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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 14/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.1226/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Monica Savanna)
contro
Parte_1 CP_1
(avv.Maria Sirolli), avente ad oggetto crediti di lavoro subordinato, osserva
[...] quanto segue:
-1 -
Con atto di ricorso, depositato il 19.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta senza soluzione di continuità dal 1° luglio 2022 al 25 aprile 2024 con mansioni di autista ed inquadramento al livello
B3 (ex 3S) del CCNL settore trasporto e spedizione merci, e che il contratto di assunzione prevedeva l'orario di lavoro di 39h settimanali, deduceva: di essersi occupato, altresì, delle operazioni di carico e scarico merci e di essere tenuto a rispettare l'orario di lavoro giornaliero, unilateralmente predeterminato dalla società convenuta, di circa 15h giornaliere (comprensivo di lavoro notturno), dal lunedì al venerdì, a volte anche fino al sabato mattina, a seconda dei viaggi assegnati;
che il mezzo condotto era dotato di tachigrafo digitale;
di partire “solitamente alle ore 22.00 della domenica oppure alle ore 03.00/04.00 del lunedì, dalla sede della di Chieti Scalo, Via CP_1
Di IE Adalgiso 13, con il camion già carico, con destinazione Nord Italia (Milano,
Torino ecc.) e/o Centro – Sud Italia, a seconda delle indicazioni dell'ufficio logistico della convenuta che indicava i vari committenti dove andare a scaricare o caricare la merce, tra cui quelli principali erano le società UA e ON, e;
Per_1 CP_2 che “una volta giunto a destinazione, il ricorrente provvedeva allo scarico (che durava circa un'ora a seconda dei bancali da scaricare) e ripartiva per andare a caricare presso altre aziende, per poi ripartire per scaricare presso le varie destinazioni di volta in volta indicate dall'ufficio logistico dell'azienda, che provvedeva ad inviare tali comunicazione a mezzo whatsapp o sms durante i viaggi (tra le destinazioni vi erano le sedi dei committenti del Nord-Centro Italia)”; di fare “rientro il venerdì o il sabato mattina”, lasciando “il camion (anche se caricato) nuovamente al piazzale della sede operativa della in Chieti Scalo, per poi ripartire con il camion carico la CP_1 domenica sera o il lunedì mattina alle ore 03.00/04.00 circa, sempre dalla sede operativa di Chieti Scalo, riprendendo lo stesso giro di viaggi già descritto”; di aver lavorato “in media 13 ore al giorno per due volte a settimana e 15 ore al giorno per tre giorni a settimana”; di essere stato assegnato “a decorrere dal mese di ottobre 2023… alla tratta Pescara-Roma deposito di UA e ON in Santa Palomba (dove la CP_1 ha un check point logistico), e quindi partiva alle ore 00.00 dalla sede della
[...] convenuta in Chieti Scalo (o dal deposito di UA e ON di Città Sant'Angelo) per andare a scaricare a Roma/Santa Palomba, dove alle ore 03.00 provvedeva allo scarico della merce, poi veniva comandato a caricare altra merce nei dintorni di Roma
( ecc.) e successivamente ritornava a Città Sant'Angelo dove andava a Per_2 caricare presso il magazzino di UA e ON, dopo la pausa di legge ripartiva verso le ore 00.00, con destinazione S. Palomba (Roma) per riprendere lo stesso giro fino al venerdì allorchè terminava i viaggi verso le ore 15.00 o anche le ore 17.00 circa;
altre volte doveva partire alle ore 13.00/14.00 da Città Sant'Angelo arrivando a S. Palomba
(Roma) alle ore 18.30/19.00 dove scaricava per poi fare ritorno a Pescara alle ore
22.00/23.00 circa”; che la convenuta gli aveva versato, “per le operazioni di scarico, la somma di € 10,00 per ogni scarico (con esclusione dello scarico relativo al primo viaggio) e ciò in riferimento ai viaggi effettuati per i seguenti committenti: UA e
ON, società e società , “rimborso chilometrico”, Controparte_3 CP_4 nonchè il 50% dei costi di autostrada risparmiati e “una ulteriore somma mensile variabile tra € 100,00 e € 150,00 circa, a seconda del fatturato ricavato dalla merce trasportata dal mezzo condotto dall'autista” denominando tali voci in busta paga
“rimborso chilometrico”; che tale rimborso chilometrico non era stato più erogato da dicembre 2023. Agiva in questa sede chiedendo “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive derivanti dal lavoro straordinario e notturno prestato durante l'intero rapporto di lavoro intercorso con la società CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
2. per l'effetto condannare la
[...]
Pag. 2 di 20 società in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_1 favore del Sig. , della somma di € 21.977,17 di cui € 1.515,67 per Parte_1 ricalcolo del t.f.r., per le causali di cui al presente ricorso ed all'allegato conteggio, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ovvero in subordine, nella somma che risulterà dovuta in corso di causa anche all'esito della espletanda CTU;
3. condannare altresì la convenuta al pagamento in favore del sig. delle ulteriori somme dovute a titolo Parte_1 di lavoro straordinario e notturno per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre
2022, da quantificarsi all'esito della esibizione in giudizio da parte della convenuta dei tachigrafi digitali in suo possesso relativi alla posizione del ricorrente;
4. condannare la società convenuta al pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali del ricorrente sulle differenze spettanti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio la resistente, chiedendo “In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di allegazione e prova in ordine a tutti i fatti e le domande contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, dichiarare la nullità dello stesso o comunque l'inammissibilità. Nel merito, in accoglimento della presente memoria difensiva, rigettare integralmente l'avverso ricorso e con esso tutte le domande ivi formulate, in quanto infondate in fatto e diritto. In via di mero subordine ed eccezione riconvenzionale, solo nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avanzate dal sig. accertare e dichiarare che Parte_1 durante l'intercorso rapporto egli ha sempre percepito l'indennità di trasferta in misura maggiore a quanto previsto dal Ccnl di settore ed anche tutte le somme erogate in busta a titolo di rimborso chilomentrico non previste dalla contrattazione collettiva di settore e, per l'effetto, rigettare la domanda volta ad accertare un diritto di credito del ricorrente”. Deduceva: che il ricorrente per l'inquadramento posseduto, per le mansioni svolte (autista dedito alla conduzione di autotreno) e per la tipologia dei trasporti extraurbani effettuati era qualificabile come lavoratore viaggiante discontinuo con l'orario di lavoro di 47 ore settimanali;
che ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 del menzionato Ccnl erano “esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione della guida ex art. 7 del Regolamento CE n. 561/2006, i periodi di riposo
Pag. 3 di 20 di cui all'art. 5 del prefato Regolamento, i periodi di attesa per i divieti di circolazione”; che sebbene le operazioni di carico e scarico rientrassero nelle mansioni proprie dell'inquadramento posseduto dal ricorrente “la tipologia di consegne effettuate dal sig. presso i committenti dal medesimo indicati non prevedevano Pt_1
l'espletamento di dette operazioni atteso che i committenti stessi non le consentivano per evidenti ragioni di sicurezza degli autisti”; che per posizionare parte della merce trasportata sulla ribalta del mezzo per agevolare ai dipendenti dei committenti di eseguire lo scarico di detta merce al ricorrente era stata accordata la corresponsione della ulteriore somma netta di euro 10,00 ad operazione di scarico, ricompresa nella voce in busta “rimborso chilometrico”; che al ricorrente era stata sempre corrisposta l'indennità di trasferta in misura superiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva;
che il ricorrente aveva fruito ritualmente di periodi di ferie, assente dal lavoro per un periodo di malattia e successivamente di infortunio “(tutto il mese di agosto 2023 ed il mese di settembre 2023)”, mentre nelle rare occasioni, “circa due o tre”, in cui aveva prestato attività lavorativa di sabato, era stato ritualmente pagato per essa.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con la produzione di documenti, con il raccoglimento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte resistente e con l'escussione di testimoni, veniva decisa mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, previo espletamento di una CTU di natura contabile e deposito di note conclusive autorizzate e deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
-2 –
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità del ricorso formulata da parte resistente, in quanto sia dalla lettura del ricorso è possibile desumere sia l'oggetto della domanda (crediti retributivi), sia gli elementi di diritto e di fatto sui quali la stessa si fonda (inadempimento contrattuale del datore di lavoro alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di “lavoro straordinario “ e “lavoro notturno” nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato e sulla base della prestazione di un orario diverso e maggiore rispetto a quello effettivamente retribuito).
-3-
Dall'esame del contratto di assunzione prodotto dal ricorrente (doc.n. 1) si desume
Pag. 4 di 20 come lo stesso, assunto quale conducente di autotreno al livello B3 del CCNL spedizione e trasporti, avrebbe dovuto prestare un orario di lavoro articolato su 39 ore settimanali e 5 giorni “con orario stabilito settimanalmente...secondo le esigenze aziendali, fermo restando il limite settimanale”.
Quanto, poi, alla pretesa in questa sede azionata e avente ad oggetto il compenso per le ore di straordinario e notturno asseritamente lavorate in qualità di “autista” deve premettersi che, come è noto, il compenso per il lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1389 del 29.01.2003, Cass., sez. lav., 14.08.98, n.
8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92,
n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n.
2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. Lav., 17 ottobre 2001 n. 12695, “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod.proc.civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza”.(Cass. Sez. L, Sentenza n. 14466 del
22/12/1999).
Sempre sul punto – tenuto conto che parte ricorrente ha svolto la mansione di autista conducente di autotreni - occorre ricordare che nelle ipotesi di lavoro discontinuo – come quella di autista adibito al trasporto di merci - con riguardo alla prova circa le modalità e dei tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'inizio e la fine del servizio, in modo da consentire di distinguere tra le ore di effettivo lavoro e quelle di riposo, non è sufficiente provare l'orario di inizio e di fine dei viaggi, perché è normale che in tale intervallo di tempo vi siano delle pause di inattività (Cass., sez. lav.,
Pag. 5 di 20 20 aprile 2004, n. 7577).
Pertanto, le attese non lavorate non si computano nell'orario di lavoro effettivo, ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario (sulla base del contratto collettivo applicabile o ai sensi dell'art. 2108 c.c.), nel caso in cui il dipendente sia rimasto, in tali frangenti temporali, libero di trascorrere le pause senza alcun vincolo di disponibilità nei confronti del datore di lavoro, salvo che il dipendente, ovviamente, provi il contrario.
Inoltre, ai fini della individuazione del trattamento economico effettivamente spettante- tenuto conto della portata sostitutiva del trattamento economico complessivamente più favorevole previsto da un contratto individuale rispetto al trattamento deteriore di cui al contratto collettivo nazionale sulla base del disposto dell'art. 20270 c.c. – appare utile riportare le norme del CCNL regolanti gli istituti dell'orario di lavoro e dei relativi trattamenti retributivi.
In particolare, l'art. 11 del CCNL applicato al rapporto (doc. n. 5 di parte ricorrente) riguardante l' “Orario di lavoro per il personale viaggiante” prevede che “1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11 bis, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia: • il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto;
in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro
• i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.
2. Sono esclusi dal
Pag. 6 di 20 computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo
234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.
3. Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta. I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario: a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta. Le disposizioni per l'imbarco su treno o traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) del D.LGVO 234/2007. I periodi di cui sopra potranno essere retribuiti secondo le modalità stabilite dagli accordi di forfettizzazione di cui al successivo comma 8. 4. Le norme previste dal regolamento CE
561/06 devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
5. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.
6. Rientrano nei riposi intermedi: - i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
- il tempo minimo previsto dalle norme di legge.
7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa o della residenza del lavoratore.
8. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità: a) secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal
Pag. 7 di 20 Libro unico del lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 234/07
e dalle registrazioni del tachigrafo;
le aziende su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia della registrazione entro 30 giorni dalla richiesta;
b) secondo quanto previsto da: - Accordi aziendali per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario;
se convenuto nell'ambito di tali accordi, ai fini della determinazione della retribuzione spettante ed in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a) 34 del D.LGVO 19.11.2007 n. 234, si considera equiparato alla anticipata conoscenza della durata probabile dei periodi di attesa per carico e scarico la situazione in cui in alternativa: • l'impresa rimetta al lavoratore mobile l'onere di acquisire presso la sede ove lo stesso deve effettuare il carico e/o lo scarico, indicazioni sul periodo di attesa;
• le parti determinino il tempo medio di attesa per le operazioni di carico e scarico riferito alla specifica tipologia di attività svolta dai lavoratori mobili occupati nella medesima impresa. Tali tempi assolveranno l'obbligo di comunicazione fino a concorrenza. - Accordi collettivi territoriali Gli accordi collettivi territoriali stabiliscono regole per la forfettizzazione che fanno riferimento alle "linee guida" stabilite fra le parti a livello nazionale. Tali accordi sono stipulati secondo le seguenti modalità. 1) Accordo-quadro territoriale - Definisce, senza determinarne i valori, i parametri di riferimento per gli accordi di forfettizzazione. I valori di forfettizzazione saranno determinati a livello aziendale. Per le aziende che occupano meno di 8 dipendenti autisti, salvo che le stesse non applichino accordi aziendali ovvero i parametri di riferimento di cui agli "accordi quadro territoriali", gli accordi territoriali stessi potranno determinare altresì i valori della forfettizzazione.
Sono comunque fatte salve altre norme di regolazione della materia purché rientrino nella fattispecie di accordi collettivi stipulati fra le parti titolate a norma del presente contratto, conclusi precedentemente alla stipula del presente CCNL. 2) Accordi per servizi omogenei e/o per bacini di traffico - Tali accordi sono stipulati fra le
Associazioni datoriali e le OO.SS. stipulanti e firmatarie il presente CCNL, laddove si individuino, a livello territoriale, condizioni oggettivamente omogenee in ragione della tipologia dei servizi, della durata e della qualità delle relazioni e dei bacini di traffico.
A fronte di tali condizioni, i valori delle forfettizzazioni saranno individuati all'interno dell'accordo territoriale. Gli accordi aziendali e territoriali saranno depositati presso
Pag. 8 di 20 le Direzioni del Lavoro e quelle degli Istituti previdenziali, territorialmente competenti,
a norma dell'art. 3, D.L. 318/96, convertito nella legge 29.07.1996, n. 402, affinché abbiano piena efficacia anche agli effetti previdenziali come previsto dalla stessa legge.
La forfettizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavoro straordinario ha la natura e l'efficacia di accordo collettivo. Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte, le RSU, le
RSA, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti e firmatarie dall'altra. Gli accordi collettivi si applicano alla totalità del lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi. Gli accordi collettivi territoriali si applicano altresì a tutte le imprese ed ai loro dipendenti che, pur non aderendo alle associazioni ed alle OO.SS. stipulanti, vi abbiano dato adesione volontaria, applicandoli di fatto. Le imprese che sono tenute all'applicazione degli accordi territoriali, possono derogare agli stessi soltanto con accordi collettivi aziendali, conclusi dalle parti titolate a norma del presente articolo.
9. Per l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: "il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti". Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratori interessati. 10. Al personale viaggiante si applicano i limiti sul lavoro straordinario previsti dagli articoli 11 e 11bis e non si applicano i limiti annuali, settimanali e giornalieri previsti dagli articoli sul lavoro straordinario relativi al personale non viaggiante. 11. In aggiunta alle 4 festività abolite spettanti ai sensi dell'art. 14 del presente CCNL, al personale viaggiante sono riconosciute, a decorrere dal 1 luglio 2000, 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso. Le suddette giornate vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa ecc.).
…13. Fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (3° livello Super, 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater) e 3° livello) si intende distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è
Pag. 9 di 20 consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane. 14. Le parti convengono che durante la vigenza del presente contratto potrà essere concordato a livello aziendale una specifica indennità economica per gli autisti inquadrati al 3° livello Super in possesso di particolari abilitazioni”.
L'art. 11 bis regola l' “Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue”, prevedendo che “1. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3°
Super e 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
2. Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D.
10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 234/07, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a
61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.
3. Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2. Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati. Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte e le RSU, le RSA ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale dall'altra. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle parti. Gli accordi di cui
Pag. 10 di 20 sopra avranno una durata massima di 4 anni. …8. L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo all'art. 3, comma 1, lett. a) D.LGVO.234/2007. 9. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario ovvero con le modalità previste dal comma 8 del precedente articolo 11. 2. È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00.
Per i magazzini generali situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20,00 alle 24,00 e dalle ore 1,00 alle 5,00 del mattino (ex art.3 Parte Speciale
Sezione 2°). 3. È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi. 4. È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
5. Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL: – lavoro notturno (escluso il personale viaggiante) a) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20% b) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15% c) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione
25% – lavoro domenicale con riposo compensativo a) diurno: maggiorazione 20% b) notturno: maggiorazione 50% – lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali
(prestato nell'ambito dell'orario normale) a) maggiorazione 50%”.
L'art. 13 relativo a “Lavoro straordinario e banca ore” prevede che “1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali. 1 bis. Per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo annuale di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti. 1 ter. L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto precedente darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle
Pag. 11 di 20 maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una
"banca ore" individuale.
2. Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.
3. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti dagli artt.9, 11, 11 bis e 11 quinquies. 4. È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno;
per questi è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. È altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale nei giorni festivi di cui agli artt.60 e 71 del presente CCNL alle 6,00. 6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL: - lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%; - lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del sabato (per il personale con orario normale settimanale distribuito dal lunedì al venerdì): maggiorazione 50%; - lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del lunedì (per il personale con orario normale settimanale distribuito dal martedì al sabato): maggiorazione 50%; - lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%; - lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%; - lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.
7. Le suddette percentuali, come pure quelle del precedente art.12, non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore salvo che per il guardiano per il quale potranno cumularsi con la percentuale di maggiorazione prevista dal precedente art.12 per il lavoro notturno.
8. Agli effetti del presente articolo, nonché del precedente articolo, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 168. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in base a provvigioni o commissioni, si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso della retribuzione mensile di cui al presente CCNL…”
L'art. 16 in tema di “Indennità di lavoro notturno” prevede che “1. Il personale viaggiante cui spetta l'indennità di trasferta ha diritto ad una indennità di euro 0,93 per ciascuna indennità di trasferta da 18 a 24 ore, oppure per ogni indennità di trasferta
Pag. 12 di 20 dovuta per l'assenza coincidente, anche in parte, con l'orario notturno. L'indennità di lavoro notturno ha natura retributiva e viene computata esclusivamente ai fini del
T.F.R.”.
L'art. 62 comma 3 prevede che “Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano. A decorrere dall'1.9.2007 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti: 1 – per i servizi in territorio nazionale EURO dalle 6 alle 12 ore 20,60 dalle 12 alle 18 ore 31,82 dalle 18 alle 24 ore 39,96 2 – per i servizi in territorio estero dalle 6 alle 12 ore 28,74 dalle 12 alle 18 ore 41,85 dalle 18 alle 24 ore 59,29. I suddetti importi giornalieri sono incrementati dalle seguenti somme riferite a ciascuna fascia temporale e tipologia di servizio nazionale ed internazionale: • euro 0,60 dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014 • euro 0,60 dall'1 gennaio al 31 dicembre 2015. Per le imprese di cui all'art.11 quater, comma 2, gli incrementi di cui sopra si considereranno automaticamente assorbili nei valori delle forfettizzazioni delle trasferte contenute negli accordi aziendali.
4. I valori dell'indennità di trasferta e quelli relativi ai limiti massimi di rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 1 lettera b, saranno adeguati all'indice ISTAT del costo della vita in occasione del rinnovo del CCNL.
5. Le misure per l'indennità di trasferta per i servizi internazionali vengono applicate per le sole ore trascorse in territorio estero, fermo restando che le ore di assenza in territorio nazionale saranno conteggiate con le misure previste al punto 1) cumulandosi i due trattamenti.
6. L'indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l'esenzione contributiva e fiscale. Le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettivi aziendali o territoriali.
7. Le differenze in più rispetto ai valori esenti dall'IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel T.F.R., sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale.
8. Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative. 9.
Nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore
Pag. 13 di 20 a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un'ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempreché tale sosta sia contenuta, per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto serale, dalle 18,30 alle 21,30. 10. Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro assorbimento con gli aumenti e le rivalutazioni previste dal presente articolo. 11. Per il personale che goda del trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22,00 alle 6,00 non danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno di cui ai precedenti artt.12 e 13 essendo concordata l'indennità di lavoro notturno di cui all'art.16 del presente CCNL”.
Orbene, a sostegno delle domande aventi ad oggetto l'accertamento dei crediti a titolo di lavoro straordinario e lavoro notturno, il ricorrente ha dedotto come “le ore di lavoro
(ovvero di guida)” avessero “superato le 39 ore settimanali di lavoro come da contratto di assunzione”, in quanto egli avrebbe prestato “al giorno in media 3 ore di lavoro straordinario allorchè lavorava 13 ore al giorno (e ciò accadeva per due volte a settimana) e 5 ore di lavoro straordinario al giorno, allorchè lavorava 15 ore al giorno
(e ciò accadeva in media tre volte a settimana)”, nonché di aver calcolato il numero di ore di straordinario “al netto della pausa pranzo di un'ora e di 45 minuti di sosta ogni 4 ore di guida come previsto dalla normativa”.
Pertanto, considerato che effettivamente nel contratto di lavoro stipulato tra le parti è stato previsto un orario di lavoro articolato su 39 ore settimanali e 5 giorni “con orario stabilito settimanalmente...secondo le esigenze aziendali, fermo restando il limite settimanale”, e tale clausola va considerata di miglior favore per il lavoratore, è a tale limite che occorre aver riguardo ai fini della concreta determinazione del compenso spettante per il lavoro prestato oltre tale limite, e tenendo conto che, quanto alla indennità di trasferta, la contrattazione collettiva fa espressamente salve “le condizioni individuali …di miglior favore fino al loro assorbimento con gli aumenti e le rivalutazioni previste” dalla stessa contrattazione.
-4-
Venendo, adesso, alla valutazione delle risultanze istruttorie raccolte in giudizio, occorre osservare come correttamente il CTU nominato nel corso del giudizio, nell'elaborare il conteggio demandatogli, si sia basato unicamente sulle risultanze dei
Pag. 14 di 20 rapporti riepilogativi del cronotachigrafo depositati nel fascicolo telematico.
Premesso che la maggior parte dei capitoli di prova destinati a dimostrare i fatti costitutivi dei diritti azionati è stata formulata in maniera completamente generica
(come il 3 - “vero che il Sig. si occupava anche delle operazioni di carico e Pt_1 scarico merci ed era tenuto a rispettare e di fatto rispettava l'orario di lavoro giornaliero, unilateralmente predeterminato dalla società convenuta, di circa 15h giornaliere (comprensivo di lavoro notturno), dal lunedì al venerdì, a volte anche fino al sabato mattina, a seconda dei viaggi assegnati” -, il 6, il 7, l'8, il 9, il 10, l'11 -“vero che, l'orario di lavoro del ricorrente era conformato quotidianamente dal datore di lavoro in ragione delle esigenze produttive che si presentano e delle molte variabili che possono verificarsi nello svolgimento dell'attività di autotrasporto”; 7. “vero che la settimana lavorativa del ricorrente si può riassumere nel seguente modo: il sig. Pt_1 solitamente partiva alle ore 22.00 della domenica oppure alle ore 03.00/04.00 del lunedì, dalla sede della di Chieti Scalo, Via Di IE Adalgiso 13, con il CP_1 camion già carico, con destinazione Nord Italia (Milano, Torino ecc.) e/o Centro – Sud
Italia, a seconda delle indicazioni dell'ufficio logistico della convenuta che indicava i vari committenti dove andare a scaricare o caricare la merce, tra cui quelli principali erano le società UA e ON, e;
8. “vero che una volta giunto a Per_1 CP_2 destinazione, il ricorrente provvedeva allo scarico (che durava circa un'ora a seconda dei bancali da scaricare) e ripartiva per andare a caricare presso altre aziende, per poi ripartire per scaricare presso le varie destinazioni di volta in volta indicate dall'ufficio logistico dell'azienda, che provvedeva ad inviare tali comunicazione a mezzo whatsapp o sms durante i viaggi (tra le destinazioni vi erano le sedi dei committenti del Nord-
Centro Italia)”; 9. “vero che il ricorrente faceva rientro il venerdì o il sabato mattina, lasciava il camion (anche se caricato) nuovamente al piazzale della sede operativa della in Chieti Scalo, per poi ripartire con il camion carico la domenica sera CP_1
o il lunedì mattina alle ore 03.00/04.00 circa, sempre dalla sede operativa di Chieti
Scalo, riprendendo lo stesso giro di viaggi già descritto”; 10. “vero che alla luce del lavoro e dei viaggi assegnati, il ricorrente lavorava in media 13 ore al giorno per due volte a settimana e 15 ore al giorno per tre giorni a settimana”; 11. “vero che a decorrere dal mese di ottobre 2023, il ricorrente veniva assegnato alla tratta Pescara-
Pag. 15 di 20 Roma deposito di UA e ON in Santa Palomba (dove la ha un check CP_1 point logistico) , e quindi partiva alle ore 00.00 dalla sede della convenuta in Chieti
Scalo (o dal deposito di UA e ON di Città Sant'Angelo) per andare a scaricare a
Roma, dove alle ore 03.00 provvedeva allo scarico della merce, poi veniva comandato a caricare altra merce nei dintorni di Roma ( ecc.) e successivamente ritornava Per_2
a Città Sant'Angelo dove andava a caricare presso il magazzino di UA e ON, dopo la pausa di legge ripartiva verso le ore 00.00, con destinazione S. Palomba
(Roma) per riprendere lo stesso giro fino al venerdì allorchè terminava i viaggi verso le ore 15.00 o anche le ore 17.00 circa;
altre volte doveva partire alle ore 13.00/14.00 da
Città Sant'Angelo arrivando a S. Palomba (Roma) alle ore 18.30/19.00 dove scaricava per poi fare ritorno a Pescara alle ore 22.00/23.00 circa”), non essendo sufficiente la mera indicazione dell'orario di inizio e fine dei “viaggi” o della media di ore giornaliere prestate (soprattutto in considerazione del riferimento di tale media a diverse frequenze settimanali) e non essendo possibile alcuna valutazione equitativa in punto di ricostruzione dell'effettivo orario di lavoro osservato, la quasi totalità dei testi escussi ha riferito di non aver mai effettuato viaggi insieme al ricorrente (e, dunque, nulla i predetti testi hanno potuto riferire neanche sugli orari di partenza e ritorno dedotti in ricorso), non può sopperire alla carenza di allegazione e di prova la sola deposizione del teste : sebbene quest'ultimo abbia premesso di aver lavorato Testimone_1 alle dipendenze di parte resistente dal 18.10.2021 fino al 1°.05.2023 come autotrasportatore, e di aver effettuato insieme al ricorrente “tutti i giorni …gli stessi viaggi, lui con il suo camion ed io con il mio”, basti osservare come lo stesso si sia limitato a confermare “che una volta giunto a destinazione, il ricorrente provvedeva allo scarico (che durava circa un'ora a seconda dei bancali da scaricare) e ripartiva per andare a caricare presso altre aziende, per poi ripartire per scaricare presso le varie destinazioni di volta in volta indicate dall'ufficio logistico dell'azienda, che provvedeva ad inviare tali comunicazione a mezzo whatsapp o sms durante i viaggi (tra le destinazioni vi erano le sedi dei committenti del Nord-Centro Italia)” (cap. 8 del ricorso) e che “il ricorrente faceva rientro il venerdì o il sabato mattina, lasciava il camion (anche se caricato) nuovamente al piazzale della sede operativa della CP_1 in Chieti Scalo, per poi ripartire con il camion carico la domenica sera o il lunedì
Pag. 16 di 20 mattina alle ore 03.00/04.00 circa, sempre dalla sede operativa di Chieti Scalo, riprendendo lo stesso giro di viaggi già descritto” (cap. 9 del ricorso); la deposizione in questione contiene, dunque, le stesse caratteristiche di genericità e di indeterminatezza delle allegazioni del ricorso, facendo riferimento a circostanze del tutto eventuali e variabili (come i giorni di partenza e di arrivo e la durata dei viaggi), presupponendo – come pure evidenziato dal CTU- che il ricorrente svolgesse orari estremamente variabili da un giorno all'altro nell'arco della stessa settimana, proprio perché, come si legge in ricorso e nelle richieste istruttorie, raggiungeva “le varie destinazioni di volta in volta indicate dall'ufficio logistico dell'azienda”, senza che le destinazioni o il tempo effettivamente impiegato a raggiungerle siano state specificate.
Sempre dal punto di vista istruttorio, occorre osservare come il legale rappresentante di parte resistente in sede di interrogatorio formale, pur ammettendo che i viaggi effettuati dal ricorrente fossero stati quelli dedotti in ricorso, abbia negato che gli stessi fossero effettuati con gli orari ivi indicati, ammettendo, invece, e che “fin dall'inizio del rapporto di lavoro, la ha versato ai propri dipendenti autisti, e quindi anche CP_1 al ricorrente, la somma di € 10,00 per ogni scarico (con esclusione dello scarico relativo al primo viaggio) e ciò in riferimento ai viaggi effettuati per i seguenti committenti: UA e ON, società e società . Controparte_3 CP_4
Quanto, allora, alla prova dell'orario di lavoro effettivamente prestato, attesa la mancanza dei rapporti riepilogativi del cronotachigrafo per “i periodi da Luglio a
Dicembre 2022, quasi l'intero mese di Gennaio 2023 e Febbraio 2023” evidenziata anche dal CTU - insuscettibile di essere supplita dal riscontro dell'istruttoria testimoniale e di essere superata mediante l'ammissione di un ordine di esibizione che si risolverebbe in una indebita deroga alla regola dell'onere probatorio gravante su parte ricorrente – e attesa la mancata contestazione circa la mancata prestazione di attività lavorativa per infortunio nel periodo da Luglio a Ottobre 2023, le uniche risultanze istruttorie oggettive sono, allora a idonee a ricostruire la prospettazione offerta in ricorso secondo la quale il ricorrente avrebbe lavorato per un orario di lavoro maggiore rispetto a quello retribuito e riconosciuto nelle buste paga entro i limiti ricostruiti dal
CTU nella “seconda ipotesi”, ovverosia secondo il calcolo delle ore di straordinario
“considerando l'orario settimanale pari a 39 ore (Art. 11) come riportato nella lettera
Pag. 17 di 20 di assunzione”.
Quanto, adesso, alle effettive spettanze del ricorrente per l'attività di lavoro risultata dimostrata, considerato che “l'art. 62 del CCNL c. 11 prevede che al personale che gode del trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22.00 alle 6.00 non danno luogo alla maggiorazione per il lavoro notturno di cui all'art. 12 essendo concordata l'indennità di lavoro notturno di cui all'art. 16 del CCNL” e che “tale indennità, pari a 0,93 euro per ciascuna trasferta coincidente con l'orario notturno”, è stata calcolata correttamente dal
CTU “ed aggiunta alla indennità di trasferta spettante contrattualmente” – nonché che
“dall'esame delle buste paga depositate si evince che il dipendente ha sempre percepito l'indennità di trasferta pari a 46,00 euro giornaliere, importo risultante maggiore rispetto al massimo previsto dal contratto (euro 41,16)”, può concludersi che il ricorrente sia rimasto creditore, a titolo di compenso per lavoro straordinario, della complessiva somma di euro 5.454,91 (ovverosia della somma di euro 5.078,71 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e di euro 376,20 a titolo di TFR maturato su straordinario).
Non può accogliersi, infine, l' “eccezione riconvenzionale” formulata da parte resistente per l' “ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avanzate dal sig.
volta ad ottenere l'accertamento della percezione dell'indennità di Parte_1 trasferta “in misura maggiore a quanto previsto dal Ccnl di settore ed anche tutte le somme erogate in busta a titolo di rimborso chilomentrico non previste dalla contrattazione collettiva di settore”, in quanto, com'è noto, “Le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore, e senza che, in tali ipotesi, si possa parlare di spirito di liberalità, atteso che la retribuzione, quale ne sia la misura, costituisce sempre la controprestazione del lavoro svolto dal dipendente;
ne consegue che, ove il datore di lavoro richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve
Pag. 18 di 20 dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4942 del 17/04/2000; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 19923 del 22/09/2014): nel caso di specie parte resistente si è limitata a dedurre “dalle buste-paga prodotte dallo stesso ricorrente si evince agevolmente che al medesimo oltre all'indennità di trasferta sono state corrisposte, seppur in assenza di previsioni di debenza contrattualcollettive, mensilmente anche ulteriori somme ricomprese nella voce in busta “rimborso chilometrico” e così il ricorrente ha percepito compensi maggiori rispetto a quelli effettivamente dovuti al medesimo”, senza neppure dedurre di aver versato tali maggiori somma per effetto di un errore.
Al pagamento della complessiva somma di €. 5.454,91 deve dunque, deve essere in questa sede condannata la società resistente.
Sulle singole somme sopra indicate (euro 5.078,71 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e di euro 376,20 a titolo di TFR maturato su straordinario), in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati gli ulteriori interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria maturati, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti (mese per mese quanto ai crediti per lavoro straordinario, dalla fine del rapporto quanto a quello per T.F.R.), fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del saldo (così per tutte Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38, nonché Cass.
16392/2002).
Quanto, infine, alla domanda di condanna della resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi e dovuti in conseguenza dell'accertamento in questa sede svolto (“al pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali del ricorrente sulle differenze spettanti”), non si ritiene di poter provvedere in merito, essendo stato invocato un credito sulla base di una mera formula di stile e risolvendosi una eventuale condanna nei confronti degli Enti previdenziali in una inammissibile pronuncia di condanna in favore di terzi estranei al presente giudizio, e potendo l'accertamento raggiunto in questa sede essere utilizzato per la proposizione di istanze di regolarizzazione contributiva nelle previste sedi amministrative.
Pag. 19 di 20 -4-
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (tenuto conto delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 in relazione alle cause comprese nello scaglione tra 5200,01 e 26.000,00 euro) si liquidano in complessivi euro 5338,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 % (ai sensi del già citato d.m. 55/2014), euro 118,50 per spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara il diritto di al pagamento delle differenze retributive derivanti dal lavoro Parte_1 straordinario come accertato in motivazione e, per l'effetto, condanna la in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in suo favore della complessiva somma di €. 5.454,91, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5338,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 % (ai sensi del già citato d.m. 55/2014), euro 118,50 per spese, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Chieti, lì 14 ottobre 2025
Il giudice
(dott.ssa Laura Ciarcia)
Pag. 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.1226/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Monica Savanna)
contro
Parte_1 CP_1
(avv.Maria Sirolli), avente ad oggetto crediti di lavoro subordinato, osserva
[...] quanto segue:
-1 -
Con atto di ricorso, depositato il 19.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta senza soluzione di continuità dal 1° luglio 2022 al 25 aprile 2024 con mansioni di autista ed inquadramento al livello
B3 (ex 3S) del CCNL settore trasporto e spedizione merci, e che il contratto di assunzione prevedeva l'orario di lavoro di 39h settimanali, deduceva: di essersi occupato, altresì, delle operazioni di carico e scarico merci e di essere tenuto a rispettare l'orario di lavoro giornaliero, unilateralmente predeterminato dalla società convenuta, di circa 15h giornaliere (comprensivo di lavoro notturno), dal lunedì al venerdì, a volte anche fino al sabato mattina, a seconda dei viaggi assegnati;
che il mezzo condotto era dotato di tachigrafo digitale;
di partire “solitamente alle ore 22.00 della domenica oppure alle ore 03.00/04.00 del lunedì, dalla sede della di Chieti Scalo, Via CP_1
Di IE Adalgiso 13, con il camion già carico, con destinazione Nord Italia (Milano,
Torino ecc.) e/o Centro – Sud Italia, a seconda delle indicazioni dell'ufficio logistico della convenuta che indicava i vari committenti dove andare a scaricare o caricare la merce, tra cui quelli principali erano le società UA e ON, e;
Per_1 CP_2 che “una volta giunto a destinazione, il ricorrente provvedeva allo scarico (che durava circa un'ora a seconda dei bancali da scaricare) e ripartiva per andare a caricare presso altre aziende, per poi ripartire per scaricare presso le varie destinazioni di volta in volta indicate dall'ufficio logistico dell'azienda, che provvedeva ad inviare tali comunicazione a mezzo whatsapp o sms durante i viaggi (tra le destinazioni vi erano le sedi dei committenti del Nord-Centro Italia)”; di fare “rientro il venerdì o il sabato mattina”, lasciando “il camion (anche se caricato) nuovamente al piazzale della sede operativa della in Chieti Scalo, per poi ripartire con il camion carico la CP_1 domenica sera o il lunedì mattina alle ore 03.00/04.00 circa, sempre dalla sede operativa di Chieti Scalo, riprendendo lo stesso giro di viaggi già descritto”; di aver lavorato “in media 13 ore al giorno per due volte a settimana e 15 ore al giorno per tre giorni a settimana”; di essere stato assegnato “a decorrere dal mese di ottobre 2023… alla tratta Pescara-Roma deposito di UA e ON in Santa Palomba (dove la CP_1 ha un check point logistico), e quindi partiva alle ore 00.00 dalla sede della
[...] convenuta in Chieti Scalo (o dal deposito di UA e ON di Città Sant'Angelo) per andare a scaricare a Roma/Santa Palomba, dove alle ore 03.00 provvedeva allo scarico della merce, poi veniva comandato a caricare altra merce nei dintorni di Roma
( ecc.) e successivamente ritornava a Città Sant'Angelo dove andava a Per_2 caricare presso il magazzino di UA e ON, dopo la pausa di legge ripartiva verso le ore 00.00, con destinazione S. Palomba (Roma) per riprendere lo stesso giro fino al venerdì allorchè terminava i viaggi verso le ore 15.00 o anche le ore 17.00 circa;
altre volte doveva partire alle ore 13.00/14.00 da Città Sant'Angelo arrivando a S. Palomba
(Roma) alle ore 18.30/19.00 dove scaricava per poi fare ritorno a Pescara alle ore
22.00/23.00 circa”; che la convenuta gli aveva versato, “per le operazioni di scarico, la somma di € 10,00 per ogni scarico (con esclusione dello scarico relativo al primo viaggio) e ciò in riferimento ai viaggi effettuati per i seguenti committenti: UA e
ON, società e società , “rimborso chilometrico”, Controparte_3 CP_4 nonchè il 50% dei costi di autostrada risparmiati e “una ulteriore somma mensile variabile tra € 100,00 e € 150,00 circa, a seconda del fatturato ricavato dalla merce trasportata dal mezzo condotto dall'autista” denominando tali voci in busta paga
“rimborso chilometrico”; che tale rimborso chilometrico non era stato più erogato da dicembre 2023. Agiva in questa sede chiedendo “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive derivanti dal lavoro straordinario e notturno prestato durante l'intero rapporto di lavoro intercorso con la società CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
2. per l'effetto condannare la
[...]
Pag. 2 di 20 società in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_1 favore del Sig. , della somma di € 21.977,17 di cui € 1.515,67 per Parte_1 ricalcolo del t.f.r., per le causali di cui al presente ricorso ed all'allegato conteggio, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge ovvero in subordine, nella somma che risulterà dovuta in corso di causa anche all'esito della espletanda CTU;
3. condannare altresì la convenuta al pagamento in favore del sig. delle ulteriori somme dovute a titolo Parte_1 di lavoro straordinario e notturno per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre
2022, da quantificarsi all'esito della esibizione in giudizio da parte della convenuta dei tachigrafi digitali in suo possesso relativi alla posizione del ricorrente;
4. condannare la società convenuta al pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali del ricorrente sulle differenze spettanti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio la resistente, chiedendo “In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di allegazione e prova in ordine a tutti i fatti e le domande contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, dichiarare la nullità dello stesso o comunque l'inammissibilità. Nel merito, in accoglimento della presente memoria difensiva, rigettare integralmente l'avverso ricorso e con esso tutte le domande ivi formulate, in quanto infondate in fatto e diritto. In via di mero subordine ed eccezione riconvenzionale, solo nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avanzate dal sig. accertare e dichiarare che Parte_1 durante l'intercorso rapporto egli ha sempre percepito l'indennità di trasferta in misura maggiore a quanto previsto dal Ccnl di settore ed anche tutte le somme erogate in busta a titolo di rimborso chilomentrico non previste dalla contrattazione collettiva di settore e, per l'effetto, rigettare la domanda volta ad accertare un diritto di credito del ricorrente”. Deduceva: che il ricorrente per l'inquadramento posseduto, per le mansioni svolte (autista dedito alla conduzione di autotreno) e per la tipologia dei trasporti extraurbani effettuati era qualificabile come lavoratore viaggiante discontinuo con l'orario di lavoro di 47 ore settimanali;
che ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 del menzionato Ccnl erano “esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione della guida ex art. 7 del Regolamento CE n. 561/2006, i periodi di riposo
Pag. 3 di 20 di cui all'art. 5 del prefato Regolamento, i periodi di attesa per i divieti di circolazione”; che sebbene le operazioni di carico e scarico rientrassero nelle mansioni proprie dell'inquadramento posseduto dal ricorrente “la tipologia di consegne effettuate dal sig. presso i committenti dal medesimo indicati non prevedevano Pt_1
l'espletamento di dette operazioni atteso che i committenti stessi non le consentivano per evidenti ragioni di sicurezza degli autisti”; che per posizionare parte della merce trasportata sulla ribalta del mezzo per agevolare ai dipendenti dei committenti di eseguire lo scarico di detta merce al ricorrente era stata accordata la corresponsione della ulteriore somma netta di euro 10,00 ad operazione di scarico, ricompresa nella voce in busta “rimborso chilometrico”; che al ricorrente era stata sempre corrisposta l'indennità di trasferta in misura superiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva;
che il ricorrente aveva fruito ritualmente di periodi di ferie, assente dal lavoro per un periodo di malattia e successivamente di infortunio “(tutto il mese di agosto 2023 ed il mese di settembre 2023)”, mentre nelle rare occasioni, “circa due o tre”, in cui aveva prestato attività lavorativa di sabato, era stato ritualmente pagato per essa.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con la produzione di documenti, con il raccoglimento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte resistente e con l'escussione di testimoni, veniva decisa mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, previo espletamento di una CTU di natura contabile e deposito di note conclusive autorizzate e deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
-2 –
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità del ricorso formulata da parte resistente, in quanto sia dalla lettura del ricorso è possibile desumere sia l'oggetto della domanda (crediti retributivi), sia gli elementi di diritto e di fatto sui quali la stessa si fonda (inadempimento contrattuale del datore di lavoro alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di “lavoro straordinario “ e “lavoro notturno” nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato e sulla base della prestazione di un orario diverso e maggiore rispetto a quello effettivamente retribuito).
-3-
Dall'esame del contratto di assunzione prodotto dal ricorrente (doc.n. 1) si desume
Pag. 4 di 20 come lo stesso, assunto quale conducente di autotreno al livello B3 del CCNL spedizione e trasporti, avrebbe dovuto prestare un orario di lavoro articolato su 39 ore settimanali e 5 giorni “con orario stabilito settimanalmente...secondo le esigenze aziendali, fermo restando il limite settimanale”.
