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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N.1948/2025 R.G. C.C.
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO nelle persone dei magistrati
FA AU Presidente
NA ER Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento promosso da:
(Codice CUI 076LY6P – Codice Vestanet LO2010786 - C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], domiciliato in C.F._1
26822 Brembio (LO) - Via Monte Grappa n.9 presso il Centro di Accoglienza Straordinaria
“Paradiso Accoglienza ed Integrazione s.r.l.”, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv.
NZ SA (c.f. – pec: del Foro C.F._2 Email_1
di Lodi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lodi – Via Solferino n.68.
RECLAMANTE contro
Controparte_1
– in persona del
[...]
ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in via Freguglia n.1, presso CP_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di , che lo rappresenta e difendeope legis Cod. CP_1
Fisc. P.IVA_1
RECLAMATA NON COSTITUTA
1 Oggetto: Reclamo avverso il decreto reso dal Tribunale di Milano in data 23/06/25 (R.G.
21993/2025-1) comunicato dalla cancelleria al reclamante in data 27/06/25. con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato
Letti gli atti e i documenti;
sciogliendo la riserva assunta in data 7 ottobre 2025
FATTO E DIRITTO
1. Con provvedimento del 21.05.2025, notificato il 28.05.2025, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di dichiarava inammissibile la CP_1
domanda di protezione proposta da sin dal 15/05/2025, ritenendo Parte_1
sussistenti, all'esito del colloquio, i requisiti per l'applicazione alla sua domanda sia della lettera b) dell'art. 28- ter d.lgs. n. 25/2008, che della lettera a), per avere il richiedente/ricorrente sollevato esclusivamente questioni non attinenti ai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251.
Con ricorso depositato in data 30.05.2025 davanti il Tribunale di Milano e iscritto al n.
R.G. 21993-1/2025, impugnava il provvedimento di diniego della domanda di Pt_1
riconoscimento della protezione internazionale per manifesta infondatezza emesso dalla di . Con la presentazione del ricorso il ricorrente avanzava Controparte_1 CP_1
istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con decreto del 23.06.2025, comunicato in data 27.06.2025, il Tribunale di Milano, rigettava l'istanza cautelare proposta rilevando che:
- erano stati rispettati i termini propri della procedura accelerata prendendo come dies a quo il giorno della formalizzazione della richiesta mediante compilazione del modello C3 e non invece il termine anteriore relativo alla mera manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale;
2 - il ricorrente aveva dichiarato nel corso dell'audizione di aver lasciato il Paese d'origine per una questione familiare essenzialmente ereditaria e con contrasti anche violenti con dei parenti;
- le argomentazioni poste alla base del ricorso apparivano più allarmanti di quanto poi dichiarato in sede di audizione – da considerarsi unica prova dei fatti -;
- la vicenda risultava estranea rispetto ai presupposti convenzionali e normativi della protezione internazionale;
- nulla veniva allegato e documentato in relazione al tempo trascorso in Italia dal ricorrente, onde il suo eventuale rimpatrio non sembrava poter violare un qualsiasi forma di vita privata che egli aveva potuto condurre sul territorio italiano;
- non risultava inficiata la regolarità della procedura;
- che non venivano prospettate in favore del ragioni di speciale periculum in mora;
Pt_1
- non sussistevano sotto alcun profilo le gravi e circostanziate ragioni richieste dall'art. 35- bis co. 4 d.lgs. n. 25/2008 per sospendere gli effetti esecutivi della declaratoria di inammissibilità impugnata.
2. Avverso il suddetto provvedimento, in data 02.07.2025, ha Parte_1
interposto reclamo davanti la Corte d'Appello di così concludendo:“Piaccia CP_1
all'Ecc.ma Corte d'Appello di premessi gli incombenti di rito e respinta ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e deduzione, in riforma del reclamato decreto reso dal Tribunale di Milano in data 23/06/25
(R.G. 21993/2025-1), comunicato dalla cancelleria in data 27/06/25, così giudicare: accertato il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. art.
35-bis, co. 4, d.lgs. n. 25/2008, ricorrendo gravi e circostanziate ragioni, Voglia sospendere l'efficacia esecutiva del rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di datata 21/05/25, notificata a mani il 28/05/25, o dichiarare che il suddetto provvedimento CP_1
debba considerarsi automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso introduttivo e per tutta la durata del procedimento;
con vittoria di spese e compensi di lite”.
Parte reclamante ha fondato il reclamo sui seguenti motivi:
3 1) sulla reclamabilità del provvedimento;
2) violazione ed erronea applicazione della normativa di riferimento ed in particolar modo dell'art. 28 ter
d.lgs n. 25/08;
3) violazione ed erronea applicazione della normativa di riferimento ed in particolar modo dell'art . 35 bis, comma 2 ter;
4) sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La difesa, preliminarmente osservando nel primo motivo la reclamabilità del provvedimento impugnato, ha, col secondo motivo di gravame, rilevato che contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la domanda del ricorrente non sarebbe stata dichiarata inammissibile, bensì respinta nel merito con una dichiarazione di manifesta infondatezza, omettendo ogni riferimento alla lettera A) dell'art. 28 ter (che prevede la manifesta infondatezza “per avere il richiedente/ricorrente sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)”. Altresì, secondo la difesa, sarebbe di tutta evidenza che la dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda del richiedente attenesse esclusivamente al fatto che costui provenisse da un
Paese di Origine designato sicuro, e non anche ai motivi della sua domanda;
al riguardo, la difesa del reclamante ha eccepito che la designazione del Bangladesh quale Paese di origine sicuro farebbe emergere serie criticità circa il rispetto dei criteri fissati nell'art.
2-bis commi
2 e 3 del d.lgs. 25/2008 e sarebbe altresì in contrasto con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia in pronunce recenti.
Con il terzo motivo di reclamo, la difesa ha dedotto che il Tribunale avrebbe Pt_1
dovuto ugualmente concedere la sospensiva per violazione dei termini previsti dalla procedura accelerata. Difatti, in data 24/04/25 il ricorrente si recava presso la Questura di
Lodi, dove veniva sottoposto a fotosegnalamento e ivi manifestava nuovamente la volontà di richiedere la protezione internazionale;
la Questura di Lodi fissava al richiedente l' appuntamento per la formalizzazione della domanda con la compilazione del Modello C3 a
4 distanza di 21 giorni, e precisamente il giorno 15/05/25; di conseguenza, dalle tempistiche indicate, si evincerebbe che l'impugnata decisione di “manifesta infondatezza” non sia stata adottata nel rispetto dei termini della procedura accelerata, con la conseguenza che l'impugnazione del provvedimento de quo dovrebbe essere trattata come ordinaria, con ciò comportando l'operatività della sospensione automatica ex art. 35 bis, comma 3, primo periodo, d.lgs. 25/2008. - erano stati rispettati i termini propri della procedura accelerata prendendo come dies a quo il giorno della formalizzazione della richiesta mediante compilazione del modello C3 e non invece il termine anteriore relativo alla mera manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale.
Con il quarto motivo la difesa del reclamante ha ritenuto la sussistenza di elementi sufficienti per l'accoglimento della richiesta di sospensiva dell'efficacia del provvedimento impugnato, sotto i profili del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”, per tutto quanto dedotto in narrativa, evidenziando che il ricorrente, privo di valido permesso di soggiorno e come tale esposto al concreto ed imminente pericolo di essere coattivamente rimpatriato, soffrirebbe un' irrimediabile lesione dei suoi diritti e delle sue posizioni giuridiche.
3. Con decreto del 2.07.2025 il Presidente di sezione ha fissato udienza sostituendo l'udienza fissata col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c.
6. All'udienza del 07.10.2025, viste le note depositate dal reclamante ex art.127 ter c.p.c. e il parere del PG che ha chiesto di confermare il provvedimento impugnato, la Corte ha riservato la decisione.
7. Osserva la Corte che il reclamo non può essere accolto per le ragioni di seguito espresse.
Va, in principalità, considerato che solo con la compilazione del modello “C3” la ha preso cognizione dell'istanza di protezione internazionale ed è, Controparte_1
quindi, stata investita del potere-dovere di decidere. Ne consegue che i termini della procedura accelerata risultano osservati: il modello “C3” (cfr. doc. n. 20 fascicolo primo grado) è, infatti, stato compilato in data 15 maggio 2025.
5 La poi, ha motivato ampiamente quanto alla non riferibilità dei Controparte_1
motivi addotti dallo straniero rispetto ai presupposti normativi della protezione internazionale: in specie, ha dettagliatamente esaminato il narrato dello straniero. Questi ha riferito del timore di rientro nel proprio Paese legato ad una questione ereditaria. Pur se, quindi, il provvedimento della non reca la formale specifica della lettera A) CP_1
dell'art. 28 ter (che prevede la manifesta infondatezza “per avere il richiedente/ricorrente sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251) è evidente che la ha valutato, nel merito, l'insussistenza dei CP_1
requisiti che fondano il riconoscimento di protezione internazionale: con conseguente declaratoria di manifesta infondatezza. Ne consegue che anche le restanti doglianze
(compendiate nel secondo e terzo motivo di reclamo che sono intimamente connessi) non sono fondate.
Infine, alcuna allegazione di concreto, nemmeno embrionale, radicamento dello straniero sul territorio dello Stato (giunto in Italia il 6 aprile 2025) viene effettuata dal reclamante: di talchè, anche l'istanza cautelare non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando così provvede:
I. Rigetta il reclamo;
II. Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA ER FA AU
6
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO nelle persone dei magistrati
FA AU Presidente
NA ER Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento promosso da:
(Codice CUI 076LY6P – Codice Vestanet LO2010786 - C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], domiciliato in C.F._1
26822 Brembio (LO) - Via Monte Grappa n.9 presso il Centro di Accoglienza Straordinaria
“Paradiso Accoglienza ed Integrazione s.r.l.”, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv.
NZ SA (c.f. – pec: del Foro C.F._2 Email_1
di Lodi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lodi – Via Solferino n.68.
RECLAMANTE contro
Controparte_1
– in persona del
[...]
ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in via Freguglia n.1, presso CP_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di , che lo rappresenta e difendeope legis Cod. CP_1
Fisc. P.IVA_1
RECLAMATA NON COSTITUTA
1 Oggetto: Reclamo avverso il decreto reso dal Tribunale di Milano in data 23/06/25 (R.G.
21993/2025-1) comunicato dalla cancelleria al reclamante in data 27/06/25. con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano che ha concluso per la conferma del provvedimento impugnato
Letti gli atti e i documenti;
sciogliendo la riserva assunta in data 7 ottobre 2025
FATTO E DIRITTO
1. Con provvedimento del 21.05.2025, notificato il 28.05.2025, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di dichiarava inammissibile la CP_1
domanda di protezione proposta da sin dal 15/05/2025, ritenendo Parte_1
sussistenti, all'esito del colloquio, i requisiti per l'applicazione alla sua domanda sia della lettera b) dell'art. 28- ter d.lgs. n. 25/2008, che della lettera a), per avere il richiedente/ricorrente sollevato esclusivamente questioni non attinenti ai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251.
Con ricorso depositato in data 30.05.2025 davanti il Tribunale di Milano e iscritto al n.
R.G. 21993-1/2025, impugnava il provvedimento di diniego della domanda di Pt_1
riconoscimento della protezione internazionale per manifesta infondatezza emesso dalla di . Con la presentazione del ricorso il ricorrente avanzava Controparte_1 CP_1
istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con decreto del 23.06.2025, comunicato in data 27.06.2025, il Tribunale di Milano, rigettava l'istanza cautelare proposta rilevando che:
- erano stati rispettati i termini propri della procedura accelerata prendendo come dies a quo il giorno della formalizzazione della richiesta mediante compilazione del modello C3 e non invece il termine anteriore relativo alla mera manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale;
2 - il ricorrente aveva dichiarato nel corso dell'audizione di aver lasciato il Paese d'origine per una questione familiare essenzialmente ereditaria e con contrasti anche violenti con dei parenti;
- le argomentazioni poste alla base del ricorso apparivano più allarmanti di quanto poi dichiarato in sede di audizione – da considerarsi unica prova dei fatti -;
- la vicenda risultava estranea rispetto ai presupposti convenzionali e normativi della protezione internazionale;
- nulla veniva allegato e documentato in relazione al tempo trascorso in Italia dal ricorrente, onde il suo eventuale rimpatrio non sembrava poter violare un qualsiasi forma di vita privata che egli aveva potuto condurre sul territorio italiano;
- non risultava inficiata la regolarità della procedura;
- che non venivano prospettate in favore del ragioni di speciale periculum in mora;
Pt_1
- non sussistevano sotto alcun profilo le gravi e circostanziate ragioni richieste dall'art. 35- bis co. 4 d.lgs. n. 25/2008 per sospendere gli effetti esecutivi della declaratoria di inammissibilità impugnata.
2. Avverso il suddetto provvedimento, in data 02.07.2025, ha Parte_1
interposto reclamo davanti la Corte d'Appello di così concludendo:“Piaccia CP_1
all'Ecc.ma Corte d'Appello di premessi gli incombenti di rito e respinta ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e deduzione, in riforma del reclamato decreto reso dal Tribunale di Milano in data 23/06/25
(R.G. 21993/2025-1), comunicato dalla cancelleria in data 27/06/25, così giudicare: accertato il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. art.
35-bis, co. 4, d.lgs. n. 25/2008, ricorrendo gravi e circostanziate ragioni, Voglia sospendere l'efficacia esecutiva del rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di datata 21/05/25, notificata a mani il 28/05/25, o dichiarare che il suddetto provvedimento CP_1
debba considerarsi automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso introduttivo e per tutta la durata del procedimento;
con vittoria di spese e compensi di lite”.
Parte reclamante ha fondato il reclamo sui seguenti motivi:
3 1) sulla reclamabilità del provvedimento;
2) violazione ed erronea applicazione della normativa di riferimento ed in particolar modo dell'art. 28 ter
d.lgs n. 25/08;
3) violazione ed erronea applicazione della normativa di riferimento ed in particolar modo dell'art . 35 bis, comma 2 ter;
4) sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La difesa, preliminarmente osservando nel primo motivo la reclamabilità del provvedimento impugnato, ha, col secondo motivo di gravame, rilevato che contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la domanda del ricorrente non sarebbe stata dichiarata inammissibile, bensì respinta nel merito con una dichiarazione di manifesta infondatezza, omettendo ogni riferimento alla lettera A) dell'art. 28 ter (che prevede la manifesta infondatezza “per avere il richiedente/ricorrente sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)”. Altresì, secondo la difesa, sarebbe di tutta evidenza che la dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda del richiedente attenesse esclusivamente al fatto che costui provenisse da un
Paese di Origine designato sicuro, e non anche ai motivi della sua domanda;
al riguardo, la difesa del reclamante ha eccepito che la designazione del Bangladesh quale Paese di origine sicuro farebbe emergere serie criticità circa il rispetto dei criteri fissati nell'art.
2-bis commi
2 e 3 del d.lgs. 25/2008 e sarebbe altresì in contrasto con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia in pronunce recenti.
Con il terzo motivo di reclamo, la difesa ha dedotto che il Tribunale avrebbe Pt_1
dovuto ugualmente concedere la sospensiva per violazione dei termini previsti dalla procedura accelerata. Difatti, in data 24/04/25 il ricorrente si recava presso la Questura di
Lodi, dove veniva sottoposto a fotosegnalamento e ivi manifestava nuovamente la volontà di richiedere la protezione internazionale;
la Questura di Lodi fissava al richiedente l' appuntamento per la formalizzazione della domanda con la compilazione del Modello C3 a
4 distanza di 21 giorni, e precisamente il giorno 15/05/25; di conseguenza, dalle tempistiche indicate, si evincerebbe che l'impugnata decisione di “manifesta infondatezza” non sia stata adottata nel rispetto dei termini della procedura accelerata, con la conseguenza che l'impugnazione del provvedimento de quo dovrebbe essere trattata come ordinaria, con ciò comportando l'operatività della sospensione automatica ex art. 35 bis, comma 3, primo periodo, d.lgs. 25/2008. - erano stati rispettati i termini propri della procedura accelerata prendendo come dies a quo il giorno della formalizzazione della richiesta mediante compilazione del modello C3 e non invece il termine anteriore relativo alla mera manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale.
Con il quarto motivo la difesa del reclamante ha ritenuto la sussistenza di elementi sufficienti per l'accoglimento della richiesta di sospensiva dell'efficacia del provvedimento impugnato, sotto i profili del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”, per tutto quanto dedotto in narrativa, evidenziando che il ricorrente, privo di valido permesso di soggiorno e come tale esposto al concreto ed imminente pericolo di essere coattivamente rimpatriato, soffrirebbe un' irrimediabile lesione dei suoi diritti e delle sue posizioni giuridiche.
3. Con decreto del 2.07.2025 il Presidente di sezione ha fissato udienza sostituendo l'udienza fissata col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c.
6. All'udienza del 07.10.2025, viste le note depositate dal reclamante ex art.127 ter c.p.c. e il parere del PG che ha chiesto di confermare il provvedimento impugnato, la Corte ha riservato la decisione.
7. Osserva la Corte che il reclamo non può essere accolto per le ragioni di seguito espresse.
Va, in principalità, considerato che solo con la compilazione del modello “C3” la ha preso cognizione dell'istanza di protezione internazionale ed è, Controparte_1
quindi, stata investita del potere-dovere di decidere. Ne consegue che i termini della procedura accelerata risultano osservati: il modello “C3” (cfr. doc. n. 20 fascicolo primo grado) è, infatti, stato compilato in data 15 maggio 2025.
5 La poi, ha motivato ampiamente quanto alla non riferibilità dei Controparte_1
motivi addotti dallo straniero rispetto ai presupposti normativi della protezione internazionale: in specie, ha dettagliatamente esaminato il narrato dello straniero. Questi ha riferito del timore di rientro nel proprio Paese legato ad una questione ereditaria. Pur se, quindi, il provvedimento della non reca la formale specifica della lettera A) CP_1
dell'art. 28 ter (che prevede la manifesta infondatezza “per avere il richiedente/ricorrente sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251) è evidente che la ha valutato, nel merito, l'insussistenza dei CP_1
requisiti che fondano il riconoscimento di protezione internazionale: con conseguente declaratoria di manifesta infondatezza. Ne consegue che anche le restanti doglianze
(compendiate nel secondo e terzo motivo di reclamo che sono intimamente connessi) non sono fondate.
Infine, alcuna allegazione di concreto, nemmeno embrionale, radicamento dello straniero sul territorio dello Stato (giunto in Italia il 6 aprile 2025) viene effettuata dal reclamante: di talchè, anche l'istanza cautelare non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando così provvede:
I. Rigetta il reclamo;
II. Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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