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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.V.G. 19133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 19133/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti FORNATTO ELENA Parte_1
GIUSEPPINA MARIA e SCUTO ALESSANDRA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GIORIO ENRICO che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 02/08/2024 e Parte_1 CP_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo.
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia previo accordo con la madre e, in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario e modalità:
a) in tutti i casi in cui il padre prenderà la figlia per trascorrere del tempo con lei, sarà sua cura prelevare la bambina e riaccompagnarla presso l'abitazione della madre;
b) un fine settimana alternato con il padre dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30. A partire dal compimento dei due anni e mezzo di ovvero dal 25.3.2025 il Per_1
fine settimana di competenza del padre inizierà il venerdì alle ore 17.30/18.00 e terminerà la domenica sera alle ore 21.30;
c) nella settimana che termina con il weekend di spettanza della madre, il padre vedrà la figlia due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 17,30/18,00 alle ore
21,30. In uno dei due giorni, indicativamente il giovedì, con pernottamento a partire da quando la minore inizierà l'asilo nido oppure la frequentazione della scuola materna ed in ogni caso a partire dal mese di settembre 2025, dalle ore 17.30/18.00 sino al mattino del giorno successivo alle ore 8.00, allorquando il padre riaccompagnerà la figlia a scuola, ovvero in assenza di frequentazione scolastica a casa della madre.
d) nella settimana che termina con il weekend di spettanza del padre, un pomeriggio, indicativamente il mercoledì, dalle ore 17.30/18.00 alle ore 21.30, con previsione del pernotto a partire da quanto frequenterà l'asilo nido oppure la scuola materna e in ogni caso a partire da settembre 2025. Per_1
Il padre preleverà la bambina dalla casa della madre alle ore 17.30/18.00 e la riaccompagnerà a scuola al mattino successivo alle ore 8.00 ovvero in assenza della frequentazione scolastica a casa della madre;
e) per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito). Natale 2024 verrà trascorso da con la madre;
Per_1
f) le festività pasquali intese come periodo di chiusura scolastica e sino a quando la bambina non frequenterà il nido o la scuola materna verrà considerato come periodo comprendente dal Venerdì
Santo al lunedì di Pasquetta, in alternanza tra i genitori. Pasqua 2025 verrà trascorsa da con Per_1
il padre;
g) in occasione delle festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni con l'altro genitore;
h) la minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, durante le vacanze estive, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Il periodo di vacanza verrà comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno e potrà anche non coincidere con il mese di agosto. Al contempo ciascun genitore comunicherà all'altro genitore il luogo ed i contatti di destinazione della vacanza.
Per il periodo estivo 2024 il sig. terrà con sé dal lunedì mattina ore 10,00 del 12 Pt_1 Per_1
agosto alla domenica sera ore 21,30 del 18 agosto;
la sig.ra terrà con sé la bambina da lunedì CP_1
19 agosto a domenica 1° settembre. Il padre trascorrerà un ulteriore periodo di vacanza con Per_1
nei fine settimana del 6-8 settembre e 13-15 settembre prelevandola il venerdì alle ore 17,30/18,00 e riaccompagnandola la domenica sera alle ore 21,30; durante detto periodo intercorrente dal 6 al 15 settembre, il padre terrà con sé un pomeriggio settimanale, indicativamente il mercoledì, Per_1
dalle ore 17.30/18.00 alle ore 21.30;
DA' ATTO che ciascun genitore possa fare una telefonata o videochiamata alla figlia quando è con l'altro genitore nelle fasce orarie dalle ore 19,00/20,00 per il padre, mentre dalle ore 17,00/18,00 per la madre;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia quando la tiene con sé.
Disporre che il sig. versi alla sig.ra un contributo al mantenimento mensile per la Pt_1 CP_1 figlia di € 400,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alle coordinate note entro il Per_1
giorno 15 di ciascun mese con rivalutazione Istat oltre alle spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. La signora percepirà il 100% CP_1
dell'assegno unico universale per i figli a carico;
DÀ ATTO che i genitori si prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio del passaporto e/ o di ogni documento valido per l'espatrio, sia proprio sia per la minore;
DÀ ATTO che il signor ha formalizzato il proprio recesso dal contratto di locazione relativo Pt_1
alla casa familiare condotta in locazione unitamente alla signora e che ha provveduto a portare CP_1
con sé i propri effetti personali lasciando nella disponibilità della signora gli arredi;
CP_1
DÀ ATTO che la signora si impegna a rimborsare al signor il 50% del deposi- to CP_1 Pt_1 cauzionale corrisposto da quest'ultimo per la locazione pari ad € 900,00. Detto pagamento avverrà in tre rate mensili di € 300,00 ciascuna di cui la prima entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e le successive alle scadenze mensili decorrenti dal primo pagamento;
DÀ ATTO che le parti, ad eccezione di quanto qui previsto e concordato, dichiarano di aver regolato tra loro ogni altra questione conseguente alla cessata convivenza e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 19133/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti FORNATTO ELENA Parte_1
GIUSEPPINA MARIA e SCUTO ALESSANDRA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GIORIO ENRICO che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 02/08/2024 e Parte_1 CP_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo.
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia previo accordo con la madre e, in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario e modalità:
a) in tutti i casi in cui il padre prenderà la figlia per trascorrere del tempo con lei, sarà sua cura prelevare la bambina e riaccompagnarla presso l'abitazione della madre;
b) un fine settimana alternato con il padre dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30. A partire dal compimento dei due anni e mezzo di ovvero dal 25.3.2025 il Per_1
fine settimana di competenza del padre inizierà il venerdì alle ore 17.30/18.00 e terminerà la domenica sera alle ore 21.30;
c) nella settimana che termina con il weekend di spettanza della madre, il padre vedrà la figlia due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 17,30/18,00 alle ore
21,30. In uno dei due giorni, indicativamente il giovedì, con pernottamento a partire da quando la minore inizierà l'asilo nido oppure la frequentazione della scuola materna ed in ogni caso a partire dal mese di settembre 2025, dalle ore 17.30/18.00 sino al mattino del giorno successivo alle ore 8.00, allorquando il padre riaccompagnerà la figlia a scuola, ovvero in assenza di frequentazione scolastica a casa della madre.
d) nella settimana che termina con il weekend di spettanza del padre, un pomeriggio, indicativamente il mercoledì, dalle ore 17.30/18.00 alle ore 21.30, con previsione del pernotto a partire da quanto frequenterà l'asilo nido oppure la scuola materna e in ogni caso a partire da settembre 2025. Per_1
Il padre preleverà la bambina dalla casa della madre alle ore 17.30/18.00 e la riaccompagnerà a scuola al mattino successivo alle ore 8.00 ovvero in assenza della frequentazione scolastica a casa della madre;
e) per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito). Natale 2024 verrà trascorso da con la madre;
Per_1
f) le festività pasquali intese come periodo di chiusura scolastica e sino a quando la bambina non frequenterà il nido o la scuola materna verrà considerato come periodo comprendente dal Venerdì
Santo al lunedì di Pasquetta, in alternanza tra i genitori. Pasqua 2025 verrà trascorsa da con Per_1
il padre;
g) in occasione delle festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni con l'altro genitore;
h) la minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, durante le vacanze estive, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Il periodo di vacanza verrà comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno e potrà anche non coincidere con il mese di agosto. Al contempo ciascun genitore comunicherà all'altro genitore il luogo ed i contatti di destinazione della vacanza.
Per il periodo estivo 2024 il sig. terrà con sé dal lunedì mattina ore 10,00 del 12 Pt_1 Per_1
agosto alla domenica sera ore 21,30 del 18 agosto;
la sig.ra terrà con sé la bambina da lunedì CP_1
19 agosto a domenica 1° settembre. Il padre trascorrerà un ulteriore periodo di vacanza con Per_1
nei fine settimana del 6-8 settembre e 13-15 settembre prelevandola il venerdì alle ore 17,30/18,00 e riaccompagnandola la domenica sera alle ore 21,30; durante detto periodo intercorrente dal 6 al 15 settembre, il padre terrà con sé un pomeriggio settimanale, indicativamente il mercoledì, Per_1
dalle ore 17.30/18.00 alle ore 21.30;
DA' ATTO che ciascun genitore possa fare una telefonata o videochiamata alla figlia quando è con l'altro genitore nelle fasce orarie dalle ore 19,00/20,00 per il padre, mentre dalle ore 17,00/18,00 per la madre;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia quando la tiene con sé.
Disporre che il sig. versi alla sig.ra un contributo al mantenimento mensile per la Pt_1 CP_1 figlia di € 400,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alle coordinate note entro il Per_1
giorno 15 di ciascun mese con rivalutazione Istat oltre alle spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. La signora percepirà il 100% CP_1
dell'assegno unico universale per i figli a carico;
DÀ ATTO che i genitori si prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio del passaporto e/ o di ogni documento valido per l'espatrio, sia proprio sia per la minore;
DÀ ATTO che il signor ha formalizzato il proprio recesso dal contratto di locazione relativo Pt_1
alla casa familiare condotta in locazione unitamente alla signora e che ha provveduto a portare CP_1
con sé i propri effetti personali lasciando nella disponibilità della signora gli arredi;
CP_1
DÀ ATTO che la signora si impegna a rimborsare al signor il 50% del deposi- to CP_1 Pt_1 cauzionale corrisposto da quest'ultimo per la locazione pari ad € 900,00. Detto pagamento avverrà in tre rate mensili di € 300,00 ciascuna di cui la prima entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e le successive alle scadenze mensili decorrenti dal primo pagamento;
DÀ ATTO che le parti, ad eccezione di quanto qui previsto e concordato, dichiarano di aver regolato tra loro ogni altra questione conseguente alla cessata convivenza e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.