Quanto, poi, alla pretesa in questa sede azionata e avente ad oggetto il compenso per le ore di straordinario e notturno asseritamente lavorate in qualità di “autista” deve premettersi che, come è noto, il compenso per il lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1389 del 29.01.2003, Cass., sez. lav., 14.08.98, n.
8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92,
n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n.
2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. Lav., 17 ottobre 2001 n. 12695, “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod.proc.civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza”.(Cass. Sez. L, Sentenza n. 14466 del
22/12/1999).
Sempre sul punto – tenuto conto che parte ricorrente ha svolto la mansione di autista conducente di autotreni - occorre ricordare che nelle ipotesi di lavoro discontinuo – come quella di autista adibito al trasporto di merci - con riguardo alla prova circa le modalità e dei tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'inizio e la fine del servizio, in modo da consentire di distinguere tra le ore di effettivo lavoro e quelle di riposo, non è sufficiente provare l'orario di inizio e di fine dei viaggi, perché è normale che in tale intervallo di tempo vi siano delle pause di inattività (Cass., sez. lav.,
Pag. 5 di 20 20 aprile 2004, n. 7577).
Pertanto, le attese non lavorate non si computano nell'orario di lavoro effettivo, ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario (sulla base del contratto collettivo applicabile o ai sensi dell'art. 2108 c.c.), nel caso in cui il dipendente sia rimasto, in tali frangenti temporali, libero di trascorrere le pause senza alcun vincolo di disponibilità nei confronti del datore di lavoro, salvo che il dipendente, ovviamente, provi il contrario.
Inoltre, ai fini della individuazione del trattamento economico effettivamente spettante- tenuto conto della portata sostitutiva del trattamento economico complessivamente più favorevole previsto da un contratto individuale rispetto al trattamento deteriore di cui al contratto collettivo nazionale sulla base del disposto dell'art. 20270 c.c. – appare utile riportare le norme del CCNL regolanti gli istituti dell'orario di lavoro e dei relativi trattamenti retributivi.
In particolare, l'art. 11 del CCNL applicato al rapporto (doc. n. 5 di parte ricorrente) riguardante l' “Orario di lavoro per il personale viaggiante” prevede che “1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11 bis, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia: • il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto;
in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro
• i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.
2. Sono esclusi dal
Pag. 6 di 20 computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo
234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.
3. Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta. I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario: a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta. Le disposizioni per l'imbarco su treno o traghetto o per la presenza del secondo conducente assolvono la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) del D.LGVO 234/2007. I periodi di cui sopra potranno essere retribuiti secondo le modalità stabilite dagli accordi di forfettizzazione di cui al successivo comma 8. 4. Le norme previste dal regolamento CE
561/06 devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
5. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.
6. Rientrano nei riposi intermedi: - i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
- il tempo minimo previsto dalle norme di legge.
7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa o della residenza del lavoratore.
8. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità: a) secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal
Pag. 7 di 20 Libro unico del lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 234/07
e dalle registrazioni del tachigrafo;
le aziende su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia della registrazione entro 30 giorni dalla richiesta;
b) secondo quanto previsto da: - Accordi aziendali per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario;
se convenuto nell'ambito di tali accordi, ai fini della determinazione della retribuzione spettante ed in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a) 34 del D.LGVO 19.11.2007 n. 234, si considera equiparato alla anticipata conoscenza della durata probabile dei periodi di attesa per carico e scarico la situazione in cui in alternativa: • l'impresa rimetta al lavoratore mobile l'onere di acquisire presso la sede ove lo stesso deve effettuare il carico e/o lo scarico, indicazioni sul periodo di attesa;
• le parti determinino il tempo medio di attesa per le operazioni di carico e scarico riferito alla specifica tipologia di attività svolta dai lavoratori mobili occupati nella medesima impresa. Tali tempi assolveranno l'obbligo di comunicazione fino a concorrenza. - Accordi collettivi territoriali Gli accordi collettivi territoriali stabiliscono regole per la forfettizzazione che fanno riferimento alle "linee guida" stabilite fra le parti a livello nazionale. Tali accordi sono stipulati secondo le seguenti modalità. 1) Accordo-quadro territoriale - Definisce, senza determinarne i valori, i parametri di riferimento per gli accordi di forfettizzazione. I valori di forfettizzazione saranno determinati a livello aziendale. Per le aziende che occupano meno di 8 dipendenti autisti, salvo che le stesse non applichino accordi aziendali ovvero i parametri di riferimento di cui agli "accordi quadro territoriali", gli accordi territoriali stessi potranno determinare altresì i valori della forfettizzazione.
Sono comunque fatte salve altre norme di regolazione della materia purché rientrino nella fattispecie di accordi collettivi stipulati fra le parti titolate a norma del presente contratto, conclusi precedentemente alla stipula del presente CCNL. 2) Accordi per servizi omogenei e/o per bacini di traffico - Tali accordi sono stipulati fra le
Associazioni datoriali e le OO.SS. stipulanti e firmatarie il presente CCNL, laddove si individuino, a livello territoriale, condizioni oggettivamente omogenee in ragione della tipologia dei servizi, della durata e della qualità delle relazioni e dei bacini di traffico.
A fronte di tali condizioni, i valori delle forfettizzazioni saranno individuati all'interno dell'accordo territoriale. Gli accordi aziendali e territoriali saranno depositati presso
Pag. 8 di 20 le Direzioni del Lavoro e quelle degli Istituti previdenziali, territorialmente competenti,
a norma dell'art. 3, D.L. 318/96, convertito nella legge 29.07.1996, n. 402, affinché abbiano piena efficacia anche agli effetti previdenziali come previsto dalla stessa legge.
La forfettizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavoro straordinario ha la natura e l'efficacia di accordo collettivo. Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte, le RSU, le
RSA, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti e firmatarie dall'altra. Gli accordi collettivi si applicano alla totalità del lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi. Gli accordi collettivi territoriali si applicano altresì a tutte le imprese ed ai loro dipendenti che, pur non aderendo alle associazioni ed alle OO.SS. stipulanti, vi abbiano dato adesione volontaria, applicandoli di fatto. Le imprese che sono tenute all'applicazione degli accordi territoriali, possono derogare agli stessi soltanto con accordi collettivi aziendali, conclusi dalle parti titolate a norma del presente articolo.
9. Per l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: "il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti". Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratori interessati. 10. Al personale viaggiante si applicano i limiti sul lavoro straordinario previsti dagli articoli 11 e 11bis e non si applicano i limiti annuali, settimanali e giornalieri previsti dagli articoli sul lavoro straordinario relativi al personale non viaggiante. 11. In aggiunta alle 4 festività abolite spettanti ai sensi dell'art. 14 del presente CCNL, al personale viaggiante sono riconosciute, a decorrere dal 1 luglio 2000, 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso. Le suddette giornate vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa ecc.).
…13. Fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (3° livello Super, 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater) e 3° livello) si intende distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è
Pag. 9 di 20 consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane. 14. Le parti convengono che durante la vigenza del presente contratto potrà essere concordato a livello aziendale una specifica indennità economica per gli autisti inquadrati al 3° livello Super in possesso di particolari abilitazioni”.
L'art. 11 bis regola l' “Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue”, prevedendo che “1. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3°
Super e 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
2. Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D.
10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 234/07, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a
61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.
3. Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2. Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati. Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte e le RSU, le RSA ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale dall'altra. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle parti. Gli accordi di cui
Pag. 10 di 20 sopra avranno una durata massima di 4 anni. …8. L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo all'art. 3, comma 1, lett. a) D.LGVO.234/2007. 9. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario ovvero con le modalità previste dal comma 8 del precedente articolo 11. 2. È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00.
Per i magazzini generali situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20,00 alle 24,00 e dalle ore 1,00 alle 5,00 del mattino (ex art.3 Parte Speciale
Sezione 2°). 3. È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi. 4. È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
5. Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL: – lavoro notturno (escluso il personale viaggiante) a) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20% b) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15% c) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione
25% – lavoro domenicale con riposo compensativo a) diurno: maggiorazione 20% b) notturno: maggiorazione 50% – lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali
(prestato nell'ambito dell'orario normale) a) maggiorazione 50%”.
L'art. 13 relativo a “Lavoro straordinario e banca ore” prevede che “1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali. 1 bis. Per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo annuale di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti. 1 ter. L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto precedente darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle
Pag. 11 di 20 maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una
"banca ore" individuale.
2. Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.
3. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti dagli artt.9, 11, 11 bis e 11 quinquies. 4. È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno;
per questi è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. È altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale nei giorni festivi di cui agli artt.60 e 71 del presente CCNL alle 6,00. 6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL: - lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%; - lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del sabato (per il personale con orario normale settimanale distribuito dal lunedì al venerdì): maggiorazione 50%; - lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del lunedì (per il personale con orario normale settimanale distribuito dal martedì al sabato): maggiorazione 50%; - lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%; - lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%; - lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.
