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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/03/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 14 marzo 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente,
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore, dott. Francesco Turco Giudice,
ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento iscritto al n. 92 del ruolo procedimento unitario dell'anno 2024, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza dell'11 febbraio 2025, vertente tra
(C.F. e P.I. , in persona del rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Samantha Luponio, in virtù di delega allegata al ricorso,
ricorrente; nonché
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), rappresentate e difese dall'avv. Luca Di Lazzaro, nonché C.F._2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_4 C.F._3
Garofalo, in virtù di deleghe allegate al ricorso, ricorrenti;
nonché
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_5 C.F._4
Daniele Garofalo, in virtù di delega allegata al ricorso, ricorrente; contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Chieti, in Strada per San Giovanni Teatino n. 4,
resistente;
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11 febbraio 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo la società ha chiesto l'apertura Parte_1
della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
deducendo lo stato di insolvenza della debitrice.
La ricorrente ha esposto di essere creditrice della società convenuta per l'importo di € 15.060,51, somma accertata e riconosciuta con decreto ingiuntivo n. 158/2023 emesso dal Tribunale di Chieti in data 8 marzo 2023, notificato alla debitrice il 12
febbraio 2024 e munito di formula esecutiva in data 17 maggio 2023. Il decreto ha ingiunto alla il pagamento della somma di € 12.042,73, oltre interessi, Controparte_1 spese e competenze della procedura liquidate in € 567,00 per compensi e € 145,50 per esborsi.
Nonostante la notifica dell'atto di precetto in data 21 giugno 2024, la debitrice è rimasta totalmente inadempiente, omettendo il pagamento delle somme dovute. Di
conseguenza, la ricorrente ha tentato di recuperare il proprio credito sia mediante pignoramento mobiliare che mediante pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 492- bis c.p.c. Tuttavia, entrambe le procedure hanno avuto esito infruttuoso, non essendo emerse disponibilità patrimoniali aggredibili a carico della resistente.
Alla luce di tali circostanze, la ricorrente deduce che la società Controparte_1
versi in uno stato di insolvenza conclamata, non essendo più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
2 Inoltre, si evidenzia che la debitrice, iscritta presso la Sezione Ordinaria della
Camera di Commercio di Chieti (REA: CH-418086), è qualificabile come imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
Sulla base di tali elementi, la ricorrente chiede di accertare e dichiarare lo stato di insolvenza della e di disporne la liquidazione giudiziale. In subordine, Controparte_1 qualora non venissero riconosciuti i presupposti per l'apertura della procedura, chiede che venga disposta la liquidazione controllata.
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024 sono intervenute nella procedura
, e chiedendo l'apertura della procedura Parte_2 Parte_3 Parte_4
di liquidazione giudiziale nei confronti della stessa Controparte_1
Le ricorrenti hanno esposto di essere creditrici nei confronti della società convenuta per un importo complessivo pari a € 38.576,56, derivante da crediti di lavoro accertati con distinti decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Chieti - Sezione Lavoro.
In particolare: ha ottenuto un decreto ingiuntivo n. 129/2024, emesso Parte_2
in data 12 luglio 2024, con cui la è stata condannata al pagamento Controparte_1 della somma di € 17.176,01, oltre interessi e spese (il decreto è stato notificato in pari data e non è stata proposta opposizione); ha ottenuto un decreto Parte_3
ingiuntivo n. 126/2024, emesso in data 12 luglio 2024, con cui la società debitrice è stata condannata al pagamento della somma di € 10.084,00, oltre rivalutazione, interessi e spese (anche in questo caso, la notifica è avvenuta nella stessa data e la debitrice non ha presentato opposizione); ha ottenuto un decreto ingiuntivo n. 127/2024, Parte_4
emesso in data 13 luglio 2024, con il quale la è stata condannata al Controparte_1 pagamento della somma di € 8.198,38, oltre interessi e spese (il provvedimento è stato notificato alla debitrice con atto di precetto, senza che sia stata presentata opposizione).
Poiché i decreti ingiuntivi non sono stati opposti, le ricorrenti hanno richiesto e ottenuto la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 647 del codice di procedura civile con distinti provvedimenti emessi dal Tribunale di Chieti tra il 29 agosto 2024 e il
23 settembre 2024.
A seguito dell'inadempienza della debitrice, le ricorrenti hanno notificato atti di precetto rispettivamente in data 9 settembre 2024 e 13 luglio 2024, intimando il
3 pagamento delle somme dovute. Tuttavia, decorso il termine di legge, la società non ha provveduto al pagamento.
Di conseguenza, le ricorrenti hanno esperito azioni esecutive mediante pignoramento mobiliare presso la sede della debitrice. L'Ufficiale Giudiziario, effettuando l'accesso nei locali della società in diverse occasioni, il 26 settembre 2024 e il 23 ottobre 2024, ha constatato l'assenza di beni utilmente pignorabili, redigendo verbali di pignoramento negativo.
Dalle risultanze delle indagini eseguite nel corso della fase istruttoria, è emerso inoltre che la società non possiede beni immobili, non ha depositato bilanci recenti e il suo legale rappresentante ha dichiarato di non disporre di alcun bene o credito per far fronte alle proprie esposizioni debitorie.
Alla luce di tali circostanze, le ricorrenti deducono che la versa Controparte_1
in uno stato di insolvenza irreversibile, non essendo più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Inoltre, la società, in quanto iscritta alla Camera di Commercio di Chieti, è qualificabile come imprenditore commerciale ai sensi dell'articolo 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
Sulla base di tali elementi, le ricorrenti chiedono al Tribunale di Chieti di accertare e dichiarare lo stato di insolvenza della e di disporne la liquidazione Controparte_1
giudiziale, con ogni conseguente provvedimento di legge.
Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2025 infine è intervenuta nella procedura
Deboraht Rapposelli. La predetta ha esposto di essere creditrice della società convenuta per l'importo complessivo di € 4.136,28, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 92/2025, emesso dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti in data 29 gennaio 2025.
Il decreto ingiuntivo e il relativo atto di precetto sono stati notificati alla debitrice in data 5 febbraio 2025, tramite l'UNEP del Tribunale di Chieti, dopo che il tentativo di notifica a mezzo PEC, avvenuto il 4 febbraio 2025, era risultato infruttuoso a causa dell'indirizzo PEC del debitore non valido.
4 Alla luce di tali circostanze, l'istante deduce che la versa in uno Controparte_1
stato di insolvenza conclamata, non essendo più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
La parte resistente né si è costituita né è comparsa.
Il ricorso è fondato e sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale per le ragioni che seguono.
Dall'istruttoria è emersa la piena dimostrazione dei crediti vantati dalle parti ricorrenti nei confronti della come risulta dalla documentazione Controparte_1
allegata. Tutte le istanze si basano su titoli esecutivi validi e definitivi, rappresentati da decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Chieti, ai quali è seguita la regolare notifica e la mancata opposizione da parte della società debitrice.
In dettaglio: è creditrice della somma di € 17.176,01 in virtù del Parte_2
decreto ingiuntivo n. 129/2024, divenuto definitivo ed esecutivo;
è Parte_3
creditrice della somma di € 10.084,00 in virtù del decreto ingiuntivo n. 126/2024, divenuto definitivo ed esecutivo;
è creditrice della somma di € 8.198,38 Parte_4
in virtù del decreto ingiuntivo n. 127/2024, divenuto definitivo ed esecutivo;
[...]
è creditrice della somma di € 4.136,28 in virtù del decreto ingiuntivo Parte_5
provvisoriamente esecutivo n. 92/2025; è creditrice della somma Parte_1
di € 15.060,51 in virtù del decreto ingiuntivo n. 158/2023, emesso dal Tribunale di Chieti in data 8 marzo 2023 e munito di formula esecutiva.
I crediti vantati dai ricorrenti sono stati fatti valere mediante notifiche di atti di precetto, rimasti totalmente inevasi. In conseguenza di ciò, sono state attivate azioni esecutive mediante pignoramenti mobiliari e presso terzi nei confronti della società
debitrice. Tuttavia, tutti i tentativi di esecuzione forzata hanno avuto esito negativo, come attestato dai verbali redatti dall'Ufficiale Giudiziario nelle varie date di accesso. La società si è rivelata priva di beni aggredibili e il suo legale rappresentante ha dichiarato di non possedere alcun bene o credito per far fronte alle proprie esposizioni debitorie.
Dalle informazioni acquisite d'ufficio nel corso dell'istruttoria è inoltre emerso che la società debitrice non ha depositato bilanci recenti e che l'ultimo bilancio disponibile, risalente all'anno 2022, indica che i ricavi di vendita e prestazioni ammontano a €
5 240.526,00, un importo superiore alla soglia prevista per l'esclusione dalla liquidazione giudiziale. Inoltre, la società risulta gravata da un'esposizione debitoria complessiva, inclusi i debiti fiscali, di molto superiore alla soglia di € 30.000,00, come emerso dalle verifiche condotte nel corso del procedimento.
Sulla base di tali risultanze, deve ritenersi pienamente integrato il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale, ossia lo stato di insolvenza. L'articolo 2, comma
1, lettera b) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza definisce l'insolvenza come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Nel caso di specie, l'inadempienza della resistente è confermata dalla mancata esecuzione delle somme accertate in sede giudiziaria, dall'infruttuosità delle azioni esecutive e dall'assenza di disponibilità patrimoniali utilmente aggredibili.
Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, l'articolo 121 del d.lgs. 14/2019 stabilisce che la liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza. Nel caso di specie, la debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato il possesso dei requisiti dimensionali idonei a escluderla dalla procedura concorsuale. In particolare, non è stata fornita alcuna prova della sussistenza di un attivo patrimoniale inferiore a € 300.000, di ricavi annui inferiori a €
200.000 o di un ammontare complessivo di debiti inferiore a € 500.000.
L'onere di provare il possesso di tali requisiti gravava sulla debitrice, la quale, rimanendo inerte, non ha fornito elementi idonei a escludere l'applicabilità della liquidazione giudiziale.
Alla luce di quanto sopra esposto, devono ritenersi pienamente sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della con ogni Controparte_1
conseguente provvedimento di legge.
p.q.m.
visto l'art. 49 d.lgs. n. 14/19,
6 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Chieti, in P.IVA_2
Strada per San Giovanni Teatino n. 4,
,
nomina
Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Chiauzzi;
visto l'art. 358 comma 3 d.lgs. n. 14/19 e tenuto conto
• delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
• degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
• delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
nomina
Curatore il dott. (n. iscrizione all'albo nazionale dei Gestori della Persona_1
Crisi n. 1370 del 31/03/2023), il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 comma 3 e 358
C.C.I.I.;
dispone che il Curatore:
• per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 C.C.I.I., indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
7 • svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129 C.C.I.I., nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche e a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
• in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 C.C.I.I., curi la turnazione tra i professionisti, indicando al Giudice Delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei coadiutori e dei difensori della procedura;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. n.
78/10, convertito dalla legge n. 122 /10 e successive modifiche;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei
8 tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa udienza al giorno 3 luglio 2025, ore 10.00, nei locali del Tribunale di Chieti, dinanzi al
Giudice Delegato, Dott. Alessandro Chiauzzi, per l'esame dello stato passivo;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con la modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I.
mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del
Curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore o mediante invio telematico presso la cancelleria saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma 3
C.C.I.I.; segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della parte in liquidazione giudiziale;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai dell'art. 49 comma 4;
9 dispone altresì che la cancelleria annoti la nomina del Curatore sopra indicato nell'apposito registro, specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e nei rapporti riepilogativi del Curatore ex art. 130 C.C.I.I., sino alla chiusura della procedura;
dispone
che la Cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati nella procedura.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti, il 14 marzo 2025.
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice Rel.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 14 marzo 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente,
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore, dott. Francesco Turco Giudice,
ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento iscritto al n. 92 del ruolo procedimento unitario dell'anno 2024, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza dell'11 febbraio 2025, vertente tra
(C.F. e P.I. , in persona del rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Samantha Luponio, in virtù di delega allegata al ricorso,
ricorrente; nonché
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), rappresentate e difese dall'avv. Luca Di Lazzaro, nonché C.F._2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_4 C.F._3
Garofalo, in virtù di deleghe allegate al ricorso, ricorrenti;
nonché
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_5 C.F._4
Daniele Garofalo, in virtù di delega allegata al ricorso, ricorrente; contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Chieti, in Strada per San Giovanni Teatino n. 4,
resistente;
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11 febbraio 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo la società ha chiesto l'apertura Parte_1
della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
deducendo lo stato di insolvenza della debitrice.
La ricorrente ha esposto di essere creditrice della società convenuta per l'importo di € 15.060,51, somma accertata e riconosciuta con decreto ingiuntivo n. 158/2023 emesso dal Tribunale di Chieti in data 8 marzo 2023, notificato alla debitrice il 12
febbraio 2024 e munito di formula esecutiva in data 17 maggio 2023. Il decreto ha ingiunto alla il pagamento della somma di € 12.042,73, oltre interessi, Controparte_1 spese e competenze della procedura liquidate in € 567,00 per compensi e € 145,50 per esborsi.
Nonostante la notifica dell'atto di precetto in data 21 giugno 2024, la debitrice è rimasta totalmente inadempiente, omettendo il pagamento delle somme dovute. Di
conseguenza, la ricorrente ha tentato di recuperare il proprio credito sia mediante pignoramento mobiliare che mediante pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 492- bis c.p.c. Tuttavia, entrambe le procedure hanno avuto esito infruttuoso, non essendo emerse disponibilità patrimoniali aggredibili a carico della resistente.
Alla luce di tali circostanze, la ricorrente deduce che la società Controparte_1
versi in uno stato di insolvenza conclamata, non essendo più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
2 Inoltre, si evidenzia che la debitrice, iscritta presso la Sezione Ordinaria della
Camera di Commercio di Chieti (REA: CH-418086), è qualificabile come imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
Sulla base di tali elementi, la ricorrente chiede di accertare e dichiarare lo stato di insolvenza della e di disporne la liquidazione giudiziale. In subordine, Controparte_1 qualora non venissero riconosciuti i presupposti per l'apertura della procedura, chiede che venga disposta la liquidazione controllata.
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024 sono intervenute nella procedura
, e chiedendo l'apertura della procedura Parte_2 Parte_3 Parte_4
di liquidazione giudiziale nei confronti della stessa Controparte_1
Le ricorrenti hanno esposto di essere creditrici nei confronti della società convenuta per un importo complessivo pari a € 38.576,56, derivante da crediti di lavoro accertati con distinti decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Chieti - Sezione Lavoro.
In particolare: ha ottenuto un decreto ingiuntivo n. 129/2024, emesso Parte_2
in data 12 luglio 2024, con cui la è stata condannata al pagamento Controparte_1 della somma di € 17.176,01, oltre interessi e spese (il decreto è stato notificato in pari data e non è stata proposta opposizione); ha ottenuto un decreto Parte_3
ingiuntivo n. 126/2024, emesso in data 12 luglio 2024, con cui la società debitrice è stata condannata al pagamento della somma di € 10.084,00, oltre rivalutazione, interessi e spese (anche in questo caso, la notifica è avvenuta nella stessa data e la debitrice non ha presentato opposizione); ha ottenuto un decreto ingiuntivo n. 127/2024, Parte_4
emesso in data 13 luglio 2024, con il quale la è stata condannata al Controparte_1 pagamento della somma di € 8.198,38, oltre interessi e spese (il provvedimento è stato notificato alla debitrice con atto di precetto, senza che sia stata presentata opposizione).
Poiché i decreti ingiuntivi non sono stati opposti, le ricorrenti hanno richiesto e ottenuto la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 647 del codice di procedura civile con distinti provvedimenti emessi dal Tribunale di Chieti tra il 29 agosto 2024 e il
23 settembre 2024.
A seguito dell'inadempienza della debitrice, le ricorrenti hanno notificato atti di precetto rispettivamente in data 9 settembre 2024 e 13 luglio 2024, intimando il
3 pagamento delle somme dovute. Tuttavia, decorso il termine di legge, la società non ha provveduto al pagamento.
Di conseguenza, le ricorrenti hanno esperito azioni esecutive mediante pignoramento mobiliare presso la sede della debitrice. L'Ufficiale Giudiziario, effettuando l'accesso nei locali della società in diverse occasioni, il 26 settembre 2024 e il 23 ottobre 2024, ha constatato l'assenza di beni utilmente pignorabili, redigendo verbali di pignoramento negativo.
Dalle risultanze delle indagini eseguite nel corso della fase istruttoria, è emerso inoltre che la società non possiede beni immobili, non ha depositato bilanci recenti e il suo legale rappresentante ha dichiarato di non disporre di alcun bene o credito per far fronte alle proprie esposizioni debitorie.
Alla luce di tali circostanze, le ricorrenti deducono che la versa Controparte_1
in uno stato di insolvenza irreversibile, non essendo più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Inoltre, la società, in quanto iscritta alla Camera di Commercio di Chieti, è qualificabile come imprenditore commerciale ai sensi dell'articolo 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
Sulla base di tali elementi, le ricorrenti chiedono al Tribunale di Chieti di accertare e dichiarare lo stato di insolvenza della e di disporne la liquidazione Controparte_1
giudiziale, con ogni conseguente provvedimento di legge.
Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2025 infine è intervenuta nella procedura
Deboraht Rapposelli. La predetta ha esposto di essere creditrice della società convenuta per l'importo complessivo di € 4.136,28, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 92/2025, emesso dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti in data 29 gennaio 2025.
Il decreto ingiuntivo e il relativo atto di precetto sono stati notificati alla debitrice in data 5 febbraio 2025, tramite l'UNEP del Tribunale di Chieti, dopo che il tentativo di notifica a mezzo PEC, avvenuto il 4 febbraio 2025, era risultato infruttuoso a causa dell'indirizzo PEC del debitore non valido.
4 Alla luce di tali circostanze, l'istante deduce che la versa in uno Controparte_1
stato di insolvenza conclamata, non essendo più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
La parte resistente né si è costituita né è comparsa.
Il ricorso è fondato e sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale per le ragioni che seguono.
Dall'istruttoria è emersa la piena dimostrazione dei crediti vantati dalle parti ricorrenti nei confronti della come risulta dalla documentazione Controparte_1
allegata. Tutte le istanze si basano su titoli esecutivi validi e definitivi, rappresentati da decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Chieti, ai quali è seguita la regolare notifica e la mancata opposizione da parte della società debitrice.
In dettaglio: è creditrice della somma di € 17.176,01 in virtù del Parte_2
decreto ingiuntivo n. 129/2024, divenuto definitivo ed esecutivo;
è Parte_3
creditrice della somma di € 10.084,00 in virtù del decreto ingiuntivo n. 126/2024, divenuto definitivo ed esecutivo;
è creditrice della somma di € 8.198,38 Parte_4
in virtù del decreto ingiuntivo n. 127/2024, divenuto definitivo ed esecutivo;
[...]
è creditrice della somma di € 4.136,28 in virtù del decreto ingiuntivo Parte_5
provvisoriamente esecutivo n. 92/2025; è creditrice della somma Parte_1
di € 15.060,51 in virtù del decreto ingiuntivo n. 158/2023, emesso dal Tribunale di Chieti in data 8 marzo 2023 e munito di formula esecutiva.
