò a prescindere dalla circostanza che la conclusione di detto rapporto sia stata individuata nel 31 ottobre 2010 dalla sentenza della Corte di cassazione n.
22790 del 2013), trattandosi di data ricompresa fra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009>>.
Più nello specifico si tratta del CCNL 12 febbraio 2010, Personale dirigente Area I, biennio 2008/2009.
In aderenza alle originarie conclusioni ed in applicazione del predetto contratto collettivo spetterebbe al riassumente la rideterminazione dei ratei retributivi maturati dal 1.1.09 al 31.10.2010; della retribuzione utile per la indennità di buonuscita;
della retribuzione utile ai fini pensionistici.
L'indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione annua fissa e continuativa spettante (per legge e/o per CCNL) per quanti sono gli anni di servizio. Poiché il computo è su base annuale deve essere ricalcolata la retribuzione sulla base del nuovo CCNL entrato in vigore dal 2.1.2009.
Analogamente, ai fini pensionistici secondo il d. leg. 30.3.2001, n. 165 (art. 19 co.
2).
L'ultimo incarico svolto nel 2009 dallo è stato quello di Direttore Parte_1
Regionale della Basilicata.
In relazione a tale incarico andava calcolato il trattamento spettante in base al nuovo
CCNL (decorrente dal 2.1.09) ed in base al DM 20/7/09 (decorrente dal 2.7.09).
Spetterebbe secondo gli stessi conteggi dello € 55.397,39 a titolo di Parte_1 differenze stipendiali;
€ 7.287,72 per retribuzione individuale anzianità; €
36.299,70 quale retrib. Posizione – parte fissa ed € 52.946,00 quale Retrib.
Posizione – parte variabile;
€ 12.736,90 a titolo di ricalcolo della tredicesima.
Il totale della retribuzione pensionabile e utile per buonuscita sarebbe pari ad €
164.667,71 in applicazione del CCNL 2008-9 e DM 20.7.09.
Il avrebbe invece < CP_3 ad € 141.365,50 (v. all. 71 ter cit.). Questo differenziale tra € 164.667 ed € 141.365
- pari ad € 23.302,00 che diviso in tredici mensilità corrisponde ad un mensile di €
1.792,4 – va recuperato per i ratei maturati dal 1.1.09 al 31.10.2010 in misura pari ad € 42.660,6 (1.792,4 x 23,8 mensilità, ivi compreso il pro quota di tredicesima del 2010) nonché per la buonuscita e per la pensione, come richiesto ai punti 3 e 7 delle conclusioni di primo grado.
In sede di costituzione il ha dedotto, come del resto rappresentato dallo CP_1 stesso riassumente, che lo aveva agito, presso differenti fori per la Parte_1 stessa vicenda, per cui esiste < pende dinanzi alla Corte d'appello di Napoli, per la questione dell'esatto ammontare del risarcimento del danno in relazione alla deduzione che era stata operata al montante risarcitorio dall'Amministrazione, rappresentato da quanto dal medesimo incassato a titolo di pensione, con lo scomputo dalle somme per le quali nel frattempo lo stesso aveva agito, parallelamente a questo Parte_1 contenzioso…>>.
In sostanza vi sarebbe un potenziale rischio di duplicazione di poste.
Si aggiunge che << il giudizio incardinato presso il Tribunale di Potenza per il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per il periodo 3.9.2009 - 31.10.2010. In quella sede il ha già chiesto il Parte_1 risarcimento del danno per il titolo appena detto, risarcimento che ha chiesto anche a Roma (“- dichiarare il diritto del dott. al risarcimento del danno Parte_1 retributivo derivante dal mancato riconoscimento dello stipendio pari ad €
55.397,39 annui;
della retribuzione di posizione di primo livello fissa pari ad €
36.299,70; della retribuzione di parte variabile pari ad € 61.815,00; della 13° pari ad € 13.391,62; e per l'effetto condannare il a corrispondere le conseguenti CP_3 differenze economiche pari ad € 14.363,73”, pagg. 2 e 3 del ricorso in riassunzione)>>.
