TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1467/2023 R.G.A.C., pendente TRA
(C.F. ), in qualità di figlia e Parte_1 C.F._1 reviso il 22.8.1920 ed ivi Persona_1 deceduto il 26.7.2007, nonché in qualità di avente causa inter vivos di
[...]
(legittima erede di e di , non Pt_2 Persona_1 Persona_2
e eredi , a sua CP_1 Controparte_2 P_
e ), rappresenta vv.ti Persona_1
Matteo Miatto e Marco Seppi ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi telematici, giusta procura allegata in atti,
-Attrice - NEI CONFRONTI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore p.t., con sede in Via San Martino della Battaglia, 4, 00185, Roma,
- Convenuta contumace - E REPUBBLICA ITALIANA – Controparte_4
(C.F. ), in pers P.IVA_1 CP_4
e il Controparte_5
[...]
), in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2 ra dello Stato di Trento, nei cui Uffici, in Largo Porta Nuova n. 9 è per legge domiciliato, giusta procura allegata agli atti,
- Convenuti -
1 OGGETTO: azione di risarcimento danni derivanti da illecito extra- contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione, l'attrice ha dedotto: a) che, è figlia di , il quale veniva chiamato alle armi Persona_1
l'11.3.1940, veniva a Reggimento Fanteria e, a far data dal 19.4.1942, trasferito nel 2° Reggimento Alpini di stanza a Cuneo, ove veniva insignito del grado di sergente;
b) che, nei giorni successivi al proclama Badoglio e, precisamente, in data 9.9.1943, le truppe tedesche – nel corso di uno dei rastrellamenti volti a neutralizzare il Regio Esercito (c.d. operazione Achse) – catturavano
[...]
a Trento, rendendolo prigioniero;
Per_1
c) che, lo stesso giorno della cattura, i soldati della Wehrmacht caricavano
– insieme a circa sessanta altri commilitoni catturati – su un Persona_1 rio adibito al trasporto di bestiame, con porte sbarrate e filo spinato nelle feritoie (all. B, p. 9), per mezzo del quale, al termine di un viaggio durato tre giorni, egli veniva deportato in Austria ed internato – con matricola n. 92238 – dapprima presso lo Stammlager XVII-B di Krems- Gneixendorf, quindi presso il campo di concentramento di Mauthausen e, infine, presso lo Stalag n. 54 di Linz am Donau;
d) che, era reclutato in un distaccamento di lavoro Persona_1
(Arbeitsk tto ai lavori forzati presso le acciaierie del gruppo Reichswerke Hermann IN AG (oggi Voestalpine AG), ove veniva impiegato nella produzione di armamenti;
f) che, soggiaceva a disumane condizioni fino al 5.5.1945 Persona_1 allorqu ger di Linz am Donau, nel quale era stato da ultimo rinchiuso, veniva liberato per mano degli Il livello di denutrizione di CP_6
, tuttavia, era tale da re essoché impossibile il suo Persona_1 immediato rimpatrio: egli, dunque, veniva sottoposto alle cure ed alla riabilitazione dell'esercito alleato sino al 7.7.1945 allorquando, raggiunta una accettabile condizione fisica, veniva rimpatriato in Italia;
g) che, – insignito della Croce al Merito di Guerra per Persona_1 internamento e del Distintivo d'Onore di Volontario della Libertà, non avendo mai collaborato con il regime nazista, moriva il 26.7.2007 ed a lui succedevano ex art. 581 c.c. la moglie e le due figlie avute da Persona_2 quest'ultima, e , di primo letto ed Pt_2 Persona_3 P_
(odierna attrice) avuti con premorta il Parte_1 Persona_4 ata 23.7.2012 moriva ab , al quale P_ succedevano in parti uguali la moglie, CP_1 CP_2
2 . In data 6.5.2021 moriva ab intestato alla quale Per_1 Persona_2 succedevano in parti uguali le figlie e;
Pt_2 Persona_3
h) che, con distinti atti di «cessione io», da intendersi notificati ex art. 1264 c.c. con la citazione, e , CP_1 Controparte_2 nella loro qualità, rispettivamente, di coni a i di (figlio di primo letto avuto da con P_ Persona_1
, cedevano all'odierna attrice edito Persona_4 al loro dante causa per successione del padre . Per_1
Con altra «cessione di quota di credito risarcitorio», da intendersi notifica rt. 1264 c.c. con la citazione, , figlia di secondo letto avuta da Parte_2
con ma erede di entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 na a quota del Credito risarcitorio ad essa pervenuta per successione diretta del padre , sia la quota del Persona_1 credito risarcitorio pervenuta alla madre per successione del marito;
Per_1
in via preliminare, si osserva come sussista la giurisdizione del Giudice italiano in relazione alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti della Repubblica Federale di Germania per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi dal Reich ai danni del cittadino italiano P_
, tenuto conto d to previsto dalla sentenza della Corte Persona_1
238 del 2014; l) che, quanto alla competenza territoriale, il giudizio – contemplando quale convenuta un'Amministrazione dello Stato – viene incardinato ex art. 25, 2^ parte, c.p.c., avanti a Codesto Ill.mo Tribunale quale Giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione: luogo, quest'ultimo, individuato secondo le norme di contabilità pubblica (art. 54 R.D. 18.11.1923 n. 2440 ed art. 278, lett. d), R.D. 23.5.1924 n. 827) in quello ove il creditore è domiciliato (cfr., ex multis, Cass., 17.9.2015, n. 18287); m) che, in capo all'attrice, sussiste il diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dal padre per i crimini di guerra e contro Per_1
l'umanità perpetrati a suo danno da ito tedesco: si è infatti detto che
, catturato il 9.9.1943, veniva deportato in Germania ed Persona_1 internato – in condizioni di sostanziale schiavitù – dapprima presso lo Stammlager XVII-B di Krems-Gneixendorf, quindi presso il campo di concentramento di Mauthausen e, infine, presso lo Stalag n. 54 di Linz am Donau, dal quale veniva liberato il 5.5.1945 e che, a causa del suo livello di denutrizione, veniva rimpatriato solo il 7.7.1945, subendo Persona_1 complessiva i prigionia;
n) che, in ordine all'entità dei danni patrimoniali subiti da , si Persona_1 rammenta anzitutto come egli sia stato costretto a prest la propria manodopera presso le acciaierie del gruppo Reichswerke Hermann IN AG (oggi Voestalpine AG), ove veniva impiegato nella produzione di armamenti: a fronte di tale estorsione di manodopera, nessun salario gli
3 veniva corrisposto, in frontale spregio al diritto internazionale umanitario in allora vigente;
o) che, in ordine al quantum debeatur, si osserva come, nel periodo di riferimento (9.9.1943-5.5.1945), il salario medio giornaliero di un lavoratore tedesco si aggirasse attorno ai 10,20 Reichsmark (all. C, p. 6) corrispondenti a circa Lire 102 giornaliere. Il che corrisponde (secondo il coefficiente di rivalutazione ISTAT per l'anno 1943: 658,7337: doc. 23) a Lire 67.190,83 attualizzate al 2020, pari ad Euro 34,70/giorno; p) che, tenuto conto del fatto che è stato catturato il 9.9.1943 Persona_1
e rimpatriato solo il 7.7.1945, il periodo di prigionia da lui scontato ammonta a 667 giorni i quali, moltiplicati per Euro 235,82, generano un importo risarcibile di Euro 157.291,94, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4 per cento su base annua, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appare equo fissare al 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno;
r) che, ne deriva il diritto dell'attrice, in qualità di erede di , Persona_1 ad ottenere il pagamento di Euro 20.958,80 a titolo di risarci patrimoniale e di Euro 157.291,94 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per complessivi Euro 178.250,74, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso sopra indicato. Sulla scorta di tali assunti difensivi, parte attorea ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni testualmente riportate: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il , per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di P_ [...]
e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto Per_1
, in qualità di legittima erede di nonché in qualità di Parte_1 Persona_1 av vivos di (legittim e di Parte_2 Persona_1 [...]
, nonché di (legitti Per_2 CP_1 Controparte_2 P_
a sua volta legittimo erede di ), ad ottenere il risarcimento integrale dei Persona_1 danni patiti da i causa;
ii. per l'effetto, condannare la Persona_1
Repubblica Fede ia, in solido con il Controparte_5
al pagamento in favore di , nell
[...] Parte_1 importi: − Euro 20.958,80 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
− Euro 157.291,94 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
e così di complessivi Euro 178.250,74, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la Controparte_4
e il
[...] Controparte_5
i su epito: P_
4 a) che, l'unico legittimato passivo – inteso in senso sostanziale – è il
[...]
atteso che parte attorea ha agito Controparte_5
gli effetti dell'articolo 43 del D.L. n. 36/2022, conv. con mod., dalla l. n. 79/2022, entrata in vigore in data 1.5.2022; b) che, tale conclusione, già sufficientemente chiara in base alla sola lettura della norma, ha avuto recentemente l'autorevole conforto della Corte costituzionale, la quale – con la sentenza n. 159/2023 – ha evidenziato che il legislatore ha previsto “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio” nei confronti del debitore originario (la
); e, il “credito risarcitorio nei confronti della Germania”, rispetto al quale opera ex lege l'effetto sostitutivo dell'espromissione “eccezionalmente a contenuto liberatorio” nei confronti della , stabilito dall'articolo 43 cit., non sia solo quello già definitivamente acc da una sentenza passata in giudicato, ma anche quello fatto concretamente valere (ancora) in sede di cognizione, ossia portato sub iudice; d) che, parte attorea indica in 667 giorni, la durata della prigionia che andrebbero dal 9.9.1943 al 7.7.1945, quando il prigioniero di guerra ritornò a casa. Si tratta, tuttavia, di indicazione ingiustificata. Infatti, l'attrice indica la data del rimpatrio a Trento (7.7.1945: v. foglio matricolare) quale data di cessazione della prigionia in Germania, il che – evidentemente – non è, posto che dallo stesso foglio matricolare risulta che è stato liberato il 5.5.1945 (mentre poi la guerra era terminata in data 8.5.1945 con la capitolazione della Germania nazista); e) che, allo stato, il periodo successivo non può essere addebitato alla Germania, ormai occupata dalle Forze alleate vincitrici della guerra, e dunque non è – ovviamente – sommabile al trattamento ricevuto nei campi di prigionia di guerra del Terzo Reich. Ai fini del presente giudizio, in altri termini, può farsi – allo stato – riferimento esclusivamente al periodo di prigionia che va dal 9.9.1943 al 5.5.1945; f) che, che il suddetto periodo di internamento ad opera della Germania è esplicitamente qualificata come “prigionia di guerra” dallo stesso foglio matricolare;
g) che, l'attrice afferma espressamente di agire unicamente iure hereditatis rispetto al padre deceduto e, inoltre, della madre deceduta nel 2022. Essa, peraltro, non risulta essere l'unica erede, ma – ad ogni modo – nulla chiede iure proprio; c) che, la ratio della disposizione, resa esplicita dal comma 1, è quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con d.P.R. n. 14 aprile 1962, n. 1263. Tale Accordo ha ad oggetto “il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario” tra i due Paesi, in ordine alle quali: la Repubblica Federale di Germania si è impegnata a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi 5 (articolo 1, paragrafo 1) e il Governo italiano ha dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (articolo 2, par. 1), assumendo altresì l'impegno a tenere indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi (par. 2); d) che, nel caso di specie si è al cospetto di un'azione giudiziaria introdotta dopo l'entrata in vigore del menzionato decreto-legge, essa avrebbe dovuto essere proposta esclusivamente nei confronti del Controparte_5
nella qualità di successore ex l
[...]
e contratto dallo Stato tedesco;
e) che, dunque, lo scopo della recente disposizione è certamente quello di tenere indenne la Repubblica Federale Tedesca dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima per i fatti specificati nel comma 1, al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale;
f) che, nel momento in cui è stata proposta l'odierna azione giudiziaria, il fenomeno successorio sopra descritto si era già realizzato, sicché – conviene ripeterlo – l'unico soggetto che doveva essere evocato in giudizio per rispondere dei debiti in questione non poteva che essere il titolare del P_ istituito con il citato art. 43, vale a dire, il P_ Controparte_5
[...]
n tutti i giudizi azionati dopo la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) del 3 Febbraio 2012 e la successiva sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale, la Repubblica di Germania non si è costituita in giudizio in quanto non riconosce la giurisdizione del giudice italiano, pretendendo – in via diplomatica – che l'Italia la manlevi, per l'appunto, da tutte le azioni e pronunce giudiziarie interne in considerazione della responsabilità internazionale anche di natura patrimoniale che la CIG fa discendere a carico della Repubblica Italiana dall'inosservanza della immunità della Germania dalla giurisdizione italiana fermamente riaffermata dalla Corte internazionale;
h) che, nel caso di specie, il reato perpetrato nei confronti del de cuius è quello di riduzione in schiavitù, dal che consegue che il reato si estingue per prescrizione con il decorso di quindici anni (o al massimo di venti anni) dal giorno in cui è cessata la condotta illecita;
i) che, si ritiene non vi sia alcun ostacolo giuridico di diritto interno alla eccepita prescrizione dei crediti di controparte, né che sia di ostacolo ad essa la presunta norma di diritto internazionale consuetudinario concernente l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium. In effetti, tale norma – anche ad ammetterne l'attuale vigenza – non potrebbe certo trovare applicazione al caso in esame, atteso che i reati perpetrati ai danni del de cuius sono stati commessi in data antecedente alla formazione 6 della medesima norma, sicché la sua concreta applicazione resta comunque impedita dal principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale dell'irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'articolo 25, c. 2, Cost.; l) che, occorre valutare, nel caso di specie, non soltanto se si sia formata sul piano del diritto internazionale una norma consuetudinaria che escluda l'applicabilità della prescrizione ai crimini internazionali, ma anche se essa fosse in vigore alla data del fatto, e quindi se – alla luce delle considerazioni sopra esposte – essa risulti effettivamente applicabile per affermare l'imprescrittibilità del reato perpetrato ai danni del de cuius, e con esso dei conseguenti diritti risarcitori;
m) che, ne consegue che l'applicazione della regola dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali non può trovare applicazione ratione temporis, atteso che la condotta offensiva di cui è rimasto vittima il de cuius si è esaurita nel 1945, quando la regola dell'imprescrittibilità dei crimini in esame non si era ancora formata, con conseguente venir meno del fondamento della pretesa risarcitoria azionata;
n) che, comunque, può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 2947, c. 1, c.c., secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento matura nel termine di 5 anni e decorre dalla data del decesso del reo ed è, quindi, verosimilmente ad oggi spirata. Infatti, nel caso in cui il reato si estingue per morte del reo “il termine di prescrizione (…) decorre dalla data in cui il reato si è estinto (nella specie, dalla data della morte del reo) e non già da quella in cui l'estinzione è stata dichiarata o, a maggior ragione, da quella in cui il danneggiato ha avuto notizia della causa di estinzione.” (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 25126 del 13/12/2010); o) che, alla luce delle allegazioni e dei documenti di parte attorea, sembra in effetti potersi affermare che l'azione compiuta dagli organi militari tedeschi limitatamente al territorio italiano (cattura e trasferimento in Germania come prigioniero di guerra) non costituisca illecito né internazionale né contro lo ius cogens costituito dai valori fondamentali indicati da Corte cost., sent. n. 238/2014; p) che, l'adito Tribunale deve verificare la sussistenza dei requisiti di giurisdizione richiesti dall'art. 3, c. 1 della l. n. 218/1995, dovendo, in mancanza, declinare la propria giurisdizione in favore di quella del giudice tedesco, trattandosi di questione di giurisdizione tecnicamente diversa da quella discendente dal principio di immunità internazionale di cui si è parlato supra (con i noti limiti di cui a Corte cost. n. 238/2014); r) che, nel merito, nonostante l'assorbenza delle eccezioni preliminari di cui sopra, devono contestarsi le deduzioni avversarie in ordine al danno di cui si pretende il risarcimento, poiché parte attorea offre una quantificazione del tutto arbitraria e priva di un qualsiasi fondamento fattualmente e razionalmente comprensibile, gravando sulla stessa l'onere di fornire la prova;
7 s) che, qualora si volesse ammettere che la possa essere chiamata a rispondere dinanzi al Giudice civile per il trattamento ricevuto dal dante causa dell'odierno attore durante l'internamento in territorio germanico – e sempre che venga provato che esso integrava violazioni della gravità indicata da C. Cost. n. 238/2014 – in deroga al principio della immunità internazionale (par in parem non habet iurisdictionem), occorre ciò non di meno osservare che il fatto illecito (e anche l'evento) è localizzato in Germania, sicché il Tribunale dovrà comunque verificare ed assicurare il rispetto dell'articolo 3, c. 1, della l. n. 218/1995. Tale norma stabilisce, infatti, che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge;
t) che, ove invece il Tribunale ritenesse di poter superare la questione di giurisdizione ex art. 3, c. 1 della l. n. 218/1995, affermando quella italiana, si porrebbe comunque la questione concernente il diritto applicabile alla presente causa. L'art. 62, c. 1 della l. n. 218/1995 dispone che “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.” u) che, considerato che l'eventuale illecito imputabile alla riguarda esclusivamente il concreto trattamento inflitto al dante causa dell'attrice durante il suo internamento in territorio germanico (mentre nessuna violazione, alla luce della Convenzione dell'Aja, sembra potersi configurarsi in ordine alla mera cattura in Italia come prigioniero militare di guerra e al trasferimento in Germania), non pare dubitabile che la presente vicenda risarcitoria debba essere comunque giudicata secondo il diritto della;
v) che, infatti, deve ritenersi che si siano verificati in territorio germ sia l'evento, sia il fatto che ha causato il danno;
z) che, sotto altro profilo, si rileva sin d'ora come, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dai fatti indicati in citazione, sia per l'appunto onere dell'attrice dimostrare sia la propria qualità di erede sia che il de cuius rientri effettivamente fra le vittime di un trattamento non solo illegittimo, ma integrante anche un crimine di guerra o contro l'umanità e che abbia subìto la lesione di un suo diritto inviolabile della persona;
z1) che, occorre, comunque, decurtare dal compenso quanto già percepito a titolo di prestazioni previdenziali o altri emolumenti sulla base di quanto previsto dal d.P.R. n. 2043 del 1963 (si v. anche Corte cost., sent. n. 159 del 2022). Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Voglia il Tribunale:
1. dichiarare
– per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice;
2. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso 8 il quale titolare dello speciale Fondo istituito Controparte_5 dall'articolo 43 cit., come desumibile da C.Cost n. 159/2022; 3. in ulteriore subordine, e in applicazione del diritto germanico in virtù di quanto disposto dall'articolo 62 L. n. 218/1995, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa;
4. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
5. in ogni caso, disporre che ai sensi dell'articolo 43, comma 4 lettera b), DL . 36/2022 da quanto eventualmente dovuto a parte attrice devono essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”; con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
3. Nessuno è comparso, né si è costituito per la Repubblica Federale di Germania, stante la nota versata in telematico di data 9 Agosto 2023, cui si rimanda per relationem, e, pertanto, occorre dichiararne la contumacia.
4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali. Con ordinanza a verbale del 13 Marzo 2024, questo Giudice ha rinviato all'udienza del 27 Novembre 2024 ex art. 127-ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione, concedendo i relativi termini di cui all'art. 189, c. 1, ai nn. 1, 2 e 3, decorrenti a ritroso. All'esito di tale udienza, secondo il rito applicabile ratione temporis, la causa è stata trattenuta in decisione.
4.1. In comparsa conclusionale, parte attorea ha ribadito l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla parte convenuta costituita ed ha chiesto l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite. Nella successiva memoria di replica la parte attorea ha ribadito l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla parte convenuta costituita, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria, con vittoria di spese e competenze di lite.
4.2. In comparsa conclusionale, la parte convenuta ha ribadito la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate ed ha insistito per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite. Non è stata depositata la memoria di replica.
5. Ciò posto, la domanda è infondata e, come tale, non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Occorre in via pregiudiziale esaminare la questione inerente al difetto di giurisdizione del Tribunale adito. Orbene siffatta eccezione non è meritevole di accoglimento, alla luce dei principi elaborati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 238 del 2014, in relazione alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia del 3.2.2012, 9 con cui l'Italia era stata ritenuta inadempiente rispetto all'obbligo di rispettare l'immunità riconosciuta dal diritto internazionale per pretese vantate contro la Germania per violazioni del diritto internazionale commesse dal P_
Reich nel periodo tra il 1943 e il 1945. Nell'azionare la teoria dei cd. controlimiti, la Consulta ha ritenuto l'incompatibilità con l'ordinamento costituzionale interno dell'interpretazione fornita dalla Corte internazionale. In esito a tale decisione, è stata riconosciuta dal Giudice delle leggi la giurisdizione dello Stato italiano per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede di cognizione nei confronti degli Stati esteri, nello specifico della Repubblica Federale Tedesca, in relazione ad atti riconducibili ai crimini internazionali, commessi o iniziati sul territorio italiano, pur se costituenti delicta iure imperii. La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, con sentenza n. 20442 del 2020 ha statuito che: “L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i delicta imperii, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (si v. anche Cass. Civ., sent. n. 5044 del 2004), dichiarando la giurisdizione italiana del Giudice ordinario, in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti dello Stato tedesco dal figlio ed erede di un cittadino italiano per ottenere il ristoro dei danni derivanti dalla illegittima cattura (cfr., sul punto, anche lo Statuto delle Nazioni Unite dell'8 agosto 1945 (v. art. 6, lett. b), la Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., i Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda). Tali approdi pretori risultano utili anche nello scrutinio delle ulteriori eccezioni sollevate dalla parte convenuta ed inerenti al difetto di legittimazione passiva della e della Controparte_4
