CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1343 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI AR, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUSATERI Controparte_1 C.F._2
CA e dell'avv. SACCHETTO STEFANO, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2345/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
03/07/2024 e notificata in data 11/07/2024.
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata:
1) In via Preliminare,
Dichiarare l'erronea applicazione del rito essendo applicabile al giudizio di primo grado la procedura ante Cartabia e pronunciarsi conseguentemente la nullità della sentenza di prime cure per violazione del diritto di difesa, con remissione della causa al primo giudice, ovvero, in alternativa, concedersi alle parti i termini per il deposito delle memorie di trattazione e rinnovarsi conseguentemente l'istruttoria con ogni conseguenza di legge.
2) In via principale e nel merito:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2345/2024 emessa dal Tribunale di Venezia nell'ambito del giudizio n. RG
10307/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
3) “Respingere il ricorso proposto dal sig. in quanto infondato e/o Controparte_1 inammissibile per tutte le ragioni esposte in narrativa;
4) Ritenere fondato il ricorso ex art 612 cpc della sig.ra concernente anche il Parte_1 ripristino dell'abbaino, e per l'effetto, confermare quindi tutte le statuizioni dell'Ordinanza emessa dal G.E. nella procedura n.1125/2022 RG Es. Mob., e in special modo, quelle afferenti la portata del titolo per cui “il ripristino dello stato di fatto preesistente” riguarda tanto
l'altana che l'abbaino coma da provv.to G.E. per il quale “ rilevato in proposito che nell'indagine demandata a questo GE e volta a controllare /interpretare la portata del titolo può essere distinta la condanna ad un facere con cui si ordina un quid novi, la cui concretezza non è desumibile che dal giudicato, da quella che disponga il ripristino alla situazione anteriormente esistente, in cui viceversa l'ordine trova nella situazione anteriore risultante dal giudicato il necessario esclusivo modello di raffronto dal quale è consentito desumere la misura, la portata ed i limiti del quid faciendum (Cass. 2626/1973, 2674/1976, 2028/1980 e come da orientamento recepito anche da questo tribunale) come nel caso di specie”;
2 5) Confermare per l'effetto la condanna del sig. a riportare l'abbaino nella situazione CP_1 preesistente alla realizzazione dell'altana, come prescritto dal titolo esecutivo - Ordinanza del
Tribunale di Venezia del 26/03/2019 RG 7953/2018);
6) Condannare il sig. a pagare le spese del presente giudizio, ivi comprese Controparte_1 quelle della fase di reclamo, in quanto costui, per sua stessa ammissione, non aveva ancora adempiuto all'obbligo di fare di cui al titolo esecutivo al momento della procedura esecutiva ex art 612 cpc né, tale adempimento, può essere considerato spontaneo, in ragione della sleale condotta processuale dallo stesso tenuta nelle diverse fasi di giudizio;
7) Condannare al risarcimento del danno ex art 96 cpc sia per la sleale Controparte_1 condotta processuale tenuta nel giudizio di esecuzione poi protrattasi anche in sede di reclamo nel giudizio di merito per mutamento della domanda/causa petendi;
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite ex art 91 c.p.c. dell'intero giudizio di esecuzione e del presente giudizio
In via istruttoria:
Ci si riserva la produzione di ulteriori documenti e la formulazione di istanze istruttoria nei termini di rito.
Si chiede l'estromissione dal fascicolo del doc. 27 di parte opponente non essendo in alcun modo afferente la comparsa di costituzione in appello dell'Avv Ferro.”
8) In via Istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
In ogni caso
Condannare il sig. a rifondere le spese di lite del presente giudizio e dei gradi e Controparte_1 delle fasi precedenti, ivi compresa quella pre-cautelare.”.
Per parte appellata
“In ossequio all'ordinanza del 18 dicembre 2024, la difesa di chiede alla Controparte_1
Eccellentissima Corte d'Appello adita di rigettare il gravame promosso da Parte_1 confermando, per l'effetto, la sentenza gravata. Con vittoria delle spese di lite.”.
3 FATTO E DIRITTO
Il titolo giudiziale e l'opposizione all'esecuzione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Venezia onde Parte_1 ottenere la demolizione dell'altana realizzata da senza il necessario consenso di Controparte_1 tutti i condomini.
2. Con ordinanza pronunciata in data 26.03.2019 il Tribunale di Venezia accoglieva il ricorso e condannava a demolire l'altana […] a propria cura e spese Controparte_1 rispristinando lo stato di fatto preesistente.
3. Impugnata detta ordinanza, con la sentenza n. 1436/2021 la Corte d'Appello di Venezia confermava la pronuncia del Tribunale, che diveniva definitiva in data 14.12.2021.
4. Dunque, in data 15.03.2022 intimava a il pagamento Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite dei due gradi di giudizio e la demolizione dell'altana e in data 22.04.2022 procedeva al pagamento delle spese legali precettate, conferendo incarico per Controparte_1
l'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'altana.
5. Nelle more dell'intervento di ripristino, che si protraeva per mesi, Parte_1 depositava ricorso ex art. 612 c.p.c., chiedendo al Tribunale di Venezia di determinare le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare, posto che la demolizione dell'altana non stava interessando anche i pretesi lavori di abbassamento dell'abbaino.
6. eccepiva che i lavori di demolizione erano già stati intrapresi e che la Controparte_1 realizzazione di un abbaino sul tetto comune da parte del proprietario dell'unità sottostante non necessitava della previa approvazione dei condomini e, quindi, chiedeva la sospensione della procedura esecutiva.