Precisa il che con la sentenza 586/2016 della Corte di Appello di Salerno, CP_1 in parziale riforma della sentenza 1132/2011 del Tribunale di Potenza, veniva riconosciuta allo a titolo di risarcimento del danno per la risoluzione Parte_1 anticipata del rapporto di lavoro illegittimamente disposta dal , per il CP_1 periodo 3.9.2009 - 31.10 2020, la somma di € 187.051,00 detratte le somme percepite a titolo di pensione (€ 131.452,10), per una differenza di € 55.598,90.
La detta sentenza della Corte di appello è stata poi cassata con rinvio dalla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 32130/2022 e il giudizio è stato riassunto presso la
Corte di appello di Napoli per la restante somma del risarcimento (€ 131.452,10, ovvero la pensione percepita dallo oggetto di quel giudizio di appello, Parte_1 tutt'ora pendente).
Nello specifico si è dedotto puntualmente che < Parte_1 pretenderebbe ora con la riassunzione di questo giudizio, sono ivi state accertate, attraverso una specifica CTU contabile (All. 3) e sono già state pagate al riassumente>>.
Secondo il nel presente giudizio le differenze economiche richieste in CP_1 applicazione del diverso CCNL, successivo e più favorevole al richiedente, sarebbero state già corrisposte in forza della disposta c.t.u. contabile.
La somma di € 42.606,6 richiesta in questa sede, che sarebbe riferibile < mancanza dell'applicazione del rinnovo contrattuale (biennio 2008-2009, siglato il
12.02.2010)…non è assolutamente dovuta, in quanto, come risulta dalla CTU contabile predetta, che si allega e cui si rinvia (All. 3, cfr. pag. 4), con tale somma si è già tenuto conto del suddetto rinnovo di CCNL nei calcoli fatti in quella sede dal consulente di ufficio e sui quali la Corte d'appello locale si è basata…Quanto oggi richiesto in condanna, risulta già percepito dal (o già attribuito Parte_1 con sentenza in altro giudizio), per cui non devono essere consentite indebite duplicazioni…Si eccepisce, perciò, il bis in idem rappresentato dalla domanda di condanna in questa sede dell'Amministrazione, su cui si è formato già un giudicato interno, perché il giudizio che pende presso la Corte d'appello di non potrà Pt_2 più interessarsi, dopo la sentenza della Cassazione, del quantum, ma solo dalla legittimità del predetto deffalco, che l'Amministrazione ha operato relativamente ai ratei di pensione percepiti medio tempore dal In ogni caso si Parte_1 eccepisce altresì come la domanda appaia inammissibile per litispendenza, posto che sulla questione l'attuale giudizio è posteriore, rispetto a quello ove la somma oggi richiesta è già stata calcolata e pagata. Sul tema degli aggiornamenti che devono essere tenuti in considerazione per riliquidare la pensione nonché il trattamento di fine servizio, sulla base della nuova retribuzione annua lorda, le domande riguarderebbero l'ente previdenziale.
La difesa del ricorrente in riassunzione, dando riscontro al concesso termine per note, ha chiarito che il contenzioso fra le parti si è < giudiziari: - il primo, avanti al Foro di Salerno, per la declaratoria di illegittimità dell'anticipata risoluzione del rapporto di servizio con richiesta delle mensilità aggiuntive fino all'età pensionabile (v. Cass. n. 32130/2022 e Corte di Appello
Napoli n. 2207/2024); - il secondo, avanti al Foro di Roma, per ricalcolare tutte le mensilità dovute sulla base del CCNL aggiornato. Il primo procedimento si è concluso dichiarando il diritto sia alle mensilità mancanti, sia al ricalcolo delle stesse sulla base del nuovo CCNL>>.