Repubblica Federale tedesca. Invero, in virtù della giurisprudenza sopra richiamata, sussiste il diritto di azionare in giudizio pretese risarcitorie conseguenti alla deportazione subita nel periodo del Terzo Reich, da parte dei danneggiati iure proprio o dei loro discendenti iure hereditatis, direttamente nei confronti dello Stato tedesco e che, quindi, in applicazione di detti principi, esso è il soggetto legittimato passivo della pretesa risarcitoria conseguente alla commissione di crimini contro l'umanità. In tale cornice giurisprudenziale si innesta il dettato normativo di cui all'art. 43 del D.L. n. 36/2022, istitutivo del “Fondo (presso il MEF) per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti 10 inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle Forze del nel periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945”. P_
Il citato disposto sa “
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano
o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° P_ settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continu do tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente P_ articolo e dal decreto l comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il P_ pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo perio ta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1”. Gli accordi di Bonn prevedevano un impegno della Repubblica Federale tedesca a versare alla Repubblica italiana 40 milioni di marchi a favore dei cittadini italiani che, per ragioni di razza, fede o ideologia fossero stati oggetto di persecuzione, originanti privazione della libertà personale, danni alla salute o morte (art. 1), contenendo clausola liberatoria (art. 3) che stabiliva che con
11 il pagamento della detta somma venivano regolate in modo definitivo tutte le questioni tra gli Stati contraenti, senza pregiudizio delle eventuali pretese dei cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti. A sua volta, l'art. 3 della l. n. 404/1963 delegava il Governo ad emanare le norme per la ripartizione tra gli aventi diritto della somma versata dal Governo tedesco in esecuzione dell'accordo di Bonn, da cui scaturiva la normativa disciplinante i requisiti per presentare domanda di liquidazione dell'indennizzo, fino all'istituzione del Fondo di cui al d.l. n. 36 del 2022. L'istituzione del fondo è volta, pertanto, alla realizzazione di una forma di accollo o espromissione (ex artt. 1272 o 1273 c.c.) del debito risarcitorio tedesco per effetto del quale, in caso di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco per crimini di guerra nei confronti dei deportati durante il e di cui lo Stato italiano si fa carico del relativo pagamento, P_ attingendo dallo stesso. Una siffatta opzione ermeneutica risulta in linea con gli Accordi di Bonn, anche alla luce delle argomentazioni spese a riguardo dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 159 del 2023, in cui, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, c. 3, del d.l. n. 36/2022, ha configurato l'accesso al Fondo ristori come “un diritto soggettivo, rinveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica Federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta” e che, quindi, sussiste “un diritto soggettivo, pieno ed incondizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici)”, qualificandola giuridicamente come “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 c.c.) eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe proponibile una nuova”. L'adesione a tale assunto interpretativo comporta che il debitore originario ovvero la Repubblica Federale tedesca risulta definitivamente liberato dall'obbligazione risarcitoria nei confronti del creditore (i deportati/danneggiati) per effetto dell'assunzione del debito risarcitorio da parte del terzo ossia lo Stato italiano. Di tal guisa, la legittimazione sul piano passivo si radica nei confronti del in ragione dell'istituzione del il quale proprio perché P_
Amministrazione dello Stato è rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato, cui consegue l'applicazione delle norme del codice di rito civile in materia di foro erariale ex art. 25 c.p.c. e, dunque, la competenza è del Tribunale di Trento, atteso che era nato a [...] ed Persona_5 era residente in [...]. Pertanto, la competenza per territorio, in base al criterio del foro erariale, si radica innanzi al giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel
12 cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (si v. il rimando operato dall'art. 25 c.p.c. all'art. 18 c.p.c.). Anche a non voler accedere alla ricostruzione dell'“espromissione ex lege eccezionalmente liberatoria”, in ragione della mancanza di espressa dichiarazione del creditore, di liberazione del debitore originario ex art. 1272, c. 1, c.c., o comunque ex art. 1273, commi 2 e 3, c.c. laddove ricostruito come accollo del debito, cui conseguirebbe il permanere della responsabilità solidale del debitore (la Germania) con il terzo (l'Italia), coerentemente con la riconosciuta azionabilità in giudizio della pretesa risarcitoria nei confronti della Germania e, quindi, della perdurante legittimazione passiva sostanziale di quest'ultima, in ogni caso sussisterebbe la competenza del Tribunale di Trento. Il dato esegetico è avvalorato da quanto previsto dall'art. 6 del R.D. n. 1611 del 1933 secondo cui: “La competenza per cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 c.p.c., spetta al Tribunale o alla Corte d'Appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'Appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”.
