Articolo 176 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 173Articolo 169
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9 ottobre 2010
Art. 176. Organi di polizia militare dell'Arma dei carabinieri 1. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi e alle unita' militari, provvedono, nell'ambito definito dall'articolo 90, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all'estero, nonche' le altre unita' appositamente individuate.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010