7. Le suddette percentuali, come pure quelle del precedente art.12, non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore salvo che per il guardiano per il quale potranno cumularsi con la percentuale di maggiorazione prevista dal precedente art.12 per il lavoro notturno.
8. Agli effetti del presente articolo, nonché del precedente articolo, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 168. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in base a provvigioni o commissioni, si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso della retribuzione mensile di cui al presente CCNL…”
L'art. 16 in tema di “Indennità di lavoro notturno” prevede che “1. Il personale viaggiante cui spetta l'indennità di trasferta ha diritto ad una indennità di euro 0,93 per ciascuna indennità di trasferta da 18 a 24 ore, oppure per ogni indennità di trasferta
Pag. 12 di 20 dovuta per l'assenza coincidente, anche in parte, con l'orario notturno. L'indennità di lavoro notturno ha natura retributiva e viene computata esclusivamente ai fini del
T.F.R.”.
L'art. 62 comma 3 prevede che “Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano. A decorrere dall'1.9.2007 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti: 1 – per i servizi in territorio nazionale EURO dalle 6 alle 12 ore 20,60 dalle 12 alle 18 ore 31,82 dalle 18 alle 24 ore 39,96 2 – per i servizi in territorio estero dalle 6 alle 12 ore 28,74 dalle 12 alle 18 ore 41,85 dalle 18 alle 24 ore 59,29. I suddetti importi giornalieri sono incrementati dalle seguenti somme riferite a ciascuna fascia temporale e tipologia di servizio nazionale ed internazionale: • euro 0,60 dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014 • euro 0,60 dall'1 gennaio al 31 dicembre 2015. Per le imprese di cui all'art.11 quater, comma 2, gli incrementi di cui sopra si considereranno automaticamente assorbili nei valori delle forfettizzazioni delle trasferte contenute negli accordi aziendali.
4. I valori dell'indennità di trasferta e quelli relativi ai limiti massimi di rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 1 lettera b, saranno adeguati all'indice ISTAT del costo della vita in occasione del rinnovo del CCNL.
5. Le misure per l'indennità di trasferta per i servizi internazionali vengono applicate per le sole ore trascorse in territorio estero, fermo restando che le ore di assenza in territorio nazionale saranno conteggiate con le misure previste al punto 1) cumulandosi i due trattamenti.
6. L'indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l'esenzione contributiva e fiscale. Le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettivi aziendali o territoriali.
7. Le differenze in più rispetto ai valori esenti dall'IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel T.F.R., sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale.
8. Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative. 9.
Nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore
Pag. 13 di 20 a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un'ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempreché tale sosta sia contenuta, per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto serale, dalle 18,30 alle 21,30. 10. Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro assorbimento con gli aumenti e le rivalutazioni previste dal presente articolo. 11. Per il personale che goda del trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22,00 alle 6,00 non danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno di cui ai precedenti artt.12 e 13 essendo concordata l'indennità di lavoro notturno di cui all'art.16 del presente CCNL”.
Orbene, a sostegno delle domande aventi ad oggetto l'accertamento dei crediti a titolo di lavoro straordinario e lavoro notturno, il ricorrente ha dedotto come “le ore di lavoro
(ovvero di guida)” avessero “superato le 39 ore settimanali di lavoro come da contratto di assunzione”, in quanto egli avrebbe prestato “al giorno in media 3 ore di lavoro straordinario allorchè lavorava 13 ore al giorno (e ciò accadeva per due volte a settimana) e 5 ore di lavoro straordinario al giorno, allorchè lavorava 15 ore al giorno
(e ciò accadeva in media tre volte a settimana)”, nonché di aver calcolato il numero di ore di straordinario “al netto della pausa pranzo di un'ora e di 45 minuti di sosta ogni 4 ore di guida come previsto dalla normativa”.
Pertanto, considerato che effettivamente nel contratto di lavoro stipulato tra le parti è stato previsto un orario di lavoro articolato su 39 ore settimanali e 5 giorni “con orario stabilito settimanalmente...secondo le esigenze aziendali, fermo restando il limite settimanale”, e tale clausola va considerata di miglior favore per il lavoratore, è a tale limite che occorre aver riguardo ai fini della concreta determinazione del compenso spettante per il lavoro prestato oltre tale limite, e tenendo conto che, quanto alla indennità di trasferta, la contrattazione collettiva fa espressamente salve “le condizioni individuali …di miglior favore fino al loro assorbimento con gli aumenti e le rivalutazioni previste” dalla stessa contrattazione.
-4-
Venendo, adesso, alla valutazione delle risultanze istruttorie raccolte in giudizio, occorre osservare come correttamente il CTU nominato nel corso del giudizio, nell'elaborare il conteggio demandatogli, si sia basato unicamente sulle risultanze dei
Pag. 14 di 20 rapporti riepilogativi del cronotachigrafo depositati nel fascicolo telematico.
Premesso che la maggior parte dei capitoli di prova destinati a dimostrare i fatti costitutivi dei diritti azionati è stata formulata in maniera completamente generica
(come il 3 - “vero che il Sig. si occupava anche delle operazioni di carico e Pt_1 scarico merci ed era tenuto a rispettare e di fatto rispettava l'orario di lavoro giornaliero, unilateralmente predeterminato dalla società convenuta, di circa 15h giornaliere (comprensivo di lavoro notturno), dal lunedì al venerdì, a volte anche fino al sabato mattina, a seconda dei viaggi assegnati” -, il 6, il 7, l'8, il 9, il 10, l'11 -“vero che, l'orario di lavoro del ricorrente era conformato quotidianamente dal datore di lavoro in ragione delle esigenze produttive che si presentano e delle molte variabili che possono verificarsi nello svolgimento dell'attività di autotrasporto”; 7. “vero che la settimana lavorativa del ricorrente si può riassumere nel seguente modo: il sig. Pt_1 solitamente partiva alle ore 22.00 della domenica oppure alle ore 03.00/04.00 del lunedì, dalla sede della di Chieti Scalo, Via Di IE Adalgiso 13, con il CP_1 camion già carico, con destinazione Nord Italia (Milano, Torino ecc.) e/o Centro – Sud
Italia, a seconda delle indicazioni dell'ufficio logistico della convenuta che indicava i vari committenti dove andare a scaricare o caricare la merce, tra cui quelli principali erano le società UA e ON, e;
8. “vero che una volta giunto a Per_1 CP_2 destinazione, il ricorrente provvedeva allo scarico (che durava circa un'ora a seconda dei bancali da scaricare) e ripartiva per andare a caricare presso altre aziende, per poi ripartire per scaricare presso le varie destinazioni di volta in volta indicate dall'ufficio logistico dell'azienda, che provvedeva ad inviare tali comunicazione a mezzo whatsapp o sms durante i viaggi (tra le destinazioni vi erano le sedi dei committenti del Nord-
Centro Italia)”; 9. “vero che il ricorrente faceva rientro il venerdì o il sabato mattina, lasciava il camion (anche se caricato) nuovamente al piazzale della sede operativa della in Chieti Scalo, per poi ripartire con il camion carico la domenica sera CP_1
o il lunedì mattina alle ore 03.00/04.00 circa, sempre dalla sede operativa di Chieti
Scalo, riprendendo lo stesso giro di viaggi già descritto”; 10. “vero che alla luce del lavoro e dei viaggi assegnati, il ricorrente lavorava in media 13 ore al giorno per due volte a settimana e 15 ore al giorno per tre giorni a settimana”; 11. “vero che a decorrere dal mese di ottobre 2023, il ricorrente veniva assegnato alla tratta Pescara-
Pag. 15 di 20 Roma deposito di UA e ON in Santa Palomba (dove la ha un check CP_1 point logistico) , e quindi partiva alle ore 00.00 dalla sede della convenuta in Chieti
Scalo (o dal deposito di UA e ON di Città Sant'Angelo) per andare a scaricare a
Roma, dove alle ore 03.00 provvedeva allo scarico della merce, poi veniva comandato a caricare altra merce nei dintorni di Roma ( ecc.) e successivamente ritornava Per_2
a Città Sant'Angelo dove andava a caricare presso il magazzino di UA e ON, dopo la pausa di legge ripartiva verso le ore 00.00, con destinazione S. Palomba
(Roma) per riprendere lo stesso giro fino al venerdì allorchè terminava i viaggi verso le ore 15.00 o anche le ore 17.00 circa;
altre volte doveva partire alle ore 13.00/14.00 da
Città Sant'Angelo arrivando a S. Palomba (Roma) alle ore 18.30/19.00 dove scaricava per poi fare ritorno a Pescara alle ore 22.00/23.00 circa”), non essendo sufficiente la mera indicazione dell'orario di inizio e fine dei “viaggi” o della media di ore giornaliere prestate (soprattutto in considerazione del riferimento di tale media a diverse frequenze settimanali) e non essendo possibile alcuna valutazione equitativa in punto di ricostruzione dell'effettivo orario di lavoro osservato, la quasi totalità dei testi escussi ha riferito di non aver mai effettuato viaggi insieme al ricorrente (e, dunque, nulla i predetti testi hanno potuto riferire neanche sugli orari di partenza e ritorno dedotti in ricorso), non può sopperire alla carenza di allegazione e di prova la sola deposizione del teste : sebbene quest'ultimo abbia premesso di aver lavorato Testimone_1 alle dipendenze di parte resistente dal 18.10.2021 fino al 1°.05.2023 come autotrasportatore, e di aver effettuato insieme al ricorrente “tutti i giorni …gli stessi viaggi, lui con il suo camion ed io con il mio”, basti osservare come lo stesso si sia limitato a confermare “che una volta giunto a destinazione, il ricorrente provvedeva allo scarico (che durava circa un'ora a seconda dei bancali da scaricare) e ripartiva per andare a caricare presso altre aziende, per poi ripartire per scaricare presso le varie destinazioni di volta in volta indicate dall'ufficio logistico dell'azienda, che provvedeva ad inviare tali comunicazione a mezzo whatsapp o sms durante i viaggi (tra le destinazioni vi erano le sedi dei committenti del Nord-Centro Italia)” (cap. 8 del ricorso) e che “il ricorrente faceva rientro il venerdì o il sabato mattina, lasciava il camion (anche se caricato) nuovamente al piazzale della sede operativa della CP_1 in Chieti Scalo, per poi ripartire con il camion carico la domenica sera o il lunedì
Pag. 16 di 20 mattina alle ore 03.00/04.00 circa, sempre dalla sede operativa di Chieti Scalo, riprendendo lo stesso giro di viaggi già descritto” (cap. 9 del ricorso); la deposizione in questione contiene, dunque, le stesse caratteristiche di genericità e di indeterminatezza delle allegazioni del ricorso, facendo riferimento a circostanze del tutto eventuali e variabili (come i giorni di partenza e di arrivo e la durata dei viaggi), presupponendo – come pure evidenziato dal CTU- che il ricorrente svolgesse orari estremamente variabili da un giorno all'altro nell'arco della stessa settimana, proprio perché, come si legge in ricorso e nelle richieste istruttorie, raggiungeva “le varie destinazioni di volta in volta indicate dall'ufficio logistico dell'azienda”, senza che le destinazioni o il tempo effettivamente impiegato a raggiungerle siano state specificate.
Sempre dal punto di vista istruttorio, occorre osservare come il legale rappresentante di parte resistente in sede di interrogatorio formale, pur ammettendo che i viaggi effettuati dal ricorrente fossero stati quelli dedotti in ricorso, abbia negato che gli stessi fossero effettuati con gli orari ivi indicati, ammettendo, invece, e che “fin dall'inizio del rapporto di lavoro, la ha versato ai propri dipendenti autisti, e quindi anche CP_1 al ricorrente, la somma di € 10,00 per ogni scarico (con esclusione dello scarico relativo al primo viaggio) e ciò in riferimento ai viaggi effettuati per i seguenti committenti: UA e ON, società e società . Controparte_3 CP_4
Quanto, allora, alla prova dell'orario di lavoro effettivamente prestato, attesa la mancanza dei rapporti riepilogativi del cronotachigrafo per “i periodi da Luglio a
Dicembre 2022, quasi l'intero mese di Gennaio 2023 e Febbraio 2023” evidenziata anche dal CTU - insuscettibile di essere supplita dal riscontro dell'istruttoria testimoniale e di essere superata mediante l'ammissione di un ordine di esibizione che si risolverebbe in una indebita deroga alla regola dell'onere probatorio gravante su parte ricorrente – e attesa la mancata contestazione circa la mancata prestazione di attività lavorativa per infortunio nel periodo da Luglio a Ottobre 2023, le uniche risultanze istruttorie oggettive sono, allora a idonee a ricostruire la prospettazione offerta in ricorso secondo la quale il ricorrente avrebbe lavorato per un orario di lavoro maggiore rispetto a quello retribuito e riconosciuto nelle buste paga entro i limiti ricostruiti dal
CTU nella “seconda ipotesi”, ovverosia secondo il calcolo delle ore di straordinario
“considerando l'orario settimanale pari a 39 ore (Art. 11) come riportato nella lettera
Pag. 17 di 20 di assunzione”.
Quanto, adesso, alle effettive spettanze del ricorrente per l'attività di lavoro risultata dimostrata, considerato che “l'art. 62 del CCNL c. 11 prevede che al personale che gode del trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22.00 alle 6.00 non danno luogo alla maggiorazione per il lavoro notturno di cui all'art. 12 essendo concordata l'indennità di lavoro notturno di cui all'art. 16 del CCNL” e che “tale indennità, pari a 0,93 euro per ciascuna trasferta coincidente con l'orario notturno”, è stata calcolata correttamente dal
CTU “ed aggiunta alla indennità di trasferta spettante contrattualmente” – nonché che
“dall'esame delle buste paga depositate si evince che il dipendente ha sempre percepito l'indennità di trasferta pari a 46,00 euro giornaliere, importo risultante maggiore rispetto al massimo previsto dal contratto (euro 41,16)”, può concludersi che il ricorrente sia rimasto creditore, a titolo di compenso per lavoro straordinario, della complessiva somma di euro 5.454,91 (ovverosia della somma di euro 5.078,71 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e di euro 376,20 a titolo di TFR maturato su straordinario).
Non può accogliersi, infine, l' “eccezione riconvenzionale” formulata da parte resistente per l' “ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avanzate dal sig.
volta ad ottenere l'accertamento della percezione dell'indennità di Parte_1 trasferta “in misura maggiore a quanto previsto dal Ccnl di settore ed anche tutte le somme erogate in busta a titolo di rimborso chilomentrico non previste dalla contrattazione collettiva di settore”, in quanto, com'è noto, “Le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore, e senza che, in tali ipotesi, si possa parlare di spirito di liberalità, atteso che la retribuzione, quale ne sia la misura, costituisce sempre la controprestazione del lavoro svolto dal dipendente;
ne consegue che, ove il datore di lavoro richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve
Pag. 18 di 20 dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4942 del 17/04/2000; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 19923 del 22/09/2014): nel caso di specie parte resistente si è limitata a dedurre “dalle buste-paga prodotte dallo stesso ricorrente si evince agevolmente che al medesimo oltre all'indennità di trasferta sono state corrisposte, seppur in assenza di previsioni di debenza contrattualcollettive, mensilmente anche ulteriori somme ricomprese nella voce in busta “rimborso chilometrico” e così il ricorrente ha percepito compensi maggiori rispetto a quelli effettivamente dovuti al medesimo”, senza neppure dedurre di aver versato tali maggiori somma per effetto di un errore.
Al pagamento della complessiva somma di €. 5.454,91 deve dunque, deve essere in questa sede condannata la società resistente.
Sulle singole somme sopra indicate (euro 5.078,71 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e di euro 376,20 a titolo di TFR maturato su straordinario), in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati gli ulteriori interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria maturati, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti (mese per mese quanto ai crediti per lavoro straordinario, dalla fine del rapporto quanto a quello per T.F.R.), fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del saldo (così per tutte Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38, nonché Cass.
16392/2002).
Quanto, infine, alla domanda di condanna della resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi e dovuti in conseguenza dell'accertamento in questa sede svolto (“al pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali del ricorrente sulle differenze spettanti”), non si ritiene di poter provvedere in merito, essendo stato invocato un credito sulla base di una mera formula di stile e risolvendosi una eventuale condanna nei confronti degli Enti previdenziali in una inammissibile pronuncia di condanna in favore di terzi estranei al presente giudizio, e potendo l'accertamento raggiunto in questa sede essere utilizzato per la proposizione di istanze di regolarizzazione contributiva nelle previste sedi amministrative.
Pag. 19 di 20 -4-
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (tenuto conto delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 in relazione alle cause comprese nello scaglione tra 5200,01 e 26.000,00 euro) si liquidano in complessivi euro 5338,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 % (ai sensi del già citato d.m. 55/2014), euro 118,50 per spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara il diritto di al pagamento delle differenze retributive derivanti dal lavoro Parte_1 straordinario come accertato in motivazione e, per l'effetto, condanna la in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in suo favore della complessiva somma di €. 5.454,91, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5338,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 % (ai sensi del già citato d.m. 55/2014), euro 118,50 per spese, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Chieti, lì 14 ottobre 2025
Il giudice
(dott.ssa Laura Ciarcia)
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