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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/11/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5153 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PETRONE GABRIELLA c/o il cui studio in Via F. Cassiani, 22
EZ ES, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. FERRATO UMBERTO con CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
AT) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuto l'assegno ex L. 118/71 e non per come accertato dal ctu nella pregressa fase processuale dott. che aveva attribuito un grado di invalidità pari al 58%; Persona_1 richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza dei detti requisiti sanitari con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi CP_1 profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo nonché la bontà dell'elaborato peritale svolto in fase di AT.
Acquisito il fascicolo della pregressa fase processuale e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter
CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la rinnovazione della ctu;
l' non ha inteso depositare note. CP_1
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente ragion per cui ogni doglianza di parte resistente sul punto risulta destituita di fondamento.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di AT avente il n.
4167/23, riconoscersi il beneficio dell'assegno ex L. 118/71 (v. conclusioni di cui al ricorso:
“Accertare e dichiarare che . . . è invalido al 80% . . .”).
Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba essergli riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data evidenziando, preliminarmente, il comportamento superficiale del ctu che avrebbe sottoposto la Parte ad una visita “lampo” ossia durata appena 5 minuti e caratterizzata da una sorta di
“intervista” più che una accurata e necessaria valutazione medico-legale.
Ha, nel merito, rilevato come il dott. non abbia preso in considerazione la patologia di Per_1 natura psichica affliggente la Parte e sottovalutato le crisi epilettiche la cui frequenza e natura avrebbe dovuto condurre ad una percentuale del 79/80% e non a quella attribuita dal Consulente pari al 41%. Ha, ulteriormente, sottolineato come sia stata sottostimata la gastroduodenite e, ancor prima, che il Ctu non avrebbe risposto alle proposte osservazioni.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento
Tecnico Preventivo, dott. non è minimamente scalfito dalle contestazioni mosse Per_1 all'elaborato dal ricorrente che sostanzialmente ripropone, nella presente fase, le censure già vagliate dal Consulente.
A tal proposito mette conto evidenziare come l'Ausiliare del Giudice, diversamente da quanto riferito dalla Parte in ricorso a pag. 2 ove si legge che “ . . .il nominato ctu depositava perizia, senza tener conto delle osservazioni mosse dal deducente procuratore . . .”, ha risposto in modo convincente e condivisibile alle osservazioni di parte ricorrente;
ciò in calce all'elaborato datato
09.08.2024 (v. elaborato peritale depositato sul fascicolo della pregressa fase di AT avente n.
4167/23 RG).
In effetti avuto riguardo alla riferita patologia di natura psichiatrica il Consulente ha chiarito come
“non esiste agli atti documentazione sanitaria di cui si evince tale patologia, né il paziente assume farmaci a riguardo . . .”. Effettivamente non viene rinvenuta in atti alcuna certificazione specialistica proveniente da struttura pubblica e/o da Professionista del settore né prescrizione di farmaci o altro se non la certificazione del medico di medicina generale posta a fondamento della domanda di invalidità che opera il riferimento a mero “stato ansioso-depressivo” peraltro non riscontrato dal ctu (v. paragrafo> di cui alla relazione).
Quanto alle crisi epilettiche, sempre in sede di risposta alle osservazioni, il ctu, condivisibilmente e anche tenuto conto della documentazione versata in atti, ha avuto cura di precisare come “non vi è alcuna documentazione sanitaria di cui si evince la gravità e la frequenza delle crisi” con la conseguenza che il valore percentuale attribuito alla patologia risulta più che consono.
Per quanto concerne la gastroduodenite la parte invoca l'applicazione di una percentuale invalidante maggiore (79% / 80%) rispetto a quanto accertato dal dott. ma non viene Per_1 indicato né il Codice tabellare (non ne esiste taluno nelle Tabelle di cui al D.M. del 05.02.1992 che preveda un siffatto range) che in astratto dovrebbe essere applicato né, ancor prima, vengono indicate le dettagliate e precise ragioni di ordine medico-legale sottese alla richiesta.
In buona sostanza le censure sollevate da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito - senza costrutto medico-scientifico - dalla parte.
Diversamente da quanto riportato in ricorso il lavoro svolto dal dott. si presenta Per_1 completo ed esaustivo dal punto di vista medico-legale avendo lo stesso proceduto al compiuto esame di un “Soggetto collaborante, ben orientato nel tempo e nello spazio Disponibile alla situazione di colloquio. Umore adeguato alla circostanza. Espressività verbale adeguata alla circostanza. Buono il patrimonio mnesico. Buona la capacità di analisi e sintesi. Non alterazioni qualitative e quantitative dell'ideazione” (v. paragrafo <> della relazione) con
“deambulazione nella norma” (v. paragrafo <>) con “equilibrio statico e dinamico buono . . . Tono e trofismo muscolare nella norma, Sensibilità obiettiva indenne” (v. paragrafo <>) e, per il resto, con nulla di rilevante da segnalare relativamente agli altri distretti corporei. Dal lavoro complessivo svolto dal dott. - che con dovizia di particolari ha descritto le Per_1 patologie riscontrate soffermandosi diffusamente su quella più grave ossia l'epilessia descrivendola analiticamente (v. relazione medico-legale) - è emerso come l'Ausiliare del Giudice si sia trovato al cospetto di una persona per la quale difettano i presupposti di natura sanitaria per darsi luogo al riconoscimento del beneficio richiesto.
Quanto precede priva, altresì, di pregio le deduzioni di parte ricorrente volte a mettere in luce comportamenti poco professionali e/o superficiali serbati dall'Ausiliare del Giudice.
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in uno con la risposta alle proposte osservazioni, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e dagli accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Né la Parte ha dedotto e, soprattutto, documentato un peggioramento nelle sue condizioni di salute suscettibile di consigliare una integrazione e/o una rinnovazione dell'accertamento medico- legale.
3. Il ricorso, va, pertanto rigettato.
5. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig.
con ricorso iscritto a seguito di AT (n. 4167/23) e sulla domanda da questo Parte_1 proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso accertando e dichiarando l'insussistenza in capo al ricorrente del presupposto di natura sanitaria afferente all'assegno ex L. 118/71 essendo stata accertata una percentuale di invalidità pari al 58%.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 17 Novembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5153 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PETRONE GABRIELLA c/o il cui studio in Via F. Cassiani, 22
EZ ES, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. FERRATO UMBERTO con CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
AT) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuto l'assegno ex L. 118/71 e non per come accertato dal ctu nella pregressa fase processuale dott. che aveva attribuito un grado di invalidità pari al 58%; Persona_1 richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza dei detti requisiti sanitari con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi CP_1 profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo nonché la bontà dell'elaborato peritale svolto in fase di AT.
Acquisito il fascicolo della pregressa fase processuale e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter
CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la rinnovazione della ctu;
l' non ha inteso depositare note. CP_1
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente ragion per cui ogni doglianza di parte resistente sul punto risulta destituita di fondamento.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di AT avente il n.
4167/23, riconoscersi il beneficio dell'assegno ex L. 118/71 (v. conclusioni di cui al ricorso:
“Accertare e dichiarare che . . . è invalido al 80% . . .”).
Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba essergli riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data evidenziando, preliminarmente, il comportamento superficiale del ctu che avrebbe sottoposto la Parte ad una visita “lampo” ossia durata appena 5 minuti e caratterizzata da una sorta di
“intervista” più che una accurata e necessaria valutazione medico-legale.
Ha, nel merito, rilevato come il dott. non abbia preso in considerazione la patologia di Per_1 natura psichica affliggente la Parte e sottovalutato le crisi epilettiche la cui frequenza e natura avrebbe dovuto condurre ad una percentuale del 79/80% e non a quella attribuita dal Consulente pari al 41%. Ha, ulteriormente, sottolineato come sia stata sottostimata la gastroduodenite e, ancor prima, che il Ctu non avrebbe risposto alle proposte osservazioni.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento
Tecnico Preventivo, dott. non è minimamente scalfito dalle contestazioni mosse Per_1 all'elaborato dal ricorrente che sostanzialmente ripropone, nella presente fase, le censure già vagliate dal Consulente.
A tal proposito mette conto evidenziare come l'Ausiliare del Giudice, diversamente da quanto riferito dalla Parte in ricorso a pag. 2 ove si legge che “ . . .il nominato ctu depositava perizia, senza tener conto delle osservazioni mosse dal deducente procuratore . . .”, ha risposto in modo convincente e condivisibile alle osservazioni di parte ricorrente;
ciò in calce all'elaborato datato
09.08.2024 (v. elaborato peritale depositato sul fascicolo della pregressa fase di AT avente n.
4167/23 RG).
In effetti avuto riguardo alla riferita patologia di natura psichiatrica il Consulente ha chiarito come
“non esiste agli atti documentazione sanitaria di cui si evince tale patologia, né il paziente assume farmaci a riguardo . . .”. Effettivamente non viene rinvenuta in atti alcuna certificazione specialistica proveniente da struttura pubblica e/o da Professionista del settore né prescrizione di farmaci o altro se non la certificazione del medico di medicina generale posta a fondamento della domanda di invalidità che opera il riferimento a mero “stato ansioso-depressivo” peraltro non riscontrato dal ctu (v. paragrafo
Quanto alle crisi epilettiche, sempre in sede di risposta alle osservazioni, il ctu, condivisibilmente e anche tenuto conto della documentazione versata in atti, ha avuto cura di precisare come “non vi è alcuna documentazione sanitaria di cui si evince la gravità e la frequenza delle crisi” con la conseguenza che il valore percentuale attribuito alla patologia risulta più che consono.
Per quanto concerne la gastroduodenite la parte invoca l'applicazione di una percentuale invalidante maggiore (79% / 80%) rispetto a quanto accertato dal dott. ma non viene Per_1 indicato né il Codice tabellare (non ne esiste taluno nelle Tabelle di cui al D.M. del 05.02.1992 che preveda un siffatto range) che in astratto dovrebbe essere applicato né, ancor prima, vengono indicate le dettagliate e precise ragioni di ordine medico-legale sottese alla richiesta.
In buona sostanza le censure sollevate da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito - senza costrutto medico-scientifico - dalla parte.
Diversamente da quanto riportato in ricorso il lavoro svolto dal dott. si presenta Per_1 completo ed esaustivo dal punto di vista medico-legale avendo lo stesso proceduto al compiuto esame di un “Soggetto collaborante, ben orientato nel tempo e nello spazio Disponibile alla situazione di colloquio. Umore adeguato alla circostanza. Espressività verbale adeguata alla circostanza. Buono il patrimonio mnesico. Buona la capacità di analisi e sintesi. Non alterazioni qualitative e quantitative dell'ideazione” (v. paragrafo <> della relazione) con
“deambulazione nella norma” (v. paragrafo <>) con “equilibrio statico e dinamico buono . . . Tono e trofismo muscolare nella norma, Sensibilità obiettiva indenne” (v. paragrafo <>) e, per il resto, con nulla di rilevante da segnalare relativamente agli altri distretti corporei. Dal lavoro complessivo svolto dal dott. - che con dovizia di particolari ha descritto le Per_1 patologie riscontrate soffermandosi diffusamente su quella più grave ossia l'epilessia descrivendola analiticamente (v. relazione medico-legale) - è emerso come l'Ausiliare del Giudice si sia trovato al cospetto di una persona per la quale difettano i presupposti di natura sanitaria per darsi luogo al riconoscimento del beneficio richiesto.
Quanto precede priva, altresì, di pregio le deduzioni di parte ricorrente volte a mettere in luce comportamenti poco professionali e/o superficiali serbati dall'Ausiliare del Giudice.
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in uno con la risposta alle proposte osservazioni, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e dagli accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Né la Parte ha dedotto e, soprattutto, documentato un peggioramento nelle sue condizioni di salute suscettibile di consigliare una integrazione e/o una rinnovazione dell'accertamento medico- legale.
3. Il ricorso, va, pertanto rigettato.
5. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig.
con ricorso iscritto a seguito di AT (n. 4167/23) e sulla domanda da questo Parte_1 proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso accertando e dichiarando l'insussistenza in capo al ricorrente del presupposto di natura sanitaria afferente all'assegno ex L. 118/71 essendo stata accertata una percentuale di invalidità pari al 58%.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 17 Novembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo