Sentenza 24 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 19 maggio 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 03/02/2026, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09985/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9985 del 2024, proposto da
NI EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 180;
contro
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Mazzoli, RI IS Tandoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza TAR Lazio, Sez. III quater, n. 15815 del 13.08.2024 che aveva disposto l’annullamento della Deliberazione del Commissario Straordinario ASL Roma 2, n.
347 del 19.06.2024
e per l’annullamento
della Delibera n. 280 del 6.03.2025, adottata in dichiarata “esecuzione alla sentenza TAR Lazio n. 15815 del 13.08.2024”, con cui ha confermato l’esclusione della ricorrente dalla procedura di stabilizzazione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa RO HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Deliberazione n. 1571 del 13.12.2023, poi rettificata con Deliberazioni n. 115 del 18.01.2024 e n. 20/CS del 19.04.2024, il Commissario Straordinario della ASL Roma 2 ha avviato le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, c. 268, lett. b), legge 234/2021 mediante indizione di un “avviso pubblico finalizzato ad acquisire le domande di partecipazione del personale della dirigenza in possesso dei requisiti previsti alla data del 31.12.2023”.
Tra le discipline messe a bando era compresa Chirurgia Pediatrica, ovvero quella oggetto del contratto di lavoro a tempo determinato di cui era titolare, al momento di proposizione del ricorso, la ricorrente dott.ssa EL.
Con successiva Deliberazione n. 347 del 19.06.2024 il Commissario Straordinario ASL Roma 2, “revocando il bando allegato alla deliberazione n. 20/CS del 19/04/2024”, ha ritenuto di dover di procedere all’avvio delle predette procedure di stabilizzazione, escludendo il posto di dirigente medico disciplina Chirurgica Pediatrica previsto dalla Deliberazione revocata.
La dott.ssa Gonella, che era stata assunta dalla ASL Roma 2 all’esito di procedura di reclutamento di cui alla Delibera n. 814 del 12.03.2021, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, inquadramento professionale di Dirigente Medico, disciplina Chirurgia Pediatrica, con decorrenza dal 16.05.2021, ha quindi adito il TAR di Roma, chiedendo l’annullamento in parte qua, della suddetta deliberazione del Commissario Straordinario del 19 giugno 2024 e dell’allegato Avviso pubblico.
Con sentenza n. 15815 del 13 agosto 2024, questo TAR ha annullato gli atti impugnati, “salve ulteriori determinazioni dell’Amministrazione”, ritenendo la deliberazione in esame viziata per difetto di motivazione.
In particolare, i giudici amministrativi hanno affermato che: “dalla documentazione versata in atti, risulta provato che la ASL ha inizialmente avviato la procedura di stabilizzazione con Deliberazione n. 1571 del 13.12.2023, poi rettificata con Deliberazioni n. 115 del 18.01.2024 e n. 20/CS del 19.04.2024, includendo n. 1 posto per Dirigente Medico disciplina Chirurgia Pediatrica. Successivamente, con la determinazione oggetto di gravame, ha proceduto a revocare le predette determinazioni e ad avviare una nuova procedura di stabilizzazione, escludendo il posto di dirigente medico disciplina chirurgia pediatrica, senza tuttavia motivare in alcun modo il percorso logico motivazionale seguito. Invero il provvedimento in esame si limita a fare riferimento a tre note di autorizzazione della Regione Lazio (prot. 608220 del 9.05.202, prot. 658494 del 20.05.2024 e prot. 738828 del 6.06.2024), senza nulla esplicitare in ordine al loro contenuto e tantomeno in ordine alle ragioni di interesse pubblico che avrebbero giustificato la revoca in esame. Peraltro, dopo aver preso visione delle tre note dell’Ente territoriale, il Collegio deve rilevare che neppure nelle stesse è stato fatto alcun cenno in relazione alle ragioni che hanno portato all’esclusione dalla stabilizzazione della disciplina medica specialistica di chirurgia pediatrica”.
La ricorrente ha rappresentato come la sentenza de qua, appellata innanzi al Consiglio di Stato ma non sospesa nella sua efficacia, non è stata eseguita dall’Amministrazione.
In data 17.09.2024 la dott.ssa EL ha diffidato la ASL Roma 2 all’esecuzione della sentenza e ad avviare la procedura di stabilizzazione di cui trattasi.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, in data primo ottobre 2024 la EL ha notificato ricorso in ottemperanza, chiedendo al Tribunale adito l’esecuzione della sentenza in esame.
Con sentenza n. 23451 del 24 dicembre 2025 è stata accolta la domanda della ricorrente e, per l’effetto, è stato ordinato “alla ASL RM 2 e alla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 114 CPA, di provvedere all’esecuzione del TAR Lazio – Roma n. 15815/2024, assegnando alle Amministrazioni il termine di gg. 30 (trenta) dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia, secondo le modalità pure sopra indicate”. Per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, è stato nominato, quale Commissario ad Acta, il Direttore Generale della ASL RM 2, o un funzionario da questi delegato, il quale avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di trenta giorni, dietro presentazione di specifica istanza della parte interessata;
La ASL RM 2, in esecuzione alla sentenza TAR Lazio n. 15815 del 13.08.2024, ha emanato la Delibera n. 280 del 6.03.2025, con cui ha confermato l’esclusione della stessa dalla procedura di stabilizzazione, argomentando in sintesi come segue: “in funzione della definitiva approvazione del Bando di stabilizzazione la Regione Lazio – con le note prot. n. 608220 del 09.05.2024, prot. n. 658494 del 20.05.2024 e prot. n. 738828 del 06.06.2024 - ha riscontrato la suddetta richiesta rilasciando – per quanto qui d’interesse - l’autorizzazione alla stabilizzazione di talune branche mediche, includendo la pediatria e non la chirurgia pediatrica. Del resto, l’atto aziendale di questa Azienda prevede la pediatria, tenuto conto dell’esigenza aziendale al riguardo, e non anche la chirurgia pediatrica, come tale avulsa da un processo di stabilizzazione in pianta organica essendo questa una branca medica non rientrante tra le attività svolte nell’ambito delle proprie strutture assistenziali”.
In data 26 marzo 2025 parte ricorrente ha notificato “reclamo avverso gli atti del Commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 c. 6 c.p.a.”, chiedendo che il Tribunale adito “previa declaratoria di nullità della Delibera n. 280 del 6.03.2025 ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a. … voglia ordinare al Commissario ad acta già nominato di dare esecuzione alla sentenza di merito n. 15815/2024 e quindi, preso atto della reviviscenza del bando allegato alla deliberazione n. 20/CS del 19.04.2024 (cfr. supra, parte in “Fatto”, n. 2), procedere ad indire la procedura di selezione per “n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina Chirurgia Pediatrica””.
Con ordinanza n. 9588 del 19 maggio 2025 è stata disposta la conversione del rito, atteso che il giudizio proposto “non è diretto a verificare l’avvenuto adempimento dell’amministrazione all’obbligo a provvedere, ma a valutare la legittimità del provvedimento adottato in quanto esercizio, in astratto o in concreto, di ampia discrezionalità amministrativa non altrimenti conformata dalla sentenza n. 15815/2024” e ritenuto, di conseguenza, che il vaglio delle doglianze sollevate dalla parte ricorrente dovesse trovare tutela nell’ambito del rito impugnatorio, tanto più che il reclamo possedeva i requisiti formali e sostanziali di un ricorso autonomo avverso l’atto sopravvenuto.
All’odierna udienza, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto
Osserva il Collegio come la Deliberazione n. 280/2025, adottata dalla ASL Roma 2 in esecuzione della sentenza di questo Tar ha ampiamente e sufficientemente argomentato sulle ragioni e sui fatti che hanno necessariamente condotto ad escludere la specialità di “chirurgia pediatrica” da quella dei professionisti destinatari di stabilizzazione.
In particolare, con la delibera impugnata, la ASL:
- ha ricostruito la disciplina emergenziale che ha condotto all’assunzione, essenzialmente in deroga, di professionisti appartenenti a svariate specialità al fine di fronteggiare la difficoltà sanitaria;
- ha evidenziato come, in ragione dell’emergenza sanitaria, gli specialisti, compresa la dott.ssa EL, sono stati assegnati ad attività e servizi anche non perfettamente attinenti alla specializzazione posseduta (e che la ricorrente, in particolare era stata assegnata alla U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica struttura deputata alla tutela della salute collettiva nel campo della profilassi delle malattie infettive, parassitarie e della prevenzione dei rischi sanitari conseguenti all’inquinamento dell’ambiente generale e degli ambienti di vita);
- ha motivatamente rappresentato, con richiamo specifiche disposizioni, le ragioni di non equipollenza delle specializzazioni di pediatria e di chirurgia pediatrica e il diverso ambito operativo delle due discipline;
- ha evidenziato come la Regione Lazio, con le note prot. n. 608220 del 09.05.2024, prot. n. 658494 del 20.05.2024 e prot. n. 738828 del 06.06.2024, abbia autorizzato la ASL a ricoprire determinati posti tramite stabilizzazione, tra i quali non compare la chirurgia pediatrica, né la chirurgia in generale, ciò che escludeva una possibile stabilizzazione;
- ha diffusamente indicato le ragioni della revoca della deliberazione n. 1571 del 13.12.2023.
Alla luce della puntuale motivazione dell’atto, non può ritenersi la nullità della delibera per violazione/elusione del giudicato, atteso che la delibera presenta una motivazione ampia e diffusa, nell’esplicitazione della quale si compendiava il dictum giudiziale contenuto nella sentenza, atteso che la sentenza n. 15815/2024 non conteneva un giudizio di spettanza in ordine alla pretesa stabilizzazione, anzi aveva espressamente fatto salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazioni.
La decisione aveva, in sostanza, riscontrato un vizio procedimentale, emendato, come visto, con il provvedimento successivo.
Né appare configurabile alcun affidamento meritevole di tutela, essendo stato specificato fin dal primo contratto a termine, depositato in atti dalla stessa ricorrente, che la sede di lavoro era fissata in Roma presso il Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 2 e che, come rilevato dalla amministrazione resistente, il lasso di tempo intercorso tra la modifica in senso ampliativo (Del. CS 20/2024) e quella che ha espunto la disciplina di Chirurgia pediatrica dalla stabilizzazione, è inferiore ai 2 mesi.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, infine, la sentenza n. 15815/2024 non poneva oneri motivazionali in capo alla Regione Lazio in ordine alle ragioni della mancata previsione di stabilizzazione della disciplina della chirurgia pediatrica, ragion per cui le doglianze sul punto sono estranee al presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IS IG, Presidente
RO HE, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO HE | RI IS IG |
IL SEGRETARIO