L'attuale controversia oggetto di cognizione non è stata “assorbita” e permane in quanto << la conclusione del primo [giudizio] è avvenuta con il pagamento (v. all.
1) come da sentenza n. 2207/2024 del 28.08.2024 (v. all. 2), successivamente dunque alla riassunzione del presente procedimento realizzato con ricorso del
05.09.2023 e depositato in pari data. - il primo procedimento ricalcola gli importi correttamente sulla base del nuovo CCNL ma omette di ricomprendere nel dovuto il ricalcolo della tredicesima mensilità: tanto emerge dal confronto tra quanto esposto a pag. 5 della CTU (v. all. 3) ove si inseriscono le varie voci dovute e ricalcolate con eccezione della tredicesima mensilità invece richiesta nel presente procedimento (v. ricorso in riassunzione a pag. 6 e ss.: € 12.736,90 richieste - €
10.874,27 liquidate, v. all. 1 al ricorso)>>.
Vi sarebbe un residuo credito, un differenziale di € 1.862,63 nell'attuale controversia a titolo di 13° mensilità.
Del pari devono decidersi le domande relative al ricalcolo del rateo pensionistico richiesto < aggiornata, salvo rinviare ad altra sede la quantificazione del medesimo>>.
Sulla questione relativa alla eccezione di giurisdizione posta dall' se è vero CP_2 che di massima In materia di pensioni pubbliche, le questioni concernenti il trattamento pensionistico sono di competenza della Corte dei Conti, laddove la domanda abbia ad oggetto in via principale questioni interenti il rapporto di lavoro (quali ad esempio l'accertamento di mansioni superiori e le conseguenti differenze retributive, come pure l'applicazione di un CCNL successivo e più favorevole) e la domanda di adeguamento della pensione costituisce solamente una conseguenza della domanda principale. In tal caso la competenza è del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 11 novembre 2018, n. 29396). Analogamente quanto al trattamento di fine servizio che andrà riliquidato alla luce della presente pronuncia.
Le spese dei gradi di giudizio, di quello di legittimità e della presente fase seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo e già compensate per ½ quanto al ricorrente in riassunzione ed il . Compensa le spese di tutti i gradi fra il CP_1 ricorrente in riassunzione e l' . CP_2
P. Q. M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio nei limiti del devolutum, dichiara che al va applicato l'art. 3 del CCNL relativo al personale dirigente Parte_1 dell'Area I, biennio economico 2008-2009 e per l'effetto dichiara il diritto del predetto al risarcimento del danno retributivo derivante dal mancato riconoscimento dello stipendio pari ad € 55.397,39 annui;
della retribuzione di posizione di primo livello fissa pari ad € 36.299,70; della retribuzione di parte variabile pari ad €
52.946,00; della 13° pari ad € 12.736,90. In ragione degli intervenuti pagamenti in altro parallelo giudizio fra le medesime parti condanna il a corrispondere CP_3 al la sola somma di € 1.862,63 a titolo di 13° mensilità a titolo Parte_1 di differenze economiche maturate dal 1.1.2009 al 31.10.2010 oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo. Condanna l' ora , a riliquidare CP_4 CP_2 la pensione nonché il trattamento di fine servizio sulla base della retribuzione annua lorda di € 164.667,71 oltre interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo.
Compensa per ½ le spese di tutti i gradi di giudizio che liquida già così compensati per il primo grado in euro 2.500,00 e per il secondo in € 2.000,00, per il giudizio di legittimità in € 2.200,00, per il giudizio di rinvio in € 2.000,00 e condanna il al pagamento in favore Controparte_1 di oltre, per tutte al rimborso forfettario delle spese generali Parte_1 nella misura del 15%, CPA, IVA. Compensa integralmente le spese di tutti i gradi fra il ricorrente in riassunzione e l' . CP_2
Roma, 27.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa