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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2145/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2145/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
648/2021 del 19/04/2021, promossa da: nato a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SPADOLA GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO con sede in Roma viale Regina Margherita n. 125, Controparte_2 P.I. , con il patrocinio dell'avv. LONGO GIANCARLO, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/06/2025.
pagina 1 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 648/2021 del 19/04/2021 il Tribunale di Ragusa ingiungeva a
[...] di corrispondere a la somma di € 9.884,73, oltre CP_1 Controparte_2 interessi e spese, a titolo di pagamento della fattura n. 880650340362813 del 18/07/2019 e della fattura n. 88065034036281A del 25/07/2019. Con atto di citazione notificato il 4.6.2021 proponeva opposizione avverso il CP_1 suddetto decreto ingiuntivo deducendo che: sottoscriveva il 03/07/2009 un contratto di fornitura di energia elettrica con Enel Servizio Elettrico s.p.a.; l'energia elettrica doveva essere somministrata presso un fondo di sua proprietà in contrada in tenere del Comune di Scicli (RG), per uso diverso dall'abitazione con tariffa CP_3
BTA5, multioraria, tensione di fornitura 380 V – trifase con numero cliente 913310993, misurata da contatore elettronico per fasce (EF) (cosiddetto POD) n. IT001E 913310993 per una potenza contrattualmente impegnata di 15 K (chilowatt); da dicembre 2016 Enel Servizio Elettrico s.p.a. mutava la propria denominazione in
[...]
giusta delibera dell'Autorità per l'energia e il sistema idrico n. Controparte_2
296/2015/R/COM, senza soluzione di continuità rispetto alle condizioni contrattuali precedentemente concordate;
nel marzo 2019, pur avendo regolarmente pagato tutte le fatture ricevute, l'erogazione dell'energia elettrica si interrompeva, per cui era costretto a chiedere a Controparte_2 di ripristinare il servizio;
[...]
i tecnici intervenuti appuravano che le cause dell'interruzione dell'energia elettrica erano da addebitare al cattivo funzionamento del misuratore di energia e ad un difetto della linea che anziché funzionare trifase, funzionava monofase, per cui sostituivano il contatore elettronico per fasce (EF) (cosiddetto POD) n. IT001E 913310993 con uno nuovo avente numero IT001E91331099, senza possibilità di fotografare e fermare nel tempo la lettura del contatore, come si sarebbe potuto fare con un contatore analogico;
nello stesso periodo gli comunicava che: “Dal 01 luglio Controparte_2
2020 i contratti di fornitura come quello in essere, con prezzo aggiornato dall'Autorità (ARERA), non sarebbero stati più disponibili e che poteva cambiare contratto o fornitore in maniera semplice e gratuita con la garanzia della continuità del servizio, verificando le offerte della sua zona, sul Portale Offerte, dove avrebbe potuto valutare proposte con condizioni contrattuali standard dell'Autorità e prezzo libero”; veniva quindi contattato telefonicamente da Enel con cui continuava CP_4 sostanzialmente ed in buona fede, senza soluzione di continuità, il contratto di fornitura di energia elettrica, temendo che il passaggio ad un altro gestore potesse arrecare disservizi nell'erogazione di energia elettrica, necessaria a prelevare acqua per uso irriguo da un pozzo artesiano sito nel proprio terreno;
la fornitura di energia elettrica non era dunque legata alla propria impresa di fornitura di materiale edile, esercitata in Donnalucata in via Sanremo s.n.; pagava regolarmente tutte le fatture emesse prima da Enel Servizio Elettrico s.p.a. e poi da quantomeno dal dicembre 2010; Controparte_2 riceveva da parte di una comunicazione di saldo a debito Controparte_2 datata 19/08/2019 per la fattura n. 0880650340362813 emessa il 18/07/2019 di € 7.956,27
pagina 2 di 8 (scadenza 18/08/2019) e la fattura n. 088065034036281A emessa il 29/07/2019 a credito di € - 10,00 (scadenza 18/08/2019) relativamente al nuovo POD n.ro IT001E91331099; inoltre, sempre con riguardo al nuovo POD n. IT001E91331099, riceveva comunicazione chiusura contratto per la fattura n. 088065034036281A, emessa il 25/07/2019, di € 5.525,90 (scadenza 24/08/2019), recante la medesima numerazione di quella già inviata il 19/08/2019, e quindi in antitesi con quest'ultima; quindi, avrebbe dovuto ricevere un conguaglio di massimo € 2.430,37; riceveva, poi, due fatture denominate straordinarie, aventi la medesima numerazione 088065034036281A, datate rispettivamente 29/07/2019 e 23/08/2019, a titolo di indennizzo automatico per mancata rilevazione di dati di misura effettivi e con un credito in favore dell'opponente di € 10,00 ciascuna;
riceveva da con raccomandata n. 61756242593-6 del 03- Controparte_2
09-2019, un sollecito di pagamento di € 13.499,68, importo derivante dalla somma della fattura n. 0880650340362813 emessa il 18/07/2019 di € 7.956,27 (scadenza 12/08/2019) e della fattura n. 088065034036281A emessa il 25/07/2019 di € 5.525,90 (scadenza 24/08/2019), entrambe relative al POD n. IT001E91331099; con raccomandata n. 61728492205-0 del 15/11/2019, ricevuta il 22/05/2019, l'opposto gli intimava il pagamento della fattura n. 3071613035 e della fattura n. 3071685496, mai ricevute, per un importo totale di € 13.472,17; successivamente l'opposto gli inviava i moduli per domandare la prescrizione delle somme richieste;
l'opposto accoglieva la domanda e riconosceva la parziale prescrizione delle somme richieste;
la società opposta in data 28/01/2020 gli rimborsava la somma di € 25,00 sulla fattura n. 088065034036281A; con PEC dell'08/06/2020 l'opposto chiedeva il pagamento di un saldo residuo pari ad € 9.984,73. Chiedeva pertanto al Tribunale in via preliminare di revocare il decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di titolarità attiva in capo a ed alle società Controparte_2 mandatarie e procuratrici speciali;
sempre in via preliminare chiedeva di dichiarare prescritto il credito ingiunto;
nel merito chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo in quanto il credito ingiunto non è dovuto. Con vittoria di spese e compensi e condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta Controparte_2 deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni sollevate da parte opponente. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 648/2021 in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è infondata e deve pertanto CP_1 essere rigettata. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di titolarità del credito da parte di in quanto titolare della legittimazione attiva sarebbe Enel Controparte_2
Servizio Elettrico s.p.a.. Invero, come afferma lo stesso opponente nell'atto di citazione, Enel Servizio Elettrico s.p.a. ha solo mutato la propria denominazione in per cui non vi è Controparte_2 stata né cessione di credito da notificare ai sensi dell'art. 1264 c.c. né mutamento del soggetto titolare della posizione contrattuale.
pagina 3 di 8 Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto. Invero secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 – a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.” (Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15102 del 29/05/2024). In particolare, secondo la Corte di Cassazione: “l'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) stabilisce che «nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le micro imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. (…) Il comma 10 dell'art. 1, della legge n. 205 del 2017, prevede poi una precisa norma transitoria
– che, come si vedrà, non è risolutiva di per sé per l'esito della controversia – per la quale: «Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020».
4. Dalla interpretazione dell'art. 1, comma 10 della legge n. 205 del 2017, emergono due differenti questioni.
4.1. La prima attiene all'applicazione del termine di prescrizione ridotto - da cinque a due anni - anche ai consumi idrici degli anni precedenti (nella specie i consumi riguardano gli anni 2016 e 2017) all'entrata in vigore della legge, a seguito della norma transitoria, e quindi al 1° gennaio 2020.
4.2. La seconda, ancora più delicata, concerne l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione e della possibilità o meno di applicare un termine prescrizionale ridotto (da cinque a due anni) anche con riferimento ai consumi avvenuti prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione (1° gennaio 2020).
5. Con riferimento alla prima problematica, vi sono argomenti forti per sostenere che il nuovo termine biennale di prescrizione (ridotto da cinque a due anni) si debba applicare, anche con riferimento a consumi relativi agli anni precedenti (precedenti al 1° gennaio 2020), quando la scadenza di pagamento indicata nelle fatture sia successiva al 1° gennaio 2020. Ed infatti, la citata norma transitoria (art. 1, comma 10 del d.l. n. 205 del 2017) prevede l'applicazione del termine di prescrizione biennale, con riferimento «alle fatture la cui scadenza è successiva
[…]» a determinate date. Tale espressione va correttamente interpretata nel senso che si deve fare riferimento «alle fatture la cui scadenza [di pagamento] è successiva […]».
pagina 4 di 8 (…) 7. La seconda problematica – come detto – attiene alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale ridotto, con riferimento a consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020, ma con emissione di fatture recanti scadenza di pagamento successiva al 1 ° gennaio 2020. (…) 12. A conclusione di tale ragionamento, deve dunque ritenersi che il termine biennale di prescrizione (ridotto ex lege) non può decorrere (e quindi il dies a quo della prescrizione non si può computare) a partire dalla scadenza dei periodi di consumo, e quindi dagli anni 2016 e 2017, con fatture emesse dopo il 1° gennaio 2020, ma a partire dalla data di scadenza di pagamento delle fatture successive al 1 ° gennaio 2020. 13. Va fatta, però, una precisazione;
infatti, nel caso in cui il termine biennale di prescrizione inizi a decorrere dalla data di scadenza del 2 gennaio 2020 prevista nella fattura, il Gestore del servizio potrebbe – in taluni casi, in cui sono più remote le prestazioni – beneficiare di un termine di prescrizione più lungo dei cinque anni di cui alla vecchia normativa. Per consumi dell'ultimo trimestre del 2015 (ottobre-dicembre 2015), con dies a quo individuato al 1° gennaio 2016, con termine di scadenza di pagamento indicato nella fattura successivo al 1° gennaio 2020, la prescrizione maturerebbe nell'anno 2022, quindi oltre i cinque anni di prescrizione previsti dalla vecchia normativa (in questo caso la prescrizione maturerebbe nel 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2016). Per tale ragione, deve farsi applicazione analogica (analogia iuris), come già fatto in altre occasioni da questa Corte, del principio di cui all'art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale prevede «quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapione in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se lo stesso è stabilito dal libro I del codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal libro II, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal libro III e dall'entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore». 14. Va valorizzata proprio la parte finale della disposizione in cui si fa riferimento al caveat per cui «purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore». Questa Corte, proprio in altro precedente in cui vi era stata l'abbreviazione del termine di prescrizione, ha ritenuto che il dies a quo dovesse essere computato a decorrere dalla nuova legge, ma «sempre che, alla luce del dettato dell'articolo 252 disp. att. c.p.c., al momento di entrata in vigore della nuova legge, non rimanga a decorrere, a norma della legge precedente, un termine inferiore». Si è in particolare affermato (Cass., sez. L, 9 aprile 2003, n. 5522; poi Cass. Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5784 che si è discostata dal precedente richiamato per altri aspetti) che «il ritenuto mancato differimento al 1° gennaio 1996 e quindi l'immediata applicazione del nuovo termine prescrizionale in tutti i casi in cui tale termine non sia ancora interamente decorso non comporta, pur in mancanza di alcun regime transitorio, una drastica cesura tra il vecchio ed il nuovo, in quanto occorre comunque fare riferimento all'articolo 252 disp. att. c.c. perché risulti una regolamentazione compatibile con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Ed infatti a questa disposizione - secondo la giurisprudenza costituzionale che ha scrutinato una fattispecie analoga (C. cost. n. 20 del 1994) - va attribuito valore di regola generale». Prosegue la sentenza nel senso che «quando per l'esercizio di un diritto la nuova
pagina 5 di 8 legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente, con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge, ma a condizione che a norma della legge precedente rimanga decorrere un termine superiore». Pertanto, il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1 ° gennaio 2020. Se, quindi, la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020, si applica il termine biennale a decorrere da tale data (con maturazione quindi entro il 2 gennaio 2022), ma se i consumi sono dell'anno 2018 (ultimo trimestre), pur se il dies a quo è il 1 ° gennaio 2019, non si potrà applicare per intero per il termine di cinque anni, che porterebbe la prescrizione a maturare nel 2024. Se, però, la scadenza di pagamento è sempre quella del 2 gennaio 2020, con applicazione del termine biennale a decorrere da tale data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con scadenza 1 ° aprile 2016), il termine di prescrizione quinquennale scade il 1° aprile 2021, e non si può allungare la prescrizione (oltre il termine quinquennale) sino al 2 gennaio 2022, tenendo conto della prescrizione biennale che decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura. In quest'ultimo caso, infatti, applicandosi la nuova legge, il gestore del servizio beneficerebbe di un termine di prescrizione superiore (2 gennaio 2022) a quello spettantegli in base alla legge precedente che prevedeva una prescrizione quinquennale (1° aprile 2021)” (Cassazione, Sez. 1 – Ordinanza n. 15102 del 29/05/2024). Per le fatture la cui scadenza è successiva, per il settore elettrico, all'1/3/2018 si applica la prescrizione biennale, decorrente dalla data di scadenza della fattura;
tuttavia, se la fattura ha ad oggetto consumi antecedenti all'1/3/2018 si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., ove più favorevole al debitore. Nella specie, il decreto ingiuntivo opposto si basa sulla fattura n. 0880650340362813 emessa il 18/07/2019 ed avente scadenza il 18/08/2019 e sulla fattura n. 088065034036281A, emessa il 25/07/2019 ed avente scadenza il 24/08/2019. Applicando la prescrizione biennale, i crediti ingiunti dovrebbero considerarsi prescritti rispettivamente a partire dal 18.8.2021 e dal 24.8.2021. Le fatture in esame hanno però ad oggetto consumi intercorrenti tra il 4.3.2014 ed il 30.6.2019 per cui ad alcune annualità andrebbe applicato il termine di prescrizione quinquennale perché in tal modo una parte del credito risulterebbe prescritta prima di agosto 2021 (in particolare il 2014 risulterebbe prescritto nel 2019 e il 2015 risulterebbe prescritto nel 2020) con conseguente effetto più favorevole al . CP_1
Orbene, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è la fattura n. 0880650340362813 del 18/07/2019, potrebbe considerarsi prescritto il credito per consumi effettuati dal tra il 4/3/2014 ed il 30/6/2014. CP_1
Tuttavia, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità “in materia di risarcimento del danno (sia da fatto illecito - come nella specie - sia da illecito contrattuale) il termine di prescrizione dell'azione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. In tale caso, come precisato dalla citata Cass. n. 17832 del 2002 (ma analogamente Cass., 19 marzo 2012, n. 4366), la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di provare che gli specifici danni dedotti in giudizio si sono manifestati in epoca idonea a far ritenere fondata l'eccezione medesima e la relativa valutazione della prova concreta una
pagina 6 di 8 mera quaestio facti, come tale non censurabile in sede di legittimità” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14662 del 2016). Di contro, il si è limitato ad eccepire genericamente la prescrizione di tutti i consumi a CP_1 partire dal 2014, senza indicare un determinato e ben circostanziato momento iniziale, a decorrere dal quale il diritto doveva considerarsi esercitabile. Ciò premesso, nel merito il eccepisce l'avvenuto integrale pagamento di tutti i consumi CP_1 effettuati nel corso degli anni di vigenza del contratto di somministrazione. L'eccezione è priva di pregio in quanto le fatture su cui si basa il decreto ingiuntivo opposto hanno ad oggetto un conguaglio, quindi un ricalcolo, dei consumi effettuati dal tra il CP_1
2014 e il 2019 per cui è irrilevante la circostanza che egli abbia pagato le bollette ricevute nel corso degli anni. Inoltre, In relazione al riparto dell'onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto contratti di somministrazione, la giurisprudenza di legittimità afferma: “In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020). Ed inoltre, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito che appare del tutto condivisibile “In materia di somministrazione – conformemente agli artt. 115 c.p.c, 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova – le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, infatti, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante” (Trib. Milano n. 1585/2020 e n. 7903/2021). Sarebbe stato dunque onere del dedurre il malfunzionamento del contatore e, di CP_1 conseguenza, dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo di riferimento. A tal fine non è bastevole il confronto tra le fatture poste a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo e le precedenti fatture spedite al dalla società opposta, in quanto, essendo le CP_1 prime fatture di conguaglio relative a diverse annualità, è inevitabile che siano di importo notevolmente maggiore rispetto alle fatture ordinarie che si riferiscono solo ad alcune mensilità. Di contro, le fatture a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo contengono l'indicazione dettagliata dei consumi rilevati comunicati dal distributore, delle tariffe applicate, della spesa per la materia energia, della spesa per servizi di rete, della spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore, della spesa per oneri di sistema e del totale imposte e IVA. A fronte di tale produzione documentale, l'opponente non ha contestato in modo specifico né i consumi a lui addebitati né le tariffe applicate dal fornitore né il corretto funzionamento del contatore;
in assenza di contestazione sulla reale quantità del consumo o sul corretto pagina 7 di 8 funzionamento del contatore, opera la presunzione di veridicità della corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato esposto nelle fatture. Deve infine essere rigettata la contestazione in ordine all'addebito degli interessi commerciali di cui al decreto legislativo n. 231/2002. Invero, l'opponente afferma che il contratto di somministrazione prevedeva l'erogazione di energia elettrica per uso diverso dall'abitazione. Inoltre, nelle bollette è sempre indicata la partita IVA dell'opponente ( ). P.IVA_2
Da queste due circostanze deriva che il ha firmato il contratto di somministrazione di CP_1 energia elettrica come esercente un'attività imprenditoriale, con conseguente applicabilità del decreto legislativo n. 231/2002, il cui articolo 2, comma 1, lettera a), definisce le transazioni commerciali come quei contratti, comunque denominati, conclusi tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, esclusivamente o prevalentemente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Accertato, dunque, che il ha sottoscritto il contratto di fornitura di energia elettrica come CP_1 imprenditore, è da confermare, alla luce della citata disposizione, l'applicabilità degli interessi commerciali di cui al decreto legislativo n. 231/2002. In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 648/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 19/04/2021 deve essere rigettata, con conseguente dichiarazione della sua efficacia esecutiva. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2145/2021: RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 648/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 19/04/2021 e, per l'effetto, ne dichiara definitivamente l'efficacia esecutiva;
CONDANNA alla rifusione in favore di CP_1 Controparte_2 delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 03/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2145/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
648/2021 del 19/04/2021, promossa da: nato a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SPADOLA GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO con sede in Roma viale Regina Margherita n. 125, Controparte_2 P.I. , con il patrocinio dell'avv. LONGO GIANCARLO, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/06/2025.
pagina 1 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 648/2021 del 19/04/2021 il Tribunale di Ragusa ingiungeva a
[...] di corrispondere a la somma di € 9.884,73, oltre CP_1 Controparte_2 interessi e spese, a titolo di pagamento della fattura n. 880650340362813 del 18/07/2019 e della fattura n. 88065034036281A del 25/07/2019. Con atto di citazione notificato il 4.6.2021 proponeva opposizione avverso il CP_1 suddetto decreto ingiuntivo deducendo che: sottoscriveva il 03/07/2009 un contratto di fornitura di energia elettrica con Enel Servizio Elettrico s.p.a.; l'energia elettrica doveva essere somministrata presso un fondo di sua proprietà in contrada in tenere del Comune di Scicli (RG), per uso diverso dall'abitazione con tariffa CP_3
BTA5, multioraria, tensione di fornitura 380 V – trifase con numero cliente 913310993, misurata da contatore elettronico per fasce (EF) (cosiddetto POD) n. IT001E 913310993 per una potenza contrattualmente impegnata di 15 K (chilowatt); da dicembre 2016 Enel Servizio Elettrico s.p.a. mutava la propria denominazione in
[...]
giusta delibera dell'Autorità per l'energia e il sistema idrico n. Controparte_2
296/2015/R/COM, senza soluzione di continuità rispetto alle condizioni contrattuali precedentemente concordate;
nel marzo 2019, pur avendo regolarmente pagato tutte le fatture ricevute, l'erogazione dell'energia elettrica si interrompeva, per cui era costretto a chiedere a Controparte_2 di ripristinare il servizio;
[...]
i tecnici intervenuti appuravano che le cause dell'interruzione dell'energia elettrica erano da addebitare al cattivo funzionamento del misuratore di energia e ad un difetto della linea che anziché funzionare trifase, funzionava monofase, per cui sostituivano il contatore elettronico per fasce (EF) (cosiddetto POD) n. IT001E 913310993 con uno nuovo avente numero IT001E91331099, senza possibilità di fotografare e fermare nel tempo la lettura del contatore, come si sarebbe potuto fare con un contatore analogico;
nello stesso periodo gli comunicava che: “Dal 01 luglio Controparte_2
2020 i contratti di fornitura come quello in essere, con prezzo aggiornato dall'Autorità (ARERA), non sarebbero stati più disponibili e che poteva cambiare contratto o fornitore in maniera semplice e gratuita con la garanzia della continuità del servizio, verificando le offerte della sua zona, sul Portale Offerte, dove avrebbe potuto valutare proposte con condizioni contrattuali standard dell'Autorità e prezzo libero”; veniva quindi contattato telefonicamente da Enel con cui continuava CP_4 sostanzialmente ed in buona fede, senza soluzione di continuità, il contratto di fornitura di energia elettrica, temendo che il passaggio ad un altro gestore potesse arrecare disservizi nell'erogazione di energia elettrica, necessaria a prelevare acqua per uso irriguo da un pozzo artesiano sito nel proprio terreno;
la fornitura di energia elettrica non era dunque legata alla propria impresa di fornitura di materiale edile, esercitata in Donnalucata in via Sanremo s.n.; pagava regolarmente tutte le fatture emesse prima da Enel Servizio Elettrico s.p.a. e poi da quantomeno dal dicembre 2010; Controparte_2 riceveva da parte di una comunicazione di saldo a debito Controparte_2 datata 19/08/2019 per la fattura n. 0880650340362813 emessa il 18/07/2019 di € 7.956,27
pagina 2 di 8 (scadenza 18/08/2019) e la fattura n. 088065034036281A emessa il 29/07/2019 a credito di € - 10,00 (scadenza 18/08/2019) relativamente al nuovo POD n.ro IT001E91331099; inoltre, sempre con riguardo al nuovo POD n. IT001E91331099, riceveva comunicazione chiusura contratto per la fattura n. 088065034036281A, emessa il 25/07/2019, di € 5.525,90 (scadenza 24/08/2019), recante la medesima numerazione di quella già inviata il 19/08/2019, e quindi in antitesi con quest'ultima; quindi, avrebbe dovuto ricevere un conguaglio di massimo € 2.430,37; riceveva, poi, due fatture denominate straordinarie, aventi la medesima numerazione 088065034036281A, datate rispettivamente 29/07/2019 e 23/08/2019, a titolo di indennizzo automatico per mancata rilevazione di dati di misura effettivi e con un credito in favore dell'opponente di € 10,00 ciascuna;
riceveva da con raccomandata n. 61756242593-6 del 03- Controparte_2
09-2019, un sollecito di pagamento di € 13.499,68, importo derivante dalla somma della fattura n. 0880650340362813 emessa il 18/07/2019 di € 7.956,27 (scadenza 12/08/2019) e della fattura n. 088065034036281A emessa il 25/07/2019 di € 5.525,90 (scadenza 24/08/2019), entrambe relative al POD n. IT001E91331099; con raccomandata n. 61728492205-0 del 15/11/2019, ricevuta il 22/05/2019, l'opposto gli intimava il pagamento della fattura n. 3071613035 e della fattura n. 3071685496, mai ricevute, per un importo totale di € 13.472,17; successivamente l'opposto gli inviava i moduli per domandare la prescrizione delle somme richieste;
l'opposto accoglieva la domanda e riconosceva la parziale prescrizione delle somme richieste;
la società opposta in data 28/01/2020 gli rimborsava la somma di € 25,00 sulla fattura n. 088065034036281A; con PEC dell'08/06/2020 l'opposto chiedeva il pagamento di un saldo residuo pari ad € 9.984,73. Chiedeva pertanto al Tribunale in via preliminare di revocare il decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di titolarità attiva in capo a ed alle società Controparte_2 mandatarie e procuratrici speciali;
sempre in via preliminare chiedeva di dichiarare prescritto il credito ingiunto;
nel merito chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo in quanto il credito ingiunto non è dovuto. Con vittoria di spese e compensi e condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta Controparte_2 deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni sollevate da parte opponente. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 648/2021 in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è infondata e deve pertanto CP_1 essere rigettata. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di titolarità del credito da parte di in quanto titolare della legittimazione attiva sarebbe Enel Controparte_2
Servizio Elettrico s.p.a.. Invero, come afferma lo stesso opponente nell'atto di citazione, Enel Servizio Elettrico s.p.a. ha solo mutato la propria denominazione in per cui non vi è Controparte_2 stata né cessione di credito da notificare ai sensi dell'art. 1264 c.c. né mutamento del soggetto titolare della posizione contrattuale.
pagina 3 di 8 Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto. Invero secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 – a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.” (Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15102 del 29/05/2024). In particolare, secondo la Corte di Cassazione: “l'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) stabilisce che «nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le micro imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. (…) Il comma 10 dell'art. 1, della legge n. 205 del 2017, prevede poi una precisa norma transitoria
– che, come si vedrà, non è risolutiva di per sé per l'esito della controversia – per la quale: «Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020».
4. Dalla interpretazione dell'art. 1, comma 10 della legge n. 205 del 2017, emergono due differenti questioni.
4.1. La prima attiene all'applicazione del termine di prescrizione ridotto - da cinque a due anni - anche ai consumi idrici degli anni precedenti (nella specie i consumi riguardano gli anni 2016 e 2017) all'entrata in vigore della legge, a seguito della norma transitoria, e quindi al 1° gennaio 2020.
4.2. La seconda, ancora più delicata, concerne l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione e della possibilità o meno di applicare un termine prescrizionale ridotto (da cinque a due anni) anche con riferimento ai consumi avvenuti prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione (1° gennaio 2020).
5. Con riferimento alla prima problematica, vi sono argomenti forti per sostenere che il nuovo termine biennale di prescrizione (ridotto da cinque a due anni) si debba applicare, anche con riferimento a consumi relativi agli anni precedenti (precedenti al 1° gennaio 2020), quando la scadenza di pagamento indicata nelle fatture sia successiva al 1° gennaio 2020. Ed infatti, la citata norma transitoria (art. 1, comma 10 del d.l. n. 205 del 2017) prevede l'applicazione del termine di prescrizione biennale, con riferimento «alle fatture la cui scadenza è successiva
[…]» a determinate date. Tale espressione va correttamente interpretata nel senso che si deve fare riferimento «alle fatture la cui scadenza [di pagamento] è successiva […]».
pagina 4 di 8 (…) 7. La seconda problematica – come detto – attiene alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale ridotto, con riferimento a consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020, ma con emissione di fatture recanti scadenza di pagamento successiva al 1 ° gennaio 2020. (…) 12. A conclusione di tale ragionamento, deve dunque ritenersi che il termine biennale di prescrizione (ridotto ex lege) non può decorrere (e quindi il dies a quo della prescrizione non si può computare) a partire dalla scadenza dei periodi di consumo, e quindi dagli anni 2016 e 2017, con fatture emesse dopo il 1° gennaio 2020, ma a partire dalla data di scadenza di pagamento delle fatture successive al 1 ° gennaio 2020. 13. Va fatta, però, una precisazione;
infatti, nel caso in cui il termine biennale di prescrizione inizi a decorrere dalla data di scadenza del 2 gennaio 2020 prevista nella fattura, il Gestore del servizio potrebbe – in taluni casi, in cui sono più remote le prestazioni – beneficiare di un termine di prescrizione più lungo dei cinque anni di cui alla vecchia normativa. Per consumi dell'ultimo trimestre del 2015 (ottobre-dicembre 2015), con dies a quo individuato al 1° gennaio 2016, con termine di scadenza di pagamento indicato nella fattura successivo al 1° gennaio 2020, la prescrizione maturerebbe nell'anno 2022, quindi oltre i cinque anni di prescrizione previsti dalla vecchia normativa (in questo caso la prescrizione maturerebbe nel 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2016). Per tale ragione, deve farsi applicazione analogica (analogia iuris), come già fatto in altre occasioni da questa Corte, del principio di cui all'art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale prevede «quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapione in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se lo stesso è stabilito dal libro I del codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal libro II, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal libro III e dall'entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore». 14. Va valorizzata proprio la parte finale della disposizione in cui si fa riferimento al caveat per cui «purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore». Questa Corte, proprio in altro precedente in cui vi era stata l'abbreviazione del termine di prescrizione, ha ritenuto che il dies a quo dovesse essere computato a decorrere dalla nuova legge, ma «sempre che, alla luce del dettato dell'articolo 252 disp. att. c.p.c., al momento di entrata in vigore della nuova legge, non rimanga a decorrere, a norma della legge precedente, un termine inferiore». Si è in particolare affermato (Cass., sez. L, 9 aprile 2003, n. 5522; poi Cass. Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5784 che si è discostata dal precedente richiamato per altri aspetti) che «il ritenuto mancato differimento al 1° gennaio 1996 e quindi l'immediata applicazione del nuovo termine prescrizionale in tutti i casi in cui tale termine non sia ancora interamente decorso non comporta, pur in mancanza di alcun regime transitorio, una drastica cesura tra il vecchio ed il nuovo, in quanto occorre comunque fare riferimento all'articolo 252 disp. att. c.c. perché risulti una regolamentazione compatibile con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Ed infatti a questa disposizione - secondo la giurisprudenza costituzionale che ha scrutinato una fattispecie analoga (C. cost. n. 20 del 1994) - va attribuito valore di regola generale». Prosegue la sentenza nel senso che «quando per l'esercizio di un diritto la nuova
pagina 5 di 8 legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente, con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge, ma a condizione che a norma della legge precedente rimanga decorrere un termine superiore». Pertanto, il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1 ° gennaio 2020. Se, quindi, la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020, si applica il termine biennale a decorrere da tale data (con maturazione quindi entro il 2 gennaio 2022), ma se i consumi sono dell'anno 2018 (ultimo trimestre), pur se il dies a quo è il 1 ° gennaio 2019, non si potrà applicare per intero per il termine di cinque anni, che porterebbe la prescrizione a maturare nel 2024. Se, però, la scadenza di pagamento è sempre quella del 2 gennaio 2020, con applicazione del termine biennale a decorrere da tale data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con scadenza 1 ° aprile 2016), il termine di prescrizione quinquennale scade il 1° aprile 2021, e non si può allungare la prescrizione (oltre il termine quinquennale) sino al 2 gennaio 2022, tenendo conto della prescrizione biennale che decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura. In quest'ultimo caso, infatti, applicandosi la nuova legge, il gestore del servizio beneficerebbe di un termine di prescrizione superiore (2 gennaio 2022) a quello spettantegli in base alla legge precedente che prevedeva una prescrizione quinquennale (1° aprile 2021)” (Cassazione, Sez. 1 – Ordinanza n. 15102 del 29/05/2024). Per le fatture la cui scadenza è successiva, per il settore elettrico, all'1/3/2018 si applica la prescrizione biennale, decorrente dalla data di scadenza della fattura;
tuttavia, se la fattura ha ad oggetto consumi antecedenti all'1/3/2018 si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., ove più favorevole al debitore. Nella specie, il decreto ingiuntivo opposto si basa sulla fattura n. 0880650340362813 emessa il 18/07/2019 ed avente scadenza il 18/08/2019 e sulla fattura n. 088065034036281A, emessa il 25/07/2019 ed avente scadenza il 24/08/2019. Applicando la prescrizione biennale, i crediti ingiunti dovrebbero considerarsi prescritti rispettivamente a partire dal 18.8.2021 e dal 24.8.2021. Le fatture in esame hanno però ad oggetto consumi intercorrenti tra il 4.3.2014 ed il 30.6.2019 per cui ad alcune annualità andrebbe applicato il termine di prescrizione quinquennale perché in tal modo una parte del credito risulterebbe prescritta prima di agosto 2021 (in particolare il 2014 risulterebbe prescritto nel 2019 e il 2015 risulterebbe prescritto nel 2020) con conseguente effetto più favorevole al . CP_1
Orbene, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è la fattura n. 0880650340362813 del 18/07/2019, potrebbe considerarsi prescritto il credito per consumi effettuati dal tra il 4/3/2014 ed il 30/6/2014. CP_1
Tuttavia, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità “in materia di risarcimento del danno (sia da fatto illecito - come nella specie - sia da illecito contrattuale) il termine di prescrizione dell'azione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. In tale caso, come precisato dalla citata Cass. n. 17832 del 2002 (ma analogamente Cass., 19 marzo 2012, n. 4366), la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di provare che gli specifici danni dedotti in giudizio si sono manifestati in epoca idonea a far ritenere fondata l'eccezione medesima e la relativa valutazione della prova concreta una
pagina 6 di 8 mera quaestio facti, come tale non censurabile in sede di legittimità” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14662 del 2016). Di contro, il si è limitato ad eccepire genericamente la prescrizione di tutti i consumi a CP_1 partire dal 2014, senza indicare un determinato e ben circostanziato momento iniziale, a decorrere dal quale il diritto doveva considerarsi esercitabile. Ciò premesso, nel merito il eccepisce l'avvenuto integrale pagamento di tutti i consumi CP_1 effettuati nel corso degli anni di vigenza del contratto di somministrazione. L'eccezione è priva di pregio in quanto le fatture su cui si basa il decreto ingiuntivo opposto hanno ad oggetto un conguaglio, quindi un ricalcolo, dei consumi effettuati dal tra il CP_1
2014 e il 2019 per cui è irrilevante la circostanza che egli abbia pagato le bollette ricevute nel corso degli anni. Inoltre, In relazione al riparto dell'onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto contratti di somministrazione, la giurisprudenza di legittimità afferma: “In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020). Ed inoltre, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito che appare del tutto condivisibile “In materia di somministrazione – conformemente agli artt. 115 c.p.c, 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova – le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, infatti, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante” (Trib. Milano n. 1585/2020 e n. 7903/2021). Sarebbe stato dunque onere del dedurre il malfunzionamento del contatore e, di CP_1 conseguenza, dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo di riferimento. A tal fine non è bastevole il confronto tra le fatture poste a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo e le precedenti fatture spedite al dalla società opposta, in quanto, essendo le CP_1 prime fatture di conguaglio relative a diverse annualità, è inevitabile che siano di importo notevolmente maggiore rispetto alle fatture ordinarie che si riferiscono solo ad alcune mensilità. Di contro, le fatture a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo contengono l'indicazione dettagliata dei consumi rilevati comunicati dal distributore, delle tariffe applicate, della spesa per la materia energia, della spesa per servizi di rete, della spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore, della spesa per oneri di sistema e del totale imposte e IVA. A fronte di tale produzione documentale, l'opponente non ha contestato in modo specifico né i consumi a lui addebitati né le tariffe applicate dal fornitore né il corretto funzionamento del contatore;
in assenza di contestazione sulla reale quantità del consumo o sul corretto pagina 7 di 8 funzionamento del contatore, opera la presunzione di veridicità della corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato esposto nelle fatture. Deve infine essere rigettata la contestazione in ordine all'addebito degli interessi commerciali di cui al decreto legislativo n. 231/2002. Invero, l'opponente afferma che il contratto di somministrazione prevedeva l'erogazione di energia elettrica per uso diverso dall'abitazione. Inoltre, nelle bollette è sempre indicata la partita IVA dell'opponente ( ). P.IVA_2
Da queste due circostanze deriva che il ha firmato il contratto di somministrazione di CP_1 energia elettrica come esercente un'attività imprenditoriale, con conseguente applicabilità del decreto legislativo n. 231/2002, il cui articolo 2, comma 1, lettera a), definisce le transazioni commerciali come quei contratti, comunque denominati, conclusi tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, esclusivamente o prevalentemente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Accertato, dunque, che il ha sottoscritto il contratto di fornitura di energia elettrica come CP_1 imprenditore, è da confermare, alla luce della citata disposizione, l'applicabilità degli interessi commerciali di cui al decreto legislativo n. 231/2002. In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 648/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 19/04/2021 deve essere rigettata, con conseguente dichiarazione della sua efficacia esecutiva. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2145/2021: RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 648/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 19/04/2021 e, per l'effetto, ne dichiara definitivamente l'efficacia esecutiva;
CONDANNA alla rifusione in favore di CP_1 Controparte_2 delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 03/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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