7. Con ordinanza in data 24.03.2023 il Giudice dell'esecuzione riqualificava l'istanza di sospensione quale opposizione all'esecuzione e, rilevato che i lavori erano stati ultimati solo nel corso del procedimento, risultando, prima del deposito del ricorso, soltanto richiesta ed ottenuta l'autorizzazione paesaggistica e che la contestazione dell'esecutante riguardava il puntuale adempimento dell'obbligo di fare, avendo l'esecutato apportato modifiche allo stato di fatto preesistente dell'immobile, con la conseguenza che il titolo esecutivo non risultava totalmente adempiuto, respingeva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva. Concedeva, inoltre, un
4 termine di 120 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, onde accertare la corrispondenza dei lavori attuati rispetto al precetto contenuto nella sentenza di condanna, condannava l'esecutato al pagamento delle spese della fase cautelare dell'opposizione e, infine, disponeva
CTU onde verificare le opere ancora da eseguire e le autorizzazioni amministrative necessarie.
8. Avverso detta ordinanza proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., Controparte_1 rilevando che il giudizio di merito promosso da aveva avuto ad oggetto Parte_1 soltanto la demolizione dell'altana e che anche l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia, sulla quale si era fondato il titolo alla base della procedura esecutiva, aveva evidenziato che risultava “irrilevante […] ogni considerazione sulla pre-esistenza di abbaino visto che strutturalmente tale manufatto è ben diverso da una terrazza calpestabile ed eretta con apposite strutture”. Tuttavia, onde evitare ulteriori aggravi, provvedeva al pagamento delle spese legali.
9. Con ordinanza in data 25.05.2023 il Tribunale di Venezia accoglieva il reclamo, sospendendo la procedura esecutiva e compensando le spese di lite.
Il primo grado di giudizio
10. Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. introduceva il giudizio di merito, Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione esecutiva, l'abuso del processo, nonché chiedendo il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e la ripetizione delle spese di lite versate in ottemperanza dell'ordinanza poi riformata.
11. Si costituiva deducendo sostanzialmente che il ripristino dello stato di Parte_1 fatto preesistente riguardava tanto l'altana quanto l'abbaino.
12. Con sentenza n. 2345/2024 il Tribunale di Venezia, rilevato che i lavori erano stati ultimati solo successivamente al deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c., dichiarava l'ammissibilità dell'azione esecutiva avente ad oggetto la demolizione dell'altana, escludendo un abuso del processo. Tuttavia, constatava che la non aveva formulato alcuna domanda in Pt_1 relazione all'abbaino nel primo giudizio, cosicché il medesimo non era stato oggetto di alcuna valutazione e pronuncia da parte del Giudice. Pertanto, accoglieva l'opposizione ed accertava che non aveva diritto di procedere contro il in forza del titolo Parte_1 CP_1 azionato, anche per il ripristino dello stato originario dell'abbaino. La condannava alla restituzione a delle spese di lite da lui versate in ottemperanza dell'ordinanza Controparte_1
5 del Giudice dell'esecuzione in data 24.03.2023 e compensava le spese di lite tra le parti in relazione alla fase di merito.
Il giudizio di appello
13. Con atto di appello ha impugnato la predetta sentenza sulla base di tre Parte_1 motivi di appello.
13.1 Con il primo motivo si duole che il giudice di prime cure non si sia pronunciato riguardo a due questioni preliminari sollevate in sede di opposizione e, precisamente, l'erronea applicazione del rito e l'inammissibilità della domanda nuova introdotta nel giudizio di merito ex art. 616 c.p.c..
13.1.1 Quanto all'erronea applicazione del rito, l'appellante ritiene che, sebbene tale questione sia stata sollevata tardivamente, fosse onere del giudice rilevare nell'ambito della verifica demandatagli ex art. 171 bis c.p.c. le condizioni di procedibilità della domanda e la sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato, sostenendo che non si possa onerare la parte che intenda eccepire proprio l'erroneità del rito di costituirsi nei termini e nei modi di tale rito e che il mancato mutamento del rito e la mancata concessione dei termini per il deposito delle memorie di trattazione e istruttorie abbiano determinato un grave pregiudizio al diritto di difesa.
13.1.2 Quanto all'inammissibilità della domanda nuova, l'appellante sostiene che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione sulla base di motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo. In particolare, evidenzia che nell'opposizione alla procedura esecutiva aveva dichiarato di aver richiesto non solo la demolizione Controparte_1 dell'altana, ma anche la modifica dell'abbaino, eccependo, invece, solo in sede di reclamo, che l'ordine di demolizione non riguardava anche l'abbaino.
13.2 Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia su fatti decisivi, evidenziando che l'ordinanza decisoria del 26.03.2019, quando ha affermato l'irrilevanza di ogni considerazione sulla preesistenza dell'abbaino, non stava escludendo il ripristino allo stato originario anche dell'abbaino, ma stava confutando l'argomentazione sollevata dal il quale in ragione CP_1 della preesistenza dell'abbaino tentava di legittimare il proprio uso esclusivo della porzione del tetto sulla quale intendeva realizzare l'altana. Ritiene che l'ordinanza, accertando l'illegittima
6 trasformazione del tetto ed ordinando il ripristino dello stato di fatto preesistente, si riferisse non solo alla realizzazione dell'altana, ma anche alla modifica dell'abbaino. Rileva che secondo le misurazioni effettuate l'attuale abbaino risulta essere più ingombrante, avendo determinato l'illegittima appropriazione di una porzione del tetto che risulta sottratta alla possibilità di un futuro godimento da parte degli altri condomini. Deduce che il giudizio non aveva avuto ad oggetto la rimessione in pristino anche dell'abbaino in quanto la ricorrente in origine non aveva ancora avuto contezza di tutte le modifiche apportate al tetto ed in ogni caso ritenendo pacifico che la domanda di demolizione dell'altana abusiva avrebbe riguardato il ripristino dello stato originario dell'intero tetto, comprendendo la riduzione delle dimensioni dell'abbaino che erano state aumentate in funzione della realizzazione dell'altana. Ritiene che la portata della condanna all'obbligo di fare dovesse essere individuata proprio nel ripristino dello stato di fatto preesistente.
13.3 Con il terzo motivo critica la condanna alla restituzione delle spese di lite a lei versate dall'appellato in forza della provvisoria esecutività dell'ordinanza in data 24.03.2023, poi riformata con l'ordinanza di data 25.05.2023 che ha disposto la compensazione delle spese di lite. Evidenzia che lo stesso Giudice di prime cure ha ritenuto non chiaro, dal tenore letterale di tale ultima pronuncia, se la compensazione delle spese di lite riguardi sia la fase di reclamo sia quella afferente la procedura esecutiva e che, pur concludendo, stante la confusione ingenerata dal sig. per la compensazione delle spese di lite relative al giudizio di opposizione, ha CP_1 condannato alla restituzione delle spese di lite relative alla fase cautelare. Parte_1
14. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza di primo grado.
15. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 11.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, c.p.c., previo deposito degli scritti conclusivi e sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
16. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
16.1 Il primo motivo di impugnazione è infondato, in entrambi i suoi profili.
7 16.1.1 La questione relativa all'applicazione di un rito diverso risulta già esaminata all'interno del sub-procedimento avente R.G. n. 10307/2023, all'esito del quale, con ordinanza in data
21.03.2024, il Tribunale di Venezia aveva rilevato la tardività della questione allora sollevata dall'odierna appellante, che si era costituita in giudizio nei tempi e nei modi del rito cd. Cartabia invocato dall'odierno appellato, senza nulla eccepire circa la necessità di applicazione del rito ante riforma per essere sorta la lite tra le parti anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma il giorno 28.02.2023. Infatti, l'appellante aveva lasciato decorrere i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. limitandosi a formulare unicamente un'istanza di ricusazione, successivamente rigettata. Nessuna istanza istruttoria o comunque altra istanza di merito o processuale, volta a rivendicare la necessità di tutelare l'integrità del principio di difesa, di cui attualmente lamenta la lesione, veniva avanzata dalla
Pt_1
In considerazione di siffatta condotta processuale, non può ritenersi che il Giudice non abbia correttamente espletato tutte le verifiche che risultano funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c.. Dunque, deve escludersi che la mancata concessione dei termini per il deposito delle memorie di trattazione e istruttorie di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. ai fini della formulazione di istanze mai precisate e che avrebbero potuto essere sollevate tempestivamente, abbia determinato un grave pregiudizio al diritto di difesa posto, da un lato, che anche il predetto rito ha nella sua struttura una scansione di termini analoga a quella del rito previgente e, comunque, l'eventuale violazione di norme processuali deve avere un'incidenza effettiva sul diritto di difesa e la parte che invoca tale violazione deve indicare quello che avrebbe potuto chiedere ed ottenere che il rito diverso gli ha precluso in termini di diritto di difesa (cfr ex multis Cass. Civ. n. 23682/2017).
16.1.2 Quanto all'allegata inammissibilità della domanda nuova, in tesi introdotta nel giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., occorre rilevare che dagli atti del giudizio e, precisamente, dagli atti del procedimento esecutivo sub R.G. n. 1125/2022, risulta che già in sede di opposizione all'esecuzione e, dunque, prima del reclamo dell'ordinanza che definiva il giudizio, i termini della controversia riguardavano il puntuale adempimento dell'obbligo di fare ed in particolare la difformità rispetto allo stato originario delle modifiche apportate all'abbaino. A tal proposito, si
8 deve constatare che un intervento di ripristino dell'abbaino, che aveva Controparte_1 trasformato nella porta di accesso all'altana, doveva ritenersi indispensabile ai fini dell'esecuzione dell'obbligo di fare. Pertanto, la circostanza che l'appellato avesse chiesto ed ottenuto un titolo edilizio per intervenire sull'abbaino non può essere considerata, così come sostenuto dall'appellante, quale prova di un'originaria intenzione da parte di di Controparte_1 riportare allo stato preesistente tanto l'abbaino quanto l'altana, ma deve essere intesa nel senso che l'ordine di demolizione dell'altana, interessando anche la porta di accesso alla stessa, implicava inevitabilmente il ripristino di un abbaino, senza che tuttavia assumesse rilevanza in tale ripristino il rispetto delle dimensioni originarie dell'abbaino preesistente, dovendo l'abbaino essere tenuto distino dall'altana per le ragioni di cui appresso.
16.2 Il secondo motivo di impugnazione non è determinante in quanto, pur risultando parzialmente diversa la motivazione sul punto, le conclusioni cui è giunta la sentenza sono invece del tutto condivisibili.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità l'interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, diretta a determinarne l'esatta portata precettiva, rappresenta un compito istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione (oppure al giudice adito con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.). Se il titolo non è passato in giudicato, l'interpretazione si risolve nell'apprezzamento di un fatto;
mentre, se il titolo è già passato in giudicato, si risolve in una norma del caso concreto, interpretabile con i criteri ermeneutici propri delle norme ed in linea con gli elementi ritualmente acquisiti e trattati nel giudizio in cui si è formato il titolo, ma comunque senza poter mai superare il tenore letterale del comando (Cass. Civ. n. 29062/2025). Soltanto ove il contenuto del titolo si presenti obiettivamente incerto o ambiguo, è consentita anche l'interpretazione extratestuale del provvedimento azionato sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso è formato, purché le questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi nel processo univocamente definite. Resta, invece, esclusa la possibilità di integrare il provvedimento carente o dubbio facendo riferimento a regole di diritto o a indirizzi giurisprudenziali, in tal modo il giudice dell'esecuzione e dell'opposizione all'esecuzione sovrapporrebbero una propria valutazione della fattispecie a quella del giudice di merito (Cass.
9 Civ. n. 23344/2022).
Nel caso di specie, l'ordinanza decisoria del 26.3.2019 accertava l'illiceità della condotta posta in essere da il quale, realizzando un'altana ad uso esclusivo, aveva sottratto una Controparte_1 porzione del tetto comune all'utilizzazione, anche solo potenziale, da parte degli altri condomini.
In tale contesto, il Giudice reputava irrilevante ogni considerazione sulla preesistenza dell'abbaino. In particolare, il giudice precisava che strutturalmente tale manufatto è ben diverso da una terrazza calpestabile ed eretta con apposite strutture. Tuttavia, deve evidenziarsi che con tale assunto il Tribunale ha inteso respingere qualsiasi tentativo del di legittimare, in CP_1 ragione della preesistenza dell'abbaino, il proprio uso esclusivo della porzione del tetto sulla quale intendeva realizzare l'altana, la cui costruzione, implicando un aumento della superficie calpestabile e l'installazione di una struttura di supporto sul tetto condominiale, doveva considerarsi opera ben diversa da quella che può essere sostanzialmente equiparata ad una finestra, quale è l'abbaino.
Ciò premesso, l'ordinanza ha condannato a demolire l'altana a propria cura e Controparte_1 spese rispristinando lo stato di fatto preesistente ed è stata confermata con la sentenza n.
1436/2021 dalla Corte d'Appello di Venezia, passando in giudicato in data 14.12.2021.
Tale titolo esecutivo non menziona l'abbaino. Infatti, nel dispositivo viene ordinata la sola demolizione dell'altana, mentre nella parte motiva l'unico riferimento all'abbaino attiene all'irrilevanza di tale manufatto ai fini del giudizio, laddove il Giudice esclude che la preesistenza dell'abbaino possa legittimare il a rivendicare un proprio diritto di uso CP_1 esclusivo della porzione del tetto sulla quale aveva realizzato l'altana.
Del resto, occorre rilevare che nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non ha mai Parte_1 presentato domande con riferimento specifico all'abbaino. Le considerazioni svolte dall'appellante, che giustifica la carenza di una domanda specifica in ragione della circostanza che all'epoca dei fatti non aveva ancora avuto contezza delle modifiche apportate all'abbaino ovvero perché riteneva pacifico che la domanda di demolizione avrebbe interessato il ripristino allo stato originario dell'intero tetto, non possono essere condivise in quanto non è pacifico che le modifiche che hanno riguardato l'abbaino abbiano inciso, anche potenzialmente, sull'uso comune del tetto condominiale ovvero abbiano pregiudicato la stabilità dell'edificio e/o il suo
10 decoro architettonico. Sotto tale profilo l'appellante non ha dedotto nulla che evidenziasse un eventuale pregiudizio subìto dalla maggiore altezza dell'attuale abbaino.
Ciò premesso, deve escludersi che l'ordine di demolizione avesse ad oggetto il ripristino allo stato originario dell'abbaino, dovendo ritenersi invece che, avendo ad oggetto la demolizione dell'altana, implicasse il mero ripristino di un abbaino, nella misura in cui l'apertura nel tetto che fungeva da porta di accesso all'altana, demolita quest'ultima, doveva tornare a svolgere la funzione di abbaino.
16.3 Il terzo motivo di appello è infondato.
A tal proposito, deve evidenziarsi che la riforma dell'ordinanza che aveva condannato CP_1
allora soccombente, al pagamento delle spese di lite, dichiarando la compensazione
[...] delle stesse aveva implicitamente stabilito che nessuna delle parti avrebbe dovuto pagare le spese all'altra, con la conseguenza che le spese precedentemente versate da dovevano Controparte_1 essergli restituite.
A tal riguardo, il Giudice di prime cure ha sollevato soltanto una perplessità circa l'oggetto della compensazione, e precisamente se dovessero considerarsi compensate, oltre alle spese relative alla fase di reclamo, nella quale era risultato vincitore anche le spese della fase Controparte_1 precedente. Ciò, però, deve, in primo luogo, ritenersi in linea con il principio generale secondo cui la riforma di un provvedimento determina una valutazione unitaria delle spese di lite di entrambi i gradi in relazione al complessivo esito dello stesso (cfr ex multis Cass. Civ. n.
9064/2018). Inoltre, deve osservarsi che il Tribunale ha correttamente ritenuto devoluta allo stesso la questione, in ragione della giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza ed ha concluso per la compensazione integrale delle spese di lite, sia delle fasi precedenti che del giudizio di merito. Ha ritenuto, infatti, di poter pervenire a tale conclusione - in modo condivisibile secondo questa Corte - in considerazione della confusione ingenerata dal CP_1 nel corso del giudizio circa la rimessione in pristino dell'abbaino, con la conseguenza che, nonostante lo stesso fosse stato sul punto vittorioso nel giudizio di opposizione all'esecuzione, potessero ritenersi sussistenti quelle gravi eccezionali ragioni per disporre la compensazione.
Dunque, in conseguenza di tale compensazione, ha condannato l'appellante alla restituzione delle spese di lite precedentemente versate dal alla dovendo ciascuna delle CP_1 Pt_1
11 parti sostenere autonomamente i costi della propria difesa legale in caso di compensazione e costituendo un indebito il pagamento effettuato alla luce della successiva statuizione assunta.
Tale statuizione sulle spese di lite deve ritenersi immune da vizi, sicché anche tale motivo non può essere accolto.
Conclusioni e spese di lite
1. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
2. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori intermedi tra minimi e medi delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, in ragione dell'effettiva attività difensiva espletata.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1343 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI AR, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUSATERI Controparte_1 C.F._2
CA e dell'avv. SACCHETTO STEFANO, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2345/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
03/07/2024 e notificata in data 11/07/2024.
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata:
1) In via Preliminare,
Dichiarare l'erronea applicazione del rito essendo applicabile al giudizio di primo grado la procedura ante Cartabia e pronunciarsi conseguentemente la nullità della sentenza di prime cure per violazione del diritto di difesa, con remissione della causa al primo giudice, ovvero, in alternativa, concedersi alle parti i termini per il deposito delle memorie di trattazione e rinnovarsi conseguentemente l'istruttoria con ogni conseguenza di legge.
2) In via principale e nel merito:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2345/2024 emessa dal Tribunale di Venezia nell'ambito del giudizio n. RG
10307/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
3) “Respingere il ricorso proposto dal sig. in quanto infondato e/o Controparte_1 inammissibile per tutte le ragioni esposte in narrativa;
4) Ritenere fondato il ricorso ex art 612 cpc della sig.ra concernente anche il Parte_1 ripristino dell'abbaino, e per l'effetto, confermare quindi tutte le statuizioni dell'Ordinanza emessa dal G.E. nella procedura n.1125/2022 RG Es. Mob., e in special modo, quelle afferenti la portata del titolo per cui “il ripristino dello stato di fatto preesistente” riguarda tanto
l'altana che l'abbaino coma da provv.to G.E. per il quale “ rilevato in proposito che nell'indagine demandata a questo GE e volta a controllare /interpretare la portata del titolo può essere distinta la condanna ad un facere con cui si ordina un quid novi, la cui concretezza non è desumibile che dal giudicato, da quella che disponga il ripristino alla situazione anteriormente esistente, in cui viceversa l'ordine trova nella situazione anteriore risultante dal giudicato il necessario esclusivo modello di raffronto dal quale è consentito desumere la misura, la portata ed i limiti del quid faciendum (Cass. 2626/1973, 2674/1976, 2028/1980 e come da orientamento recepito anche da questo tribunale) come nel caso di specie”;
2 5) Confermare per l'effetto la condanna del sig. a riportare l'abbaino nella situazione CP_1 preesistente alla realizzazione dell'altana, come prescritto dal titolo esecutivo - Ordinanza del
Tribunale di Venezia del 26/03/2019 RG 7953/2018);
6) Condannare il sig. a pagare le spese del presente giudizio, ivi comprese Controparte_1 quelle della fase di reclamo, in quanto costui, per sua stessa ammissione, non aveva ancora adempiuto all'obbligo di fare di cui al titolo esecutivo al momento della procedura esecutiva ex art 612 cpc né, tale adempimento, può essere considerato spontaneo, in ragione della sleale condotta processuale dallo stesso tenuta nelle diverse fasi di giudizio;
7) Condannare al risarcimento del danno ex art 96 cpc sia per la sleale Controparte_1 condotta processuale tenuta nel giudizio di esecuzione poi protrattasi anche in sede di reclamo nel giudizio di merito per mutamento della domanda/causa petendi;
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite ex art 91 c.p.c. dell'intero giudizio di esecuzione e del presente giudizio
In via istruttoria:
Ci si riserva la produzione di ulteriori documenti e la formulazione di istanze istruttoria nei termini di rito.
Si chiede l'estromissione dal fascicolo del doc. 27 di parte opponente non essendo in alcun modo afferente la comparsa di costituzione in appello dell'Avv Ferro.”
8) In via Istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
In ogni caso
Condannare il sig. a rifondere le spese di lite del presente giudizio e dei gradi e Controparte_1 delle fasi precedenti, ivi compresa quella pre-cautelare.”.
Per parte appellata
“In ossequio all'ordinanza del 18 dicembre 2024, la difesa di chiede alla Controparte_1
Eccellentissima Corte d'Appello adita di rigettare il gravame promosso da Parte_1 confermando, per l'effetto, la sentenza gravata. Con vittoria delle spese di lite.”.
3 FATTO E DIRITTO
Il titolo giudiziale e l'opposizione all'esecuzione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Venezia onde Parte_1 ottenere la demolizione dell'altana realizzata da senza il necessario consenso di Controparte_1 tutti i condomini.
2. Con ordinanza pronunciata in data 26.03.2019 il Tribunale di Venezia accoglieva il ricorso e condannava a demolire l'altana […] a propria cura e spese Controparte_1 rispristinando lo stato di fatto preesistente.
3. Impugnata detta ordinanza, con la sentenza n. 1436/2021 la Corte d'Appello di Venezia confermava la pronuncia del Tribunale, che diveniva definitiva in data 14.12.2021.
4. Dunque, in data 15.03.2022 intimava a il pagamento Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite dei due gradi di giudizio e la demolizione dell'altana e in data 22.04.2022 procedeva al pagamento delle spese legali precettate, conferendo incarico per Controparte_1
l'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'altana.
5. Nelle more dell'intervento di ripristino, che si protraeva per mesi, Parte_1 depositava ricorso ex art. 612 c.p.c., chiedendo al Tribunale di Venezia di determinare le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare, posto che la demolizione dell'altana non stava interessando anche i pretesi lavori di abbassamento dell'abbaino.
6. eccepiva che i lavori di demolizione erano già stati intrapresi e che la Controparte_1 realizzazione di un abbaino sul tetto comune da parte del proprietario dell'unità sottostante non necessitava della previa approvazione dei condomini e, quindi, chiedeva la sospensione della procedura esecutiva.
7. Con ordinanza in data 24.03.2023 il Giudice dell'esecuzione riqualificava l'istanza di sospensione quale opposizione all'esecuzione e, rilevato che i lavori erano stati ultimati solo nel corso del procedimento, risultando, prima del deposito del ricorso, soltanto richiesta ed ottenuta l'autorizzazione paesaggistica e che la contestazione dell'esecutante riguardava il puntuale adempimento dell'obbligo di fare, avendo l'esecutato apportato modifiche allo stato di fatto preesistente dell'immobile, con la conseguenza che il titolo esecutivo non risultava totalmente adempiuto, respingeva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva. Concedeva, inoltre, un
4 termine di 120 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, onde accertare la corrispondenza dei lavori attuati rispetto al precetto contenuto nella sentenza di condanna, condannava l'esecutato al pagamento delle spese della fase cautelare dell'opposizione e, infine, disponeva
CTU onde verificare le opere ancora da eseguire e le autorizzazioni amministrative necessarie.
8. Avverso detta ordinanza proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., Controparte_1 rilevando che il giudizio di merito promosso da aveva avuto ad oggetto Parte_1 soltanto la demolizione dell'altana e che anche l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia, sulla quale si era fondato il titolo alla base della procedura esecutiva, aveva evidenziato che risultava “irrilevante […] ogni considerazione sulla pre-esistenza di abbaino visto che strutturalmente tale manufatto è ben diverso da una terrazza calpestabile ed eretta con apposite strutture”. Tuttavia, onde evitare ulteriori aggravi, provvedeva al pagamento delle spese legali.
9. Con ordinanza in data 25.05.2023 il Tribunale di Venezia accoglieva il reclamo, sospendendo la procedura esecutiva e compensando le spese di lite.
Il primo grado di giudizio
10. Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. introduceva il giudizio di merito, Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione esecutiva, l'abuso del processo, nonché chiedendo il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e la ripetizione delle spese di lite versate in ottemperanza dell'ordinanza poi riformata.
11. Si costituiva deducendo sostanzialmente che il ripristino dello stato di Parte_1 fatto preesistente riguardava tanto l'altana quanto l'abbaino.
12. Con sentenza n. 2345/2024 il Tribunale di Venezia, rilevato che i lavori erano stati ultimati solo successivamente al deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c., dichiarava l'ammissibilità dell'azione esecutiva avente ad oggetto la demolizione dell'altana, escludendo un abuso del processo. Tuttavia, constatava che la non aveva formulato alcuna domanda in Pt_1 relazione all'abbaino nel primo giudizio, cosicché il medesimo non era stato oggetto di alcuna valutazione e pronuncia da parte del Giudice. Pertanto, accoglieva l'opposizione ed accertava che non aveva diritto di procedere contro il in forza del titolo Parte_1 CP_1 azionato, anche per il ripristino dello stato originario dell'abbaino. La condannava alla restituzione a delle spese di lite da lui versate in ottemperanza dell'ordinanza Controparte_1
5 del Giudice dell'esecuzione in data 24.03.2023 e compensava le spese di lite tra le parti in relazione alla fase di merito.
Il giudizio di appello
13. Con atto di appello ha impugnato la predetta sentenza sulla base di tre Parte_1 motivi di appello.
13.1 Con il primo motivo si duole che il giudice di prime cure non si sia pronunciato riguardo a due questioni preliminari sollevate in sede di opposizione e, precisamente, l'erronea applicazione del rito e l'inammissibilità della domanda nuova introdotta nel giudizio di merito ex art. 616 c.p.c..
13.1.1 Quanto all'erronea applicazione del rito, l'appellante ritiene che, sebbene tale questione sia stata sollevata tardivamente, fosse onere del giudice rilevare nell'ambito della verifica demandatagli ex art. 171 bis c.p.c. le condizioni di procedibilità della domanda e la sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato, sostenendo che non si possa onerare la parte che intenda eccepire proprio l'erroneità del rito di costituirsi nei termini e nei modi di tale rito e che il mancato mutamento del rito e la mancata concessione dei termini per il deposito delle memorie di trattazione e istruttorie abbiano determinato un grave pregiudizio al diritto di difesa.
13.1.2 Quanto all'inammissibilità della domanda nuova, l'appellante sostiene che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione sulla base di motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo. In particolare, evidenzia che nell'opposizione alla procedura esecutiva aveva dichiarato di aver richiesto non solo la demolizione Controparte_1 dell'altana, ma anche la modifica dell'abbaino, eccependo, invece, solo in sede di reclamo, che l'ordine di demolizione non riguardava anche l'abbaino.
13.2 Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia su fatti decisivi, evidenziando che l'ordinanza decisoria del 26.03.2019, quando ha affermato l'irrilevanza di ogni considerazione sulla preesistenza dell'abbaino, non stava escludendo il ripristino allo stato originario anche dell'abbaino, ma stava confutando l'argomentazione sollevata dal il quale in ragione CP_1 della preesistenza dell'abbaino tentava di legittimare il proprio uso esclusivo della porzione del tetto sulla quale intendeva realizzare l'altana. Ritiene che l'ordinanza, accertando l'illegittima
6 trasformazione del tetto ed ordinando il ripristino dello stato di fatto preesistente, si riferisse non solo alla realizzazione dell'altana, ma anche alla modifica dell'abbaino. Rileva che secondo le misurazioni effettuate l'attuale abbaino risulta essere più ingombrante, avendo determinato l'illegittima appropriazione di una porzione del tetto che risulta sottratta alla possibilità di un futuro godimento da parte degli altri condomini. Deduce che il giudizio non aveva avuto ad oggetto la rimessione in pristino anche dell'abbaino in quanto la ricorrente in origine non aveva ancora avuto contezza di tutte le modifiche apportate al tetto ed in ogni caso ritenendo pacifico che la domanda di demolizione dell'altana abusiva avrebbe riguardato il ripristino dello stato originario dell'intero tetto, comprendendo la riduzione delle dimensioni dell'abbaino che erano state aumentate in funzione della realizzazione dell'altana. Ritiene che la portata della condanna all'obbligo di fare dovesse essere individuata proprio nel ripristino dello stato di fatto preesistente.
13.3 Con il terzo motivo critica la condanna alla restituzione delle spese di lite a lei versate dall'appellato in forza della provvisoria esecutività dell'ordinanza in data 24.03.2023, poi riformata con l'ordinanza di data 25.05.2023 che ha disposto la compensazione delle spese di lite. Evidenzia che lo stesso Giudice di prime cure ha ritenuto non chiaro, dal tenore letterale di tale ultima pronuncia, se la compensazione delle spese di lite riguardi sia la fase di reclamo sia quella afferente la procedura esecutiva e che, pur concludendo, stante la confusione ingenerata dal sig. per la compensazione delle spese di lite relative al giudizio di opposizione, ha CP_1 condannato alla restituzione delle spese di lite relative alla fase cautelare. Parte_1
14. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza di primo grado.
15. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 11.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, c.p.c., previo deposito degli scritti conclusivi e sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
16. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
16.1 Il primo motivo di impugnazione è infondato, in entrambi i suoi profili.
7 16.1.1 La questione relativa all'applicazione di un rito diverso risulta già esaminata all'interno del sub-procedimento avente R.G. n. 10307/2023, all'esito del quale, con ordinanza in data
21.03.2024, il Tribunale di Venezia aveva rilevato la tardività della questione allora sollevata dall'odierna appellante, che si era costituita in giudizio nei tempi e nei modi del rito cd. Cartabia invocato dall'odierno appellato, senza nulla eccepire circa la necessità di applicazione del rito ante riforma per essere sorta la lite tra le parti anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma il giorno 28.02.2023. Infatti, l'appellante aveva lasciato decorrere i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. limitandosi a formulare unicamente un'istanza di ricusazione, successivamente rigettata. Nessuna istanza istruttoria o comunque altra istanza di merito o processuale, volta a rivendicare la necessità di tutelare l'integrità del principio di difesa, di cui attualmente lamenta la lesione, veniva avanzata dalla
Pt_1
In considerazione di siffatta condotta processuale, non può ritenersi che il Giudice non abbia correttamente espletato tutte le verifiche che risultano funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c.. Dunque, deve escludersi che la mancata concessione dei termini per il deposito delle memorie di trattazione e istruttorie di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. ai fini della formulazione di istanze mai precisate e che avrebbero potuto essere sollevate tempestivamente, abbia determinato un grave pregiudizio al diritto di difesa posto, da un lato, che anche il predetto rito ha nella sua struttura una scansione di termini analoga a quella del rito previgente e, comunque, l'eventuale violazione di norme processuali deve avere un'incidenza effettiva sul diritto di difesa e la parte che invoca tale violazione deve indicare quello che avrebbe potuto chiedere ed ottenere che il rito diverso gli ha precluso in termini di diritto di difesa (cfr ex multis Cass. Civ. n. 23682/2017).
16.1.2 Quanto all'allegata inammissibilità della domanda nuova, in tesi introdotta nel giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., occorre rilevare che dagli atti del giudizio e, precisamente, dagli atti del procedimento esecutivo sub R.G. n. 1125/2022, risulta che già in sede di opposizione all'esecuzione e, dunque, prima del reclamo dell'ordinanza che definiva il giudizio, i termini della controversia riguardavano il puntuale adempimento dell'obbligo di fare ed in particolare la difformità rispetto allo stato originario delle modifiche apportate all'abbaino. A tal proposito, si
8 deve constatare che un intervento di ripristino dell'abbaino, che aveva Controparte_1 trasformato nella porta di accesso all'altana, doveva ritenersi indispensabile ai fini dell'esecuzione dell'obbligo di fare. Pertanto, la circostanza che l'appellato avesse chiesto ed ottenuto un titolo edilizio per intervenire sull'abbaino non può essere considerata, così come sostenuto dall'appellante, quale prova di un'originaria intenzione da parte di di Controparte_1 riportare allo stato preesistente tanto l'abbaino quanto l'altana, ma deve essere intesa nel senso che l'ordine di demolizione dell'altana, interessando anche la porta di accesso alla stessa, implicava inevitabilmente il ripristino di un abbaino, senza che tuttavia assumesse rilevanza in tale ripristino il rispetto delle dimensioni originarie dell'abbaino preesistente, dovendo l'abbaino essere tenuto distino dall'altana per le ragioni di cui appresso.
16.2 Il secondo motivo di impugnazione non è determinante in quanto, pur risultando parzialmente diversa la motivazione sul punto, le conclusioni cui è giunta la sentenza sono invece del tutto condivisibili.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità l'interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, diretta a determinarne l'esatta portata precettiva, rappresenta un compito istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione (oppure al giudice adito con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.). Se il titolo non è passato in giudicato, l'interpretazione si risolve nell'apprezzamento di un fatto;
mentre, se il titolo è già passato in giudicato, si risolve in una norma del caso concreto, interpretabile con i criteri ermeneutici propri delle norme ed in linea con gli elementi ritualmente acquisiti e trattati nel giudizio in cui si è formato il titolo, ma comunque senza poter mai superare il tenore letterale del comando (Cass. Civ. n. 29062/2025). Soltanto ove il contenuto del titolo si presenti obiettivamente incerto o ambiguo, è consentita anche l'interpretazione extratestuale del provvedimento azionato sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso è formato, purché le questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi nel processo univocamente definite. Resta, invece, esclusa la possibilità di integrare il provvedimento carente o dubbio facendo riferimento a regole di diritto o a indirizzi giurisprudenziali, in tal modo il giudice dell'esecuzione e dell'opposizione all'esecuzione sovrapporrebbero una propria valutazione della fattispecie a quella del giudice di merito (Cass.
9 Civ. n. 23344/2022).
Nel caso di specie, l'ordinanza decisoria del 26.3.2019 accertava l'illiceità della condotta posta in essere da il quale, realizzando un'altana ad uso esclusivo, aveva sottratto una Controparte_1 porzione del tetto comune all'utilizzazione, anche solo potenziale, da parte degli altri condomini.
In tale contesto, il Giudice reputava irrilevante ogni considerazione sulla preesistenza dell'abbaino. In particolare, il giudice precisava che strutturalmente tale manufatto è ben diverso da una terrazza calpestabile ed eretta con apposite strutture. Tuttavia, deve evidenziarsi che con tale assunto il Tribunale ha inteso respingere qualsiasi tentativo del di legittimare, in CP_1 ragione della preesistenza dell'abbaino, il proprio uso esclusivo della porzione del tetto sulla quale intendeva realizzare l'altana, la cui costruzione, implicando un aumento della superficie calpestabile e l'installazione di una struttura di supporto sul tetto condominiale, doveva considerarsi opera ben diversa da quella che può essere sostanzialmente equiparata ad una finestra, quale è l'abbaino.
Ciò premesso, l'ordinanza ha condannato a demolire l'altana a propria cura e Controparte_1 spese rispristinando lo stato di fatto preesistente ed è stata confermata con la sentenza n.
1436/2021 dalla Corte d'Appello di Venezia, passando in giudicato in data 14.12.2021.
Tale titolo esecutivo non menziona l'abbaino. Infatti, nel dispositivo viene ordinata la sola demolizione dell'altana, mentre nella parte motiva l'unico riferimento all'abbaino attiene all'irrilevanza di tale manufatto ai fini del giudizio, laddove il Giudice esclude che la preesistenza dell'abbaino possa legittimare il a rivendicare un proprio diritto di uso CP_1 esclusivo della porzione del tetto sulla quale aveva realizzato l'altana.
Del resto, occorre rilevare che nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non ha mai Parte_1 presentato domande con riferimento specifico all'abbaino. Le considerazioni svolte dall'appellante, che giustifica la carenza di una domanda specifica in ragione della circostanza che all'epoca dei fatti non aveva ancora avuto contezza delle modifiche apportate all'abbaino ovvero perché riteneva pacifico che la domanda di demolizione avrebbe interessato il ripristino allo stato originario dell'intero tetto, non possono essere condivise in quanto non è pacifico che le modifiche che hanno riguardato l'abbaino abbiano inciso, anche potenzialmente, sull'uso comune del tetto condominiale ovvero abbiano pregiudicato la stabilità dell'edificio e/o il suo
10 decoro architettonico. Sotto tale profilo l'appellante non ha dedotto nulla che evidenziasse un eventuale pregiudizio subìto dalla maggiore altezza dell'attuale abbaino.
Ciò premesso, deve escludersi che l'ordine di demolizione avesse ad oggetto il ripristino allo stato originario dell'abbaino, dovendo ritenersi invece che, avendo ad oggetto la demolizione dell'altana, implicasse il mero ripristino di un abbaino, nella misura in cui l'apertura nel tetto che fungeva da porta di accesso all'altana, demolita quest'ultima, doveva tornare a svolgere la funzione di abbaino.
16.3 Il terzo motivo di appello è infondato.
A tal proposito, deve evidenziarsi che la riforma dell'ordinanza che aveva condannato CP_1
allora soccombente, al pagamento delle spese di lite, dichiarando la compensazione
[...] delle stesse aveva implicitamente stabilito che nessuna delle parti avrebbe dovuto pagare le spese all'altra, con la conseguenza che le spese precedentemente versate da dovevano Controparte_1 essergli restituite.
A tal riguardo, il Giudice di prime cure ha sollevato soltanto una perplessità circa l'oggetto della compensazione, e precisamente se dovessero considerarsi compensate, oltre alle spese relative alla fase di reclamo, nella quale era risultato vincitore anche le spese della fase Controparte_1 precedente. Ciò, però, deve, in primo luogo, ritenersi in linea con il principio generale secondo cui la riforma di un provvedimento determina una valutazione unitaria delle spese di lite di entrambi i gradi in relazione al complessivo esito dello stesso (cfr ex multis Cass. Civ. n.
9064/2018). Inoltre, deve osservarsi che il Tribunale ha correttamente ritenuto devoluta allo stesso la questione, in ragione della giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza ed ha concluso per la compensazione integrale delle spese di lite, sia delle fasi precedenti che del giudizio di merito. Ha ritenuto, infatti, di poter pervenire a tale conclusione - in modo condivisibile secondo questa Corte - in considerazione della confusione ingenerata dal CP_1 nel corso del giudizio circa la rimessione in pristino dell'abbaino, con la conseguenza che, nonostante lo stesso fosse stato sul punto vittorioso nel giudizio di opposizione all'esecuzione, potessero ritenersi sussistenti quelle gravi eccezionali ragioni per disporre la compensazione.
Dunque, in conseguenza di tale compensazione, ha condannato l'appellante alla restituzione delle spese di lite precedentemente versate dal alla dovendo ciascuna delle CP_1 Pt_1
11 parti sostenere autonomamente i costi della propria difesa legale in caso di compensazione e costituendo un indebito il pagamento effettuato alla luce della successiva statuizione assunta.
Tale statuizione sulle spese di lite deve ritenersi immune da vizi, sicché anche tale motivo non può essere accolto.
Conclusioni e spese di lite
1. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
2. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori intermedi tra minimi e medi delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, in ragione dell'effettiva attività difensiva espletata.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
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