Versione
5 maggio 1990
5 maggio 1990
Art. 1. (Autorizzazione di spesa) 1. Al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, e' destinata, nel sessennio 1989-1994, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 255 miliardi per l'anno 1990, di lire 430 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 530 miliardi per l'ano 1993 e di lire 515 miliardi per l'anno 1994. 2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito apposito capitolo denominato "Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987", al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al presente articolo, al netto delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 9, comma 4, e 13, commi 1 e 4, quelle destinate dalla Comunita' economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunita' stessa non specificamente destinate.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 384/1987 (Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987), e' il seguente:
"1. Gli interventi previsti dal presente decreto volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, si applicano:
a) nel loro complesso ai comuni della Valtellina, dell'Alto Lario, della Val Brembana, e della Val Camonica e delle province autonome di Trento e Bolzano, cosi' come individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987 e 27 luglio 1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1987 e n. 175 del 29 luglio 1987, ed ai comuni della Val Formazza-Ossola, cosi' come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1987".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 384/1987 (Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987), e' il seguente:
"1. Gli interventi previsti dal presente decreto volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, si applicano:
a) nel loro complesso ai comuni della Valtellina, dell'Alto Lario, della Val Brembana, e della Val Camonica e delle province autonome di Trento e Bolzano, cosi' come individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987 e 27 luglio 1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1987 e n. 175 del 29 luglio 1987, ed ai comuni della Val Formazza-Ossola, cosi' come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1987".
Commentario • 1
- 1. Circolare del 25/07/1990 n. 20 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 25 luglio 1990 · 0.77596384
La legge 2 maggio 1990, n. 102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1990, n. 103, serie generale, reca "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche\' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita\' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987". Norme agevolative in materia di imposta sui redditi sono contenute nei primi tre commi dell\'art. 11. Il medesimo articolo 11, comma quinto, fissa poi la durata del regime agevolativo. La legge n. 102 e\' entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (5 maggio 1990). …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Tivoli, sentenza 02/07/2025, n. 955Provvedimento: N. R.G. 544/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice dott. OB IS, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. r.g. 544/2025, pendente tra Parte_1 C.F._1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. RO CA ricorrente e Controparte_1 elettivamente domiciliato presso VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avv. Emma Damiani giusta procura in atti resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.01.2025, Parte_1 premesso di aver contratto, a seguito di sottoposizione a vaccino il giorno …Leggi di più...
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