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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2653 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso C.F._1
lo studio dell'Avv. DI MARCO PINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
IN PERSONA LEG. RAPPR. P.T. CF elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE, 100 ME presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La presente controversia giudiziaria trae origine dall'atto di impugnazione proposto dalla parte ricorrente, volto ad ottenere l'annullamento di due distinti avvisi di addebito notificati dall' . Tali avvisi concernevano l'iscrizione CP_1
d'ufficio alla Gestione TA per l'anno 2012 e la correlata richiesta di CP_1
versamento dei contributi previdenziali ritenuti dovuti ma non versati. La controversia, di natura previdenziale, ha richiesto un'analisi approfondita sia dei presupposti normativi relativi all'obbligo contributivo, sia della documentazione prodotta dalle parti. La difesa della sig.ra ha sostenuto, fin dal primo atto Pt_1 introduttivo del giudizio, l'insussistenza dei presupposti soggettivi per l'iscrizione alla Gestione TA . La ricorrente, infatti, nel periodo oggetto di CP_1 contestazione esercitava regolarmente l'attività professionale di avvocato, risultando iscritta all'Albo forense sin dal 2007 e, pertanto, soggetta al regime previdenziale proprio della In tal senso, è stato invocato l'art. 18, CP_2
comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, il quale rappresenta norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
Secondo tale interpretazione, l'obbligo di iscrizione alla Gestione TA non sussiste nei confronti di quei professionisti già tenuti al versamento di contributi agli enti previdenziali di categoria.
Ulteriormente, la ricorrente ha eccepito la decadenza e la prescrizione del diritto dell' alla riscossione della pretesa contributiva. In particolare, ha fatto CP_1 riferimento all'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, che prevede un termine prescrizionale quinquennale, e all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, che disciplina i termini per l'iscrizione a ruolo da parte degli enti previdenziali. Inoltre, sono stati sollevati ulteriori vizi formali degli avvisi di addebito, i quali, secondo parte ricorrente, sarebbero carenti degli elementi essenziali previsti dall'art. 30, comma
2, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, compromettendo la validità ed efficacia degli stessi.
Dal canto suo, l' si è costituito in giudizio, sostenendo la legittimità CP_1 degli atti impugnati. L'Ente ha evidenziato che la ricorrente non risultava iscritta alla Cassa Forense ai fini del versamento del contributo soggettivo obbligatorio, nonostante esercitasse attività professionale, e ha ritenuto, pertanto, corretta l'iscrizione alla Gestione TA e la relativa richiesta contributiva. Inoltre,
l' ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, argomentando CP_3 che il termine quinquennale decorre dalla data di acquisizione da parte dell' CP_1 dei dati reddituali rilevanti, trasmessi dall'Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, nel corso del giudizio e solo dopo l'introduzione della causa e la produzione delle deduzioni difensive da parte della ricorrente, l' , con CP_1
provvedimento del 14 giugno 2024, ha annullato in autotutela entrambi gli avvisi impugnati, riconoscendo l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva per l'anno 2012. Tale determinazione è stata depositata nel fascicolo telematico in data 3 dicembre 2024. Ne consegue l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, la condotta processuale dell' e il contenuto del CP_1
provvedimento di autotutela impongono di pronunciarsi sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. La parte resistente, infatti, ha dato causa al giudizio, omettendo di annullare tempestivamente gli atti impugnati nonostante le istanze della parte ricorrente. Solo in un momento successivo, e a seguito della trattazione giudiziale, ha riconosciuto l'illegittimità della propria pretesa contributiva. Pertanto, appare giustificata la condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio, che si CP_1
liquidano in complessivi euro 900,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, dichiaratosi tale.
Così deciso in Patti 05/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo