TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 3540/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Rel.
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa ET LD ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22/05/2025, assunto in decisione in data 15/10/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato CERIANI PAOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nata in [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
LL AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per la pronuncia di divorzio
CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati e nel rispetto reciproco, fermi restando gli obblighi di Legge.
2. Al fine regolare e definire i reciproci rapporti economici e patrimoniali, quale condizione necessaria alla risoluzione consensuale della crisi familiare, la SIa si impegna a vendere al Parte_1
SI , che si impegna ad acquistare, la propria quota della casa coniugale sita in Parte_2
pagina 1 di 4 Vimercate (MB), via Francesco Baracca n. 15, qui di seguito descritta: appartamento posto al piano rialzato, costituito da tre locali e servizi, censito al N.C.E.U. del comune di Vimercate alla partita n. 1539 come segue: foglio 76, mapp. 75 sub. 2 Categoria A/3, Classe 5, vani 4,5, Rendita € 511,29, con la proporzionale quota di comproprietà sugli enti, parti e servizi comuni condominiali, per il corrispettivo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00).
L'atto notarile dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione a rogito del Notaio che verrà incaricato dal SI , con spese integralmente a carico dello stesso. Pt_2
3. Con l'esatto adempimento delle suddette condizioni, i coniugi dichiarano, sin da ora, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo, a eccezione degli obblighi contenuti nel presente ricorso, dando atto di aver già definito e regolato tra loro ogni altra questione di natura economica e patrimoniale.
4. I compensi professionali degli Avvocati Paolo Ceriani e Sara Mapelli per il presente giudizio si intendono integralmente compensati tra le Parti.
5. Con la sottoscrizione del presente ricorso, gli Avvocati Paolo Ceriani e Sara Mapelli dichiarano di rinunciare al beneficio della solidarietà professionale di cui all'art. 13 L. 247/2012; 6.
Le Parti dichiarano, sin da ora, di prestare la loro piena e totale acquiescenza all'emananda sentenza di separazione, rinunciando a qualsiasi forma d'impugnazione avverso la stessa.
* * * * *
Decorsi i termini di legge dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza per la comparizione personale dei coniugi, ovvero dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione, rimettere la causa sul ruolo e, autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza per la comparizione personale dei coniugi, preso atto della volontà degli odierni ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il relativo parere,
PRONUNCIARE SENTENZA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO contratto in data 27 gennaio 1999 in Huaral (Perù), con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Vimercate (MB) al n. 19, parte II, Serie C - anno 2024, come meglio indentificato nelle premesse, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni di Legge, alle seguenti CONDIZIONI:
1. Le Parti dichiarano di aver di aver già definito e regolato tra loro ogni questione di natura economica e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo.
2. I compensi professionali degli Avvocati Paolo Ceriani e Sara Mapelli per il presente giudizio si intendono integralmente compensati tra le Parti.
3. Con la sottoscrizione del presente ricorso, gli Avvocati Paolo Ceriani e Sara Mapelli dichiarano di rinunciare al beneficio della solidarietà professionale di cui all'art. 13 L. 247/2012. pagina 2 di 4 4. Le Parti dichiarano, sin da ora, di prestare la loro piena e totale acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio, rinunciando a qualsiasi forma d'impugnazione avverso la stessa.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 27.01.1999 in Perù;
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 15.10.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di , ogni diversa istanza Parte_1 Parte_2 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni Parte_2 di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 19, Parte II, Serie C, anno 2024);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa ET LD NA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Rel.
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa ET LD ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22/05/2025, assunto in decisione in data 15/10/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato CERIANI PAOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nata in [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
LL AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per la pronuncia di divorzio
CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati e nel rispetto reciproco, fermi restando gli obblighi di Legge.
2. Al fine regolare e definire i reciproci rapporti economici e patrimoniali, quale condizione necessaria alla risoluzione consensuale della crisi familiare, la SIa si impegna a vendere al Parte_1
SI , che si impegna ad acquistare, la propria quota della casa coniugale sita in Parte_2
pagina 1 di 4 Vimercate (MB), via Francesco Baracca n. 15, qui di seguito descritta: appartamento posto al piano rialzato, costituito da tre locali e servizi, censito al N.C.E.U. del comune di Vimercate alla partita n. 1539 come segue: foglio 76, mapp. 75 sub. 2 Categoria A/3, Classe 5, vani 4,5, Rendita € 511,29, con la proporzionale quota di comproprietà sugli enti, parti e servizi comuni condominiali, per il corrispettivo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00).
L'atto notarile dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione a rogito del Notaio che verrà incaricato dal SI , con spese integralmente a carico dello stesso. Pt_2
3. Con l'esatto adempimento delle suddette condizioni, i coniugi dichiarano, sin da ora, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo, a eccezione degli obblighi contenuti nel presente ricorso, dando atto di aver già definito e regolato tra loro ogni altra questione di natura economica e patrimoniale.
4. I compensi professionali degli Avvocati Paolo Ceriani e Sara Mapelli per il presente giudizio si intendono integralmente compensati tra le Parti.
5. Con la sottoscrizione del presente ricorso, gli Avvocati Paolo Ceriani e Sara Mapelli dichiarano di rinunciare al beneficio della solidarietà professionale di cui all'art. 13 L. 247/2012; 6.
Le Parti dichiarano, sin da ora, di prestare la loro piena e totale acquiescenza all'emananda sentenza di separazione, rinunciando a qualsiasi forma d'impugnazione avverso la stessa.
* * * * *
Decorsi i termini di legge dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza per la comparizione personale dei coniugi, ovvero dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione, rimettere la causa sul ruolo e, autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza per la comparizione personale dei coniugi, preso atto della volontà degli odierni ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il relativo parere,
PRONUNCIARE SENTENZA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO contratto in data 27 gennaio 1999 in Huaral (Perù), con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Vimercate (MB) al n. 19, parte II, Serie C - anno 2024, come meglio indentificato nelle premesse, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni di Legge, alle seguenti CONDIZIONI:
1. Le Parti dichiarano di aver di aver già definito e regolato tra loro ogni questione di natura economica e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo.
2. I compensi professionali degli Avvocati Paolo Ceriani e Sara Mapelli per il presente giudizio si intendono integralmente compensati tra le Parti.
3. Con la sottoscrizione del presente ricorso, gli Avvocati Paolo Ceriani e Sara Mapelli dichiarano di rinunciare al beneficio della solidarietà professionale di cui all'art. 13 L. 247/2012. pagina 2 di 4 4. Le Parti dichiarano, sin da ora, di prestare la loro piena e totale acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio, rinunciando a qualsiasi forma d'impugnazione avverso la stessa.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 27.01.1999 in Perù;
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 15.10.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di , ogni diversa istanza Parte_1 Parte_2 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni Parte_2 di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 19, Parte II, Serie C, anno 2024);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa ET LD NA
pagina 4 di 4