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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 795/2025 R.G.A.C.
TRA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Lipari, Vico Sotto Le Mura n. 8 C.F._1 presso lo studio dell'avv. GUGLIOTTA ANNARITA, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, Via Nazionale 34/B Mili C.F._2
Marina, presso lo studio dell'avv. BARBARO PAOLA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- resistente- avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.07.2025 conveniva in Parte_1 giudizio al fine di chiedere la modifica delle condizioni di divorzio CP_2 stabilite nella sentenza n. 1026/2023 del 10.11.2023 con cui l'intestato Tribunale così – tra l'altro – disponeva: “affida il minore congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la casa paterna;
-dispone che la madre possa vedere
e tenere con sé il minore secondo le disposizioni indicate in parte motiva;
-assegna la casa coniugale al ricorrente;
-rigetta la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta dalla resistente;
-pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, un assegno dell'importo di € 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.”. Detta sentenza, poi, veniva riformata in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla in ordine all'assegno di Pt_1 mantenimento in favore del figlio, rideterminato nel quantum in 150 euro mensili.
Parte ricorrente rappresentava che a far data dal gennaio 2025 il figlio a Per_1 spontaneamente deciso di vivere con la madre a causa di incomprensioni con il padre, motivo per cui la ricorrente locava un appartamento più grande per poter vivere comodamente con il figlio, pur continuando a versare regolarmente l'assegno di mantenimento al resistente.
Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) fermo restando l'affido condiviso ad entrambi i genitori, disporre la domiciliazione del minore nato a [...] il [...], presso la madre Persona_2 con inversione del diritto di visita da parte del padre, che potrà vedere il figlio nei medesimi orari disposti in sede di divorzio , o anche su semplice richiesta di quest'ultima, (cfr. all. 6: piano genitoriale), per le ragioni di cui in narrativa;
2) revocare l'obbligo della madre di corrispondere mensilmente al sig. Controparte_1
l'assegno di mantenimento stabilito per di € 150,00 mensili, con conseguente Per_1 onere a carico del padre di versare a un assegno di mantenimento Parte_1 per il figlio pari ad € 350,00 mensili (oltre al 50% dell'assegno unico , 50% Per_1 delle spese straordinarie e rivalutazione Istat). 3) all'uopo, disporre ai sensi dell'art
473bis 4, primo comma, cpc, l'ascolto diretto del minore , in quanto Persona_2 ampiamente capace di discernimento, per consentirgli di manifestare la propria volontà di vivere con la madre, e sentirlo sulle modalità di cura, educazione ed istruzione tenute nei suoi confronti in casa del padre, nonché dalla madre, in considerazione del prevalente interesse della minore;
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 rappresentava che nessun definitivo trasferimento del minore vi era mai stato, ma che le giornate che il figlio trascorreva con la madre erano riconducibili al naturale legame affettivo con i genitori. Adduceva che durante il periodo in cui il minore aveva frequentato in modo più assiduo la madre, il suo rendimento scolastico era peggiorato, aveva accumulato numerosi giorni di assenza e non era stato ammesso alla classe successiva. Lamentava, poi, che spesso veniva concesso al figlio di soggiornare a Milazzo, senza la presenza di un adulto e senza che i suoi dinieghi venissero ascoltati e che, tutte le volte che trascorre del tempo con la madre, ritorna a casa in uno Per_1 stato alterato, tale da far pensare al consumo di stupefacenti.
Quanto all'aspetto patrimoniale, il resistente rappresentava di aver una busta paga di circa 2.200,00 euro, gravata da una rata mensile Compass di euro 355,66, di una rata Findomestic di euro 395,00 e del canone di locazione pari ad euro 350,00 mensili, oltre 150,00 euro circa di bollette mensili. Situazione a cui doveva aggiungersi la circostanza di aver contratto nuove nozze da cui nasceva la figlia in data Per_3
14.7.2025. Infine, rappresentava di aver dovuto presentare querela contro la Pt_1 inadempiente quanto al versamento dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie necessarie in favore di Per_1
Ciò premesso, il resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare in via preliminare l'audizione del minore che esso sia preceduto da indagine dei Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di accertare la reale situazione abitativa, educativa e scolastica del ragazzo, attuando un percorso di recupero del minore.
2. Ritenere e dichiarare qualora la volontà del minore fosse quella di domiciliare presso la casa paterna il rigetto del ricorso, o ritenere e dichiarare l'affidamento condiviso e la domiciliazione paritaria del minore presso entrambi i genitori.
3. Qualora venisse accolta la domanda, di domiciliazione paritaria ritenere e dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente tra le parti, provvedendo direttamente al mantenimento del minore e solo le spese straordinarie al 50%, come
l'assegno unico, in caso di cambio della domiciliazione ritenere e dichiarare che il Sig.
versi alla Sig.ra un assegno di mantenimento pari ad € 150,00 Per_2 Pt_1 mensili da versare come contributo in favore del figlio oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie, assegno unico al 50%.
4. Ritenere e dichiarare accertamento con la
Guardia di Finanza al fine di verificare e valutare l'effettiva attività lavorativa e professionale della Sig.ra presso il bar ristornante il Parte_2
Faraglione dell'isola di Vulcano.
5. Ammettere ogni mezzo istruttorio che si riterrà opportuno e conducente da proporre con la memoria ex art. 473bis 17 cpc.
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento”.
In data 1.12.2025 veniva depositata la relazione dei Servizi Sociali incaricati.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i procuratori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo circa le modifiche da attuare alle condizioni di divorzio e contestualmente sottoscrivevano tali nuove condizioni. Ciò posto, anche alla luce della predetta relazione del Servizio Sociale, il
Collegio ritiene che le condizioni concordate e sottoscritte all'udienza del 4.12.2025 possano essere integralmente recepite, dal momento che regolano compiutamente i rapporti tra le parti, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico né pregiudizievoli per la prole.
Le spese del giudizio, in considerazione dell'esito della lite, devono essere interamente compensate, come peraltro da accordo delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza dell'intestato Tribunale n. 1026/2023 del 10.11.2023, secondo quanto previsto dall'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 4.12.2025;
- spese processuali compensate.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
5/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.