I crediti vantati dai ricorrenti sono stati fatti valere mediante notifiche di atti di precetto, rimasti totalmente inevasi. In conseguenza di ciò, sono state attivate azioni esecutive mediante pignoramenti mobiliari e presso terzi nei confronti della società
debitrice. Tuttavia, tutti i tentativi di esecuzione forzata hanno avuto esito negativo, come attestato dai verbali redatti dall'Ufficiale Giudiziario nelle varie date di accesso. La società si è rivelata priva di beni aggredibili e il suo legale rappresentante ha dichiarato di non possedere alcun bene o credito per far fronte alle proprie esposizioni debitorie.
Dalle informazioni acquisite d'ufficio nel corso dell'istruttoria è inoltre emerso che la società debitrice non ha depositato bilanci recenti e che l'ultimo bilancio disponibile, risalente all'anno 2022, indica che i ricavi di vendita e prestazioni ammontano a €
5 240.526,00, un importo superiore alla soglia prevista per l'esclusione dalla liquidazione giudiziale. Inoltre, la società risulta gravata da un'esposizione debitoria complessiva, inclusi i debiti fiscali, di molto superiore alla soglia di € 30.000,00, come emerso dalle verifiche condotte nel corso del procedimento.
Sulla base di tali risultanze, deve ritenersi pienamente integrato il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale, ossia lo stato di insolvenza. L'articolo 2, comma
1, lettera b) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza definisce l'insolvenza come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Nel caso di specie, l'inadempienza della resistente è confermata dalla mancata esecuzione delle somme accertate in sede giudiziaria, dall'infruttuosità delle azioni esecutive e dall'assenza di disponibilità patrimoniali utilmente aggredibili.
Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, l'articolo 121 del d.lgs. 14/2019 stabilisce che la liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza. Nel caso di specie, la debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato il possesso dei requisiti dimensionali idonei a escluderla dalla procedura concorsuale. In particolare, non è stata fornita alcuna prova della sussistenza di un attivo patrimoniale inferiore a € 300.000, di ricavi annui inferiori a €
200.000 o di un ammontare complessivo di debiti inferiore a € 500.000.
L'onere di provare il possesso di tali requisiti gravava sulla debitrice, la quale, rimanendo inerte, non ha fornito elementi idonei a escludere l'applicabilità della liquidazione giudiziale.
Alla luce di quanto sopra esposto, devono ritenersi pienamente sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della con ogni Controparte_1
conseguente provvedimento di legge.
p.q.m.
visto l'art. 49 d.lgs. n. 14/19,
6 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Chieti, in P.IVA_2
Strada per San Giovanni Teatino n. 4,
,
nomina
Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Chiauzzi;
visto l'art. 358 comma 3 d.lgs. n. 14/19 e tenuto conto
• delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
• degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
• delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
nomina
Curatore il dott. (n. iscrizione all'albo nazionale dei Gestori della Persona_1
Crisi n. 1370 del 31/03/2023), il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 comma 3 e 358
C.C.I.I.;
dispone che il Curatore:
• per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 C.C.I.I., indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
7 • svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129 C.C.I.I., nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche e a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
• in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 C.C.I.I., curi la turnazione tra i professionisti, indicando al Giudice Delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei coadiutori e dei difensori della procedura;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. n.
78/10, convertito dalla legge n. 122 /10 e successive modifiche;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei
8 tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa udienza al giorno 3 luglio 2025, ore 10.00, nei locali del Tribunale di Chieti, dinanzi al
Giudice Delegato, Dott. Alessandro Chiauzzi, per l'esame dello stato passivo;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con la modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I.
mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del
Curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore o mediante invio telematico presso la cancelleria saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma 3
C.C.I.I.; segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della parte in liquidazione giudiziale;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai dell'art. 49 comma 4;
9 dispone altresì che la cancelleria annoti la nomina del Curatore sopra indicato nell'apposito registro, specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e nei rapporti riepilogativi del Curatore ex art. 130 C.C.I.I., sino alla chiusura della procedura;
dispone
che la Cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati nella procedura.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti, il 14 marzo 2025.
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice Rel.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
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