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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 10/6/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3155/2025 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avvisi di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Maurizio Scuderi;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
, con gli Avv.ti Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli;
[...]
- opposti -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, con l'Avv. Alberto Giaconia;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 1.4.2025, parte attrice ha promosso opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59320190001203478, n.
1 59320190002966135, n. 59320190002966236, n. 59320190004634168, n.
59320190004634168 (id est: n. 59320190004634269000) e n. 59320190005726619, aventi a oggetto contributi previdenziali per gli anni 2015-2018, di cui Controparte_4
deduce di avere avuto conoscenza a seguito della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500000562000 pervenuta in data 28.2.2025.
Deduce la “nullità per omessa notifica. Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, in relazione agli artt. 137 e segg. c.p.c.” e la “intervenuta prescrizione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95”.
Con memoria difensiva depositata in data 27.5.2025, si sono costituiti in giudizio l' e la formulando le seguenti conclusioni: “…In via preliminare e/o CP_1 Controparte_2
pregiudiziale - revocarsi il decreto di sospensione della provvisoria esecutività dell'ava - accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della . - dichiararsi CP_2
l'inammissibilità del ricorso e/o la carenza di interesse ad agire e/o la carenza di legittimazione passiva
In via principale: - dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, - rigettare il ricorso avversario e confermare gli atti impugnati;
in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertata prescrizione totale o parziale dei crediti contributivi e di conseguente accoglimento anche parziale, dell'opposizione, accertata la responsabilità dell' della per i titoli e le causali di cui in CP_5 CP_6 premessa, condannare il medesimo in via esclusiva al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite.
- Con il favore di spese ed onorari di causa.”.
Con memoria difensiva depositata in data 27.5.2025, si è costituita in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “…- in via Controparte_3
preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile per tardività.
- in via principale, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e, in caso di accoglimento, tenere indenne da qualunque Controparte_3
conseguenza pregiudizievole;
Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
2 L'udienza del 10.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Tempestività.
2.1. Innanzitutto, va esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso gli avvisi di addebito in esame.
2.2. Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
– la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
2.3. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass.
4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del
1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
3 In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012
(cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
2.4. In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a
4 consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. Cass.
17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
2.5. Ciò premesso, parte ricorrente ha allegato l'omessa notifica degli avvisi di addebito opposti mentre i resistenti, costituiti in giudizio, hanno allegato l'avvenuta regolare notifica degli stessi e della successiva intimazione di pagamento n.
29320239000081143000, producendo le relative attestazione di consegna.
2.6. Al riguardo, in disparte ogni considerazione in merito alla prova della regolare notifica degli avvisi di addebito (cfr. ricevute di avvenuta consegna a mezzo pec prodotte dall' e non specificamente contestate da parte ricorrente), con riferimento a tutti gli CP_1
avvisi di addebito opposti appare dirimente osservare che – siccome risulta dalla incontestata documentazione in atti – il Concessionario della riscossione ha successivamente notificato a parte ricorrente l'intimazione di pagamento n.
29320239000081143000 in data 14.2.2023 (cfr. doc. nn. 9 e 10 di : intimazione di CP_7
pagamento e ricevuta di avvenuta consegna).
Anche di tale notifica, peraltro neppure specificamente contestata da parte ricorrente (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. del 6.6.2025), occorre pertanto tenere conto ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/1999.
2.7. Stante quanto sopra e accertata la notifica della suindicata intimazione di pagamento n. 29320239000081143000 in data 14.2.2023, è da tale data che – in ogni caso
– deve computarsi il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione avverso il ruolo (sul punto, cfr. Cass. n. 24506/2016 e C. Cass. 7156/2023, secondo cui
“Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per
l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).”).
Nella specie, a decorrere dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320239000081143000 in data 14.2.2023, stante il deposito dell'odierno ricorso in data
1.4.2025, tale termine di quaranta giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 è stato lasciato
5 decorrere inutilmente con la conseguenza che – in ogni caso – è inammissibile qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito impugnati (anche sub specie di “nullità per omessa notifica. Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del
D.P.R. n. 602/73, in relazione agli artt. 137 e segg. c.p.c.” e di “intervenuta prescrizione” antecedente).
2.8. In definitiva, alla stregua di quanto esposto e assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi avverso tutti gli avvisi di addebito impugnati.
3. Merito.
3.1. Ciò posto, in disparte ogni ulteriore considerazione, va esaminato e disatteso il motivo di opposizione – all'esecuzione – relativo all'intervenuta estinzione del credito per prescrizione successiva.
A tal fine occorre ribadire che, per un verso, mediante l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella o avviso di addebito impugnati anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, per altro verso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione della stessa.
3.2. Con riguardo a tale motivo di opposizione, va innanzitutto evidenziato il difetto di legittimazione passiva di . CP_7
Ed invero, come già osservato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio,
“...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto Controparte_8 statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, Controparte_9
quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere
l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., in particolare, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa
P. Mirenda).
3.3. Ciò posto, tenuto conto dei fatti interruttivi allegati e prodotti dalle parti resistenti, l'eccezione di prescrizione successiva è infondata e va quindi disattesa.
3.4. Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
6 a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
3.5. Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1
crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_1 modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
7 Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
3.6. Nella specie, nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalle incontestate – e non più contestabili – date di notificazione degli avvisi di addebito n.
59320190001203478, n. 59320190002966135, n. 59320190002966236, n.
59320190004634168, n. 59320190004634269000 e n. 59320190005726619 (id est: rispettivamente 12.4.2019, 4.7.2019, 4.7.2019, 22.7.2019, 22.7.2019 e 31.7.2019), tenuto conto dell'anzidetta notifica – entro il quinquennio – dell'intimazione di pagamento n.
29320239000081143000 in data 14.2.2023, nonché della notifica – entro il successivo quinquennio – della comunicazione preventiva di ipoteca opposta in data 28.2.2025 e del deposito dell'odierno ricorso in data 1.4.2025.
3.7. Sulla base di quanto esposto, va quindi disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente con riguardo a tutti gli avvisi di addebito opposti.
3.8. Infine, occorre evidenziare che non risultano sollevati nell'atto introduttivo ulteriori motivi di opposizione concernenti fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata negli avvisi di addebito in esame (sub specie di opposizione all'esecuzione), deducibili anche oltre il termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/99, per cui anche sotto questo profilo l'opposizione va disattesa.
3. Spese. CP_ Nei rapporti tra parte ricorrente e l' le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M.
147/2022), vanno poste a carico di parte ricorrente.
Le spese di lite possono invece integralmente compensarsi nei rapporti tra parte ricorrente e essendo quest'ultima priva di Controparte_3
legittimazione e dunque estranea ai superiori motivi di opposizione esaminati e disattesi, concernenti la notifica dell'avviso di addebito e l'asserita inesistenza del credito di cui è titolare l' (cfr. C. Cass. S.U. 7415/2022, nonché sentenza del Tribunale di Catania n. CP_1
291/2023, cit.).
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito impugnati;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 3.290,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge;
compensa le spese di lite tra parte ricorrente e . Controparte_3
Catania, 10 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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