6.2. Venendo al merito della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice occorre considerare che vi è la prova documentale dell'internamento, data la sua condizione di militare italiano, catturato a Trento il 9 Settembre 1943 e trasportato in Austria ed internato, con matricola n. 92238, dapprima presso lo Stammlager XVII-B di Krems-Gneixendorf, poi, presso il campo di concentramento di Mauthausen e, infine, presso lo Stalag n. 54 di Linz am Donau. Il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115, c. 2, c.p.c. (cfr. Trib. Firenze, 06/07/2015, n. 2468 – Trib. Brescia, Sez, I, 03/08/2019, n. 2375). Com'è noto, infatti, ai militari italiani catturati dalle truppe del dopo l'8 P_ settembre del 1943 non fu riconosciuta la condizione di prigi i guerra, ma solo quella di Internati Militari, sottratti all'applicazione delle tutele dei prigionieri di guerra accordate dalla Convenzione dell'Aja del 1907. I fatti esposti nell'atto introduttivo sono, dunque, sufficientemente specifici per fondare la domanda attorea. Ciò, però, non esime questo Giudice dallo scrutinare l'eccezione preliminare di merito sollevata in modo tempestivo dalla convenuta costituita, inerente al maturare della prescrizione. Siffatta questione impone di valutare se il diritto “risarcitorio” azionato sia o meno imprescrittibile, come affermato da vasta giurisprudenza di merito. Nell'ipotesi negativa, si impone la considerazione se si applichi la prescrizione del risarcimento danni da reato ex art. 2947, c. 3, c.c., come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3642 del 2024, o quella ordinaria, di cui al comma 1 della stessa disposizione, come sembra evocare il riferimento agli “ordinari termini di prescrizione” di cui all'art. 43, c. 6, del d.l. 13 n. 36/22 e di quale sia il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione individuato. Per rispondere al primo interrogativo, viene invocato il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità: le richieste risarcitorie trovano titolo in un illecito extracontrattuale e, segnatamente, nella lesione di diritti inviolabili dell'uomo, che si configurano quali diritti imprescrittibili (cfr. C. Cass. SS.UU. 11 marzo 2004, n. 5044 e Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345; Trib. Bologna n. 1516/2022). L'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della Repubblica Federale di Germania si fonda sull'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni '60, che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle Forze di occupazione naziste nel corso del Secondo Conflitto mondiale. Secondo il – tuttavia, l'art. 43 Controparte_10 del d.l. n. 36/2022 e s.m.i. richiama espressamente la decorrenza dei termini prescrizionali, stabilendo che “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice”. Ritiene questo Giudice di dover aderire a questa seconda impostazione. Giova precisare che la questione inerente alla prescrizione dei crimini internazionali non è mai stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza n. 5044 del 2004 della Corte di Cassazione (meglio nota come sentenza Ferrini), la questione è stata esaminata in un mero obiter dictum al §. 9, ove si precisa che: “È ricorrente l'affermazione che i crimini internazionali 'minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale'. Occorre, poi, considerare che la giurisprudenza di legittimità è tornata sull'argomento, chiarendo in linea generale che sussiste: “La proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3642 del 2024). Nella stessa pronuncia, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista nei confronti di cittadini italiani durante la Seconda 14 guerra mondiale non può essere individuato in una data anteriore al 2004, dal momento che solo a partire dalla sentenza delle Sezioni unite della S.C. n. 5044 del 2004 può considerarsi rispondente al "diritto vivente" l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri rispetto agli atti posti in essere in violazione dei diritti fondamentali dell'individuo”. Invero, il Giudice di legittimità ha precisato come il principio d'irretroattività sancito all'art. 25, c. 2, Cost. si riferisca esclusivamente alla sanzionabilità penale, stabilendo che: “In altri termini, ai fini civili, il disposto dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale” (si v.
§ 3 della sentenza in commento). Né, tantomeno, il principio della norma più favorevole opera agli effetti civilistici. Dunque, seppur è vero che, come premesso, l'art. 43, c. 6, del d.l. n. 36 del 2022, fa salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, la Suprema Corte scioglie la questione, focalizzandosi sul dies a quo di questo termine. Infatti, nella ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità lo stesso non può che decorrere dal momento in cui la pretesa risarcitoria è divenuta azionabile;
circostanza realizzatasi soltanto in conseguenza della sentenza di legittimità n. 5044 del 2004 (nel noto caso Ferrini) che, escludendo l'applicabilità del principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati agli atti iure imperii perpetrati dalla Repubblica federale tedesca, in violazione di diritti umani internazionalmente riconosciuti e tutelati, ha affermato per la prima volta, in riferimento a queste controversie, la sussistenza della giurisdizione dei giudici italiani. La Corte di Cassazione ha ritenuto, dunque, che, fino al 2004, i diritti in questione non erano legalmente esercitabili, ciò anche assumendo l'applicazione dell'art. 2947, c. 3, c.c., nella parte in cui fa riferimento alla morte del reo. A tal riguardo, va ricordato che l'art. 2497, c. 3, c.c. dispone che si applichino i termini indicati nei primi due commi (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con decorrenza -– rispettivamente – dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Tra le “cause di estinzione diverse dalla prescrizione” viene in considerazione quella di cui all'art. 150 c.p. ovvero la morte del reo. Ne consegue che, non potendo venire in considerazione l'astratta responsabilità dello Stato estero, la prescrizione del diritto al risarcimento, secondo quanto previsto dal c. 1, dell'art. 2947 c.c. ossia nel termine di 5 anni, ha avuto decorrenza dalla data del decesso di coloro che tennero le condotte contra ius ed è, quindi, verosimilmente ad oggi spirata, tenuto conto dell'età
15 media dei soldati dell'esercito tedesco negli anni del Secondo Conflitto mondiale (1939-1945). Ad analogo esito si perviene ancorando il dies a quo del termine di prescrizione a quello individuato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra citata del 2024, in cui opera un rimando alla nota sentenza “ . Per_6
Infatti, alla luce di quanto previsto dall'art. 2947, c. 3, c.c., i reati ipotizzabili di sequestro di persona (derivante dalla cattura del militare italiano) e di riduzione in schiavitù (da ricondursi ai lavori forzati durante lo stato di prigionia) sono soggetti ad un termine di prescrizione di quindici anni, vigente al momento della commissione/cessazione del reato medesimo (1943/1945), sicché ancorando il dies a quo all'anno 2004, per come stabilito dalla Corte di Cassazione, essendo stato il giudizio iscritto a ruolo il 1° Giugno 2023, l'azione risarcitoria risulta ampiamente prescritta. Per tali motivi, ogni domanda risarcitoria, di tipo patrimoniale o non patrimoniale, per la cattura e la successiva condizione di prigionia che siano state proposte per la prima volta in questa sede, dopo la costituzione del Fondo e in assenza di iniziative stragiudiziali atte ad interrompere la decorrenza (cui si riferisce l'art. 43, c. 6, del d.l. n. 36/2022), risulta, al momento dell'introduzione del presente giudizio, prescritta. Ciò anche alla luce di quanto previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 159/2023 sopra richiamata, secondo la quale: “Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 – che ha introdotto una normativa sub primaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) – ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal “ristori”. Infatti, in particolare, P_ il comma 2 dell'art. 2 del decreto intermin prevede che è «a carico del
nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli P_
3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza
[...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. (…) Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in ex lege cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova. La Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, ha evidenziato che la sua ratio 16 risiede nella necessità di bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 e la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra, che “costituisce ragione giustificatrice sufficiente per una disciplina differenziata ed eccezionale, la quale – per tutto quanto sopra argomentato – segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra”. Il rigetto della domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione comporta l'assorbimento di ogni ulteriore istanza od eccezione.
5. La complessità della materia oggetto del contendere e i numerosi e contrastanti approdi pretori della giurisprudenza di merito, cui raccordare le più recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, determinano questo Giudice a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. (si v. Corte cost., sent. n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da parte attorea;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Così deciso in Trento, il 3 Marzo 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
17